Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 112
2006 02217/009

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 APRILE 2006
(proposta dalla G.C. 21 marzo 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' BRAMANTE 03 S.R.L. PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO E DI FRUIZIONE DELLE AREE E DEGLI UFFICI SITUATI NELL'AREA DELL'"EX DOPOLAVORO MICHELIN" DI CORSO UMBRIA.

Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con gli Assessori Tessore e Montabone.

Il Complesso Sportivo denominato "Dopo Lavoro Michelin" è compreso nell'ambito del Programma di Riqualificazione Urbana "Spina 3", approvato con Accordo di Programma stipulato in data 30 dicembre 1998 tra il Ministero per i Lavori Pubblici, la Città di Torino e la Regione Piemonte, ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 27 gennaio 1999 e approvato con D.P.G.R. n. 31 del 7 maggio 1999.
La Convenzione attuativa del suddetto Accordo di Programma, stipulata il 14 luglio 1999 con atto a rogito notaio Mario Mazzola (repertorio. n. 106360, raccolta n. 25813 registrato a Torino il 29 luglio 1999 al n. 13419), ha previsto, all’art. 10 bis, per quanto riguarda il Centro Sportivo Dora, che "dato l’interesse manifestato dall’Amministrazione in merito al mantenimento dell’attuale attività sportiva si prevedono due possibili iter attuativi che ne garantiscano le caratteristiche di servizio pubblico: l’assoggettamento ad uso pubblico…in alternativa la cessione gratuita delle aree e la cessione onerosa degli immobili, con successiva riassegnazione in gestione regolata da Convenzione che disciplini l’uso pubblico".
In data 3 novembre 1999 è intercorso atto di cessione a titolo gratuito a favore della Città di Torino, rogito notaio Mario Mazzola (repertorio n. 106763/26055 registrato a Torino al n. 36703 del 19 novembre 1999), delle aree per servizi pubblici e viabilità mentre i fabbricati insistenti sull’area sono rimasti di proprietà del Soggetto Attuatore.
In data 27 giugno 2001 è stato firmato l’Accordo di Programma di Modifica al P.Ri.U "Spina 3" tra la Regione Piemonte, la Città di Torino e il Ministero per i Lavori Pubblici, ratificato dal Consiglio Comunale della Città di Torino in data 24 luglio 2001 con deliberazione n. 125/2001, successivamente approvato con D.P.G.R. n. 77 del 9 agosto 2001.
L’art. 5 della Convenzione integrativa, firmata in data 23 novembre 2001, allegata alla modifica dell’Accordo di Programma, con atto a rogito Notaio Mazzola (repertorio n. 109772, raccolta n. 27842, registrato a Torino l’11 dicembre 2001 n. 5295), ha confermato "il mantenimento degli edifici situati nell’area del dopolavoro fronteggiante corso Umbria…" prescrivendo che "Gli edifici sopra descritti sono, con il presente atto, assoggettati all’uso pubblico con vincolo di destinazione a servizi pubblici…" e che "Con separata convenzione verranno stabilite le modalità di utilizzo e di fruizione, fermo restando l’uso pubblico delle strutture".
Pertanto la Società Bramante S.r.l., promissaria acquirente della Società Sviluppo Dora S.r.l., ha presentato alla Città una proposta di convenzionamento (all. 1) associata ad un Progetto di Riqualificazione Funzionale del Complesso (all. 2 - n.   ).
L'obiettivo dell'intervento è quello di creare una struttura polivalente a prevalente vocazione sportiva.
Il progetto prevede, in particolare, la ristrutturazione dell'edificio storico e dell'ex palestra per consentire lo svolgimento di diverse attività sportive, socio-culturali, musicali di spettacolo e manifestazioni temporanee, la realizzazione di una piscina coperta nonché di un volume da destinare a centro d'incontro per anziani e la risistemazione complessiva delle aree sportive verdi esterne.
Fermi restando gli usi specificamente indicati e rappresentati nella Convenzione, gli interventi edilizi previsti nel Complesso Sportivo Sporting Dora saranno integralmente realizzati a cura e spese della Società Bramante S.r.l. sulla base di progetti approvati dalla Città e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle planimetrie allegate alla Convenzione.
Nell'atto di convenzionamento vengono disciplinate le modalità di fruizione pubblica e di utilizzo del Complesso.
La Convenzione avrà durata di 60 anni e alla scadenza i fabbricati, gli impianti e le attrezzature sportive verranno acquisiti gratuitamente dalla Città, previa verifica tecnica del buono stato manutentivo degli stessi.
La Società Proponente provvederà alla custodia e alla vigilanza del Complesso Sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all’apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale, che dovrà essere debitamente assicurato secondo la norma di legge.
La manutenzione ordinaria e straordinaria del Complesso è a carico del Soggetto Proponente, fatta eccezione per le alberature di alto fusto la cui cura è a carico della Città.
Il canone complessivo per l’utilizzo dell’impianto è stato valutato in Euro 23.510,00 annui IVA inclusa. Tale canone viene abbattuto del 90% in ragione del contenuto "sociale" della convenzione, della tipologia dell’impianto ed in analogia con altri impianti similari ed ammonta, quindi, ad Euro 2.351,00 annui, IVA inclusa.
Le utenze del Complesso vengono ripartite fra il Concessionario e la Città secondo le modalità descritte in Convenzione.
Gli interventi edilizi comporteranno, inoltre, per la Società Bramante S.r.l. la corresponsione di oneri di urbanizzazione nella misura prevista per i servizi pubblici convenzionati.
A scomputo di tali oneri potranno essere realizzate opere di urbanizzazione secondo le modalità ordinarie precisate dalla Città con apposito provvedimento.
Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda allo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento (all. 1).
La Circoscrizione n. 4, a cui è stata trasmessa la proposta di deliberazione e gli elaborati relativi al progetto in questione, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento, nella seduta del 28 marzo 2006, ha espresso parere favorevole a condizione che vengano introdotte, nello schema di Convenzione, ulteriori possibilità di fruizione dell'impianto sportivo, d'intesa con la Circoscrizione stessa. In merito alle richieste specifiche si rinvia al citato parere (all. 3 - n.            ).
La Circoscrizione chiede, inoltre, per quanto riguarda il recupero architettonico e funzionale degli immobili, che vengano "installati impianti per la produzione di energia elettrica e acqua calda che utilizzino tecnologie ecocompatibi1i (es. pannelli fotovoltaici). Le installazioni dovranno essere tali da rendere l'intero complesso indipendente dalla rete energetica municipale o quanto meno rendere energeticamente indipendenti gli edifici le cui utenze sono definite nell'articolo 13 a carico della Città di Torino".
Si richiede, infine, che gli oneri relativi alla fornitura e consumi di energia elettrica, gas-metano e acqua relativi al fabbricato indicato con la lettera D nei progetti e destinato a Centro d'incontro per anziani vengano posti per 100% a carico del Concessionario.
La Città, tenuto conto delle suddette richieste in quanto mirano a meglio soddisfare le esigenze della Circoscrizione e verificata la disponibilità del soggetto gestore, ritiene, pertanto di modificare lo schema di Convenzione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 e s.m.i.;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 21 aprile 1995 n. 3-45091, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano, lo schema di Convenzione tra la Città di Torino e la Società Bramante 03 S.r.l. per la determinazione delle modalità di utilizzo e di fruizione delle aree e degli edifici situati nell’area dell’"Ex dopolavoro Michelin" di corso Umbria (all. 1 - n.               );
2) di approvare l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della Convenzione stessa, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Società Bramante 03 S.r.l. in persona del proprio legale rappresentante con l'autorizzazione all'ufficiale rogante e al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette a una migliore redazione dell'atto;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO 1 - SCHEMA DI CONVENZIONE

A pagina 9, il testo:
"Piscina:
- utilizzo gratuito per le scuole che ne facciano richiesta alla Circoscrizione IV, tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,00; gli istruttori di nuoto, a corrispettivo concordato con la Città, dovranno essere richiesti alla Concessionaria prima di rivolgersi ad altre Associazioni Sportive;"
è sostituito dal seguente:
"Piscina:
- utilizzo gratuito per le scuole che ne facciano richiesta e per altri usi sociali da concordarsi preventivamente con la Circoscrizione IV al principio di ogni stagione sportiva (entro il mese di settembre) tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,00; qualora lo svolgimento delle attività lo richieda, gli istruttori di nuoto, a corrispettivo concordato con la Città, dovranno essere richiesti alla Concessionaria prima di rivolgersi ad altre Associazioni Sportive;".

A pagina 10, il secondo alinea: "- disponibilità ad organizzare attività natatorie rivolte a persone diversamente abili, in orario 14,00 - 16,00 per due giorni la settimana, a prezzo convenzionato." è sostituito dal seguente:
"- disponibilità ad organizzare attività natatorie rivolte a persone diversamente abili, con frequenza e in orario da concordare con la Circoscrizione al principio di ogni stagione sportiva (entro il mese di settembre), in funzione delle esigenze dell'utenza per un massimo di 5 ore settimanali e tenendo conto delle esigenze e della programmazione del Concessionario, a prezzo convenzionato.".

A pagina 10, il quarto alinea: "- corsi di ballo per la terza età, per i residenti della Circoscrizione IV, a prezzi convenzionati, dalle ore 14,00 alle 15,00 per due giorni feriali alla settimana." è sostituito dal seguente:
"- corsi di ballo per la terza età, per i residenti della Circoscrizione IV, a prezzi convenzionati, dalle ore 14,00 alle 15,00 per due giorni alla settimana da concordarsi con la Circoscrizione al principio di ogni stagione sportiva (entro il mese di settembre).".

A pagina 10, il testo:
"Campi sportivi:
- due ore settimanali dalle ore 14,00 alle ore 16,00 a tariffe comunali, a disposizione della Circoscrizione IV.".
è sostituito dal seguente:
"Campi sportivi:
- massimo 4 ore settimanali a disposizione della Circoscrizione IV, comprese fra le ore 14,00 e le ore 16,00, di cui due ore da assegnarsi con tariffa comunale e due ore gratuite.".

A pagina 11, il testo:
" Attività culturali e ricreative:
- un giorno alla settimana riservato al ballo per persone anziane, residenti nella Circoscrizione IV, dalle ore 14,00 alle ore 17,30, da svolgersi nei locali destinati ad attività socio-culturali;".
è sostituito dal seguente:
"Attività culturali e ricreative:
- due giorni alla settimana riservati al ballo per persone anziane, residenti nella Circoscrizione IV, da svolgersi nei locali destinati ad attività socio-culturali dalle ore 14,00 alle ore 17,30, secondo il regolamento per la fruizione e con le eventuali tariffe da concordare con la Circoscrizione;".

A pagina 13, dopo il testo: "Il Soggetto Proponente Attuatore si impegna alla messa a norma degli impianti e all'eliminazione delle barriere architettoniche.", inserire il seguente:

"Il Soggetto Proponente si impegna, inoltre, a verificare, in fase di realizzazione di intervento, la possibilità di adottare tecnologie ecocompatibili.".

A pagina 21, al termine del quarto alinea: "- il 50% degli oneri relativi alle aree comuni … della recinzione del Complesso;" inserire il seguente testo:
"- il 50% di tali oneri per l'edificio D destinato a Centro d'incontro per Anziani;".

A pagina 21, il testo:
"a carico della Città di Torino
- il 100% di tali oneri per l'edificio D destinato a Centro d'incontro per Anziani;".
è sostituito dal seguente:
"a carico della Città di Torino
- il 50% di tali oneri per l'edificio D destinato a Centro d'incontro per Anziani;
".