Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali

n. ord. 106
2006 02262/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 APRILE 2006
(proposta dalla G.C. 21 marzo 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA NIZZA N. 355 COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN SOPRASSUOLO A FAVORE DELLA PARROCCHIA ASSUNZIONE MARIA VERGINE LINGOTTO - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro.

Con D.M. n. 993 del 6 agosto 1951, venne approvato un piano di ricostruzione della Città che prevedeva, tra l'altro, l'allargamento della via Nizza, tra la via Sommariva e la via Vinovo.
Con deliberazione 5 ottobre 1959, il Consiglio Comunale di Torino, in attuazione di tale piano, approvava un accordo patrimoniale tra la Città e la Parrocchia Assunzione Maria Vergine Lingotto, in virtù del quale la Parrocchia del Lingotto cedeva alla Città di Torino, a titolo di permuta con il terreno municipale sito in via Passo Buole angolo via Pio VII, l'area di sua proprietà, dell'estensione di mq. 600 circa, sita in via Nizza 355, antistante il complesso parrocchiale e destinata a suolo pubblico per l'allargamento della via Nizza stessa.
Tale area, attualmente identificata al Catasto Terreni al foglio 1444 mappale 437 parte, è stata utilizzata fino ad oggi come protendimento della superficie viabilistica di via Nizza, secondo le precedenti indicazioni del PRG del 1959.
Trovava, dunque, parziale giustificazione la consuetudine, consolidatasi nel tempo, di utilizzare a parcheggio pubblico la modesta porzione nell'angolo a sud del terreno in oggetto, nonostante l'assenza della relativa segnaletica e quindi con i conseguenti problemi di sicurezza determinati dalla particolare posizione a "cul de sac" di detta porzione.
Abbandonata da parte della Città la volontà di aprire a piena sezione l'intero tratto di via Nizza, il vigente PRG destina l'area in oggetto a servizi pubblici "S" contraddistinta con la lettera "a" (attrezzature di interesse comune) - "Servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità, residenze sanitarie protette, centri civici e sedi amministrative decentrate, sedi per associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature culturali e per il culto", sancendone, quindi, lo stretto legame con il complesso parrocchiale prospiciente, caratterizzato dalla stessa destinazione d'uso.
I problemi di sicurezza cui sopra si accennava, accentuati dallo stato di abbandono e di trascuratezza in cui l'area attualmente versa, sede di "attività disdicevoli" nelle ore diurne e ancor più nelle ore notturne e di frequentazioni certo poco gradevoli se non pericolose, provocano un crescente e diffuso malcontento nella comunità parrocchiale.
A fronte, dunque, delle incessanti sollecitazioni dei residenti, la Parrocchia Assunzione di Maria Vergine Lingotto, ha formalmente richiesto alla Città, con nota prot. n. 658 del 29 luglio 2004, la costituzione del diritto di superficie in soprassuolo sull'area di proprietà comunale ubicata in via Nizza n. 355, antistante il complesso parrocchiale.
Successivamente, a seguito di numerosi incontri, gli Uffici Civici hanno concordato con la Parrocchia che l'area oggetto di interesse di quest'ultima fosse ristretta alla porzione della particella 437 foglio 1444 del Catasto Terreni rialzata rispetto al livello stradale, pavimentata con autobloccanti e antistante il solo sagrato della Chiesa Assunzione Maria Vergine Lingotto, di cui costituisce il naturale proseguimento (come meglio evidenziata in colore giallo nell'allegata planimetria all. 2 -           ).
La richiesta suddetta è motivata dal fine specifico di garantire maggiore sicurezza al luogo di culto, salvaguardandone le strutture e provvedendo ad una più generale riqualificazione del sito e ad un maggior controllo del medesimo.
Lo spazio del sagrato, luogo di diretta pertinenza della chiesa, verrebbe dunque riorganizzato in misura della sua funzione rituale e sociale, onde ampliarne le potenzialità di accoglienza e di socializzazione religiosa e civile.
Poiché le strutture religiose, e relative pertinenze funzionali, sono comprese tra le opere di urbanizzazione secondaria - di cui all'art. 4 della Legge 29 settembre 1964 n. 847 e all'art. 51 della Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 - la Città ritiene opportuno costituire sull'area in oggetto il diritto di superficie, a titolo gratuito, la cui durata di anni trenta è stata determinata in via analogica rispetto al disposto dell'articolo 979 c.c. in materia di usufrutto.
Occorre, infatti, precisare che l'art. 19 delle N.U.E.A. del vigente P.R.G., in applicazione dei disposti di cui ai commi 5 e 6, ammette sulle aree a servizio (quale quella di cui trattasi) l'intervento diretto del privato, "previa specifica convenzione, regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene che garantiscano la fruibilità pubblica oppure le modalità per l'esecuzione ed eventualmente la gestione e l'uso delle opere previste".
E' stato, pertanto, redatto un testo di convenzione, da stipularsi con la Parrocchia, che fa del diritto di superficie in soprassuolo lo strumento giuridico che consente di porre a carico della stessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, la custodia, la pulizia e quant'altro occorrente per il mantenimento dell'ordine nel sito, offrendo nel contempo non solo ai parrocchiani, ma all'intero quartiere un'area maggiormente riqualificata e vivibile.
Occorre, del resto, tenere conto dell'interesse prevalente della Civica Amministrazione nell'operazione de qua. Sono di tutta evidenza, infatti, l'improrogabile necessità di riqualificazione dell'area e l'opportunità di avvalersi di un Ente, radicato sul territorio che, realizzando il prolungamento del sagrato, potrà potenziare la funzione di punto d'incontro dell'area per gli abitanti del quartiere, senza corrispettivo od onere alcuno per la Città.
Le operazioni necessarie per il frazionamento catastale saranno effettuate a cura e spese della Parrocchia (d'intesa con il competente civico Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari) prima della stipulazione dell'atto di trasferimento del diritto di superficie, mentre le spese di atto, fiscali e conseguenti saranno sostenute dal Comune di Torino, che richiederà ogni beneficio applicabile.
Visto, inoltre, il parere favorevole dei Settori interessati, si ritiene di provvedere all'approvazione dello schema di convenzione (all. 1) disciplinante i rapporti con la Parrocchia per la riqualificazione dell'area e la strumentale costituzione del diritto di superficie in soprassuolo sulla medesima.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte:
1) di approvare la costituzione del diritto di superficie in soprassuolo per la durata di anni trenta in favore della Parrocchia Assunzione Maria Vergine Lingotto, con sede in Torino, via Nizza n. 355, in persona del legale rappresentante Parroco Don Gianmarco Suardi, sull'area di proprietà comunale antistante il sagrato della Chiesa, dell'estensione di circa mq. 200 meglio individuata in narrativa del presente provvedimento, per la riqualificazione del sito ed una maggiore salvaguardia delle strutture parrocchiali attigue;
2) di approvare lo schema di convenzione (all. 1 - n.            ) da stipularsi tra la Città di Torino e la Parrocchia Assunzione Maria Vergine Lingotto per regolamentare la concessione dell'area di cui trattasi in diritto di superficie in soprassuolo ai sensi dell'art. 19 commi 5 e 6 delle vigenti N.U.E.A.; il diritto reale viene costituito sull'area oggetto del presente provvedimento senza corrispettivo in denaro in ragione della particolare configurazione della stessa che, costituendo il naturale proseguimento del sagrato esistente, si integra col medesimo a formare un unico corpo e si qualifica come pertinenza di opera di urbanizzazione secondaria;
3) di dare atto che il valore, ai soli fini fiscali, del terreno oggetto del diritto di superficie in soprassuolo ammonta ad Euro 2.010,00;
4) le spese tecniche da sostenersi per il frazionamento catastale del terreno sono a carico della Parrocchia superficiaria, mentre quelle conseguenti alla formalizzazione dell'atto saranno sostenute dalla Città;
5) di autorizzare il legale rappresentante della Città, nonché l'ufficiale rogante, ad apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione della convenzione, tutte quelle modifiche di carattere non essenziale ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, e comunque dirette a una migliore redazione dell'atto.


SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN SOPRASSUOLO SU AREA DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’ SITA IN VIA NIZZA, 355.

Repubblica Italiana

Il ………… del mese di ………… dell’anno ……… in ………… avanti a me
sono personalmente comparsi il Dirigente del Settore Contratti, dr. Giuseppe Bianciotto, ………….……………………… il quale interviene nel presente atto giusta delega del Sindaco in data …………,
e
Don Gianmarco Suardi, nella sua qualità di ………… della Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. ………… avente personalità giuridica.
Premesso che:
- la Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto, ha formalmente richiesto alla Città di Torino, con nota prot. n. 658 del 29 luglio 2004, la costituzione del diritto di superficie sull’area di proprietà comunale ubicata in via Nizza n. 355, antistante il sagrato della Chiesa Assunzione di Maria Vergine, al fine di garantire maggiore sicurezza al luogo di culto, procedere ad un eventuale futuro abbattimento delle barriere architettoniche e, più in generale, di riqualificare l’area;
- la Parrocchia stessa è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, avente personalità giuridica in forza di D.P.R. ……….. - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del …………;
- l’area richiesta, dell’estensione di mq. 201 circa, è destinata dal vigente P.R.G. del Comune di Torino ad "Area per Servizi Pubblici S contraddistinta con la lettera "a" (attrezzature di interesse comune) - "Servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità, residenze sanitarie protette, centri civici e sedi amministrative decentrate, sedi per associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature culturali e per il culto";
- l’art. 19 delle N.U.E.A. del vigente P.R.G., in applicazione dei disposti di cui ai commi 5 e 6, ammette l’intervento diretto del privato sulle aree a servizi, previa specifica convenzione, regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene tali da garantirne la fruibilità pubblica oppure le modalità per l’esecuzione ed eventualmente la gestione e l’uso delle opere previste;
- nel rispetto delle destinazioni di Piano, che collocano, come indicato nella precedente premessa, l’area richiesta nella gamma dei pubblici servizi, nonché per contemperare le utilità di carattere generale per Città e residenti con le necessità della Parrocchia, quest’ultima ha manifestato la propria disponibilità alla futura risistemazione dell’area antistante il sagrato, al fine di massimizzarne la fruibilità da parte dei cittadini del quartiere ed integrarla anche fisicamente con il sagrato esistente facendone un unico corpo;
- la Città, con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. …….…… del ……………… ha approvato la costituzione del diritto di superficie in soprasuolo trentennale sull’area predetta, alle condizioni stabilite nella presente convenzione;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - DIRITTO DI SUPERFICIE

La Città di Torino, in persona di chi sopra, costituisce a favore della Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto che, in persona del suo legale rappresentante accetta ed acquista, il diritto di superficie nel soprassuolo del terreno di proprietà comunale, sito in via Nizza n. 355, costituente naturale prolungamento del sagrato.
Detta area, della superficie di mq. 200 circa, è attualmente descritta al C.T. al foglio 1444 mappale 437 parte, come meglio evidenziata in colore giallo nella planimetria che si allega al presente atto (All. 1).
Il diritto di superficie viene costituito sull’area di cui sopra a corpo e la stessa viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti, azioni, ragioni, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive inerenti, così come venne finora goduta e posseduta dalla Città e quale ad essa pervenne in forza di atto di permuta a rogito Giletti del 28 giugno 1962; l’area viene, inoltre, trasferita in diritto di superficie libera da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie, privilegi, arretrati di imposte e tasse, liti pendenti.
La Città presta garanzia per evizione e molestie nel possesso.

Art. 2 - CORRISPETTIVO

Il diritto di superficie in soprassuolo in oggetto viene costituito senza corrispettivo in denaro.
Tale diritto dovrà essere esercitato, comunque, nei limiti e con le modalità fissate dalla presente convenzione e secondo i principi generali e le norme vigenti in materia di diritto di superficie.

Art. 3 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

E’ fatto divieto alla Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto, salvo espressa autorizzazione, di cedere il diritto di superficie dell’area.
E’ altresì fatto divieto di modificare la destinazione d’uso che attualmente il P.R.G. prevede a "servizi pubblici S" contraddistinta con la lettera "a" - attrezzature di interesse comune.
Il vincolo di inalienabilità ed il vincolo di destinazione d’uso di cui al presente articolo saranno oggetto di autonoma trascrizione presso i Pubblici Registri Immobiliari.
E’ data alla Parrocchia facoltà di recintare, purché non in muratura, l’area oggetto della presente Concessione, nonché di installare cancelli ed impianti di illuminazione al fine di meglio garantire l’ordine e la sicurezza del luogo di culto.
Lo spostamento, la rimozione o l’allacciamento ad eventuali sottoservizi, necessari alla realizzazione di qualsiasi opera, resta in ogni caso a carico del superficiario.
La costruzione di eventuali opere dovrà essere preventivamente autorizzata dai competenti Uffici Tecnici comunali, fermo restando l’obbligo a carico della Parrocchia di restituire il terreno sgombero da persone e cose alla scadenza del diritto di superficie, salva la facoltà per la Città di acquisire in proprietà le opere ai sensi dell’art. 934 del Codice Civile, senza che competa alla superficiaria alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall’art. 936 Codice Civile.
Tuttavia, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 19 delle N.U.E.A. (Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione) in merito alla fruibilità pubblica quale caratteristica peculiare delle aree a servizio, la Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto si impegna a consentire il libero accesso all'area nelle ore diurne per garantirne tale massima fruibilità pubblica.
Negli orari di apertura al pubblico, la Parrocchia dovrà provvedere direttamente all’apertura e chiusura del/dei cancelli, eventualmente installati, e alla custodia dei luoghi. Orari diversi e/o diverse modalità di utilizzo dell’area potranno essere concordate con la Circoscrizione competente in occasione di particolari eventi o manifestazioni cittadine.

Art. 4 - ONERI DI MANUTENZIONE

La Parrocchia superficiaria si impegna a provvedere a sua cura e spese alla esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area in oggetto e dei manufatti che eventualmente verranno posizionati in conformità alla presente convenzione. La Parrocchia dovrà provvedere, altresì, alla rimozione dei rifiuti ed, in generale, dovrà mantenere l’area con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 5 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

Eventuali oneri di urbanizzazione, se dovuti, dovranno essere corrisposti secondo la normativa vigente.

Art. 6 - DURATA E RINNOVO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

La durata del diritto di superficie viene stabilita in anni trenta, con decorrenza dalla data di stipulazione della presente convenzione.
Detto diritto di superficie potrà essere rinnovato alla sua scadenza, previo assenso della Città, da manifestarsi secondo le norme che saranno allora vigenti, su richiesta scritta della Parrocchia che pervenga almeno un anno prima della scadenza.
In caso di rinnovo la sua durata non potrà essere superiore a quella prevista sopra.

Art. 7 - ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

Alla scadenza della convenzione, salvo il caso di rinnovo, e nei casi di decadenza previsti, si estingue il diritto di superficie e la Città, ove lo ritenga, diviene proprietaria delle opere e dei manufatti eventualmente realizzati, senza che la Parrocchia superficiaria possa richiedere indennizzi o compensi di sorta.

Art. 8 - CAUSE OSTATIVE AL RINNOVO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

Costituiscono cause ostative al rinnovo del diritto di superficie:
a) l’inadempienza, anche altrimenti non sanzionata, delle obbligazioni assunte nella convenzione;
b) la mancata presentazione, almeno un anno prima della scadenza della convenzione, della istanza di rinnovo, previa reciproca comunicazione.

Art. 9 - SANZIONI

Il presente contratto costitutivo del diritto di superficie si intenderà automaticamente risolto in caso di utilizzo dell’area in difformità rispetto a quanto previsto nella presente convenzione e, segnatamente, in caso di diversa destinazione dell’area.
Del pari, la violazione dell’obbligo di consentire il libero accesso, ovvero l’inosservanza degli orari sopra stabiliti, comportando il venir meno del pubblico utilizzo, possono determinare - previa reiterata contestazione alla Parrocchia con formali note scritte della Città -, la risoluzione del presente contratto, con la conseguente estinzione del diritto di superficie.

Art. 10 - SPESE E DISPOSIZIONI FISCALI

I comparenti autorizzano la trascrizione immediata della presente convenzione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino.
Le spese relative accessorie e conseguenti saranno a carico della Parrocchia Assunzioni di Maria Vergine - Lingotto, che richiederà ogni beneficio applicabile.
Ai soli effetti fiscali si attribuisce al diritto di superficie in soprassuolo il valore di Euro 2.010,00, fatta salva ogni esenzione fiscale in merito.

Art. 12 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ad ogni effetto legale le parti eleggono domicilio:
La Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto, in Via Nizza n. 355 - 10127 Torino;
Il Comune di Torino in piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino.

Art. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere dalla applicazione ed interpretazione della presente convenzione è competente il Foro di Torino.