Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Settore Minori

n. ord. 164
2006 05044/019

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 LUGLIO 2006

(proposta dalla G.C. 4 luglio 2006)

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI TORINO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN FAVORE DELLA MATERNITA' ED INFANZIA E DI COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI, GESTANTI, MADRI, AI SENSI DELLA LEGGE 67/93. PRESA D'ATTO PROROGA ANNO 2006. ENTRATA PRESUNTA DI EURO 2.019.348,00.

   Proposta dell'Assessore Borgione.

   La "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" 8 novembre 2000 n. 328, all'art. 8 comma 5, ha previsto che con Legge Regionale venga disciplinato il trasferimento ai Comuni, o agli Enti Locali delle funzioni indicate dal Regio Decreto Legge 8 marzo 1927, n. 798, convertito dalla Legge 6 dicembre 1928 n. 2838, e dal D.L. 18 gennaio 1993 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 marzo 1993, n. 67 relative all'assistenza alla maternità ed infanzia e ai disabili sensoriali, già esercitate dalle Province.

   Con Legge Regionale n. 5 del 15 marzo 2001, recante modificazioni ed integrazioni alla Legge Regionale del 26 aprile 2000, n. 44, all'art. 116 c.1b, vengono trasferite ai Comuni le funzioni in materia di servizi sociali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge 328/2000, facendo però rinvio a quanto sarà previsto da una specifica Legge Regionale in materia.

   Nelle more della Legge Regionale di cui sopra le funzioni assistenziali relative ai servizi di maternità ed infanzia vengono gestite indirettamente dalla Provincia di Torino in virtù di apposita convenzione fra Provincia e Comune di Torino scaduta il 31 dicembre 2002 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 luglio 2002 (mecc. 2002 03401/019), esecutiva dal 17 luglio 2002.

   La Provincia di Torino con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31041/2003 adottata in data 6 maggio 2003, esecutiva in data 7 giugno 2003, ha autorizzato in via transitoria in attesa dell'emanazione da parte della Regione Piemonte delle disposizioni attuative della Legge 328/2000, la prosecuzione delle attività per la gestione delle funzioni sociali a favore della maternità e dell'infanzia, secondo le modalità, le procedure ed i costi già in atto nell'anno 2002 e nello specifico la proroga della convenzione con il Comune di Torino per la gestione delle attività assistenziali in favore della maternità ed infanzia e delle comunità alloggio per minori, gestanti e madri fino al 31 dicembre 2003.

   L'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2003 (mecc. 2003 09433/019) esecutiva dal 22 dicembre 2003 ha preso atto della suddetta deliberazione e approvato la proroga di convenzione fra la Città di Torino e l'Amministrazione Provinciale per la gestione delle attività assistenziali in favore della maternità ed infanzia e delle comunità alloggio per minori, gestanti e madri, fino al 31 dicembre 2003, secondo le modalità, le procedure e i costi già in atto nell'anno 2002.

   La Legge Regionale n. 1 dell'8 gennaio 2004, attuativa della Legge 328/2000, stabilisce all'art. 5, comma 4, che le competenze in capo alle Province nell'ambito materno infantile debbano essere trasferite agli enti gestori delle funzioni sociali entro i termini e sulla base di indicazioni individuate dalla Giunta Regionale.

   Nelle more delle deliberazioni della Giunta Regionale di cui sopra, la Provincia di Torino con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 347-319273/2003 adottata in data 20 gennaio 2004, esecutiva in data 17 febbraio 2004, ha autorizzato in via transitoria, la proroga di convenzione con il Comune di Torino per la gestione delle attività assistenziali in favore della maternità ed infanzia e delle comunità alloggio per minori, gestanti e madri fino al 31 dicembre 2004, secondo le modalità, le procedure e i costi già in atto nell'anno 2003, fatte salve diverse disposizioni regionali.

   L'Amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 luglio 2004 (mecc. 2004 05550/019) esecutiva dal 9 agosto 2004 ha preso atto della suddetta deliberazione e approvato la proroga di convenzione fra la Città di Torino e l'Amministrazione provinciale per la gestione delle attività assistenziali in favore della maternità ed infanzia e delle comunità alloggio per minori, gestanti e madri, fino al 31 dicembre 2004, secondo le modalità, le procedure e i costi già in atto nell'anno 2003.

   La Provincia di Torino con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60-438104/2004 adottata in data 8 febbraio 2005, esecutiva in data 4 marzo 2005, di cui ha trasmesso copia in data 22 marzo 2005, ha autorizzato la proroga di convenzione con il Comune di Torino per la gestione delle attività assistenziali in favore della maternità ed infanzia e delle comunità alloggio per minori, gestanti e madri fino al 31 dicembre 2005, secondo le modalità, le procedure e i costi già in atto nell'anno 2004, fatte salve diverse disposizioni regionali.

   L'Amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 maggio 2005 (mecc. 2005 02495/019) esecutiva dal 30 maggio 2005 ha preso atto della suddetta deliberazione e approvato la proroga di convenzione fra la Città di Torino e l'Amministrazione provinciale per la gestione delle attività assistenziali in favore della maternità ed infanzia e delle comunità alloggio per minori, gestanti e madri, fino al 31 dicembre 2005, secondo le modalità, le procedure e i costi già in atto nell'anno 2004.

   In attesa a tutt'oggi delle determinazioni della Giunta Regionale la Provincia di Torino, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 118-488576/05 adottata in data 24 gennaio 2006, esecutiva in data 17 febbraio 2006, di cui ha trasmesso copia in data 16 giugno 2006, ha autorizzato in via transitoria, la proroga di convenzione con il Comune di Torino per la gestione delle attività assistenziali in favore della maternità ed infanzia e di comunità alloggio per minori, gestanti e madri fino al 31 dicembre 2006, fatte salve diverse disposizioni regionali, confermando lo stanziamento di Euro 2.019.348,00.
Si ritiene pertanto necessario prendere atto della suddetta deliberazione e approvare la proroga di convenzione tra la Città di Torino e l'Amministrazione provinciale per la gestione delle attività assistenziali in favore della maternità ed infanzia e di comunità alloggio per minori, gestanti e madri, sino al 31 dicembre 2006.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di prendere atto che la Provincia di Torino con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 118-488576/05 adottata in data 24 gennaio 2006, esecutiva in data 17 febbraio 2006 ha autorizzato la proroga di convenzione con il Comune di Torino per la gestione delle attività assistenziali in favore della maternità ed infanzia e di comunità alloggio per minori, gestanti e madri fino al 31 dicembre 2006, indicando un trasferimento di Euro 2.019.348,00;

2)   di autorizzare la proroga di convenzione fra la Provincia di Torino e il Comune di Torino per la gestione delle attività assistenziali in favore della maternità ed infanzia e di comunità alloggio per minori, gestanti e madri, fino al 31 dicembre 2006 e comunque sino all'emanazione da parte della Regione Piemonte delle disposizioni attuative della Legge 328/2000 e della Legge Regionale n. 1/2004.
Di riservare a successivi atti attuativi del Settore competente l'adozione di quanto necessario per la realizzazione della proroga della convenzione;

3)   di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.