Divisione Ambiente e Verde
Attività Ciclo Integrato dei Rifiuti
n. ord. 192
2006 05583/112
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI TORINO E L'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO - A.M.I.A.T. S.P.A. - PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITÀ INVERNALE. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessora Sestero,
di concerto con il Vicesindaco Dealessandri.
L'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino - A.M.I.A.T.
S.p.A. è la società a totale partecipazione pubblica
che gestisce l'attività di gestione dei servizi preordinati
alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità
ambientale, senza vincoli di territorialità.
La Società, in virtù delle previsioni contenute
nel proprio Statuto, gestisce, tra l'altro, il ciclo integrato
dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli
urbani e degli speciali inerti, lo spazzamento ed il lavaggio
delle strade e di altri spazi pubblici, comprese le aree complementari
ed il servizio di rimozione della neve.
La società può inoltre effettuare operazioni e
servizi di valorizzazione ambientale.
A partire dall'anno 2000 la Città di Torino affidava in
capo all'AMIAT S.p.A., la gestione del servizio pubblico concernente
la viabilità invernale sull'intero territorio comunale.
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 181 del 23 ottobre
2000 (mecc. 2000 08807/33), esecutiva dal 6 novembre 2000, la
Città provvedeva ad approvare, ai sensi dell'allora vigente
articolo 22 della Legge 142/1990, l'affidamento della gestione
del servizio di viabilità invernale all'Azienda Multiservizi
Igiene Ambientale Torino S.p.A., siglabile AMIAT S.p.A., approvandone
il relativo contratto di servizio con validità dal 31 ottobre
2000 sino al 30 aprile 2003.
Un ulteriore contratto veniva approvato con la deliberazione
del Consiglio Comunale del 20 ottobre 2003 (mecc. 2003 07893/112),
esecutiva dal 3 novembre 2003, con scadenza al 31 marzo 2006.
Con riferimento all'affidamento del servizio, è intervenuta
una nuova normativa nazionale in materia di gestione dei servizi
pubblici locali, che ha eliminato la distinzione tra servizi a
rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza industriale
e la relativa individuazione in un apposito regolamento.
È stata, altresì, introdotta la nuova distinzione
tra servizi a rilevanza economica e servizi privi di rilevanza
economica, prevedendo comunque tre nuove modalità di affidamento
per l'erogazione dei servizi aventi rilevanza economica che può
avvenire con conferimento della titolarità:
a) a società di capitale individuata attraverso l'espletamento
di gare ad evidenza pubblica;
b) direttamente a società miste in cui il socio privato
venga scelto attraverso l'espletamento di gara ad evidenza pubblica;
c) con affidamento in house direttamente a società a capitale
interamente pubblico, qualificabile quale organismo di diritto
pubblico, ossia di una società che sia a totale partecipazione
pubblica, sulla quale sia esercitato un controllo analogo a quello
esercitato dall'ente locale sui propri servizi, che realizzi la
parte più importante della propria attività con
l'ente o gli enti pubblici controllanti.
Mancando nell'ipotesi di affidamento di servizi afferenti la
viabilità invernale una specifica normativa di settore,
e sussistendone i requisiti, risulta essere applicabile l'affidamento
diretto della gestione dei servizi in oggetto all'AMIAT S.p.A..
La Società è infatti in possesso delle caratteristiche
dell'organismo di diritto pubblico di cui all'articolo 113, comma
5, lettera c) T.U.E.L..
Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento
in house, sussistono:
a) gli indirizzi così come da statuto e contratto di servizio;
b) la vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori
e dell'organo di controllo;
c) i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio; gli
strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi i
coinvolgimenti degli azionisti locali per il tramite dei rispettivi
legali rappresentanti.
Alla luce delle sopra esposte osservazioni si ritiene opportuno
e necessario la continuazione dell'erogazione del servizio da
parte dell'AMIAT S.p.A. sul territorio comunale e su alcuni tratti
di strade intercomunali interessati da fenomeni di gelo e da precipitazioni
nevose, procedendo con la stipulazione del contratto di servizio
allegato alla presente deliberazione (allegato 1) in esame, con
la previsione che l'affidamento - data la natura stagionale del
servizio - abbia durata fino al 31 marzo 2015, tenendo conto che
l'affidamento del servizio di igiene ambientale ed il relativo
contratto stipulato sempre con AMIAT scade il 31 dicembre 2014.
Si riconduce così ad unità la durata dei due affidamenti.
Nell'ambito dell'affidamento del servizio di viabilità
invernale il contratto ha durata dall' 1 novembre 2006 al 31 marzo
2009 e potrà essere rinnovato.
Il budget per la stagione 2006/2007 è fissato in Euro
6.000.000,00 oltre IVA e comprende una parte a copertura dei costi
fissi gestionali stimata in Euro 2.361.334,94 oltre IVA, che sarà
depurata dell'eventuale ribasso di gara per la quota in appalto
a terzi, mentre la restante parte per costi variabili in relazione
agli interventi effettuati verrà liquidata a misura con
l'applicazione dei prezzi unitari per ogni intervento.
Infatti anche per il contratto di servizio per l'igiene ambientale
si conferma che l'affidamento presenta i requisiti dell'affidamento
in house o della c.d. delegazione interorganica.
La continuazione dell'erogazione del servizio da parte di AMIAT
S.p.A. è finalizzata, inoltre, alla valorizzazione costante
della Società nel territorio cittadino, la quale offre
un servizio di viabilità invernale che costituisce un'attività
di pubblico interesse connessa all'igiene del suolo.
La Società ha dimostrato nel corso degli anni di ottimizzare
il servizio, potenziandone l'efficacia e migliorandone gli aspetti
qualitativi. Inoltre si è constatato che la Società
ha offerto nel corso dell'espletamento del suddetto servizio,
celerità di intervento sui fenomeni di gelo e sulle precipitazioni
nevose, garantendo così un efficace esercizio della viabilità
nella stagione invernale.
Durante la vigenza del precedente contratto è stata predisposta
un'ipotesi di potenziamento del servizio con un dispiegamento
maggiore di mezzi e personale rapportato a cinque diversi livelli
di intervento riferiti ai centimetri di neve depositati al suolo:
- livello cosiddetto "verde" per precipitazione nevosa
al suolo inferiore a 5 cm.;
- livello cosiddetto "giallo" per precipitazione nevosa
al suolo compresa fra 6 e 10 cm.;
- livello cosiddetto "arancione" per precipitazione
nevosa al suolo compresa fra 11 e 20 cm.;
- livello cosiddetto "viola" per precipitazione nevosa
al suolo compresa fra 21 e 30 cm.;
- livello cosiddetto "rosso" per precipitazione nevosa
al suolo superiore a 30 cm..
L'organizzazione del servizio rapportata ai cinque diversi livelli
di intervento ha dato ottimi risultati come ampiamente constatato
in occasione delle precipitazioni nevose verificatesi nel corso
dell'ultima stagione anche in concomitanza dell'evento olimpico.
Pertanto, si ritiene opportuno nell'ambito del contratto di servizio
in oggetto confermare tale organizzazione del servizio, approvando
il Contratto di servizio per la gestione della Viabilità
Invernale (allegato 1), da stipulare con AMIAT S.p.A., nonché
i relativi allegati "Piano dei Servizi" (allegato 1.1)
e l'Elenco dei prezzi unitari (allegato 1.2).
Ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento del Consiglio Comunale
è stato chiesto in data 3 agosto 2006, il parere obbligatorio
all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali. Il parere, reso in
data 4 settembre 2006, si allega al presente provvedimento (all.
2 - n. ) per costituirne parte integrante.
Relativamente alle proposte di modifiche al contratto di servizio,
rese dall'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali nel parere di
cui sopra, si evidenzia quanto segue:
Non si ritiene accoglibile il rilievo relativo alla presunta
indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto relativamente
alla mancata indicazione dei percorsi.
Infatti, occorre rilevare che per la particolarità del
servizio, fortemente condizionato dalle variabili meteorologiche
durante la precipitazione nevosa, la definizione dei percorsi
viene lasciata al coordinamento delle due strutture operative,
UNCO e UNCR, che si attivano in fase di allerta - nevicata, e
che in base ai rilievi eseguiti sul territorio da personale della
Polizia Municipale e AMIAT definisce i percorsi su cui intervenire
in base ai livelli di cui al piano di servizio.
Ne consegue che sul territorio della Città la grande e
media viabilità viene interessata interamente con impiego
di mezzi a seconda del livello raggiunto (verde, giallo, arancione
ecc.) mentre per la piccola viabilità, l'intervento è
prioritario per quei tratti attigui alle "aree sensibili"
(scuole, ospedali, isole pedonali ecc.) mentre per il resto della
piccola viabilità il servizio viene attivato in base a
verifiche effettuate dalla due strutture operative.
Peraltro, il parametro servizio/costo è riferito al costo
orario dei mezzi e personale e non in base al costo /Km.
Inoltre, nel Piano degli interventi è reperibile l'indicazione
circa la quantità di chilometri da effettuare in relazione
alla diversa tipologia di intensità di precipitazione.
Occorre, comunque, rilevare che determinare a priori ogni percorso
da seguire nell'espletamento del servizio non corrisponderebbe
alla ratio sottesa al contratto stesso in quanto l'erogazione
delle prestazioni oggetto del contratto non è prettamente
continuativa trattandosi di prestazioni richieste solo al verificarsi
dell'evento atmosferico, contrariamente a quanto succede per l'erogazione
di altri servizi pubblici.
Per tali motivi si ritiene che l'oggetto non sia in alcun modo
indeterminato dal momento che vengono specificate nell'articolo
2 le attività che AMIAT S.p.A. deve porre in essere nell'adempimento
del contratto e che attengono sostanzialmente ad un'obbligazione
di risultato.
Infatti, ciò che interessa non è l'effettuazione
tout court del servizio ma il risultato che quel servizio deve
raggiungere: l'esplicitazione di specifiche modalità operative
ed il suo rispetto da parte di AMIAT S.p.A. non comporterebbe
necessariamente l'adempimento contrattuale laddove non venisse
raggiunto lo scopo di pulire le strade dalla neve e garantire
la sicurezza dei cittadini.
Infatti, contrariamente a quanto avviene nell'obbligazione di
mezzi - dove è sufficiente che l'obbligato tenga un comportamento
diligente finalizzato all'adempimento dell'obbligazione - nell'obbligazione
di risultato il comportamento diligente tenuto dall'obbligato
non comporta adempimento dell'obbligazione se l'obbligato stesso
non ha raggiunto il risultato previsto.
Nel contratto in oggetto vi può essere una risposta diversa
da parte dell'operatore in ragione della diversa intensità
delle precipitazioni nevose e delle sue previsioni.
Pertanto, si ritiene che l'oggetto del contratto sia determinato
e che un'ulteriore dettaglio dello stesso non corrisponderebbe
all'interesse dell'Amministrazione laddove una pedissequa effettuazione
delle prestazioni potrebbe non essere efficace quanto al raggiungimento
del risultato a causa della diversa consistenza e della specifica
localizzazione delle precipitazioni nevose.
Non hanno pregio i dubbi interpretativi sulla diversa durata
dell'affidamento (fino al 31 marzo 2015) e del contratto (fino
al 31 marzo 2009) in quanto trattasi di due fattispecie distinte
e che ben possono avere differente durata.
Infatti l'affidamento del servizio ha connotati prettamente pubblicistici
che attengono all'espletamento del potere autoritativo della Pubblica
Amministrazione, mentre il contratto di servizio ha connotati
meramente privatistici in cui l'Amministrazione parte del contratto
è posta su un piano paritetico.
Sono, pertanto, disciplinate dal diritto pubblico le attività
inerenti al processo formativo della volontà della Pubblica
Amministrazione e quindi le modalità di scelta del contraente
tra cui l'affidamento in house, mentre è disciplinata dal
diritto privato la fase puramente contrattuale.
Pertanto, le due fattispecie possono avere durata diversa fermo
restando che nell'ambito della durata dell'affidamento il contratto
venga rinnovato alla scadenza, permettendo così una revisione
dello stesso per il raggiungimento dei fini dell'Amministrazione.
Peraltro, trattandosi di espletamento dei poteri della P.A. nulla
vieta alla stessa di revocare l'affidamento laddove tale esigenza
risponda al perseguimento di un interesse superiore o prevalente
o all'ottemperanza di normativa sopravvenuta.
Relativamente ai rilievi relativi all'articolo 4.7 ritenendo
di poter integrare le cause del sinistro assicurato secondo le
proposte dell'Agenzia per i Servizi Pubblici, si rileva che non
risulta necessario inserire un meccanismo di controllo della
adeguatezza della polizza in quanto questa avrà una propria
quantificazione al momento della stipulazione, ed è pleonastico
prevedere un meccanismo di controllo di adeguatezza, successivo
alla stipulazione della polizza. Un controllo può avere
giustificazione se riguarda un'attività soggetta a variazione
nel tempo, caratteristica che non può avere una polizza,
determinata nel suo ammontare al momento della stipulazione.
Inoltre, un controllo sulla polizza da parte dell'Amministrazione
comporterebbe, nel caso in cui la polizza risultasse inadeguata
per la copertura di eventuali danni, una corresponsabilità
della Città, mentre l'AMIAT deve restare unica responsabile
e conseguentemente tenuta a risarcire eventuali danni a prescindere
dalla stipulazione volontaria di una polizza per la copertura
degli stessi.
La proposta di modifica dell'articolo 5 comma 1 ed i rilievi di cui all'articolo 7 non sono accoglibili in quanto come già detto in merito all'oggetto del contratto la prestazione è strettamente correlata alla diversa intensità della precipitazione nevosa e quindi ai diversi livelli stabiliti nel Piano di lavoro espressamente predisposti per garantire l'adeguatezza del servizio ed il raggiungimento degli obiettivi.
In ordine alle osservazioni in merito alle presunte carenze della Carta dei Servizi occorre rilevare che la stessa non costituisce allegato al contratto medesimo e che ai sensi dell'articolo 9 la stessa deve essere adottata entro sei mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione. Si ritiene comunque opportuno inserire gli elementi che dovranno essere contenuti nella Carta dei Servizi ad eccezione di clausole specifiche di indennizzo data la particolarità del servizio e la necessità che l'accertamento di eventuali responsabilità della società segua le normali regole del diritto civile.
Per quanto concerne le proposte di integrazione sull'articolo
10 concernente la continuità del servizio si ribadisce
che il servizio in oggetto presenta una propria peculiarità
rispetto agli altri servizi pubblici in quanto la prestazione
dipende dal verificarsi dell'evento atmosferico e dalla sua intensità.
Pertanto l'articolo 10 risulta essere sufficientemente prescrittivo
in quanto la società è tenuta a garantire il servizio
e prevedere suggerimenti di natura cogente costituirebbe un limite
alla responsabilità ed agli obblighi di AMIAT S.p.A..
Inoltre, esistono le due strutture operative UNCO E UNCR deputate
allo svolgimento dell'attività richiesta, compresa la valutazione
circa l'eventuale sospensione o interruzione del servizio e le
conseguenti misure da adottare.
Relativamente a quanto espresso per l'articolo 11 si evidenzia
che in materia di subaffidamento occorre integrare il disposto
limitatamente al richiamo alla normativa vigente in materia, richiamo
che assorbe tutte le proposte alcune delle quali sono previste
nell'articolo 11 stesso e all'articolo 5.4.
Non è possibile, invece, eliminare al primo periodo quarta
riga la parola "unica" in quanto il rapporto contrattuale
è esclusivo tra AMIAT S.p.A. e Città: quest'ultima
non intrattiene alcun rapporto con gli eventuali subaffidatari
del servizio e l'unico responsabile per inadempimenti e danni
resta il gestore. Sarebbe oltremodo gravoso per l'Amministrazione
dover perseguire in via extracontrattuale i soggetti responsabili
di azioni dannose quando la stessa è tutelata attraverso
lo strumento del contratto e degli obblighi posti a carico di
AMIAT S.p.A. .
Non sembra che all'articolo 13 l'espressione "produzione del servizio" si discosti da "effettuazione del servizio".
In merito alla proposta sull'articolo 18 non si ritiene corretto
un generico richiamo all'articolo 5, ma un puntuale richiamo oltre
che all'articolo 5.6 anche agli articoli 5.3, 5.4 e 5.7.
Inoltre, si rileva come non possa essere contrattualizzata la
procedura prettamente amministrativa in merito alle modalità
di richiesta di documentazioni ed informazioni ed allo svolgimento
di attività di ispezione, in quanto la Pubblica Amministrazione
nel perseguimento dei propri fini pone in essere attività
e procedimenti che trovano la propria disciplina in leggi e regolamenti.
Pertanto, non si ritiene opportuno delimitare in un contratto
lo svolgimento di tale attività che potrebbe essere, all'occorrenza
e per perseguimento di interessi superiori e prevalenti, decisamente
più ampia.
Inoltre, la proposta dell'Agenzia riferita alla sola potenzialità
e non alla doverosità dei controlli limiterebbe di fatto
i diritti ed i doveri contrattuali dell'Amministrazione, tenuto
conto che obiettivo principale dell'Ente locale è comunque
il perseguimento dell'interesse pubblico prevalente.
Non si ravvisa, inoltre, una carenza del sistema di sanzioni
per gli inadempimenti in quanto espressamente disciplinato dall'articolo
19.
Inoltre, l'applicazione del principio del contraddittorio prevista
dall'articolo 19.2) all'articolo 19.4) non comporta affatto una
contrattualizzazione delle sanzioni, bensì costituisce
espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito
in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'articolo
24 della Costituzione, mentre in diritto amministrativo il principio
del contradditorio costituisce una diretta espressione del principio
di imparzialità, cui deve essere informata l'attività
della Pubblica Amministrazione sia nei procedimenti contenziosi
sia nei procedimenti non contenziosi.
Le osservazioni in merito all'articolo 21 non paiono accoglibili
in quanto si ritiene che "gravi, ripetute e rilevanti inadempienze"
di singoli obblighi contrattuali configurino già "il
grave inadempimento" della prestazione.
Inoltre, la rimozione e l'eliminazione delle conseguenze dell'inadempimento
è già insita nell'obbligo di manleva posto a carico
di AMIAT S.p.A..
Neanche la sostituzione di "tempestivamente" con "immediatamente,
senza ritardo" risulta accoglibile visto il particolare oggetto
del servizio affidato; in via generale, si può sostenere
che l'inadempimento deve essere rimosso compatibilmente con le
difficoltà tecniche e non è possibile indicare quindi
modalità cronologiche immediate per la rimozione delle
cause e delle conseguenze dell'inadempimento.
Non è economicamente vantaggioso per l'Amministrazione
e per la Società demandare la risoluzione di eventuali
controversie ad un oneroso collegio arbitrale e pertanto l'articolo
23 non è pleonastico in quanto esclude il ricorso a giudici
diversi da quelli stabiliti per legge."
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che integralmente
si richiamano e ai sensi dell'articolo 113 comma 5 lettera c)
T.U.E.L., l'affidamento del servizio di viabilità invernale
fino al 2015 in capo all'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale
Torino AMIAT S.p.A., via Germagnano 50 - Torino - P. IVA 07309150014;
2) di approvare la bozza Contratto di servizio per la gestione
della Viabilità Invernale (all. 1 bis - n. ),
da stipulare con AMIAT S.p.A. con durata fino al 31 marzo 2009,
nonché il relativo allegato "Piano dei Servizi"
(all. 1.1 - n. ) e l'Elenco dei prezzi unitari (all.
1.2 - n. );
3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni
di spesa derivanti dall'esecuzione della presente deliberazione
ed il perfezionamento dell'affidamento;
4) di confermare che l'affidamento del servizio di igiene ambientale
in capo ad AMIAT S.p.A. presenta i requisiti dell'affidamento
in house di cui all'articolo 113 comma 5 lettera c) T.U.E.L.;
5) di autorizzare il legale rappresentante della Città
a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non
sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della società
AMIAT S.p.A., subordinando la stipula del contratto stesso all'esecutività
della determinazione di cui al punto precedente;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale,
la CITTÀ di TORINO (di seguito denominata Città),
con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, codice
fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal dottor Giuseppe
BIANCIOTTO, nato a Torino il 24 giugno 1954, domiciliato per la
carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive
il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di
Dirigente del Settore Contratti, tale nominato dal Sindaco con
provvedimento in data 12 febbraio 2003 prot. n. 1675 e ai sensi
dell'articolo 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
dell'articolo 19 comma 2 del vigente Regolamento per la Disciplina
dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 15 marzo 1999 (mecc. 1998 11035/03) ed in esecuzione della
deliberazione
...
....;
e l'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino Società
per Azioni - (nel seguito denominata AMIAT S.p.A.), con sede in
Torino, via Germagnano n. 50, iscritta nel Registro delle Imprese
di Torino al n. 07309150014 (REA n. 810032), corrispondente al
codice fiscale, in questo atto rappresentata da
.,
nato a
,
dirigente, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella
sua qualità di Amministratore Delegato della suddetta società
e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa, a quanto infra
autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
in data 3 luglio 2006, verbale n. 9.
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 maggio 2000
(mecc. 2000 03331/64) il Comune di Torino provvedeva ad approvare
la trasformazione dell'Azienda speciale AMIAT nella Società
per Azioni denominata "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale
Torino S.p.A.", ai sensi dell'articolo 17 (commi 51 - 57)
della Legge 15 maggio 1997, n. 127;
- con il medesimo provvedimento si approvava lo Statuto della
predetta Società per Azioni, il cui oggetto sociale prevede,
tra l'altro, il servizio della rimozione della neve;
- il Consiglio Comunale con deliberazione del 23 ottobre 2000
(mecc. 2000 08807/33) approvava il contratto di servizio della
viabilità invernale, stipulato con l'AMIAT S.p.A. in data
21 febbraio 2002;
- successivamente il Consiglio Comunale con deliberazione del
20 ottobre 2003 (mecc. 2003 07893/112) approvava il contratto
di servizio della viabilità invernale, stipulato con l'AMIAT
S.p.A. in data 13 febbraio 2004 con durata fino al 31 marzo 2006;
- in vista della scadenza il Consiglio Comunale con deliberazione
n.
.. ha approvato lo
schema di contratto per affidare all'AMIAT S.p.A. il servizio
di viabilità invernale, autorizzando il Dirigente del Settore
competente alla stipulazione del suddetto;
- infine, con determinazione dirigenziale n.
..
.
è stato affidato all'AMIAT S.p.A. il servizio sopra indicato
e assunti i relativi impegni di spesa.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2.1) La Città affida all'AMIAT S.p.A. la gestione del
servizio di viabilità invernale sul territorio cittadino
e sui territori extraurbani comunque ad essa in carico manutentivo.
Dall'affidamento sono esclusi gli interventi relativi al verde
pubblico e ai cimiteri cittadini.
L'affidamento comporta da parte dell'AMIAT S.p.A. l'esecuzione
delle seguenti attività:
- gestione dei centri di stoccaggio sale e relativo approvvigionamento;
- insalamento preventivo;
- insalamento di abbattimento;
- sgombero neve "grande viabilità";
- sgombero neve "media e piccola viabilità",
secondo quanto descritto e definito nel piano di servizio allegato
(allegato 1.1) allo schema del presente contratto, che contiene
anche l'elenco dei prezzi unitari (allegato 1.2).
2.2) A titolo di attività aggiuntiva, accessoria e necessaria
alle precedenti indicate al comma 2.1, l'AMIAT S.p.A. esegue,
su incarico del Comune, specifici interventi d'insalamento per
aree non rientranti nei percorsi stabiliti nel piano di servizio
di cui all'allegato 1.1.
2.3) Oltre a quanto sopra stabilito, l'AMIAT S.p.A. s'impegna
ad effettuare ulteriori interventi d'insalamento e sgombero neve
in seguito a richiesta del Comune dovuta a particolari eventi
eccezionali e/o imprevedibili, verificabili al di fuori del periodo
di espletamento al servizio previsto all'articolo 3.3).
3.1) Il presente affidamento decorre dal 1o novembre 2006
sino al 31 marzo 2015.
3.2) Il presente contratto ha durata dal 1o novembre 2006 al 31
marzo 2009 e potrà essere rinnovato.
3.3) Le attività di cui al precedente articolo 2 sono svolte
annualmente dal 1o novembre al 31 marzo.
4.1) La Città, per l'espletamento del servizio in oggetto
concede ad AMIAT S.p.A. in uso gratuito per tutta la durata del
presente contratto i seguenti beni:
1. Immobili:
- A) sito in Torino via Traves
- B) sito in Torino via Villa Glori
2. Impianti:
- A) stoccaggio e distribuzione fondenti salini in via Villa Glori
- B) stoccaggio e dissoluzione computerizzata di fondenti chimici
in via Traves.
La Città, relativamente ai punti 1 e 2 si riserva, in corso
di contratto, di assegnare ulteriori immobili e/o impianti, che
verranno concessi con separati provvedimenti.
"3. Mobili:
- A) n. 16 Autocarri FIAT Iveco Eurocargo completi di spandisale
- B) n. 113 lame spartineve anteriori per autocarro
- C) n. 2 veicoli 4x4 modello Bucher-Guyer
- D) n. 10 lame spartineve posteriori per trattore
- E) n. 2 lame mod. PELAZZA tipo B 4 matricola L587 - L588
- F) materiali vari ed accessori."
4.2) L'AMIAT S.p.A. prende in carico i beni oggetto della concessione
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna
a custodire e conservare i beni ricevuti in concessione con la
necessaria diligenza, nonché a riconsegnare al Comune i
beni, o loro porzioni, non più utilizzati aI fini di cui
sopra.
La consegna degli immobili di cui al punto 1 A) e B) è
da intendersi avvenuta contestualmente alla consegna degli impianti.
4.3) L'AMIAT S.p.A. allo scadere del termine indicato all'art.
3 del presente contratto, dovrà restituire i beni ricevuti
in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
con tutte le migliorie, innovazioni ed addizioni eventualmente
apportate, senza alcun onere per la Città. La restituzione
dei beni dovrà essere verbalizzata, previa constatazione
dell'avvenuta ottemperanza degli obblighi previsti in capo ad
entrambe le parti. L'AMIAT S.p.A. qualora l'Amministrazione ne
faccia esplicita richiesta, fornirà ogni conoscenza ed
informazione necessaria al riutilizzo dei beni anche in caso che
gli stessi venissero affidati a terzi per l'espletamento del Servizio
di Viabilità Invernale.
4.4) Sono a carico dell'AMIAT S.p.A. la manutenzione ordinaria
e straordinaria degli immobili, degli impianti, dei veicoli e
delle attrezzature. Sono a carico della Città gli interventi,
i lavori od opere che si rendessero necessari per l'adeguamento
dei predetti impianti e mezzi d'opera per effetto di disposizioni
legge e regolamentari vigenti e/o intervenute, con particolare
riferimento alla normativa antinfortunistica e di prevenzione
incendi. Ogni intervento tecnico di particolare rilevanza sui
locali e sugli impianti, finalizzato allo svolgimento del servizio
di viabilità invernale, deve essere preventivamente autorizzato
dalla Città, che corrisponderà i relativi oneri
economici, salvo che l'intervento rientri nella manutenzione ordinaria
o straordinaria di cui sopra.
4.5) Il Comune, nel caso in cui manifesti la necessità
di eseguire all'esterno e/o all'interno degli immobili oggetto
di concessione opere di abbellimento e/o di restauro per necessità
non strumentali e/o funzionali all'esercizio del servizio, potrà
procedere in tale senso, previo accordo con la società
AMIAT S.p.A., sui tempi, modi e durata degli interventi medesimi.
Essi saranno ad esclusivo carico dell'Amministrazione Comunale.
4.6) Sono a carico dell'AMIAT S.p.A. tutte le spese relative ai
consumi di energia elettrica, acqua, gas metano, telefono, riscaldamento
(oltre alla tassa raccolta rifiuti), i cui contratti devono essere
direttamente intestati, nonché tutte le altre spese ripetibili
relative all'uso degli immobili.
Sono altresì a carico dell'AMIAT S.p.A. le spese relative
all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei
misuratori. Qualora non sia tecnicamente possibile intestare direttamente
i contratti di fornitura, il Comune provvederà ad intestare
le utenze a proprio nome, ed a ripartire le spese applicando all'AMIAT
S.p.A., per le spese comuni (acqua, energia elettrica, gas metano,
pulizia locali, ecc.) il costo in proporzione alle rispettive
percentuali di utilizzo.
4.7) L'AMIAT S.p.A. dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza
assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed
a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici,
scoppio, atti vandalici, eventi socio - politici. Per i veicoli
l'AMIAT provvederà al pagamento delle tasse di proprietà
ed alla copertura assicurativa R.C.. L'AMIAT S.p.A. si obbliga
a tenere indenne il Comune da ogni danno cagionato a terzi dai
beni concessi in uso.
5.1) L'AMIAT S.p.A. garantisce l'esecuzione del servizio secondo
le specifiche del progetto, secondo quanto descritto e definito
nel piano di servizio allegato (allegato 1.1) al presente contratto
e soggetto annualmente ad eventuali integrazioni e/o modifiche
operative, con un livello di qualità adeguato alle esigenze
della viabilità.
5.2) L'AMIAT S.p.A. mantiene sollevata ed indenne la Città
da ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento del
servizio oggetto del presente contratto, sia esso effettuato direttamente
ovvero tramite appaltatori.
5.3) A tal fine l'AMIAT S.p.A. deve stipulare apposita polizza
assicurativa da trasmettere al Comune.
5.4) In caso di appalto l'AMIAT S.p.A. inserisce nei capitolati
l'obbligo per gli appaltatori di assicurarsi contro i danni verso
terzi.
L'AMIAT S.p.A. trasmette al Comune copia dei capitolati, si impegna
ad acquisire copia della polizza assicurativa RCT accesa dai terzi
aggiudicatari e ne attesta la conformità agli obblighi
ivi previsti, inviando copia di tale attestazione al Comune.
5.5) L'AMIAT S.p.A. opera con la più ampia autonomia circa
la pianificazione degli interventi e le modalità operative
necessarie per raggiungere i risultati prefissati.
5.6) L'AMIAT S.p.A. riceve, attraverso i propri strumenti, i reclami
e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e ne
deve trasmettere settimanalmente un report al Settore competente,
che, dietro espressa richiesta dell'Agenzia dei servizi pubblici,
provvede ad inoltrarlo a quest'ultima.
5.7) L'AMIAT S.p.A., a seguito di ogni specifico intervento riguardante
i servizi oggetto del presente contratto, trasmette entro le 24
ore successive all' intervento le informazioni relative allo stesso
al Settore competente.
6.1) Il Comune garantisce il servizio del Corpo dei Vigili
Urbani necessario allo svolgimento del servizio oggetto del contratto.
L'AMIAT S.p.A. potrà avvalersi, qualora lo ritenga necessario,
della collaborazione di alcuni componenti del Corpo dei Vigili
Urbani mediante specifici interventi destinati a garantire la
viabilità in particolari situazioni critiche.
In tali casi, l'indennità di reperibilità sarà
a carico dell'AMIAT S.p.A..
6.2) Il Comune si impegna ad individuare, di concerto con l'AMIAT
S.p.A., le aree per l'accumulo e lo smaltimento della neve derivante
dallo sgombero della viabilità cittadina.
6.3) Ai fini di un'attiva collaborazione il Comune costituisce
entro il 1o novembre, di comune accordo con l'AMIAT S.p.A., un
comitato operativo - gestionale con compiti di confronto delle
modalità operative del servizio, costituito dal Settore
comunale competente, dai Vigili Urbani, da G.T.T. S.p.A. e dalla
stessa AMIAT S.p.A., così come richiamato nel piano di
servizio sopra citato (allegato to 1.1).
6.4) Il Comune comunica entro 15 giorni dall'inizio del servizio
all'AMIAT S.p.A. i nominativi dei componenti della Commissione
di Vigilanza e controllo di cui al successivo articolo 19.
7.1) Il corrispettivo del servizio sarà definito sulla
base del preventivo annuale presentato dall'AMIAT entro il mese
di settembre di ogni anno sulla base dei prezzi unitari definiti
nell'allegato 1.2 al presente contratto.
Il preventivo sarà approvato ogni anno con deliberazione
della Giunta Comunale.
Il budget per la stagione 2006/2007 è fissato in Euro 6.000.000,00=
oltre I.V.A. e comprende:
- una parte a copertura dei costi fissi gestionali stimata in
Euro 2.361.335,10= più I.V.A., che sarà comunque
corrisposta depurata dall'eventuale ribasso di gara per la quota
in appalto a terzi;
La restante parte per costi variabili in relazione agli interventi
effettuati da liquidare a misura con l'applicazione dei prezzi
unitari per ogni intervento.
Il corrispettivo annuo riferito alla quota dei servizi effettuati
direttamente da AMIAT nel budget per la stagione 2006/2007 verrà
maggiorato per ogni stagione invernale successiva alla stagione
invernale 2006/2007 dell' 80% del tasso di inflazione programmata
desunto dal Documento di Programmazione Economica e Finanziaria
del Governo.
Il corrispettivo annuo potrà essere incrementato in corso
di stagione, in relazione a straordinari eventi atmosferici, sulla
base dei prezzi unitari a contratto.
Inoltre il corrispettivo annuo potrà essere modificato
in corso di stagione qualora, in caso di servizi effettuati tramite
appaltatori, l'AMIAT debba far luogo alla revisione periodica
del prezzo ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
7.2) Al termine di ogni stagione, ed in ogni caso entro il 31
maggio, l'AMIAT S.p.A. presenterà il conto consuntivo dell'attività
in oggetto sottoscritto dal legale rappresentante al fine di accertare
l'onere effettivo sostenuto, sulla base del quale verranno operate
le eventuali operazioni di conguaglio, la detrazione delle penalità
intervenute e sarà rapportato il corrispettivo dovuto per
l'anno successivo.
8.1) Il pagamento di quanto dovuto dalla Città verrà
effettuato secondo le seguenti modalità:
- emissione da parte di AMIAT S.p.A. di due fatture in acconto
rispettivamente nei mesi di novembre e gennaio di ciascun anno,
pari ognuna a 2/5 (due quinti) del preventivo approvato;
- emissione da parte di AMIAT S.p.A. a fine stagione di fattura
di conguaglio sulla base dei costi sostenuti a consuntivo, cui
verranno dedotti i due acconti già fatturati.
8.2) Le fatture verranno liquidate dal Comune entro 90 giorni
dalla data di ricevimento della fattura; eventuali interessi di
mora sui ritardati pagamenti potranno essere riconosciuti nella
misura prevista dal tasso legale di interesse, determinato ai
sensi dell'articolo 1284 del Codice Civile.
9.1) L'AMIAT S.p.A. predispone la carta dei servizi oggetto
del presente affidamento conformemente alla Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi
sull'erogazione dei servizi pubblici", nonché conformemente
all'articolo 11 del D.Lgs. n. 286/1999 "Qualità dei
servizi pubblici". La carta dei servizi dovrà essere
approvata entro sei mesi dalla data di esecutività della
deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.
9.2) La Carta dei servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi
del servizio erogato.
9.3) L'AMIAT S.p.A. è tenuta al rispetto della Carta dei
Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti,
sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi
e quantitativi dei servizi.
9.4) La Carta dei Servizi deve contenere le procedure di reclamo
e le modalità di pubblicizzazione presso l'utenza. Su
richiesta del Comune la Carta dei Servizi potrà essere
aggiornata entro il termine indicato nella richiesta.
10.1) L'erogazione del servizio non può essere interrotta
o sospesa se non per ragioni di forza maggiore. In tale ipotesi
l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo
strettamente necessario.
10.2) L'AMIAT S.p.A. è comunque tenuta ad adottare ogni
misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione
e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio
per la collettività.
10.3) Restano a carico dell'AMIAT S.p.A. i costi derivanti dall'interruzione
o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente
all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.
10.4) Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio,
l'AMIAT S.p.A. deve dare immediata comunicazione al Comune, precisandone
le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate
per contenere i disagi. Al Comune è data facoltà
di chiedere chiarimenti e rifornire suggerimenti di cui l'AMIAT
S.p.A. s'impegna a tenere conto.
10.5) L'AMIAT S.p.A. non può dar corso a nessuna interruzione
o sospensione del servizio come conseguenza ad un inadempimento
del Comune ovvero in pendenza di controversia tra le parti.
10.6) L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non
dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del
contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto
comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dal Comune.
11.1) L'AMIAT S.p.A. potrà, a sua discrezione, avvalersi di supporti esterni (imprese appaltatrici, consulenti, ecc...) secondo la normativa vigente in materia, ferma restando la sua attività di coordinamento, di pianificazione, di verifica dei lavori svolti e di controllo dell'attività e fermo restando che la medesima rimane unica responsabile nei confronti del Comune. A tal fine AMIAT S.p.A. dovrà garantire che tali supporti esterni di cui si avvarrà agiscano nel pieno rispetto delle norme di lavoro e sicurezza previste dal CCNL e dalle leggi, pena l'annullamento del contratto.
12.1) L'AMIAT S.p.A. deve presentare entro il 31 maggio di
ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione
del Bilancio una Relazione tecnico - finanziaria.
12.2) La relazione dovrà contenere una parte economica,
che riassuma tutti i costi affrontati dall'Azienda per lo svolgimento
del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi
a Mezzi utilizzati, Personale, Immobili nonché il rendiconto
sull'operatività del servizio reso con il dettaglio e la
valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre alla reportistica,
per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni
di disservizio ricevute. La relazione deve contenere altresì
le modalità di svolgimento del servizio ordinario e le
modalità di svolgimento del servizio straordinario.
13.1) Il Comune potrà indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio concordandoli con l'AMIAT S.p.A. nell'ambito del comitato operativo - gestionale di cui all'articolo 6.3).
14.1) D'accordo tra le parti potranno essere apportate alla specifica dei servizi modifiche scritte che non comportino modificazione del contratto.
15.1) Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto
o in parte le clausole contrattuali qualora novità e/o
modifiche normative possano comportare un mutamento delle modalità
di svolgimento del servizio affidato all'AMIAT S.p.A. o delle
condizioni di affidamento del servizio medesimo.
15.2) Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo
non comportano revoca dell'affidamento del servizio di cui al
presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.
16.1) Nei confronti dei propri dipendenti l'AMIAT S.p.A. si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.
17.1) L'AMIAT S.p.A. si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.
18.1) Al fine di garantire il controllo da parte del Comune
l'AMIAT S.p.A. collabora fornendo le informazioni tecniche necessarie.
18.2) È istituita una commissione comunale di controllo
composta dai Dirigenti dei Settori competenti (o da funzionari
delegati), con il compito di vigilare sulla qualità del
servizio erogato nonché sul rispetto da parte di AMIAT
S.p.A. degli obblighi derivanti dal presente contratto di servizio.
18.3) La commissione di controllo, tra l' altro, esamina la documentazione
fornita da AMIAT S.p.A. richiamata agli artt. 5.3), 5.4), 5.6)
e 5.7) ed applica le penali di cui al successivo articolo 19.
19.1) Si definiscono qui di seguito come interventi l'insalamento
preventivo, l'insalamento di abbattimento e lo sgombero neve.
L'intervento è considerato "mancato" quando non
venga effettuato per l'intero percorso ed anche nel caso in cui
AMIAT S.p.A. lo abbia effettuato solo per due terzi dei percorsi
definiti nell'allegato piano di lavoro per ciascun tipo di intervento.
L'intervento è considerato "ritardato" qualora
i tempi di effettiva realizzazione non rispettino la tempistica
e la priorità dei percorsi definiti nell'allegato piano
di lavoro per ciascun tipo di intervento.
La Commissione di Controllo di cui al precedente articolo 18 provvede
sulla base di quanto sopra definito ad applicare le seguenti penali:
- mancato insalamento preventivo: Euro 500,00= (un eventuale ritardo
dell'insalamento preventivo superiore all'ora è considerato
a tutti gli effetti mancato insalamento);
- mancato insalamento di abbattimento: Euro 500,00=;
- mancato sgombero neve manuale e/o meccanizzato: Euro 500,00=;
- ritardo nell'effettuare l'insalamento preventivo: Euro 300,00=;
- ritardo nell'effettuare l'insalamento di abbattimento: Euro
300,00=;
- ritardo nell'effettuare lo sgombero della neve manuale e/o meccanizzato:
Euro 300,00=;
mancata presentazione del conto consuntivo entro il 31/5: Euro
2.000,00;
- mancata trasmissione del capitolato d'appalto e dell'attestazione
di conformità di cui all'art. 5.4): Euro 500,00
- mancata adozione della Carta dei Servizi entro sei mesi dalla
data di esecutività della deliberazione di approvazione
del presente contratto: Euro 500,00;
- mancato aggiornamento della Carta dei servizi entro il termine
indicato: Euro 500,00.
19.2) L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare
contestazione scritta da parte della Città - equivalente
se del caso a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi
della Legge n. 241/1990 - entro 20 (venti) giorni dall'accertamento
della mancata o tardiva effettuazione dei servizi, contenente
l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale
che si intende applicare.
19.3) L'AMIAT S.p.A. nei 30 giorni successivi al ricevimento della
contestazione medesima potrà fornire controdeduzioni scritte.
19.4) Il giorno 30 di ogni mese nel periodo da novembre ad aprile
le parti, in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte
inadempienze e le conseguenti controdeduzioni addotte dall'AMIAT.
Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle
parti.
19.5) L'importo complessivo delle penali applicate all'AMIAT per
ogni stagione non potrà comunque essere superiore all'un
per cento del corrispettivo dovuto per il servizio annuale.
20.1) L'affidamento del servizio potrà essere revocato da parte del Comune, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse.
21.1) Fuori dai casi previsti nel precedente articolo 20, il
presente contratto si risolve qualora una delle parti abbia commesso
gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni
assunti in questo contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
21.2) La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione
contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata, entro 30
(trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa
di rimuovere le cause di inadempimento.
21.3) La parte diffidata può presentare controdeduzioni
entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione
di cui al comma 21.2).
21.4) Qualora, a seguito dell'intimazione di cui al comma 21.2),
la parte inadempiente non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento
e semprechè il Comune parte intimante non ritenga accettabili
e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni
di cui al comma precedente, la controparte può chiedere
la risoluzione del contratto.
22.1) Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all'applicazione delle norme del Codice Civile.
23.1) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente.
24.1) Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente
contratto sono a totale carico di AMIAT S.p.A..
Agli effetti fiscali
.
..
.
...
Al presente atto è unito
.
Letto, approvato e sottoscritto in segno d'integrale accettazione,
senza riserve oggi come appresso:
Per la CITTA' di TORINO
.
Per l'AMIAT S.p.A.
.