Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 148
2006 02254/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 APRILE 2006

(proposta dalla G.C. 28 marzo 2006)

OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA BENA N. 10/A ALLA "SOCIETA' BOCCIOFILA LA VERDOLINA". RINNOVO.

   Proposta dell'Assessore Montabone.

   Con deliberazione del 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05821/10), esecutiva dal 6 agosto 2001, il Consiglio Comunale rinnovava alla "Società Bocciofila La Verdolina", per la durata di anni 4, la gestione dell'area di proprietà comunale sita in Torino, in via Battista Bena n. 10/A (n. ord. 44 - pratica patrim. n. 1031).
   La convenzione, scaduta il 5 agosto 2005 prevedeva un canone annuo di Euro 206,58 IVA inclusa e poneva le spese relative alle utenze a carico del concessionario, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria (RCU 5161 del 6 giugno 2002).
   Il concessionario con lettera del 24 gennaio 2005 ne ha richiesto il rinnovo ed il Consiglio di Circoscrizione 3 con deliberazione in data 7 febbraio 2006, (mecc. 2006 00643/086), esecutiva dal 21 febbraio 2006, ha proposto di rinnovare la concessione per la durata di anni 8 ad un canone annuo di Euro 1.409,80 I.V.A. compresa, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n.             ), tenuto altresì conto che il concessionario ha presentato un progetto per opere di miglioria per un importo totale di Euro 16.711,84 (all. 2 - n.         ). Il progetto di miglioria prevede la risistemazione dell’area esterna prospiciente via Bena, la realizzazione di una tettoia aperta su porzione dell’area suddetta, la realizzazione della recinzione su parte dell’area prospiciente l’angolo tra la via Bena e la via interna stessa e la posa di un adeguato cancelletto pedonale.
   Esaminata la proposta della Circoscrizione 3, al fine di garantire la continuità dell’attività svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della valenza sociale che l’impianto ha assunto per i cittadini in questi anni, ai sensi del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004, (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i., pare opportuno provvedere al rinnovo della concessione dell'impianto sportivo in oggetto, per anni 7 e ad un canone annuo di Euro 1.729,00 I.V.A. compresa alla "Società Bocciofila La Verdolina", alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare (all. 3) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
   Le utenze saranno ripartite come segue:

a carico del concessionario:
-   il 20% dei costi relativi all’energia elettrica, ed al riscaldamento della parte sportiva;
-   il 100% dei costi relativi al consumo idrico, su richiesta del concessionario, derogando all’installazione di ulteriori contatori e rinunciando al rimborso dell’80% dei costi relativi alla parte sportiva dell’impianto per tutto il periodo di vigenza della concessione stessa;
-   tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante ed eventuali sale riunioni per le quali il concessionario dovrà installare misuratori filiali in alternativa ai contatori separati, rilevando i dati dei consumi annuali della parte commerciale e producendo un dettagliato resoconto dei consumi e dei costi sostenuti. Il concessionario si impegna inoltre a trasmettere alla Circoscrizione 3 ogni documentazione utile alla determinazione dell’importo da rimborsare.
-   interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;

   a carico della Città:
-   l’80% dei costi relativi all’energia elettrica ed al riscaldamento della parte sportiva.

   La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario, nei limiti previsti dall'articolo 14 della convenzione allegata.
   Le spese a carico della Città, di cui agli articoli 14 e 15, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori competenti.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di proprietà comunale sito in via Battista Bena n. 10/A, alla "Società Bocciofila La Verdolina" - C.F. 97523020010, con sede legale in via Battista Bena n. 10/A, per un periodo di anni 7 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata. L'impianto, di complessivi mq. 630, è costituito da: tre campi bocce scoperti di cui due illuminati; un fabbricato composto da un salone, una saletta (locali ad uso sociale con una superficie pari a mq. 88, mc. 255), una sala bar, una cucina (locali ad uso commerciale con superficie pari a mq. 77), corridoio, servizi igienici e una tettoia aperta, regolarmente autorizzata;

2)   di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 3 - n.             ), con la "Società Bocciofila La Verdolina" alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo è determinato in Euro 1.729,00 I.V.A. compresa e dovrà essere versato al cassiere della Circoscrizione 3 in tre rate anticipate. Il canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. È altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell’impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l’importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d’atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza la convenzione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e 15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.