Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
Settore Finanza e Fiscale – Ufficio Finanziamenti

n. ord. 151
2006 02569/024

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 APRILE 2006

(proposta dalla G.C. 4 aprile 2006)

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "EX ZUST AMBROSETTI". FIDEJUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI EURO 800.000,00 DA CONTRARSI TRA L'ASS. SPORT. DILETT. ANNOZERO S.R.L. E LA UNICREDIT BANCA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO.

   Proposta dell'Assessore Peveraro,
   di concerto con l'Assessore Montabone.

   Con deliberazione n. 68 del Consiglio Comunale del 5 luglio 2004 (mecc. 2004 04144/010) esecutiva dal 19 luglio 2004, venne approvata l'assegnazione in gestione sociale dell'impianto sportivo Ex Zust Ambrosetti di proprietà comunale sito in Via San Paolo n. 160, a favore dell'Associazione Temporanea costituita dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "ANNOZERO" in qualità di mandataria e l'Associazione Sportiva Dilettantistica "SOCCERFIVE" in qualità di mandante per la durata di 18 anni, alle condizioni specificate nel disciplinare ad essa allegato.
   La relativa Convenzione venne approvata il 21 dicembre 2004.
   La succitata Convenzione prevedeva la realizzazione di opere di ristrutturazione entro 24 mesi dal rilascio della concessione edilizia con la possibilità di revocare la concessione nel caso in cui le opere non fossero state ultimate nel termine previsto e che il gestore versi apposita cauzione tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere a garanzia del regolare svolgimento dei lavori proposti.
   L'Associazione Sportiva Dilettantistica ANNOZERO, con nota pervenuta alla Direzione Sport e Tempo Libero in data 14 dicembre 2005 (Prot. 7412), ha chiesto il rilascio di garanzia fidejussoria della Città sul contraendo mutuo di Euro 800.000,00 con la Unicredit Banca S.p.A. per il finanziamento degli interventi di recupero e ampliamento dell'edificio spogliatoi e servizi e realizzazione di n. 3 campi da calcetto a 5 in luogo degli esistenti campi da tennis e bocce.
   Tale progetto comporta una spesa complessiva di Euro 800.000,00 IVA e spese tecniche comprese, come di seguito presentato:
A)   Importo lavori                                      Euro    707.301,91
B)   IVA su lavori: 10% di (A)                     Euro     70.730,19
C)   Spese Tecniche                                    Euro     30.900,00
D)   IVA ed altri oneri fiscali                        Euro       6.798,00
       TOTALE                                             Euro   815.730,10
   Il rilascio delle fidejussioni a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi su terreni di proprietà dell'ente locale, è regolato dall'art. 207, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che prevede l'esistenza delle seguenti condizioni:
-   progetto approvato dall'ente locale e stipula di convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
-   acquisizione della struttura realizzata al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
-   convenzione che regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o alla ristrutturazione dell'opera.
   All'articolo 1 della Convenzione risulta che l'Associazione Sportiva Dilettantistica ANNOZERO si impegna a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione, e che le nuove strutture realizzate si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino (art. 2) il quale potrà esigere la restituzione immediata del bene nel caso di mancato adempimento degli obblighi indicati in Convenzione. Inoltre il Settore Edilizia Sportiva ed Olimpica, tenuto conto del parere del CONI prot. n. 172 del 26 luglio 2005, ha espresso parere favorevole in linea tecnica al progetto ad esso sottoposto con nota del 13 febbraio 2006 prot. n. 896. Di conseguenza si ritengono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.
   L'Istituto mutuante ha presentato una bozza del contratto di mutuo dal quale emergono le seguenti condizioni:
-   erogazione del mutuo: in più soluzioni secondo lo stato di avanzamento lavori;
-   saggio di interesse: tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 superiore, in essere per valuta data di decorrenza di ciascun trimestre, maggiorato di 1,50 punti percentuali in ragione d'anno. In mancanza di rilevazione dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor (EURIBOR PANEL STEERING COMMITEE) sarà utilizzato il LIBOR dell'Euro sulla piazza di Londra;
-   durata: 15 anni;
-   ammortamento: 180 rate costanti mensili posticipate di Euro 5.909,49;
-   garanzie: fidejussione del Comune di Torino.
   Considerato che, ai sensi del citato art. 207, comma 3, gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e che tali interessi aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di legge.
   Considerato altresì che la fidejussione non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato principale, talché il relativo importo non può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le passività dello Stato Patrimoniale, si ritiene possibile concedere la fidejussione richiesta.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare il rilascio della fidejussione da parte del Comune di Torino, ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs 267/2000, a garanzia del mutuo da contrarsi per un importo di Euro 800.000,00 tra l'Associazione Sportiva Dilettantistica "ANNOZERO" e la Unicredit Banca S.p.A. per il finanziamento degli interventi di recupero e ampliamento dell'edificio spogliatoi e servizi e realizzazione di n. 3 campi da calcetto a 5, in luogo degli esistenti campi da tennis e bocce;

2)   di garantire, con fidejussione, il pagamento delle rate mensili di ammortamento e di preammortamento del mutuo che matureranno dalla data del primo versamento della somma mutuata;

3)   di prendere atto del piano di rimborso del capitale, conteggiato al tasso EURIBOR a tre mesi maggiorato della commissione di 1,50 punti percentuali annui, come meglio specificato nel piano di ammortamento allegato (all. 1 - n. );

4)   di approvare lo schema del contratto di mutuo che viene allegato al presente provvedimento (all. 2 - n. );

5)   di iscrivere la fidejussione nelle passività dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dalla data di perfezionamento del contratto;

6)   di dare atto che con la prestanda fidejussione non vengono superati i limiti di cui all'art. 204, comma 1, ed all'art. 207 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e che sono stati rispettati i criteri indicati nell'art. 207 del citato D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

7)   di dare mandato al Direttore Finanziario dott. Domenico Pizzala od in sua vece al Dirigente Finanza e Fiscale dott. Filippo Dentamaro, ai sensi dell'art. 19 punto 3 del Regolamento per i contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 15 marzo 1999:
a)   a perfezionare l'operazione di fidejussione in nome e per conto del Comune intervenendo nella stipula del relativo contratto, nella forma in uso presso la Società mutuante;
b)   a rilasciare nel contratto di mutuo ogni opportuna dichiarazione in conformità dei contenuti indicati nelle premesse della presente deliberazione;
c)   ad apportare le variazioni e le integrazioni che conseguissero a modifiche di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali nonché a concordare le eventuali altre modificazioni che si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni di cui alla presente deliberazione;

8)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.