Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali

n. ord. 125
2006 02135/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 APRILE 2006

(proposta dalla G.C. 17 marzo 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

OGGETTO: ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA` COMUNALE SITO IN PIAZZA CARLO EMANUELE II N. 15. IMPORTO A BASE D`ASTA EURO 7.143.000,00 FUORI CAMPO IVA. APPROVAZIONE.

Proposta del Sindaco,

e degli Assessori Peveraro e Tricarico.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 5 ottobre 1979 (mecc. 7905985/09), esecutiva in data 8 novembre 1979, venne approvata l’acquisizione alla Città dell’immobile, di proprietà dell’Ospizio Israelitico, insistente nell’isolato compreso tra la Piazza Carlo Emanuele II e le Vie S. Croce, S. Massimo e Maria Vittoria (quale indicato con perimetro rosso nella planimetria costituente all. 1).
Nel corso dei secoli sia l’impianto originario che le destinazioni d’uso dell’edificio, realizzato nel XVII secolo, sede dal 1682 al 1746 dell’"Albergo di Virtù" - istituzione fondata dalla Compagnia di San Paolo per dare un’educazione ai fanciulli poveri - sono state più volte modificate. Inizialmente l’immobile fu impostato su una pianta a C con la manica principale verso Piazza Carlo Emanuele II (sopraelevata nel 1843), una manica laterale meno elevata su Via Maria Vittoria (sopraelevata nel 1748) e un’altra su Via Santa Croce; in seguito, intorno alla prima metà dell’800, vennero realizzati un porticato all’interno del cortile e una galleria sotterranea sotto tutto il porticato.
Nel 1902 l’edificio venne venduto e, a seguito della ristrutturazione per lotti successivi, venne effettuata una diversa distribuzione degli spazi interni ed una modifica delle facciate.
La Città acquistò l’immobile in oggetto dall’Ospizio Israelitico, divenuto nel frattempo proprietario dello stesso, allo scopo di attuare un intervento di recupero complessivo del fabbricato per destinarlo ad edilizia residenziale pubblica.
L’intervento venne inserito nel primo Piano di Recupero di cui all’art. 28 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, recante norme per l’edilizia residenziale. Tale legge prevede infatti, tra l’altro, che i Comuni individuino "nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature"; in seguito a tale individuazione i Comuni possono presentare, ai fini del finanziamento, i piani di recupero di cui al citato art. 28.
La Regione Piemonte diede attuazione alla sopracitata normativa approvando il programma di localizzazione dei finanziamenti relativi al primo biennio 1978/1979, comprendente, tra gli altri, l’intervento di recupero dell’immobile di cui trattasi, da attuarsi a cura dell’Istituto Autonomo Case Popolari (oggi Agenzia Territoriale per la Casa) di Torino.
Il progetto di recupero prevedeva la realizzazione di 84 alloggi, 18 negozi e 7 magazzini.
Con successive deliberazioni del 1980 (Giunta Municipale in data 21 luglio 1980 - mecc. 8006057/20) e del 1981 (Consiglio Comunale in data 20 luglio 1981 - mecc. 8105207/47) venne delegato l’Istituto Autonomo Case Popolari all’esecuzione dei lavori sull’isolato ma, nonostante i lavori di consolidamento statico, risanamento igienico edilizio e restauro conservativo eseguiti negli anni 1982/83, l’immobile risultò ancora inagibile: a seguito della comparsa di fessure all’interno dei locali ad uso commerciale di via Maria Vittoria n. 28, cui seguì la dichiarazione di inagibilità di tali locali e lo sgombero parziale dell’immobile; nel 1984 venne commissionato, dall’Istituto Autonomo Case Popolari, uno studio statico.
Nel 1986, a causa di un ulteriore cedimento nei locali ad uso commerciale all’angolo tra la Via S. Croce e la Via S. Massimo, si rese necessario un ulteriore sgombero parziale e fu proposto un intervento di consolidamento. Nel 1991 una perizia tecnica evidenziò il totale disfacimento dei maschi murari di facciata al piano terreno ed un ulteriore degrado della situazione statica, rispetto a quella rilevata negli anni 1985-1986, per la concomitanza di fattori di tipo atmosferico. Sulla base di tale perizia, con nota in data 1° giugno 1992, l’Istituto Autonomo Case Popolari segnalò alla Città lo stato di grave e urgente pericolo dei locali di Piazza Carlo Emanuele II n. 15, ubicati in corrispondenza dello spigolo sud-est, sottolineando l’urgenza di provvedere al rilascio immediato delle unità interessate.
A seguito di tale situazione di pericolo, l’Amministrazione Comunale ha proceduto allo sgombero di 39 famiglie e 7 negozi e, considerata la grave situazione complessiva dell’isolato, ha avviato un programma di totale recupero e risanamento dell’edificio, prevedendo un mix funzionale di alloggi popolari e di residenze ad uso universitario, unitamente ad attività commerciali. Il costo complessivo dell’intervento ipotizzato venne stimato in Euro 18.000.000,00 e riguardava un totale di 94 alloggi di cui 42 di Edilizia Residenziale Pubblica.
Conseguentemente, in seguito alla pubblicazione del bando Regionale per il finanziamento di interventi di edilizia residenziale pubblica, approvato con deliberazione G.R. n. 34-8080 del 23 dicembre 2002, la Città ha inoltrato richiesta di finanziamento di detto progetto, approvata con deliberazione della Giunta Comunale in data 13 maggio 2003 (mecc. 2003 03374/104), per l’attribuzione di Euro 3.270.000,00 somma determinata con riferimento ai limiti fissati dal bando.
La Regione Piemonte, con D.D. del 18 ottobre 2004, n. 186, in B.U.R. n. 44 del 4 novembre 2004, ha ammesso al finanziamento tale intervento per la somma richiesta.
Nel mese di agosto 2004 è stato peraltro avanzata alla Città la proposta, da parte di operatori economici privati, di acquisire e recuperare l’immobile di piazza Carlo Emanuele II n. 15 per trasformarlo in un albergo di grande prestigio. L’Amministrazione Comunale ha manifestato a tale riguardo il proprio interesse, espresso con nota del Sindaco del settembre 2004.
L’alienazione dell’immobile (individuato nelle 9 planimetrie dei relativi piani - all. da 2 a 10) al fine della sua trasformazione in albergo di qualità risulta particolarmente vantaggiosa per la Città e coerente con l’interesse pubblico, in quanto consentirebbe di veder recuperato e valorizzato l’edificio con l’utilizzo di risorse interamente private, realizzando una destinazione d’uso comunque consona alle caratteristiche architettoniche e urbanistiche dell’isolato ed a quelle del contesto urbano in cui esso è ubicato. Inoltre la presenza nell’area centrale di una struttura ricettiva con caratteristiche di pregio, capace di attrarre in modo continuativo turismo internazionale, anche d’affari, può contribuire senz’altro alla crescita del settore turistico e congressuale nella nostra Città.
Il progetto di recupero dell’immobile oggetto di alienazione dovrà inoltre proporsi di salvaguardare la memoria storica di Antonio Gramsci, che visse in questo stabile negli anni che vanno dal periodo della sua formazione giovanile, quando era ancora studente universitario, sino al 1922, quando aveva già maturato quelle idee ed intrapreso quelle azioni che hanno contraddistinto la sua figura di politico ed intellettuale.
Il ricavato derivante dall’alienazione dovrà essere utilizzato per l’incremento del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica esistente: in particolare dette risorse concorreranno all'acquisizione dalla Società Gefim S.p.A. di n. 83 unità abitative site in Via Cuneo, dalla Società Cooperativa Edilizia Marina, di n. 16 unità abitative site in Strada Comunale del Villaretto, dalla Società Asioli Michele e Figli s.s. di n. 6 unità abitative site in Via Pisacane 31/16, dalla Società Cooperativa Edilizia Piemonte 77 e Torreparco di n. 4 unità abitative site in via Cigna, dalla Società Immobiliare San Carlo di n. 3 unità abitative site in Strada Comunale del Villaretto, dalla Società REI di n. 2 unità abitative site in via Cigna angolo Via Valprato, dalla Società Costruzioni Torinesi di n. 2 unità abitative site in Via Cigna, facendo valere il diritto di opzione previsto ai sensi della variante 37 al P.R.G. (tale variante prevede l’obbligo dell’Operatore di offrire in vendita alla Città il 10% della S.L.P. realizzata eccedente mq. 4.000); si prevede inoltre l’acquisto di unità abitative in via Vanchiglia e in via Verdi dall'ASL 3, per un totale di 48 alloggi, più una manica interna la cui ristrutturazione consentirà di ricavare almeno altri 10 alloggi.
Dal punto di vista urbanistico, la volontà di realizzare un albergo di pregio ha comportato la necessità di procedere all’adozione di apposita variante urbanistica dell’area su cui insiste l’immobile portandola da Area residenziale ad Area ricettiva. Infatti, pur essendo l’uso ricettivo dell’edificio già compatibile con la destinazione urbanistica oggetto di variante, in vista dell’alienazione dello stesso si è ritenuto opportuno rendere vincolante la destinazione ricettiva al fine di evitare in futuro cambi d’uso a favore della residenza.
Pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 giugno 2005 (mecc. 2005 01191/009) si è proceduto, ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.U.R., all’adozione della variante parziale n. 118 al PRG, introducendo una specifica disciplina urbanistico-edilizia relativa all’isolato in questione. Con deliberazione consiliare (mecc. 2005 09875/009) detta variante è stata definitivamente approvata in data 13 febbraio 2006.
La variante adottata prevede il cambiamento di destinazione urbanistica dell’immobile da "Area R4 - Isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella Zona Urbana Centrale Storica" ad "Area AT - Aree da Trasformare comprese nella Zona Urbana Centrale"; per dette aree si prevedono interventi di riqualificazione dell’ambiente storico, come meglio individuati e descritti nell’art. 10 delle N.U.E.A. e nelle apposite schede normative delle Aree da Trasformare.
In particolare, come risulta dalla scheda normativa n. 31 "Ex Albergo di Virtù", la destinazione dell’immobile è ricettiva. Entro il limite del 25% della S.L.P. esistente o in progetto, sono ammesse attività complementari e accessorie funzionali all’attività principale (compresi uffici, commercio al dettaglio, pubblici esercizi); nel caso venga realizzata nuova volumetria è dovuto il reperimento di parcheggi pertinenziali, mentre, per soddisfare gli standard urbanistici, dovranno essere reperite aree per servizi pubblici pari all’80% della S.L.P. in incremento, di cui almeno il 50% a parcheggio (in alternativa alla dismissione, è ammessa la loro monetizzazione).
In considerazione del preminente interesse pubblico alla salvaguardia dell’immagine urbana dell’isolato e del suo inserimento nel contesto storico, così come prescritto nella scheda citata, gli interventi di recupero dovranno essere attuati tramite permesso di costruire convenzionato che subordini il rilascio dei titoli abilitativi alla stipula di apposita convenzione o di atto unilaterale d’obbligo disciplinante modalità, requisiti e tempi di realizzazione dell’intervento, ai sensi dell’art. 49, comma 5, della L.U.R..
Inoltre, gli interventi previsti dovranno essere sottoposti al parere vincolante della Commissione Regionale per i Beni Culturali e Ambientali di cui all’art. 91 bis della L.U.R..
Per poter procedere all’alienazione dell’immobile, occorre in primo luogo evidenziare che, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, art. 53 s.s., è stata richiesta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali la verifica dell’interesse culturale con nota in data 10 giugno 2005 prot. n. 10387 integrata con nota del 27 giugno prot. n. 11480. Con successive lettere del 5 agosto 2005 prot. n. 14314 e del 18 novembre 2005 prot. n. 20488 è stata richiesta alla Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Piemonte l’autorizzazione all’alienazione dell’immobile.
Con nota in data 25 ottobre 2005 prot. n. 13344/05 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha trasmesso il decreto attestante l’interesse dell’immobile ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004. Con successiva nota prot. n. 3974 del 10 marzo 2006 la Direzione Regionale ne ha autorizzato l’alienazione a condizione del rispetto di una serie di prescrizioni elencate nella nota autorizzativa, riguardanti, (come si evince dall’allegato 11 - n.                     ) al presente provvedimento, la conservazione del bene (attraverso interventi di manutenzione, restauro e recupero), la sua destinazione d’uso e la pubblica fruizione dello stesso. Si precisa che l’atto di vendita sarà sospensivamente condizionato al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato e degli altri Enti aventi diritto, così come previsto dal T.U. 42/2004. Oltre a ciò, trattandosi di immobile vincolato, gli interventi di recupero dello stesso dovranno rispettare tutte le prescrizioni derivanti dal citato decreto.
In secondo luogo, data l’attuale destinazione dell’immobile ad Edilizia Residenziale Pubblica, occorre provvedere al trasferimento di tale vincolo su altri immobili comunali non acquisiti o recuperati con fondi di E.R.P..
A tal proposito la Città è in grado di individuare un numero di unità abitative localizzate nei Villaggi Olimpici, di recente realizzazione, nell’ambito della quota che la Città intende acquisire successivamente all’evento Olimpico, per un valore corrispondente al valore di mercato dell’immobile di Piazza Carlo Emanuele II determinato dal Civico Ufficio Tecnico. Per tali alloggi l’Amministrazione Comunale ha già provveduto al pagamento di un acconto sul prezzo di acquisto, secondo quanto stabilito nelle Convenzioni con gli Operatori approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 settembre 2003 (mecc. 2003 05969/009) ed aventi ad oggetto il complesso dei Villaggi Olimpici nel P.RI.U. Spina 3, Comprensorio Michelin Nord e Comprensorio Vitali.
Da ultimo, il finanziamento regionale per il recupero dell’immobile di Euro 3.270.000,00 - derivante dalle economie della programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica relativa al quadriennio 1992-1995, concesso alla Città con la sopra citata D.D. del 18 ottobre 2004, n. 186 - potrebbe trovare utile rilocalizzazione sul complesso edilizio di proprietà comunale sito in piazza della Repubblica 13, fortemente degradato ed in totale stato di abbandono.
In proposito, con deliberazione della Giunta Comunale in data 4 giugno 2002 (mecc. 2002 04049/012) la Città ha preso atto della predisposizione, da parte dei competenti settori, di una proposta di programma sperimentale volto alla realizzazione di alloggi di E.R.P. riservati agli anziani attraverso la ristrutturazione e la parziale ricostruzione dell'immobile comunale.
Si prevedeva inoltre di finanziare tale programma con la partecipazione ad uno specifico bando di successiva pubblicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (in applicazione della Legge 21/01, art. 3, comma 1), per accedere ad un finanziamento che avrebbe potuto coprire sino al 90% del costo dell'intervento. Conseguentemente, con deliberazione della Giunta Comunale in data 18 febbraio 2003 (mecc. 2003 01038/012) è stata approvata la proposta di cui sopra e la partecipazione al Bando del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il cofinanziamento delle relative opere.
Il programma prevede la realizzazione di 29 alloggi (28 alloggi destinati agli anziani, un alloggio di servizio destinato al volontariato per la realizzazione del progetto "Condominio solidale"), integrati ad ampie superfici non residenziali, con ambienti in parte destinati a spazi comuni alle unità abitative e in parte per la localizzazione di servizi disponibili non solo agli anziani residenti ma anche agli altri abitanti del quartiere. E’ stata prevista in particolare la realizzazione di un'articolata struttura di servizi, puntando sulla sperimentazione di modalità innovative.
Con determinazione dirigenziale regionale in data 15 luglio 2003, n. 209, la Regione Piemonte ha ammesso ed inserito in graduatoria tale proposta e l’ha successivamente trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nonostante l’esito favorevole che la proposta ha ottenuto nella graduatoria a livello nazionale, il Ministero non ha provveduto al necessario impegno di spesa e, pertanto, l’intervento previsto non ha avuto a tutt’oggi copertura finanziaria.
Con nota prot. 12363 del 27 ottobre 2005 l’Amministrazione ha pertanto richiesto alla Regione Piemonte la rilocalizzazione da piazza Carlo Emanuele II n. 15 a Piazza della Repubblica n. 13 del finanziamento di Euro 3.270.000,00 (derivante dalle economie della programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica relativa al quadriennio 1992-1995). Detta richiesta, da formalizzarsi con specifico provvedimento, non ha potuto ancora trovare accoglimento da parte della Regione Piemonte in quanto detto Ente è in attesa di conoscere le determinazioni di questa Civica Amministrazione in merito alla destinazione futura dell’immobile di piazza Carlina in oggetto.
Al contempo, deve darsi atto che, al piano terreno, sono attualmente condotte in locazione alcune unità commerciali i cui contratti, ad oggi gestiti dall’A.T.C., sono tutti scaduti (sulla piazza Carlo Emanuele II sono ubicati i negozi locati ad uso parrucchiere, con a fianco due magazzini per ambulanti, un locale ad uso impagliatore ed uno ad uso restauro di mobili, mentre il locale commerciale all’angolo con via Maria Vittoria è occupato da un bar. Proseguendo sulla via Maria Vittoria si trova un negozio occupato da un’eliografia e, all’interno dell’androne, l’associazione U.I.S.P.). L’Ente gestore, che sta curando il procedimento di sgombero di dette unità dovrà pertanto farsi carico, in collaborazione con la Città, di ottenere il rilascio da parte degli occupanti.
Poiché l’ipotesi di acquisizione da parte di soggetti privati dell’immobile per il suo totale recupero e trasformazione in albergo di grande prestigio, alle condizioni sopra richiamate, risulta vantaggiosa per la Città e coerente con l’interesse pubblico, si ritiene di procedere alla sua alienazione mediante procedura di evidenza pubblica, al fine di consentire a tutti gli operatori privati operanti nel settore di concorrere alla progettazione e realizzazione dell’intervento.
La procedura che meglio risponde all’interesse pubblico perseguito ed alle necessarie esigenze di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa è stata individuata nell’asta pubblica da tenersi con il metodo delle candele vergini, ai sensi e con le modalità previste dal R.D. 23 maggio 1924 n. 827, artt. 73 lett. a) e 74.
Il valore di mercato dell’immobile, che costituisce il prezzo a base d’asta, è stato determinato dal Civico Ufficio Tecnico, Settore Logistica e Valutazioni della Direzione Patrimonio, in collaborazione e sulla scorta delle competenze scientifiche del Dipartimento Casa-Città del Politecnico, in Euro 7.143.000,00 fuori campo I.V.A..
Tale importo deriva dal valore unitario stimato in Euro 600,00 mq./SLP per una SLP complessiva pari a 11.905,02 mq..
Al fine di garantire la realizzazione di un albergo di categoria superiore e al contempo di assicurare, per un adeguato periodo di tempo, un alto livello qualitativo nella gestione, occupazione e manutenzione del complesso, potranno presentare l’offerta di acquisto esclusivamente operatori alberghieri internazionali le cui strutture, a quattro superior o cinque stelle e con una capienza complessiva pari a 1.000 camere, siano ubicate in più Stati di cui almeno uno extraeuropeo ovvero soggetti giuridici che abbiano formalizzato, al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione all’asta, un contratto di gestione dell’immobile, anche in regime di management o franchising, per una durata di 5 o più anni, con operatori alberghieri aventi le caratteristiche sopra indicate. Detto contratto di gestione potrà essere subordinato all’effettiva aggiudicazione dell’immobile all’asta.
In relazione all’obiettivo primario cui mira il presente provvedimento, consistente non solo nella valorizzazione dell’immobile ma soprattutto nel contributo che potrebbe derivare dall’operazione alla crescita del settore turistico e congressuale cittadino, si ritiene necessario che i concorrenti assumano i seguenti impegni, contestualmente all’offerta economica e a pena di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione:
1) destinare l'intero complesso edilizio - insistente su area censita a C.T. al foglio 1281 part. 72 e attualmente descritto a C.F. al foglio 213 n. 68 sub dal 148 al 267 compresi, ubicato tra la piazza Carlo Emanuele II, via S. Croce, S. Massimo e Maria Vittoria - ad albergo di categoria superiore (cat. 4 superior o 5 stelle) avente una capienza minina di 120 stanze, fatto salvo il 25% della SLP esistente o in progetto per il quale l'attuale P.R.G. ammette attività commerciali complementari e accessorie funzionali all'attività principale; tale categoria dovrà essere mantenuta, dai partecipanti o loro aventi causa, per un periodo di almeno dieci anni decorrenti dalla data di fine lavori, fatta constare nell'apposita "comunicazione di ultimazione lavori" inoltrata allo Sprotello Unico per l'Edilizia della Città;
2) presentare il progetto edilizio-urbanistico occorrente per l’avvio del procedimento volto al rilascio del permesso a costruire convenzionato, entro dodici mesi dalla stipula dell’atto di acquisto dell’immobile (salvo proroghe da concedersi in relazione a cause non imputabili all’aggiudicatario);
3) prestare, al momento del rogito, a garanzia dell’obbligo di presentazione del progetto di cui al punto 2, deposito cauzionale e/o fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa di importo pari al 5% della base d’asta (Euro 357.150,00 fuori campo I.V.A.) e di durata pari a 18 mesi decorrenti dalla data del rogito, automaticamente rinnovabile per pari periodo fino a svincolo da parte della Città;
4) la fidejussione o polizza fidejussoria dovrà contenere l’espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all’art. 1945 c.c., con esclusione, altresì, del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c..
In caso di alienazione dell’edificio prima che siano trascorsi 5 anni dalla comunicazione di ultimazione lavori, l’obbligo di destinazione dell’immobile sopra indicato dovrà essere trasferito agli aventi causa dell’acquirente.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità contabile;
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:
1) di approvare l’alienazione mediante asta pubblica, con il metodo delle candele vergini, dell’immobile di proprietà comunale insistente nell’isolato compreso tra la Piazza Carlo Emanuele II e le Vie S. Croce, S. Massimo e Maria Vittoria (quale individuato nella planimetria allegata - all. 1 - n.                e nelle piante dei relativi piani - all. da 2-10 - nn.                                                              ) al fine di destinarne l’utilizzo, previo recupero, ad albergo di categoria superiore. Detto edificio insiste su area censita a Catasto Terreni al foglio 1281 part. 72 e risulta attualmente descritto a Catasto Fabbricati al Foglio 213 n. 68 sub dal 148 al 267 compresi;
2) di prendere atto che il valore a base d’asta del compendio immobiliare predetto è stato stimato dai competenti uffici, in collaborazione e sulla scorta delle competenze scientifiche del Dipartimento Casa-Città del Politecnico, in Euro 7.143.000,00 fuori campo I.V.A.;
3) di approvare che siano ammessi a presentare offerta esclusivamente operatori alberghieri internazionali le cui strutture, a quattro superior o cinque stelle e con una capienza complessiva pari a 1.000 camere, siano ubicate in più Stati di cui almeno uno extraeuropeo ovvero soggetti giuridici che abbiano formalizzato, al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione all’asta, un contratto di gestione dell’immobile, anche in regime di management o franchising, per una durata di 5 anni o più anni, con operatori alberghieri aventi le caratteristiche sopra indicate. Detto contratto di gestione potrà essere subordinato all’effettiva aggiudicazione dell’immobile all’asta;
4) di disporre che i concorrenti si impegnino, a pena di esclusione, nell’istanza di partecipazione ad ottemperare ai seguenti obblighi:
- destinare l'intero complesso edilizio - insistente su area censita a C.T. al foglio 1281
part. 72 e attualmente descritto a C.F. al foglio 213 n. 68 sub dal 148 al 267 compresi, ubicato tra la piazza Carlo Emanuele II, via S. Croce, S. Massimo e Maria Vittoria - ad albergo di categoria superiore (cat. 4 superior o 5 stelle) avente una capienza minima di 120 stanze, fatto salvo il 25% della SLP esistente o in progetto per il quale l'attuale P.R.G. ammette attività commerciali complementari e accessorie funzionali all'attività principale; tale categoria dovrà essere mantenuta, dai partecipanti o loro aventi causa, per un periodo di almeno dieci anni decorrenti dalla data di fine lavori, fatta constare nell'apposita "comunicazione di ultimazione lavori" inoltrata allo Sportello Unico per l'Edilizia della Città;
- presentare il progetto edilizio-urbanistico occorrente per l’avvio del procedimento volto al rilascio del permesso a costruire convenzionato, entro dodici mesi dalla stipula dell’atto di acquisto dell’immobile (salvo proroghe da concedersi in relazione a cause non imputabili all’aggiudicatario);
- prestare, al momento del rogito, a garanzia dell’obbligo di presentazione del progetto di cui al paragrafo precedente, deposito cauzionale e/o fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa di importo pari al 5% della base d’asta (Euro 357.150,00) e di durata pari a 18 mesi decorrenti dalla data del rogito, automaticamente rinnovabile per pari periodo fino a svincolo da parte della Città;
- la fidejussione o polizza fidejussoria dovrà contenere le condizioni indicate in narrativa;
5) di destinare le risorse derivanti dall’alienazione di cui al predetto punto 2) all'acquisto e/o recupero di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica quali meglio dettagliati in narrativa, facendo valere, ove previsto, il diritto di opzione di cui alla variante 37 del PRG;
6) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, il trasferimento del vincolo di destinazione E.R.P. dall’immobile di cui al punto 1) del presente dispositivo ad un numero di unità abitative corrispondente al valore di mercato dell’immobile di Piazza Carlo Emanuele II, determinato dal competente Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari in Euro 7.143.000,00; tali unità abitative sono comprese nella quota oggetto d’acquisto da parte della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 settembre 2003 (mecc. 2003 05969/009) e ubicate nel complesso dei Villaggi Olimpici del P.RI.U. Spina 3, Comprensorio Michelin Nord e Comprensorio Vitali;
7) di demandare a successivi atti deliberativi dell’organo esecutivo e/o dirigenziali della Direzione competente in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ogni adempimento esecutivo occorrente per il perfezionarsi del trasferimento del vincolo E.R.P., per la rilocalizzazione del finanziamento regionale e ogni altro provvedimento conseguente;
8) di approvare che l’aggiudicazione dell’asta sia subordinata alla definizione del contenzioso in corso, sia in via giudiziale che eventualmente stragiudiziale, con gli occupanti delle unità commerciali presenti nell’immobile e indicate in narrativa. In ogni caso l’A.T.C., di concerto con la Città, si fa carico di coltivare e concludere le azioni occorrenti per la liberazione di dette unità, ivi compreso il pagamento dell’indennità di avviamento, per quanto di ragione;
9) di demandare agli organi competenti l’indizione dell’asta pubblica e relativi provvedimenti, l’esatta individuazione catastale dell’immobile e ogni altro adempimento che si rendesse necessario nel corso del procedimento, dandosi atto che le spese di asta e notarili sono a carico dell’aggiudicatario, mentre gli oneri catastali sono assunti dalla Città;
10) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.