Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 112
2006 02217/009
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' BRAMANTE 03 S.R.L. PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO E DI FRUIZIONE DELLE AREE E DEGLI UFFICI SITUATI NELL'AREA DELL'"EX DOPOLAVORO MICHELIN" DI CORSO UMBRIA.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con gli Assessori Tessore e Montabone.
Il Complesso Sportivo denominato "Dopo Lavoro Michelin"
è compreso nell'ambito del Programma di Riqualificazione
Urbana "Spina 3", approvato con Accordo di Programma
stipulato in data 30 dicembre 1998 tra il Ministero per i Lavori
Pubblici, la Città di Torino e la Regione Piemonte, ratificato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 27 gennaio
1999 e approvato con D.P.G.R. n. 31 del 7 maggio 1999.
La Convenzione attuativa del suddetto Accordo di Programma, stipulata
il 14 luglio 1999 con atto a rogito notaio Mario Mazzola (repertorio.
n. 106360, raccolta n. 25813 registrato a Torino il 29 luglio
1999 al n. 13419), ha previsto, allart. 10 bis, per quanto
riguarda il Centro Sportivo Dora, che "dato linteresse
manifestato dallAmministrazione in merito al mantenimento
dellattuale attività sportiva si prevedono due possibili
iter attuativi che ne garantiscano le caratteristiche di servizio
pubblico: lassoggettamento ad uso pubblico
in alternativa
la cessione gratuita delle aree e la cessione onerosa degli immobili,
con successiva riassegnazione in gestione regolata da Convenzione
che disciplini luso pubblico".
In data 3 novembre 1999 è intercorso atto di cessione a
titolo gratuito a favore della Città di Torino, rogito
notaio Mario Mazzola (repertorio n. 106763/26055 registrato a
Torino al n. 36703 del 19 novembre 1999), delle aree per servizi
pubblici e viabilità mentre i fabbricati insistenti sullarea
sono rimasti di proprietà del Soggetto Attuatore.
In data 27 giugno 2001 è stato firmato lAccordo di
Programma di Modifica al P.Ri.U "Spina 3" tra la Regione
Piemonte, la Città di Torino e il Ministero per i Lavori
Pubblici, ratificato dal Consiglio Comunale della Città
di Torino in data 24 luglio 2001 con deliberazione n. 125/2001,
successivamente approvato con D.P.G.R. n. 77 del 9 agosto 2001.
Lart. 5 della Convenzione integrativa, firmata in data 23
novembre 2001, allegata alla modifica dellAccordo di Programma,
con atto a rogito Notaio Mazzola (repertorio n. 109772, raccolta
n. 27842, registrato a Torino l11 dicembre 2001 n. 5295),
ha confermato "il mantenimento degli edifici situati nellarea
del dopolavoro fronteggiante corso Umbria
" prescrivendo
che "Gli edifici sopra descritti sono, con il presente atto,
assoggettati alluso pubblico con vincolo di destinazione
a servizi pubblici
" e che "Con separata convenzione
verranno stabilite le modalità di utilizzo e di fruizione,
fermo restando luso pubblico delle strutture".
Pertanto la Società Bramante S.r.l., promissaria acquirente
della Società Sviluppo Dora S.r.l., ha presentato alla
Città una proposta di convenzionamento (all. 1) associata
ad un Progetto di Riqualificazione Funzionale del Complesso (all.
2 - n. ).
L'obiettivo dell'intervento è quello di creare una struttura
polivalente a prevalente vocazione sportiva.
Il progetto prevede, in particolare, la ristrutturazione dell'edificio
storico e dell'ex palestra per consentire lo svolgimento di diverse
attività sportive, socio-culturali, musicali di spettacolo
e manifestazioni temporanee, la realizzazione di una piscina coperta
nonché di un volume da destinare a centro d'incontro per
anziani e la risistemazione complessiva delle aree sportive verdi
esterne.
Fermi restando gli usi specificamente indicati e rappresentati
nella Convenzione, gli interventi edilizi previsti nel Complesso
Sportivo Sporting Dora saranno integralmente realizzati a cura
e spese della Società Bramante S.r.l. sulla base di progetti
approvati dalla Città e nel rispetto delle indicazioni
contenute nelle planimetrie allegate alla Convenzione.
Nell'atto di convenzionamento vengono disciplinate le modalità
di fruizione pubblica e di utilizzo del Complesso.
La Convenzione avrà durata di 60 anni e alla scadenza i
fabbricati, gli impianti e le attrezzature sportive verranno acquisiti
gratuitamente dalla Città, previa verifica tecnica del
buono stato manutentivo degli stessi.
La Società Proponente provvederà alla custodia e
alla vigilanza del Complesso Sportivo, degli impianti, delle attrezzature
nonché allapertura e chiusura dello stesso mediante
proprio personale, che dovrà essere debitamente assicurato
secondo la norma di legge.
La manutenzione ordinaria e straordinaria del Complesso è
a carico del Soggetto Proponente, fatta eccezione per le alberature
di alto fusto la cui cura è a carico della Città.
Il canone complessivo per lutilizzo dellimpianto è
stato valutato in Euro 23.510,00 annui IVA inclusa. Tale canone
viene abbattuto del 90% in ragione del contenuto "sociale"
della convenzione, della tipologia dellimpianto ed in analogia
con altri impianti similari ed ammonta, quindi, ad Euro 2.351,00
annui, IVA inclusa.
Le utenze del Complesso vengono ripartite fra il Concessionario
e la Città secondo le modalità descritte in Convenzione.
Gli interventi edilizi comporteranno, inoltre, per la Società
Bramante S.r.l. la corresponsione di oneri di urbanizzazione nella
misura prevista per i servizi pubblici convenzionati.
A scomputo di tali oneri potranno essere realizzate opere di urbanizzazione
secondo le modalità ordinarie precisate dalla Città
con apposito provvedimento.
Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda allo schema di Convenzione
allegato al presente provvedimento (all. 1).
La Circoscrizione n. 4, a cui è stata trasmessa la proposta
di deliberazione e gli elaborati relativi al progetto in questione,
ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento, nella
seduta del 28 marzo 2006, ha espresso parere favorevole a condizione
che vengano introdotte, nello schema di Convenzione, ulteriori
possibilità di fruizione dell'impianto sportivo, d'intesa
con la Circoscrizione stessa. In merito alle richieste specifiche
si rinvia al citato parere (all. 3 - n.
).
La Circoscrizione chiede, inoltre, per quanto riguarda il recupero
architettonico e funzionale degli immobili, che vengano "installati
impianti per la produzione di energia elettrica e acqua calda
che utilizzino tecnologie ecocompatibi1i (es. pannelli fotovoltaici).
Le installazioni dovranno essere tali da rendere l'intero complesso
indipendente dalla rete energetica municipale o quanto meno rendere
energeticamente indipendenti gli edifici le cui utenze sono definite
nell'articolo 13 a carico della Città di Torino".
Si richiede, infine, che gli oneri relativi alla fornitura e consumi
di energia elettrica, gas-metano e acqua relativi al fabbricato
indicato con la lettera D nei progetti e destinato a Centro d'incontro
per anziani vengano posti per 100% a carico del Concessionario.
La Città, tenuto conto delle suddette richieste in quanto
mirano a meglio soddisfare le esigenze della Circoscrizione e
verificata la disponibilità del soggetto gestore, ritiene,
pertanto di modificare lo schema di Convenzione.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 e s.m.i.;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
del 21 aprile 1995 n. 3-45091, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del
24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa
che qui integralmente si richiamano, lo schema di Convenzione
tra la Città di Torino e la Società Bramante 03
S.r.l. per la determinazione delle modalità di utilizzo
e di fruizione delle aree e degli edifici situati nellarea
dell"Ex dopolavoro Michelin" di corso Umbria (all.
1 - n.
);
2) di approvare l'attuazione della presente deliberazione provvedendo
alla stipulazione per atto pubblico della Convenzione stessa,
a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e
s.m.i., tra il Comune di Torino e la Società Bramante 03
S.r.l. in persona del proprio legale rappresentante con l'autorizzazione
all'ufficiale rogante e al rappresentante del Comune di Torino
di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte
quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica
funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le
modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune
e comunque dirette a una migliore redazione dell'atto;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
A pagina 9, il testo:
"Piscina:
- utilizzo gratuito per le scuole che ne facciano richiesta alla
Circoscrizione IV, tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle
ore 12,00; gli istruttori di nuoto, a corrispettivo concordato
con la Città, dovranno essere richiesti alla Concessionaria
prima di rivolgersi ad altre Associazioni Sportive;"
è sostituito dal seguente:
"Piscina:
- utilizzo gratuito per le scuole che ne facciano richiesta e
per altri usi sociali da concordarsi preventivamente con la Circoscrizione
IV al principio di ogni stagione sportiva (entro il mese di settembre)
tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,00; qualora
lo svolgimento delle attività lo richieda, gli istruttori
di nuoto, a corrispettivo concordato con la Città, dovranno
essere richiesti alla Concessionaria prima di rivolgersi ad altre
Associazioni Sportive;".
A pagina 10, il secondo alinea: "- disponibilità
ad organizzare attività natatorie rivolte a persone diversamente
abili, in orario 14,00 - 16,00 per due giorni la settimana, a
prezzo convenzionato." è sostituito dal seguente:
"- disponibilità ad organizzare attività
natatorie rivolte a persone diversamente abili, con frequenza
e in orario da concordare con la Circoscrizione al principio di
ogni stagione sportiva (entro il mese di settembre), in funzione
delle esigenze dell'utenza per un massimo di 5 ore settimanali
e tenendo conto delle esigenze e della programmazione del Concessionario,
a prezzo convenzionato.".
A pagina 10, il quarto alinea: "- corsi di ballo per
la terza età, per i residenti della Circoscrizione IV,
a prezzi convenzionati, dalle ore 14,00 alle 15,00 per due giorni
feriali alla settimana." è sostituito dal seguente:
"- corsi di ballo per la terza età, per i residenti
della Circoscrizione IV, a prezzi convenzionati, dalle ore 14,00
alle 15,00 per due giorni alla settimana da concordarsi con la
Circoscrizione al principio di ogni stagione sportiva (entro il
mese di settembre).".
A pagina 10, il testo:
"Campi sportivi:
- due ore settimanali dalle ore 14,00 alle ore 16,00 a tariffe
comunali, a disposizione della Circoscrizione IV.".
è sostituito dal seguente:
"Campi sportivi:
- massimo 4 ore settimanali a disposizione della Circoscrizione
IV, comprese fra le ore 14,00 e le ore 16,00, di cui due ore da
assegnarsi con tariffa comunale e due ore gratuite.".
A pagina 11, il testo:
" Attività culturali e ricreative:
- un giorno alla settimana riservato al ballo per persone anziane,
residenti nella Circoscrizione IV, dalle ore 14,00 alle ore 17,30,
da svolgersi nei locali destinati ad attività socio-culturali;".
è sostituito dal seguente:
"Attività culturali e ricreative:
- due giorni alla settimana riservati al ballo per persone anziane,
residenti nella Circoscrizione IV, da svolgersi nei locali destinati
ad attività socio-culturali dalle ore 14,00 alle ore 17,30,
secondo il regolamento per la fruizione e con le eventuali tariffe
da concordare con la Circoscrizione;".
A pagina 13, dopo il testo: "Il Soggetto Proponente Attuatore si impegna alla messa a norma degli impianti e all'eliminazione delle barriere architettoniche.", inserire il seguente:
"Il Soggetto Proponente si impegna, inoltre, a verificare, in fase di realizzazione di intervento, la possibilità di adottare tecnologie ecocompatibili.".
A pagina 21, al termine del quarto alinea: "- il 50%
degli oneri relativi alle aree comuni
della recinzione
del Complesso;" inserire il seguente testo:
"- il 50% di tali oneri per l'edificio D destinato a Centro
d'incontro per Anziani;".
A pagina 21, il testo:
"a carico della Città di Torino
- il 100% di tali oneri per l'edificio D destinato
a Centro d'incontro per Anziani;".
è sostituito dal seguente:
"a carico della Città di Torino
- il 50% di tali oneri per l'edificio D destinato a Centro
d'incontro per Anziani;".