Divisione Ambiente e Verde
Attività Ciclo Integrato dei Rifiuti

n. ord. 192
2006 05583/112

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 OTTOBRE 2006

(proposta dalla G.C. 1 agosto 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI TORINO E L'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO - A.M.I.A.T. S.P.A. - PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITÀ INVERNALE. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessora Sestero,
di concerto con il Vicesindaco Dealessandri.

L'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino - A.M.I.A.T. S.p.A. è la società a totale partecipazione pubblica che gestisce l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale, senza vincoli di territorialità.
La Società, in virtù delle previsioni contenute nel proprio Statuto, gestisce, tra l'altro, il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e di altri spazi pubblici, comprese le aree complementari ed il servizio di rimozione della neve.
La società può inoltre effettuare operazioni e servizi di valorizzazione ambientale.
A partire dall'anno 2000 la Città di Torino affidava in capo all'AMIAT S.p.A., la gestione del servizio pubblico concernente la viabilità invernale sull'intero territorio comunale.
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 181 del 23 ottobre 2000 (mecc. 2000 08807/33), esecutiva dal 6 novembre 2000, la Città provvedeva ad approvare, ai sensi dell'allora vigente articolo 22 della Legge 142/1990, l'affidamento della gestione del servizio di viabilità invernale all'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A., siglabile AMIAT S.p.A., approvandone il relativo contratto di servizio con validità dal 31 ottobre 2000 sino al 30 aprile 2003.
Un ulteriore contratto veniva approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 20 ottobre 2003 (mecc. 2003 07893/112), esecutiva dal 3 novembre 2003, con scadenza al 31 marzo 2006.
Con riferimento all'affidamento del servizio, è intervenuta una nuova normativa nazionale in materia di gestione dei servizi pubblici locali, che ha eliminato la distinzione tra servizi a rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza industriale e la relativa individuazione in un apposito regolamento.
È stata, altresì, introdotta la nuova distinzione tra servizi a rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica, prevedendo comunque tre nuove modalità di affidamento per l'erogazione dei servizi aventi rilevanza economica che può avvenire con conferimento della titolarità:
a) a società di capitale individuata attraverso l'espletamento di gare ad evidenza pubblica;
b) direttamente a società miste in cui il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gara ad evidenza pubblica;
c) con affidamento in house direttamente a società a capitale interamente pubblico, qualificabile quale organismo di diritto pubblico, ossia di una società che sia a totale partecipazione pubblica, sulla quale sia esercitato un controllo analogo a quello esercitato dall'ente locale sui propri servizi, che realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici controllanti.
Mancando nell'ipotesi di affidamento di servizi afferenti la viabilità invernale una specifica normativa di settore, e sussistendone i requisiti, risulta essere applicabile l'affidamento diretto della gestione dei servizi in oggetto all'AMIAT S.p.A..
La Società è infatti in possesso delle caratteristiche dell'organismo di diritto pubblico di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c) T.U.E.L..
Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono:
a) gli indirizzi così come da statuto e contratto di servizio;
b) la vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori e dell'organo di controllo;
c) i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio; gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi i coinvolgimenti degli azionisti locali per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti.
Alla luce delle sopra esposte osservazioni si ritiene opportuno e necessario la continuazione dell'erogazione del servizio da parte dell'AMIAT S.p.A. sul territorio comunale e su alcuni tratti di strade intercomunali interessati da fenomeni di gelo e da precipitazioni nevose, procedendo con la stipulazione del contratto di servizio allegato alla presente deliberazione (allegato 1) in esame, con la previsione che l'affidamento - data la natura stagionale del servizio - abbia durata fino al 31 marzo 2015, tenendo conto che l'affidamento del servizio di igiene ambientale ed il relativo contratto stipulato sempre con AMIAT scade il 31 dicembre 2014. Si riconduce così ad unità la durata dei due affidamenti. Nell'ambito dell'affidamento del servizio di viabilità invernale il contratto ha durata dall' 1 novembre 2006 al 31 marzo 2009 e potrà essere rinnovato.
Il budget per la stagione 2006/2007 è fissato in Euro 6.000.000,00 oltre IVA e comprende una parte a copertura dei costi fissi gestionali stimata in Euro 2.361.334,94 oltre IVA, che sarà depurata dell'eventuale ribasso di gara per la quota in appalto a terzi, mentre la restante parte per costi variabili in relazione agli interventi effettuati verrà liquidata a misura con l'applicazione dei prezzi unitari per ogni intervento.
Infatti anche per il contratto di servizio per l'igiene ambientale si conferma che l'affidamento presenta i requisiti dell'affidamento in house o della c.d. delegazione interorganica.
La continuazione dell'erogazione del servizio da parte di AMIAT S.p.A. è finalizzata, inoltre, alla valorizzazione costante della Società nel territorio cittadino, la quale offre un servizio di viabilità invernale che costituisce un'attività di pubblico interesse connessa all'igiene del suolo.
La Società ha dimostrato nel corso degli anni di ottimizzare il servizio, potenziandone l'efficacia e migliorandone gli aspetti qualitativi. Inoltre si è constatato che la Società ha offerto nel corso dell'espletamento del suddetto servizio, celerità di intervento sui fenomeni di gelo e sulle precipitazioni nevose, garantendo così un efficace esercizio della viabilità nella stagione invernale.
Durante la vigenza del precedente contratto è stata predisposta un'ipotesi di potenziamento del servizio con un dispiegamento maggiore di mezzi e personale rapportato a cinque diversi livelli di intervento riferiti ai centimetri di neve depositati al suolo:
- livello cosiddetto "verde" per precipitazione nevosa al suolo inferiore a 5 cm.;
- livello cosiddetto "giallo" per precipitazione nevosa al suolo compresa fra 6 e 10 cm.;
- livello cosiddetto "arancione" per precipitazione nevosa al suolo compresa fra 11 e 20 cm.;
- livello cosiddetto "viola" per precipitazione nevosa al suolo compresa fra 21 e 30 cm.;
- livello cosiddetto "rosso" per precipitazione nevosa al suolo superiore a 30 cm..
L'organizzazione del servizio rapportata ai cinque diversi livelli di intervento ha dato ottimi risultati come ampiamente constatato in occasione delle precipitazioni nevose verificatesi nel corso dell'ultima stagione anche in concomitanza dell'evento olimpico.
Pertanto, si ritiene opportuno nell'ambito del contratto di servizio in oggetto confermare tale organizzazione del servizio, approvando il Contratto di servizio per la gestione della Viabilità Invernale (allegato 1), da stipulare con AMIAT S.p.A., nonché i relativi allegati "Piano dei Servizi" (allegato 1.1) e l'Elenco dei prezzi unitari (allegato 1.2).
Ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento del Consiglio Comunale è stato chiesto in data 3 agosto 2006, il parere obbligatorio all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali. Il parere, reso in data 4 settembre 2006, si allega al presente provvedimento (all. 2 - n. ) per costituirne parte integrante.
Relativamente alle proposte di modifiche al contratto di servizio, rese dall'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali nel parere di cui sopra, si evidenzia quanto segue:

Articolo 2

Non si ritiene accoglibile il rilievo relativo alla presunta indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto relativamente alla mancata indicazione dei percorsi.
Infatti, occorre rilevare che per la particolarità del servizio, fortemente condizionato dalle variabili meteorologiche durante la precipitazione nevosa, la definizione dei percorsi viene lasciata al coordinamento delle due strutture operative, UNCO e UNCR, che si attivano in fase di allerta - nevicata, e che in base ai rilievi eseguiti sul territorio da personale della Polizia Municipale e AMIAT definisce i percorsi su cui intervenire in base ai livelli di cui al piano di servizio.
Ne consegue che sul territorio della Città la grande e media viabilità viene interessata interamente con impiego di mezzi a seconda del livello raggiunto (verde, giallo, arancione ecc.) mentre per la piccola viabilità, l'intervento è prioritario per quei tratti attigui alle "aree sensibili" (scuole, ospedali, isole pedonali ecc.) mentre per il resto della piccola viabilità il servizio viene attivato in base a verifiche effettuate dalla due strutture operative.
Peraltro, il parametro servizio/costo è riferito al costo orario dei mezzi e personale e non in base al costo /Km.
Inoltre, nel Piano degli interventi è reperibile l'indicazione circa la quantità di chilometri da effettuare in relazione alla diversa tipologia di intensità di precipitazione.
Occorre, comunque, rilevare che determinare a priori ogni percorso da seguire nell'espletamento del servizio non corrisponderebbe alla ratio sottesa al contratto stesso in quanto l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto non è prettamente continuativa trattandosi di prestazioni richieste solo al verificarsi dell'evento atmosferico, contrariamente a quanto succede per l'erogazione di altri servizi pubblici.
Per tali motivi si ritiene che l'oggetto non sia in alcun modo indeterminato dal momento che vengono specificate nell'articolo 2 le attività che AMIAT S.p.A. deve porre in essere nell'adempimento del contratto e che attengono sostanzialmente ad un'obbligazione di risultato.
Infatti, ciò che interessa non è l'effettuazione tout court del servizio ma il risultato che quel servizio deve raggiungere: l'esplicitazione di specifiche modalità operative ed il suo rispetto da parte di AMIAT S.p.A. non comporterebbe necessariamente l'adempimento contrattuale laddove non venisse raggiunto lo scopo di pulire le strade dalla neve e garantire la sicurezza dei cittadini.
Infatti, contrariamente a quanto avviene nell'obbligazione di mezzi - dove è sufficiente che l'obbligato tenga un comportamento diligente finalizzato all'adempimento dell'obbligazione - nell'obbligazione di risultato il comportamento diligente tenuto dall'obbligato non comporta adempimento dell'obbligazione se l'obbligato stesso non ha raggiunto il risultato previsto.
Nel contratto in oggetto vi può essere una risposta diversa da parte dell'operatore in ragione della diversa intensità delle precipitazioni nevose e delle sue previsioni.
Pertanto, si ritiene che l'oggetto del contratto sia determinato e che un'ulteriore dettaglio dello stesso non corrisponderebbe all'interesse dell'Amministrazione laddove una pedissequa effettuazione delle prestazioni potrebbe non essere efficace quanto al raggiungimento del risultato a causa della diversa consistenza e della specifica localizzazione delle precipitazioni nevose.

Articolo 3

Non hanno pregio i dubbi interpretativi sulla diversa durata dell'affidamento (fino al 31 marzo 2015) e del contratto (fino al 31 marzo 2009) in quanto trattasi di due fattispecie distinte e che ben possono avere differente durata.
Infatti l'affidamento del servizio ha connotati prettamente pubblicistici che attengono all'espletamento del potere autoritativo della Pubblica Amministrazione, mentre il contratto di servizio ha connotati meramente privatistici in cui l'Amministrazione parte del contratto è posta su un piano paritetico.
Sono, pertanto, disciplinate dal diritto pubblico le attività inerenti al processo formativo della volontà della Pubblica Amministrazione e quindi le modalità di scelta del contraente tra cui l'affidamento in house, mentre è disciplinata dal diritto privato la fase puramente contrattuale.
Pertanto, le due fattispecie possono avere durata diversa fermo restando che nell'ambito della durata dell'affidamento il contratto venga rinnovato alla scadenza, permettendo così una revisione dello stesso per il raggiungimento dei fini dell'Amministrazione.
Peraltro, trattandosi di espletamento dei poteri della P.A. nulla vieta alla stessa di revocare l'affidamento laddove tale esigenza risponda al perseguimento di un interesse superiore o prevalente o all'ottemperanza di normativa sopravvenuta.

Articolo 4.7

Relativamente ai rilievi relativi all'articolo 4.7 ritenendo di poter integrare le cause del sinistro assicurato secondo le proposte dell'Agenzia per i Servizi Pubblici, si rileva che non risulta necessario inserire un meccanismo di controllo della adeguatezza della polizza in quanto questa avrà una propria quantificazione al momento della stipulazione, ed è pleonastico prevedere un meccanismo di controllo di adeguatezza, successivo alla stipulazione della polizza. Un controllo può avere giustificazione se riguarda un'attività soggetta a variazione nel tempo, caratteristica che non può avere una polizza, determinata nel suo ammontare al momento della stipulazione.
Inoltre, un controllo sulla polizza da parte dell'Amministrazione comporterebbe, nel caso in cui la polizza risultasse inadeguata per la copertura di eventuali danni, una corresponsabilità della Città, mentre l'AMIAT deve restare unica responsabile e conseguentemente tenuta a risarcire eventuali danni a prescindere dalla stipulazione volontaria di una polizza per la copertura degli stessi.

Articoli 5 e 7

La proposta di modifica dell'articolo 5 comma 1 ed i rilievi di cui all'articolo 7 non sono accoglibili in quanto come già detto in merito all'oggetto del contratto la prestazione è strettamente correlata alla diversa intensità della precipitazione nevosa e quindi ai diversi livelli stabiliti nel Piano di lavoro espressamente predisposti per garantire l'adeguatezza del servizio ed il raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 9

In ordine alle osservazioni in merito alle presunte carenze della Carta dei Servizi occorre rilevare che la stessa non costituisce allegato al contratto medesimo e che ai sensi dell'articolo 9 la stessa deve essere adottata entro sei mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione. Si ritiene comunque opportuno inserire gli elementi che dovranno essere contenuti nella Carta dei Servizi ad eccezione di clausole specifiche di indennizzo data la particolarità del servizio e la necessità che l'accertamento di eventuali responsabilità della società segua le normali regole del diritto civile.

Articolo 10

Per quanto concerne le proposte di integrazione sull'articolo 10 concernente la continuità del servizio si ribadisce che il servizio in oggetto presenta una propria peculiarità rispetto agli altri servizi pubblici in quanto la prestazione dipende dal verificarsi dell'evento atmosferico e dalla sua intensità.
Pertanto l'articolo 10 risulta essere sufficientemente prescrittivo in quanto la società è tenuta a garantire il servizio e prevedere suggerimenti di natura cogente costituirebbe un limite alla responsabilità ed agli obblighi di AMIAT S.p.A..
Inoltre, esistono le due strutture operative UNCO E UNCR deputate allo svolgimento dell'attività richiesta, compresa la valutazione circa l'eventuale sospensione o interruzione del servizio e le conseguenti misure da adottare.

Articolo 11

Relativamente a quanto espresso per l'articolo 11 si evidenzia che in materia di subaffidamento occorre integrare il disposto limitatamente al richiamo alla normativa vigente in materia, richiamo che assorbe tutte le proposte alcune delle quali sono previste nell'articolo 11 stesso e all'articolo 5.4.
Non è possibile, invece, eliminare al primo periodo quarta riga la parola "unica" in quanto il rapporto contrattuale è esclusivo tra AMIAT S.p.A. e Città: quest'ultima non intrattiene alcun rapporto con gli eventuali subaffidatari del servizio e l'unico responsabile per inadempimenti e danni resta il gestore. Sarebbe oltremodo gravoso per l'Amministrazione dover perseguire in via extracontrattuale i soggetti responsabili di azioni dannose quando la stessa è tutelata attraverso lo strumento del contratto e degli obblighi posti a carico di AMIAT S.p.A. .

Articolo 13

Non sembra che all'articolo 13 l'espressione "produzione del servizio" si discosti da "effettuazione del servizio".

Articolo 18

In merito alla proposta sull'articolo 18 non si ritiene corretto un generico richiamo all'articolo 5, ma un puntuale richiamo oltre che all'articolo 5.6 anche agli articoli 5.3, 5.4 e 5.7.
Inoltre, si rileva come non possa essere contrattualizzata la procedura prettamente amministrativa in merito alle modalità di richiesta di documentazioni ed informazioni ed allo svolgimento di attività di ispezione, in quanto la Pubblica Amministrazione nel perseguimento dei propri fini pone in essere attività e procedimenti che trovano la propria disciplina in leggi e regolamenti. Pertanto, non si ritiene opportuno delimitare in un contratto lo svolgimento di tale attività che potrebbe essere, all'occorrenza e per perseguimento di interessi superiori e prevalenti, decisamente più ampia.
Inoltre, la proposta dell'Agenzia riferita alla sola potenzialità e non alla doverosità dei controlli limiterebbe di fatto i diritti ed i doveri contrattuali dell'Amministrazione, tenuto conto che obiettivo principale dell'Ente locale è comunque il perseguimento dell'interesse pubblico prevalente.

Articolo 19

Non si ravvisa, inoltre, una carenza del sistema di sanzioni per gli inadempimenti in quanto espressamente disciplinato dall'articolo 19.
Inoltre, l'applicazione del principio del contraddittorio prevista dall'articolo 19.2) all'articolo 19.4) non comporta affatto una contrattualizzazione delle sanzioni, bensì costituisce espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, mentre in diritto amministrativo il principio del contradditorio costituisce una diretta espressione del principio di imparzialità, cui deve essere informata l'attività della Pubblica Amministrazione sia nei procedimenti contenziosi sia nei procedimenti non contenziosi.

Articolo 21

Le osservazioni in merito all'articolo 21 non paiono accoglibili in quanto si ritiene che "gravi, ripetute e rilevanti inadempienze" di singoli obblighi contrattuali configurino già "il grave inadempimento" della prestazione.
Inoltre, la rimozione e l'eliminazione delle conseguenze dell'inadempimento è già insita nell'obbligo di manleva posto a carico di AMIAT S.p.A..
Neanche la sostituzione di "tempestivamente" con "immediatamente, senza ritardo" risulta accoglibile visto il particolare oggetto del servizio affidato; in via generale, si può sostenere che l'inadempimento deve essere rimosso compatibilmente con le difficoltà tecniche e non è possibile indicare quindi modalità cronologiche immediate per la rimozione delle cause e delle conseguenze dell'inadempimento.

Articolo 23

Non è economicamente vantaggioso per l'Amministrazione e per la Società demandare la risoluzione di eventuali controversie ad un oneroso collegio arbitrale e pertanto l'articolo 23 non è pleonastico in quanto esclude il ricorso a giudici diversi da quelli stabiliti per legge."
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che integralmente si richiamano e ai sensi dell'articolo 113 comma 5 lettera c) T.U.E.L., l'affidamento del servizio di viabilità invernale fino al 2015 in capo all'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino AMIAT S.p.A., via Germagnano 50 - Torino - P. IVA 07309150014;
2) di approvare la bozza Contratto di servizio per la gestione della Viabilità Invernale (all. 1 bis - n. ), da stipulare con AMIAT S.p.A. con durata fino al 31 marzo 2009, nonché il relativo allegato "Piano dei Servizi" (all. 1.1 - n. ) e l'Elenco dei prezzi unitari (all. 1.2 - n. );
3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della presente deliberazione ed il perfezionamento dell'affidamento;
4) di confermare che l'affidamento del servizio di igiene ambientale in capo ad AMIAT S.p.A. presenta i requisiti dell'affidamento in house di cui all'articolo 113 comma 5 lettera c) T.U.E.L.;
5) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della società AMIAT S.p.A., subordinando la stipula del contratto stesso all'esecutività della determinazione di cui al punto precedente;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


CONTRATTO TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE

 

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale,

tra

la CITTÀ di TORINO (di seguito denominata Città), con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal dottor Giuseppe BIANCIOTTO, nato a Torino il 24 giugno 1954, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Contratti, tale nominato dal Sindaco con provvedimento in data 12 febbraio 2003 prot. n. 1675 e ai sensi dell'articolo 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 19 comma 2 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 marzo 1999 (mecc. 1998 11035/03) ed in esecuzione della deliberazione…………………………………...…....;
e l'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino Società per Azioni - (nel seguito denominata AMIAT S.p.A.), con sede in Torino, via Germagnano n. 50, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n. 07309150014 (REA n. 810032), corrispondente al codice fiscale, in questo atto rappresentata da……………………………………., nato a …………………………………………, dirigente, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Delegato della suddetta società e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 3 luglio 2006, verbale n. 9.

premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 maggio 2000 (mecc. 2000 03331/64) il Comune di Torino provvedeva ad approvare la trasformazione dell'Azienda speciale AMIAT nella Società per Azioni denominata "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A.", ai sensi dell'articolo 17 (commi 51 - 57) della Legge 15 maggio 1997, n. 127;
- con il medesimo provvedimento si approvava lo Statuto della predetta Società per Azioni, il cui oggetto sociale prevede, tra l'altro, il servizio della rimozione della neve;
- il Consiglio Comunale con deliberazione del 23 ottobre 2000 (mecc. 2000 08807/33) approvava il contratto di servizio della viabilità invernale, stipulato con l'AMIAT S.p.A. in data 21 febbraio 2002;
- successivamente il Consiglio Comunale con deliberazione del 20 ottobre 2003 (mecc. 2003 07893/112) approvava il contratto di servizio della viabilità invernale, stipulato con l'AMIAT S.p.A. in data 13 febbraio 2004 con durata fino al 31 marzo 2006;
- in vista della scadenza il Consiglio Comunale con deliberazione n. ………………….. ha approvato lo schema di contratto per affidare all'AMIAT S.p.A. il servizio di viabilità invernale, autorizzando il Dirigente del Settore competente alla stipulazione del suddetto;
- infine, con determinazione dirigenziale n. ………………..…………. è stato affidato all'AMIAT S.p.A. il servizio sopra indicato e assunti i relativi impegni di spesa.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Oggetto

2.1) La Città affida all'AMIAT S.p.A. la gestione del servizio di viabilità invernale sul territorio cittadino e sui territori extraurbani comunque ad essa in carico manutentivo.
Dall'affidamento sono esclusi gli interventi relativi al verde pubblico e ai cimiteri cittadini.
L'affidamento comporta da parte dell'AMIAT S.p.A. l'esecuzione delle seguenti attività:
- gestione dei centri di stoccaggio sale e relativo approvvigionamento;
- insalamento preventivo;
- insalamento di abbattimento;
- sgombero neve "grande viabilità";
- sgombero neve "media e piccola viabilità",
secondo quanto descritto e definito nel piano di servizio allegato (allegato 1.1) allo schema del presente contratto, che contiene anche l'elenco dei prezzi unitari (allegato 1.2).
2.2) A titolo di attività aggiuntiva, accessoria e necessaria alle precedenti indicate al comma 2.1, l'AMIAT S.p.A. esegue, su incarico del Comune, specifici interventi d'insalamento per aree non rientranti nei percorsi stabiliti nel piano di servizio di cui all'allegato 1.1.
2.3) Oltre a quanto sopra stabilito, l'AMIAT S.p.A. s'impegna ad effettuare ulteriori interventi d'insalamento e sgombero neve in seguito a richiesta del Comune dovuta a particolari eventi eccezionali e/o imprevedibili, verificabili al di fuori del periodo di espletamento al servizio previsto all'articolo 3.3).

Articolo 3 - Durata

3.1) Il presente affidamento decorre dal 1o novembre 2006 sino al 31 marzo 2015.
3.2) Il presente contratto ha durata dal 1o novembre 2006 al 31 marzo 2009 e potrà essere rinnovato.
3.3) Le attività di cui al precedente articolo 2 sono svolte annualmente dal 1o novembre al 31 marzo.

Articolo 4 - Proprietà degli Impianti e Concessione d'uso

4.1) La Città, per l'espletamento del servizio in oggetto concede ad AMIAT S.p.A. in uso gratuito per tutta la durata del presente contratto i seguenti beni:
1. Immobili:
- A) sito in Torino via Traves
- B) sito in Torino via Villa Glori
2. Impianti:
- A) stoccaggio e distribuzione fondenti salini in via Villa Glori
- B) stoccaggio e dissoluzione computerizzata di fondenti chimici in via Traves.
La Città, relativamente ai punti 1 e 2 si riserva, in corso di contratto, di assegnare ulteriori immobili e/o impianti, che verranno concessi con separati provvedimenti.
"3. Mobili:
- A) n. 16 Autocarri FIAT Iveco Eurocargo completi di spandisale
- B) n. 113 lame spartineve anteriori per autocarro
- C) n. 2 veicoli 4x4 modello Bucher-Guyer
- D) n. 10 lame spartineve posteriori per trattore
- E) n. 2 lame mod. PELAZZA tipo B 4 matricola L587 - L588
- F) materiali vari ed accessori."
4.2) L'AMIAT S.p.A. prende in carico i beni oggetto della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna a custodire e conservare i beni ricevuti in concessione con la necessaria diligenza, nonché a riconsegnare al Comune i beni, o loro porzioni, non più utilizzati aI fini di cui sopra.
La consegna degli immobili di cui al punto 1 A) e B) è da intendersi avvenuta contestualmente alla consegna degli impianti.
4.3) L'AMIAT S.p.A. allo scadere del termine indicato all'art. 3 del presente contratto, dovrà restituire i beni ricevuti in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le migliorie, innovazioni ed addizioni eventualmente apportate, senza alcun onere per la Città. La restituzione dei beni dovrà essere verbalizzata, previa constatazione dell'avvenuta ottemperanza degli obblighi previsti in capo ad entrambe le parti. L'AMIAT S.p.A. qualora l'Amministrazione ne faccia esplicita richiesta, fornirà ogni conoscenza ed informazione necessaria al riutilizzo dei beni anche in caso che gli stessi venissero affidati a terzi per l'espletamento del Servizio di Viabilità Invernale.
4.4) Sono a carico dell'AMIAT S.p.A. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti, dei veicoli e delle attrezzature. Sono a carico della Città gli interventi, i lavori od opere che si rendessero necessari per l'adeguamento dei predetti impianti e mezzi d'opera per effetto di disposizioni legge e regolamentari vigenti e/o intervenute, con particolare riferimento alla normativa antinfortunistica e di prevenzione incendi. Ogni intervento tecnico di particolare rilevanza sui locali e sugli impianti, finalizzato allo svolgimento del servizio di viabilità invernale, deve essere preventivamente autorizzato dalla Città, che corrisponderà i relativi oneri economici, salvo che l'intervento rientri nella manutenzione ordinaria o straordinaria di cui sopra.
4.5) Il Comune, nel caso in cui manifesti la necessità di eseguire all'esterno e/o all'interno degli immobili oggetto di concessione opere di abbellimento e/o di restauro per necessità non strumentali e/o funzionali all'esercizio del servizio, potrà procedere in tale senso, previo accordo con la società AMIAT S.p.A., sui tempi, modi e durata degli interventi medesimi.
Essi saranno ad esclusivo carico dell'Amministrazione Comunale.
4.6) Sono a carico dell'AMIAT S.p.A. tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas metano, telefono, riscaldamento (oltre alla tassa raccolta rifiuti), i cui contratti devono essere direttamente intestati, nonché tutte le altre spese ripetibili relative all'uso degli immobili.
Sono altresì a carico dell'AMIAT S.p.A. le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori. Qualora non sia tecnicamente possibile intestare direttamente i contratti di fornitura, il Comune provvederà ad intestare le utenze a proprio nome, ed a ripartire le spese applicando all'AMIAT S.p.A., per le spese comuni (acqua, energia elettrica, gas metano, pulizia locali, ecc.) il costo in proporzione alle rispettive percentuali di utilizzo.
4.7) L'AMIAT S.p.A. dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, scoppio, atti vandalici, eventi socio - politici. Per i veicoli l'AMIAT provvederà al pagamento delle tasse di proprietà ed alla copertura assicurativa R.C.. L'AMIAT S.p.A. si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni danno cagionato a terzi dai beni concessi in uso.

Articolo 5 - Obblighi del gestore

5.1) L'AMIAT S.p.A. garantisce l'esecuzione del servizio secondo le specifiche del progetto, secondo quanto descritto e definito nel piano di servizio allegato (allegato 1.1) al presente contratto e soggetto annualmente ad eventuali integrazioni e/o modifiche operative, con un livello di qualità adeguato alle esigenze della viabilità.
5.2) L'AMIAT S.p.A. mantiene sollevata ed indenne la Città da ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, sia esso effettuato direttamente ovvero tramite appaltatori.
5.3) A tal fine l'AMIAT S.p.A. deve stipulare apposita polizza assicurativa da trasmettere al Comune.
5.4) In caso di appalto l'AMIAT S.p.A. inserisce nei capitolati l'obbligo per gli appaltatori di assicurarsi contro i danni verso terzi.
L'AMIAT S.p.A. trasmette al Comune copia dei capitolati, si impegna ad acquisire copia della polizza assicurativa RCT accesa dai terzi aggiudicatari e ne attesta la conformità agli obblighi ivi previsti, inviando copia di tale attestazione al Comune.
5.5) L'AMIAT S.p.A. opera con la più ampia autonomia circa la pianificazione degli interventi e le modalità operative necessarie per raggiungere i risultati prefissati.
5.6) L'AMIAT S.p.A. riceve, attraverso i propri strumenti, i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e ne deve trasmettere settimanalmente un report al Settore competente, che, dietro espressa richiesta dell'Agenzia dei servizi pubblici, provvede ad inoltrarlo a quest'ultima.
5.7) L'AMIAT S.p.A., a seguito di ogni specifico intervento riguardante i servizi oggetto del presente contratto, trasmette entro le 24 ore successive all' intervento le informazioni relative allo stesso al Settore competente.

Articolo 6 - Obblighi del Comune

6.1) Il Comune garantisce il servizio del Corpo dei Vigili Urbani necessario allo svolgimento del servizio oggetto del contratto. L'AMIAT S.p.A. potrà avvalersi, qualora lo ritenga necessario, della collaborazione di alcuni componenti del Corpo dei Vigili Urbani mediante specifici interventi destinati a garantire la viabilità in particolari situazioni critiche.
In tali casi, l'indennità di reperibilità sarà a carico dell'AMIAT S.p.A..
6.2) Il Comune si impegna ad individuare, di concerto con l'AMIAT S.p.A., le aree per l'accumulo e lo smaltimento della neve derivante dallo sgombero della viabilità cittadina.
6.3) Ai fini di un'attiva collaborazione il Comune costituisce entro il 1o novembre, di comune accordo con l'AMIAT S.p.A., un comitato operativo - gestionale con compiti di confronto delle modalità operative del servizio, costituito dal Settore comunale competente, dai Vigili Urbani, da G.T.T. S.p.A. e dalla stessa AMIAT S.p.A., così come richiamato nel piano di servizio sopra citato (allegato to 1.1).
6.4) Il Comune comunica entro 15 giorni dall'inizio del servizio all'AMIAT S.p.A. i nominativi dei componenti della Commissione di Vigilanza e controllo di cui al successivo articolo 19.

Articolo 7 - Corrispettivo del servizio

7.1) Il corrispettivo del servizio sarà definito sulla base del preventivo annuale presentato dall'AMIAT entro il mese di settembre di ogni anno sulla base dei prezzi unitari definiti nell'allegato 1.2 al presente contratto.
Il preventivo sarà approvato ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale.
Il budget per la stagione 2006/2007 è fissato in Euro 6.000.000,00= oltre I.V.A. e comprende:
- una parte a copertura dei costi fissi gestionali stimata in Euro 2.361.335,10= più I.V.A., che sarà comunque corrisposta depurata dall'eventuale ribasso di gara per la quota in appalto a terzi;
La restante parte per costi variabili in relazione agli interventi effettuati da liquidare a misura con l'applicazione dei prezzi unitari per ogni intervento.
Il corrispettivo annuo riferito alla quota dei servizi effettuati direttamente da AMIAT nel budget per la stagione 2006/2007 verrà maggiorato per ogni stagione invernale successiva alla stagione invernale 2006/2007 dell' 80% del tasso di inflazione programmata desunto dal Documento di Programmazione Economica e Finanziaria del Governo.
Il corrispettivo annuo potrà essere incrementato in corso di stagione, in relazione a straordinari eventi atmosferici, sulla base dei prezzi unitari a contratto.
Inoltre il corrispettivo annuo potrà essere modificato in corso di stagione qualora, in caso di servizi effettuati tramite appaltatori, l'AMIAT debba far luogo alla revisione periodica del prezzo ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
7.2) Al termine di ogni stagione, ed in ogni caso entro il 31 maggio, l'AMIAT S.p.A. presenterà il conto consuntivo dell'attività in oggetto sottoscritto dal legale rappresentante al fine di accertare l'onere effettivo sostenuto, sulla base del quale verranno operate le eventuali operazioni di conguaglio, la detrazione delle penalità intervenute e sarà rapportato il corrispettivo dovuto per l'anno successivo.

Articolo 8 - Scadenze per il pagamento del corrispettivo

8.1) Il pagamento di quanto dovuto dalla Città verrà effettuato secondo le seguenti modalità:
- emissione da parte di AMIAT S.p.A. di due fatture in acconto rispettivamente nei mesi di novembre e gennaio di ciascun anno, pari ognuna a 2/5 (due quinti) del preventivo approvato;
- emissione da parte di AMIAT S.p.A. a fine stagione di fattura di conguaglio sulla base dei costi sostenuti a consuntivo, cui verranno dedotti i due acconti già fatturati.
8.2) Le fatture verranno liquidate dal Comune entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura; eventuali interessi di mora sui ritardati pagamenti potranno essere riconosciuti nella misura prevista dal tasso legale di interesse, determinato ai sensi dell'articolo 1284 del Codice Civile.

Articolo - 9 Carta dei Servizi

9.1) L'AMIAT S.p.A. predispone la carta dei servizi oggetto del presente affidamento conformemente alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", nonché conformemente all'articolo 11 del D.Lgs. n. 286/1999 "Qualità dei servizi pubblici". La carta dei servizi dovrà essere approvata entro sei mesi dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.
9.2) La Carta dei servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato.
9.3) L'AMIAT S.p.A. è tenuta al rispetto della Carta dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.
9.4) La Carta dei Servizi deve contenere le procedure di reclamo e le modalità di pubblicizzazione presso l'utenza. Su richiesta del Comune la Carta dei Servizi potrà essere aggiornata entro il termine indicato nella richiesta.

Articolo 10 - Continuità del Servizio

10.1) L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.
10.2) L'AMIAT S.p.A. è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
10.3) Restano a carico dell'AMIAT S.p.A. i costi derivanti dall'interruzione o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.
10.4) Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, l'AMIAT S.p.A. deve dare immediata comunicazione al Comune, precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. Al Comune è data facoltà di chiedere chiarimenti e rifornire suggerimenti di cui l'AMIAT S.p.A. s'impegna a tenere conto.
10.5) L'AMIAT S.p.A. non può dar corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio come conseguenza ad un inadempimento del Comune ovvero in pendenza di controversia tra le parti.
10.6) L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dal Comune.

Articolo 11 - Subaffidamento e modalità

11.1) L'AMIAT S.p.A. potrà, a sua discrezione, avvalersi di supporti esterni (imprese appaltatrici, consulenti, ecc...) secondo la normativa vigente in materia, ferma restando la sua attività di coordinamento, di pianificazione, di verifica dei lavori svolti e di controllo dell'attività e fermo restando che la medesima rimane unica responsabile nei confronti del Comune. A tal fine AMIAT S.p.A. dovrà garantire che tali supporti esterni di cui si avvarrà agiscano nel pieno rispetto delle norme di lavoro e sicurezza previste dal CCNL e dalle leggi, pena l'annullamento del contratto.

Articolo 12 - Relazione tecnico-finanziaria

12.1) L'AMIAT S.p.A. deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione tecnico - finanziaria.
12.2) La relazione dovrà contenere una parte economica, che riassuma tutti i costi affrontati dall'Azienda per lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi a Mezzi utilizzati, Personale, Immobili nonché il rendiconto sull'operatività del servizio reso con il dettaglio e la valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La relazione deve contenere altresì le modalità di svolgimento del servizio ordinario e le modalità di svolgimento del servizio straordinario.

Articolo 13 - Obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione del servizio

13.1) Il Comune potrà indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio concordandoli con l'AMIAT S.p.A. nell'ambito del comitato operativo - gestionale di cui all'articolo 6.3).

Articolo 14 - Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto

14.1) D'accordo tra le parti potranno essere apportate alla specifica dei servizi modifiche scritte che non comportino modificazione del contratto.

Articolo 15 - Modalità di revisione del contratto

15.1) Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato all'AMIAT S.p.A. o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo.
15.2) Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dell'affidamento del servizio di cui al presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Articolo 16 - Obbligo di applicazione dei CCNL nazionali

16.1) Nei confronti dei propri dipendenti l'AMIAT S.p.A. si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.

Articolo 17 - Obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro

17.1) L'AMIAT S.p.A. si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 18 - Controllo e Vigilanza

18.1) Al fine di garantire il controllo da parte del Comune l'AMIAT S.p.A. collabora fornendo le informazioni tecniche necessarie.
18.2) È istituita una commissione comunale di controllo composta dai Dirigenti dei Settori competenti (o da funzionari delegati), con il compito di vigilare sulla qualità del servizio erogato nonché sul rispetto da parte di AMIAT S.p.A. degli obblighi derivanti dal presente contratto di servizio.
18.3) La commissione di controllo, tra l' altro, esamina la documentazione fornita da AMIAT S.p.A. richiamata agli artt. 5.3), 5.4), 5.6) e 5.7) ed applica le penali di cui al successivo articolo 19.

Articolo 19 - Penalità

19.1) Si definiscono qui di seguito come interventi l'insalamento preventivo, l'insalamento di abbattimento e lo sgombero neve.
L'intervento è considerato "mancato" quando non venga effettuato per l'intero percorso ed anche nel caso in cui AMIAT S.p.A. lo abbia effettuato solo per due terzi dei percorsi definiti nell'allegato piano di lavoro per ciascun tipo di intervento.
L'intervento è considerato "ritardato" qualora i tempi di effettiva realizzazione non rispettino la tempistica e la priorità dei percorsi definiti nell'allegato piano di lavoro per ciascun tipo di intervento.
La Commissione di Controllo di cui al precedente articolo 18 provvede sulla base di quanto sopra definito ad applicare le seguenti penali:
- mancato insalamento preventivo: Euro 500,00= (un eventuale ritardo dell'insalamento preventivo superiore all'ora è considerato a tutti gli effetti mancato insalamento);
- mancato insalamento di abbattimento: Euro 500,00=;
- mancato sgombero neve manuale e/o meccanizzato: Euro 500,00=;
- ritardo nell'effettuare l'insalamento preventivo: Euro 300,00=;
- ritardo nell'effettuare l'insalamento di abbattimento: Euro 300,00=;
- ritardo nell'effettuare lo sgombero della neve manuale e/o meccanizzato: Euro 300,00=;
mancata presentazione del conto consuntivo entro il 31/5: Euro 2.000,00;
- mancata trasmissione del capitolato d'appalto e dell'attestazione di conformità di cui all'art. 5.4): Euro 500,00
- mancata adozione della Carta dei Servizi entro sei mesi dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente contratto: Euro 500,00;
- mancato aggiornamento della Carta dei servizi entro il termine indicato: Euro 500,00.
19.2) L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte della Città - equivalente se del caso a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 - entro 20 (venti) giorni dall'accertamento della mancata o tardiva effettuazione dei servizi, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si intende applicare.
19.3) L'AMIAT S.p.A. nei 30 giorni successivi al ricevimento della contestazione medesima potrà fornire controdeduzioni scritte.
19.4) Il giorno 30 di ogni mese nel periodo da novembre ad aprile le parti, in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni addotte dall'AMIAT. Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.
19.5) L'importo complessivo delle penali applicate all'AMIAT per ogni stagione non potrà comunque essere superiore all'un per cento del corrispettivo dovuto per il servizio annuale.

Articolo 20 - Revoca dell'affidamento del servizio

20.1) L'affidamento del servizio potrà essere revocato da parte del Comune, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse.

Articolo 21 - Risoluzione del Contratto

21.1) Fuori dai casi previsti nel precedente articolo 20, il presente contratto si risolve qualora una delle parti abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
21.2) La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata, entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.
21.3) La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione di cui al comma 21.2).
21.4) Qualora, a seguito dell'intimazione di cui al comma 21.2), la parte inadempiente non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e semprechè il Comune parte intimante non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, la controparte può chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 22 - Applicazione delle norme del Codice Civile per quanto non previsto

22.1) Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all'applicazione delle norme del Codice Civile.

Articolo 23 - Controversie

23.1) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 24 - Spese contrattuali e di registrazione

24.1) Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico di AMIAT S.p.A..

Agli effetti fiscali…………………………………………………………………….………………..…
…………………………………………………………………………………………………….……...
Al presente atto è unito ……………………………………………………………………………….…
Letto, approvato e sottoscritto in segno d'integrale accettazione, senza riserve oggi come appresso:
Per la CITTA' di TORINO…………………………………………………………………………….
Per l'AMIAT S.p.A.…………………………………………………………………….………………