Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche
n. ord. 211
2006 07661/009
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 8 DELLA LEGGE REGIONALE 56/1977, CONCERNENTE L'AREA COMPRESA TRA LE VIE DELLE QUERCE, DEI FAGGI E DEI TIGLI - CAPOLINEA LINEA 4.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda un'area della zona nord
della Città, delimitata da via delle Querce, via dei Faggi
e via dei Tigli.
Nel giugno del 2002 l'Amministrazione Comunale ha adottato il
nuovo Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle
persone (PUT 2001) che prevede la realizzazione di significativi
interventi sulla linea tranviaria esistente ed, in particolare,
la riorganizzazione e il prolungamento verso le periferie della
linea tranviaria 4, deputata a costituire la spina dorsale del
trasporto urbano sull'asse nord-sud.
Nella fase di realizzazione del prolungamento verso il quartiere
Falchera e del relativo capolinea di tale linea tranviaria, si
è ritenuto, inoltre, opportuno modificare la connessione
di via dei Faggi a via delle Querce.
Si è constatato, infatti, che la presenza contemporanea
di due motrici affiancate al capolinea comporta difficoltà
oggettive di visibilità nei confronti dei veicoli che potrebbero
transitare in via dei Faggi; risulta pertanto necessario spostare
la connessione tra i due tratti di viabilità ad ovest dell'edificio
AEM, al fine di eliminare l'interferenza tra i flussi veicolari
e le motrici tranviarie in partenza dal capolinea stesso, recuperando
a verde la sede viabile dismessa. Con la nuova tratta viabile
si prevede, in corrispondenza dei fabbricati di via dei Tigli,
il riordino della sosta su un'area già utilizzata, di fatto,
per il parcheggio, salvaguardando le alberature esistenti.
Il P.R.G. vigente destina tali aree a:
- area per la viabilità "VI", soggetta alle disposizioni
riportate all'articolo 23 delle N.U.E.A. di P.R.G.;
- area per Servizi pubblici "S", lettera "v"
"Spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport", soggetta
alle prescrizioni di cui all'articolo 19 delle N.U.E.A. di P.R.G.;
- area a Parco urbano e fluviale ambito P.25, soggetta alle prescrizioni
riportate all'articolo 21 delle N.U.E.A. di P.R.G..
L'ambito oggetto d'intervento è collocato quasi interamente
all'interno del perimetro del centro abitato come definito ai
sensi dell'articolo 81 della Legge Regionale n. 56/1977, ad eccezione
di una porzione marginale collocata all'esterno, così come
risulta evidenziato nell'allegato tecnico n. 7 del P.R.G. "Fasce
di rispetto".
Sotto il profilo idrogeologico l'area in parola presenta caratteristiche
tali da consentire la realizzazione dell'opera pubblica: infatti
la Variante n. 100 al P.R.G., redatta ai sensi degli articoli
15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., in adeguamento
alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e al Piano per l'Assetto
Idrogeologico - P.A.I., il cui Progetto Definitivo è stato
adottato dal Consiglio Comunale in data 11 aprile 2006 con deliberazione
(mecc. 2006 02894/009), attribuisce alla suddetta area una classe
di idoneità all'utilizzazione urbanistica che consente
l'attuazione di tutti gli interventi previsti dal Piano, fatte
salve le prescrizioni generali indicate nell'allegato B delle
N.U.E.A. di P.R.G..
La "Carta di sintesi della pericolosità idrogeomorfologica
e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" inserisce
infatti tale area in classe I (P): porzioni di territorio a pericolosità
geomorfologica modesta, tale da non porre limitazioni alle scelte
urbanistiche.
Al fine di rendere coerente il progetto descritto ed allegato
in estratto al presente provvedimento con lo strumento urbanistico
vigente si rende pertanto necessario modificare, mediante un provvedimento
di variazione al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17, comma 8, lettera
g) della L.U.R., la destinazione urbanistica delle aree elencate
precedentemente.
In particolare la presente modifica prevede il cambiamento di
destinazione urbanistica delle aree, meglio individuate negli
allegati estratti planimetrici del P.R.G. alla scala 1:5.000 (Stato
attuale - Variante), come di seguito riportato:
- da aree a Servizi pubblici "S" (Servizi zonali ed
attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali,
produttivi, direzionali, commerciali e turistico ricettivi articolo
21 L.U.R.) lettera "v" - aree per spazi pubblici a parco
per il gioco e lo sport - ad aree per la viabilità "VI";
- da aree per la viabilità "VI" ad aree a Servizi
pubblici "S", lettera "v", aree per spazi
pubblici a parco per il gioco e lo sport;
- da area a Parco urbano e fluviale ambito P.25 ad aree per la
viabilità "VI".
Il ricorso al provvedimento di modifica riveste carattere di
pubblico interesse in quanto la realizzazione della nuova connessione
di via dei Faggi con via delle Querce è finalizzata ad
eliminare l'interferenza tra i flussi veicolari e le motrici tranviarie
in partenza dal capolinea, migliorando conseguentemente l'accessibilità
al complesso residenziale di Falchera "vecchia".
Il presente provvedimento comporta un modesto decremento di aree
per Servizi pubblici a favore di aree destinate alla viabilità,
per un totale di circa 1.002 mq. complessivi di cui 739 mq. a
verde e 263 mq. a parco P25.
Il presente provvedimento urbanistico ha rilevanza esclusivamente
comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali
vigenti e costituisce provvedimento di variazione ai sensi dell'articolo
17, comma 8, lettera g) della Legge Urbanistica Regionale.
Il provvedimento in parola risulta infine coerente con il Piano
di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione
(mecc. 2002 10032/021) del 26 novembre 2002, così come
si evince dal parere espresso dal Settore Tutela Ambiente pervenuto
in data 24 febbraio 2006 prot. n. 1186 TO6.01/18.23.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di approvare, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della L.U.R.
la variazione al vigente Piano Regolatore Generale di Torino,
concernente l'area compresa tra le vie delle Querce, dei Faggi
e dei Tigli - capolinea linea 4, come descritto in narrativa e
più in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n.
).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4°comma, del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.