Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie
Settore Convenzioni e Contratti

n. ord. 120
2006 02490/104

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 APRILE 2006

(proposta dalla G.C. 28 marzo 2006)

OGGETTO: AREE COMUNALI DESTINATE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE ALL'A.T.C. DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 11 APRILE 2005 - MECC. 2005 01215/104 - SCHEMI DI CONVENZIONE - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Tricarico.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2005 (mecc. 2005 01215/104), esecutiva in data 25 aprile 2005, sono stati approvati i criteri relativi alle assegnazioni di aree comunali in diritto di superficie a favore dell'A.T.C. di Torino per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o comunque finanziati con risorse pubbliche.
Più precisamente, è stato stabilito che i corrispettivi per costo delle aree siano calcolati sulla base del 20% del costo di realizzazione tecnica per metro quadrato di Superficie Complessiva, risultante dall'applicazione dei massimali di costo approvati con deliberazione della Giunta Regionale in data 23 gennaio 1995, n. 29-42602 ed aggiornati periodicamente dalla Regione Piemonte, vigenti alla data di approvazione delle convenzioni per la concessione delle aree medesime; i suddetti programmi edilizi beneficeranno, al fine del rilascio dei permessi di costruire, del coefficiente di riduzione pari 0,8 da applicarsi sugli oneri di urbanizzazione e dell'esenzione dal pagamento del contributo per costo di costruzione.
E' stato inoltre stabilito che in sede di prima applicazione siano applicati i valori di concessione delle aree risultanti dalla stima effettuata dall'A.T.C. di Torino, riportati nella tabella costituente l'allegato n. 2 al suddetto provvedimento del Consiglio Comunale, suscettibili, tuttavia, di ulteriore definizione in relazione ad eventuali sopravvenuti aggiornamenti dei massimali regionali dei costi ed all'esatta determinazione della Superficie Lorda di Pavimento consentita dagli strumenti urbanistici e risultante dai progetti edilizi che saranno predisposti dall'A.T.C. medesima.
Con determinazione dirigenziale regionale, Codice 18.2 in data 8 novembre 2005, n. 189, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 1 al B.U.R. n. 45 in data 11 novembre 2005, avente per oggetto "Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Sovvenzionata a decorrere dal 30 giugno 2005", sono stati aggiornati i massimali di costo sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2004 ed il mese di giugno 2005, così come indicato nell'allegato "B" alla determinazione medesima.
Pertanto, i valori delle aree da assegnare all'Agenzia, oggetto del presente provvedimento, che erano stati indicati nella tabella costituente l'allegato 2 alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2005 (mecc. 2005 01215/104) vengono adeguati con l'applicazione del suddetto aggiornamento ISTAT, come meglio specificato in seguito.
Gli eventuali costi di demolizione dei manufatti esistenti e delle bonifiche delle aree assegnate, da realizzarsi a cura dell'A.T.C., saranno dedotti dai valori delle singole aree e saranno riconosciuti a seguito di verifica, con esito favorevole, da parte del Civico Ufficio Tecnico, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, dei certificati di pagamento e della documentazione giustificativa delle spese.
L'A.T.C. si impegna ad aggiudicare le eventuali opere di demolizione e bonifica ai sensi dell'art. 28 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente entro 6 mesi dalla data di approvazione da parte della Città delle opere medesime.
Come meglio precisato negli schemi di convenzione allegati al presente provvedimento, l'importo dovuto per costo di acquisizione dell'area sarà rateizzato, prevedendosi il versamento di una prima rata in sede di stipulazione della convenzione, mentre sull'importo della seconda rata, dedotti gli eventuali costi per lavori di demolizioni e bonifica documentati e sostenuti dall'A.T.C., gravano gli interessi legali a far data dai 90 giorni successivi all'aggiudicazione dei lavori.
Gli importi relativi agli oneri di urbanizzazione, riportati negli schemi di convenzione allegati al presente provvedimento, sono determinati in linea di massima e saranno puntualmente determinati in sede di rilascio dei permessi di costruire.
Poiché il summenzionato provvedimento del Consiglio Comunale ha demandato a successivi provvedimenti l'approvazione delle convenzioni che devono regolare i rapporti tra la Città e l'A.T.C. di Torino, fissare i prezzi definitivi delle aree, stabilire gli eventuali piani di rateizzazione dei pagamenti, prevedere la deduzione degli eventuali costi di demolizione dei manufatti esistenti e delle bonifiche necessarie, occorre ora approvare gli schemi convenzionali, concordati dalla Città e dall'A.T.C., relativi alle aree sotto indicate, sulle quali è possibile, al momento, dare corso alla realizzazione dei previsti interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata:
A) Lotto ubicato nell'ambito del PRIN Spina 2, individuato a Catasto Terreni al Foglio 1239 n. 158 parte, corrispondente ai diritti edificatori comunali pari a mq. 1.800 di superficie lorda di pavimento, assegnati all'A.T.C. di Torino con deliberazione della Giunta Comunale in data 2 luglio 2002 (mecc. 2002 04833/104), esecutiva dal 21 luglio 2002.
Il valore dell'area aggiornato ammonta ad Euro 331.603,33.
Con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data 27 giugno 2005 (mecc. 2005 03023/009), esecutiva dall'11 luglio 2005 è stata approvata la variazione al PRIN Spina 2, che rende compatibili dal punto di vista urbanistico-edilizio gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica previsti dal programma stesso.
Sull'area è stato localizzato un finanziamento di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata ai sensi della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 4, pari a Euro 1.975.057,71 assegnato all'A.T.C. con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 agosto 2001 (mecc. 2001 06852/12), esecutiva dal 26 agosto 2001, in esito a procedura di evidenza pubblica espletata dalla Città in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 46-20721 del 7 luglio 1997.
Relativamente agli interventi da realizzarsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 179/92, possono richiedere un alloggio in assegnazione:
1) famiglie o soggetti, che, indipendentemente dal loro reddito, rientrano nelle particolari categorie sociali, di cui al punto 8.6.1 della deliberazione del Consiglio Regionale 879 del 20 settembre 1994;
2) pensionati da lavoro dipendente di età superiore ai 60 anni oppure studenti;
3) lavoratori dipendenti.
Per i soggetti di cui ai punti 2 e 3, il reddito convenzionale, ai sensi del bando citato e fatti salvi eventuali aggiornamenti che saranno approvati dalla Regione Piemonte, non può superare Euro 18.075,99.
I beneficiari degli alloggi devono possedere i seguenti requisiti:
a) lavoratori dipendenti, appartenenti alle particolari categorie di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;
b) cittadini italiani o equiparati (cittadini di uno stato dell'Unione Europea oppure cittadini extracomunitari, residenti in Italia da almeno un anno, con un'attività lavorativa stabile);
c) residenti nell'ambito territoriale del bando, di cui all'art. 5 comma 1 della L.R. 28 marzo 1995, n. 46, come modificata dalla L.R. 29 luglio 1996, n. 51, o con sede di lavoro nel Comune (eccetto i soggetti di cui al punto 8.6.1 della D.C.R. 879/94).
In sede di partecipazione al bando citato l'A.T.C. si è impegnata a destinare 10 alloggi a pensionati da lavoro dipendente di età superiore a 60 anni, studenti, lavoratori dipendenti ed a locare 10 alloggi a sfrattati e/o soggetti inseriti negli elenchi comunali in possesso dei requisiti per l'accesso all'E.R.P. e/o soggetti decaduti dall'E.R.P..
Gli alloggi saranno assegnati dall'A.T.C., nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione, riportati nel bando comunale, e sono pertanto esclusi dall'applicazione della L.R. 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1 della medesima legge.
Gli alloggi realizzati dovranno essere assegnati in locazione permanente ed il canone di locazione, comprensivo delle spese di amministrazione, conservazione e fiscali, ai sensi della deliberazione regionale sopra citata dovrà essere definito in misura non superiore al 4,5% del prezzo di prima cessione, quest'ultimo stabilito con l'applicazione dei criteri alla Convenzione Tipo approvata dal Consiglio Regionale del Piemonte il 21 giugno 1984 n. 714 - C.R. 6794.
In merito l'A.T.C. si è riservata di predisporre il calcolo del prezzo di prima cessione, in conformità ai criteri di cui alla summenzionata Convenzione Tipo regionale, non appena saranno definiti gli elementi progettuali di massima necessari a tale calcolo; pertanto, viene demandata a successiva deliberazione della Giunta Comunale l'adozione del prezzo così definito.
B) Lotto ubicato nell'ambito del PRIU Spina 4, individuato a Catasto Terreni al Foglio 1127 ai nn. 2, 300 e 309, corrispondente ai diritti edificatori comunali pari a mq. 4.925 di superficie lorda di pavimento, suscettibili di un incremento pari a mq. 310, possibile a seguito di formalizzazione di permuta di aree di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 36 del Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche in data 7 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 5 dello schema di convenzione allegata alla modifica dell'Accordo di Programma Spina 4, approvato con D.P.G.R. n. 1 pubblicato sul B.U.R. n. 3 del 20 gennaio 2005; inoltre è in corso la trattativa con la Società RFI per consentire l'accessibilità al lotto.
I diritti edificatori comunali sono stati assegnati all'A.T.C. di Torino con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 aprile 2000 (mecc. 2000 02601/12), esecutiva dal 2 maggio 2000.
Il valore dell'area aggiornato ammonta ad Euro 853.932,75 nell'ipotesi di una S.L.P. realizzabile di mq. 4.925, valore da incrementarsi proporzionalmente nel caso di aumento di mq. 310 della S.L.P. realizzabile.
Sull'area è stato localizzato un finanziamento di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata ai sensi della Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e del D.M. 21 dicembre 1994, messo a disposizione del Ministero dei Lavori Pubblici, pari a Euro 1.239.496,56; inoltre, nell'ambito delle risorse della programmazione regionale del quadriennio 1996/99 di cui alla Legge 17 febbraio 1992, n. 179, pari a Euro 5.585.997,00 con determinazione regionale n. 176 del 4 settembre 2002 è stato assegnato all'A.T.C. un finanziamento di Euro 5.585.997,00.
C) Sub Ambito U1 relativo alla Z.U.T. 2.3 Cavagnolo parte e ATS 5T Ivrea 1, Lotto "E", distinto a Catasto Terreni al Foglio 1049, nn. 242p, 246p, 245, 109, 110, 258, corrispondente ai diritti edificatori comunali, pari a mq. 800 di Superficie Lorda di Pavimento, assegnati all'A.T.C. di Torino con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 aprile 2000 (mecc. 2000 02601/12).
Il valore dell'area aggiornato ammonta ad Euro 143.044,57.
Sull'area è stato localizzato un finanziamento di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata ai sensi della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, pari a Euro 1.547.305,00, assegnato all'A.T.C. con determinazione regionale n. 176 del 4 settembre 2002.
D) Unità di Intervento U22 (già U4) in Ambito Villaretto, distinta a Catasto Terreni al Foglio 1009, nn. 96, 116, 117 e 118, corrispondente ai diritti edificatori comunali pari a mq. 1.837 di Superficie Lorda di Pavimento.
Il valore dell'area aggiornato ammonta ad Euro 318.512,58.
L'Accordo di Programma tra la Città e la Regione Piemonte, stipulato ai sensi dell'art. 27 della Legge 142/90 in data 10 settembre 1990, aveva previsto la possibilità di localizzare sull'area un finanziamento di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata ai sensi dell'art. 4 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, di cui alle deliberazioni della Giunta della Regione Piemonte in data 7 luglio 1997, n. 46-20721 e 12 gennaio 1998, n. 2-23783.
In esecuzione delle sopra citate deliberazioni regionali la Città ha espletato la procedura di evidenza pubblica per l'individuazione degli Operatori cui assegnare i finanziamenti di cui all'art. 4 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179.
L'A.T.C., che inizialmente aveva partecipato alla predetta procedura presentando due istanze riferite all'ambito Spina 2 ed all'ambito Villaretto e che è risultata assegnataria del finanziamento di Euro 1.975.057,71 con nota prot. n. 15253 in data 8 aprile 2002 ha comunicato il suo definitivo intendimento ad attuare l'intervento nell'ambito Spina 2 e, nel contempo, ha richiesto l'assegnazione dei diritti edificatori comunali in ambito Villaretto al fine di realizzare un intervento con utilizzo di risorse destinate ad edilizia sociale.
E) Lotto 1 (parte) nell'ambito del Piano Particolareggiato ex INCET, distinto a Catasto Terreni al Foglio 1150, nn. 64, 65, 67, 242, comportante una Superficie Lorda di Pavimento di mq. 3.123.
La Città, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 luglio 2005 (mecc. 2005 04244/009), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 14 agosto 2005 ha approvato la variante n. 92 al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.U.R., concernente la Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. "Ambito 5.12 INCET" per disciplinare l'ambito già oggetto di Piano Particolareggiato ormai scaduto; tale variante urbanistica non ha modificato le previsioni del P.P. confermando l'area sulla quale è localizzato l'intervento edilizio da realizzarsi a cura dell'A.T.C. nonché l'entità della Superficie Lorda di Pavimento, pari a mq. 3.123.
Il valore dell'area aggiornato ammonta ad Euro 558.410,25.
In relazione a tale area, con deliberazione assunta dalla Giunta Comunale in data 23 gennaio 2001 (mecc. 2001 00319/12), esecutiva dal 12 febbraio 2001 è stata richiesta la rilocalizzazione di un finanziamento di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457, pari a Euro 4.131.655,19 per la realizzazione di un intervento edilizio a cura dell'A.T.C..
Per ciò che attiene il regime dei canoni di locazione, relativamente agli interventi di cui alle precedenti lettere B), C), D) ed E), sarà applicata la normativa stabilita dalla Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.
Occorre, pertanto, procedere all'approvazione degli schemi di convenzione allegati al presente provvedimento per assegnare in diritto di superficie novantanovennale all'A.T.C. i lotti summenzionati al fine di consentire all'Agenzia medesima di procedere all'esecuzione dei programmati interventi di E.R.P.S..
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:
1) di approvare, in riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2005 (mecc. 2005 01215/104), esecutiva in data 25 aprile 2005, gli schemi di convenzione allegati al presente provvedimento (all. da 1 a 5 - nn.                                             ) per la concessione all'A.T.C., Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, C.so Dante 14, Torino, codice fiscale 00499000016, del diritto di superficie novantanovennale sui lotti individuati in premessa, destinati ad interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, ubicati nei seguenti ambiti:

 N. alloggi                          L.P. mq.                             Costo Area                                   Totale

Ambiti            stimato                                                                  unitario /mq 2005                         Costo Area
PRIN Spina 2    24                              1.800,00                             Euro 184,22                          Euro 331.603,33
PRIU Spina 4     67                              4.925,00                             Euro 173,39                          Euro 853.932,75
ZUT Cavagnolo -
Via Ivrea             11                                800,00                             Euro 178,81                           Euro 143.044,57
Villaretto             20                              1.837,00                            Euro 173,39                           Euro 318.512,58
P.P. Ex Incet       36                              3.123,00                            Euro 178,81                           Euro 558.410,25
Totale                158                            12.485,00                                                                          Euro 2.205.503,48

Il costo di acquisizione dell'area relativa al PRIU Spina 4 sarà aumentato in proporzione alla maggiore S.L.P. di mq. 310 a seguito della formalizzazione della permuta di cui in premessa.
Le aree ubicate negli ambiti summenzionati sono illustrate nelle planimetrie allegate (all. da 6 a 10 - nn.                             );
2) di riservare a successivo provvedimento della Giunta Comunale l'approvazione del prezzo base medio di prima cessione relativo all'intervento nel PRIN Spina 2, sulla base della proposta che sarà avanzata da A.T.C. e del parere favorevole del Civico Ufficio Tecnico;
3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali la presa d'atto dei frazionamenti catastali nonché ogni altro provvedimento ai fini dell'esatta individuazione catastale delle aree, nonché gli accertamenti in entrata relativi ai costi di acquisizione delle aree medesime;
4) di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione degli atti notarili convenzionali, redatti sulla base degli schemi di cui al punto 1), autorizzando gli ufficiali roganti ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di Legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione degli atti;
5) di dare atto che ogni onere conseguente alla stipulazione delle convenzioni di cui al precedente punto 1) è da intendersi a carico dell'A.T.C.;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di dare sollecita concreta attuazione ai programmati interventi edilizi.