Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali
n. ord. 125
2006 02135/008
OGGETTO: ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA` COMUNALE SITO IN PIAZZA CARLO EMANUELE II N. 15. IMPORTO A BASE D`ASTA EURO 7.143.000,00 FUORI CAMPO IVA. APPROVAZIONE.
Proposta del Sindaco,
e degli Assessori Peveraro e Tricarico.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 5 ottobre
1979 (mecc. 7905985/09), esecutiva in data 8 novembre 1979, venne
approvata lacquisizione alla Città dellimmobile,
di proprietà dellOspizio Israelitico, insistente
nellisolato compreso tra la Piazza Carlo Emanuele II e le
Vie S. Croce, S. Massimo e Maria Vittoria (quale indicato con
perimetro rosso nella planimetria costituente all. 1).
Nel corso dei secoli sia limpianto originario che le destinazioni
duso delledificio, realizzato nel XVII secolo, sede
dal 1682 al 1746 dell"Albergo di Virtù"
- istituzione fondata dalla Compagnia di San Paolo per dare uneducazione
ai fanciulli poveri - sono state più volte modificate.
Inizialmente limmobile fu impostato su una pianta a C con
la manica principale verso Piazza Carlo Emanuele II (sopraelevata
nel 1843), una manica laterale meno elevata su Via Maria Vittoria
(sopraelevata nel 1748) e unaltra su Via Santa Croce; in
seguito, intorno alla prima metà dell800, vennero
realizzati un porticato allinterno del cortile e una galleria
sotterranea sotto tutto il porticato.
Nel 1902 ledificio venne venduto e, a seguito della ristrutturazione
per lotti successivi, venne effettuata una diversa distribuzione
degli spazi interni ed una modifica delle facciate.
La Città acquistò limmobile in oggetto dallOspizio
Israelitico, divenuto nel frattempo proprietario dello stesso,
allo scopo di attuare un intervento di recupero complessivo del
fabbricato per destinarlo ad edilizia residenziale pubblica.
Lintervento venne inserito nel primo Piano di Recupero di
cui allart. 28 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, recante
norme per ledilizia residenziale. Tale legge prevede infatti,
tra laltro, che i Comuni individuino "nell'ambito degli
strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni
di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio
ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione,
al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione
del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli
immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici
da destinare ad attrezzature"; in seguito a tale individuazione
i Comuni possono presentare, ai fini del finanziamento, i piani
di recupero di cui al citato art. 28.
La Regione Piemonte diede attuazione alla sopracitata normativa
approvando il programma di localizzazione dei finanziamenti relativi
al primo biennio 1978/1979, comprendente, tra gli altri, lintervento
di recupero dellimmobile di cui trattasi, da attuarsi a
cura dellIstituto Autonomo Case Popolari (oggi Agenzia Territoriale
per la Casa) di Torino.
Il progetto di recupero prevedeva la realizzazione di 84 alloggi,
18 negozi e 7 magazzini.
Con successive deliberazioni del 1980 (Giunta Municipale in data
21 luglio 1980 - mecc. 8006057/20) e del 1981 (Consiglio Comunale
in data 20 luglio 1981 - mecc. 8105207/47) venne delegato lIstituto
Autonomo Case Popolari allesecuzione dei lavori sullisolato
ma, nonostante i lavori di consolidamento statico, risanamento
igienico edilizio e restauro conservativo eseguiti negli anni
1982/83, limmobile risultò ancora inagibile: a seguito
della comparsa di fessure allinterno dei locali ad uso commerciale
di via Maria Vittoria n. 28, cui seguì la dichiarazione
di inagibilità di tali locali e lo sgombero parziale dellimmobile;
nel 1984 venne commissionato, dallIstituto Autonomo Case
Popolari, uno studio statico.
Nel 1986, a causa di un ulteriore cedimento nei locali ad uso
commerciale allangolo tra la Via S. Croce e la Via S. Massimo,
si rese necessario un ulteriore sgombero parziale e fu proposto
un intervento di consolidamento. Nel 1991 una perizia tecnica
evidenziò il totale disfacimento dei maschi murari di facciata
al piano terreno ed un ulteriore degrado della situazione statica,
rispetto a quella rilevata negli anni 1985-1986, per la concomitanza
di fattori di tipo atmosferico. Sulla base di tale perizia, con
nota in data 1° giugno 1992, lIstituto Autonomo Case
Popolari segnalò alla Città lo stato di grave e
urgente pericolo dei locali di Piazza Carlo Emanuele II n. 15,
ubicati in corrispondenza dello spigolo sud-est, sottolineando
lurgenza di provvedere al rilascio immediato delle unità
interessate.
A seguito di tale situazione di pericolo, lAmministrazione
Comunale ha proceduto allo sgombero di 39 famiglie e 7 negozi
e, considerata la grave situazione complessiva dellisolato,
ha avviato un programma di totale recupero e risanamento delledificio,
prevedendo un mix funzionale di alloggi popolari e di residenze
ad uso universitario, unitamente ad attività commerciali.
Il costo complessivo dellintervento ipotizzato venne stimato
in Euro 18.000.000,00 e riguardava un totale di 94 alloggi di
cui 42 di Edilizia Residenziale Pubblica.
Conseguentemente, in seguito alla pubblicazione del bando Regionale
per il finanziamento di interventi di edilizia residenziale pubblica,
approvato con deliberazione G.R. n. 34-8080 del 23 dicembre 2002,
la Città ha inoltrato richiesta di finanziamento di detto
progetto, approvata con deliberazione della Giunta Comunale in
data 13 maggio 2003 (mecc. 2003 03374/104), per lattribuzione
di Euro 3.270.000,00 somma determinata con riferimento ai limiti
fissati dal bando.
La Regione Piemonte, con D.D. del 18 ottobre 2004, n. 186, in
B.U.R. n. 44 del 4 novembre 2004, ha ammesso al finanziamento
tale intervento per la somma richiesta.
Nel mese di agosto 2004 è stato peraltro avanzata alla
Città la proposta, da parte di operatori economici privati,
di acquisire e recuperare limmobile di piazza Carlo Emanuele
II n. 15 per trasformarlo in un albergo di grande prestigio. LAmministrazione
Comunale ha manifestato a tale riguardo il proprio interesse,
espresso con nota del Sindaco del settembre 2004.
Lalienazione dellimmobile (individuato nelle 9 planimetrie
dei relativi piani - all. da 2 a 10) al fine della sua trasformazione
in albergo di qualità risulta particolarmente vantaggiosa
per la Città e coerente con linteresse pubblico,
in quanto consentirebbe di veder recuperato e valorizzato ledificio
con lutilizzo di risorse interamente private, realizzando
una destinazione duso comunque consona alle caratteristiche
architettoniche e urbanistiche dellisolato ed a quelle del
contesto urbano in cui esso è ubicato. Inoltre la presenza
nellarea centrale di una struttura ricettiva con caratteristiche
di pregio, capace di attrarre in modo continuativo turismo internazionale,
anche daffari, può contribuire senzaltro alla
crescita del settore turistico e congressuale nella nostra Città.
Il progetto di recupero dellimmobile oggetto di alienazione
dovrà inoltre proporsi di salvaguardare la memoria storica
di Antonio Gramsci, che visse in questo stabile negli anni che
vanno dal periodo della sua formazione giovanile, quando era ancora
studente universitario, sino al 1922, quando aveva già
maturato quelle idee ed intrapreso quelle azioni che hanno contraddistinto
la sua figura di politico ed intellettuale.
Il ricavato derivante dallalienazione dovrà essere
utilizzato per lincremento del patrimonio di Edilizia Residenziale
Pubblica esistente: in particolare dette risorse concorreranno
all'acquisizione dalla Società Gefim S.p.A. di n. 83 unità
abitative site in Via Cuneo, dalla Società Cooperativa
Edilizia Marina, di n. 16 unità abitative site in Strada
Comunale del Villaretto, dalla Società Asioli Michele e
Figli s.s. di n. 6 unità abitative site in Via Pisacane
31/16, dalla Società Cooperativa Edilizia Piemonte 77 e
Torreparco di n. 4 unità abitative site in via Cigna, dalla
Società Immobiliare San Carlo di n. 3 unità abitative
site in Strada Comunale del Villaretto, dalla Società REI
di n. 2 unità abitative site in via Cigna angolo Via Valprato,
dalla Società Costruzioni Torinesi di n. 2 unità
abitative site in Via Cigna, facendo valere il diritto di opzione
previsto ai sensi della variante 37 al P.R.G. (tale variante prevede
lobbligo dellOperatore di offrire in vendita alla
Città il 10% della S.L.P. realizzata eccedente mq. 4.000);
si prevede inoltre lacquisto di unità abitative in
via Vanchiglia e in via Verdi dall'ASL 3, per un totale di 48
alloggi, più una manica interna la cui ristrutturazione
consentirà di ricavare almeno altri 10 alloggi.
Dal punto di vista urbanistico, la volontà di realizzare
un albergo di pregio ha comportato la necessità di procedere
alladozione di apposita variante urbanistica dellarea
su cui insiste limmobile portandola da Area residenziale
ad Area ricettiva. Infatti, pur essendo luso ricettivo delledificio
già compatibile con la destinazione urbanistica oggetto
di variante, in vista dellalienazione dello stesso
si è ritenuto opportuno rendere vincolante la destinazione
ricettiva al fine di evitare in futuro cambi duso a favore
della residenza.
Pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 giugno
2005 (mecc. 2005 01191/009) si è proceduto, ai sensi dellart.
17, comma 7 della L.U.R., alladozione della variante parziale
n. 118 al PRG, introducendo una specifica disciplina urbanistico-edilizia
relativa allisolato in questione. Con deliberazione consiliare
(mecc. 2005 09875/009) detta variante è stata definitivamente
approvata in data 13 febbraio 2006.
La variante adottata prevede il cambiamento di destinazione urbanistica
dellimmobile da "Area R4 - Isolati o cellule edilizie
residenziali compresi nella Zona Urbana Centrale Storica"
ad "Area AT - Aree da Trasformare comprese nella Zona Urbana
Centrale"; per dette aree si prevedono interventi di riqualificazione
dellambiente storico, come meglio individuati e descritti
nellart. 10 delle N.U.E.A. e nelle apposite schede normative
delle Aree da Trasformare.
In particolare, come risulta dalla scheda normativa n. 31 "Ex
Albergo di Virtù", la destinazione dellimmobile
è ricettiva. Entro il limite del 25% della S.L.P. esistente
o in progetto, sono ammesse attività complementari e accessorie
funzionali allattività principale (compresi uffici,
commercio al dettaglio, pubblici esercizi); nel caso venga realizzata
nuova volumetria è dovuto il reperimento di parcheggi pertinenziali,
mentre, per soddisfare gli standard urbanistici, dovranno essere
reperite aree per servizi pubblici pari all80% della S.L.P.
in incremento, di cui almeno il 50% a parcheggio (in alternativa
alla dismissione, è ammessa la loro monetizzazione).
In considerazione del preminente interesse pubblico alla salvaguardia
dellimmagine urbana dellisolato e del suo inserimento
nel contesto storico, così come prescritto nella scheda
citata, gli interventi di recupero dovranno essere attuati tramite
permesso di costruire convenzionato che subordini il rilascio
dei titoli abilitativi alla stipula di apposita convenzione o
di atto unilaterale dobbligo disciplinante modalità,
requisiti e tempi di realizzazione dellintervento, ai sensi
dellart. 49, comma 5, della L.U.R..
Inoltre, gli interventi previsti dovranno essere sottoposti al
parere vincolante della Commissione Regionale per i Beni Culturali
e Ambientali di cui allart. 91 bis della L.U.R..
Per poter procedere allalienazione dellimmobile, occorre
in primo luogo evidenziare che, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del
22 gennaio 2004, art. 53 s.s., è stata richiesta al Ministero
per i Beni e le Attività Culturali la verifica dellinteresse
culturale con nota in data 10 giugno 2005 prot. n. 10387 integrata
con nota del 27 giugno prot. n. 11480. Con successive lettere
del 5 agosto 2005 prot. n. 14314 e del 18 novembre 2005 prot.
n. 20488 è stata richiesta alla Direzione Regionale per
i Beni culturali e paesaggistici del Piemonte lautorizzazione
allalienazione dellimmobile.
Con nota in data 25 ottobre 2005 prot. n. 13344/05 la Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha
trasmesso il decreto attestante linteresse dellimmobile
ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004. Con successiva
nota prot. n. 3974 del 10 marzo 2006 la Direzione Regionale ne
ha autorizzato lalienazione a condizione del rispetto di
una serie di prescrizioni elencate nella nota autorizzativa, riguardanti,
(come si evince dallallegato 11 - n. )
al presente provvedimento, la conservazione del bene (attraverso
interventi di manutenzione, restauro e recupero), la sua destinazione
duso e la pubblica fruizione dello stesso. Si precisa che
latto di vendita sarà sospensivamente condizionato
al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello
Stato e degli altri Enti aventi diritto, così come previsto
dal T.U. 42/2004. Oltre a ciò, trattandosi di immobile
vincolato, gli interventi di recupero dello stesso dovranno rispettare
tutte le prescrizioni derivanti dal citato decreto.
In secondo luogo, data lattuale destinazione dellimmobile
ad Edilizia Residenziale Pubblica, occorre provvedere al trasferimento
di tale vincolo su altri immobili comunali non acquisiti o recuperati
con fondi di E.R.P..
A tal proposito la Città è in grado di individuare
un numero di unità abitative localizzate nei Villaggi Olimpici,
di recente realizzazione, nellambito della quota che la
Città intende acquisire successivamente allevento
Olimpico, per un valore corrispondente al valore di mercato dellimmobile
di Piazza Carlo Emanuele II determinato dal Civico Ufficio Tecnico.
Per tali alloggi lAmministrazione Comunale ha già
provveduto al pagamento di un acconto sul prezzo di acquisto,
secondo quanto stabilito nelle Convenzioni con gli Operatori approvate
con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 settembre 2003
(mecc. 2003 05969/009) ed aventi ad oggetto il complesso dei Villaggi
Olimpici nel P.RI.U. Spina 3, Comprensorio Michelin Nord e Comprensorio
Vitali.
Da ultimo, il finanziamento regionale per il recupero dellimmobile
di Euro 3.270.000,00 - derivante dalle economie della programmazione
regionale di edilizia residenziale pubblica relativa al quadriennio
1992-1995, concesso alla Città con la sopra citata D.D.
del 18 ottobre 2004, n. 186 - potrebbe trovare utile rilocalizzazione
sul complesso edilizio di proprietà comunale sito in piazza
della Repubblica 13, fortemente degradato ed in totale stato di
abbandono.
In proposito, con deliberazione della Giunta Comunale in data
4 giugno 2002 (mecc. 2002 04049/012) la Città ha preso
atto della predisposizione, da parte dei competenti settori, di
una proposta di programma sperimentale volto alla realizzazione
di alloggi di E.R.P. riservati agli anziani attraverso la ristrutturazione
e la parziale ricostruzione dell'immobile comunale.
Si prevedeva inoltre di finanziare tale programma con la partecipazione
ad uno specifico bando di successiva pubblicazione da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (in applicazione
della Legge 21/01, art. 3, comma 1), per accedere ad un finanziamento
che avrebbe potuto coprire sino al 90% del costo dell'intervento.
Conseguentemente, con deliberazione della Giunta Comunale in data
18 febbraio 2003 (mecc. 2003 01038/012) è stata approvata
la proposta di cui sopra e la partecipazione al Bando del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti per il cofinanziamento delle
relative opere.
Il programma prevede la realizzazione di 29 alloggi (28 alloggi
destinati agli anziani, un alloggio di servizio destinato al volontariato
per la realizzazione del progetto "Condominio solidale"),
integrati ad ampie superfici non residenziali, con ambienti in
parte destinati a spazi comuni alle unità abitative e in
parte per la localizzazione di servizi disponibili non solo agli
anziani residenti ma anche agli altri abitanti del quartiere.
E stata prevista in particolare la realizzazione di un'articolata
struttura di servizi, puntando sulla sperimentazione di modalità
innovative.
Con determinazione dirigenziale regionale in data 15 luglio 2003,
n. 209, la Regione Piemonte ha ammesso ed inserito in graduatoria
tale proposta e lha successivamente trasmessa al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nonostante lesito favorevole che la proposta ha ottenuto
nella graduatoria a livello nazionale, il Ministero non ha provveduto
al necessario impegno di spesa e, pertanto, lintervento
previsto non ha avuto a tuttoggi copertura finanziaria.
Con nota prot. 12363 del 27 ottobre 2005 lAmministrazione
ha pertanto richiesto alla Regione Piemonte la rilocalizzazione
da piazza Carlo Emanuele II n. 15 a Piazza della Repubblica n.
13 del finanziamento di Euro 3.270.000,00 (derivante dalle economie
della programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica
relativa al quadriennio 1992-1995). Detta richiesta, da formalizzarsi
con specifico provvedimento, non ha potuto ancora trovare accoglimento
da parte della Regione Piemonte in quanto detto Ente è
in attesa di conoscere le determinazioni di questa Civica Amministrazione
in merito alla destinazione futura dellimmobile di piazza
Carlina in oggetto.
Al contempo, deve darsi atto che, al piano terreno, sono attualmente
condotte in locazione alcune unità commerciali i cui contratti,
ad oggi gestiti dallA.T.C., sono tutti scaduti (sulla piazza
Carlo Emanuele II sono ubicati i negozi locati ad uso parrucchiere,
con a fianco due magazzini per ambulanti, un locale ad uso impagliatore
ed uno ad uso restauro di mobili, mentre il locale commerciale
allangolo con via Maria Vittoria è occupato da un
bar. Proseguendo sulla via Maria Vittoria si trova un negozio
occupato da uneliografia e, allinterno dellandrone,
lassociazione U.I.S.P.). LEnte gestore, che sta curando
il procedimento di sgombero di dette unità dovrà
pertanto farsi carico, in collaborazione con la Città,
di ottenere il rilascio da parte degli occupanti.
Poiché lipotesi di acquisizione da parte di soggetti
privati dellimmobile per il suo totale recupero e trasformazione
in albergo di grande prestigio, alle condizioni sopra richiamate,
risulta vantaggiosa per la Città e coerente con linteresse
pubblico, si ritiene di procedere alla sua alienazione mediante
procedura di evidenza pubblica, al fine di consentire a tutti
gli operatori privati operanti nel settore di concorrere alla
progettazione e realizzazione dellintervento.
La procedura che meglio risponde allinteresse pubblico perseguito
ed alle necessarie esigenze di trasparenza e correttezza dellazione
amministrativa è stata individuata nellasta pubblica
da tenersi con il metodo delle candele vergini, ai sensi e con
le modalità previste dal R.D. 23 maggio 1924 n. 827, artt.
73 lett. a) e 74.
Il valore di mercato dellimmobile, che costituisce il prezzo
a base dasta, è stato determinato dal Civico Ufficio
Tecnico, Settore Logistica e Valutazioni della Direzione Patrimonio,
in collaborazione e sulla scorta delle competenze scientifiche
del Dipartimento Casa-Città del Politecnico, in Euro 7.143.000,00
fuori campo I.V.A..
Tale importo deriva dal valore unitario stimato in Euro 600,00
mq./SLP per una SLP complessiva pari a 11.905,02 mq..
Al fine di garantire la realizzazione di un albergo di categoria
superiore e al contempo di assicurare, per un adeguato periodo
di tempo, un alto livello qualitativo nella gestione, occupazione
e manutenzione del complesso, potranno presentare lofferta
di acquisto esclusivamente operatori alberghieri internazionali
le cui strutture, a quattro superior o cinque stelle e con una
capienza complessiva pari a 1.000 camere, siano ubicate in più
Stati di cui almeno uno extraeuropeo ovvero soggetti giuridici
che abbiano formalizzato, al momento della presentazione dellistanza
di partecipazione allasta, un contratto di gestione dellimmobile,
anche in regime di management o franchising, per una durata di
5 o più anni, con operatori alberghieri aventi le caratteristiche
sopra indicate. Detto contratto di gestione potrà essere
subordinato alleffettiva aggiudicazione dellimmobile
allasta.
In relazione allobiettivo primario cui mira il presente
provvedimento, consistente non solo nella valorizzazione dellimmobile
ma soprattutto nel contributo che potrebbe derivare dalloperazione
alla crescita del settore turistico e congressuale cittadino,
si ritiene necessario che i concorrenti assumano i seguenti impegni,
contestualmente allofferta economica e a pena di esclusione
dalla gara, in caso di aggiudicazione:
1) destinare l'intero complesso edilizio - insistente su area
censita a C.T. al foglio 1281 part. 72 e attualmente descritto
a C.F. al foglio 213 n. 68 sub dal 148 al 267 compresi, ubicato
tra la piazza Carlo Emanuele II, via S. Croce, S. Massimo e Maria
Vittoria - ad albergo di categoria superiore (cat. 4 superior
o 5 stelle) avente una capienza minina di 120 stanze, fatto salvo
il 25% della SLP esistente o in progetto per il quale l'attuale
P.R.G. ammette attività commerciali complementari e accessorie
funzionali all'attività principale; tale categoria dovrà
essere mantenuta, dai partecipanti o loro aventi causa, per un
periodo di almeno dieci anni decorrenti dalla data di fine lavori,
fatta constare nell'apposita "comunicazione di ultimazione
lavori" inoltrata allo Sprotello Unico per l'Edilizia della
Città;
2) presentare il progetto edilizio-urbanistico occorrente per
lavvio del procedimento volto al rilascio del permesso a
costruire convenzionato, entro dodici mesi dalla stipula dellatto
di acquisto dellimmobile (salvo proroghe da concedersi in
relazione a cause non imputabili allaggiudicatario);
3) prestare, al momento del rogito, a garanzia dellobbligo
di presentazione del progetto di cui al punto 2, deposito cauzionale
e/o fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa di importo
pari al 5% della base dasta (Euro 357.150,00 fuori campo
I.V.A.) e di durata pari a 18 mesi decorrenti dalla data del rogito,
automaticamente rinnovabile per pari periodo fino a svincolo da
parte della Città;
4) la fidejussione o polizza fidejussoria dovrà contenere
lespressa condizione che il fidejussore è tenuto
a soddisfare lobbligazione a semplice richiesta della Città,
senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto
di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate allart.
1945 c.c., con esclusione, altresì, del beneficio di preventiva
escussione di cui allart. 1944 c.c..
In caso di alienazione delledificio prima che siano trascorsi
5 anni dalla comunicazione di ultimazione lavori, lobbligo
di destinazione dellimmobile sopra indicato dovrà
essere trasferito agli aventi causa dellacquirente.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità contabile;
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:
1) di approvare lalienazione mediante asta pubblica, con
il metodo delle candele vergini, dellimmobile di proprietà
comunale insistente nellisolato compreso tra la Piazza Carlo
Emanuele II e le Vie S. Croce, S. Massimo e Maria Vittoria (quale
individuato nella planimetria allegata - all. 1 - n. e
nelle piante dei relativi piani - all. da 2-10 - nn. )
al fine di destinarne lutilizzo, previo recupero, ad albergo
di categoria superiore. Detto edificio insiste su area censita
a Catasto Terreni al foglio 1281 part. 72 e risulta attualmente
descritto a Catasto Fabbricati al Foglio 213 n. 68 sub dal 148
al 267 compresi;
2) di prendere atto che il valore a base dasta del compendio
immobiliare predetto è stato stimato dai competenti uffici,
in collaborazione e sulla scorta delle competenze scientifiche
del Dipartimento Casa-Città del Politecnico, in Euro 7.143.000,00
fuori campo I.V.A.;
3) di approvare che siano ammessi a presentare offerta esclusivamente
operatori alberghieri internazionali le cui strutture, a quattro
superior o cinque stelle e con una capienza complessiva pari a
1.000 camere, siano ubicate in più Stati di cui almeno
uno extraeuropeo ovvero soggetti giuridici che abbiano formalizzato,
al momento della presentazione dellistanza di partecipazione
allasta, un contratto di gestione dellimmobile, anche
in regime di management o franchising, per una durata di 5 anni
o più anni, con operatori alberghieri aventi le caratteristiche
sopra indicate. Detto contratto di gestione potrà essere
subordinato alleffettiva aggiudicazione dellimmobile
allasta;
4) di disporre che i concorrenti si impegnino, a pena di esclusione,
nellistanza di partecipazione ad ottemperare ai seguenti
obblighi:
- destinare l'intero complesso edilizio - insistente su area censita
a C.T. al foglio 1281
part. 72 e attualmente descritto a C.F. al foglio 213 n. 68 sub
dal 148 al 267 compresi, ubicato tra la piazza Carlo Emanuele
II, via S. Croce, S. Massimo e Maria Vittoria - ad albergo di
categoria superiore (cat. 4 superior o 5 stelle) avente una capienza
minima di 120 stanze, fatto salvo il 25% della SLP esistente o
in progetto per il quale l'attuale P.R.G. ammette attività
commerciali complementari e accessorie funzionali all'attività
principale; tale categoria dovrà essere mantenuta, dai
partecipanti o loro aventi causa, per un periodo di almeno dieci
anni decorrenti dalla data di fine lavori, fatta constare nell'apposita
"comunicazione di ultimazione lavori" inoltrata allo
Sportello Unico per l'Edilizia della Città;
- presentare il progetto edilizio-urbanistico occorrente per lavvio
del procedimento volto al rilascio del permesso a costruire convenzionato,
entro dodici mesi dalla stipula dellatto di acquisto dellimmobile
(salvo proroghe da concedersi in relazione a cause non imputabili
allaggiudicatario);
- prestare, al momento del rogito, a garanzia dellobbligo
di presentazione del progetto di cui al paragrafo precedente,
deposito cauzionale e/o fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa
di importo pari al 5% della base dasta (Euro 357.150,00)
e di durata pari a 18 mesi decorrenti dalla data del rogito, automaticamente
rinnovabile per pari periodo fino a svincolo da parte della Città;
- la fidejussione o polizza fidejussoria dovrà contenere
le condizioni indicate in narrativa;
5) di destinare le risorse derivanti dallalienazione di
cui al predetto punto 2) all'acquisto e/o recupero di alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica quali meglio dettagliati in
narrativa, facendo valere, ove previsto, il diritto di opzione
di cui alla variante 37 del PRG;
6) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa che
integralmente si richiamano, il trasferimento del vincolo di destinazione
E.R.P. dallimmobile di cui al punto 1) del presente dispositivo
ad un numero di unità abitative corrispondente al valore
di mercato dellimmobile di Piazza Carlo Emanuele II, determinato
dal competente Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari in
Euro 7.143.000,00; tali unità abitative sono comprese nella
quota oggetto dacquisto da parte della Città approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 settembre 2003
(mecc. 2003 05969/009) e ubicate nel complesso dei Villaggi Olimpici
del P.RI.U. Spina 3, Comprensorio Michelin Nord e Comprensorio
Vitali;
7) di demandare a successivi atti deliberativi dellorgano
esecutivo e/o dirigenziali della Direzione competente in materia
di Edilizia Residenziale Pubblica ogni adempimento esecutivo occorrente
per il perfezionarsi del trasferimento del vincolo E.R.P., per
la rilocalizzazione del finanziamento regionale e ogni altro provvedimento
conseguente;
8) di approvare che laggiudicazione dellasta sia subordinata
alla definizione del contenzioso in corso, sia in via giudiziale
che eventualmente stragiudiziale, con gli occupanti delle unità
commerciali presenti nellimmobile e indicate in narrativa.
In ogni caso lA.T.C., di concerto con la Città, si
fa carico di coltivare e concludere le azioni occorrenti per la
liberazione di dette unità, ivi compreso il pagamento dellindennità
di avviamento, per quanto di ragione;
9) di demandare agli organi competenti lindizione dellasta
pubblica e relativi provvedimenti, lesatta individuazione
catastale dellimmobile e ogni altro adempimento che si rendesse
necessario nel corso del procedimento, dandosi atto che le spese
di asta e notarili sono a carico dellaggiudicatario, mentre
gli oneri catastali sono assunti dalla Città;
10) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.