Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 217
2006 05311/009
OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA LANCIA - FRAMTEK E SPINA 2. TIPOLOGIE EDILIZIE. QUOTE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Tricarico.
In data 23 novembre 1998 è stato sottoscritto l'Accordo
di Programma tra la Regione Piemonte e la Città di Torino
per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento ex art.
16 Legge 179/1992 (deliberazione CIPE 16 marzo 1994) finalizzato
a riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale
delle aree Lancia, Spina 2 e Framtek. Tale accordo è stato
ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 399 in
data 21 dicembre 1998 (mecc. 9811115/09) e adottato con D.P.G.R.
n. 5 in data 8 febbraio 1999.
In data 13 ottobre 2003, l'Accordo di Programma originario
sottoscritto tra la Regione Piemonte e la Città è
stato modificato, limitatamente agli ambiti Framtek e Lancia,
e ratificato con deliberazione n. 159 del Consiglio Comunale del
10 novembre 2003 (mecc. 2003 08374/009) nonché adottato
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 4 dicembre
2003 n. 143, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 2 al B.U.R.
n. 50 in data 11 dicembre 2003.
Le Convenzioni attuative relative agli ambiti oggetto dell'accordo
stesso sono state stipulate a rogito notaio Silvana Castiglione
in data 12 febbraio 1999 (Repertorio 45771 per l'ambito Framtek
e repertorio 45773 per l'ambito Lancia).
L'articolo 5 comma I lett. h) delle predette Convenzioni
prevede che "
eventuali variazioni delle quantità
di edilizia pubblica previste, in relazione alla disponibilità
di finanziamenti pubblici, dovranno essere approvate dal Consiglio
Comunale e comunicate al Collegio di Vigilanza di cui al successivo
art. 9, fatta salva la necessaria integrazione delle diverse tipologie
previste, in coerenza con le previsioni dei Programmi Integrati
Lancia, Spina 2 e Framtek".
Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, le varie tipologie
di edilizia residenziale pubblica con le quote sottoriportate:
A) Programma Integrato Framtek: totale mq. 13.800 di SLP,
di cui mq. 5.400 di edilizia residenziale sovvenzionata in locazione
temporanea; mq. 1.400 di edilizia residenziale sovvenzionata in
locazione permanente; mq. 7.000 di edilizia residenziale agevolata;
B) Programma Integrato Lancia: totale mq. 12.750 di SLP di
cui: mq. 4.250 di edilizia residenziale sovvenzionata; mq. 8.500
di edilizia residenziale agevolata.
Con deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n.
2-23783 del 12 gennaio 1998 è stata approvata la localizzazione,
nel Comune di Torino, del finanziamento di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata 1992/1995, pari a Lire 13.287.745.000 (Euro
6.862.547,58) per la realizzazione di interventi residenziali,
ai sensi dell'art. 4 della Legge 179/1992 e dell'art. 9 della
Legge 493/1993, nelle aree Spina 2, Lancia, Villaretto, Cigna,
Framtek e Telesio.
Il finanziamento doveva essere assegnato con procedura di
evidenza pubblica di cui alla deliberazione della Giunta Regionale
n. 46-20721 del 7 luglio 1997, relativamente agli interventi da
realizzarsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 179/1992, ed alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 40-21087 del 21 luglio
1997, relativamente agli interventi da realizzarsi ai sensi dell'art.
9 della Legge 493/1993. Con deliberazione della Giunta Comunale
del 21 marzo 2000 (mecc. 2000 01897/12) è stato approvato
il bando per la concessione del finanziamento pubblico e per la
scelta dei soggetti attuatori.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 maggio 2000
(mecc. 2000 04146/12) veniva approvata la graduatoria dei soggetti
attuatori ed i relativi finanziamenti concernenti, tra l'altro,
gli ambiti Framtek e Lancia sopracitati.
L'Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Torino
(A.T.C.), con atto notificato in data 14 luglio 2000, aveva presentato
ricorso avanti al TAR del Piemonte avverso la deliberazione della
Giunta Comunale (mecc. 2000 04146/12) sopracitata, contestando
i criteri di assegnazione dei finanziamenti.
In data 5 luglio 2001 si addiveniva ad un accordo transattivo
tra i soggetti attuatori degli ambiti Framtek e Lancia, nel quale
si stabiliva che il Proponente avrebbe rinunciato, a favore dell'A.T.C.
stessa, al finanziamento per la realizzazione delle quote di edilizia
residenziale pubblia sovvenzionata in locazione permanente previsti
nelle succitate Convenzioni attuative. In particolare, la Società
Immobiliare Comprensorio San Paolo S.r.l. e la Gefim S.p.A. si
impegnavano a rinunciare a parte del finanziamento richiesto e
riconosciuto dalla Città, per un importo di Lire 1.687.025.000
(Euro 871.275,70) ciascuna, e quindi per un totale di Lire 3.374.050.000
(Euro 1.742.551,40) mentre l'A.T.C. si impegnava a rinunciare,
con le forme di rito, al ricorso pendente avanti al T.A.R. Piemonte;
contestualmente le due Società si impegnavano a rinunciare
alle domande incidentali proposte in sede di giudizio.
La Giunta Comunale, con deliberazione del 7 agosto 2001 (mecc.
2001 06852/12), autorizzava il perfezionamento del predetto accordo
in quanto quest'ultimo, oltre a risolvere il contenzioso innanzi
al TAR, consentiva di destinare una quota significativa dei finanziamenti
pubblici ad interventi di edilizia sovvenzionata, ai sensi dell'art.
4 della Legge 179/1992, da destinare alla locazione permanente
e da realizzarsi, comunque, all'interno del PRIN Spina 2.
Tale previsione si è concretizzata con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02490/104),
esecutiva dal 24 aprile 2006, con la quale è stata approvata
la concessione in diritto di superficie a favore dell'A.T.C. dell'area
nell'ambito del PRIN Spina 2 corrispondente ai diritti edificatori
comunali, per la realizzazione di un intervento di E.R.P.S. ai
sensi dell'art. 4 della Legge 179/1992, con utilizzo del finanziamento
pari ad Euro 1.975.057,71 assegnato all'A.T.C. con la summenzionata
deliberazione della Giunta Comunale del 7 agosto 2001 (mecc. 2001
06852/12).
Le quote di edilizia residenziale pubblica in relazione ai
finanziamenti localizzati negli ambiti Framtek e Lancia risultano,
pertanto, essere inferiori a quanto previsto all'art. 5 dell'Accordo
di Programma stipulato il 23 novembre 1998 nonché agli
articoli 5 e 9 delle Convenzioni attuative stipulate il 12 febbraio
1999 citate in premessa. Tali quote risultano essere finanziate
e localizzate come sottospecificato:
Programma Integrato FRAMTEK:
a) n. 55 alloggi (pari a circa mq. 4.975 di SLP) finanziati
ai sensi dell'art. 9 Legge 493/1993 (edilizia sovvenzionata in
locazione temporanea); con deliberazione della Giunta Comunale
dell'11 novembre 2003 (mecc. 2003 09058/104) si è preso
atto dell'impegno unilaterale assunto dal Proponente Gefim S.p.A.
con apposito atto d'obbligo;
b) n. 39 alloggi (pari a circa mq. 3.476 di SLP), finanziati
dall'VIII Programma regionale di edilizia agevolata, Bando "Programmi
Integrati" (locazione temporanea per 8 anni con patto di
futura vendita); con deliberazione della Giunta Comunale dell'11
novembre 2003 (mecc. 2003 09056/104) si è preso atto dell'impegno
unilaterale assunto dal Proponente Gefim S.p.A. con apposito atto
d'obbligo.
Programma Integrato LANCIA:
a) n. 32 alloggi (pari a circa mq. 2.241 di SLP), finanziati
ai sensi dell'art. 9 della Legge 493/1993 (edilizia sovvenzionata
in locazione temporanea); con deliberazione della Giunta Comunale
del 10 settembre 2002 (mecc. 2002 06749/104) si è preso
atto dell'impegno unilaterale assunto dal Proponente Immobiliare
Comprensorio San Paolo S.r.l. con apposito atto d'obbligo.
In merito al mancato rispetto delle quote di Edilizia residenziale
pubblica previste dall'art. 5 dell'Accordo di Programma nonché
delle Convenzioni attuative richiamate, il Collegio di Vigilanza
sull'esecuzione dell'accordo, in data 7 settembre 2004, ha preso
atto della mancata attribuzione di finanziamenti regionali necessari
a consentire il rispetto delle quote di edilizia residenziale
pubblica previste dall'accordo stesso, manifestando l'assenso
a procedere ad una modifica delle Convenzioni attuative dei Programmi
Framtek e Lancia.
La Regione ha richiesto alla Città, nel Collegio di
Vigilanza di cui sopra e in sede di Conferenza di Servizi del
16 febbraio 2005, di stimare il vantaggio economico derivante
ai proponenti dalla possibilità di agire, per le quote
originariamente impegnate al convenzionamento, in regime di libero
mercato, richiedendo altresì che tale vantaggio economico
fosse trasferito a favore della Città.
La Divisione Patrimonio della Città con valutazione
in data 4 luglio 2006, che si allega in copia (all. 1 - n.
), ha stimato il differenziale di valore
tra l'edilizia libera e la parte di edilizia residenziale convenzionata
non realizzata in Euro 700.000,00.
Tale importo è stato garantito con apposita fideiussione
bancaria sottoscritta dai soggetti proponenti in data 31 luglio
2006 ed allegata alla presente (all. 2 - n.
).
Ai sensi dell'art. 5 comma I lett. h), si rende, infine,
necessario adeguare le quantità di Edilizia Residenziale
Pubblica da realizzarsi, in relazione ai finanziamenti pubblici
ottenuti.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di prendere atto che, a seguito dei mancati finanziamenti, le quote di edilizia residenziale pubblica finanziate e localizzate nei Programmi Integrati per gli ambiti Framtek e Lancia sono risultate inferiori a quanto previsto dalle Convenzioni attuative citate in premessa, e che la quota di edilizia residenziale pubblica non finanziata, pari a mq. 15.858, viene destinata ad edilizia libera;
2) di modificare, pertanto, ai sensi dell'art. 5 comma
I lett. h) delle Convenzioni attuative, sottoscritte in data 12
febbraio 1999 con atto rogito Notaio Antonio Maria Marocco - Silvana
Castiglione (Rep. n. 45771 e Rep. n. 45773), la quantità
di Edilizia Residenziale Pubblica prevista rispettivamente per
l'ambito Framtek e per l'ambito Lancia, nel seguente modo:
a) per l'ambito Framtek:
- mq. 4.975 di SLP, pari a 55 alloggi, realizzati all'interno
dell'Unità di Intervento 1, destinati ad edilizia residenziale
sovvenzionata e finanziati ai sensi dell'art. 9 della Legge 493/1993
(locazione temporanea);
- mq. 3.476 di SLP, pari a 39 alloggi destinati ad edilizia
residenziale agevolata in locazione temporanea alle condizioni
stabilite nell'atto unilaterale d'obbligo citato in premessa e
nel bando regionale, finanziati dall'VIII Programma Regionale
di edilizia agevolata, bando "Programmi Integrati" (locazione
temporanea per 8 anni con patto di futura vendita);
b) per l'ambito Lancia:
- mq. 2.241 di SLP, pari a 32 alloggi, realizzati all'interno
dell'Unità di Intervento 1, destinati ad edilizia residenziale
sovvenzionata e finanziati ai sensi dell'art. 9 della Legge 493/1993;
3) di approvare l'impegno sostitutivo, fissato nella misura di Euro 700.000,00 e garantito da apposita fideiussione bancaria, sottoscritta dai soggetti attuatori ed allegata alla presente;
4) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio
di Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di Programma, citato
in narrativa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distitinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.