Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
n. ord. 185
2006 05858/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 103 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I., CONCERNENTE GLI IMMOBILI SITI IN TORINO: VIA PISA 42 (CIRCOSCRIZIONE 7: AURORA, ROSSINI, VALDOCCO, VANCHIGLIA, MADONNA DEL PILONE). APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 126 dell'11 aprile 2006 (mecc.n. 2005 02185/009),
esecutiva in data 29 aprile 2006, è stata adottata, ai
sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la
variante n. 103 al vigente P.R.G., concernente immobili siti in
via Pisa 42.
La deliberazione predetta è
stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per
la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 23 maggio
2006 al 21 giugno 2006.
Dell'avvenuto deposito è
stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso
l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 1 giugno
2006.
Nei termini prescritti, ovvero dal
quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute
osservazioni nel pubblico interesse.
La deliberazione in oggetto è
stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/1997, alla
Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale
n. 676-204443-2006, ha espresso parere favorevole, in quanto la
variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento
della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale
n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003 e con i progetti sovracomunali
approvati.
In data 12 aprile 2006, con deliberazione
mecc. 2006-02894/009, il Consiglio Comunale ha adottato il Progetto
Definitivo della "Variante 100 al P.R.G. ai sensi degli artt.
15 e 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare
P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico
- P.A.I.". A decorrere da tale data, e fino alla sua approvazione,
sono entrate in vigore le misure di salvaguardia ai sensi dell'art.
58 della L.R. 56/1977 e s.m.i..
Sulla base di tale variante, l'area
in oggetto è inserita nella "Carta di sintesi della
pericolosità idrogeomorfologica e dell'idoneità
all'utilizzazione urbanistica" nella sottoclasse III b2b(P)
per la quale sono ammessi gli interventi previsti dal P.R.G. per
le singole zone e aree normative, con limitazioni nella tipologia
costruttiva ed adottando accorgimenti tecnici, nel rispetto delle
condizioni riportate nelle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione
(N.U.E.A.) del P.R.G, in particolare dell'Allegato B.
Inoltre in data 5 aprile 2006, con
deliberazione n. 12/2006, l'Autorità di Bacino ha adottato
il "Progetto di Variante del Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico - Variante delle Fasce fluviali del fiume Dora Riparia"
(art. 17, comma 6 ter e art. 18, comma 10 della Legge 18 maggio
1989, n. 183).
A decorrere dalla data di adozione
della variante suddetta, sono entrate in vigore le relative misure
di salvaguardia ai sensi dell'art. 17 comma 6 bis della Legge
n. 183/1989.
In tale Piano l'area è ricompresa
tra quelle individuate come "area inondabile" per le
quali valgono i disposti.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre
1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091
del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica dell'atto;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente
si richiamano:
1) di approvare la variante parziale
n. 103 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la
costituiscono sono gli stessi della deliberazione di adozione
del Consiglio Comunale n. 126 dell'11 aprile 2006 (mecc. 2005
02185/009), esecutiva dal 29 aprile 2006; è allegato al
presente provvedimento il testo della deliberazione della Provincia
n. 676-204443-2006 recante il parere di compatibilità con
il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (all. 1
- n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza,
in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4°comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.