Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali

n. ord. 109
2006 02429/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 APRILE 2006

(proposta dalla G.C. 24 marzo 2006)

OGGETTO: PARCO COLLETTA. PRESA D`ATTO ACQUISIZIONE PER ACCESSIONE OPERE REALIZZATE DA U.S. VANCHIGLIA SU AREA DELLA CITTÀ ED ACQUISTO TERRENO DEMANIALE CON SOVRASTANTI FABBRICATI AD USO IMPIANTO SPORTIVO. IMPORTO EURO 118.162,50. FINANZIAMENTO CON MUTUO POOL OPI, DEXIA CREDIOP, BANCA INTESA. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con l'Assessore Montabone.

La Società U.S.D. Vanchiglia 1915 occupa, all’interno del Parco Colletta, una vasta area, dell’estensione complessiva di mq. 16.600 circa, ricompresa in maggior corpo tra le vie Carcano, Ragazzoni ed il Lungo Dora Colletta (raffigurata in tinta rossa nell’estratto di mappa costituente allegato 1 - n.                 ). Su tale superficie la società citata ha realizzato un ampio complesso sportivo, che insiste in parte su terreno di proprietà della Città ed in parte su area del Demanio statale, già costituente l’alveo del Fiume Dora Riparia.
L’area di proprietà della Città, in corso di frazionamento (raffigurata in tinta verde nell’estratto di mappa costituente allegato n. 2), misura mq. 9.800 circa ed è descritta al C.T. del Comune di Torino al Fg. n. 1209 mappali 14 parte, 17 parte, 18 parte, 22 parte, 23, 29, 31 parte, 32 parte, 33 parte, 34, 43 parte, 51 parte, 53 parte, 55 parte, 57 parte, X1, strade pubbliche parte. L’area demaniale, anch’essa in corso di frazionamento (rappresentata in tinta gialla nel citato estratto di mappa), si estende per mq. 6.800 circa ed è descritta al C.T. al Fg. n. 1209 particelle 13 parte, 17 parte, 18 parte, 31 parte, 32 parte, 53 parte, 60.
La Società U.S. Vanchiglia utilizza l’intero compendio in parte, in forza di contratto di concessione stipulato con la Città Torino il 1° settembre 1997, rep. R.C.U. n. 4448, avente validità sino al 31 agosto 2006, ed in parte corrispondendo all’Agenzia del Demanio la relativa indennità di occupazione.
Il complesso sportivo, realizzato dalla Società U.S. Vanchiglia in assenza di concessioni o autorizzazioni edilizie, risulta costituito da nn. 2 campi da calcio, con relativi impianti d’illuminazione (4 torri faro e 2 pali d’illuminazione), 7 boxes in struttura metallica, di cui 4 adibiti ad uso deposito materiali, uno adibito ad attività di segreteria, con annessa piattaforma in calcestruzzo pavimentata, uno utilizzato come spogliatoio ed uno come locale biglietteria, un fabbricato in muratura ad uso bar e deposito, con annesse tettoie, ad uso ristoro, delle quali una aggettante su basamento in calcestruzzo con pavimentazione, un edificio in muratura adibito a spogliatoio e servizi, 2 locali ad uso spogliatoio, un edificio ad uso deposito, un fabbricato ad uso palestra, una tribuna coperta, una gradonata ed una piattaforma entrambe in calcestruzzo. Il complesso, interamente recintato, presenta inoltre tratti di muro perimetrale e recinzioni interne.
Tali opere, realizzate, come detto, sia su terreno di proprietà comunale sia su area appartenente al demanio statale, sono state fatte oggetto da parte della società U.S. Vanchiglia di una richiesta di condono edilizio, presentata in data 30 aprile 1986 (prot. n. 86/11/49704). La suddetta istanza, attualmente in corso di definizione, non riguarda il locale ad uso palestra, oggetto dell’autorizzazione edilizia n. 1566 del 23 luglio 1986 (prot. n. 86.01.410 del 23 gennaio 1986) ed insuscettibile di condono, in quanto realizzato in epoca incompatibile con l’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 47/1985.
Per ciò che attiene alle opere realizzate sul terreno di proprietà Comunale, si deve ritenere che la Civica Amministrazione abbia acquisito la proprietà delle stesse mediante accessione (ex art. 934 c.c.), senza obbligo di corresponsione alla società Vanchiglia di indennità o compensi di sorta.
Quanto sopra, in relazione sia alle disposizioni contenute all’art. 1 della scrittura privata rep. R.C.U. n. 4448 del 1° settembre 1997, che menzionava tra i beni oggetto di concessione a favore della Società Vanchiglia, anche i fabbricati e gli impianti insistenti sulle aree, comportandone l’implicito riconoscimento della proprietà della Città, sia in relazione alle deliberazioni assunte in data 24 febbraio e 17 marzo 2006 dalla citata Società, con le quali la medesima, rinunciando ad ogni indennizzo, ha espressamente dichiarato di riconoscere la proprietà dei beni a suo tempo realizzati sul terreno comunale (nessuno escluso) in capo alla Civica Amministrazione.
Dai rilievi effettuati in loco, salvo diversa risultanza in conseguenza delle operazioni di frazionamento ed accatastamento attualmente in corso, tali opere consisterebbero in 5 boxes in struttura metallica, di cui 3 adibiti ad uso deposito materiali, uno ad attività di segreteria, con annessa piattaforma in calcestruzzo pavimentata ed uno utilizzato come locale biglietteria, in una porzione di fabbricato in muratura ad uso bar e deposito, con annessa tettoia ad uso ristoro, aggettante su basamento in calcestruzzo, in una tribuna coperta antistante il campo principale, in una piattaforma in calcestruzzo attrezzata con pedana rialzata, in una porzione di locale adibito a palestra, in 3 torri faro, in 2 pali d’illuminazione, nell’edificio ad uso deposito e nelle relative porzioni di muro e recinzioni presenti.
Il riconoscimento dell’acquisto mediante accessione della proprietà delle costruzioni, degli impianti e delle attrezzature realizzate sull’area di proprietà comunale, rischierebbe tuttavia di rimanere fine a se stesso se non si considerasse l’interdipendenza funzionale di tali opere con i fabbricati edificati sul terreno di proprietà demaniale. La loro destinazione a servizio dei campi sportivi, all’attualità, in parte realizzati su area della Città ed in parte ricadenti su terreno di appartenenza statale, presuppone necessariamente la risoluzione delle problematiche relative. A tal riguardo si deve sottolineare che con le deliberazioni del 24 febbraio e 17 marzo succitate, la Società U.S. Vanchiglia ha dichiarato espressamente di rinunciare a qualsivoglia compenso o indennità ex art. 936 c.c., a favore della Città, anche relativamente ai manufatti dalla stessa realizzati sull’area statale, non appena la Civica Amministrazione avrà acquistato la proprietà del suolo dall’Agenzia del Demanio. A far tempo da tale data, pertanto, tutte le costruzioni, le attrezzature e gli impianti ivi insistenti verranno acquisiti dalla Città senza corrispettivo in denaro.
Per tali ragioni, la Direzione Sport e Tempo Libero, ha recentemente richiesto l’acquisizione dell’area di proprietà statale e degli impianti ivi insistenti, sul presupposto che l’appartenenza dell’intero compendio alla Città permetterebbe anzitutto di ampliare la disponibilità di attrezzature sportive nell’ambito della Circoscrizione VII ed incrementare le iniziative a favore del tempo libero e dello sport praticato dai ragazzi. In particolare, è stata sottolineata l’alta valenza sociale dell’impianto, con i risvolti sociali e aggregativi connessi, punto d’incontro e svago per tutti i giovani che si avvicinano al mondo della pratica sportiva.
Soltanto l’acquisizione della piena proprietà dell’intero complesso sportivo permetterebbe, inoltre, di estendere allo stesso il programma di riqualificazione fisica e funzionale che l’Amministrazione ha recentemente avviato nei confronti degli impianti sportivi cittadini. Tale progetto, che verrà attuato progressivamente, prevede la ristrutturazione dei campi da gioco di proprietà comunale e delle attrezzature a servizio dei medesimi.
Per le finalità di cui sopra sono pertanto state avviate le trattative con l’Agenzia del Demanio, che si è dichiarata disponibile all’alienazione dell’intera area di proprietà statale, comprensiva delle residue porzioni delle particelle 13, 52 e 54 del Fg. 1209, ricadenti oltre il perimetro dell’area occupata dalla società Vanchiglia (evidenziate in tinta ocra nell’estratto di mappa costituente allegato n. 2), sulla base delle disposizioni di cui all’art. 5 bis, commi quinto e sesto della Legge 212/2003, e dei parametri desumibili dalla tabella "A" allegata alla medesima legge. Per la determinazione del corrispettivo, pari a 15,00 Euro/mq. si è tenuto conto dell’insistenza del complesso in questione su area avente caratteristiche tali da poter essere annoverata tra le Zone Territoriali Omogenee di categoria "F".
In base alle disposizioni di cui all’art. 2 del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, devono essere ricomprese in tale categoria tutte le parti del territorio comunale destinate ad attrezzature ed impianti d’interesse generale.
L’area in questione appartiene indubbiamente a tale fattispecie (come indicato con nota prot. n. 1736.T06.001/8 in data 17 marzo 2006 dalla Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, che si conserva agli atti del Settore proponente) e, tale appartenenza, verrà fatta constare attraverso l’adozione di separato provvedimento deliberativo.
Tenuto conto di quanto esposto, occorre pertanto prendere atto dell’acquisto mediante accessione dei manufatti realizzati dalla società Vanchiglia sull’area comunale, e procedere all’acquisizione delle aree demaniali di cui sopra, dell’estensione di mq. 6.850 circa, verso l’importo unitario di Euro 15,00/mq., fuori campo I.V.A., per un corrispettivo al momento stimato in Euro 102.750,00 maggiorato del 15% (ex art. 5 bis comma 6 Legge 212/2003), così per complessivi Euro 118.162,50 con la precisazione che l’effettiva spesa potrà essere quantificata soltanto a seguito dell’espletamento delle operazioni di frazionamento (attualmente in corso), che consentiranno di determinare l’esatta superficie oggetto d’acquisto.
La stipulazione dell’atto di trasferimento della proprietà dovrà intendersi subordinata all’accettazione del corrispettivo unitario, come sopra quantificato, da parte dell’Agenzia del Demanio.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di prendere atto dell’acquisto mediante accessione ex art. 934 c.c., delle costruzioni, degli impianti, delle attrezzature, ed in generale di tutte le opere realizzate dalla Società Vanchiglia sull’area di proprietà comunale, tra le quali, salvo diversa risultanza per effetto delle operazioni di frazionamento ed accatastamento attualmente in corso, vanno annoverati:
a) tre boxes in lamiera con struttura metallica, della superficie complessiva di mq. 45 circa, due dei quali adibiti ad uso deposito materiali ed uno ad attività di segreteria, con annessa piattaforma in calcestruzzo pavimentata, insistenti su area descritta al C.T. del Comune di Torino al Fg. 1209, particelle 14 parte e 32 parte, ed individuati con il numero 1 nella planimetria allegata (all. 3 - n.                  );
b) un box in lamiera con struttura metallica, della superficie di mq. 14 circa, adibito a deposito materiali, insistente su area descritta al C.T. del Comune di Torino al Fg. 1209, strade pubbliche parte, ed individuato con il numero 2 nella citata planimetria;
c) una tribuna a gradoni in calcestruzzo con copertura in lamiera ondulata, della superficie di mq. 74,55 insistente su terreno descritto al C.T. del Comune di Torino al Fg. 1209, particelle 32 parte e 43 parte, ed individuata con il numero 7 nella suddetta planimetria;
d) tre torri faro con lampade per l’illuminazione del campo da gioco principale, individuate con il numero 9 nella predetta planimetria ed insistenti su aree descritte al C.T. comunale al Fg. 1209 mappali 32 parte, 33 parte, 34 parte;
e) due pali d’illuminazione a servizio del campo da gioco più piccolo, individuati con il numero 12 nella predetta planimetria ed insistenti su aree descritte al C.T. comunale al Fg. 1209 mappali 53 parte;
f) un box in lamiera con struttura metallica, della superficie di mq. 2,94 adibito a biglietteria, insistente su area descritta al C.T. del Comune di Torino al Fg. 1209, particella 33 parte, ed individuato con il numero 10 nella planimetria citata;
g) un deposito in muratura, della superficie di mq. 12,00 circa, insistente su area descritta al C.T. al Fg. 1209, particella 29 parte, ed individuata con il numero 11 nella suddetta planimetria;
h) una porzione di fabbricato in muratura ad uso bar e deposito, con annessa tettoia ad uso ristoro, poggiata su basamento in calcestruzzo pavimentato, identificata con il numero 3 nella suddetta planimetria ed insistente su area descritta al C.T. al Fg. 1209 mappali 14 parte e 31 parte;
i) porzione di fabbricato adibito a palestra, oggetto dell’autorizzazione edilizia n. 1566 del 23 luglio 1986, insistente su area descritta al C.T. del Comune di Torino al Fg. 1209 particella 53 parte, ed individuata con il n. 16a nella citata planimetria;
j) piattaforma in calcestruzzo attrezzata con pedana rialzata, della superficie di mq. 69 circa, rappresentata con il numero 14 nella suddetta planimetria ed edificata su area descritta al C.T. al Fg. 1209 particella 53 parte;
k) muretto perimetrale raffigurato con il numero 14a nella planimetria di cui sopra, edificato su area descritta al C.T. al Fg. 1209 particella 53 parte;
l) porzione di muro di contenimento in calcestruzzo, raffigurata con il numero 13a nella planimetria di cui sopra ed insistente su area descritta al C.T. al Fg. 1209 mappali 13 parte, 17 parte e 29 parte;
m) porzione di recinzione, in parte realizzata in rete metallica ed in parte in pannelli di calcestruzzo, individuata con il numero 15a nella suddetta planimetria ed insistente su area descritta al C.T. al Fg. 1209 mappali 13 parte, 14 parte, 16 parte, 22 parte, 29 parte, 32 parte, 33 parte, 34 parte, 35 parte, 43 parte, 51 parte, 52 parte, 53 parte, 55 parte, 57 parte, strade pubbliche parte;
1.1 l’acquisto a titolo originario si intende perfezionato senza corrispettivo in denaro né obbligo di corresponsione da parte della Civica Amministrazione di indennità o compensi di sorta alla società U.S.D. Vanchiglia 1915 e previa definizione dell’istanza di condono edilizio presentata dalla stessa in data 30 aprile 1986, prot. n. 86/11/49704, i cui oneri dovranno interamente essere sopportati dalla medesima. Saranno, inoltre, economicamente a carico della società Vanchiglia e verranno effettuate a cura della stessa, le operazioni relative all’accatastamento dei fabbricati, ai frazionamenti eventualmente occorrenti ed ogni ulteriore incombenza necessaria al fine della corretta trascrizione dei beni insistenti sull’area di proprietà comunale presso i pubblici registri immobiliari;
1.2 di demandare ai dirigenti competenti la presa d’atto dei nuovi dati catastali delle aree e delle opere realizzate sui terreni di proprietà della Città, nonché l’adozione di tutti i provvedimenti che si dovessero rendere necessari nell’ipotesi in cui, per effetto dell’espletamento delle operazioni catastali, dovesse mutare la consistenza delle costruzioni, degli impianti delle attrezzature, ed in generale di tutti i manufatti realizzati sull’area di proprietà della Città;
1.3 di demandare agli Organi competenti l’assunzione di tutti i provvedimenti che si renderanno necessari sotto il profilo fiscale e contabile;
2. di approvare l’acquisto dall’Agenzia del Demanio delle aree di cui in premessa, previa definizione da parte della società U.S.D. Vanchiglia 1915 dell’istanza di condono edilizio di cui sopra, alle seguenti condizioni:
a) l’Agenzia del Demanio - Filiale Piemonte e Valle d’Aosta - sede di Torino, corrente in corso Bolzano n. 30, C.F. 80207790587 - cede in proprietà alla Città le aree della superficie complessiva di mq. 6.850 circa, già facenti parte dell’ex alveo del fiume Dora Riparia e ricomprese in maggior corpo tra le vie Carcano, Ragazzoni ed il Lungo Dora Colletta (raffigurate in tinta gialla ed ocra nell’estratto di mappa costituente allegato 2 - n.                 );
b) le aree sono descritte al C.T. del Comune di Torino al Fg. n. 1209 particelle 13 parte, 17 parte, 18 parte, 31 parte, 32 parte, 52 parte, 53 parte, 54 parte e 60;
c) le aree vengono cedute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le costruzioni, gli impianti, le attrezzature e tutte le opere che in generale insistono sui suoli oggetto d’acquisto, libere comunque da diritti reali, pesi, vincoli, ipoteche, privilegi, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, liti pendenti, arretrati di imposte e tasse, garantendone la proprietà ogni evizione a norma di legge;
d) l’importo di alienazione per tali aree resta stabilito in Euro 15,00/mq., fuori campo I.V.A. (D.P.R. 633/72), per mq. 6.850 circa, per un totale stimato in Euro 102.750,00 maggiorato del 15% (ex art. 5 bis comma 6 Legge 212/2003), così per complessivi Euro 118.162,50 con la precisazione che l’ammontare effettivo del corrispettivo potrà essere quantificato soltanto a seguito dell’espletamento delle operazioni di frazionamento (attualmente in corso), che consentiranno di determinare l’esatta superficie oggetto d’acquisto. Tale spesa verrà integralmente versata dalla Città in sede di formalizzazione dell’atto e verrà sostenuta con mutuo del Pool OPI S.p.A. - Dexia Crediop S.p.A. - Banca Intesa S.p.A., a valere sul "Formale impegno di concessione" 2004, posizione n. 2004100 del 20 settembre 2004, per il triennio 2004/2006;
e) con successiva determinazione dirigenziale verranno definite l’approvazione e l’impegno della relativa spesa, contestualmente all’accertamento dell’entrata del mutuo di pari ammontare, al fine di conservare l’impegno stesso nelle more della concessione del mutuo. L'erogazione della spesa è subordinata alla concessione del finanziamento;
f) la formalizzazione dell’atto e l’erogazione della spesa saranno subordinate all’accettazione del corrispettivo unitario di Euro 15,00/mq. da parte dell’Agenzia del Demanio, all’approvazione della deliberazione di specificazione urbanistica dell’area de qua che la includa tra le zone territoriali omogenee di categoria "F" di cui all’art. 2 del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, nonché al perfezionamento del suddetto mutuo;
g) gli oneri finanziari dell’investimento sono inclusi nella previsione di spesa del Bilancio Pluriennale 2006-2008, approvato contestualmente al Bilancio 2006 con deliberazione n. 32 del Consiglio Comunale del 6 febbraio 2006 (mecc. 2005 12042/024), esecutiva dal 20 febbraio 2006;
h) le spese di rogito e conseguenti saranno a carico della Città acquirente e verranno sostenute dal Settore competente; viceversa, saranno economicamente a carico della società Vanchiglia e verranno effettuate a cura della stessa (analogamente a quanto disposto con riferimento all’acquisto degli immobili insistenti sull’area della Città di cui al precedente punto 1.), le operazioni relative all’accatastamento dei fabbricati, ai frazionamenti eventualmente occorrenti ed ogni ulteriore incombenza necessaria per la corretta identificazione dei beni;
i) resta inteso che l’Agenzia del Demanio nulla avrà a che pretendere dalla Civica Amministrazione per canoni, indennità, oneri accessori ed ogni ulteriore spesa, a qualsiasi titolo dovuta dalla società U.S.D. Vanchiglia 1915 e non integralmente corrisposta alla data del rogito notarile, relativamente ai beni oggetto del trasferimento di proprietà in favore della Città;
3. di prendere atto che a far tempo dalla data della sottoscrizione dell’atto di acquisto della proprietà del terreno demaniale da parte della Città, tutte le costruzioni, le attrezzature e gli impianti ivi insistenti, verranno acquisiti dalla Civica Amministrazione senza corrispettivo in denaro, in conformità a quanto deliberato dalla U.S.D. Vanchiglia 1915 in data 24 febbraio e 17 marzo 2006. Tra tali beni, salvo diversa risultanza in conseguenza delle operazioni di frazionamento ed accatastamento attualmente in corso, vanno annoverati:
a) una porzione di fabbricato in muratura ad uso bar e deposito con annessa tettoia, identificato con il numero 3a nella planimetria costituente allegato n. 3 al presente provvedimento deliberativo, ed insistente su area descritta al C.T. al Fg. 1209 mappale 18 parte;
b) fabbricato in muratura, della superficie di mq. 168,96, con annesse pensiline, adibito a spogliatoio e servizi, raffigurato con il numero 4 nella citata planimetria ed insistente su area descritta al C.T. al Fg. 1209 mappale 18 parte;
c) fabbricato realizzato in blocchi di calcestruzzo, di mq. 30,36, adibito a spogliatoio, contraddistinto con il numero 5 nella predetta planimetria ed insistente su area descritta al C.T. al Fg. 1209 mappale 53 parte;
d) un box in lamiera con struttura metallica, della superficie di mq. 8,64, adibito a deposito materiali, insistente su area descritta al C.T. del Comune di Torino al Fg. 1209, particella 53 parte, ed individuato con il numero 6 nella planimetria citata;
e) un box in lamiera con struttura metallica, della superficie di mq. 14,56, adibito a spogliatoio, insistente su area descritta al C.T. al Fg. 1209, mappale 53 parte, ed individuato con il numero 8 nella planimetria citata;
f) una torre faro con lampade per l’illuminazione del campo da gioco principale, individuata con il numero 9a nella predetta planimetria ed insistente su area descritta al C.T. al Fg. 1209 mappale 13 parte;
g) gradonate in calcestruzzo, antistanti il fabbricato principale ad uso spogliatoi, della superficie utile di mq. 48 circa, raffigurate con il numero 13b nella citata planimetria ed edificate su area descritta al C.T. al Fg. 1209 particella 18 parte;
h) porzione di muro di contenimento in calcestruzzo, raffigurata con il numero 13 nella planimetria di cui sopra ed insistente su area descritta al C.T. al Fg. 1209 mappali 13 parte e 17 parte;
i) porzione di recinzione, in parte realizzata in rete metallica ed in parte in pannelli di calcestruzzo, individuata con il numero 15 nella suddetta planimetria ed insistente su area descritta al C.T. al Fg. 1209 mappali 13 parte, 17 parte, 18 parte, 32 parte, 53 parte, 54 parte, 60 parte;
j) porzione di fabbricato adibito a palestra, oggetto dell’autorizzazione edilizia n. 1566 del 23 luglio 1986, insistente su area descritta al C.T. del Comune di Torino al Fg. 1209 particella 53 parte, ed individuata con il n. 16b nella citata planimetria;
3.1 di demandare ai dirigenti competenti la presa d’atto dei nuovi dati catastali delle aree e delle opere realizzate sui terreni di proprietà demaniale, nonché l’adozione di tutti i provvedimenti che si dovessero rendere necessari nell’ipotesi in cui, per effetto dell’espletamento delle operazioni catastali, dovesse mutare la consistenza delle costruzioni, degli impianti delle attrezzature, ed in generale di tutti i manufatti realizzati sull’area di proprietà statale;
4. di estendere, alle condizioni di cui al vigente Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali, la concessione a favore della società U.S.D. Vanchiglia 1915, anche alle aree, alle costruzioni, agli impianti ed alle attrezzature insistenti sui terreni originariamente non ricompresi nella concessione di cui alla scrittura privata rep. R.C.U. n. 4448 del 1° settembre 1997, sottoscritta con la Città di Torino. Quanto sopra, al fine di evitare che successivamente all’acquisto della proprietà dei beni demaniali, la citata Società permanga nella detenzione dei medesimi sine titulo;
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.