Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 148
2006 02254/010
OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA BENA N. 10/A ALLA "SOCIETA' BOCCIOFILA LA VERDOLINA". RINNOVO.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del 23 luglio 2001 (mecc.
2001 05821/10), esecutiva dal 6 agosto 2001, il Consiglio Comunale
rinnovava alla "Società Bocciofila La Verdolina",
per la durata di anni 4, la gestione dell'area di proprietà
comunale sita in Torino, in via Battista Bena n. 10/A (n. ord.
44 - pratica patrim. n. 1031).
La convenzione, scaduta il 5 agosto 2005 prevedeva
un canone annuo di Euro 206,58 IVA inclusa e poneva le spese relative
alle utenze a carico del concessionario, così come la manutenzione
ordinaria e straordinaria (RCU 5161 del 6 giugno 2002).
Il concessionario con lettera del 24 gennaio
2005 ne ha richiesto il rinnovo ed il Consiglio di Circoscrizione
3 con deliberazione in data 7 febbraio 2006, (mecc. 2006 00643/086),
esecutiva dal 21 febbraio 2006, ha proposto di rinnovare la concessione
per la durata di anni 8 ad un canone annuo di Euro 1.409,80 I.V.A.
compresa, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato
alla presente deliberazione (all. 1 - n. ),
tenuto altresì conto che il concessionario ha presentato
un progetto per opere di miglioria per un importo totale di Euro
16.711,84 (all. 2 - n. ).
Il progetto di miglioria prevede la risistemazione dellarea
esterna prospiciente via Bena, la realizzazione di una tettoia
aperta su porzione dellarea suddetta, la realizzazione della
recinzione su parte dellarea prospiciente langolo
tra la via Bena e la via interna stessa e la posa di un adeguato
cancelletto pedonale.
Esaminata la proposta della Circoscrizione 3,
al fine di garantire la continuità dellattività
svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi
che tale attività comporta, della valenza sociale che limpianto
ha assunto per i cittadini in questi anni, ai sensi del Regolamento
per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti
sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
del 18 ottobre 2004, (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1°
novembre 2004 e s.m.i., pare opportuno provvedere al rinnovo della
concessione dell'impianto sportivo in oggetto, per anni 7 e ad
un canone annuo di Euro 1.729,00 I.V.A. compresa alla "Società
Bocciofila La Verdolina", alle condizioni riportate nellallegato
disciplinare (all. 3) che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Le utenze saranno ripartite come segue:
a carico del concessionario:
- il 20% dei costi relativi allenergia
elettrica, ed al riscaldamento della parte sportiva;
- il 100% dei costi relativi al consumo idrico,
su richiesta del concessionario, derogando allinstallazione
di ulteriori contatori e rinunciando al rimborso dell80%
dei costi relativi alla parte sportiva dellimpianto per
tutto il periodo di vigenza della concessione stessa;
- tutte le spese relative alle utenze per le
parti adibite a bar o ristorante ed eventuali sale riunioni per
le quali il concessionario dovrà installare misuratori
filiali in alternativa ai contatori separati, rilevando i dati
dei consumi annuali della parte commerciale e producendo un dettagliato
resoconto dei consumi e dei costi sostenuti. Il concessionario
si impegna inoltre a trasmettere alla Circoscrizione 3 ogni documentazione
utile alla determinazione dellimporto da rimborsare.
- interamente le spese telefoniche e la tassa
raccolta rifiuti;
a carico della Città:
- l80% dei costi relativi allenergia
elettrica ed al riscaldamento della parte sportiva.
La manutenzione ordinaria e straordinaria
sarà posta a carico del concessionario, nei limiti previsti
dall'articolo 14 della convenzione allegata.
Le spese a carico della Città, di cui
agli articoli 14 e 15, trovano capienza nei fondi appositamente
impegnati dai settori competenti.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di proprietà comunale sito in via Battista Bena n. 10/A, alla "Società Bocciofila La Verdolina" - C.F. 97523020010, con sede legale in via Battista Bena n. 10/A, per un periodo di anni 7 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata. L'impianto, di complessivi mq. 630, è costituito da: tre campi bocce scoperti di cui due illuminati; un fabbricato composto da un salone, una saletta (locali ad uso sociale con una superficie pari a mq. 88, mc. 255), una sala bar, una cucina (locali ad uso commerciale con superficie pari a mq. 77), corridoio, servizi igienici e una tettoia aperta, regolarmente autorizzata;
2) di approvare lo schema di convenzione che
costituisce parte integrante della presente deliberazione (all.
3 - n. ),
con la "Società Bocciofila La Verdolina" alle
condizioni ivi contenute.
Il canone annuo è determinato in Euro 1.729,00 I.V.A. compresa
e dovrà essere versato al cassiere della Circoscrizione
3 in tre rate anticipate. Il canone sarà rivalutato in
base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di
rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione,
da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi
o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.
È altresì previsto che nel caso la Città
effettui opere di miglioria nellimpianto in convenzione,
a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città,
pertanto, potrà ridefinire con il gestore limporto
del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi
dellart. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi,
in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo
alcuno.
Tutte le eventuali spese datto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza
la convenzione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà
essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento
deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e
15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati
dai Settori competenti.