Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 139
2006 02128/009
OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 4 - STUDIO UNITARIO D'AMBITO E PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PER L'ATTUAZIONE DEL SUB AMBITO 4 RELATIVO ALL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI AMBITO "8.AE BOSELLI" - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Le aree interessate dalla presente proposta di Studio Unitario
dAmbito sono localizzate nella IV Circoscrizione Amministrativa
"San Donato - Campidoglio - Parella" e sono classificate
nel P.R.G. vigente, come "Aree da Trasformare per servizi
(ATS) "Ambito 8.ae Boselli" da attuarsi con trasformazione
unitaria secondo le regole degli artt. 7 e 20 e le indicazioni
delle relative schede normative delle N.U.E.A. di P.R.G..
In particolare, lambito è già stato oggetto
di un precedente Studio Unitario, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 23 luglio 1999 (mecc. 9906441/57).
Tale studio predisposto dalla Città prevedeva la suddivisione
dellambito stesso in tre distinti sub ambiti di intervento
denominati 1 - 2 e 3, finalizzati a consentire lattuazione
degli interventi anche in tempi differenziati, nel rispetto delle
quantità delledificazione, dei servizi e delle destinazioni
duso dellintero ambito.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 giugno 2000
(mecc. 2000 04422/09) è stata approvata la Concessione
Convenzionata relativa allattuazione dei sub ambiti 1 e
2.
Nello Studio Unitario dAmbito sopra citato era stata indicata
unarea pari a mq. 9.727 che risultava di proprietà
della Città che non generava alcuna capacità edificatoria
ed era pertanto stata esclusa dal computo delle aree da cedere
per servizi.
A seguito di approfondite ricerche avanzate dai proprietari delle
aree incluse tra quelle di proprietà della Città,
è, tuttavia, emerso che le aree individuate al Catasto
Terreni Foglio 1160, particelle 124 - 194 e al Foglio 1159 particella
13, pari a mq. 6172, sono di proprietà privata mentre sono
state erroneamente indicate di proprietà della Città.
Di conseguenza si rende necessario modificare ed adeguare lo Studio
Unitario dAmbito precedentemente approvato, con lindividuazione
di un ulteriore sub ambito denominato sub ambito 4.
Larea di concentrazione edificatoria del sub ambito 4 è
prevista sulla via Trivero angolo c.so Monte Grappa su di unarea
di concentrazione edificatoria pari a mq. 1234,40 di cui mq. 795
di proprietà comunale descritti al Catasto terreni al Foglio
1159 particelle 14 - 138 - 139 e 140.
Tale area verrà permutata con unarea di pari dimensioni
e caratteristiche, di proprietà dei Proponenti, che verrà
ceduta per servizi, così da permettere la realizzazione
della SLP in unarea di adeguate dimensioni, quale prevista
dal PRG, senza, peraltro, concorrere al calcolo della SLP totale.
Lattuazione del sub ambito 4 avverrà tramite presentazione
di un Progetto Esecutivo Convenzionato immediatamente realizzabile
in quanto le proprietà sono interessate alla sua trasformazione.
Lo Studio Unitario precedentemente approvato con deliberazione
n. 172 conserva comunque piena validità e di conseguenza
i dati tecnici fondamentali dellintervento rimangono invariati
salva lindividuazione e la previsione di realizzazione del
nuovo sub ambito 4.
I dati riepilogativi di progetto del SUA, al netto delle proprietà
comunali, per la trasformazione per sub ambiti ai sensi dellart.
7 comma 7 delle NUEA di PRG sono i seguenti:
SUB AMBITO | ST | SLP | AREE A SERVIZIO | NOTE |
1 | mq 13683 | mq 3192,7 | mq 10472 | già attuato |
2 | mq 2370 | mq 553 | mq 2370 | già attuato |
3 | mq 2427 | mq 647 | mq 2427 | da attuare |
4 | mq 6967 | mq 1440 | mq 5733 | nuovo sub ambito |
TOTALE | mq 25447 | mq 5832,7 | mq 21002 |
Lintervento edilizio oggetto del PEC del sub ambito 4
prevede la realizzazione di un fabbricato di 4 piani f.t. ad uso
residenziale, compreso piano pilotis, per una SLP pari a mq. 1440,14,
ubicato nellarea di concentrazione edificatoria localizzata
lungo la via Trivero.
I dati tecnici fondamentali, relativi al dimensionamento dell'intervento,
che troverà attuazione mediante il rilascio di n.1 permesso
a costruire, sono i seguenti:
- Superficie Territoriale (ST) mq. 6.967 di cui
mq. 6172 di proprietà privata e mq. 795 di proprietà
comunale
che verrà ceduta (senza che concorra al calcolo totale
della SLP)
- SLP edificabile (0,7/3mq SLP/mq ST) mq. 1.440,14
- Area concentrazione edificato (max 20%) mq. 1.234,40
- Aree da cedere per servizi (80% ST) mq. 5.732,60 di cui
mq. 4.937,60 pari all80% della ST di proprietà privata
e mq. 795 di proprietà comunale che verrà ceduta
(senza che concorra al calcolo totale della SLP)
- Abitanti teorici insediabili (SLP/34) n. 42
In base allo schema di Convenzione ed alle modalità in
esso contenute, i Proponenti si impegnano a cedere gratuitamente
al Comune di Torino, al momento della stipula della convenzione,
la proprietà dellarea per la realizzazione dei servizi
pubblici per complessivi mq. 5.732,60.
I Proponenti si impegnano, inoltre, a realizzare a scomputo degli
oneri di urbanizzazione dovuti, opere di urbanizzazione per un
totale di Euro 148.013,19 consistenti nella demolizione di un
edificio prefabbricato posizionato sulla banchina centrale del
corso Monte Grappa, la cui struttura è costituita da pannelli
in cemento/amianto, con conseguenti opere di bonifica ambientale,
ai sensi dellart. 28 delle NUEA di PRG e nella risistemazione
dellarea stessa con lesecuzione di sottofondo e piantumazione
di alberi in conformità alla tipologia del tratto sud di
corso Monte Grappa.
Tale fabbricato non è compreso nel perimetro dellAmbito
interessato dal PEC ma la sua demolizione è stata richiesta
dalla Città sia per eliminare un edificio prefabbricato
costruito con pannelli di amianto ricollocando, in altra sede
più idonea, lAssociazione AIZO, attuale utilizzatrice.
Tutte le opere inerenti la sistemazione delle aree a servizi verranno
eseguite dai Proponenti entro 3 anni dallapprovazione del
progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ed in ogni caso
non oltre 4 anni dalla stipula della Convenzione, mentre le opere
inerenti lintervento edilizio dovranno essere ultimate entro
il termine massimo di 5 anni dalla stipula della convenzione,
corrispondente al termine di validità del PEC.
I proponenti si obbligano a corrispondere gli oneri di urbanizzazione
dovuti, da valutare al momento del rilascio del permesso di costruire,
che ammontano ad oggi a Euro 163.700,72, di cui Euro 77.378,72
per gli oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 86.322,00 per
gli oneri di urbanizzazione secondaria.
Pertanto:
- importo oneri di urbanizzazione dovuti (circa) Euro 163.700,72
- costo totale delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
Euro 148.013,19
- differenza da versare in sede di permesso a costruire Euro 15.687,53
Il quadro economico sarà redatto ai sensi del Collegato
fiscale alla Legge Finanziaria n. 342 del 21 novembre 2000, pubblicato
sulla G.U. n. 276 del 25 novembre 2000 che prevede allart.
51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione.
Il costo di costruzione, previsto dal D.P.R. n. 380/2001 non è
definibile in sede di convenzione in quanto il progetto planovolumetrico
delle opere edilizie non contiene ancora i parametri (numero e
superficie degli alloggi, degli accessori, ecc.) per la sua corretta
definizione, che è pertanto demandata al momento del rilascio
del permesso di costruire.
Per le modalità di attuazione degli interventi relativi
al PEC sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più
dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente
provvedimento.
Il progetto di massima relativo alle opere di urbanizzazione da
realizzare è stato sottoposto alle Conferenze di Servizi
con i Settori interessati che hanno espresso parere favorevole.
Lo Studio Unitario dAmbito ed il Piano Esecutivo Convenzionato
sono stati sottoposti all'esame della Commissione Edilizia che
in data 14 luglio 2005 ha espresso parere favorevole alla sua
approvazione.
Lo Studio Unitario dAmbito ed il Piano Esecutivo Convenzionato
risultano, altresì, conformi con il Piano di Zonizzazione
Acustica, come da Parere di Conformità espresso dal Settore
Tutela Ambiente in data 29 luglio 2005.
Dato atto che allAlbo Pretorio della Città di Torino,
cui la documentazione completa dello Studio Unitario dAmbito
ed il Piano Esecutivo Convenzionato relativo allambito "8.ae
Boselli" è stata inviata in data 8 marzo 2006, la
pubblicazione per affissione è prevista fino all8
aprile 2006.
Rilevato che la Circoscrizione 4, cui lo Studio Unitario dAmbito
ed il Piano Esecutivo Convenzionato unitamente agli elaborati
tecnici sono stati inviati in data 20 marzo 2006, nella seduta
del 27 marzo 2006, con deliberazione consiliare (mecc. 2006 02493/087),
in cui è emersa la positività dellutilizzo
degli oneri a scomputo per labbattimento, con relativa bonifica,
del prefabbricato in cemento/amianto situato nel tratto finale
di corso Monte Grappa ha nel contempo, espresso parere favorevole,
richiedendo "la sistemazione superficiale per il ricongiungimento
di via Boselli con via Trivero" e sottolineando alcune perplessità
in merito alle altezze delledificato residenziale in progetto"
(all 4 - n. ).".
A tale richiesta si controdeduce quanto segue:
La richiesta della Circoscrizione 4 relativa alla sistemazione
del tratto tra via Boselli e la via Trivero viene di massima accolta
e verrà valutata e definita dai Settori competenti in sede
di progetto preliminare ed esecutivo delle opere a scomputo degli
oneri. Per quanto concerne laltezza del fabbricato residenziale,
si fa presente che il numero dei piani previsto è coerente
con quanto disciplinato dalla scheda normativa di P.R.G. relativa
allambito oggetto del presente PEC, che indica in quattro
piani il numero massimo degli stessi.".
Infine, ai sensi di quanto previsto dallart. 22 comma 3,
del D.P.R. n. 380/2001, si prende atto che in relazione al presente
Piano Esecutivo Convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione
degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali
e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti
urbanistici le disposizioni di cui allo stesso articolo del D.P.R.
n. 380/2001 in materia di sostituzione di permesso a costruire
e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Visto il parere di conformità al Piano di Zonizzazione Acustica espresso il data 29 luglio 2005;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente
si richiamano:
1) di approvare lo Studio Unitario dAmbito (art. 7 lettera
B delle NUEA di PRG) relativo alle aree da trasformare per servizi
ambito "8ae Boselli" localizzate tra le vie Boselli,
Trivero e il corso Monte Grappa, composto dai seguenti elaborati:
- Studio Unitario dAmbito (all. 1 - n. );
- Schema di Convenzione (Titolo I Convenzione Programma) (all.
2 - n. );
2) di approvare il Piano Esecutivo Convenzionato, ai sensi dellart.
43 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i., relativo allattuazione
del sub ambito 4, che si compone dei seguenti elaborati:
- Schema di Convenzione (Titolo II - Convenzione relativa al PEC
) (all. 2);
- Piano Esecutivo Convenzionato (all. 3 - n. );
3) di prendere atto che lintroito relativo al costo di costruzione
sarà acquisito a cura del Settore Permessi Convenzionati
e Suolo Pubblico;
4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito
di approvazione del progetto esecutivo, la necessaria operazione
contabile relativa allaccertamento dellentrata e allimpegno
di spesa, corrispondente nel progetto di massima a Euro 148.013,19
per le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo nellambito
di intervento. La restante entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione
rimasti a carico del Proponente verrà accertata con successiva
determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza;
5) di approvare lattuazione della presente deliberazione
provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della Convenzione
stessa, entro il termine di un anno dalla data di esecutività
della presente deliberazione, a norma della convenzione medesima,
a norma del Regolamento per i contratti vigente e s.m.i., tra
il Comune di Torino ed i seguenti soggetti:
BARBERI Maria Aurelia nata a Torino il 13 giugno 1906, domiciliata
a Milano Via S. Damiano n. 4 - c.f. BRB MRL 06H53 L219S, rappresentata
dal procuratore Sig. Trave Michele nato a Torino il 10 gennaio1949
e residente a Torino in via Donati 27 - con procura legale in
data 17 giugno 2004 - n. repertorio 91498;
PANETTO Davide nato a Torino il 6 aprile 1961 domiciliato a Torino
in via Domodossola 93 - c.f. PNT DVD 61D06 L219S;
PANETTO Alessandro nato a Torino il 16 marzo 1965 domiciliato
a Torino in via Domodossola 93 - c.f. PNT LSN 65C16 L219P;
FERRERI Laura nata a Torino il 10 luglio 1930 domiciliata a Torino
in via Amendola 10 - e residente a Ginevra in Av. Pittard 7 -
c.f. FRR LRA 30L50 L219I, rappresentata dal procuratore Sig. Buonadonna
Vitantonio nato a Lavello (PZ) il 14 agosto 1958 e residente a
Torino in via Serrano 24/a con procura legale in data 21 maggio
2005 - n. repertorio 346/2005;
con lautorizzazione allufficiale rogante, nonchè
al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra,
al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute
necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento
alle norme di Legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale
al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore
redazione dellatto;
6) di prendere atto che in relazione al presente Piano Esecutivo
Convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli
elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali
e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti
urbanistici le disposizioni di cui allart. 22 comma 3 del
D.P.R. n. 380/2001 in materia di sostituzione di permesso di costruire
e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.