Divisione Infrastrutture e Mobilita'
Settore Esercizio
n. ord. 122
2006 02216/119
OGGETTO: LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO. CONVENZIONE DI DETTAGLIO TRA IL COMUNE DI TORINO E GTT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessora Sestero,
di concerto con lAssessore Peveraro.
Premesso che:
- con deliberazione 23 luglio 1991 il Consiglio Comunale ha formalizzato
la determinazione della Civica Amministrazione di realizzare la
Linea 1 di Metropolitana Automatica da Campo Volo a Porta Nuova
con successive prosecuzioni verso il Comune di Rivoli e oltre
Porta Nuova fino alla stazione di Torino-Lingotto ed al Comune
di Nichelino individuando quale sistema innovativo a totale automazione
di riferimento la tecnologia VAL, sulla base delle valutazioni
comparative effettuate dall'apposito gruppo di lavoro nominato
con deliberazione 20 marzo 1990;
- con deliberazione della Giunta Comunale del 21 maggio 1996,
è stato approvato il progetto della Linea 1 della Metropolitana
Automatica nel tracciato Collegno-Porta Nuova (nel prosieguo anche
1ª tratta) nei termini prescritti dall'art. 5 della Legge
n. 211/1992, ai fini degli adempimenti approvativi di cui all'art.
2 della Legge n. 1042/1969;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 dicembre 1998,
(mecc. 9809756/59), ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 211/1992,
è stata affidata alla SATTI S.p.A., interamente posseduta
dal Comune di Torino, la concessione di costruzione e gestione
della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino, secondo
lo schema di convenzione allegato alla stessa deliberazione;
- dal 1° gennaio 2003 il GTT S.p.A,. risultante dalla fusione
fra le società ATM S.p.A. e SATTI S.p.A. - a seguito di
atto di fusione stipulato in data 23 dicembre 2002 -, è
subentrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 bis c.c.,
in ogni rapporto facente capo alle predette società contestualmente
cessate.
Conformemente a quanto previsto dalla convenzione quadro allegata
alla deliberazione del Consiglio Comunale del 14 dicembre 1998,
(mecc. 9809756/59), in base alla quale si affidava alla SATTI
S.p.A., ora GTT S.p.A., la costruzione e gestione della linea
1 della metropolitana, che allart. 5 prevede unapposita
convenzione da concludersi fra le parti, per definire la qualità
e la quantità del servizio erogato, si è predisposta
la bozza di convenzione da stipularsi tra la Città e GTT
S.p.A..
Oggetto della convenzione è lesercizio del servizio
nella tratta Collegno - stazione XVIII Dicembre secondo le fasi
di avvio stabilite dallart. 3, e sulla base del Programma
di esercizio di cui allallegato 1.A.
In particolare per quanto riguarda il contenuto della convenzione
si stabilisce, fra laltro, che GTT dovrà osservare
gli obblighi generali, prestazionali, contabili, informativi e
tariffari specificati allart. 4.
GTT S.p.A. si impegna a garantire adeguati standard dei fattori
della qualità del servizio offerto per renderlo rispondente
alle esigenze dei cittadini e dellambiente. Tali standard
saranno definiti da un comitato tecnico composto da rappresentanti
delle parti, al termine del primo anno di esercizio.
Il valore della contribuzione che sarà assunto per lanno
2006, sarà di Euro 16.000.000,00 oltre IVA, ossia pari
al contributo che sarà messo a disposizione dalla Regione
Piemonte, e sarà rivisto sulla base dei risultati di gestione
del primo anno di gestione, che permetterà di stabilire
a consuntivo 2006 i parametri (quale ad es. il rapporto ricavi/costi)
da porre a base contrattuale per gli anni seguenti.
Il Comune pertanto, si impegna a corrispondere a GTT S.p.A., per
l'esercizio del servizio di cui all'art. 3, un corrispettivo annuo
per il biennio 2006-2007 che non potrà superare il contributo
assegnato dalla Regione Piemonte, che si aggiunge alle entrate
tariffarie.
Si rende pertanto necessario approvare la convenzione in oggetto.
Ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento del Consiglio Comunale
è stato chiesto in data 28 febbraio 2006, con nota prot.
10005, il parere obbligatorio all'Agenzia per i Servizi Pubblici
Locali. Il parere è stato reso in data 30 marzo 2006, e
si allega al presente provvedimento (all. 2 - n.
) per costituirne parte integrante.
Relativamente alle proposte di modifiche al contratto di servizio,
rese dall'Agenzia per i servizi Pubblici Locali nel parere di
cui sopra, si evidenzia quanto segue:
1) Art. 4.1
Si accoglie la proposta di aggiungere alle parole "trenta
giorni" le parole "senza indugio", relativamente
al termine entro il quale GTT deve comunicare le variazioni riguardanti
il materiale rotabile, deposito, officine, impianti e il personale
aziendale;
2) Art. 4.5 e Art. 10
Si accoglie la proposta di estendere gli obblighi informativi
a favore dell'Agenzia per i servizi Pubblici Locali, nonché
di prevedere il riferimento all'attività di vigilanza e
controllo che verrà esercitata dalla stessa;
3) Art. 7
Si accoglie la proposta esplicitando che, al fine della corresponsione
degli interessi moratori, un eventuale ritardo nella erogazione
del finanziamento regionale che determini un ritardo nel pagamento
del corrispettivo, è causa non imputabile al Comune di
Torino.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa
che qui integralmente si richiamano, la bozza di convenzione di
dettaglio da stipularsi tra la Città e GTT S.p.A., per
la gestione del servizio di trasporto pubblico locale attuato
con la linea di metropolitana (all. 1 - n. ),
in attuazione della convenzione quadro stipulata in data 27 gennaio
1999;
2) di demandare al rappresentante della Città individuato
per la stipulazione della convenzione, la possibilità di
apportare eventuali modifiche di carattere formale, necessarie
per ladeguamento a norme di legge od opportune per una migliore
redazione dellatto;
3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale laccertamento
dellentrata e limpegno della spesa, subordinatamente
allerogazione dei fondi da parte della Regione Piemonte;
4) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E LA SOCIETA' GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ATTUATO CON LA LINEA DI METROPOLITANA, IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO STIPULATA IN DATA 27 GENNAIO 1999.
Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale,
la Città di Torino (di seguito denominata Città), con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal dottor Giuseppe Bianciotto, nato a Torino il 24 giugno 1954, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Contratti, ai sensi dellarticolo 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dellarticolo 19 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 marzo 1999 (mecc. 98 11035/03),
e GTT S.p.A., con sede legale in Torino, C.so Turati 19/6, codice fiscale 08555280018, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino tenuto dalla CCIAA al n° 08555280018, in questo atto rappresentata da , nato . il ., domiciliato per la carica presso la sede sociale, della suddetta società e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data , verbale n. ...
- con deliberazione 23 luglio 1991 il Consiglio Comunale ha
formalizzato la determinazione della Civica Amministrazione di
realizzare la linea 1 di Metropolitana Automatica da Campo Volo
a Porta Nuova con successive prosecuzioni verso il Comune di Rivoli
e oltre Porta Nuova fino alla stazione di Torino-Lingotto ed al
Comune di Nichelino individuando quale sistema innovativo a totale
automazione di riferimento la tecnologia VAL, sulla base delle
valutazioni comparative effettuate dall'apposito gruppo di lavoro
nominato con deliberazione 20 marzo 1990;
- con deliberazione della Giunta comunale del 21 maggio 1996,
è stato approvato il progetto della Linea 1 della metropolitana
automatica nel tracciato Collegno - Porta Nuova ai sensi della
legge n. 211/1992, ai fini degli adempimenti approvativi di cui
all'articolo 2 della Legge n. 1042/1969;
- con decreto M.C.T.C. prot. 365(55)/211 del 13 maggio 1997, è
stato approvato in linea tecnica ed economica - subordinatamente
alle prescrizioni impartite dalla Commissione Interministeriale
di cui alla Legge 1042/1969 come integrata dall'articolo 5 della
Legge 211/1992, espresse con Voto n. 115/211 TO del 25 marzo 1997,
parte integrante del decreto - il progetto della Linea 1 della
Metropolitana Automatica di Torino, redatto secondo il sistema
VAL, per la tratta Campo Volo-Porta Nuova (1ª tratta), per
una spesa complessiva prevista di Lire 1.268 milioni, pari a Euro
654,8 milioni al netto delle spese tecniche di progettazione esecutiva
e supporto tecnico amministrativo a carico dellente appaltante;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 dicembre 1998,
n.m. 1998 09756/59, ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 211/1992,
è stata affidata alla SATTI S.p.A., interamente posseduta
dal Comune di Torino, la concessione di costruzione e gestione
della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino, secondo
lo schema di convenzione allegato alla stessa deliberazione, demandando
ad apposite convenzioni di dettaglio, le specificazioni ed integrazioni
alla convenzione quadro, relative alle singole fasi di progettazione
e realizzazione dellopera, e della gestione del servizio;
- a seguito di fusione tra le società ATM Torino S.p.A.
e SATTI S.p.A., è stata costituita con atto Rep. 27830
del 23 dicembre 2002 a rogito Prof. Angelo Chianale Notaio la
Società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (GTT S.p.A.),
che è venuta a subentrare, quale avente causa, in tutti
i rapporti in capo ad ATM S.p.A. e SATTI S.p.A.;
tutto quanto sopra premesso si stabilisce:
Le premesse alla presente integrazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune
di Torino e GTT S.p.A. in merito allesercizio della tratta
Collegno - stazione XVIII Dicembre e successivamente fino a Porta
Nuova effettuato dalla stessa GTT S.p.A., concessionaria per la
progettazione, costruzione e gestione della Linea 1 della Metropolitana
Automatica di Torino.
La presente convenzione ha validità sino al 31 dicembre
2007 a decorrere dalla data di sottoscrizione.
E' oggetto della presente convenzione l'esercizio del servizio
di trasporto pubblico attuato nella tratta Collegno - XVIII Dicembre,
e successivamente fino a Porta Nuova, con la linea di metropolitana,
secondo le seguenti le fasi di avvio del servizio:
Fase 1A: (mesi di marzo ed aprile 2006) si osservano orari ridotti
di apertura e chiusura della metropolitana: inizialmente dalle
ore 8.00 alle ore 18.00 per poi estendere il servizio sino alla
fascia 7.00 - 20.00, che tiene conto della disponibilità
iniziale di n. 14 treni costituiti da due vetture a doppia cassa
VAL 208;
Fase 1 B (dal mese di maggio al mese di luglio 2006) verrà
attuato un programma di esercizio che prevede un ampliamento dell'orario
di servizio ed incrementi delle frequenze nelle diverse ore della
giornata in relazione allaccresciuta disponibilità
di materiale rotabile (progressivamente sino a n. 18 treni costituiti
da due vetture a doppia cassa VAL 208);
Fase 2 (dal mese di agosto 2006 al mese di giugno 2007) verrà
attuato un programma di esercizio che prevede ulteriori incrementi
delle frequenze nelle diverse ore della giornata a fronte della
maggiore disponibilità di materiale rotabile (progressivamente
sino a n. 23 treni costituiti da due vetture a doppia cassa VAL
208); nel corso di questa fase potranno determinarsi condizioni
operative degradate e necessità di sospensioni parziali
e temporanee del servizio correlate agli interventi di interconnessione
delle sub-tratte in corrispondenza della stazione XVIII Dicembre;
Fase 3: (dal mese di luglio al mese di ottobre 2007), relativo
allintera tratta Collegno - Porta Nuova, con intervalli
tra le corse e frequenze limitate in relazione alla disponibilità
di materiale rotabile invariata rispetto alla fase 2 (n. 23 treni);
Fase 4: (dal mese di novembre al mese di dicembre 2007) verrà
attuato il programma di esercizio - fase 4, in base al quale le
frequenze delle corse saranno incrementate in relazione alle consegne
di ulteriore materiale rotabile (disponibilità prevista:
26 treni) fino ai valori "di progetto" (max 100.000
km annui/treno VAL 208), con percorrenze programmate "a regime"
(da novembre/dicembre 2007) pari a circa 5,1 milioni di vetture-km
su base annua; tale valore aggiorna il valore "di progetto"
in funzione delle varianti di tracciato definite e realizzate
sulla tratta Collegno - Porta Nuova (che hanno determinato la
riduzione della relativa lunghezza da 8.800 mt a 8.335 mt) e della
variazione degli orari di inizio e fine servizio giornalieri inizialmente
previsti, apportate in relazione alle modificate condizioni della
domanda di trasporto registrata negli ultimi anni.
Negli allegati sono riportati:
- tracciato della linea rappresentato con cartografia in scala
1:50.000, con l'indicazione di tutte le stazioni obbligatorie;
- i programmi di esercizio del servizio di cui sopra, che specificano
la lunghezza dell'itinerario, la distanza progressiva tra le stazioni
obbligatorie, gli orari, la capacità unitaria offerta,
i giorni di esercizio e la modulazione del servizio durante l'anno,
i tempi di percorrenza espressi in minuti primi e secondi, la
velocità commerciale. All'inizio di ogni anno le informazioni
di cui sopra sono presentate come Programma preventivo di servizio.
GTT S.p.A. oltre allosservanza del tutte le disposizioni
che disciplinano il settore del trasporto pubblico locale, è
tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
4.1 - GENERALI
a) effettuare il servizio di trasporto oggetto della presente
convenzione, per la produzione del quale utilizzerà:
- il materiale rotabile di cui allallegato B)
- deposito, officine e impianti di cui allegato C)
- personale aziendale abilitato ed in numero adeguato di cui allegato
D).
In caso di variazioni dei dati dei suddetti allegati, GTT è
tenuto a darne comunicazione alla Città senza indugio e
comunque entro trenta giorni, trasmettendo i relativi documenti,
e ad aggiornare i suddetti allegati con cadenza annuale in occasione
della trasmissione del resoconto di cui allart. 8 del contratto
di servizio vigente.
b) stipulare tutte le assicurazioni previste dalla normativa vigente.
Le polizze assicurative dovranno garantire copertura con decorrenza
dallinizio del servizio e per lintero arco temporale
dellaffidamento, senza alcuna soluzione di continuità;
c) manlevare la Città da ogni da ogni responsabilità
in merito a danni a cose o persone che possano derivare dallesercizio
del servizio;
d) richiedere alla Città lautorizzazione e pagare
il canone di tutti gli impianti pubblicitari collocati nelle aree
della metropolitana sia sottostanti che sovrastanti la superficie
del suolo, ai sensi del vigente regolamento per lapplicazione
del canone sulle iniziative pubblicitarie.
4.2 - PRESTAZIONALI
a) garantire la sicurezza di viaggiatori e lincolumità
del personale addetto allespletamento del servizio, adottando
tecniche e processi occorrenti;
b) effettuare il servizio con veicoli autorizzati, e con gli impianti
di corsa, di stazione, di deposito connessi, garantendone la manutenzione
ordinaria e straordinaria;
c) effettuare la pulizia interna delle stazioni e dei relativi
accessi, degli impianti e dei veicoli adibiti al servizio di trasporto
pubblico;
d) adottare la "carta dei servizi di metropolitana",
nella quale saranno riportati gli specifici fattori e i livelli
di prestazioni e qualità del servizio della metropolitana,
sulla base di quanto stabilito nel successivo articolo 6.
4.3 - TARIFFARI
applicare ai clienti del servizio oggetto della presente convenzione,
le tariffe approvate dalla Città e dalla Regione Piemonte.
4.4 - CONTABILI
tenere una contabilità separata e approvata dal Consiglio
di Amministrazione di GTT, relativa al servizio di metropolitana
in oggetto, per consentire la rilevazione analitica dei costi
e dei ricavi del servizio atta a fornire alla Città le
informazioni occorrenti.
4.5 - INFORMATIVI
a) presentare entro il primo mese di gestione di ogni anno, il
Programma preventivo del servizio di metropolitana di cui allarticolo
3, e a fine gestione annuale un consuntivo del servizio, come
richiesto allarticolo 8.
b) consentire al personale autorizzato dalla Città, laccesso
ai dati giornalieri del servizio riguardanti:
- la quantità del servizio (veicoli*km) effettuato;
- il numero delle corse effettuate;
- la velocità commerciale, la disponibilità e la
regolarità del servizio effettuato;
- il numero dei passeggeri trasportati;
c) fornire alla Città, ogniqualvolta venga richiesto ed
entro quindici giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni
relative alla quantità e qualità del servizio erogato,
nonché tutte le informazioni e i dati necessari per il
monitoraggio della domanda, dellofferta e dellefficienza
aziendale;
d) trasmettere alla Città, entro dieci giorni dallevento,
i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni alle cose;
e) trasmettere trimestralmente alla Città le segnalazioni
e i reclami in merito a eventuali disservizi e le azioni intraprese
secondo quanto stabilito dalla Carta dei servizi;
f) GTT S.p.A. dovrà inviare all'Agenzia per i servizi pubblici
locali, i reclami e le segnalazioni dei cittadini relativi a inadempimenti
degli obblighi contrattualmente assunti.
GTT S.p.A. si obbliga inoltre, in relazione all'attività
di vigilanza e controllo che verrà svolta dall'Agenzia,
a inserire nell'informativa agli interessati di cui all'articolo
13 del D.Lgs. 196/2003, l'Agenzia stessa tra i soggetti cui è
possibile la comunicazione dei dati personali, acquisendo il consenso
degli interessati.
Gli orari previsti nei programmi di esercizio devono essere
scrupolosamente rispettati.
GTT deve garantire le prestazioni di cui allAllegato E.
GTT S.p.A. si impegna a garantire adeguati standard dei fattori
della qualità del servizio offerto per renderlo rispondente
alle esigenze dei cittadini e dellambiente.
Tali standard saranno riportati nella "Carta dei servizi"
elaborata sulla base dello schema di riferimento, approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre
1998, e sulla base degli standard definiti da un comitato tecnico
composto da rappresentanti delle parti, al termine del primo anno
di esercizio.
La "Carta dei servizi" dovrà essere aggiornata
e i livelli di qualità migliorati negli anni secondo richiesta
della Città.
Lavvio della gestione avverrà con riferimento
al documento "Aggiornamento del Piano Economico-Finanziario
della Metropolitana Leggera di Torino" predisposto da CREDIOP
su incarico di SATTI nel settembre 1999, approvato dal Comune
di Torino l11 novembre 1999 con deliberazione della Giunta
Comunale n. 9909685/24, e successivamente presentato per approvazione
al CIPE.
Il valore della contribuzione che sarà assunto per lanno
2006, sarà di Euro 16.000.000,00 ossia pari al contributo
che sarà messo a disposizione dalla Regione Piemonte, e
sarà rivisto sulla base dei risultati di gestione del primo
anno di gestione, che permetterà di stabilire a consuntivo
2006 i parametri (quale ad es. il rapporto ricavi/costi) da porre
a base contrattuale per gli anni seguenti.
Il Comune pertanto, si impegna a corrispondere a GTT S.p.A., per
l'esercizio del servizio di cui all'articolo 3, un corrispettivo
annuo per il biennio 2006-2007 che non potrà superare il
contributo assegnato dalla Regione Piemonte, che si aggiunge alle
entrate tariffarie.
Le compensazioni economiche di cui al comma precedente verranno
erogate a GTT S.p.A. secondo rate trimestrali uguali posticipate,
definite sulla base dei distinti importi relativi agli esercizi
considerati. Pertanto GTT fatturerà trimestralmente gli
importi delle rate suddette.
Le fatture verranno pagate dal Comune di Torino entro la fine
del mese successivo al trasferimento delle risorse da parte della
Regione nella misura del 90% dellimponibile cui verrà
aggiunta lintera IVA dovuta ed esposta in fattura e previa
attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute.
Considerato che la liquidazione della somma dovuta è subordinata
allincasso delle risorse regionali un eventuale ritardo
nella erogazione del finanziamento regionale, che determini un
ritardo nel pagamento del corrispettivo, è causa non imputabile
al Comune di Torino, ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
Il saldo del corrispettivo contrattuale di cui al precedente comma
5 verrà corrisposto dal Comune di Torino entro sessanta
giorni dalla fine dellesercizio dellanno precedente,
previa acquisizione della documentazione di regolarità
contributiva, a seguito della presentazione della rendicontazione
di cui infra e previa erogazione da parte dello Stato e della
Regione Piemonte dellIVA da rimborsare, ai sensi dellarticolo
9 commi 4 e 5 della Legge 7 dicembre 1999 n. 472.
La rendicontazione annuale deve essere presentata entro il
30 aprile di ogni anno e comprende:
- rendiconto consuntivo dei costi e dei ricavi annui imputabili
alla gestione della metropolitana, approvato dal Consiglio di
Amministrazione;
- consuntivo dei chilometri percorsi per leffettuazione
del servizio;
- risultati conseguiti in relazione alle prestazioni (velocità
commerciale, disponibilità e regolarità del servizio)
e al rispetto della Carta dei servizi;
- elenco del materiale rotabile utilizzato;
- elenco nominativo del personale abilitato;
- numero dei passeggeri trasportati, determinato secondo le disposizioni
impartite per la redazione del Conto Nazionale dei Trasporti;
- rapporto proventi del traffico/costi operativi al netto dei
costi di infrastruttura, comprensivo di analisi degli elementi
del rapporto stesso;
- ogni altra informazione che il Comune riterrà di chiedere.
Il rendiconto deve essere firmato dal legale rappresentante di
GTT S.p.A.
In caso di inadempienze che comportano infrazioni della direzione
desercizio, valgono le disposizioni contenute nelle leggi
regionali di settore nonché nel DPR 11 luglio 1980, n.
753.
Il mancato adempimento a ciascuna delle prescrizioni di cui agli
articoli 4 e 8, determina la sospensione dellerogazione
dello 0,5% della rata trimestrale del corrispettivo di cui allarticolo
7.
Decorsi 15 giorni dalla contestazione della violazione, senza
che sia stata rimossa ovvero senza che sia stata fornita valida
giustificazione, la sospensione di cui al comma precedente diventa
definitiva.
Lammontare della penalità, sarà trattenuto
sul corrispettivo relativo alla fattura del trimestre successivo
a quello durante il quale si è verificata linadempienza
o il ritardo.
Lapplicazione della penale sarà preceduta da contestazione
scritta, contenente lindicazione del tempo e del luogo della
violazione, e della penale che si intende applicare, alla quale
GTT avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni
scritte entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.
In mancanza di controdeduzioni o in assenza di accoglimento, il
Comune applicherà le penali con provvedimento motivato
da emanarsi entro i successivi 7 giorni. E fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.
Il Comune svolge funzioni di vigilanza e di controllo sulla
rispetto degli obblighi contrattuali e sulla regolarità
dellesercizio del servizio di trasporto oggetto della presente
convenzione, nel rispetto della normativa di cui allarticoli
33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25.
Lespletamento della vigilanza e del controllo non potrà
mai venire invocato da GTT e dal personale da esso dipendente,
quale esimente o diminuente della responsabilità di GTT
stesso.
Lesecuzione dei servizi oggetto del Contratto non può
essere interrotta né sospesa da GTT S.p.A., salvo cause
di forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle
Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica e in
ogni caso deve essere ripristinata al più presto.
GTT S.p.A. garantisce, in caso di sciopero, lerogazione
della quantità di servizio minimo, secondo quanto stabilito
dalla legge 12/6/1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni
e dagli Accordi Aziendali vigenti.
Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi fortuiti
o accidentali e comunque eventi non prevedibili dal Comune di
Torino e da GTT S.p.A. con lapplicazione della normale diligenza,
come ad esempio allagamenti, frane, disordini in occasione di
manifestazioni pubbliche, non comportano riduzioni delle compensazioni
economiche previste dal precedente articolo 5, a condizione che
GTT S.p.A., in tempi e secondo modalità appropriati, assicuri
la continuità del servizio di trasporto anche in forma
sostitutiva.
12.1) GTT S.p.A. non è autorizzata a gestire indirettamente
le attività oggetto della presente integrazione al contratto
di servizio mediante società appositamente costituite dalla
Società o comunque controllate dalla medesima ed aventi
i requisiti previsti dalle normative vigenti.
12.2) GTT S.p.A. potrà, eccezionalmente e previo assenso
del Comune, subaffidare parti o fasi determinate dei servizi ad
essa affidati a società appositamente costituite dalla
Società o comunque controllate dalla medesima ed aventi
i requisiti previsti dalle normative vigenti, qualora ciò
risulti opportuno e conveniente.
Eventuali modifiche da apportare alla specifica dei servizi saranno concordate tra le parti.
14.1) Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo 13,
le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte
le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative
possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento
del servizio affidato a GTT S.p.A. o delle condizioni di affidamento
del servizio medesimo.
14.2) Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo
non comportano revoca dellaffidamento del servizio di cui
al presente contratto né deroga alla durata di questultimo.
14.3) La revisione del contratto sarà oggetto di apposita
deliberazione del Consiglio Comunale e sarà oggetto di
apposita stipulazione da parte del dirigente competente individuato
da Regolamento Comunale.
Nei confronti dei propri dipendenti GTT S.p.A. si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, lorario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per lerogazione dei servizi oggetto del presente contratto.
GTT S.p.A. si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.
Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla registrazione del presente contratto sono a totale carico di GTT S.p.A.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia
alla normativa vigente ed in particolare alla legislazione in
materia di trasporti, ed al contratto di servizio richiamato allarticolo
2.
Gli allegati A), B),C), D), fanno parte integrante della convenzione.
All. 1. A
Tracciato della linea
Stazioni, deposito e officina
All. 1. B
Materiale rotabile
All. 1. C
Programma di esercizio delle diverse fasi
All. 1. D
Personale abilitato della metropolitana
All. 1. E
Caratteristiche prestazionali garantite dal sistema. Statistiche
di esercizio.