Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 8
2006 05854/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 FEBBRAIO 2007
(proposta dalla G.C. 1 agosto 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 111 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI. ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento modifica parzialmente la disciplina generale dei servizi pubblici nel Piano Regolatore vigente, in relazione a cinque differenti temi: la semplificazione nelle procedure per la modifica di specifiche destinazioni di aree a servizi; classificazione delle attività di servizio pubblico; gli adeguamenti normativi inerenti i Parchi urbani e fluviali in materia di tutela delle attività agricole e le aree a parco della collina per le modalità di definizione dei piani attuativi; la modifica del mix funzionale nelle aree a servizi privati di interesse pubblico - area normativa SP e, infine, le caratteristiche delle aree da cedere alla Città per la realizzazione di servizi pubblici, nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi.
Relativamente al primo punto il P.R.G. definisce all'articolo 3 delle N.U.E.A. le destinazioni d'uso riconosciute dal Piano (punto 7. Attività di servizio, articolate in ventuno tipi contraddistinti con lettere minuscole) e classifica all'articolo 8 le aree normative, tra cui l'area normativa S "aree a verde pubblico, a servizi pubblici e a servizi assoggettati all'uso pubblico", a sua volta articolata in tre sottoinsiemi che, in parte, si rifanno direttamente alle categorie fissate dalla Legge Urbanistica Regionale.
L'articolo 8, al comma 65, definisce anche alcuni gruppi di servizi (individuati dalle rispettive lettere) tra loro compatibili. Ad esempio, in un'area a servizi contraddistinta con lettera "i" (istruzione inferiore) possono essere realizzati anche servizi contraddistinti con lettera "s" (istruzione superiore) ovvero lettera "a" (attrezzature di interesse comune) e lettera "e" (residenze collettive).
Ciò da un lato conferma che, salvo i casi elencati al citato comma 65, il tipo di servizio ammesso nelle aree S è definito in modo univoco dalla lettera che la contraddistingue ed una diversa destinazione è possibile solo previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di una modifica di P.R.G. ex comma 8 lettera g) dell'articolo 17 della L.U.R..
Questa scelta di Piano risponde all'esigenza, allora sentita, di garantire un maggiore controllo degli interventi ammessi sulle aree destinate a servizi che certamente rappresentano un patrimonio importante per la Città per la rilevanza che rivestono le funzioni urbane in esse realizzabili.
A distanza di oltre dieci anni dalla formazione del Piano, però, anche queste prescrizioni, come è avvenuto per altre indicazioni di P.R.G. eccessivamente puntuali, si stanno dimostrando sempre più spesso inadeguate a fronte di esigenze che mutano rapidamente, col risultato di dover assumere sempre più spesso provvedimenti di variazione che impegnano gli uffici nella stesura degli atti e nell'iter di approvazione i quali, a loro volta, vanno ad influire sulla tempistica finale della realizzazione dell'opera.
Alla luce della situazione descritta si è ritenuto opportuno apportare alcune innovazioni alla normativa richiamata che regola la realizzazione delle opere nelle aree destinate a servizi e nelle aree cedute alla Città nell'ambito delle trasformazioni urbane.
La modifica proposta mira, in generale, a rendere più flessibile tale realizzazione, fermi restando alcuni principi fondamentali:
- la limitazione di questa procedura semplificata agli interventi previsti per opere di competenza comunale (ovvero di altri aziende o enti pubblici) su aree già di proprietà comunale o degli enti/aziende stesse;
- la flessibilità riguarda comunque servizi dello stesso livello zonale-comunale (art. 21 LUR) o generale (art. 22 LUR) o generale oltre standard;
- la modifica nel tipo di servizio è comunque subordinata alla verifica di conformità con i Piani Sovraordinati e la zonizzazione acustica;
- la decisione di cambiare tipo di servizio rispetto all'indicazione di P.R.G. è assunta dal Consiglio Comunale, contestualmente all'assenso sui progetti preliminari delle relative opere pubbliche (in analogia all'approvazione della citata modifica prevista al comma 8 lettera g) dell'articolo 17 della L.U.R.). Tale procedura richiede un passaggio del progetto preliminare dell'opera in Consiglio Comunale, ma consente anche di recuperare i tempi dell'atto di variazione urbanistica, non più necessaria, con una conseguente riduzione dei tempi rispetto allo stato attuale.
Per quanto concerne il tema delle specifiche attività da inserire nelle aree destinate a servizio pubblico lettera a) "attrezzature di interesse comune" si propone di introdurre nell'articolo 3, punto 7, delle N.U.E.A. anche le attività volte alla pratica sportiva ed al tempo libero, quali naturali complementi delle funzioni di servizio.
Inoltre, al punto b), relativamente all'adeguamento alla classificazione tra i servizi pubblici degli impianti destinati al trasporto collettivo si rende necessaria una modifica normativa al fine di rendere esplicita la classificazione tra le attività di servizio degli impianti tecnici e tecnologici connessi al trasporto collettivo in sopra e sotto suolo.
Per quanto riguarda gli adeguamenti normativi inerenti i Parchi urbani e fluviali in materia di tutela delle attività agricole e le aree a Parco della collina risulta necessario correggere alcune incongruenze presenti nella normativa relativamente alla tutela di attività agricole già in atto nelle aree che il Piano ha destinato a parco e alla definizione dei piani attuativi per la realizzazione di condizioni di fruibilità all'interno dei parchi.
Il Piano, infatti, pur non avendo individuato specifiche "zone agricole", ha preso atto dell'esistenza di un certo numero di attività agricole in alcune aree del territorio cittadino, lungo le fasce spondali dei fiumi e in parte nella collina e le tutela in quanto aree di valore ambientale destinandole a parchi urbani spondali e collinari.
La finalità delle norme che disciplinano tali aree ha un duplice obiettivo: da un lato consentire la permanenza e il consolidamento delle attività agricole esistenti e dall'altro regolare la trasformazione delle aziende agricole esistenti verso forme di "parco agricolo". In tal modo si rendono compatibili funzioni pubbliche proprie di un parco con altre funzioni a carattere privato ma complementari alla destinazione pubblica e le tradizionali funzioni svolte da un'azienda agricola, eventualmente orientate più verso la conservazione dell'ambiente che la coltivazione di prodotti agricoli per il mercato.
Ciò riguarda in particolare le aree comprese nel parco urbano P.33 Villaretto, specificatamente destinato alla valorizzazione della attività agricola, ma norme analoghe valgono per tutti gli altri parchi urbani e per le aree comprese nel "parco naturale" della collina.
In particolare, tra il comma 12 dell'articolo 21 delle N.U.E.A., che disciplina specificamente il Parco del Villaretto e il comma 5, che detta la disciplina generale dei parchi urbani e fluviali, emerge una differenza che non pare giustificata: le norme generali permettono ampliamenti di volumi destinati all'uso agricolo senza particolari limiti, mentre il comma 12 fissa il limite del 20% della SLP esistente agli ampliamenti ammessi nel parco del Villaretto.
Ritenendo non motivata tale impostazione normativa si propone di allineare i contenuti normativi del comma 12 al comma 5 ammettendo sempre, in sostanza, ampliamenti di fabbricati ad uso agricolo per attività già insediate.
Riguardo alla realizzazione del Parco del Villaretto, si precisa che il progetto preliminare, compreso nel più ampio progetto di riqualificazione ambientale definito Tangenziale Verde, è stato redatto dal Comitato P.R.U.S.S.T. e verrà sottoposto a breve all'attenzione del Consiglio Comunale.
Circa il secondo punto, è necessaria un'integrazione normativa per estendere la possibilità, tradizionalmente riservata al Comune attraverso la redazione di piani particolareggiati, di proporre strumenti attuativi di parchi (o porzioni di essi) anche ai soggetti privati, secondo un principio già ampiamente affermato con riferimento agli strumenti urbanistici attuativi tradizionali.
L'effetto derivante dalla modifica normativa introdotta consiste esclusivamente nella possibilità, concessa anche ai privati, di dare attuazione alle aree a parco tramite piani attuativo-esecutivi. Restano, pertanto, invariate le finalità (la "realizzazione di un parco nel quale sia tutelato l'ambiente naturale garantendo condizioni di fruibilità collettiva" - articolo 22, comma 2), il contenuto dei piani (nei quali "vengono individuati gli accessi, il sistema dei percorsi interni, le aree attrezzate pubbliche e di uso pubblico, gli usi del suolo, con particolare riguardo alle attività di tipo agricolo esistenti che si intendono salvaguardare e vengono fissate specifiche norme di attuazione" - articolo 22, comma 3), le modalità di attuazione nonché gli attori (le "convenzioni tra proprietari, conduttori e coltivatori diretti e Amministrazione Comunale" - articolo 22, comma 4).
Relativamente alla problematica della modifica del mix funzionale nelle aree a servizi privati di interesse pubblico - area normativa SP, si sottolinea che tali aree costituiscono patrimonio diffuso sul territorio cittadino. Il P.R.G. individua complessivamente 450 "aree normative" SP di cui 420 per attrezzature varie e 30 per impianti di tipo sportivo e per il tempo libero.
In particolare le attrezzature del primo tipo integrano in misura significativa l'offerta di servizi pubblici presente, soprattutto per certe funzioni come istruzioni di base, sanità e assistenza, che, in conseguenza dei crescenti costi gestionali, tendono da un lato a razionalizzare la loro presenza sul territorio e dall'altra a ricercare forme di finanziamento integrativo a sostegno delle attività svolte.
Un tipo di integrazione funzionale che suscita interesse prevede l'utilizzo di una parte di queste strutture, in particolare locali al piano terra, verso lo spazio pubblico esterno, per funzioni commerciali e pubblici esercizi, attività che non avrebbero rapporti funzionali con il servizio privato svolto, ma che potrebbero integrare il tessuto urbano circostante di funzioni vitali, in particolare quando le strutture in questione sono collocate a ridosso di località "centrali" minori che verrebbero arricchite e valorizzate da una simile trasformazione.
Questa possibilità oggi è consentita dalla normativa vigente solo per i "servizi privati" collocati nella "Zona Urbana Centrale Storica" per i quali è ammesso l'insediamento di "attività di servizio alle persone e alle imprese" (ASPI) ai piani interrato, terreno e ammezzato. Si ritiene perciò opportuno estendere le stesse possibilità, analogamente alla Zona Urbana Centrale Storica, anche agli immobili destinati ad aree normative per servizi privati presenti su tutto il territorio comunale, ad esclusione degli "impianti e attrezzature sportive", che per caratteristiche e localizzazione non si prestano ad interventi di questo genere.
Infine, per ciò che concerne gli Interventi con strumenti esecutivi ed in particolare alle aree private da cedere alla Città per la realizzazione di servizi pubblici - Utilizzazione edificatoria equivalente, si deve affrontare la problematica generata dalle difficoltà degli operatori privati a reperire le aree da destinare a servizi da cedere alla Città, nel caso di interventi con strumenti esecutivi.
In sede di attuazione del P.R.G. devono essere cedute gratuitamente alla Città, o asservite all'uso pubblico, le aree per l'urbanizzazione primaria e per i servizi, nella misura stabilita dall'articolo 21 della L.U.R.; le N.U.E.A. attualmente prescrivono che tali aree siano localizzate nella stessa area oggetto di intervento oppure in una di quelle già destinate a servizi dal Piano, purché sia compresa in una zona normativa avente indice di edificabilità non inferiore a quello dell'intervento.
Tale disposizione viene soddisfatta dagli operatori con crescente difficoltà in quanto non è sempre possibile reperire aree dotate dell'indice di edificabilità richiesto, soprattutto quando si tratta di aree con indice di edificabilità pari a mq/mq 2.00, vista la progressiva scarsità di aree idonee con il procedere nell'attuazione del Piano.
In taluni casi l'impossibilità di reperire aree da cedere all'interno della zona normativa di appartenenza, ha imposto l'adozione di soluzioni che prevedono l'assoggettamento all'uso pubblico di parcheggi sotto il fabbricato in progetto, generando una commistione tra parcheggio privato e parcheggio di uso pubblico con conseguente difficoltà di gestione, in particolare per la struttura pubblica.
E' importante sottolineare come già la Legge Urbanistica Regionale abbia introdotto, all'articolo 21, punto 4), la specificazione che, ai fini del raggiungimento degli standards di cui al medesimo articolo 21, sono computabili, oltre alle superfici delle quali è prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione, anche le superfici private per le quali è previsto l'assoggettamento ad uso pubblico disciplinato con convenzione.
Tale disposizione ha come intento proprio quello di favorire il raggiungimento della soglia minima degli standards richiesti dalla legge, consentendo di computare, oltre alle aree dismesse gratuitamente al Comune o espropriate, anche quelle solo asservite a servizio pubblico.
Tuttavia nemmeno questa facoltà è sufficiente a garantire il reperimento delle aree per servizi nella misura necessaria nel caso di interventi in zone centrali, densamente edificate e praticamente prive di aree idonee alla cessione per servizi pubblici.
Al fine di superare tali difficoltà, si ritiene opportuno proporre ulteriori modalità di reperimento delle aree da cedere gratuitamente alla Città.
La soluzione normativa proposta prevede che l'area a servizi possa essere reperita in qualunque zona normativa, indipendentemente dall'indice di edificazione, introducendo però, all'interno dell'articolo 6, comma 6 delle N.U.E.A., il concetto di "utilizzazione edificatoria equivalente" la cui definizione sottintende che l'area di cui si propone la cessione deve avere un'estensione tale da garantire, in rapporto al corrispondente indice di zona, una utilizzazione edificatoria convenzionale equivalente a quella calcolata per un'area a servizi con indice pari a quello dell'ambito oggetto di intervento.
L'inserimento normativo proposto non modifica i principi contenuti nella norma stessa in quanto il "valore urbanistico", inteso come potenzialità edificatoria, delle aree da cedere risulta invariato e la superficie minima dell'area da cedere rispetta quella indicata dall'articolo 21 della L.U.R..
La variante prevede pertanto, in relazione alle modifiche sopra descritte, le conseguenti modifiche normative agli articoli 3, 6, 7, 8, 21, 22 Fascicolo I delle N.UE.A. del P.R.G., così come specificato nell'elaborato tecnico allegato alla presente deliberazione.
Il presente provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale in conformità agli adeguamenti urbanistici precedentemente descritti.
Il presente provvedimento risulta altresì coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2002 10032/021) del 26 novembre 2002, così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio prot. n. 3423/06 del 3 marzo 2006 che si allega.
La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43-44 del Regolamento del Decentramento a tutte le Circoscrizioni per l'acquisizione del relativo parere.
Le Circoscrizioni n. 2 e 3 non hanno espresso parere.
Le Circoscrizioni n. 6, 9, 10 hanno espresso parere favorevole con deliberazioni di Consiglio Circoscrizionale (all. 5, 8, 9 - nn. ), rispettivamente in data 12 ottobre 2006, 17 ottobre 2006, 03 ottobre 2006.
La Circoscrizione n. 1 ha espresso parere favorevole (all. 2 - n. ) in data 8 novembre 2006 evidenziando, tuttavia, "la necessità di valutare attentamente il problema relativo alle modalità di reperimento delle aree da cedere gratuitamente alla Città. Per le zone centrali densamente edificate e praticamente prive di aree idonee era già stata prevista la possibilità di ricorrere alla monetizzazione, per tutte le altre si riterrebbe opportuno inserire il concetto di prossimità unitamente a quello proposto in delibera di utilizzazione edificatoria equivalente".
In relazione a ciò si osserva che le modifiche introdotte dalla presente variante garantiscono la possibilità, per la Città, di ottenere una maggior dotazione di aree, limitando ulteriormente il ricorso all'acquisizione coattiva delle stesse. L'opportunità di reperire più aree consente, inoltre, una miglior valutazione della loro idoneità tale da consentire all'Amministrazione di ponderarne l'effettiva convenienza ed utilità.
Resta, peraltro, fermo il disposto di cui all'articolo 6 comma 8 delle N.U.E.A. che prevede la facoltà per la Città di rifiutare la cessione di aree di difficoltosa utilizzazione a causa della dimensione, conformazione ed ubicazione.
In data 10 ottobre 2006, la Circoscrizione n. 5 ha espresso parere favorevole (all. 4 - n. ) richiedendo che, prima dell'approvazione in Consiglio Comunale del cambio di tipologia di servizio, venga richiesto alla Circoscrizione territoriale di competenza parere ai sensi del Regolamento del Decentramento.
La richiesta è già soddisfatta dal vigente dettato normativo in quanto l'articolo 43 comma 1 lettera g) del Regolamento del Decentramento prevede il parere obbligatorio del Consiglio Circoscrizionale sulle proposte di deliberazione concernenti i progetti preliminari di opere pubbliche di interesse territoriale. In ogni caso, si evidenzia che la modifica normativa della presente variante prevede una semplificazione procedurale, legata all'accorpamento della presentazione del progetto e della variante, che non comporta mutamento alcuno nelle competenze dell'organo circoscrizionale.
La Circoscrizione n. 7, riunitasi in data 5 ottobre 2006, ha deliberato di non esprimere parere lamentando che la mancata illustrazione, da parte dei tecnici dell'Assessorato, della variante avrebbe impedito ai membri della Commissione "di poter correttamente focalizzare le problematiche operative e le ricadute concrete sul territorio di competenza" (all. 6 - n. ).
Analogamente, la Circoscrizione n. 4, in data 25 settembre 2006, ha espresso parere negativo, ribadendo l'indisponibilità degli uffici comunali ad illustrare una così complessa variante (all. 3 - n. ).
Premesso che non si può che confermare la massima collaborazione dell'Assessorato con le Circoscrizioni nel garantire la presenza in Commissione di un funzionario che illustri gli aspetti tecnici delle varianti parziali e strutturali, con nota ai Presidenti delle Circoscrizioni si è rappresentata la difficoltà degli uffici a garantire la suddetta presenza in sede di esame delle varianti normative, a causa delle limitate risorse a disposizione.
Nonostante tali difficoltà, gli uffici hanno comunque garantito l'illustrazione congiunta della presente variante nonché la consulenza in occasione dei dubbi avanzati dalle singole Circoscrizioni. Per le varianti normative future, si auspica la reciproca collaborazione per definire modalità alternative di presentazione, quali, ad esempio, la possibilità di accorparne l'illustrazione in poche e limitate sedute congiunte delle Commissioni Circoscrizionali oppure di ricorrere ad un sistema di videoconferenza, al fine di meglio ottimizzare le risorse a disposizione.
La Circoscrizione n. 8, infine, in data 8 novembre 2006, ha espresso parere negativo sulla proposta di variante in oggetto, perché "non si limita a risolvere le questioni singole ma assume un carattere generale ed astratto sui cui effetti futuri si nutrono molti dubbi"; inoltre, ritiene che "usare lo strumento della variante normativa non soddisfa, sul piano politico, la necessità di un ampio e trasparente confronto sul quale deve essere incentrato il disegno politico complessivo di riforma dell'assetto urbanistico della città e di rendere partecipate le scelte che l'Amministrazione si appresta a compiere"; pertanto "sarebbe più opportuno procedere eventualmente ad una revisione organica dello strumento urbanistico, qualora a livello politico lo si ritenesse non più adeguato" (all. 7 - n. ).
In esito a tale osservazione, si rileva che la revisione generale del vigente P.R.G. necessita di essere effettuata alla luce della normativa regionale di prossima emanazione così che il futuro strumento urbanistico possa rispondere tempestivamente ed al meglio alle trasformazioni in atto nel territorio.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., la variante parziale n. 111 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente l'adeguamento normativo della disciplina dei servizi pubblici, come descritto in narrativa e più in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.




Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti all'allegato 1 al provvedimento - La disciplina dei servizi pubblici - adeguamento normativo:

A pagina 3, nel punto A-RELAZIONE ILLUSTRATIVA, il titolo:
"2) Adeguamenti alla classificazione tra i servizi pubblici degli impianti destinati al trasporto collettivo (art. 3 delle N.U.E.A. di P.R.G.).", è sostituito dal seguente:
"2) Classificazione delle attività di servizio pubblico (art. 3 delle N.U.E.A. di P.R.G.).".

A pagina 9, nella parte A-RELAZIONE ILLUSTRATIVA, il punto 2), è sostituito dal seguente:
"2) Classificazione delle attività di servizio pubblico (art. 3 delle N.U.E.A. di P.R.G.)
Il presente punto affronta il tema delle specifiche attività da ammettere tra quelle di servizio. In base a tale esigenza vengono integrate le lettere "a)" e "t)" dell'art. 3, punto 7 delle N.U.E.A. come segue:
A) ampliamento attività attrezzature di interesse comune, S - lettera "a".
L'Amministrazione Comunale intende promuovere la possibilità di estendere, nei Servizi Pubblici, le attività rivolte alla pratica sportiva e al tempo libero.
Tale apertura normativa riconosce l'evoluzione stessa del concetto di Servizio Pubblico, orientandosi con le indicazioni della Legge Urbanistica Regionale, la quale prevede che tutti gli insediamenti siano arricchiti da un mix più ampio di Servizi.
Così come già ammesso per la maggior parte delle destinazioni urbanistiche vigenti, tale modifica è pertanto orientata ad integrare anche le aree normative destinate a Servizi Pubblici con le attività rivolte alla pratica sportiva ed al tempo libero.

B) adeguamento alla classificazione tra i servizi pubblici degli impianti destinati al trasporto collettivo.
Si rende necessaria una modifica normativa al fine di rendere esplicita la classificazione tra le attività di servizio degli impianti tecnici e tecnologici connessi al trasporto collettivo in sopra e sotto suolo, integrando in tal senso l'indicazione all'art. 3 punto 7 lettera t) delle N.U.E.A..

Per quanto sopra detto, la variante comporta le seguenti modifiche alle norme delle N.U.E.A. di P.R.G.:

- la modifica del'"Art. 3 - Destinazioni d'uso", al comma 15, punto 7, lettera a), e più precisamente dopo le parole" "attrezzature culturali e per il culto" aggiungere le seguenti parole "attività per il tempo libero e l'attività sportiva."
- la modifica dell'"Art. 3 - Destinazioni d'uso", al comma 15, punto 7, lettera t), e più precisamente dopo la parola "impianti" aggiungere le seguenti parole "tecnici e" e dopo la parola "tecnologici" aggiungere le seguenti parole "(comprese reti di trasporto in sopra e sottosuolo).".

A pagina 32, nella parte C-NORME URBANISTICO EDILIZIE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G, art. 3 - Destinazioni d'uso, punto 7., al termine della lettera a), dopo le parole: "…attrezzature culturali e per il culto", inserire il seguente testo: "attività per il tempo libero e l'attività sportiva".