Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali
n. ord. 106
2006 02262/008
OGGETTO: TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA NIZZA N. 355 COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN SOPRASSUOLO A FAVORE DELLA PARROCCHIA ASSUNZIONE MARIA VERGINE LINGOTTO - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro.
Con D.M. n. 993 del 6 agosto 1951, venne approvato un piano
di ricostruzione della Città che prevedeva, tra l'altro,
l'allargamento della via Nizza, tra la via Sommariva e la via
Vinovo.
Con deliberazione 5 ottobre 1959, il Consiglio Comunale di Torino,
in attuazione di tale piano, approvava un accordo patrimoniale
tra la Città e la Parrocchia Assunzione Maria Vergine Lingotto,
in virtù del quale la Parrocchia del Lingotto cedeva alla
Città di Torino, a titolo di permuta con il terreno municipale
sito in via Passo Buole angolo via Pio VII, l'area di sua proprietà,
dell'estensione di mq. 600 circa, sita in via Nizza 355, antistante
il complesso parrocchiale e destinata a suolo pubblico per l'allargamento
della via Nizza stessa.
Tale area, attualmente identificata al Catasto Terreni al foglio
1444 mappale 437 parte, è stata utilizzata fino ad oggi
come protendimento della superficie viabilistica di via Nizza,
secondo le precedenti indicazioni del PRG del 1959.
Trovava, dunque, parziale giustificazione la consuetudine, consolidatasi
nel tempo, di utilizzare a parcheggio pubblico la modesta porzione
nell'angolo a sud del terreno in oggetto, nonostante l'assenza
della relativa segnaletica e quindi con i conseguenti problemi
di sicurezza determinati dalla particolare posizione a "cul
de sac" di detta porzione.
Abbandonata da parte della Città la volontà di aprire
a piena sezione l'intero tratto di via Nizza, il vigente PRG destina
l'area in oggetto a servizi pubblici "S" contraddistinta
con la lettera "a" (attrezzature di interesse comune)
- "Servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali
e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri di
ospitalità, residenze sanitarie protette, centri civici
e sedi amministrative decentrate, sedi per associazionismo, politiche,
sindacali, attrezzature culturali e per il culto", sancendone,
quindi, lo stretto legame con il complesso parrocchiale prospiciente,
caratterizzato dalla stessa destinazione d'uso.
I problemi di sicurezza cui sopra si accennava, accentuati dallo
stato di abbandono e di trascuratezza in cui l'area attualmente
versa, sede di "attività disdicevoli" nelle ore
diurne e ancor più nelle ore notturne e di frequentazioni
certo poco gradevoli se non pericolose, provocano un crescente
e diffuso malcontento nella comunità parrocchiale.
A fronte, dunque, delle incessanti sollecitazioni dei residenti,
la Parrocchia Assunzione di Maria Vergine Lingotto, ha formalmente
richiesto alla Città, con nota prot. n. 658 del 29 luglio
2004, la costituzione del diritto di superficie in soprassuolo
sull'area di proprietà comunale ubicata in via Nizza n.
355, antistante il complesso parrocchiale.
Successivamente, a seguito di numerosi incontri, gli Uffici Civici
hanno concordato con la Parrocchia che l'area oggetto di interesse
di quest'ultima fosse ristretta alla porzione della particella
437 foglio 1444 del Catasto Terreni rialzata rispetto al livello
stradale, pavimentata con autobloccanti e antistante il solo sagrato
della Chiesa Assunzione Maria Vergine Lingotto, di cui costituisce
il naturale proseguimento (come meglio evidenziata in colore giallo
nell'allegata planimetria all. 2 - ).
La richiesta suddetta è motivata dal fine specifico di
garantire maggiore sicurezza al luogo di culto, salvaguardandone
le strutture e provvedendo ad una più generale riqualificazione
del sito e ad un maggior controllo del medesimo.
Lo spazio del sagrato, luogo di diretta pertinenza della chiesa,
verrebbe dunque riorganizzato in misura della sua funzione rituale
e sociale, onde ampliarne le potenzialità di accoglienza
e di socializzazione religiosa e civile.
Poiché le strutture religiose, e relative pertinenze funzionali,
sono comprese tra le opere di urbanizzazione secondaria - di cui
all'art. 4 della Legge 29 settembre 1964 n. 847 e all'art. 51
della Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 - la Città
ritiene opportuno costituire sull'area in oggetto il diritto di
superficie, a titolo gratuito, la cui durata di anni trenta è
stata determinata in via analogica rispetto al disposto dell'articolo
979 c.c. in materia di usufrutto.
Occorre, infatti, precisare che l'art. 19 delle N.U.E.A. del vigente
P.R.G., in applicazione dei disposti di cui ai commi 5 e 6, ammette
sulle aree a servizio (quale quella di cui trattasi) l'intervento
diretto del privato, "previa specifica convenzione, regolante
il regime giuridico del suolo, nonché le modalità
e le forme di utilizzazione del bene che garantiscano la fruibilità
pubblica oppure le modalità per l'esecuzione ed eventualmente
la gestione e l'uso delle opere previste".
E' stato, pertanto, redatto un testo di convenzione, da stipularsi
con la Parrocchia, che fa del diritto di superficie in soprassuolo
lo strumento giuridico che consente di porre a carico della stessa
la manutenzione ordinaria e straordinaria, la custodia, la pulizia
e quant'altro occorrente per il mantenimento dell'ordine nel sito,
offrendo nel contempo non solo ai parrocchiani, ma all'intero
quartiere un'area maggiormente riqualificata e vivibile.
Occorre, del resto, tenere conto dell'interesse prevalente della
Civica Amministrazione nell'operazione de qua. Sono di tutta evidenza,
infatti, l'improrogabile necessità di riqualificazione
dell'area e l'opportunità di avvalersi di un Ente, radicato
sul territorio che, realizzando il prolungamento del sagrato,
potrà potenziare la funzione di punto d'incontro dell'area
per gli abitanti del quartiere, senza corrispettivo od onere alcuno
per la Città.
Le operazioni necessarie per il frazionamento catastale saranno
effettuate a cura e spese della Parrocchia (d'intesa con il competente
civico Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari) prima della
stipulazione dell'atto di trasferimento del diritto di superficie,
mentre le spese di atto, fiscali e conseguenti saranno sostenute
dal Comune di Torino, che richiederà ogni beneficio applicabile.
Visto, inoltre, il parere favorevole dei Settori interessati,
si ritiene di provvedere all'approvazione dello schema di convenzione
(all. 1) disciplinante i rapporti con la Parrocchia per la riqualificazione
dell'area e la strumentale costituzione del diritto di superficie
in soprassuolo sulla medesima.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano
per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
e delle decisioni assunte:
1) di approvare la costituzione del diritto di superficie in soprassuolo
per la durata di anni trenta in favore della Parrocchia Assunzione
Maria Vergine Lingotto, con sede in Torino, via Nizza n. 355,
in persona del legale rappresentante Parroco Don Gianmarco Suardi,
sull'area di proprietà comunale antistante il sagrato della
Chiesa, dell'estensione di circa mq. 200 meglio individuata in
narrativa del presente provvedimento, per la riqualificazione
del sito ed una maggiore salvaguardia delle strutture parrocchiali
attigue;
2) di approvare lo schema di convenzione (all. 1 - n.
) da stipularsi tra la Città di Torino e la Parrocchia
Assunzione Maria Vergine Lingotto per regolamentare la concessione
dell'area di cui trattasi in diritto di superficie in soprassuolo
ai sensi dell'art. 19 commi 5 e 6 delle vigenti N.U.E.A.; il diritto
reale viene costituito sull'area oggetto del presente provvedimento
senza corrispettivo in denaro in ragione della particolare configurazione
della stessa che, costituendo il naturale proseguimento del sagrato
esistente, si integra col medesimo a formare un unico corpo e
si qualifica come pertinenza di opera di urbanizzazione secondaria;
3) di dare atto che il valore, ai soli fini fiscali, del terreno
oggetto del diritto di superficie in soprassuolo ammonta ad Euro
2.010,00;
4) le spese tecniche da sostenersi per il frazionamento catastale
del terreno sono a carico della Parrocchia superficiaria, mentre
quelle conseguenti alla formalizzazione dell'atto saranno sostenute
dalla Città;
5) di autorizzare il legale rappresentante della Città,
nonché l'ufficiale rogante, ad apportare, ove occorra,
al momento della sottoscrizione della convenzione, tutte quelle
modifiche di carattere non essenziale ritenute necessarie e/o
opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di
legge, e comunque dirette a una migliore redazione dell'atto.
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN SOPRASSUOLO SU AREA DI PROPRIETA DELLA CITTA SITA IN VIA NIZZA, 355.
Il
del mese di
dellanno
in
avanti a me
sono personalmente comparsi il Dirigente del Settore Contratti,
dr. Giuseppe Bianciotto,
.
il quale interviene nel presente atto giusta delega del Sindaco
in data
,
e
Don Gianmarco Suardi, nella sua qualità di
della Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto, Ente
Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R.
avente personalità giuridica.
Premesso che:
- la Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto, ha formalmente
richiesto alla Città di Torino, con nota prot. n. 658 del
29 luglio 2004, la costituzione del diritto di superficie sullarea
di proprietà comunale ubicata in via Nizza n. 355, antistante
il sagrato della Chiesa Assunzione di Maria Vergine, al fine di
garantire maggiore sicurezza al luogo di culto, procedere ad un
eventuale futuro abbattimento delle barriere architettoniche e,
più in generale, di riqualificare larea;
- la Parrocchia stessa è ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto, avente personalità giuridica in forza di
D.P.R.
.. - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del
;
- larea richiesta, dellestensione di mq. 201 circa,
è destinata dal vigente P.R.G. del Comune di Torino ad
"Area per Servizi Pubblici S contraddistinta con la lettera
"a" (attrezzature di interesse comune) - "Servizi
sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali e cliniche),
residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità,
residenze sanitarie protette, centri civici e sedi amministrative
decentrate, sedi per associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature
culturali e per il culto";
- lart. 19 delle N.U.E.A. del vigente P.R.G., in applicazione
dei disposti di cui ai commi 5 e 6, ammette lintervento
diretto del privato sulle aree a servizi, previa specifica convenzione,
regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità
e le forme di utilizzazione del bene tali da garantirne la fruibilità
pubblica oppure le modalità per lesecuzione ed eventualmente
la gestione e luso delle opere previste;
- nel rispetto delle destinazioni di Piano, che collocano, come
indicato nella precedente premessa, larea richiesta nella
gamma dei pubblici servizi, nonché per contemperare le
utilità di carattere generale per Città e residenti
con le necessità della Parrocchia, questultima ha
manifestato la propria disponibilità alla futura risistemazione
dellarea antistante il sagrato, al fine di massimizzarne
la fruibilità da parte dei cittadini del quartiere ed integrarla
anche fisicamente con il sagrato esistente facendone un unico
corpo;
- la Città, con deliberazione del Consiglio Comunale mecc.
n.
.
del
ha approvato la costituzione del diritto di superficie in soprasuolo
trentennale sullarea predetta, alle condizioni stabilite
nella presente convenzione;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale
del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
La Città di Torino, in persona di chi sopra, costituisce
a favore della Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto
che, in persona del suo legale rappresentante accetta ed acquista,
il diritto di superficie nel soprassuolo del terreno di proprietà
comunale, sito in via Nizza n. 355, costituente naturale prolungamento
del sagrato.
Detta area, della superficie di mq. 200 circa, è attualmente
descritta al C.T. al foglio 1444 mappale 437 parte, come meglio
evidenziata in colore giallo nella planimetria che si allega al
presente atto (All. 1).
Il diritto di superficie viene costituito sullarea di cui
sopra a corpo e la stessa viene trasferita nello stato di fatto
e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti, azioni, ragioni,
accessioni, pertinenze, servitù attive e passive inerenti,
così come venne finora goduta e posseduta dalla Città
e quale ad essa pervenne in forza di atto di permuta a rogito
Giletti del 28 giugno 1962; larea viene, inoltre, trasferita
in diritto di superficie libera da trascrizioni pregiudizievoli,
iscrizioni ipotecarie, privilegi, arretrati di imposte e tasse,
liti pendenti.
La Città presta garanzia per evizione e molestie nel possesso.
Il diritto di superficie in soprassuolo in oggetto viene costituito
senza corrispettivo in denaro.
Tale diritto dovrà essere esercitato, comunque, nei limiti
e con le modalità fissate dalla presente convenzione e
secondo i principi generali e le norme vigenti in materia di diritto
di superficie.
E fatto divieto alla Parrocchia Assunzione di Maria Vergine
- Lingotto, salvo espressa autorizzazione, di cedere il diritto
di superficie dellarea.
E altresì fatto divieto di modificare la destinazione
duso che attualmente il P.R.G. prevede a "servizi pubblici
S" contraddistinta con la lettera "a" - attrezzature
di interesse comune.
Il vincolo di inalienabilità ed il vincolo di destinazione
duso di cui al presente articolo saranno oggetto di autonoma
trascrizione presso i Pubblici Registri Immobiliari.
E data alla Parrocchia facoltà di recintare, purché
non in muratura, larea oggetto della presente Concessione,
nonché di installare cancelli ed impianti di illuminazione
al fine di meglio garantire lordine e la sicurezza del luogo
di culto.
Lo spostamento, la rimozione o lallacciamento ad eventuali
sottoservizi, necessari alla realizzazione di qualsiasi opera,
resta in ogni caso a carico del superficiario.
La costruzione di eventuali opere dovrà essere preventivamente
autorizzata dai competenti Uffici Tecnici comunali, fermo restando
lobbligo a carico della Parrocchia di restituire il terreno
sgombero da persone e cose alla scadenza del diritto di superficie,
salva la facoltà per la Città di acquisire in proprietà
le opere ai sensi dellart. 934 del Codice Civile, senza
che competa alla superficiaria alcuna indennità o compenso
di sorta previsti dallart. 936 Codice Civile.
Tuttavia, nellosservanza di quanto previsto dallart.
19 delle N.U.E.A. (Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione) in
merito alla fruibilità pubblica quale caratteristica peculiare
delle aree a servizio, la Parrocchia Assunzione di Maria Vergine
- Lingotto si impegna a consentire il libero accesso all'area
nelle ore diurne per garantirne tale massima fruibilità
pubblica.
Negli orari di apertura al pubblico, la Parrocchia dovrà
provvedere direttamente allapertura e chiusura del/dei cancelli,
eventualmente installati, e alla custodia dei luoghi. Orari diversi
e/o diverse modalità di utilizzo dellarea potranno
essere concordate con la Circoscrizione competente in occasione
di particolari eventi o manifestazioni cittadine.
La Parrocchia superficiaria si impegna a provvedere a sua cura e spese alla esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dellarea in oggetto e dei manufatti che eventualmente verranno posizionati in conformità alla presente convenzione. La Parrocchia dovrà provvedere, altresì, alla rimozione dei rifiuti ed, in generale, dovrà mantenere larea con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia.
Eventuali oneri di urbanizzazione, se dovuti, dovranno essere corrisposti secondo la normativa vigente.
La durata del diritto di superficie viene stabilita in anni
trenta, con decorrenza dalla data di stipulazione della presente
convenzione.
Detto diritto di superficie potrà essere rinnovato alla
sua scadenza, previo assenso della Città, da manifestarsi
secondo le norme che saranno allora vigenti, su richiesta scritta
della Parrocchia che pervenga almeno un anno prima della scadenza.
In caso di rinnovo la sua durata non potrà essere superiore
a quella prevista sopra.
Alla scadenza della convenzione, salvo il caso di rinnovo, e nei casi di decadenza previsti, si estingue il diritto di superficie e la Città, ove lo ritenga, diviene proprietaria delle opere e dei manufatti eventualmente realizzati, senza che la Parrocchia superficiaria possa richiedere indennizzi o compensi di sorta.
Costituiscono cause ostative al rinnovo del diritto di superficie:
a) linadempienza, anche altrimenti non sanzionata, delle
obbligazioni assunte nella convenzione;
b) la mancata presentazione, almeno un anno prima della scadenza
della convenzione, della istanza di rinnovo, previa reciproca
comunicazione.
Il presente contratto costitutivo del diritto di superficie
si intenderà automaticamente risolto in caso di utilizzo
dellarea in difformità rispetto a quanto previsto
nella presente convenzione e, segnatamente, in caso di diversa
destinazione dellarea.
Del pari, la violazione dellobbligo di consentire il libero
accesso, ovvero linosservanza degli orari sopra stabiliti,
comportando il venir meno del pubblico utilizzo, possono determinare
- previa reiterata contestazione alla Parrocchia con formali note
scritte della Città -, la risoluzione del presente contratto,
con la conseguente estinzione del diritto di superficie.
I comparenti autorizzano la trascrizione immediata della presente
convenzione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Torino.
Le spese relative accessorie e conseguenti saranno a carico della
Parrocchia Assunzioni di Maria Vergine - Lingotto, che richiederà
ogni beneficio applicabile.
Ai soli effetti fiscali si attribuisce al diritto di superficie
in soprassuolo il valore di Euro 2.010,00, fatta salva ogni esenzione
fiscale in merito.
Ad ogni effetto legale le parti eleggono domicilio:
La Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto, in Via Nizza
n. 355 - 10127 Torino;
Il Comune di Torino in piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122
Torino.
Per ogni controversia che dovesse insorgere dalla applicazione
ed interpretazione della presente convenzione è competente
il Foro di Torino.