Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
n. ord. 182
2006 05138/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 135 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE N.U.E.A. DI P.R.G. A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 81 del Consiglio
Comunale del 20 marzo 2006 (mecc. 2006 01321/009), esecutiva in
data 3 aprile 2006, è stata adottata, ai sensi dell'art.
17, comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 135
al vigente P.R.G., concernente l'adeguamento normativo delle N.U.E.A.
di P.R.G. a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento edilizio.
La deliberazione predetta è
stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per
la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dall'8 maggio
2006 al 6 giugno 2006.
Dell'avvenuto deposito è
stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso
l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 18 maggio
2006.
Nei termini prescritti, ovvero dal
quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute
osservazioni nel pubblico interesse.
Al di fuori dei termini previsti
sono pervenute al protocollo generale due osservazioni nel pubblico
interesse presentate, rispettivamente, dal Collegio Costruttori
Edili - ANCE TORINO - Imprenditori di Opere ed Industriali Affini
della Provincia di Torino, in data 11 luglio 2006 (allegato 2)
e dal Collegio Edile di API TORINO, in data 25 luglio 2006 (allegato
3).
SINTESI DELLE OSSERVAZIONI
1) OSSERVAZIONE presentata dal Collegio
Costruttori Edili - ANCE TORINO - Imprenditori di Opere ed Industriali
Affini della Provincia di Torino.
Firmatari: il Presidente, Ing. Giorgio GALLESIO.
L'osservazione presentata riguarda
i seguenti commi dell'art. 2 delle N.U.E.A come modificate dalla
variante al P.R.G. n. 135:
1) Comma 23 punto 6: si chiede di comprendere dall'esclusione
del computo della SLP, in linea e in anticipazione ai contenuti
del R.E., relativamente alla definizione di Sul, i vani corsa
degli ascensori e delle scale degli edifici a qualunque uso destinati
mentre, attualmente, l'esclusione è riferita ai soli interventi
residenziali ed è applicabile entro il limite massimo del
10% della superficie coperta di ciascun piano.
2) Comma 49 punto 31: si chiede di escludere dal computo della
Sul la superficie di calpestio dei soppalchi uso deposito, così
come previsto attualmente all'art. 2 comma 24 delle N.U.E.A, al
fine di mantenere tale possibilità, considerate le altezze
e i volumi degli edifici esistenti.
3) Comma 28 punto 14: 1) si propone di estendere l'eccezione alle
prescrizioni dell'art. 30 del R.E. includendo gli interventi non
superiori ai 4.000 mq di Sul e gli interventi per i quali non
risulta possibile rispettare le prescrizioni della Legge 122/1989.
2) Si propone, inoltre, una modifica all'art. 30 del citato R.E.
e all'art. 21 del Regolamento del verde pubblico e privato in
quanto in molti interventi di completamento e in tutti gli interventi
di ristrutturazione risulta difficile garantire il mantenimento
del 20% di area libera a verde in piena terra con alberi di medio
o alto fusto; si propone di ridurre tale percentuale al 10%.
La prescrizione di cui sopra comporta difficoltà a reperire
i parcheggi interrati richiesti ai sensi di legge, e obbliga la
realizzazione di parcheggi sotterranei a più piani con
conseguenti maggiori costi e disagi. La messa a dimora di alberi
di medio o alto fusto comporta, invece, problemi per il rispetto
delle distanze di legge dai confini nonché per la conseguente
troppa vicinanza rispetto alle nuove costruzioni.
4) Comma 43 bis, punto 25 bis: la distanza imposta dal R.E. per
i passi carrabili risulta penalizzante per le piccole aree poste
nelle zone di completamento rendendo, di fatto, impraticabile
l'edificazione delle stesse. Si chiede, pertanto, la possibilità
di derogare alle stesse sulla base di adeguate e motivate documentazioni.
5) Comma 59 punto 39: si chiede di ridurre i vincoli alla realizzazione
di terrazzini sui tetti (art. 39 R.E.), dei quali deve essere
permessa la realizzazione in caso di interventi di ristrutturazione
edilizia. Per i restanti edifici si chiede di aumentare la profondità
degli stessi da 50 cm a 80-100 cm.
2) OSSERVAZIONE presentata dal
Collegio Edile di API TORINO.
Firmatari: il Presidente, Ing. Alessandro FRASCAROLO.
L'osservazione presentata riguarda i seguenti commi dell'art.
2 delle N.U.E.A come modificate dalla variante al P.R.G. n. 135:
1) Comma 23 punto 6: si chiede che dal computo della SLP, - come
in futuro sulla Sul - siano esclusi sempre e comunque i vani scala
e i vani di corsa degli impianti di sollevamento e di quelli diretti
al superamento delle barriere architettoniche. Tale modifica eviterebbe
la distorsione generata dalle aree TE dall'adozione della variante
106 combinata con la variante 135, in cui con la prevalenza del
terziario tutta la SLP residenziale è computata in SLP
- compresi vani scale e androni al P.T. di uso comune.
2) Comma 24 punto 9: si propone di eliminare il punto 9 per le
motivazioni esplicitate precedentemente o, in alternativa, di
precisare l'esclusione dal computo dei vani scala afferenti alla
SLP residenziale nelle aree TE e degli androni e atri che consentono
l'accesso alla SLP residenziale e terziaria in aree TE.
3) Comma 49 punto 31: si propone di escludere dal computo della
Sul la superficie dei soppalchi uso deposito (così come
è esclusa dal computo della SLP).
4) Comma 43 bis, punto 25 bis: si propone di modificare la rigidezza
del rispetto delle distanze tra passi carrai e confini e tra due
passi carrai, consentendo deroghe motivate alla norma.
È da sottolineare che,
come precedentemente richiamato, la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 81 del 20 marzo 2006 (mecc. 2006 01321/009), con la
quale è stata adottata la variante parziale n. 135 al vigente
P.R.G., è stata depositata, ai sensi e per gli effetti
del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. del 5 dicembre 1977 n. 96
e s.m.i., presso l'Albo Pretorio della Città di Torino
per la durata di trenta giorni consecutivi e precisamente dall'8
maggio 2006 al 6 giugno 2006 compresi, durante i quali chiunque
ha potuto prenderne visione. Dal quindicesimo al trentesimo giorno
di pubblicazione potevano essere presentate osservazioni e proposte
nel pubblico interesse inoltrandole al Protocollo Generale della
Città di Torino.
Si rileva pertanto, essendo le osservazioni
in esame pervenute al protocollo generale rispettivamente in data
11 e 25 luglio 2006, il notevole ritardo intercorso rispetto alla
scadenza delle pubblicazioni. Nonostante ciò, le osservazioni
sono state ugualmente analizzate con lo spirito collaborativo
che da sempre presiede ai rapporti tra la categoria imprenditoriale
edile torinese e l'Amministrazione.
In relazione al merito delle osservazioni
si controdeduce come segue.
CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE N. 1 (ANCE - TORINO)
L'Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale del
20 dicembre 2004, ha approvato il nuovo Regolamento Edilizio (R.E.),
in attuazione della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19 e in conformità
al Regolamento Tipo Regionale approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 548 - 9691 del 29 luglio 1999.
Nel nuovo strumento normativo sono state introdotte definizioni
e metodi di calcolo dei principali parametri edilizi ed urbanistici
conformi a detto Regolamento Tipo, rinviando ad un separato provvedimento
di variante urbanistica l'adeguamento delle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G. alle innovazioni
introdotte col nuovo R.E..
Come ampiamente descritto nella relazione illustrativa del provvedimento
in oggetto, data la complessità di procedere a tale adeguamento
senza incidere sui dati quantitativi del P.R.G. vigente, in particolare
sull'incremento della capacità edificatoria, è risultato
quanto mai opportuno che l'operazione fosse effettuata in sede
di revisione del piano regolatore, o con una "variante generale"
con la quale tutte le specificazioni inerenti all'assetto del
territorio potessero essere globalmente e simultaneamente coordinate.
Infatti il recepire le nuove definizioni del R.E. ed i relativi
metodi di calcolo genera effetti indotti sullo stesso dimensionamento
del Piano.
La complessità di tale adeguamento è stata riconosciuta
dalla Regione Piemonte che, allo scopo di consentire l'adozione
di un percorso così articolato, ha previsto nel "Regolamento
Tipo" un articolo (27 bis) che può costituire norma
transitoria da assumere in sede di approvazione del nuovo R.E.,
con l'effetto di sospendere l'efficacia delle definizioni uniformate
di cui al titolo III del Regolamento Tipo, con il contestuale
rinvio a quelle non uniformate inserite nel P.R.G. vigente.
In seguito, con l'adozione e la successiva approvazione della
variante generale "di adeguamento", si potrà
abrogare l'articolo 27 bis e dare piena efficacia alle nuove definizioni
uniformate.
Per quanto sopra, con separato provvedimento rispetto alla presente
variante, è stato anche modificato il nuovo R.E. (deliberazione
Consiglio Comunale mecc. 2006 00286/038 del 20 marzo 2006), introducendo
la norma transitoria di cui all'art. 27 bis del R.E. Tipo che
sospende l'efficacia dell'art. 18 "Superficie utile lorda"
del R.E. e trasferisce, in via transitoria, nel nuovo Regolamento
la definizione di "S.L.P." dello strumento urbanistico
vigente, fino all'adeguamento di quest'ultimo mediante una nuova
specifica variante generale, ovvero la revisione dello stesso
Piano Regolatore Generale.
In relazione a quanto sin qui esposto, l' osservazione di cui
al punto 1), che incide sul calcolo della SLP, pertanto sugli
attuali parametri del Piano Regolatore, è da ritenersi
non accoglibile.
Per quanto riguarda le rimanenti osservazioni, pur riconoscendo
la validità di alcuni suggerimenti, di cui si potrà
tenere conto in futuro, si evidenzia che riguardano norme del
Regolamento Edilizio e di altri regolamenti (Regolamento del Verde
pubblico e privato) e che tali strumenti normativi non sono oggetto
di osservazione, pertanto le stesse non sono accoglibili.
In particolare, il citato art. 30 del R.E. ha valore transitorio
e si applicava fino all'intervenuta adozione del Regolamento del
Verde pubblico e privato, approvato dal Consiglio Comunale il
6 marzo 2006.
CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE N. 2 (API - TORINO)
Rimandando interamente a quanto già sopra esposto in relazione
alla medesima tematica contenuta nella controdeduzione all'osservazione
precedente, si sottolinea che le osservazioni di cui ai punti
1) e 2), che incidono sul calcolo della SLP, pertanto sugli attuali
parametri del Piano Regolatore, sono da ritenersi non accoglibili.
Per quanto riguarda in particolare l'osservazione inerente la
presunta "distorsione" generata dalla variante al P.R.G.
117 (la variante 106 non tratta le aree normative TE) a riguardo
del computo della SLP, che risulta necessario conteggiare nella
sua totalità, a causa della prevalenza di SLP destinata
a terziario imposta dalla norma, si ribadisce che è corretto
riferire il computo della SLP alla destinazione propria dell'area
normativa TE - terziaria.
Le osservazioni n. 3) e 4) trattano norme del Regolamento Edilizio
che non sono oggetto di osservazione, pertanto le stesse non sono
accoglibili."
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere
previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino che, con deliberazione
della Giunta Provinciale n. 583-176852-2006, ha espresso parere
favorevole, in quanto la variante non presenta incompatibilità
con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003
e con i progetti sovracomunali approvati.
Peraltro, per un più corretto inserimento di quanto previsto
dalla presente variante all'interno delle N.U.E.A. del P.R.G.,
si ritiene opportuno modificare l'elaborato tecnico allegato alla
delibera di adozione nei seguenti punti:
1) al fondo di pagina 25, dopo le parole "A, b, C, d testo
proposto variante 135
A,b,C,d testo annullato:
", inserire in una nuova
riga
"A, b, C, d testo introdotto a seguito di emendamento";
2) a pagina 42, al comma 12 dell'art. 33, alle parole "Regolamento
Edilizio" inserire la nota a piè di pagina n. 3, che
recita "3 Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale
in data 20 dicembre 2004 (mecc. 2003 08280/038) e s.m.i..";
3) a pagina 42, al comma 12 dell'art. 33, dopo le parole "introdotte
con la" cancellare la parola "presente" e dopo
la parola "variante" aggiungere "n. 135";
4) a pagina 57, al comma 12 dell'art. 33, alle parole "Regolamento
Edilizio" inserire la nota a piè di pagina n. 5, che
recita "5 Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale
in data 20 dicembre 2004 (mecc. 2003 08280/038) e s.m.i..";
5) a pagina 57, al comma 12 dell'art. 33, dopo le parole "introdotte
con la" cancellare la parola "presente" e dopo
la parola "variante" aggiungere "n. 135".
Per un semplice refuso è
stata mantenuta nel testo dell'articolato denominato "VARIANTE"
la vecchia definizione relativa agli abbaini e terrazzini riportata
al punto 39 "Abbaini e terrazzini" nella quale si fa
riferimento a condizioni di ammissibilità anche in deroga
al R.E..
Il riferimento riguarda il vecchio
Regolamento e non quello vigente che all'art. 39 definisce tutti
i parametri relativi a tali tipi costruttivi per cui non ha più
giustificazione alcun procedimento di deroga.
In relazione a questo si ritiene
opportuno modificare l'elaborato tecnico allegato alla delibera
di adozione come di seguito indicato:
- a pagina 54, al comma 59 dell'art. 2, punto 39, cancellare l'intero
periodo che recita: "Gli abbaini e i terrazzini nelle falde
dei tetti sono consentiti, in deroga al R.E., solo se geometricamente
in asse alle aperture sottostanti, di larghezza coerente con tali
aperture e larghezza massima esterna del corpo abbaino/terrazzino
di m. 1,80, ferme restando le disposizioni specifiche dell'allegato
A." e sostituirlo con: "Cfr. art. 39 R.E. "Coperture,
abbaini e terrazzini sulle falde dei tetti, canali di gronda e
pluviali".".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre
1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale
della Città di Torino approvato con D.G.R. del 21 aprile
1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
1) di prendere atto che, oltre la scadenza dei termini di pubblicazione, sono pervenute n. 2 osservazioni presentate nel pubblico interesse, riportate in narrativa e negli allegati alla presente deliberazione (all. 2-3 - nn. ), nonché di approvare le relative controdeduzioni;
2) di approvare la variante parziale
n. 135 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la
costituiscono sono gli stessi della deliberazione di adozione
del Consiglio Comunale n. 81 del 20 marzo 2006 (mecc. 2006 01321/09),
esecutiva dal 3 aprile 2006, così come modificati in sede
di approvazione definitiva della variante (all. 4 - n.
). È allegato al presente provvedimento il testo della
deliberazione della Provincia n. 583-176852-2006 recante il parere
di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.