Divisione Infrastrutture e Mobilita'
2006 03725/119
Settore Esercizio
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

9 maggio 2006


OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 NOVEMBRE 2005 (MECC. 0509861/119) IN MATERIA DI RISERVE DI SOSTA PERSONALI PER DISABILI - SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Sestero.

La Città eroga una serie di prestazioni e di servizi per la mobilità dei disabili fra cui il servizio trasporto disabili con taxi e minibus (buoni taxi); vi sono poi le riserve di sosta (stalli personali) previste dal Codice della strada che lascia tuttavia ampia libertà ai Comuni sulla definizione della relativa disciplina (Art. 381 del DPR 495/92).
I dati di crescita delle riserve di sosta personale (istituite nel 1985) hanno fatto registrare dal 1989 a tutto il 2005 una crescita del 756 % passando da 312 a 2359.
Il servizio di trasporto disabili (istituito nel 1979) negli ultimi 10 anni ha visto crescere esponenzialmente la domanda per effetto della senescenza della popolazione e per l’aumento del pendolarismo ospedaliero dovuto al day hospital.
I cittadini convocati a visita medica sono raddoppiati a partire dal 1999 attestandosi oltre il migliaio ogni anno, con punte arrivate a 2000 (anno 2003).
Gli utenti nuovi inseriti nel servizio sono raddoppiati nel 1999 rispetto l’anno precedente e sono mediamente 500 ogni anno.
Questa crescita dell’utenza induce una pesante rigidità nella gestione della sosta e una crescente difficoltà finanziaria a coprire la spesa del trasporto tramite taxi e minibus, in periodi di limitazione di risorse e di possibilità di spesa corrente, come previsto nelle ultime Leggi Finanziarie.
In questi anni il G.T.T. S.p.A. si è dotato di 110 bus a piano ribassato; di 500 a piano ribassato con posto disabile e di 108 motrici tranviarie a piano ribassato con posto disabile, oltre la linea di metropolitana totalmente accessibile.
Gli impegni per la mobilità delle persone diversamente abili sono stati significativi su più versanti, il che fa ritenere che sia garantita in forme diverse la mobilità: l’uso del mezzo pubblico, l’uso della vettura privata per chi guida o è accompagnato stabilmente, riservando il servizio tramite taxi a chi non ha le condizioni precedenti.
Con le deliberazioni della Giunta comunale del 4 giugno 2003 (mecc. 200303663/006) e del 22 novembre 2005 (mecc. 200509861/119), l’Amministrazione comunale ha disposto il riordino della disciplina delle riserve di sosta di cui sopra, compiendo un primo passo nella direzione di una generale riorganizzazione dei servizi alla mobilità delle persone disabili da attuare con un nuovo regolamento; quest’ultimo, frutto di un lungo confronto con le associazioni di categoria, dovrebbe essere esaminato a breve dal Consiglio comunale.

Le finalità delle succitate deliberazioni della Giunta comunale sono :

Tali disposizioni hanno previsto nuovi requisiti necessari alla concessione degli stalli “ad personam”, fra cui, salvo eccezioni espressamente previste, la disponibilità del veicolo, la titolarità della patente di guida e non essere beneficiario del servizio taxi-minibus.
In particolare, ai sensi della citata deliberazione del 22 novembre 2005 (mecc. 200509861/119) i titolari delle riserve di sosta personali per disabili concessi prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni e contestualmente beneficiari del servizio trasporto disabili a mezzo taxi e minibus sono stati invitati (mediante lettera), a cura dei Settori competenti della Città, ad esprimere la propria opzione tra le agevolazioni alla mobilità privata (riserva personale e/o permesso gratuito di sosta) e la fruizione del servizio pubblico di trasporto con taxi e mezzi attrezzati.
Tale complessa operazione che interessa centinaia di utenti, tuttora in corso, costituisce anche l’occasione per la Civica Amministrazione di acquisire preziose informazioni sulle caratteristiche, esigenze, preferenze dell’utenza disabile; infatti oltre alle “classiche forme” di disabilità (persone in carrozzella) che hanno storicamente costituito i parametri delle politiche comunali per la mobilità delle persone disabili emerge sempre più evidente la presenza di “disabilità atipiche” generate dalla senescenza e/o da malattie croniche.
Inoltre con tale operazione, la Civica amministrazione intende intensificare la strategia di contrasto alle forme di utilizzo improprio o abusivo delle prestazioni in argomento.
Ora, considerata la particolare tipologia di utenza e visto che molte persone hanno risposto alle lettere inviate loro dal Comune oltre i termini stabiliti, pare comunque opportuno completare l’analisi e la verifica dei procedimenti avviati, in modo da avere un quadro chiaro e definitivo del contesto rispondente alle motivazioni per le quali la deliberazione (mecc. 200509861/119) era stata adottata, prima di attuare le misure previste dalla deliberazione medesima.
Pertanto si ritiene necessario sospendere gli effetti previsti dalla deliberazione della Giunta comunale del 22 novembre 2005 (mecc. 200509861/119) per un periodo di 6 mesi dall’approvazione del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

  1. di sospendere, per le motivazioni esplicitate in narrativa, gli effetti previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale del 22 novembre 2005 (mecc. 200509861/119) per un periodo di 6 mesi dall’approvazione del presente provvedimento.
  2. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° del Testo Unico comma, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n 267.
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