Divisione Infrastrutture e Mobilita'
Settore Esercizio

n. ord. 122
2006 02216/119

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 APRILE 2006
(proposta dalla G.C. 21 marzo 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO. CONVENZIONE DI DETTAGLIO TRA IL COMUNE DI TORINO E GTT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessora Sestero,
di concerto con l’Assessore Peveraro.

Premesso che:
- con deliberazione 23 luglio 1991 il Consiglio Comunale ha formalizzato la determinazione della Civica Amministrazione di realizzare la Linea 1 di Metropolitana Automatica da Campo Volo a Porta Nuova con successive prosecuzioni verso il Comune di Rivoli e oltre Porta Nuova fino alla stazione di Torino-Lingotto ed al Comune di Nichelino individuando quale sistema innovativo a totale automazione di riferimento la tecnologia VAL, sulla base delle valutazioni comparative effettuate dall'apposito gruppo di lavoro nominato con deliberazione 20 marzo 1990;
- con deliberazione della Giunta Comunale del 21 maggio 1996, è stato approvato il progetto della Linea 1 della Metropolitana Automatica nel tracciato Collegno-Porta Nuova (nel prosieguo anche 1ª tratta) nei termini prescritti dall'art. 5 della Legge n. 211/1992, ai fini degli adempimenti approvativi di cui all'art. 2 della Legge n. 1042/1969;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 dicembre 1998, (mecc. 9809756/59), ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 211/1992, è stata affidata alla SATTI S.p.A., interamente posseduta dal Comune di Torino, la concessione di costruzione e gestione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino, secondo lo schema di convenzione allegato alla stessa deliberazione;
- dal 1° gennaio 2003 il GTT S.p.A,. risultante dalla fusione fra le società ATM S.p.A. e SATTI S.p.A. - a seguito di atto di fusione stipulato in data 23 dicembre 2002 -, è subentrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 bis c.c., in ogni rapporto facente capo alle predette società contestualmente cessate.
Conformemente a quanto previsto dalla convenzione quadro allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale del 14 dicembre 1998, (mecc. 9809756/59), in base alla quale si affidava alla SATTI S.p.A., ora GTT S.p.A., la costruzione e gestione della linea 1 della metropolitana, che all’art. 5 prevede un’apposita convenzione da concludersi fra le parti, per definire la qualità e la quantità del servizio erogato, si è predisposta la bozza di convenzione da stipularsi tra la Città e GTT S.p.A..
Oggetto della convenzione è l’esercizio del servizio nella tratta Collegno - stazione XVIII Dicembre secondo le fasi di avvio stabilite dall’art. 3, e sulla base del Programma di esercizio di cui all’allegato 1.A.
In particolare per quanto riguarda il contenuto della convenzione si stabilisce, fra l’altro, che GTT dovrà osservare gli obblighi generali, prestazionali, contabili, informativi e tariffari specificati all’art. 4.
GTT S.p.A. si impegna a garantire adeguati standard dei fattori della qualità del servizio offerto per renderlo rispondente alle esigenze dei cittadini e dell’ambiente. Tali standard saranno definiti da un comitato tecnico composto da rappresentanti delle parti, al termine del primo anno di esercizio.
Il valore della contribuzione che sarà assunto per l’anno 2006, sarà di Euro 16.000.000,00 oltre IVA, ossia pari al contributo che sarà messo a disposizione dalla Regione Piemonte, e sarà rivisto sulla base dei risultati di gestione del primo anno di gestione, che permetterà di stabilire a consuntivo 2006 i parametri (quale ad es. il rapporto ricavi/costi) da porre a base contrattuale per gli anni seguenti.
Il Comune pertanto, si impegna a corrispondere a GTT S.p.A., per l'esercizio del servizio di cui all'art. 3, un corrispettivo annuo per il biennio 2006-2007 che non potrà superare il contributo assegnato dalla Regione Piemonte, che si aggiunge alle entrate tariffarie.
Si rende pertanto necessario approvare la convenzione in oggetto.
Ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento del Consiglio Comunale è stato chiesto in data 28 febbraio 2006, con nota prot. 10005, il parere obbligatorio all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali. Il parere è stato reso in data 30 marzo 2006, e si allega al presente provvedimento (all. 2 - n.                ) per costituirne parte integrante.
Relativamente alle proposte di modifiche al contratto di servizio, rese dall'Agenzia per i servizi Pubblici Locali nel parere di cui sopra, si evidenzia quanto segue:
1) Art. 4.1
Si accoglie la proposta di aggiungere alle parole "trenta giorni" le parole "senza indugio", relativamente al termine entro il quale GTT deve comunicare le variazioni riguardanti il materiale rotabile, deposito, officine, impianti e il personale aziendale;
2) Art. 4.5 e Art. 10
Si accoglie la proposta di estendere gli obblighi informativi a favore dell'Agenzia per i servizi Pubblici Locali, nonché di prevedere il riferimento all'attività di vigilanza e controllo che verrà esercitata dalla stessa;
3) Art. 7
Si accoglie la proposta esplicitando che, al fine della corresponsione degli interessi moratori, un eventuale ritardo nella erogazione del finanziamento regionale che determini un ritardo nel pagamento del corrispettivo, è causa non imputabile al Comune di Torino.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa che qui integralmente si richiamano, la bozza di convenzione di dettaglio da stipularsi tra la Città e GTT S.p.A., per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale attuato con la linea di metropolitana (all. 1 - n.                   ), in attuazione della convenzione quadro stipulata in data 27 gennaio 1999;
2) di demandare al rappresentante della Città individuato per la stipulazione della convenzione, la possibilità di apportare eventuali modifiche di carattere formale, necessarie per l’adeguamento a norme di legge od opportune per una migliore redazione dell’atto;
3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’accertamento dell’entrata e l’impegno della spesa, subordinatamente all’erogazione dei fondi da parte della Regione Piemonte;
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E LA SOCIETA' GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ATTUATO CON LA LINEA DI METROPOLITANA, IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO STIPULATA IN DATA 27 GENNAIO 1999.

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale,

tra

la Città di Torino (di seguito denominata Città), con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal dottor Giuseppe Bianciotto, nato a Torino il 24 giugno 1954, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Contratti, ai sensi dell’articolo 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 19 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 marzo 1999 (mecc. 98 11035/03),

e GTT S.p.A., con sede legale in Torino, C.so Turati 19/6, codice fiscale 08555280018, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino tenuto dalla CCIAA al n° 08555280018, in questo atto rappresentata da………………………, nato …. il …., domiciliato per la carica presso la sede sociale, della suddetta società e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data ……, verbale n. …...

premesso che:

- con deliberazione 23 luglio 1991 il Consiglio Comunale ha formalizzato la determinazione della Civica Amministrazione di realizzare la linea 1 di Metropolitana Automatica da Campo Volo a Porta Nuova con successive prosecuzioni verso il Comune di Rivoli e oltre Porta Nuova fino alla stazione di Torino-Lingotto ed al Comune di Nichelino individuando quale sistema innovativo a totale automazione di riferimento la tecnologia VAL, sulla base delle valutazioni comparative effettuate dall'apposito gruppo di lavoro nominato con deliberazione 20 marzo 1990;
- con deliberazione della Giunta comunale del 21 maggio 1996, è stato approvato il progetto della Linea 1 della metropolitana automatica nel tracciato Collegno - Porta Nuova ai sensi della legge n. 211/1992, ai fini degli adempimenti approvativi di cui all'articolo 2 della Legge n. 1042/1969;
- con decreto M.C.T.C. prot. 365(55)/211 del 13 maggio 1997, è stato approvato in linea tecnica ed economica - subordinatamente alle prescrizioni impartite dalla Commissione Interministeriale di cui alla Legge 1042/1969 come integrata dall'articolo 5 della Legge 211/1992, espresse con Voto n. 115/211 TO del 25 marzo 1997, parte integrante del decreto - il progetto della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino, redatto secondo il sistema VAL, per la tratta Campo Volo-Porta Nuova (1ª tratta), per una spesa complessiva prevista di Lire 1.268 milioni, pari a Euro 654,8 milioni al netto delle spese tecniche di progettazione esecutiva e supporto tecnico amministrativo a carico dell’ente appaltante;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 dicembre 1998, n.m. 1998 09756/59, ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 211/1992, è stata affidata alla SATTI S.p.A., interamente posseduta dal Comune di Torino, la concessione di costruzione e gestione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino, secondo lo schema di convenzione allegato alla stessa deliberazione, demandando ad apposite convenzioni di dettaglio, le specificazioni ed integrazioni alla convenzione quadro, relative alle singole fasi di progettazione e realizzazione dell’opera, e della gestione del servizio;

- a seguito di fusione tra le società ATM Torino S.p.A. e SATTI S.p.A., è stata costituita con atto Rep. 27830 del 23 dicembre 2002 a rogito Prof. Angelo Chianale Notaio la Società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (GTT S.p.A.), che è venuta a subentrare, quale avente causa, in tutti i rapporti in capo ad ATM S.p.A. e SATTI S.p.A.;
tutto quanto sopra premesso si stabilisce:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse alla presente integrazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Torino e GTT S.p.A. in merito all’esercizio della tratta Collegno - stazione XVIII Dicembre e successivamente fino a Porta Nuova effettuato dalla stessa GTT S.p.A., concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino.
La presente convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2007 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

ARTICOLO 3 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

E' oggetto della presente convenzione l'esercizio del servizio di trasporto pubblico attuato nella tratta Collegno - XVIII Dicembre, e successivamente fino a Porta Nuova, con la linea di metropolitana, secondo le seguenti le fasi di avvio del servizio:
Fase 1A: (mesi di marzo ed aprile 2006) si osservano orari ridotti di apertura e chiusura della metropolitana: inizialmente dalle ore 8.00 alle ore 18.00 per poi estendere il servizio sino alla fascia 7.00 - 20.00, che tiene conto della disponibilità iniziale di n. 14 treni costituiti da due vetture a doppia cassa VAL 208;
Fase 1 B (dal mese di maggio al mese di luglio 2006) verrà attuato un programma di esercizio che prevede un ampliamento dell'orario di servizio ed incrementi delle frequenze nelle diverse ore della giornata in relazione all’accresciuta disponibilità di materiale rotabile (progressivamente sino a n. 18 treni costituiti da due vetture a doppia cassa VAL 208);
Fase 2 (dal mese di agosto 2006 al mese di giugno 2007) verrà attuato un programma di esercizio che prevede ulteriori incrementi delle frequenze nelle diverse ore della giornata a fronte della maggiore disponibilità di materiale rotabile (progressivamente sino a n. 23 treni costituiti da due vetture a doppia cassa VAL 208); nel corso di questa fase potranno determinarsi condizioni operative degradate e necessità di sospensioni parziali e temporanee del servizio correlate agli interventi di interconnessione delle sub-tratte in corrispondenza della stazione XVIII Dicembre;
Fase 3: (dal mese di luglio al mese di ottobre 2007), relativo all’intera tratta Collegno - Porta Nuova, con intervalli tra le corse e frequenze limitate in relazione alla disponibilità di materiale rotabile invariata rispetto alla fase 2 (n. 23 treni);
Fase 4: (dal mese di novembre al mese di dicembre 2007) verrà attuato il programma di esercizio - fase 4, in base al quale le frequenze delle corse saranno incrementate in relazione alle consegne di ulteriore materiale rotabile (disponibilità prevista: 26 treni) fino ai valori "di progetto" (max 100.000 km annui/treno VAL 208), con percorrenze programmate "a regime" (da novembre/dicembre 2007) pari a circa 5,1 milioni di vetture-km su base annua; tale valore aggiorna il valore "di progetto" in funzione delle varianti di tracciato definite e realizzate sulla tratta Collegno - Porta Nuova (che hanno determinato la riduzione della relativa lunghezza da 8.800 mt a 8.335 mt) e della variazione degli orari di inizio e fine servizio giornalieri inizialmente previsti, apportate in relazione alle modificate condizioni della domanda di trasporto registrata negli ultimi anni.
Negli allegati sono riportati:
- tracciato della linea rappresentato con cartografia in scala 1:50.000, con l'indicazione di tutte le stazioni obbligatorie;
- i programmi di esercizio del servizio di cui sopra, che specificano la lunghezza dell'itinerario, la distanza progressiva tra le stazioni obbligatorie, gli orari, la capacità unitaria offerta, i giorni di esercizio e la modulazione del servizio durante l'anno, i tempi di percorrenza espressi in minuti primi e secondi, la velocità commerciale. All'inizio di ogni anno le informazioni di cui sopra sono presentate come Programma preventivo di servizio.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI E IMPEGNI DI GTT S.P.A.

GTT S.p.A. oltre all’osservanza del tutte le disposizioni che disciplinano il settore del trasporto pubblico locale, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
4.1 - GENERALI
a) effettuare il servizio di trasporto oggetto della presente convenzione, per la produzione del quale utilizzerà:
- il materiale rotabile di cui all’allegato B)
- deposito, officine e impianti di cui allegato C)
- personale aziendale abilitato ed in numero adeguato di cui allegato D).
In caso di variazioni dei dati dei suddetti allegati, GTT è tenuto a darne comunicazione alla Città senza indugio e comunque entro trenta giorni, trasmettendo i relativi documenti, e ad aggiornare i suddetti allegati con cadenza annuale in occasione della trasmissione del resoconto di cui all’art. 8 del contratto di servizio vigente.
b) stipulare tutte le assicurazioni previste dalla normativa vigente. Le polizze assicurative dovranno garantire copertura con decorrenza dall’inizio del servizio e per l’intero arco temporale dell’affidamento, senza alcuna soluzione di continuità;
c) manlevare la Città da ogni da ogni responsabilità in merito a danni a cose o persone che possano derivare dall’esercizio del servizio;
d) richiedere alla Città l’autorizzazione e pagare il canone di tutti gli impianti pubblicitari collocati nelle aree della metropolitana sia sottostanti che sovrastanti la superficie del suolo, ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.
4.2 - PRESTAZIONALI
a) garantire la sicurezza di viaggiatori e l’incolumità del personale addetto all’espletamento del servizio, adottando tecniche e processi occorrenti;
b) effettuare il servizio con veicoli autorizzati, e con gli impianti di corsa, di stazione, di deposito connessi, garantendone la manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) effettuare la pulizia interna delle stazioni e dei relativi accessi, degli impianti e dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico;
d) adottare la "carta dei servizi di metropolitana", nella quale saranno riportati gli specifici fattori e i livelli di prestazioni e qualità del servizio della metropolitana, sulla base di quanto stabilito nel successivo articolo 6.
4.3 - TARIFFARI
applicare ai clienti del servizio oggetto della presente convenzione, le tariffe approvate dalla Città e dalla Regione Piemonte.
4.4 - CONTABILI
tenere una contabilità separata e approvata dal Consiglio di Amministrazione di GTT, relativa al servizio di metropolitana in oggetto, per consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi del servizio atta a fornire alla Città le informazioni occorrenti.
4.5 - INFORMATIVI
a) presentare entro il primo mese di gestione di ogni anno, il Programma preventivo del servizio di metropolitana di cui all’articolo 3, e a fine gestione annuale un consuntivo del servizio, come richiesto all’articolo 8.
b) consentire al personale autorizzato dalla Città, l’accesso ai dati giornalieri del servizio riguardanti:
- la quantità del servizio (veicoli*km) effettuato;
- il numero delle corse effettuate;
- la velocità commerciale, la disponibilità e la regolarità del servizio effettuato;
- il numero dei passeggeri trasportati;
c) fornire alla Città, ogniqualvolta venga richiesto ed entro quindici giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni relative alla quantità e qualità del servizio erogato, nonché tutte le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell’offerta e dell’efficienza aziendale;
d) trasmettere alla Città, entro dieci giorni dall’evento, i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni alle cose;
e) trasmettere trimestralmente alla Città le segnalazioni e i reclami in merito a eventuali disservizi e le azioni intraprese secondo quanto stabilito dalla Carta dei servizi;
f) GTT S.p.A. dovrà inviare all'Agenzia per i servizi pubblici locali, i reclami e le segnalazioni dei cittadini relativi a inadempimenti degli obblighi contrattualmente assunti.
GTT S.p.A. si obbliga inoltre, in relazione all'attività di vigilanza e controllo che verrà svolta dall'Agenzia, a inserire nell'informativa agli interessati di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l'Agenzia stessa tra i soggetti cui è possibile la comunicazione dei dati personali, acquisendo il consenso degli interessati.

ARTICOLO 5 - PRESCRIZIONI E DIVIETI

Gli orari previsti nei programmi di esercizio devono essere scrupolosamente rispettati.
GTT deve garantire le prestazioni di cui all’Allegato E.

ARTICOLO 6 - CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI SERVIZIO

GTT S.p.A. si impegna a garantire adeguati standard dei fattori della qualità del servizio offerto per renderlo rispondente alle esigenze dei cittadini e dell’ambiente.
Tali standard saranno riportati nella "Carta dei servizi" elaborata sulla base dello schema di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1998, e sulla base degli standard definiti da un comitato tecnico composto da rappresentanti delle parti, al termine del primo anno di esercizio.
La "Carta dei servizi" dovrà essere aggiornata e i livelli di qualità migliorati negli anni secondo richiesta della Città.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI ED IMPEGNI DEL COMUNE

L’avvio della gestione avverrà con riferimento al documento "Aggiornamento del Piano Economico-Finanziario della Metropolitana Leggera di Torino" predisposto da CREDIOP su incarico di SATTI nel settembre 1999, approvato dal Comune di Torino l’11 novembre 1999 con deliberazione della Giunta Comunale n. 9909685/24, e successivamente presentato per approvazione al CIPE.
Il valore della contribuzione che sarà assunto per l’anno 2006, sarà di Euro 16.000.000,00 ossia pari al contributo che sarà messo a disposizione dalla Regione Piemonte, e sarà rivisto sulla base dei risultati di gestione del primo anno di gestione, che permetterà di stabilire a consuntivo 2006 i parametri (quale ad es. il rapporto ricavi/costi) da porre a base contrattuale per gli anni seguenti.
Il Comune pertanto, si impegna a corrispondere a GTT S.p.A., per l'esercizio del servizio di cui all'articolo 3, un corrispettivo annuo per il biennio 2006-2007 che non potrà superare il contributo assegnato dalla Regione Piemonte, che si aggiunge alle entrate tariffarie.
Le compensazioni economiche di cui al comma precedente verranno erogate a GTT S.p.A. secondo rate trimestrali uguali posticipate, definite sulla base dei distinti importi relativi agli esercizi considerati. Pertanto GTT fatturerà trimestralmente gli importi delle rate suddette.
Le fatture verranno pagate dal Comune di Torino entro la fine del mese successivo al trasferimento delle risorse da parte della Regione nella misura del 90% dell’imponibile cui verrà aggiunta l’intera IVA dovuta ed esposta in fattura e previa attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute. Considerato che la liquidazione della somma dovuta è subordinata all’incasso delle risorse regionali un eventuale ritardo nella erogazione del finanziamento regionale, che determini un ritardo nel pagamento del corrispettivo, è causa non imputabile al Comune di Torino, ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
Il saldo del corrispettivo contrattuale di cui al precedente comma 5 verrà corrisposto dal Comune di Torino entro sessanta giorni dalla fine dell’esercizio dell’anno precedente, previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva, a seguito della presentazione della rendicontazione di cui infra e previa erogazione da parte dello Stato e della Regione Piemonte dell’IVA da rimborsare, ai sensi dell’articolo 9 commi 4 e 5 della Legge 7 dicembre 1999 n. 472.

ARTICOLO 8 - RENDICONTAZIONE ANNUALE

La rendicontazione annuale deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno e comprende:
- rendiconto consuntivo dei costi e dei ricavi annui imputabili alla gestione della metropolitana, approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- consuntivo dei chilometri percorsi per l’effettuazione del servizio;
- risultati conseguiti in relazione alle prestazioni (velocità commerciale, disponibilità e regolarità del servizio) e al rispetto della Carta dei servizi;
- elenco del materiale rotabile utilizzato;
- elenco nominativo del personale abilitato;
- numero dei passeggeri trasportati, determinato secondo le disposizioni impartite per la redazione del Conto Nazionale dei Trasporti;
- rapporto proventi del traffico/costi operativi al netto dei costi di infrastruttura, comprensivo di analisi degli elementi del rapporto stesso;
- ogni altra informazione che il Comune riterrà di chiedere.
Il rendiconto deve essere firmato dal legale rappresentante di GTT S.p.A.

ARTICOLO 9 - INADEMPIENZE E PENALI

In caso di inadempienze che comportano infrazioni della direzione d’esercizio, valgono le disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore nonché nel DPR 11 luglio 1980, n. 753.
Il mancato adempimento a ciascuna delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 8, determina la sospensione dell’erogazione dello 0,5% della rata trimestrale del corrispettivo di cui all’articolo 7.
Decorsi 15 giorni dalla contestazione della violazione, senza che sia stata rimossa ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, la sospensione di cui al comma precedente diventa definitiva.
L’ammontare della penalità, sarà trattenuto sul corrispettivo relativo alla fattura del trimestre successivo a quello durante il quale si è verificata l’inadempienza o il ritardo.
L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta, contenente l’indicazione del tempo e del luogo della violazione, e della penale che si intende applicare, alla quale GTT avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.
In mancanza di controdeduzioni o in assenza di accoglimento, il Comune applicherà le penali con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 giorni. E’ fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 10 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune svolge funzioni di vigilanza e di controllo sulla rispetto degli obblighi contrattuali e sulla regolarità dell’esercizio del servizio di trasporto oggetto della presente convenzione, nel rispetto della normativa di cui all’articoli 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25.
L’espletamento della vigilanza e del controllo non potrà mai venire invocato da GTT e dal personale da esso dipendente, quale esimente o diminuente della responsabilità di GTT stesso.

ARTICOLO 11 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto non può essere interrotta né sospesa da GTT S.p.A., salvo cause di forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica e in ogni caso deve essere ripristinata al più presto.
GTT S.p.A. garantisce, in caso di sciopero, l’erogazione della quantità di servizio minimo, secondo quanto stabilito dalla legge 12/6/1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e dagli Accordi Aziendali vigenti.
Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi fortuiti o accidentali e comunque eventi non prevedibili dal Comune di Torino e da GTT S.p.A. con l’applicazione della normale diligenza, come ad esempio allagamenti, frane, disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, non comportano riduzioni delle compensazioni economiche previste dal precedente articolo 5, a condizione che GTT S.p.A., in tempi e secondo modalità appropriati, assicuri la continuità del servizio di trasporto anche in forma sostitutiva.

ARTICOLO 12 - SUBAFFIDAMENTO E GESTIONE INDIRETTA DEL SERVIZIO

12.1) GTT S.p.A. non è autorizzata a gestire indirettamente le attività oggetto della presente integrazione al contratto di servizio mediante società appositamente costituite dalla Società o comunque controllate dalla medesima ed aventi i requisiti previsti dalle normative vigenti.
12.2) GTT S.p.A. potrà, eccezionalmente e previo assenso del Comune, subaffidare parti o fasi determinate dei servizi ad essa affidati a società appositamente costituite dalla Società o comunque controllate dalla medesima ed aventi i requisiti previsti dalle normative vigenti, qualora ciò risulti opportuno e conveniente.

ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI MODIFICA DELLA SPECIFICA DEI SERVIZI NEI TERMINI CONSENTITI DAL CONTRATTO

Eventuali modifiche da apportare alla specifica dei servizi saranno concordate tra le parti.

ARTICOLO 14 -MODALITÀ DI REVISIONE DEL CONTRATTO

14.1) Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo 13, le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato a GTT S.p.A. o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo.
14.2) Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dell’affidamento del servizio di cui al presente contratto né deroga alla durata di quest’ultimo.
14.3) La revisione del contratto sarà oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale e sarà oggetto di apposita stipulazione da parte del dirigente competente individuato da Regolamento Comunale.

ARTICOLO 15 - OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEI CCNL NAZIONALI

Nei confronti dei propri dipendenti GTT S.p.A. si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l’erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 16 - OBBLIGO DI CONSEGUIRE LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

GTT S.p.A. si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla registrazione del presente contratto sono a totale carico di GTT S.p.A.

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA FINALE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alla legislazione in materia di trasporti, ed al contratto di servizio richiamato all’articolo 2.
Gli allegati A), B),C), D), fanno parte integrante della convenzione.

All. 1. A
Tracciato della linea
Stazioni, deposito e officina
All. 1. B
Materiale rotabile
All. 1. C
Programma di esercizio delle diverse fasi
All. 1. D
Personale abilitato della metropolitana
All. 1. E
Caratteristiche prestazionali garantite dal sistema. Statistiche di esercizio.