Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 70
2006 02897/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 110 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DELLE N.U.E.A. RIGUARDANTE LE ATTIVITA' PER LO SPETTACOLO. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 70 del Consiglio Comunale del 16 maggio
2005 (mecc. 2004 10900/009), esecutiva in data 30 maggio 2005,
è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della
L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 110 al vigente
P.R.G., concernente l'adeguamento delle N.U.E.A. riguardante le
attività per lo spettacolo.
Tale provvedimento riguarda immobili del territorio cittadino
che ospitano attività per lo spettacolo (cinema, teatri,
ecc.).
Nel corso degli ultimi anni si è, infatti, registrata una
profonda crisi delle tradizionali sale cinematografiche, sia per
il cambiamento delle abitudini dell'utenza, sia per la comparsa
sul mercato di nuove tipologie insediative, cosiddette "multisala"
o "citiplex" che costituiscono, per la gamma di servizi
offerti, una notevole attrattiva.
L'intento dell'atto in questione è, pertanto, quello di
contrastare la generalizzata tendenza alla chiusura delle sale
cittadine, non più in grado di reggere l'onere di una ristrutturazione
funzionale necessaria per un possibile rilancio e, contemporaneamente,
sempre più attratte dalla spinta verso usi di tipo commerciale.
I correttivi di carattere normativo introdotti con la variante,
finalizzati a rendere più competitive le strutture tradizionali,
prevedono per i locali specificamente individuati il mantenimento
delle attività per lo spettacolo attuali, limitando il
cambio d'uso solo per l'insediamento di attività accessorie
e complementari, ferma restando la prevalenza delle attività
per lo spettacolo. La variante prevede, inoltre, la possibilità
di regolamentare, tramite apposita Convenzione, gli interventi
per i quali le attività accessorie superino la misura del
10% della superficie lorda di pavimento consentita.
La relativa delibera di adozione è stata depositata in
visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni
consecutivi e, precisamente, dal 14 giugno 2005 al 13 luglio 2005.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico
mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo
sopracitato e sul B.U.R. del 23 giugno 2005.
In data 13 luglio 2005, la società INPUT s.r.l., proprietaria
dell'immobile sito in Torino, via Garibaldi n. 32, sede del cinema
"Charlie Chaplin", ha presentato Osservazione alla variante
n. 110 dichiarando di aver acquistato l'immobile in oggetto nel
2004, allorché l'attività cinematografica era già
cessata e che tale attività non è più economicamente
sostenibile né tecnicamente attuabile nei locali di via
Garibaldi n. 32. La INPUT s.r.l. ritiene, pertanto, illegittima
e inopportuna l'adozione della variante che vieta il cambio di
destinazione d'uso, soprattutto per attività già
chiuse e dismesse.
In data 5 ottobre 2006, scaduti i termini di pubblicazione, la
Società Organizzazione Spettacoli S.O.S., proprietaria
dell'immobile sito in Torino, corso Trapani n. 57, sede del cinema
"Fiamma", ha presentato Osservazione alla variante in
oggetto chiedendo in sostanza di escludere dalla specifica disciplina
di tutela l'immobile di sua proprietà. A sostegno dell'osservazione
argomenta la chiusura definitiva avvenuta in data 29 febbraio
2004, la difficoltà di adeguare la sala cinematografica
ai requisiti richiesti dalla normativa regionale, la mancanza
di parcheggi e l'attività non coerente con il contesto.
Nella medesima data, in sede di illustrazione in II Commissione
Consiliare del presente provvedimento, è emersa l'opportunità
di interloquire con le Associazioni di categoria, rappresentate
in particolare dall'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo
(A.G.I.S.); si è, quindi, svolta un'audizione il 9 novembre
2006, a cui hanno fatto seguito osservazioni formali presentate
dalla stessa A.G.I.S. alla Città in data 24 novembre 2006
(n. prot. 1307/ASPA1).
L'A.G.I.S. ha osservato la continua crisi dell'intero settore
cinematografico, confermando il rischio concreto che la disciplina
di tutela della variante in oggetto possa causare la creazione
di "contenitori" dismessi e privi di funzioni nel contesto
urbano.
Informa, inoltre, che tale crisi del settore ha portato, in particolare
negli ultimi anni, all'estromissione quasi totale dal mercato
degli esercenti che gestivano in affitto le sale. Per contro si
registra la permanenza di gestioni che contestualmente rivestono
anche la funzione proprietaria degli immobili stessi.
Si osserva, inoltre, che la libertà di gestione dei propri
immobili da parte delle imprese che sono allo stesso tempo esercenti
e proprietarie - in alcuni casi di più sale - deve essere
vista anche come possibilità di finanziamento per garantire
l'esercizio di alcune attività a fronte del "sacrificio"
di altre.
L'associazione di categoria propone, pertanto, di mantenere il
vincolo sull'uso esclusivamente per quelle strutture individuate
come strategicamente essenziali.
In relazione a quanto sopra e in riferimento alle argomentazioni
sostenute nella nota citata, l'Amministrazione ha valutato nuovamente
il provvedimento adottato e, nel prendere atto dell'intervenuta
modifica dell'assetto relativo ai rapporti tra la proprietà
e i gestori delle attività cinematografiche, ha ritenuto
necessario riesaminare il provvedimento urbanistico al fine di
verificare la sua coerenza con le nuove mutate esigenze segnalate.
L'Amministrazione ha valutato, quindi, di accogliere parzialmente
le osservazioni formulate e, pertanto, di ridimensionare l'elenco
dei cinematografi da assoggettare alla disciplina prevista in
variante, mantenendo tale vincolo esclusivamente per quelle strutture
ritenute strategicamente come essenziali. Tale elenco di strutture
cinematografiche è stato riformulato sulla base di fattori
di inclusione più restrittivi, escludendo conseguentemente
quelli relativi agli aspetti più meramente gestionali quali
investimenti recenti e adeguamento alle normative di settore.
E' stato conseguentemente stabilito di eliminare dallo specifico
elenco quelle attività cinematografiche già chiuse
al momento dell'indagine svolta dagli Uffici.
Visto l'orientamento generale dell'Amministrazione finalizzato
a garantire la continuità e varietà di offerta nel
settore cinematografico nonché ad evitare che la concentrazione
delle attività commerciali ecceda le quantità già
autorizzate, si è altresì ritenuto di inserire i
complessi multiplex di recente realizzati a Torino nell'elenco
delle sale cinematografiche soggette alla disciplina introdotta
dalla presente variante.
Si è valutato, inoltre, di escludere dal predetto elenco
anche gli immobili già caratterizzati dalla specifica destinazione
a Servizi, lettera o), ritenendo tali attività già
tutelate nonché di eliminare anche le strutture di proprietà
comunale, destinate a Servizi pubblici s), per le quali l'Amministrazione
si riserva di prevedere l'eventuale mantenimento, in rapporto
ai futuri mutamenti.
Permane, invece, l'utilità delle modifiche normative volte
da un lato all'arricchimento dell'attività cinematografica
con quelle accessorie e dall'altro alla previsione di apposita
convenzione qualora le stesse destinazioni superino il 10% della
superficie totale.
Occorre, pertanto, apportare alla variante adottata le seguenti
modifiche:
- nelle N.U.E.A., all'art. 2, comma 13, punto 8, Destinazioni,
dopo le parole "Il cambio d'uso può effettuarsi soltanto
nel rispetto e in conformità a quanto prescritto dalle
presenti norme e dai regolamenti comunali.", cancellare la
seguente frase "Per gli immobili utilizzati da attività
per lo spettacolo, anche se non più in esercizio, e a prescindere
dalla destinazione urbanistica dell'immobile stesso, non è
ammesso il cambiamento di destinazione d'uso di cui al precedente
comma 12; è comunque consentito l'inserimento di attività
accessorie con le modalità specificate al successivo art.
3 punto 11 comma 19 bis.";
- in calce all'art. 3, comma 19 bis, punto 11, Attività
per lo spettacolo, dopo le parole "B) Attrezzature con una
capienza superiore a 1300 posti, così come definite all'articolo
3 del D.P.C.M. 29 settembre 1998, n. 391(vedi art. 6 comma 14)."
introdurre la seguente frase: "Per gli immobili utilizzati
da attività per lo spettacolo di cui allo specifico elenco,
individuati nell'Allegato 1.a del presente articolo - "Elenco
cinematografi soggetti alla disciplina di cui all'art. 3, comma
19 bis, punto 11" - e dagli elaborati grafici 1.b e 1.c,
a prescindere dalla destinazione urbanistica dell'immobile stesso,
non è ammesso il cambiamento di destinazione d'uso di cui
al precedente art. 2, commi 12 e 13; è comunque consentito
l'inserimento di attività accessorie con le modalità
sopra specificate.";
- conseguentemente, in calce all'art. 3, comma 19 bis, punto 11,
Attività per lo spettacolo, inserire l'Allegato 1.a "Elenco
cinematografi soggetti alla disciplina di cui all'art. 3, comma
19 bis, punto 11", e gli elaborati grafici Allegato 1.b "Localizzazione
cinematografi soggetti alla disciplina di cui all'art. 3, comma
19 bis, punto 11 - Zona Urbana Centrale Storica" e l'Allegato
1.c "Localizzazione cinematografi soggetti alla disciplina
di cui all'art. 3, comma 19 bis, punto 11 - Esterni Zona Urbana
Centrale Storica".
La relazione illustrativa allegata al provvedimento viene emendata
in coerenza con le modifiche sopra elencate.
Al fine di permettere una più agevole lettura del provvedimento
viene contestualmente sostituito il fascicolo allegato alla presente
delibera di approvazione.
Si sottolinea altresì che, a seguito dell'accoglimento
delle osservazioni presentate dall'A.G.I.S. e vista la decisione
da parte dell'Amministrazione di addivenire alla modifica della
variante in oggetto così come sopra illustrato, vengono
contestualmente accolte le osservazioni presentate dalla Società
INPUT s.r.l. e dalla Società Organizzazione Spettacoli
S.O.S. i cui immobili di proprietà risultano, pertanto,
esclusi dalla specifica disciplina di tutela prevista dal presente
provvedimento.
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere
previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino che, con deliberazione
della Giunta Provinciale n. 899-339100-2005, ha espresso parere
favorevole, in quanto la variante non presenta incompatibilità
con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003
e con i progetti sovracomunali approvati.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino
approvato con D.G.R. del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente
si richiamano,
1) di prendere atto che sono pervenute n. 3 osservazioni nel pubblico
interesse in merito alla variante parziale n. 110;
2) di approvare la variante parziale n. 110 al vigente P.R.G.,
dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono stati modificati
a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni, come risulta
nell'allegato tecnico (all. 2 bis - n. ); è allegato al
presente provvedimento il testo della deliberazione della Provincia
n. 899-339100-2005 recante il parere di compatibilità con
il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (all. 3
- n. ) e i testi delle osservazioni pervenute (all. 1, 4, 5 -
nn. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distitinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.