Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali

n. ord. 179
2006 05705/101

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 SETTEMBRE 2006
(proposta dalla G.C. 25 luglio 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ATTIVITA` FINALIZZATE ALLO SVILUPPO POST-OLIMPICO. APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO DELLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006".

Proposta dell'Assessore Tessore.

Come noto, in data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il Presidente del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna la città ospite e il Comitato Olimpico Nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999 (mecc. 9910885/01), esecutiva dal 4 gennaio 2000, assunta a seguito della scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto. Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo scopo di curare l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
Alla conclusione dell'evento sportivo, al fine di procedere ad un consono riutilizzo delle strutture realizzate con un sistema d'investimenti pubblici e privati per oltre 3,4 miliardi di Euro, veniva predisposto un protocollo d'intesa approvato con l'adozione di separati provvedimenti dal Comune di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2005 (mecc. 2005 12277/015), esecutiva dal 14 gennaio 2006, dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 85-1944 del 28 dicembre 2005 e dalla Provincia di Torino, con il quale le Istituzioni assumevano l'impegno di costituire, con la forma giuridica più idonea allo scopo, il soggetto unitario deputato all'Amministrazione del complesso patrimonio post olimpico.
Con provvedimento del Consiglio Comunale (mecc. 2006 01312/101) in data 3 aprile 2006, esecutivo dal 17 aprile 2006, la Civica Amministrazione aderiva alla costituenda "Fondazione 20 marzo 2006" approvandone contestualmente lo Statuto, l'apporto finanziario che la Città di Torino avrebbe devoluto a titolo di conferimento al patrimonio disponibile/indisponibile e altresì i beni immobili da conferire, che risultano elencati nel prospetto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. ).
Nel medesimo provvedimento veniva rimandata all'adozione di successivo idoneo provvedimento del Consiglio Comunale l'approvazione dello schema di atto costitutivo condiviso dai soci fondatori e veniva altresì disposto che, attesa la natura del bene, la cui proprietà permane in capo alla Città, le decisioni afferenti le destinazioni finali dei beni nonchè quelle concernenti atti di disposizione dei medesimi venissero precedute da parere conforme del Sindaco della Città.
Tenuto conto di quanto suesposto, si rende ora necessario approvare lo schema di atto costitutivo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2).
Inoltre, al fine di garantire l'immediata costituzione e l'avvio operativo della Fondazione in attesa del completamento delle procedure formali di nomina dei propri rappresentanti secondo quanto previsto dallo Statuto, i Fondatori Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino ritengono opportuno, in questa fase transitoria, designare come propri rappresentanti all'interno della Fondazione medesima gli Assessori competenti pro-tempore.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate, lo schema di atto costitutivo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 2 - n. );
2) di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell'atto costitutivo;
2 bis) di designare, in attesa del completamento delle procedure formali di nomina, come rappresentante della Città nella Fondazione l'Assessore pro-tempore al coordinamento attività post-olimpiche;
3) di autorizzare l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore redazione dell'atto costitutivo;
4) di rimandare all'adozione di successivi idonei provvedimenti l'approvazione degli atti afferenti il conferimento dei beni;
5) di prendere atto che le eventuali spese relative e conseguenti alla costituzione della Fondazione denominata "Fondazione 20 marzo 2006" sono a carico di quest'ultima, richiamato ogni beneficio di legge;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distitinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Allegato 1 - Atto


MAROCCO - GANELLI
NOTAI ASSOCIATI
Torino, corso Re Umberto, 8

REPERTORIO numero
ATTI numero
REPUBBLICA ITALIANA
ATTO DI COSTITUZIONE
DELLA
"FONDAZIONE 20 MARZO 2006"
Il duemilasei.
( - -2006)
In Torino,

Avanti me dottor
notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,
alla continua presenza dei signori:
=

=

 

testimoni idonei a me notaio cogniti, aventi i requisiti di legge;
sono personalmente comparsi i signori:
= BRESSO prof.ssa Mercedes, nata a San Remo (IM) il 12 luglio 1944, domiciliata per la carica in Torino, piazza Castello n. 165, docente universitario,
la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente "pro tempore" e legale rappresentante della "REGIONE PIEMONTE", con sede in Torino, piazza Castello n. 165, codice fiscale 80087670016,
con i poteri per quanto infra in forza di delibera del .......................................... Regionale numero .......................... in data .................................... 2006, il cui verbale, in copia conforme all'originale, allego al presente atto sotto la lettera "........", omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti;
= SAITTA dott. Antonino, nato a Raddusa (CT) il 15 luglio 1950, domiciliato in Torino, via Maria Vittoria n. 12, amministratore,
il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente "pro tempore" e legale rappresentante della "PROVINCIA DI TORINO", con sede in Torino, via Maria Vittoria n. 12, codice fiscale 01907990012,
con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio Provinciale numero 128 in data 29 marzo 2006 e numero ........................ in data ...................................... 2006, i cui verbali, in copia certificata conforme all'originale, allego al presente atto rispettivamente sotto le lettere ".........." et "...........", omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti;
= CHIAMPARINO on. dott. Sergio, nato a Moncalieri (TO) il 1° settembre 1948, domiciliato per la carica in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, amministratore,
il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco "pro tempore" e legale rappresentante della "CITTA' DI TORINO", con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010,
con i poteri per quanto infra in forza di deliberazioni del Consiglio Comunale numero 1312/101 in data 3 aprile 2006 e numero ......................... in data ............................................. 2006, i cui verbali, in copia certificata conforme all'originale, allego al presente atto rispettivamente sotto le lettere "........" et ".........", omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti;
tutti cittadini italiani e di nazionalità italiana i predetti enti, della cui identità personale io notaio sono certo, i quali, nel nome di chi sopra,
premesso
- che la REGIONE PIEMONTE, intendendo favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali, con Legge Regionale 16 giugno 2006 numero 21, ha promosso la costituzione della "FONDAZIONE 20 MARZO 2006" con la CITTA' DI TORINO e con la PROVINCIA DI TORINO, che vi hanno aderito, e con il CONI;
convengono e stipulano quanto segue:

- I -

La REGIONE PIEMONTE, la PROVINCIA DI TORINO e la CITTA' DI TORINO costituiscono la Fondazione denominata
"FONDAZIONE 20 MARZO 2006".

- II -

I tre attuali Fondatori REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI TORINO e CITTA' DI TORINO riconosco fin da ora, secondo quanto previsto dalla citata Legge Regionale 21/2006 e dallo Statuto di cui infra, la qualifica di Fondatore al CONI.

- III -

La Fondazione ha sede legale in Torino, piazza Castello n. 165.

- IV -

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è volta all'esclusivo svolgimento di funzioni di interesse generale ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
L'attività della Fondazione è finalizzata a favorire lo sviluppo economico regionale ed ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali attraverso la gestione del proprio patrimonio.
Nello specifico, la Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in vista dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e IX Paralimpici, conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento. La Fondazione, inoltre, potrà amministrare anche altri beni mobili ed immobili pervenuti alla stessa in qualsiasi forma e destinati ad attività turistiche, sportive e/o ricettive-culturali ovunque ubicati.
La Fondazione, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, può porre in essere tutti gli atti, le attività e le operazioni ausiliarie, connesse, strumentali, affini e complementari al perseguimento dei propri scopi, che non le siano precluse dalla legge o dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari. La Fondazione, inoltre, nell'ambito delle attività poste in essere per il perseguimento dei propri scopi, può costituire altri soggetti muniti di personalità giuridica, anche di carattere commerciale, aventi scopo sinergico al proprio ovvero assumere interessenze e partecipazioni in detti soggetti.

- V -

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma dello Statuto e del Codice Civile.

- VI -

Il patrimonio della Fondazione è composto:
a. dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede d'atto costitutivo;
b. dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
c. dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati diversi dai Fondatori e dai Partecipanti, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
d. da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e da quanto comunque perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile.
La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituita con il ricavato dell'esercizio della sua attività, diretta o indiretta, della amministrazione, anche straordinaria, e della gestione del suo patrimonio, nonché con i contributi di enti o persone fisiche.
Il patrimonio della Fondazione, come indicato in atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, ed i contributi e le elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati e costituenti le entrate di cui al successivo articolo, con esclusione del fondo di dotazione indisponibile e di eventuali ulteriori conferimenti, espressamente dichiarati indisponibili, hanno il fine di realizzare il funzionamento della Fondazione e sono vincolati alla realizzazione dei suoi scopi ed alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma di legge.

- VII -

Le entrate costituenti il fondo di gestione della Fondazione, disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituiti:
a. dall'apposito conferimento iniziale come da atto costitutivo della Fondazione;
b. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio indisponibile;
c. da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e/o privati, che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile;
d. dagli eventuali contributi erogati annualmente dai Fondatori e/o dai Partecipanti;
e. dai beni mobili ed immobili e dalle somme da chiunque conferite alla Fondazione, destinati a gestione.
Le rendite e le risorse della Fondazione destinate al Fondo di gestione, compresi gli eventuali residui attivi d'esercizio, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
Le entrate di cui al presente articolo sono amministrate dal Consiglio di Amministrazione.

- VIII -

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2006.

- IX -

La Fondazione è regolata dalle norme contenute nello statuto che è stato predisposto e deliberato dai competenti organi dei predetti tre Fondatori, statuto che composto di venti articoli e redatto su pagine ............................. circa di .............................. fogli, viene da me notaio allegato al presente atto sotto la lettera "........", previa sottoscrizione dei comparenti, dei testi e di me notaio che ne ho omesso la lettura per dispensa avuta dai comparenti.
In merito all'allegato statuto, i tre Fondatori precisano che:
a) - le norme statutarie in ordine all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi (articoli 8 - comma 2, articolo 11 - comma 3 et 15 - comma 2) devono essere interpretati nel senso espressamente fissato dall'articolo 15, comma 2;
b) - il sistema di voto disciplinato dall'articolo 9 verrà attivato con apposita delibera del Collegio dei Fondatori; in via transitoria il voto è attribuito "pro capite" ai tre componenti del Collegio dei Fondatori.

- X -

In attesa che ogni Fondatore abbia espletato le proprie dovute procedure per la nomina degli Amministratori, i tre Fondatori nominano Presidente della Fondazione il signor ............................................, nato a ........................ il ............................................., domiciliato in ....................................................., codice fiscale ...........................................
e Vice Presidenti i signori
1) ............................................, nato a ........................ il ............................................., domiciliato in ....................................................., codice fiscale ............................................
2) ............................................, nato a ........................ il ............................................., domiciliato in ....................................................., codice fiscale ............................................
Spettano al Presidente della Fondazione ed in caso di sua assenza od impedimento ai Vice Presidenti tutti i poteri che lo statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione.
I nominati Presidente e Vice Presidenti della Fondazione dureranno in carica fino alla nomina del Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre sei mesi da oggi.

- XI -

I tre Fondatori si riservano di nominare, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto, il Collegio dei Revisori dei Conti appena ogni Fondatore avrà espletato le proprie dovute procedure di nomina.
Per intanto i tre Fondatori nominano Revisori temporanei, che dureranno in carica fino alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e comunque non oltre sei mesi da oggi, i signori:
-
nato a il
residente in
codice fiscale
iscritto all'Albo dei Revisori Contabili con D.M.
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data

numero , designato dalla REGIONE PIEMONTE;
-
nato a il
residente in
codice fiscale
iscritto all'Albo dei Revisori Contabili con D.M.
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data

numero , designato dalla PROVINCIA DI TORINO;
-
nato a il
residente in
codice fiscale
iscritto all'Albo dei Revisori Contabili con D.M.
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data

numero , designato dalla CITTA' DI TORINO.

- XII -

I predetti tre Fondatori concorrono alla costituzione del patrimonio della Fondazione come segue:
- la REGIONE PIEMONTE con: Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) a titolo di fondo di dotazione di patrimonio indisponibile, Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) titolo di patrimonio disponibile ed Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) a titolo di fondo di gestione;
- la PROVINCIA DI TORINO con: Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) a titolo di patrimonio disponibile;
- la CITTA' DI TORINO con: Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) a titolo di patrimonio disponibile.

- XIII -

Il nominato Presidente della Fondazione, dopo avere al più presto ottenuto il codice fiscale, aprirà presso Agenzia di Torino di primaria Banca Nazionale conti correnti intestati alla Fondazione sui quali i tre Fondatori si impegnano ed obbligano ad eseguire separati bonifici relativi alle predette rispettive loro dotazioni.

- XIV -

Ciascuno dei tre Fondatori REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI TORINO e CITTA' DI TORINO si impegna e obbliga a conferire quanto prima e comunque possibilmente entro il 31 dicembre 2006, con atti separati e con i diritti e le modalità precisate in ogni atto, alla Fondazione i rispettivi beni costituenti il patrimonio immobiliare e/o mobiliare formato dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in vista dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e IX Paralimpici, in modo da adeguare il patrimonio ed il fondo di gestione alle necessità della Fondazione, la quale, a conferimenti eseguiti, avrà la disponibilità di quanto in via indicativa risulta dalla tabella che, previa sottoscrizione dei comparenti, dei testi e di me notaio, allego al presente atto sotto la lettera ".....", omessane la lettura per dispensa avuta dagli stessi.

- XV -

Il Presidente ed i Vice Presidenti della Fondazione vengono autorizzati, con firma fra di loro disgiunta, ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che venissero avanzate al fine di concedere il riconoscimento della personalità giuridica che verrà richiesta in un primo tempo alla Regione Piemonte, essendo l'ambito territoriale in cui la Fondazione inizierà la sua opera individuato nel territorio della Regione Piemonte, e successivamente alla Prefettura di Torino quando la Fondazione estenderà il proprio ambito di operatività all'intero territorio nazionale ed estero.

- XVI -

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Fondazione.
Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine
quale atto leggo, alla presenza dei testi, ai comparenti che approvandolo e confermandolo, meco notaio lo sottoscrivono unitamente ai testi.