Divisione Commercio
Attività Economiche e di Servizio

n. ord. 150
2006 02228/016

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 APRILE 2006
(proposta dalla G.C. 21 marzo 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: COMMERCIO SU AREA PUBBLICA EXTRAMERCATALE. INDIVIDUAZIONE DI N. 32 POSTEGGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORINO PER L`ESERCIZIO DELLA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE A MEZZO DI VEICOLI ATTREZZATI COSIDDETTI "AUTOBANCHI".

   Proposta dell'Assessore Tessore.

   Come noto la materia del commercio è stata riformata con normativa statale: Decreto Legislativo 114 del 1998 e con successiva normativa regionale: Legge 28/99; delibera di Consiglio Regionale 626-3799; delibera di Giunta Regionale 32-2642. L'Amministrazione Comunale conformandosi alla nuova disciplina ha avviato, parallelamente alla riorganizzazione e ristrutturazione del commercio su area pubblica mercatale anche un'attività di revisione e riordino del commercio su area extramercatale, intervenendo, in particolare, sull'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di veicoli attrezzati cosiddetti "autobanchi" sul territorio della Città. Per tale attività erano insorte non poche problematiche, peraltro sollevate negli ultimi tempi da più parti (rappresentanti della categoria, organi preposti al controllo, Circoscrizioni di decentramento) relative soprattutto alle modalità di svolgimento della stessa. Occorreva pertanto regolarne l'esercizio e contestualmente fornire agli uffici i criteri e gli strumenti necessari per rilasciare i relativi titoli autorizzatori. Si rendeva opportuno però, prima di procedere a soluzioni definitive, verificarne l'attuabilità, l'efficacia, il riscontro e la partecipazione da parte della categoria interessata anche e soprattutto allo scopo di porre fine e di prevenire per quanto possibile, per il futuro, il fenomeno dell'abusivismo. La Città pertanto ha avviato, nel corso del anno 2005, una forma di sperimentazione ancora in atto, che è stata monitorata, anche congiuntamente alla categoria e agli altri soggetti coinvolti, in più momenti ed in particolare alla scadenza del 30 novembre 2005; scadenza prorogata fino 31 marzo 2006 per consentire, sempre in via sperimentale, variazioni e correttivi richiesti dai soggetti interessati.

   Si richiamano le deliberazioni di Giunta Comunale relative alla predetta sperimentazione: 23 settembre 2003 (mecc. 2003 07426/016); 12 ottobre 2004 (mecc. 2004 08260/016) e 22 marzo 2005 (mecc. 2005 01847/016); nello specifico con dette deliberazioni, rispettivamente, sono stati individuati i posteggi inizialmente in numero di 25 e sono state definite le procedure di assegnazione a mezzo bando delle relative concessioni, della durata dapprima sperimentale e poi eventualmente della durata complessiva decennale, sono state approvate le relative assegnazioni, sono state apportate variazioni relativamente all'ubicazione di alcuni posteggi ed infine sono stati aggiunti ed individuati in seguito al riscontro favorevole al bando, altri 7 posteggi per un totale di 32 posteggi.

   Inoltre con la deliberazione della Giunta Comunale del 21 ottobre 2003 (mecc. 2003 08427/016), è stato disposto che qualora gli aventi diritto all'assegnazione di posteggio secondo la graduatoria approvata a seguito dell'apposito bando, avessero debiti scaduti con la Città relativi alla violazione di normative sul commercio o di regolamenti comunali, condizione necessaria ai fini dell'assegnazione, anche in via sperimentale del posteggio, fosse la regolarizzazione della situazione debitoria secondo modalità che consentono anche il pagamento in più scadenze. A conclusione della sperimentazione si riscontra - per la maggioranza dei casi in cui sussiste una situazione debitoria - il pagamento, alle scadenze fissate, con conseguente introito da parte della Città di parte delle somme dovute per sanzioni amministrative.

   Peraltro la sperimentazione ha dato esito positivo soprattutto per quanto riguarda il fenomeno dell'abusivismo che, per tale attività, risulta ampiamente ridotto come si può evincere dalla diminuzione del numero di verbali redatti dal Corpo di Polizia Municipale. Nello stesso tempo la sperimentazione ha confermato che la suddetta attività di vendita su area pubblica extra mercatale deve essere prevista - a causa delle modalità con cui viene esercitata - come vendita su posteggio individuato (tipologia A secondo la normativa vigente) e non in modo itinerante (tipologia B).

   Pertanto entro la data di scadenza della sperimentazione prevista per il 31 marzo 2006 occorre, dato conto dei risultati positivi di cui sopra, provvedere alla formale individuazione dei siti dei posteggi a mezzo di apposita deliberazione di Consiglio Comunale, per la complessiva durata di dieci anni, così come previsto dalla vigente normativa in materia, confermando per la maggior parte i siti individuati con le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale e apportando le variazioni ed i correttivi che sono risultati necessari ed opportuni a seguito della sperimentazione.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Visto il Decreto Legislativo 114/98;

   Vista la Legge Regionale 28/99;

   Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 626-3799;

   Vista la deliberazione della Giunta Regionale 32-2642;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi informa palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa che vengono integralmente richiamate:

1)   di individuare numero 32 posteggi da destinare al commercio su area pubblica di prodotti alimentari e alla somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di veicoli attrezzati cosiddetti autobanchi, nei siti di cui all'elenco (all. A - n.           ) e nelle planimetrie allegate (all. da A/1 a A/32 - nn.                       );

2)   di approvare la durata delle concessioni per dieci anni a decorrere dal 31 marzo 2006, con scadenza pertanto al 31 marzo 2016 secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

3)   di confermare quale presupposto necessario ancorché non sufficiente, ai fini dell'assegnazione decennale del posteggio, l'impegno a pagare gli eventuali debiti con la Città, relativi all'esercizio dell'attività commerciale debitoria anche con modalità che consentono il pagamento in più scadenze come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale, in premessa citata, del 21 ottobre 2003 (mecc. 2003 08427/016). Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la revoca della concessione di posteggio. Le autorizzazioni non potranno essere cedute a terzi prima dell'estinzione del debito. Costituisce inoltre causa di decadenza dal posteggio con conseguente revoca dell'autorizzazione commerciale, il mancato pagamento del Canone di Occupazione Suolo pubblico (COSAP) e della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) relativi all'anno di esercizio. Le concessioni sono altresì soggette alla sanzione della sospensione, revoca e decadenza nei casi previsti dal vigente regolamento per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche per le violazioni delle disposizioni relative alla normativa in materia di attività di vendita su area pubblica;

4)   di stabilire che i posteggi siano vincolati alle seguenti merceologie di vendita: vendita e somministrazione di alimenti e bevande a mezzo veicoli attrezzati "autobanchi" con esclusione di cocomeri, meloni, pomodori, caldarroste e più in generale frutta e verdura;

5)   di prevedere che la ricollocazione dei siti dei posteggi attualmente individuati possa essere disposta dall'Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica, per ragioni urbanistiche, per motivi di viabilità e, in ogni caso per motivi di pubblico interesse;

6)   di disporre che l'attività di commercio e somministrazione dovrà essere esercitata a mezzo di veicoli e attrezzature mobili, in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza, che dovranno essere posizionate e rimosse di volta in volta prima e dopo l'esercizio dell'attività. In nessun modo potranno essere utilizzate strutture ancorate in modo permanente o anche solo precario, al suolo. Inoltre non potranno essere posizionati ed utilizzati, né all'interno né al di fuori del posteggio assegnato, tavolini e sedie;

7)   di prevedere che l'esercizio dell'attività sia svolto nell'arco temporale compreso tra le ore 22,00 e le ore 05,00 durante il periodo 21 giugno - 20 settembre e tra le ore 21,00 e le ore 05,00 durante il rimanente periodo dell'anno, fatta salva l'applicazione di altri provvedimenti in materia di orari adottati dalla Città e vigenti in particolari zone del territorio cittadino;

8)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.