Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 9
2006 06013/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 FEBBRAIO 2007
(proposta dalla G.C. 8 agosto 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 119 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'AMBITO 10.3 QUARTIERE MEISINO. ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda aree ubicate nella Circoscrizione Amministrativa n. 7 e più precisamente comprese tra il Parco del Meisino ed il C.so Casale "Zona Meisino".
Il Piano Regolatore Generale della Città di Torino ha classificato dette aree in Zona Urbana di Trasformazione (ZUT) denominata "Ambito 10.3 Quartiere Meisino" con destinazione d'uso di tipo prevalentemente residenziale, disciplinata dagli articoli 7 e 15 e dalla relativa scheda normativa delle N.U.E.A..
Attualmente tali aree sono occupate da diversi fabbricati, alcuni dei quali destinati a residenza e altri parzialmente utilizzati da attività di tipo artigianale - produttivo.
Il P.R.G. vigente individua nella porzione ovest, occupata da attività al momento non interessate alle previsioni di trasformazione urbanistica, l'area in cui organizzare complessivamente l'edificazione di progetto, mentre nella restante parte sono previste le aree da destinare ai servizi pubblici.
All'interno dell'ambito sono state erroneamente comprese porzioni di aree di pertinenza di lotti confinanti, classificati dal P.R.G. in zona consolidata collinare area normativa "R8" ed un lotto in cui, nelle more di approvazione del P.R.G. vigente, è stato realizzato un nuovo edificio residenziale.
In considerazione di detta condizione i proprietari della quasi totalità delle aree comprese nel citato ambito hanno presentato una proposta che consentirebbe, da un lato, l'attuazione per parti della previsione di trasformazione urbanistica e, dall'altro, di stralciare alcune aree occupate da fabbricati residenziali/artigianali non suscettibili di trasformazione, nonchè la possibilità di cedere gratuitamente alla Città porzioni di limitrofe aree destinate dal P.R.G. a parco urbano e fluviale denominato "P1", previo utilizzo della relativa capacità edificatoria nell'ambito stesso.
L'Amministrazione ritiene pertanto opportuno modificare parzialmente le attuali previsioni di P.R.G. con l'adozione di una variante urbanistica, ai sensi dell'articolo17, comma 7, della LUR, che renda fattibile l'attuazione per parti dell'Ambito 10.3 e la contestuale cessione gratuita di aree a parco (P1 parte) inserite in specifici progetti avviati dalla Città e per le quali, in alternativa, risulterebbe necessario ricorrere a procedura espropriativa per la loro acquisizione. A tal fine si ipotizza di consentire l'atterraggio delle utilizzazioni edificatorie generate da quest'ultime nell'Ambito 10.3 che, nella fattispecie ha indice territoriale pari a 0,7/3 mq/mq e che con l'elevazione dello stesso, ai sensi dell'art. 22 del P.R.G., risulterebbe incrementato sino ad un massimo di circa 0,24 mq/mq. Sono state, peraltro, formulate simulazioni progettuali di tipo planivolumetrico, che hanno di massima confermato la fattibilità attuativa sia in termini di edificabilità che di dotazione di aree per servizi pubblici. Per queste ultime, in particolare, si è reso necessario apportare una modesta variazione della quota riferita ai servizi per la Città nella misura del 50% della superficie territoriale dell'ambito, anziché del 60% previsto dal P.R.G. vigente.
Si specifica, altresì, che le porzioni di aree oggetto di stralcio e conseguente riclassificazione in area normativa "R8", non producono volumetrie aggiuntive avendo verificato che i lotti in questione hanno saturato il relativo indice di edificabilità.
L'Ambito è parzialmente inserito nel Progetto Territoriale Operativo "Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali del Po" i cui indirizzi progettuali, da seguire nella realizzazione degli interventi, sono specificati nella scheda progettuale n. 8 e nello stesso sono presenti anche aree di proprietà comunali, la cui trasformazione potrà essere favorita da quanto contemplato dal presente provvedimento.
Nell'aprile 2006, è stato adottato il Progetto Definitivo della "Variante n. 100 al Piano Regolatore, ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i.. Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico" che inserisce le aree interessate dal presente provvedimento, interne ed esterne all'Ambito 10.3, in parte nella sottoclasse III b4 (P), fascia B, ed in parte nella sottoclasse II 1 (C).
Infine, si fa presente che parte delle aree comprese all'interno dell'Ambito 10.3 e all'interno del P1 sono interessate da "fasce di rispetto elettrodi" ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 1992 e da "fasce di rispetto" ai sensi dell'art. 29 Legge Regionale 56/1974 e da fascia B di PAI (vedi allegati tecnici 7 e 7 bis della variante n. 100).
Alla luce di quanto sopra esposto la variante prevede:
- lo stralcio delle aree erroneamente ricomprese nell'Ambito10.3 (vedasi allegato "c") ed in particolare: il lotto ubicato in c.so Casale n. 425, su cui è stato realizzato un fabbricato residenziale; parte dei lotti di pertinenza dei fabbricati al n. civico 423 e 437 di c.so Casale, una modesta parte del lotto di cui al fabbricato al n. civico 419 di c.so Casale;
- la modifica della perimetrazione dell'Ambito 10.3, conseguente agli stralci delle porzioni di aree succitate;
- la riclassificazione delle aree stralciate dall'ambito in Zona Consolidata Collinare, area normativa "R8";
- la riformulazione della scheda normativa dell'Ambito 10.3 contenente: la nuova stima della superficie territoriale dell'ambito (ST) e della superficie lorda di pavimento generata dall'ambito (SLP); la possibilità di realizzare le utilizzazioni edificatorie generate dalle aree a parco urbano e fluviale "P1 parte"; la modifica della percentuale dei servizi per la Città (vedasi allegato "h");
- inserimento della Tav. 10.3a allegata alla scheda normativa dell'ambito 10.3 (vedasi allegato "i").
Il presente provvedimento comporta un modesto decremento di aree per servizi pubblici (pari a circa mq. 2175 di superficie). Si specifica tuttavia che, per quanto attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale e risulta altresì coerente con il piano di zonizzazione acustica predisposto dagli uffici competenti e avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/21), così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio Servizio Inquinamento Acustico prot. n. 9915/074/5147 del 30 maggio 2005 (vedasi allegato "l").
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43-44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 7 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione del 13 ottobre 2006 (all. 2 - n. ), ha richiesto che venga verificata la fattibilità, in sede progettuale, di una diversa distribuzione dei volumi edificatori previsti, al fine di evitare una soluzione edificatoria difforme da quella che oggi caratterizza la borgata, nonché il costituirsi di un "pericoloso" precedente.
Viene, inoltre, sollecitata la realizzazione dell'accesso ciclopedonale (con possibilità di transito per i mezzi di soccorso) al sottostante Parco del Meisino, come già concordato con l'Ente Parco ed in sede di II Commissione Urbanistica Consiliare.
Con riferimento alla prima richiesta della Circoscrizione, si evidenzia che le simulazioni progettuali di tipo planivolumetrico, allegate alla Variante (allegati m e n), sono da considerarsi illustrative e confermano la fattibilità attuativa della trasformazione sia in termini di edificabilità sia in termini di dotazione di aree per servizi pubblici.
Successivamente, con lo S.U.E. verranno distribuiti i volumi edificatori tenendo conto delle aree di concentrazione edificatoria, come individuate dalla Variante, e dell'altezza dei fabbricati che, ai sensi dell'articolo 13 comma 19 del Regolamento Edilizio, "per la zona a levante del fiume Po la Hf non può superare il valore massimo di m. 15,00, e oltre tale altezza non sono consentiti piani arretrati". Viene, pertanto, accolta l'osservazione della Circoscrizione: lo S.U.E. prevederà un numero massimo di quattro piani fuori terra per gli edifici in progetto.
In relazione alla seconda richiesta si evidenzia che l'accesso ciclopedonale, con possibilità di transito ai soli mezzi di soccorso, sarà previsto nello Strumento Urbanistico Esecutivo tra le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri; nella relativa convenzione urbanistica verranno, altresì, precisati tempi e modi di attuazione del predetto accesso ciclopedonale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., la variante parziale n. 119 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente l'"Ambito 10.3 Quartiere Meisino", come descritto in narrativa e più in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs: 18 agosto 2000 n. 267.


E' stato inoltre approvato il seguente emendamento all'allegato 1 al provvedimento - VARIANTE N. 119 AL P.R.G. -:

nell'Allegato h - Scheda Variante, al termine della terz'ultima riga: "L'individuazione cartografica dell'area a servizio è prescrittiva", inserire il seguente testo:
"Nella redazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.) dovrà essere previsto un collegamento ciclopedonale con possibilità di transito per i soli mezzi di soccorso.".