Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 217
2006 05311/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 NOVEMBRE 2006
(proposta dalla G.C. 24 ottobre 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA LANCIA - FRAMTEK E SPINA 2. TIPOLOGIE EDILIZIE. QUOTE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Tricarico.

In data 23 novembre 1998 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Città di Torino per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento ex art. 16 Legge 179/1992 (deliberazione CIPE 16 marzo 1994) finalizzato a riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale delle aree Lancia, Spina 2 e Framtek. Tale accordo è stato ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 399 in data 21 dicembre 1998 (mecc. 9811115/09) e adottato con D.P.G.R. n. 5 in data 8 febbraio 1999.
In data 13 ottobre 2003, l'Accordo di Programma originario sottoscritto tra la Regione Piemonte e la Città è stato modificato, limitatamente agli ambiti Framtek e Lancia, e ratificato con deliberazione n. 159 del Consiglio Comunale del 10 novembre 2003 (mecc. 2003 08374/009) nonché adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 4 dicembre 2003 n. 143, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 2 al B.U.R. n. 50 in data 11 dicembre 2003.
Le Convenzioni attuative relative agli ambiti oggetto dell'accordo stesso sono state stipulate a rogito notaio Silvana Castiglione in data 12 febbraio 1999 (Repertorio 45771 per l'ambito Framtek e repertorio 45773 per l'ambito Lancia).
L'articolo 5 comma I lett. h) delle predette Convenzioni prevede che "… eventuali variazioni delle quantità di edilizia pubblica previste, in relazione alla disponibilità di finanziamenti pubblici, dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale e comunicate al Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 9, fatta salva la necessaria integrazione delle diverse tipologie previste, in coerenza con le previsioni dei Programmi Integrati Lancia, Spina 2 e Framtek".
Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, le varie tipologie di edilizia residenziale pubblica con le quote sottoriportate:
A) Programma Integrato Framtek: totale mq. 13.800 di SLP, di cui mq. 5.400 di edilizia residenziale sovvenzionata in locazione temporanea; mq. 1.400 di edilizia residenziale sovvenzionata in locazione permanente; mq. 7.000 di edilizia residenziale agevolata;
B) Programma Integrato Lancia: totale mq. 12.750 di SLP di cui: mq. 4.250 di edilizia residenziale sovvenzionata; mq. 8.500 di edilizia residenziale agevolata.
Con deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 2-23783 del 12 gennaio 1998 è stata approvata la localizzazione, nel Comune di Torino, del finanziamento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 1992/1995, pari a Lire 13.287.745.000 (Euro 6.862.547,58) per la realizzazione di interventi residenziali, ai sensi dell'art. 4 della Legge 179/1992 e dell'art. 9 della Legge 493/1993, nelle aree Spina 2, Lancia, Villaretto, Cigna, Framtek e Telesio.
Il finanziamento doveva essere assegnato con procedura di evidenza pubblica di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 46-20721 del 7 luglio 1997, relativamente agli interventi da realizzarsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 179/1992, ed alla deliberazione della Giunta Regionale n. 40-21087 del 21 luglio 1997, relativamente agli interventi da realizzarsi ai sensi dell'art. 9 della Legge 493/1993. Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 marzo 2000 (mecc. 2000 01897/12) è stato approvato il bando per la concessione del finanziamento pubblico e per la scelta dei soggetti attuatori.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 maggio 2000 (mecc. 2000 04146/12) veniva approvata la graduatoria dei soggetti attuatori ed i relativi finanziamenti concernenti, tra l'altro, gli ambiti Framtek e Lancia sopracitati.
L'Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Torino (A.T.C.), con atto notificato in data 14 luglio 2000, aveva presentato ricorso avanti al TAR del Piemonte avverso la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2000 04146/12) sopracitata, contestando i criteri di assegnazione dei finanziamenti.
In data 5 luglio 2001 si addiveniva ad un accordo transattivo tra i soggetti attuatori degli ambiti Framtek e Lancia, nel quale si stabiliva che il Proponente avrebbe rinunciato, a favore dell'A.T.C. stessa, al finanziamento per la realizzazione delle quote di edilizia residenziale pubblia sovvenzionata in locazione permanente previsti nelle succitate Convenzioni attuative. In particolare, la Società Immobiliare Comprensorio San Paolo S.r.l. e la Gefim S.p.A. si impegnavano a rinunciare a parte del finanziamento richiesto e riconosciuto dalla Città, per un importo di Lire 1.687.025.000 (Euro 871.275,70) ciascuna, e quindi per un totale di Lire 3.374.050.000 (Euro 1.742.551,40) mentre l'A.T.C. si impegnava a rinunciare, con le forme di rito, al ricorso pendente avanti al T.A.R. Piemonte; contestualmente le due Società si impegnavano a rinunciare alle domande incidentali proposte in sede di giudizio.
La Giunta Comunale, con deliberazione del 7 agosto 2001 (mecc. 2001 06852/12), autorizzava il perfezionamento del predetto accordo in quanto quest'ultimo, oltre a risolvere il contenzioso innanzi al TAR, consentiva di destinare una quota significativa dei finanziamenti pubblici ad interventi di edilizia sovvenzionata, ai sensi dell'art. 4 della Legge 179/1992, da destinare alla locazione permanente e da realizzarsi, comunque, all'interno del PRIN Spina 2.
Tale previsione si è concretizzata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02490/104), esecutiva dal 24 aprile 2006, con la quale è stata approvata la concessione in diritto di superficie a favore dell'A.T.C. dell'area nell'ambito del PRIN Spina 2 corrispondente ai diritti edificatori comunali, per la realizzazione di un intervento di E.R.P.S. ai sensi dell'art. 4 della Legge 179/1992, con utilizzo del finanziamento pari ad Euro 1.975.057,71 assegnato all'A.T.C. con la summenzionata deliberazione della Giunta Comunale del 7 agosto 2001 (mecc. 2001 06852/12).
Le quote di edilizia residenziale pubblica in relazione ai finanziamenti localizzati negli ambiti Framtek e Lancia risultano, pertanto, essere inferiori a quanto previsto all'art. 5 dell'Accordo di Programma stipulato il 23 novembre 1998 nonché agli articoli 5 e 9 delle Convenzioni attuative stipulate il 12 febbraio 1999 citate in premessa. Tali quote risultano essere finanziate e localizzate come sottospecificato:
Programma Integrato FRAMTEK:
a) n. 55 alloggi (pari a circa mq. 4.975 di SLP) finanziati ai sensi dell'art. 9 Legge 493/1993 (edilizia sovvenzionata in locazione temporanea); con deliberazione della Giunta Comunale dell'11 novembre 2003 (mecc. 2003 09058/104) si è preso atto dell'impegno unilaterale assunto dal Proponente Gefim S.p.A. con apposito atto d'obbligo;
b) n. 39 alloggi (pari a circa mq. 3.476 di SLP), finanziati dall'VIII Programma regionale di edilizia agevolata, Bando "Programmi Integrati" (locazione temporanea per 8 anni con patto di futura vendita); con deliberazione della Giunta Comunale dell'11 novembre 2003 (mecc. 2003 09056/104) si è preso atto dell'impegno unilaterale assunto dal Proponente Gefim S.p.A. con apposito atto d'obbligo.
Programma Integrato LANCIA:
a) n. 32 alloggi (pari a circa mq. 2.241 di SLP), finanziati ai sensi dell'art. 9 della Legge 493/1993 (edilizia sovvenzionata in locazione temporanea); con deliberazione della Giunta Comunale del 10 settembre 2002 (mecc. 2002 06749/104) si è preso atto dell'impegno unilaterale assunto dal Proponente Immobiliare Comprensorio San Paolo S.r.l. con apposito atto d'obbligo.
In merito al mancato rispetto delle quote di Edilizia residenziale pubblica previste dall'art. 5 dell'Accordo di Programma nonché delle Convenzioni attuative richiamate, il Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo, in data 7 settembre 2004, ha preso atto della mancata attribuzione di finanziamenti regionali necessari a consentire il rispetto delle quote di edilizia residenziale pubblica previste dall'accordo stesso, manifestando l'assenso a procedere ad una modifica delle Convenzioni attuative dei Programmi Framtek e Lancia.
La Regione ha richiesto alla Città, nel Collegio di Vigilanza di cui sopra e in sede di Conferenza di Servizi del 16 febbraio 2005, di stimare il vantaggio economico derivante ai proponenti dalla possibilità di agire, per le quote originariamente impegnate al convenzionamento, in regime di libero mercato, richiedendo altresì che tale vantaggio economico fosse trasferito a favore della Città.
La Divisione Patrimonio della Città con valutazione in data 4 luglio 2006, che si allega in copia (all. 1 - n. ), ha stimato il differenziale di valore tra l'edilizia libera e la parte di edilizia residenziale convenzionata non realizzata in Euro 700.000,00.
Tale importo è stato garantito con apposita fideiussione bancaria sottoscritta dai soggetti proponenti in data 31 luglio 2006 ed allegata alla presente (all. 2 - n. ).
Ai sensi dell'art. 5 comma I lett. h), si rende, infine, necessario adeguare le quantità di Edilizia Residenziale Pubblica da realizzarsi, in relazione ai finanziamenti pubblici ottenuti.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1) di prendere atto che, a seguito dei mancati finanziamenti, le quote di edilizia residenziale pubblica finanziate e localizzate nei Programmi Integrati per gli ambiti Framtek e Lancia sono risultate inferiori a quanto previsto dalle Convenzioni attuative citate in premessa, e che la quota di edilizia residenziale pubblica non finanziata, pari a mq. 15.858, viene destinata ad edilizia libera;

2) di modificare, pertanto, ai sensi dell'art. 5 comma I lett. h) delle Convenzioni attuative, sottoscritte in data 12 febbraio 1999 con atto rogito Notaio Antonio Maria Marocco - Silvana Castiglione (Rep. n. 45771 e Rep. n. 45773), la quantità di Edilizia Residenziale Pubblica prevista rispettivamente per l'ambito Framtek e per l'ambito Lancia, nel seguente modo:
a) per l'ambito Framtek:
- mq. 4.975 di SLP, pari a 55 alloggi, realizzati all'interno dell'Unità di Intervento 1, destinati ad edilizia residenziale sovvenzionata e finanziati ai sensi dell'art. 9 della Legge 493/1993 (locazione temporanea);
- mq. 3.476 di SLP, pari a 39 alloggi destinati ad edilizia residenziale agevolata in locazione temporanea alle condizioni stabilite nell'atto unilaterale d'obbligo citato in premessa e nel bando regionale, finanziati dall'VIII Programma Regionale di edilizia agevolata, bando "Programmi Integrati" (locazione temporanea per 8 anni con patto di futura vendita);
b) per l'ambito Lancia:
- mq. 2.241 di SLP, pari a 32 alloggi, realizzati all'interno dell'Unità di Intervento 1, destinati ad edilizia residenziale sovvenzionata e finanziati ai sensi dell'art. 9 della Legge 493/1993;

3) di approvare l'impegno sostitutivo, fissato nella misura di Euro 700.000,00 e garantito da apposita fideiussione bancaria, sottoscritta dai soggetti attuatori ed allegata alla presente;

4) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di Programma, citato in narrativa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distitinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.