Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 70
2006 02897/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 LUGLIO 2007
(proposta dalla G.C. 26 settembre 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 110 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DELLE N.U.E.A. RIGUARDANTE LE ATTIVITA' PER LO SPETTACOLO. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 70 del Consiglio Comunale del 16 maggio 2005 (mecc. 2004 10900/009), esecutiva in data 30 maggio 2005, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 110 al vigente P.R.G., concernente l'adeguamento delle N.U.E.A. riguardante le attività per lo spettacolo.
Tale provvedimento riguarda immobili del territorio cittadino che ospitano attività per lo spettacolo (cinema, teatri, ecc.).
Nel corso degli ultimi anni si è, infatti, registrata una profonda crisi delle tradizionali sale cinematografiche, sia per il cambiamento delle abitudini dell'utenza, sia per la comparsa sul mercato di nuove tipologie insediative, cosiddette "multisala" o "citiplex" che costituiscono, per la gamma di servizi offerti, una notevole attrattiva.
L'intento dell'atto in questione è, pertanto, quello di contrastare la generalizzata tendenza alla chiusura delle sale cittadine, non più in grado di reggere l'onere di una ristrutturazione funzionale necessaria per un possibile rilancio e, contemporaneamente, sempre più attratte dalla spinta verso usi di tipo commerciale.
I correttivi di carattere normativo introdotti con la variante, finalizzati a rendere più competitive le strutture tradizionali, prevedono per i locali specificamente individuati il mantenimento delle attività per lo spettacolo attuali, limitando il cambio d'uso solo per l'insediamento di attività accessorie e complementari, ferma restando la prevalenza delle attività per lo spettacolo. La variante prevede, inoltre, la possibilità di regolamentare, tramite apposita Convenzione, gli interventi per i quali le attività accessorie superino la misura del 10% della superficie lorda di pavimento consentita.
La relativa delibera di adozione è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 14 giugno 2005 al 13 luglio 2005.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 23 giugno 2005.
In data 13 luglio 2005, la società INPUT s.r.l., proprietaria dell'immobile sito in Torino, via Garibaldi n. 32, sede del cinema "Charlie Chaplin", ha presentato Osservazione alla variante n. 110 dichiarando di aver acquistato l'immobile in oggetto nel 2004, allorché l'attività cinematografica era già cessata e che tale attività non è più economicamente sostenibile né tecnicamente attuabile nei locali di via Garibaldi n. 32. La INPUT s.r.l. ritiene, pertanto, illegittima e inopportuna l'adozione della variante che vieta il cambio di destinazione d'uso, soprattutto per attività già chiuse e dismesse.
In data 5 ottobre 2006, scaduti i termini di pubblicazione, la Società Organizzazione Spettacoli S.O.S., proprietaria dell'immobile sito in Torino, corso Trapani n. 57, sede del cinema "Fiamma", ha presentato Osservazione alla variante in oggetto chiedendo in sostanza di escludere dalla specifica disciplina di tutela l'immobile di sua proprietà. A sostegno dell'osservazione argomenta la chiusura definitiva avvenuta in data 29 febbraio 2004, la difficoltà di adeguare la sala cinematografica ai requisiti richiesti dalla normativa regionale, la mancanza di parcheggi e l'attività non coerente con il contesto.
Nella medesima data, in sede di illustrazione in II Commissione Consiliare del presente provvedimento, è emersa l'opportunità di interloquire con le Associazioni di categoria, rappresentate in particolare dall'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (A.G.I.S.); si è, quindi, svolta un'audizione il 9 novembre 2006, a cui hanno fatto seguito osservazioni formali presentate dalla stessa A.G.I.S. alla Città in data 24 novembre 2006 (n. prot. 1307/ASPA1).
L'A.G.I.S. ha osservato la continua crisi dell'intero settore cinematografico, confermando il rischio concreto che la disciplina di tutela della variante in oggetto possa causare la creazione di "contenitori" dismessi e privi di funzioni nel contesto urbano.
Informa, inoltre, che tale crisi del settore ha portato, in particolare negli ultimi anni, all'estromissione quasi totale dal mercato degli esercenti che gestivano in affitto le sale. Per contro si registra la permanenza di gestioni che contestualmente rivestono anche la funzione proprietaria degli immobili stessi.
Si osserva, inoltre, che la libertà di gestione dei propri immobili da parte delle imprese che sono allo stesso tempo esercenti e proprietarie - in alcuni casi di più sale - deve essere vista anche come possibilità di finanziamento per garantire l'esercizio di alcune attività a fronte del "sacrificio" di altre.
L'associazione di categoria propone, pertanto, di mantenere il vincolo sull'uso esclusivamente per quelle strutture individuate come strategicamente essenziali.
In relazione a quanto sopra e in riferimento alle argomentazioni sostenute nella nota citata, l'Amministrazione ha valutato nuovamente il provvedimento adottato e, nel prendere atto dell'intervenuta modifica dell'assetto relativo ai rapporti tra la proprietà e i gestori delle attività cinematografiche, ha ritenuto necessario riesaminare il provvedimento urbanistico al fine di verificare la sua coerenza con le nuove mutate esigenze segnalate.
L'Amministrazione ha valutato, quindi, di accogliere parzialmente le osservazioni formulate e, pertanto, di ridimensionare l'elenco dei cinematografi da assoggettare alla disciplina prevista in variante, mantenendo tale vincolo esclusivamente per quelle strutture ritenute strategicamente come essenziali. Tale elenco di strutture cinematografiche è stato riformulato sulla base di fattori di inclusione più restrittivi, escludendo conseguentemente quelli relativi agli aspetti più meramente gestionali quali investimenti recenti e adeguamento alle normative di settore. E' stato conseguentemente stabilito di eliminare dallo specifico elenco quelle attività cinematografiche già chiuse al momento dell'indagine svolta dagli Uffici.
Visto l'orientamento generale dell'Amministrazione finalizzato a garantire la continuità e varietà di offerta nel settore cinematografico nonché ad evitare che la concentrazione delle attività commerciali ecceda le quantità già autorizzate, si è altresì ritenuto di inserire i complessi multiplex di recente realizzati a Torino nell'elenco delle sale cinematografiche soggette alla disciplina introdotta dalla presente variante.
Si è valutato, inoltre, di escludere dal predetto elenco anche gli immobili già caratterizzati dalla specifica destinazione a Servizi, lettera o), ritenendo tali attività già tutelate nonché di eliminare anche le strutture di proprietà comunale, destinate a Servizi pubblici s), per le quali l'Amministrazione si riserva di prevedere l'eventuale mantenimento, in rapporto ai futuri mutamenti.
Permane, invece, l'utilità delle modifiche normative volte da un lato all'arricchimento dell'attività cinematografica con quelle accessorie e dall'altro alla previsione di apposita convenzione qualora le stesse destinazioni superino il 10% della superficie totale.
Occorre, pertanto, apportare alla variante adottata le seguenti modifiche:
- nelle N.U.E.A., all'art. 2, comma 13, punto 8, Destinazioni, dopo le parole "Il cambio d'uso può effettuarsi soltanto nel rispetto e in conformità a quanto prescritto dalle presenti norme e dai regolamenti comunali.", cancellare la seguente frase "Per gli immobili utilizzati da attività per lo spettacolo, anche se non più in esercizio, e a prescindere dalla destinazione urbanistica dell'immobile stesso, non è ammesso il cambiamento di destinazione d'uso di cui al precedente comma 12; è comunque consentito l'inserimento di attività accessorie con le modalità specificate al successivo art. 3 punto 11 comma 19 bis.";
- in calce all'art. 3, comma 19 bis, punto 11, Attività per lo spettacolo, dopo le parole "B) Attrezzature con una capienza superiore a 1300 posti, così come definite all'articolo 3 del D.P.C.M. 29 settembre 1998, n. 391(vedi art. 6 comma 14)." introdurre la seguente frase: "Per gli immobili utilizzati da attività per lo spettacolo di cui allo specifico elenco, individuati nell'Allegato 1.a del presente articolo - "Elenco cinematografi soggetti alla disciplina di cui all'art. 3, comma 19 bis, punto 11" - e dagli elaborati grafici 1.b e 1.c, a prescindere dalla destinazione urbanistica dell'immobile stesso, non è ammesso il cambiamento di destinazione d'uso di cui al precedente art. 2, commi 12 e 13; è comunque consentito l'inserimento di attività accessorie con le modalità sopra specificate.";
- conseguentemente, in calce all'art. 3, comma 19 bis, punto 11, Attività per lo spettacolo, inserire l'Allegato 1.a "Elenco cinematografi soggetti alla disciplina di cui all'art. 3, comma 19 bis, punto 11", e gli elaborati grafici Allegato 1.b "Localizzazione cinematografi soggetti alla disciplina di cui all'art. 3, comma 19 bis, punto 11 - Zona Urbana Centrale Storica" e l'Allegato 1.c "Localizzazione cinematografi soggetti alla disciplina di cui all'art. 3, comma 19 bis, punto 11 - Esterni Zona Urbana Centrale Storica".
La relazione illustrativa allegata al provvedimento viene emendata in coerenza con le modifiche sopra elencate.
Al fine di permettere una più agevole lettura del provvedimento viene contestualmente sostituito il fascicolo allegato alla presente delibera di approvazione.
Si sottolinea altresì che, a seguito dell'accoglimento delle osservazioni presentate dall'A.G.I.S. e vista la decisione da parte dell'Amministrazione di addivenire alla modifica della variante in oggetto così come sopra illustrato, vengono contestualmente accolte le osservazioni presentate dalla Società INPUT s.r.l. e dalla Società Organizzazione Spettacoli S.O.S. i cui immobili di proprietà risultano, pertanto, esclusi dalla specifica disciplina di tutela prevista dal presente provvedimento.
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 899-339100-2005, ha espresso parere favorevole, in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003 e con i progetti sovracomunali approvati.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con D.G.R. del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
1) di prendere atto che sono pervenute n. 3 osservazioni nel pubblico interesse in merito alla variante parziale n. 110;

2) di approvare la variante parziale n. 110 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono stati modificati a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni, come risulta nell'allegato tecnico (all. 2 bis - n. ); è allegato al presente provvedimento il testo della deliberazione della Provincia n. 899-339100-2005 recante il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (all. 3 - n. ) e i testi delle osservazioni pervenute (all. 1, 4, 5 - nn. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distitinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.