Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 8
2006 05854/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 111 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI. ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento modifica parzialmente la disciplina
generale dei servizi pubblici nel Piano Regolatore vigente, in
relazione a cinque differenti temi: la semplificazione nelle procedure
per la modifica di specifiche destinazioni di aree a servizi;
classificazione delle attività di servizio pubblico; gli
adeguamenti normativi inerenti i Parchi urbani e fluviali in materia
di tutela delle attività agricole e le aree a parco della
collina per le modalità di definizione dei piani attuativi;
la modifica del mix funzionale nelle aree a servizi privati di
interesse pubblico - area normativa SP e, infine, le caratteristiche
delle aree da cedere alla Città per la realizzazione di
servizi pubblici, nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi.
Relativamente al primo punto il P.R.G. definisce all'articolo
3 delle N.U.E.A. le destinazioni d'uso riconosciute dal Piano
(punto 7. Attività di servizio, articolate in ventuno tipi
contraddistinti con lettere minuscole) e classifica all'articolo
8 le aree normative, tra cui l'area normativa S "aree a verde
pubblico, a servizi pubblici e a servizi assoggettati all'uso
pubblico", a sua volta articolata in tre sottoinsiemi che,
in parte, si rifanno direttamente alle categorie fissate dalla
Legge Urbanistica Regionale.
L'articolo 8, al comma 65, definisce anche alcuni gruppi di servizi
(individuati dalle rispettive lettere) tra loro compatibili. Ad
esempio, in un'area a servizi contraddistinta con lettera "i"
(istruzione inferiore) possono essere realizzati anche servizi
contraddistinti con lettera "s" (istruzione superiore)
ovvero lettera "a" (attrezzature di interesse comune)
e lettera "e" (residenze collettive).
Ciò da un lato conferma che, salvo i casi elencati al
citato comma 65, il tipo di servizio ammesso nelle aree S è
definito in modo univoco dalla lettera che la contraddistingue
ed una diversa destinazione è possibile solo previa approvazione
da parte del Consiglio Comunale di una modifica di P.R.G. ex comma
8 lettera g) dell'articolo 17 della L.U.R..
Questa scelta di Piano risponde all'esigenza, allora sentita,
di garantire un maggiore controllo degli interventi ammessi sulle
aree destinate a servizi che certamente rappresentano un patrimonio
importante per la Città per la rilevanza che rivestono
le funzioni urbane in esse realizzabili.
A distanza di oltre dieci anni dalla formazione del Piano, però,
anche queste prescrizioni, come è avvenuto per altre indicazioni
di P.R.G. eccessivamente puntuali, si stanno dimostrando sempre
più spesso inadeguate a fronte di esigenze che mutano rapidamente,
col risultato di dover assumere sempre più spesso provvedimenti
di variazione che impegnano gli uffici nella stesura degli atti
e nell'iter di approvazione i quali, a loro volta, vanno ad influire
sulla tempistica finale della realizzazione dell'opera.
Alla luce della situazione descritta si è ritenuto opportuno
apportare alcune innovazioni alla normativa richiamata che regola
la realizzazione delle opere nelle aree destinate a servizi e
nelle aree cedute alla Città nell'ambito delle trasformazioni
urbane.
La modifica proposta mira, in generale, a rendere più
flessibile tale realizzazione, fermi restando alcuni principi
fondamentali:
- la limitazione di questa procedura semplificata agli interventi
previsti per opere di competenza comunale (ovvero di altri aziende
o enti pubblici) su aree già di proprietà comunale
o degli enti/aziende stesse;
- la flessibilità riguarda comunque servizi dello stesso
livello zonale-comunale (art. 21 LUR) o generale (art. 22 LUR)
o generale oltre standard;
- la modifica nel tipo di servizio è comunque subordinata
alla verifica di conformità con i Piani Sovraordinati e
la zonizzazione acustica;
- la decisione di cambiare tipo di servizio rispetto all'indicazione
di P.R.G. è assunta dal Consiglio Comunale, contestualmente
all'assenso sui progetti preliminari delle relative opere pubbliche
(in analogia all'approvazione della citata modifica prevista al
comma 8 lettera g) dell'articolo 17 della L.U.R.). Tale procedura
richiede un passaggio del progetto preliminare dell'opera in Consiglio
Comunale, ma consente anche di recuperare i tempi dell'atto di
variazione urbanistica, non più necessaria, con una conseguente
riduzione dei tempi rispetto allo stato attuale.
Per quanto concerne il tema delle specifiche attività
da inserire nelle aree destinate a servizio pubblico lettera
a) "attrezzature di interesse comune" si propone di
introdurre nell'articolo 3, punto 7, delle N.U.E.A. anche le attività
volte alla pratica sportiva ed al tempo libero, quali naturali
complementi delle funzioni di servizio.
Inoltre, al punto b), relativamente all'adeguamento alla classificazione
tra i servizi pubblici degli impianti destinati al trasporto collettivo
si rende necessaria una modifica normativa al fine di rendere
esplicita la classificazione tra le attività di servizio
degli impianti tecnici e tecnologici connessi al trasporto collettivo
in sopra e sotto suolo.
Per quanto riguarda gli adeguamenti normativi inerenti i Parchi
urbani e fluviali in materia di tutela delle attività agricole
e le aree a Parco della collina risulta necessario correggere
alcune incongruenze presenti nella normativa relativamente alla
tutela di attività agricole già in atto nelle aree
che il Piano ha destinato a parco e alla definizione dei piani
attuativi per la realizzazione di condizioni di fruibilità
all'interno dei parchi.
Il Piano, infatti, pur non avendo individuato specifiche "zone
agricole", ha preso atto dell'esistenza di un certo numero
di attività agricole in alcune aree del territorio cittadino,
lungo le fasce spondali dei fiumi e in parte nella collina e le
tutela in quanto aree di valore ambientale destinandole a parchi
urbani spondali e collinari.
La finalità delle norme che disciplinano tali aree ha
un duplice obiettivo: da un lato consentire la permanenza e il
consolidamento delle attività agricole esistenti e dall'altro
regolare la trasformazione delle aziende agricole esistenti verso
forme di "parco agricolo". In tal modo si rendono compatibili
funzioni pubbliche proprie di un parco con altre funzioni a carattere
privato ma complementari alla destinazione pubblica e le tradizionali
funzioni svolte da un'azienda agricola, eventualmente orientate
più verso la conservazione dell'ambiente che la coltivazione
di prodotti agricoli per il mercato.
Ciò riguarda in particolare le aree comprese nel parco
urbano P.33 Villaretto, specificatamente destinato alla valorizzazione
della attività agricola, ma norme analoghe valgono per
tutti gli altri parchi urbani e per le aree comprese nel "parco
naturale" della collina.
In particolare, tra il comma 12 dell'articolo 21 delle N.U.E.A.,
che disciplina specificamente il Parco del Villaretto e il comma
5, che detta la disciplina generale dei parchi urbani e fluviali,
emerge una differenza che non pare giustificata: le norme generali
permettono ampliamenti di volumi destinati all'uso agricolo senza
particolari limiti, mentre il comma 12 fissa il limite del 20%
della SLP esistente agli ampliamenti ammessi nel parco del Villaretto.
Ritenendo non motivata tale impostazione normativa si propone
di allineare i contenuti normativi del comma 12 al comma 5 ammettendo
sempre, in sostanza, ampliamenti di fabbricati ad uso agricolo
per attività già insediate.
Riguardo alla realizzazione del Parco del Villaretto, si precisa
che il progetto preliminare, compreso nel più ampio progetto
di riqualificazione ambientale definito Tangenziale Verde, è
stato redatto dal Comitato P.R.U.S.S.T. e verrà sottoposto
a breve all'attenzione del Consiglio Comunale.
Circa il secondo punto, è necessaria un'integrazione normativa
per estendere la possibilità, tradizionalmente riservata
al Comune attraverso la redazione di piani particolareggiati,
di proporre strumenti attuativi di parchi (o porzioni di essi)
anche ai soggetti privati, secondo un principio già ampiamente
affermato con riferimento agli strumenti urbanistici attuativi
tradizionali.
L'effetto derivante dalla modifica normativa introdotta consiste
esclusivamente nella possibilità, concessa anche ai privati,
di dare attuazione alle aree a parco tramite piani attuativo-esecutivi.
Restano, pertanto, invariate le finalità (la "realizzazione
di un parco nel quale sia tutelato l'ambiente naturale garantendo
condizioni di fruibilità collettiva" - articolo 22,
comma 2), il contenuto dei piani (nei quali "vengono individuati
gli accessi, il sistema dei percorsi interni, le aree attrezzate
pubbliche e di uso pubblico, gli usi del suolo, con particolare
riguardo alle attività di tipo agricolo esistenti che si
intendono salvaguardare e vengono fissate specifiche norme di
attuazione" - articolo 22, comma 3), le modalità di
attuazione nonché gli attori (le "convenzioni tra
proprietari, conduttori e coltivatori diretti e Amministrazione
Comunale" - articolo 22, comma 4).
Relativamente alla problematica della modifica del mix funzionale
nelle aree a servizi privati di interesse pubblico - area normativa
SP, si sottolinea che tali aree costituiscono patrimonio diffuso
sul territorio cittadino. Il P.R.G. individua complessivamente
450 "aree normative" SP di cui 420 per attrezzature
varie e 30 per impianti di tipo sportivo e per il tempo libero.
In particolare le attrezzature del primo tipo integrano in misura
significativa l'offerta di servizi pubblici presente, soprattutto
per certe funzioni come istruzioni di base, sanità e assistenza,
che, in conseguenza dei crescenti costi gestionali, tendono da
un lato a razionalizzare la loro presenza sul territorio e dall'altra
a ricercare forme di finanziamento integrativo a sostegno delle
attività svolte.
Un tipo di integrazione funzionale che suscita interesse prevede
l'utilizzo di una parte di queste strutture, in particolare locali
al piano terra, verso lo spazio pubblico esterno, per funzioni
commerciali e pubblici esercizi, attività che non avrebbero
rapporti funzionali con il servizio privato svolto, ma che potrebbero
integrare il tessuto urbano circostante di funzioni vitali, in
particolare quando le strutture in questione sono collocate a
ridosso di località "centrali" minori che verrebbero
arricchite e valorizzate da una simile trasformazione.
Questa possibilità oggi è consentita dalla normativa
vigente solo per i "servizi privati" collocati nella
"Zona Urbana Centrale Storica" per i quali è
ammesso l'insediamento di "attività di servizio alle
persone e alle imprese" (ASPI) ai piani interrato, terreno
e ammezzato. Si ritiene perciò opportuno estendere le stesse
possibilità, analogamente alla Zona Urbana Centrale Storica,
anche agli immobili destinati ad aree normative per servizi privati
presenti su tutto il territorio comunale, ad esclusione degli
"impianti e attrezzature sportive", che per caratteristiche
e localizzazione non si prestano ad interventi di questo genere.
Infine, per ciò che concerne gli Interventi con strumenti
esecutivi ed in particolare alle aree private da cedere alla Città
per la realizzazione di servizi pubblici - Utilizzazione edificatoria
equivalente, si deve affrontare la problematica generata dalle
difficoltà degli operatori privati a reperire le aree da
destinare a servizi da cedere alla Città, nel caso di interventi
con strumenti esecutivi.
In sede di attuazione del P.R.G. devono essere cedute gratuitamente
alla Città, o asservite all'uso pubblico, le aree per l'urbanizzazione
primaria e per i servizi, nella misura stabilita dall'articolo
21 della L.U.R.; le N.U.E.A. attualmente prescrivono che tali
aree siano localizzate nella stessa area oggetto di intervento
oppure in una di quelle già destinate a servizi dal Piano,
purché sia compresa in una zona normativa avente indice
di edificabilità non inferiore a quello dell'intervento.
Tale disposizione viene soddisfatta dagli operatori con crescente
difficoltà in quanto non è sempre possibile reperire
aree dotate dell'indice di edificabilità richiesto, soprattutto
quando si tratta di aree con indice di edificabilità pari
a mq/mq 2.00, vista la progressiva scarsità di aree idonee
con il procedere nell'attuazione del Piano.
In taluni casi l'impossibilità di reperire aree da cedere
all'interno della zona normativa di appartenenza, ha imposto l'adozione
di soluzioni che prevedono l'assoggettamento all'uso pubblico
di parcheggi sotto il fabbricato in progetto, generando una commistione
tra parcheggio privato e parcheggio di uso pubblico con conseguente
difficoltà di gestione, in particolare per la struttura
pubblica.
E' importante sottolineare come già la Legge Urbanistica
Regionale abbia introdotto, all'articolo 21, punto 4), la specificazione
che, ai fini del raggiungimento degli standards di cui al medesimo
articolo 21, sono computabili, oltre alle superfici delle quali
è prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione,
anche le superfici private per le quali è previsto l'assoggettamento
ad uso pubblico disciplinato con convenzione.
Tale disposizione ha come intento proprio quello di favorire
il raggiungimento della soglia minima degli standards richiesti
dalla legge, consentendo di computare, oltre alle aree dismesse
gratuitamente al Comune o espropriate, anche quelle solo asservite
a servizio pubblico.
Tuttavia nemmeno questa facoltà è sufficiente a
garantire il reperimento delle aree per servizi nella misura necessaria
nel caso di interventi in zone centrali, densamente edificate
e praticamente prive di aree idonee alla cessione per servizi
pubblici.
Al fine di superare tali difficoltà, si ritiene opportuno
proporre ulteriori modalità di reperimento delle aree da
cedere gratuitamente alla Città.
La soluzione normativa proposta prevede che l'area a servizi
possa essere reperita in qualunque zona normativa, indipendentemente
dall'indice di edificazione, introducendo però, all'interno
dell'articolo 6, comma 6 delle N.U.E.A., il concetto di "utilizzazione
edificatoria equivalente" la cui definizione sottintende
che l'area di cui si propone la cessione deve avere un'estensione
tale da garantire, in rapporto al corrispondente indice di zona,
una utilizzazione edificatoria convenzionale equivalente a quella
calcolata per un'area a servizi con indice pari a quello dell'ambito
oggetto di intervento.
L'inserimento normativo proposto non modifica i principi contenuti
nella norma stessa in quanto il "valore urbanistico",
inteso come potenzialità edificatoria, delle aree da cedere
risulta invariato e la superficie minima dell'area da cedere rispetta
quella indicata dall'articolo 21 della L.U.R..
La variante prevede pertanto, in relazione alle modifiche sopra
descritte, le conseguenti modifiche normative agli articoli 3,
6, 7, 8, 21, 22 Fascicolo I delle N.UE.A. del P.R.G., così
come specificato nell'elaborato tecnico allegato alla presente
deliberazione.
Il presente provvedimento costituisce variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge
Urbanistica Regionale.
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si
procederà all'aggiornamento delle Norme Urbanistico Edilizie
di Attuazione del Piano Regolatore Generale in conformità
agli adeguamenti urbanistici precedentemente descritti.
Il presente provvedimento risulta altresì coerente con
il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale
con deliberazione (mecc. 2002 10032/021) del 26 novembre 2002,
così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente
e Territorio prot. n. 3423/06 del 3 marzo 2006 che si allega.
La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli
articoli 43-44 del Regolamento del Decentramento a tutte le Circoscrizioni
per l'acquisizione del relativo parere.
Le Circoscrizioni n. 2 e 3 non hanno espresso parere.
Le Circoscrizioni n. 6, 9, 10 hanno espresso parere favorevole
con deliberazioni di Consiglio Circoscrizionale (all. 5, 8, 9
- nn. ), rispettivamente in data 12
ottobre 2006, 17 ottobre 2006, 03 ottobre 2006.
La Circoscrizione n. 1 ha espresso parere favorevole (all. 2
- n. ) in data 8 novembre 2006 evidenziando, tuttavia,
"la necessità di valutare attentamente il problema
relativo alle modalità di reperimento delle aree da cedere
gratuitamente alla Città. Per le zone centrali densamente
edificate e praticamente prive di aree idonee era già stata
prevista la possibilità di ricorrere alla monetizzazione,
per tutte le altre si riterrebbe opportuno inserire il concetto
di prossimità unitamente a quello proposto in delibera
di utilizzazione edificatoria equivalente".
In relazione a ciò si osserva che le modifiche introdotte
dalla presente variante garantiscono la possibilità, per
la Città, di ottenere una maggior dotazione di aree, limitando
ulteriormente il ricorso all'acquisizione coattiva delle stesse.
L'opportunità di reperire più aree consente, inoltre,
una miglior valutazione della loro idoneità tale da consentire
all'Amministrazione di ponderarne l'effettiva convenienza ed utilità.
Resta, peraltro, fermo il disposto di cui all'articolo 6 comma
8 delle N.U.E.A. che prevede la facoltà per la Città
di rifiutare la cessione di aree di difficoltosa utilizzazione
a causa della dimensione, conformazione ed ubicazione.
In data 10 ottobre 2006, la Circoscrizione n. 5 ha espresso parere
favorevole (all. 4 - n. ) richiedendo che, prima dell'approvazione
in Consiglio Comunale del cambio di tipologia di servizio, venga
richiesto alla Circoscrizione territoriale di competenza parere
ai sensi del Regolamento del Decentramento.
La richiesta è già soddisfatta dal vigente dettato
normativo in quanto l'articolo 43 comma 1 lettera g) del Regolamento
del Decentramento prevede il parere obbligatorio del Consiglio
Circoscrizionale sulle proposte di deliberazione concernenti i
progetti preliminari di opere pubbliche di interesse territoriale.
In ogni caso, si evidenzia che la modifica normativa della presente
variante prevede una semplificazione procedurale, legata all'accorpamento
della presentazione del progetto e della variante, che non comporta
mutamento alcuno nelle competenze dell'organo circoscrizionale.
La Circoscrizione n. 7, riunitasi in data 5 ottobre 2006, ha
deliberato di non esprimere parere lamentando che la mancata illustrazione,
da parte dei tecnici dell'Assessorato, della variante avrebbe
impedito ai membri della Commissione "di poter correttamente
focalizzare le problematiche operative e le ricadute concrete
sul territorio di competenza" (all. 6 - n. ).
Analogamente, la Circoscrizione n. 4, in data 25 settembre 2006,
ha espresso parere negativo, ribadendo l'indisponibilità
degli uffici comunali ad illustrare una così complessa
variante (all. 3 - n. ).
Premesso che non si può che confermare la massima collaborazione
dell'Assessorato con le Circoscrizioni nel garantire la presenza
in Commissione di un funzionario che illustri gli aspetti tecnici
delle varianti parziali e strutturali, con nota ai Presidenti
delle Circoscrizioni si è rappresentata la difficoltà
degli uffici a garantire la suddetta presenza in sede di esame
delle varianti normative, a causa delle limitate risorse a disposizione.
Nonostante tali difficoltà, gli uffici hanno comunque
garantito l'illustrazione congiunta della presente variante nonché
la consulenza in occasione dei dubbi avanzati dalle singole Circoscrizioni.
Per le varianti normative future, si auspica la reciproca collaborazione
per definire modalità alternative di presentazione, quali,
ad esempio, la possibilità di accorparne l'illustrazione
in poche e limitate sedute congiunte delle Commissioni Circoscrizionali
oppure di ricorrere ad un sistema di videoconferenza, al fine
di meglio ottimizzare le risorse a disposizione.
La Circoscrizione n. 8, infine, in data 8 novembre 2006, ha espresso
parere negativo sulla proposta di variante in oggetto, perché
"non si limita a risolvere le questioni singole ma assume
un carattere generale ed astratto sui cui effetti futuri si nutrono
molti dubbi"; inoltre, ritiene che "usare lo strumento
della variante normativa non soddisfa, sul piano politico, la
necessità di un ampio e trasparente confronto sul quale
deve essere incentrato il disegno politico complessivo di riforma
dell'assetto urbanistico della città e di rendere partecipate
le scelte che l'Amministrazione si appresta a compiere";
pertanto "sarebbe più opportuno procedere eventualmente
ad una revisione organica dello strumento urbanistico, qualora
a livello politico lo si ritenesse non più adeguato"
(all. 7 - n. ).
In esito a tale osservazione, si rileva che la revisione generale
del vigente P.R.G. necessita di essere effettuata alla luce della
normativa regionale di prossima emanazione così che il
futuro strumento urbanistico possa rispondere tempestivamente
ed al meglio alle trasformazioni in atto nel territorio.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R.,
la variante parziale n. 111 al vigente Piano Regolatore Generale
di Torino, concernente l'adeguamento normativo della disciplina
dei servizi pubblici, come descritto in narrativa e più
in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
A pagina 3, nel punto A-RELAZIONE ILLUSTRATIVA, il titolo:
"2) Adeguamenti alla classificazione tra i servizi pubblici
degli impianti destinati al trasporto collettivo (art. 3 delle
N.U.E.A. di P.R.G.).", è sostituito dal seguente:
"2) Classificazione delle attività di servizio pubblico
(art. 3 delle N.U.E.A. di P.R.G.).".
A pagina 9, nella parte A-RELAZIONE ILLUSTRATIVA, il punto
2), è sostituito dal seguente:
"2) Classificazione delle attività di servizio pubblico
(art. 3 delle N.U.E.A. di P.R.G.)
Il presente punto affronta il tema delle specifiche attività
da ammettere tra quelle di servizio. In base a tale esigenza vengono
integrate le lettere "a)" e "t)" dell'art.
3, punto 7 delle N.U.E.A. come segue:
A) ampliamento attività attrezzature di interesse comune,
S - lettera "a".
L'Amministrazione Comunale intende promuovere la possibilità
di estendere, nei Servizi Pubblici, le attività rivolte
alla pratica sportiva e al tempo libero.
Tale apertura normativa riconosce l'evoluzione stessa del concetto
di Servizio Pubblico, orientandosi con le indicazioni della Legge
Urbanistica Regionale, la quale prevede che tutti gli insediamenti
siano arricchiti da un mix più ampio di Servizi.
Così come già ammesso per la maggior parte delle
destinazioni urbanistiche vigenti, tale modifica è pertanto
orientata ad integrare anche le aree normative destinate a Servizi
Pubblici con le attività rivolte alla pratica sportiva
ed al tempo libero.
B) adeguamento alla classificazione tra i servizi pubblici
degli impianti destinati al trasporto collettivo.
Si rende necessaria una modifica normativa al fine di rendere
esplicita la classificazione tra le attività di servizio
degli impianti tecnici e tecnologici connessi al trasporto collettivo
in sopra e sotto suolo, integrando in tal senso l'indicazione
all'art. 3 punto 7 lettera t) delle N.U.E.A..
Per quanto sopra detto, la variante comporta le seguenti modifiche alle norme delle N.U.E.A. di P.R.G.:
- la modifica del'"Art. 3 - Destinazioni d'uso",
al comma 15, punto 7, lettera a), e più precisamente dopo
le parole" "attrezzature culturali e per il culto"
aggiungere le seguenti parole "attività per il tempo
libero e l'attività sportiva."
- la modifica dell'"Art. 3 - Destinazioni d'uso", al
comma 15, punto 7, lettera t), e più precisamente dopo
la parola "impianti" aggiungere le seguenti parole "tecnici
e" e dopo la parola "tecnologici" aggiungere le
seguenti parole "(comprese reti di trasporto in sopra e sottosuolo).".
A pagina 32, nella parte C-NORME URBANISTICO EDILIZIE DI ATTUAZIONE
DEL P.R.G, art. 3 - Destinazioni d'uso, punto 7., al termine della
lettera a), dopo le parole: "
attrezzature culturali
e per il culto", inserire il seguente testo: "attività
per il tempo libero e l'attività sportiva".