Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 186
2006 06010/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 136 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE IMMOBILE UBICATO IN CORSO TELESIO. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 59 del Consiglio
Comunale del 27 febbraio 2006 (mecc. 2005 12249/009), esecutiva
in data 13 marzo 2006, è stata adottata, ai sensi dell'art.
17, comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 136
al vigente P.R.G., concernente l'immobile ubicato in corso Telesio
angolo via Valgioie.
La deliberazione predetta è
stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per
la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 14 marzo
2006 al 12 aprile 2006.
Dell'avvenuto deposito è
stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso
l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 23 marzo
2006.
Nei termini prescritti, ovvero dal
quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione è pervenuta
al Protocollo Generale, in data 4 aprile 2006 una osservazione
nel pubblico interesse presentata dal sig. Marco Bava.
Sintesi dell'osservazione
L'osservazione si articola in cinque
punti:
1) il concetto di dismissione ha
come presupposto l'alleggerimento della densità di utilizzo
di un'area privata per fini pubblici. Nella variante de quo viene
completamente capovolto per cui un'area pubblica viene conteggiata
come privata per poi tornare pubblica al fine di ottenere una
concessione di variante urbanistica;
2) il requisito della dismissione
dell'area deve essere contestuale al suo utilizzo, nel provvedimento
in questione, invece, si rinvia ad una fase successiva ("poi")
sia l'identificazione dell'area da dismettere sia il termine della
dismissione stessa "rendendo quindi carente la deliberazione
dei suoi requisiti fondamentali;
3) se il privato, come nel caso di
specie, ha già utilizzato per fini privati la propria area
"non può ottenere variazioni che presuppongono dismissioni
ad aree che non sono più disponibili. Se ciò avviene
si contravviene la legge sotto molteplici aspetti, anche penali";
4) il sito pubblico che è
stato "generosamente ceduto" per fini privati per edificarvi
un posteggio sotterraneo di quattro piani per un totale di circa
13 metri, contravviene la variante 100 del P.R.G. in cui è
stato introdotto, proprio in quest'area, un vincolo in quanto,
al di sotto dell'area stessa, scorre un "corso d'acqua soggetto
a fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di 10
metri dal piede dell'argine o sponda naturale";
5) la deliberazione in oggetto arriva
addirittura a modificare i termini della Variante 100 in quanto
sposta i termini di inedificabilità da 10 metri a 5.
Alla presente osservazione si controdeduce
come segue:
1) l'area prevista per il parcheggio
non è stata conteggiata considerandola privata. Gli 8.800
mq. corrispondono all'80% della SLP del fabbricato che detta variante
destina a TE.
Nel procedimento di variante non si menziona alcuna area da dismettere
perché, di fatto, non reperibile. E' prevista, invece,
la localizzazione di parcheggi in sottosuolo, in un'area di proprietà
della Città, dove il privato, totalmente a suo carico,
realizzerà i parcheggi pubblici interrati. Ai sensi dell'articolo
19, comma 6 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del
P.R.G. l'intervento di realizzazione del parcheggio pubblico verrà
realizzato secondo i disposti che recitano: "È altresì
ammesso l'intervento da parte di privati, su aree di proprietà
pubblica, sulla base di concessioni da parte dell'Ente proprietario
dell'area, che regolino con convenzione le modalità per
l'esecuzione ed eventualmente la gestione e l'uso delle opere
previste.";
2) premesso che non è prevista
la dismissione dell'area, la variante specifica che, prima dell'approvazione
della stessa, tramite atto unilaterale d'obbligo sottoscritto
dagli operatori, verrà individuata puntualmente l'area
e stabilite le modalità di attuazione e realizzazione del
parcheggio pubblico interrato;
3) l'utilizzazione a fini privati
dell'area rientrava nelle prescrizioni dettate dall'area normativa
M2 e le attuazioni già avviate risultano coerenti con le
norme del Piano Regolatore approvato nel 1995; successivamente,
a seguito della richiesta di variante urbanistica da parte della
proprietà finalizzata a destinare l'edificio pluripiano
a terziario, l'Amministrazione ha ritenuto di interesse pubblico
la predisposizione di un provvedimento di variazione urbanistica
dell'area sulla base delle motivazioni precedentemente richiamate.
Conseguentemente, attribuendo all'immobile la destinazione ad
area normativa "TE", si rende necessario reperire una
quota pari all'80% di SLP da destinare a servizi pubblici;
4-5) innanzitutto occorre premettere
che la concessione dell'area di proprietà pubblica sarà
oggetto di apposito e separato provvedimento e si precisa che
il parcheggio sarà realizzato a totale cura e spesa dell'operatore
privato, senza alcun aggravio per l'Amministrazione Comunale,
che provvederà a definirne la gestione secondo le modalità
che riterrà più opportune.
Si ritiene di controdedurre contestualmente
alle osservazioni nn. 4 e 5 in quanto entrambe riguardanti la
normativa di carattere idrogeologico dettata dalla Variante n.
100.
Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico,
si richiama la deliberazione del Consiglio Comunale del 10 ottobre
2005 (mecc. 2005 01718/009), con la quale è stato adottato
il Progetto Preliminare della "Variante 100 al P.R.G. ai
sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento
alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto
Idrogeologico - P.A.I." e la deliberazione del 12 aprile
2006 (mecc. 2006 02894/009), con la quale il Consiglio Comunale
ha adottato il Progetto Definitivo.
Si precisa che, a decorrere dalla
data della deliberazione di adozione della suddetta variante,
e fino alla sua approvazione, sono entrate in vigore le misure
di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della L.R. 56/1977 e s.m.i..
Nel testo coordinato con le modifiche
introdotte dal Progetto Definitivo, nell'allegato B delle N.U.E.A.
al punto 1.1 - "Corsi d'acqua naturali/artificiali e tratti
tombinati: fasce di rispetto e norme di salvaguardia", è
previsto che "alle derivazioni d'acqua comunali o consortili
(bealere) si applica una fascia di rispetto di inedificabilità
assoluta di metri 5.00 dal piede dell'argine o della sponda naturale.
Qualora le derivazioni d'acqua comunali o consortili (bealere)
non svolgano ruolo di collettore drenante per le aree attraversate
ed abbiano pertanto portata costante e non influenzata dagli eventi
meteorici nell'area di drenaggio, non si applicano le fasce di
rispetto di cui al precedente capoverso. Tali condizioni dovranno
essere verificate da parte degli uffici comunali competenti, sulla
base di idonea documentazione allegata all'istanza.".
Nel caso in questione, la cartografia
(allegato 3 - Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica
e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala
1:5000) relativa al progetto preliminare della Variante 100 riportava
l'indicazione di un corso d'acqua lungo il corso Telesio, ma
erroneamente, per un chiaro refuso, la legenda indicava una fascia
di rispetto di m. 10,00 invece che di m. 5,00.
Trattandosi di derivazione d'acqua
comunale o consortile (bealera), e non di canale demaniale (infatti,
l'unico canale demaniale presente sul territorio della Città
si trova nell'area della Manifattura Tabacchi), risulta del tutto
evidente che la fascia di rispetto è di m. 5,00 e non di
m. 10,00. L' indicazione è, peraltro, correttamente individuata
nella tavola 1bis titolata: Tavola di Piano n. 1 bis "Azzonamento
con sovrapposizione della Carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica"
scala 1:5.000.
L'indicazione cartografica, tra
l'altro, era solo la prima verifica da effettuare perché
già nella versione delle norme del Progetto Preliminare
della variante 100, si rimandava ad una puntuale verifica in sito
dell'effettiva localizzazione del corso d'acqua.
Prima della realizzazione del parcheggio
queste condizioni devono essere pertanto verificate e rispettate.
Nel caso specifico, per quanto a conoscenza dell'Amministrazione,
in riferimento all'ipotesi di localizzazione del parcheggio tale
condizione risulterebbe verificata ampiamente.
Per quanto riguarda l'errore materiale
della legenda, precedentemente citato, per le motivazioni sopra
espresse, l'allegato n. 3 della variante n. 100, titolato "Carta
di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità
all'utilizzazione urbanistica in scala 1:5000", è
stato corretto con apposito emendamento in sede di approvazione
del Progetto Definitivo.
Inoltre, in accoglimento dell'osservazione
n. 24 alla Variante n. 100, è stato ulteriormente modificato
l'allegato 3 per le seguenti motivazioni qui di seguito riportate
integralmente:
"La collocazione planimetrica delle bealere cittadine è
stata effettuata sulla scorta di documenti reperiti presso l'Ufficio
tecnico comunale. L'assimilazione delle bealere ad un corso d'acqua
e quindi l'apposizione di una fascia di inedificabilità
a cavallo delle stesse deriva da una specifica richiesta nell'ambito
delle interlocuzioni con il Gruppo interdisciplinare di lavoro
regionale propedeutico alla redazione dei documenti allegati alla
variante al P.R.G.. A seguito di ulteriori approfondimenti derivanti
anche dall'insieme delle osservazioni e segnalazioni pervenute
agli uffici, si è ritenuto di valutare modifiche relative
alla tematica dei corsi d'acqua soggetti a fasce di rispetto.
Infatti considerato che le carte di P.R.G., pur essendo elementi
di riferimento per la conoscenza del territorio, oltre che documenti
di carattere prescrittivi, hanno la caratteristica di essere
documenti statici. I corsi d'acqua cartografati rischiano di rappresentare
una realtà in continua evoluzione e allo stesso tempo si
rende ugualmente necessaria una puntuale verifica dell'effettivo
andamento dei tracciati sul territorio. Poiché al momento,
la variante adottata prescrive fasce di inedificabilità
in relazione alla tipologia del corso d'acqua, e considerato quanto
sopra detto, si ritiene opportuno eliminare l'indicazione cartografica
delle "derivazioni d'acqua comunali o consortili (bealere)",
mantenendo nel contempo la sola indicazione relativa ai corsi
d'acqua naturali, alle relative derivazioni e ai canali di proprietà
dello Stato (canali demaniali) della parte piana. Si ritiene più
opportuno regolamentare l'applicazione dei vincoli derivanti dalle
fasce di rispetto tramite successivi provvedimenti di Giunta Comunale
finalizzati a dettare puntuali modalità applicative nell'istruttoria
e redazione dei provvedimenti.
Nel sito oggetto della osservazione,
l'effettiva posizione della bealera deve essere riconosciuta sul
terreno, così come chiaramente indicato nelle norme di
attuazione, che rimandano a puntuali verifiche l'esatta individuazione
del tracciato. Al fine di precisare ulteriormente la gerarchia
delle norme si precisa che nel caso di difformità tra
tavole di piano e norme scritte prevalgono queste ultime come
fonti di maggior dettaglio.
Si specifica infine che l'osservazione
evidenzia una errata attribuzione alle fasce di rispetto relative
ai corsi d'acqua nella parte piana: si provvede pertanto a rettificare
la legenda.
"
L'osservazione è, pertanto,
respinta.
La deliberazione in oggetto è
stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/1997, alla
Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale
n. 264-90403-2006 in data 28 marzo 2006, ha espresso parere favorevole,
in quanto la variante non presenta incompatibilità con
il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1° agosto 2003 e
con i progetti sovracomunali approvati.
In data 12 aprile 2006, con deliberazione
mecc. 2006 02894/009, il Consiglio Comunale ha adottato il Progetto
Definitivo della "Variante 100 al P.R.G. ai sensi degli artt.
15 e 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare
P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico
- P.A.I.". A decorrere da tale data, e fino alla sua approvazione,
sono entrate in vigore le misure di salvaguardia ai sensi dell'art.
58 della L.R. 56/1977 e s.m.i..
Sulla base di tale variante, l'area
in oggetto è inserita nella "Carta di sintesi della
pericolosità idrogeomorfologica e dell'idoneità
all'utilizzazione urbanistica" in classe I (P): "Zone
non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento",
all'interno della quale le condizioni di pericolosità geomorfologica
sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche e
gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti
nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988. Per le
aree inserite in tale classe si applicano le destinazioni d'uso,
i tipi di intervento, le procedure, le limitazioni e le specificazioni
previste dalle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.,
relative alle singole zone e aree normative e dell'allegato B
delle N.U.E.A.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n.
56 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale,
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091
del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica dell'atto;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
1) di prendere atto che è pervenuta n. 1 osservazione presentata nel pubblico interesse riportata in narrativa e negli allegati alla presente deliberazione nonché di approvare le relative controdeduzioni (all. 2 - n. );
2) di approvare la variante parziale n. 136 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 59 del 27 febbraio 2006 (mecc. 2005 12249/009), esecutiva dal 13 marzo 2006; è allegato al presente provvedimento il testo della deliberazione della Provincia n. 264-90403 2006 recante il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (all. 1 - n. );
3) di accettare gli impegni assunti
con l'atto unilaterale d'obbligo pervenuto da parte della Società
GEFIM S.p.A. in data 31 luglio 2006, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento (all. 3 - n.
).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distitinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.