Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
Settore Finanza e Fiscale - Ufficio Finanziamenti

n. ord. 203
2006 05570/024

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 OTTOBRE 2006

(proposta dalla G.C. 25 luglio 2006)

OGGETTO: PRESTAZ. FIDEIUSSIONE COMUNE TORINO A GARANZIA MUTUO DA CONTRARSI TRA SOC. COOP. CONSORT. MERC. COPERTO CORSO RACCONIGI E LA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A., IMPORTO STIMATO EURO 1.537.888,00, IN SOSTITUZIONE DELIBERAZIONI (MECC. 2001 02911/024 E 2004 07075/24).

Proposta dell'Assessore Passoni,
di concerto con l'Assessore Altamura.

Con deliberazione n. 2810 della Giunta Comunale del 22 dicembre 2000 (mecc. 2000 12916/016) è stata approvata la concessione, alla "Società Cooperativa Consortile Mercato Coperto di Corso Racconigi - Città di Torino - a responsabilità limitata", dell'immobile di proprietà comunale adibito a sede mercatale, per la durata di anni 30, alle condizioni specificate nello schema di Convenzione approvato con il provvedimento dianzi citato.
Il relativo atto è stato stipulato in data 30 maggio 2001, a rogito dr. Mario Sicignano.
Con deliberazione n. 101 del Consiglio Comunale del 28 marzo 2001 (mecc. 2001 02911/024), è stato approvato il rilascio di fideiussione solidale da parte del Comune di Torino a favore della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. a garanzia del mutuo di Euro 903.799,57 contratto dalla "Società Cooperativa Consortile Mercato Coperto di Corso Racconigi - Città di Torino - a responsabilità limitata" per il completamento della ricostruzione dell'area mercatale.
Tale finanziamento è stato perfezionato con contratto stipulato in data 12 gennaio 2001, a rogito notaio dr. Mario Sicignano, Rep. n. 34499, raccolta 13285, registrato a Torino il 13 giugno 2001.
Con deliberazione n. 151 del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 (mecc. 2004 07075/024), è stato approvato il prolungamento, da 10 a 15 anni, della fideiussione solidale concessa dal Comune di Torino a favore della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A., a garanzia del mutuo di Euro 903.799,57 sopra citato.
La Società richiede, ora, alla Banca, di estinguere il precedente contratto di mutuo, stante un debito residuo stimato, alla data odierna, di Euro 637.888,00 per accenderne uno nuovo da destinarsi, per Euro 637.888,00 alla predetta estinzione e, per Euro 900.000,00 quale nuovo finanziamento, per lavori di adeguamento funzionale degli ingressi pedonali del Mercato Coperto, per un totale complessivo stimato di Euro 1.537.888,00, da garantire con fidejussione da parte del Comune di Torino, previa estinzione della fidejussione prestata in precedenza, regolamentata con le citate deliberazioni di Consiglio Comunale, (mecc. 2001 02911/024) del 28 marzo 2001 e (mecc. 2004 07075/024) del 15 novembre 2004.
La stessa Società ha presentato apposita richiesta al Settore Infrastrutture per il Commercio il quale, sulla base di idonea documentazione, ha ritenuto congrua la maggiore spesa di Euro 900.000,00 preventivata per i lavori di adeguamento funzionale degli accessi pedonali, con nota del 10 aprile 2006, prot. 8857.
Il Settore Attività Economiche e di Servizio - Divisione Commercio - conseguentemente, ha già espresso, con nota del 13 aprile 2006, prot. 16979, il proprio "nulla osta" all'accoglimento di tale richiesta.
Il rilascio delle fideiussioni a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere a fini sociali, su immobili di proprietà dell'ente locale, è regolato dall'art. 207, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che prevede l'esistenza delle seguenti condizioni:
a) progetto approvato dall'ente locale e stipula di convenzione che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
b) acquisizione della struttura al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
c) convenzione che regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia alla realizzazione o alla ristrutturazione dell'opera.
Stante che la natura intrinseca del servizio consente la fruizione dello stesso da parte dei cittadini, che dall'art. 12 della Convenzione risulta che le nuove opere si intendono acquisite in proprietà della Città, che il Settore Infrastrutture per il Commercio ha espresso parere di congruità sulla stima di massima degli interventi (nota del 10 aprile 2006 prot. 8857) e che la concessione regola i rapporti di cui al precedente punto c), si ritengono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.
L'Istituto mutuante ha presentato una bozza del contratto di mutuo dal quale emergono le seguenti condizioni:
- importo complessivo stimato del mutuo: Euro 1.537.888,00 destinato, per Euro 637.888,00 all'estinzione del precedente finanziamento e, per Euro 900.000,00 a finanziare i nuovi lavori di adeguamento funzionale degli accessi pedonali al mercato;
- erogazione del mutuo di Euro 1.537.888,00: per Euro 637.888,00 contestualmente alla stipula del contratto di mutuo, a titolo di estinzione del mutuo precedente e, per Euro 900.000,00 a stato di avanzamento lavori, ovvero in relazione alle fatture emesse dalla ditta appaltatrice;
- saggio di interesse: nominale annuo variabile trimestralmente corrispondente al tasso EURIBOR a 3 mesi lettera rilevato il terzultimo giorno lavorativo di ogni trimestre solare, maggiorato dello spread di 0,95 punti percentuali annui;
- durata: 20 anni;
- ammortamento: 240 rate mensili costanti posticipate comprensive di capitale ed interessi a partire dal primo giorno del mese successivo all' erogazione finale della somma mutuata;
- interessi preamm.to: con decorrenza dalla fine di ogni mese immediatamente successivo a ciascuna somministrazione, calcolati al tasso del prestito;
- garanzie: fideiussione solidale del Comune di Torino, ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 267/2000, fino alla concorrenza di Euro 1.537.888,00.
L'importo complessivo del mutuo, stimato in Euro 1.537.888,00 sarà definito in maniera puntuale soltanto in sede di stipula del relativo contratto, in funzione del mutevole livello del debito residuo del mutuo preesistente che, stimato alla data odierna pari ad Euro 637.888,00 è suscettibile di variazioni in diminuzione dipendentemente dai pagamenti delle rate che interverranno fino alla data di stipula suddetta.
La nuova fidejussione richiesta dalla Banca, al fine di adeguarla alle nuove condizioni del finanziamento, verrà rilasciata dal Comune di Torino previa estinzione della fidejussione prestata precedentemente.
Considerato che, ai sensi del citato art. 207, comma 4, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 e che tali interessi aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di legge.
Considerato altresì che la fidejussione non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato principale, e che il relativo importo non può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le passività dello Stato Patrimoniale, si ritiene possibile approvare la fidejussione secondo il nuovo piano di ammortamento predisposto dalla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A..
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la bozza del nuovo contratto di mutuo e del relativo piano di rimborso;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, ai sensi dell'art. 207 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, il rilascio della fidejussione solidale a favore della Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. a garanzia del mutuo di Euro 1.537.888,00 da perfezionarsi tra la Banca e la Società Cooperativa Consortile Mercato Coperto di Corso Racconigi - Città di Torino - a responsabilità limitata, per il finanziamento dei lavori di adeguamento degli accessi all'area mercatale, nonché per l'estinzione del contratto di mutuo esistente in precedenza, garantito con fidejussione regolamentata con le citate deliberazioni del Consiglio Comunale del 28 marzo 2001 (mecc. 2001 02911/024) e del 15 novembre 2004 (mecc. 2004 07075/024);
2) di dare atto che l'importo definitivo del mutuo, e quindi della fidejussione concessa, sarà determinato in maniera puntuale soltanto in sede di stipula del contratto di mutuo, in funzione del mutevole livello del debito residuo, suscettibile di variazioni in diminuzione rispetto al livello stimato alla data odierna, per effetto dei pagamenti delle rate che interverranno fino alla data di stipula sopra citata;
3) di garantire con fidejussione, il pagamento delle rate di preammortamento e di ammortamento del mutuo, che matureranno rispettivamente dal primo giorno del mese successivo alla data di ciascuna somministrazione e dall'erogazione finale della somma mutuata;
4) di prendere atto del piano di rimborso del capitale (all. 2 - n. ) e della bozza di contratto di mutuo (all. 1 - n. ), allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
5) di dare atto che con la prestanda fidejussione non vengono superati i limiti di cui all'art. 204, comma 1, ed all'art. 207 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, e che sono stati rispettati i criteri indicati nell'art. 207 del citato D.Lgs. 267/2000, così come modificati con Legge 30 dicembre 2004 n. 311;
6) di iscrivere la fidejussione nelle passività dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dalla data di perfezionamento del contratto di mutuo e, dalla stessa data, di stornare la fidejussione precedente che si estingue;
7) di dare mandato al Direttore Finanziario dott. Domenico Pizzala od in sua vece al Dirigente Finanza e Fiscale dott. Filippo Dentamaro, ai sensi dell'art.55 commi 5 e 6 del nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 7 marzo 2005 a perfezionare l'operazione di fidejussione in nome e per conto del Comune, nella forma in uso presso la Società mutuante apportando le variazioni e le integrazioni che conseguissero a modifiche di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali nonché a concordare le eventuali altre modificazioni che si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente deliberazione;
8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.