Divisione Infrastrutture e Mobilita'
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
9 maggio 2006
OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 NOVEMBRE 2005
(MECC. 0509861/119) IN MATERIA DI RISERVE DI SOSTA PERSONALI PER DISABILI -
SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore
Sestero.
La Città eroga una serie di
prestazioni e di servizi per la mobilità dei disabili fra cui il servizio
trasporto disabili con taxi e minibus (buoni taxi); vi sono poi le riserve di
sosta (stalli personali) previste dal Codice della strada che lascia tuttavia
ampia libertà ai Comuni sulla definizione della relativa disciplina (Art.
381 del DPR 495/92).
I dati di crescita delle riserve di sosta personale
(istituite nel 1985) hanno fatto registrare dal 1989 a tutto il 2005 una
crescita del 756 % passando da 312 a 2359.
Il servizio di trasporto disabili
(istituito nel 1979) negli ultimi 10 anni ha visto crescere esponenzialmente la
domanda per effetto della senescenza della popolazione e per l’aumento del
pendolarismo ospedaliero dovuto al day hospital.
I cittadini convocati a
visita medica sono raddoppiati a partire dal 1999 attestandosi oltre il migliaio
ogni anno, con punte arrivate a 2000 (anno 2003).
Gli utenti nuovi inseriti
nel servizio sono raddoppiati nel 1999 rispetto l’anno precedente e sono
mediamente 500 ogni anno.
Questa crescita dell’utenza induce una
pesante rigidità nella gestione della sosta e una crescente
difficoltà finanziaria a coprire la spesa del trasporto tramite taxi e
minibus, in periodi di limitazione di risorse e di possibilità di spesa
corrente, come previsto nelle ultime Leggi Finanziarie.
In questi anni il
G.T.T. S.p.A. si è dotato di 110 bus a piano ribassato; di 500 a piano
ribassato con posto disabile e di 108 motrici tranviarie a piano ribassato con
posto disabile, oltre la linea di metropolitana totalmente accessibile.
Gli
impegni per la mobilità delle persone diversamente abili sono stati
significativi su più versanti, il che fa ritenere che sia garantita in
forme diverse la mobilità: l’uso del mezzo pubblico, l’uso
della vettura privata per chi guida o è accompagnato stabilmente,
riservando il servizio tramite taxi a chi non ha le condizioni
precedenti.
Con le deliberazioni della Giunta comunale del 4 giugno 2003
(mecc. 200303663/006) e del 22 novembre 2005 (mecc. 200509861/119),
l’Amministrazione comunale ha disposto il riordino della disciplina delle
riserve di sosta di cui sopra, compiendo un primo passo nella direzione di una
generale riorganizzazione dei servizi alla mobilità delle persone
disabili da attuare con un nuovo regolamento; quest’ultimo, frutto di un
lungo confronto con le associazioni di categoria, dovrebbe essere esaminato a
breve dal Consiglio comunale.
Le finalità delle succitate
deliberazioni della Giunta comunale sono :
- adempiere alla Mozione consiliare mecc. 02 01861/002 approvata il 25 giugno
2002 volta, fra l’altro, a rafforzare le misure di contrasto
all’utilizzo abusivo delle riserve di sosta per disabili.
- Attuare una distribuzione più equa e razionale dei servizi alla
mobilità delle persone disabili; infatti presupponendo la riserva di
sosta la disponibilità di un’auto, risulta garantita al titolare la
mobilità a prescindere dall’utilizzo dei buoni taxi; le risorse
liberate grazie all’obbligo di scelta fra buoni taxi e stallo riservato
possono così essere destinate a coloro che questa possibilità non
hanno, poiché non dispongono di un’auto o di chi si prende cura di
accompagnarli.
- Garantire nel medio periodo la sostenibilità finanziaria delle
prestazioni all’utenza disabile, con particolare riferimento al servizio
taxi-minibus.
Tali disposizioni hanno previsto nuovi requisiti
necessari alla concessione degli stalli “ad personam”, fra cui,
salvo eccezioni espressamente previste, la disponibilità del veicolo, la
titolarità della patente di guida e non essere beneficiario del servizio
taxi-minibus.
In particolare, ai sensi della citata deliberazione del 22
novembre 2005 (mecc. 200509861/119) i titolari delle riserve di sosta personali
per disabili concessi prima dell’entrata in vigore delle nuove
disposizioni e contestualmente beneficiari del servizio trasporto disabili a
mezzo taxi e minibus sono stati invitati (mediante lettera), a cura dei Settori
competenti della Città, ad esprimere la propria opzione tra le
agevolazioni alla mobilità privata (riserva personale e/o permesso
gratuito di sosta) e la fruizione del servizio pubblico di trasporto con taxi e
mezzi attrezzati.
Tale complessa operazione che interessa centinaia di
utenti, tuttora in corso, costituisce anche l’occasione per la Civica
Amministrazione di acquisire preziose informazioni sulle caratteristiche,
esigenze, preferenze dell’utenza disabile; infatti oltre alle
“classiche forme” di disabilità (persone in carrozzella) che
hanno storicamente costituito i parametri delle politiche comunali per la
mobilità delle persone disabili emerge sempre più evidente la
presenza di “disabilità atipiche” generate dalla senescenza
e/o da malattie croniche.
Inoltre con tale operazione, la Civica
amministrazione intende intensificare la strategia di contrasto alle forme di
utilizzo improprio o abusivo delle prestazioni in argomento.
Ora, considerata
la particolare tipologia di utenza e visto che molte persone hanno risposto alle
lettere inviate loro dal Comune oltre i termini stabiliti, pare comunque
opportuno completare l’analisi e la verifica dei procedimenti avviati, in
modo da avere un quadro chiaro e definitivo del contesto rispondente alle
motivazioni per le quali la deliberazione (mecc. 200509861/119) era stata
adottata, prima di attuare le misure previste dalla deliberazione medesima.
Pertanto si ritiene necessario sospendere gli effetti previsti dalla
deliberazione della Giunta comunale del 22 novembre 2005 (mecc. 200509861/119)
per un periodo di 6 mesi dall’approvazione del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Viene
dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile,
in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul
bilancio;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
D E L I B E R A
- di sospendere, per le motivazioni esplicitate in
narrativa, gli effetti previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale del 22
novembre 2005 (mecc. 200509861/119) per un periodo di 6 mesi
dall’approvazione del presente provvedimento.
- di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° del Testo Unico comma, approvato con D.Lgs 18
agosto 2000 n
267.
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