Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica

n. ord. 182
2006 05138/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 SETTEMBRE 2006
(proposta dalla G.C. 4 luglio 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 135 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE N.U.E.A. DI P.R.G. A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO. APPROVAZIONE.

     Proposta dell'Assessore Viano.

     Con deliberazione n. 81 del Consiglio Comunale del 20 marzo 2006 (mecc. 2006 01321/009), esecutiva in data 3 aprile 2006, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 135 al vigente P.R.G., concernente l'adeguamento normativo delle N.U.E.A. di P.R.G. a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento edilizio.
     La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dall'8 maggio 2006 al 6 giugno 2006.
     Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 18 maggio 2006.
     Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
     Al di fuori dei termini previsti sono pervenute al protocollo generale due osservazioni nel pubblico interesse presentate, rispettivamente, dal Collegio Costruttori Edili - ANCE TORINO - Imprenditori di Opere ed Industriali Affini della Provincia di Torino, in data 11 luglio 2006 (allegato 2) e dal Collegio Edile di API TORINO, in data 25 luglio 2006 (allegato 3).

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI
1)     OSSERVAZIONE presentata dal Collegio Costruttori Edili - ANCE TORINO - Imprenditori di Opere ed Industriali Affini della Provincia di Torino.
Firmatari: il Presidente, Ing. Giorgio GALLESIO.
     L'osservazione presentata riguarda i seguenti commi dell'art. 2 delle N.U.E.A come modificate dalla variante al P.R.G. n. 135:
1) Comma 23 punto 6: si chiede di comprendere dall'esclusione del computo della SLP, in linea e in anticipazione ai contenuti del R.E., relativamente alla definizione di Sul, i vani corsa degli ascensori e delle scale degli edifici a qualunque uso destinati mentre, attualmente, l'esclusione è riferita ai soli interventi residenziali ed è applicabile entro il limite massimo del 10% della superficie coperta di ciascun piano.
2) Comma 49 punto 31: si chiede di escludere dal computo della Sul la superficie di calpestio dei soppalchi uso deposito, così come previsto attualmente all'art. 2 comma 24 delle N.U.E.A, al fine di mantenere tale possibilità, considerate le altezze e i volumi degli edifici esistenti.
3) Comma 28 punto 14: 1) si propone di estendere l'eccezione alle prescrizioni dell'art. 30 del R.E. includendo gli interventi non superiori ai 4.000 mq di Sul e gli interventi per i quali non risulta possibile rispettare le prescrizioni della Legge 122/1989. 2) Si propone, inoltre, una modifica all'art. 30 del citato R.E. e all'art. 21 del Regolamento del verde pubblico e privato in quanto in molti interventi di completamento e in tutti gli interventi di ristrutturazione risulta difficile garantire il mantenimento del 20% di area libera a verde in piena terra con alberi di medio o alto fusto; si propone di ridurre tale percentuale al 10%.
La prescrizione di cui sopra comporta difficoltà a reperire i parcheggi interrati richiesti ai sensi di legge, e obbliga la realizzazione di parcheggi sotterranei a più piani con conseguenti maggiori costi e disagi. La messa a dimora di alberi di medio o alto fusto comporta, invece, problemi per il rispetto delle distanze di legge dai confini nonché per la conseguente troppa vicinanza rispetto alle nuove costruzioni.
4) Comma 43 bis, punto 25 bis: la distanza imposta dal R.E. per i passi carrabili risulta penalizzante per le piccole aree poste nelle zone di completamento rendendo, di fatto, impraticabile l'edificazione delle stesse. Si chiede, pertanto, la possibilità di derogare alle stesse sulla base di adeguate e motivate documentazioni.
5) Comma 59 punto 39: si chiede di ridurre i vincoli alla realizzazione di terrazzini sui tetti (art. 39 R.E.), dei quali deve essere permessa la realizzazione in caso di interventi di ristrutturazione edilizia. Per i restanti edifici si chiede di aumentare la profondità degli stessi da 50 cm a 80-100 cm.

2)     OSSERVAZIONE presentata dal Collegio Edile di API TORINO.
Firmatari: il Presidente, Ing. Alessandro FRASCAROLO.
L'osservazione presentata riguarda i seguenti commi dell'art. 2 delle N.U.E.A come modificate dalla variante al P.R.G. n. 135:
1) Comma 23 punto 6: si chiede che dal computo della SLP, - come in futuro sulla Sul - siano esclusi sempre e comunque i vani scala e i vani di corsa degli impianti di sollevamento e di quelli diretti al superamento delle barriere architettoniche. Tale modifica eviterebbe la distorsione generata dalle aree TE dall'adozione della variante 106 combinata con la variante 135, in cui con la prevalenza del terziario tutta la SLP residenziale è computata in SLP - compresi vani scale e androni al P.T. di uso comune.
2) Comma 24 punto 9: si propone di eliminare il punto 9 per le motivazioni esplicitate precedentemente o, in alternativa, di precisare l'esclusione dal computo dei vani scala afferenti alla SLP residenziale nelle aree TE e degli androni e atri che consentono l'accesso alla SLP residenziale e terziaria in aree TE.
3) Comma 49 punto 31: si propone di escludere dal computo della Sul la superficie dei soppalchi uso deposito (così come è esclusa dal computo della SLP).
4) Comma 43 bis, punto 25 bis: si propone di modificare la rigidezza del rispetto delle distanze tra passi carrai e confini e tra due passi carrai, consentendo deroghe motivate alla norma.

     È da sottolineare che, come precedentemente richiamato, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20 marzo 2006 (mecc. 2006 01321/009), con la quale è stata adottata la variante parziale n. 135 al vigente P.R.G., è stata depositata, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. del 5 dicembre 1977 n. 96 e s.m.i., presso l'Albo Pretorio della Città di Torino per la durata di trenta giorni consecutivi e precisamente dall'8 maggio 2006 al 6 giugno 2006 compresi, durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione potevano essere presentate osservazioni e proposte nel pubblico interesse inoltrandole al Protocollo Generale della Città di Torino.
     Si rileva pertanto, essendo le osservazioni in esame pervenute al protocollo generale rispettivamente in data 11 e 25 luglio 2006, il notevole ritardo intercorso rispetto alla scadenza delle pubblicazioni. Nonostante ciò, le osservazioni sono state ugualmente analizzate con lo spirito collaborativo che da sempre presiede ai rapporti tra la categoria imprenditoriale edile torinese e l'Amministrazione.
     In relazione al merito delle osservazioni si controdeduce come segue.

CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE N. 1 (ANCE - TORINO)
L'Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2004, ha approvato il nuovo Regolamento Edilizio (R.E.), in attuazione della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19 e in conformità al Regolamento Tipo Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 548 - 9691 del 29 luglio 1999.
Nel nuovo strumento normativo sono state introdotte definizioni e metodi di calcolo dei principali parametri edilizi ed urbanistici conformi a detto Regolamento Tipo, rinviando ad un separato provvedimento di variante urbanistica l'adeguamento delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G. alle innovazioni introdotte col nuovo R.E..
Come ampiamente descritto nella relazione illustrativa del provvedimento in oggetto, data la complessità di procedere a tale adeguamento senza incidere sui dati quantitativi del P.R.G. vigente, in particolare sull'incremento della capacità edificatoria, è risultato quanto mai opportuno che l'operazione fosse effettuata in sede di revisione del piano regolatore, o con una "variante generale" con la quale tutte le specificazioni inerenti all'assetto del territorio potessero essere globalmente e simultaneamente coordinate.
Infatti il recepire le nuove definizioni del R.E. ed i relativi metodi di calcolo genera effetti indotti sullo stesso dimensionamento del Piano.
La complessità di tale adeguamento è stata riconosciuta dalla Regione Piemonte che, allo scopo di consentire l'adozione di un percorso così articolato, ha previsto nel "Regolamento Tipo" un articolo (27 bis) che può costituire norma transitoria da assumere in sede di approvazione del nuovo R.E., con l'effetto di sospendere l'efficacia delle definizioni uniformate di cui al titolo III del Regolamento Tipo, con il contestuale rinvio a quelle non uniformate inserite nel P.R.G. vigente.
In seguito, con l'adozione e la successiva approvazione della variante generale "di adeguamento", si potrà abrogare l'articolo 27 bis e dare piena efficacia alle nuove definizioni uniformate.
Per quanto sopra, con separato provvedimento rispetto alla presente variante, è stato anche modificato il nuovo R.E. (deliberazione Consiglio Comunale mecc. 2006 00286/038 del 20 marzo 2006), introducendo la norma transitoria di cui all'art. 27 bis del R.E. Tipo che sospende l'efficacia dell'art. 18 "Superficie utile lorda" del R.E. e trasferisce, in via transitoria, nel nuovo Regolamento la definizione di "S.L.P." dello strumento urbanistico vigente, fino all'adeguamento di quest'ultimo mediante una nuova specifica variante generale, ovvero la revisione dello stesso Piano Regolatore Generale.
In relazione a quanto sin qui esposto, l' osservazione di cui al punto 1), che incide sul calcolo della SLP, pertanto sugli attuali parametri del Piano Regolatore, è da ritenersi non accoglibile.
Per quanto riguarda le rimanenti osservazioni, pur riconoscendo la validità di alcuni suggerimenti, di cui si potrà tenere conto in futuro, si evidenzia che riguardano norme del Regolamento Edilizio e di altri regolamenti (Regolamento del Verde pubblico e privato) e che tali strumenti normativi non sono oggetto di osservazione, pertanto le stesse non sono accoglibili.
In particolare, il citato art. 30 del R.E. ha valore transitorio e si applicava fino all'intervenuta adozione del Regolamento del Verde pubblico e privato, approvato dal Consiglio Comunale il 6 marzo 2006.

CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE N. 2 (API - TORINO)
Rimandando interamente a quanto già sopra esposto in relazione alla medesima tematica contenuta nella controdeduzione all'osservazione precedente, si sottolinea che le osservazioni di cui ai punti 1) e 2), che incidono sul calcolo della SLP, pertanto sugli attuali parametri del Piano Regolatore, sono da ritenersi non accoglibili. Per quanto riguarda in particolare l'osservazione inerente la presunta "distorsione" generata dalla variante al P.R.G. 117 (la variante 106 non tratta le aree normative TE) a riguardo del computo della SLP, che risulta necessario conteggiare nella sua totalità, a causa della prevalenza di SLP destinata a terziario imposta dalla norma, si ribadisce che è corretto riferire il computo della SLP alla destinazione propria dell'area normativa TE - terziaria.
Le osservazioni n. 3) e 4) trattano norme del Regolamento Edilizio che non sono oggetto di osservazione, pertanto le stesse non sono accoglibili."
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 583-176852-2006, ha espresso parere favorevole, in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003 e con i progetti sovracomunali approvati.
Peraltro, per un più corretto inserimento di quanto previsto dalla presente variante all'interno delle N.U.E.A. del P.R.G., si ritiene opportuno modificare l'elaborato tecnico allegato alla delibera di adozione nei seguenti punti:
1) al fondo di pagina 25, dopo le parole "A, b, C, d testo proposto variante 135
A,b,C,d testo annullato: ……", inserire in una nuova riga
"A, b, C, d testo introdotto a seguito di emendamento";
2) a pagina 42, al comma 12 dell'art. 33, alle parole "Regolamento Edilizio" inserire la nota a piè di pagina n. 3, che recita "3 Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2004 (mecc. 2003 08280/038) e s.m.i..";
3) a pagina 42, al comma 12 dell'art. 33, dopo le parole "introdotte con la" cancellare la parola "presente" e dopo la parola "variante" aggiungere "n. 135";
4) a pagina 57, al comma 12 dell'art. 33, alle parole "Regolamento Edilizio" inserire la nota a piè di pagina n. 5, che recita "5 Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2004 (mecc. 2003 08280/038) e s.m.i..";
5) a pagina 57, al comma 12 dell'art. 33, dopo le parole "introdotte con la" cancellare la parola "presente" e dopo la parola "variante" aggiungere "n. 135".
     Per un semplice refuso è stata mantenuta nel testo dell'articolato denominato "VARIANTE" la vecchia definizione relativa agli abbaini e terrazzini riportata al punto 39 "Abbaini e terrazzini" nella quale si fa riferimento a condizioni di ammissibilità anche in deroga al R.E..
     Il riferimento riguarda il vecchio Regolamento e non quello vigente che all'art. 39 definisce tutti i parametri relativi a tali tipi costruttivi per cui non ha più giustificazione alcun procedimento di deroga.
     In relazione a questo si ritiene opportuno modificare l'elaborato tecnico allegato alla delibera di adozione come di seguito indicato:
- a pagina 54, al comma 59 dell'art. 2, punto 39, cancellare l'intero periodo che recita: "Gli abbaini e i terrazzini nelle falde dei tetti sono consentiti, in deroga al R.E., solo se geometricamente in asse alle aperture sottostanti, di larghezza coerente con tali aperture e larghezza massima esterna del corpo abbaino/terrazzino di m. 1,80, ferme restando le disposizioni specifiche dell'allegato A." e sostituirlo con: "Cfr. art. 39 R.E. "Coperture, abbaini e terrazzini sulle falde dei tetti, canali di gronda e pluviali".".
     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
     Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
     Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con D.G.R. del 21 aprile 1995;
     Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
     favorevole sulla regolarità tecnica;
     Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

1)     di prendere atto che, oltre la scadenza dei termini di pubblicazione, sono pervenute n. 2 osservazioni presentate nel pubblico interesse, riportate in narrativa e negli allegati alla presente deliberazione (all. 2-3 - nn.           ), nonché di approvare le relative controdeduzioni;

2)     di approvare la variante parziale n. 135 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 81 del 20 marzo 2006 (mecc. 2006 01321/09), esecutiva dal 3 aprile 2006, così come modificati in sede di approvazione definitiva della variante (all. 4 - n.      ). È allegato al presente provvedimento il testo della deliberazione della Provincia n. 583-176852-2006 recante il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (all. 1 - n.      ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.