Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 139
2006 02128/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 APRILE 2006

(proposta dalla G.C. 17 marzo 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 4 - STUDIO UNITARIO D'AMBITO E PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PER L'ATTUAZIONE DEL SUB AMBITO 4 RELATIVO ALL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI AMBITO "8.AE BOSELLI" - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Le aree interessate dalla presente proposta di Studio Unitario d’Ambito sono localizzate nella IV Circoscrizione Amministrativa "San Donato - Campidoglio - Parella" e sono classificate nel P.R.G. vigente, come "Aree da Trasformare per servizi (ATS) "Ambito 8.ae Boselli" da attuarsi con trasformazione unitaria secondo le regole degli artt. 7 e 20 e le indicazioni delle relative schede normative delle N.U.E.A. di P.R.G..
In particolare, l’ambito è già stato oggetto di un precedente Studio Unitario, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 1999 (mecc. 9906441/57).
Tale studio predisposto dalla Città prevedeva la suddivisione dell’ambito stesso in tre distinti sub ambiti di intervento denominati 1 - 2 e 3, finalizzati a consentire l’attuazione degli interventi anche in tempi differenziati, nel rispetto delle quantità dell’edificazione, dei servizi e delle destinazioni d’uso dell’intero ambito.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 giugno 2000 (mecc. 2000 04422/09) è stata approvata la Concessione Convenzionata relativa all’attuazione dei sub ambiti 1 e 2.
Nello Studio Unitario d’Ambito sopra citato era stata indicata un’area pari a mq. 9.727 che risultava di proprietà della Città che non generava alcuna capacità edificatoria ed era pertanto stata esclusa dal computo delle aree da cedere per servizi.
A seguito di approfondite ricerche avanzate dai proprietari delle aree incluse tra quelle di proprietà della Città, è, tuttavia, emerso che le aree individuate al Catasto Terreni Foglio 1160, particelle 124 - 194 e al Foglio 1159 particella 13, pari a mq. 6172, sono di proprietà privata mentre sono state erroneamente indicate di proprietà della Città.
Di conseguenza si rende necessario modificare ed adeguare lo Studio Unitario d’Ambito precedentemente approvato, con l’individuazione di un ulteriore sub ambito denominato sub ambito 4.
L’area di concentrazione edificatoria del sub ambito 4 è prevista sulla via Trivero angolo c.so Monte Grappa su di un’area di concentrazione edificatoria pari a mq. 1234,40 di cui mq. 795 di proprietà comunale descritti al Catasto terreni al Foglio 1159 particelle 14 - 138 - 139 e 140.
Tale area verrà permutata con un’area di pari dimensioni e caratteristiche, di proprietà dei Proponenti, che verrà ceduta per servizi, così da permettere la realizzazione della SLP in un’area di adeguate dimensioni, quale prevista dal PRG, senza, peraltro, concorrere al calcolo della SLP totale.
L’attuazione del sub ambito 4 avverrà tramite presentazione di un Progetto Esecutivo Convenzionato immediatamente realizzabile in quanto le proprietà sono interessate alla sua trasformazione.
Lo Studio Unitario precedentemente approvato con deliberazione n. 172 conserva comunque piena validità e di conseguenza i dati tecnici fondamentali dell’intervento rimangono invariati salva l’individuazione e la previsione di realizzazione del nuovo sub ambito 4.
I dati riepilogativi di progetto del SUA, al netto delle proprietà comunali, per la trasformazione per sub ambiti ai sensi dell’art. 7 comma 7 delle NUEA di PRG sono i seguenti:

SUB AMBITO ST SLP AREE A SERVIZIO NOTE
1 mq 13683 mq 3192,7 mq 10472 già attuato
2 mq 2370 mq 553 mq 2370 già attuato
3 mq 2427 mq 647 mq 2427 da attuare
4 mq 6967 mq 1440 mq 5733 nuovo sub ambito
TOTALE mq 25447 mq 5832,7 mq 21002  

L’intervento edilizio oggetto del PEC del sub ambito 4 prevede la realizzazione di un fabbricato di 4 piani f.t. ad uso residenziale, compreso piano pilotis, per una SLP pari a mq. 1440,14, ubicato nell’area di concentrazione edificatoria localizzata lungo la via Trivero.
I dati tecnici fondamentali, relativi al dimensionamento dell'intervento, che troverà attuazione mediante il rilascio di n.1 permesso a costruire, sono i seguenti:
- Superficie Territoriale (ST) mq. 6.967 di cui
mq. 6172 di proprietà privata e mq. 795 di proprietà comunale
che verrà ceduta (senza che concorra al calcolo totale della SLP)
- SLP edificabile (0,7/3mq SLP/mq ST) mq. 1.440,14
- Area concentrazione edificato (max 20%) mq. 1.234,40
- Aree da cedere per servizi (80% ST) mq. 5.732,60 di cui
mq. 4.937,60 pari all’80% della ST di proprietà privata
e mq. 795 di proprietà comunale che verrà ceduta
(senza che concorra al calcolo totale della SLP)
- Abitanti teorici insediabili (SLP/34) n. 42
In base allo schema di Convenzione ed alle modalità in esso contenute, i Proponenti si impegnano a cedere gratuitamente al Comune di Torino, al momento della stipula della convenzione, la proprietà dell’area per la realizzazione dei servizi pubblici per complessivi mq. 5.732,60.
I Proponenti si impegnano, inoltre, a realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, opere di urbanizzazione per un totale di Euro 148.013,19 consistenti nella demolizione di un edificio prefabbricato posizionato sulla banchina centrale del corso Monte Grappa, la cui struttura è costituita da pannelli in cemento/amianto, con conseguenti opere di bonifica ambientale, ai sensi dell’art. 28 delle NUEA di PRG e nella risistemazione dell’area stessa con l’esecuzione di sottofondo e piantumazione di alberi in conformità alla tipologia del tratto sud di corso Monte Grappa.
Tale fabbricato non è compreso nel perimetro dell’Ambito interessato dal PEC ma la sua demolizione è stata richiesta dalla Città sia per eliminare un edificio prefabbricato costruito con pannelli di amianto ricollocando, in altra sede più idonea, l’Associazione AIZO, attuale utilizzatrice.
Tutte le opere inerenti la sistemazione delle aree a servizi verranno eseguite dai Proponenti entro 3 anni dall’approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ed in ogni caso non oltre 4 anni dalla stipula della Convenzione, mentre le opere inerenti l’intervento edilizio dovranno essere ultimate entro il termine massimo di 5 anni dalla stipula della convenzione, corrispondente al termine di validità del PEC.
I proponenti si obbligano a corrispondere gli oneri di urbanizzazione dovuti, da valutare al momento del rilascio del permesso di costruire, che ammontano ad oggi a Euro 163.700,72, di cui Euro 77.378,72 per gli oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 86.322,00 per gli oneri di urbanizzazione secondaria.
Pertanto:
- importo oneri di urbanizzazione dovuti (circa) Euro 163.700,72
- costo totale delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo Euro 148.013,19
- differenza da versare in sede di permesso a costruire Euro 15.687,53
Il quadro economico sarà redatto ai sensi del Collegato fiscale alla Legge Finanziaria n. 342 del 21 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 276 del 25 novembre 2000 che prevede all’art. 51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione.
Il costo di costruzione, previsto dal D.P.R. n. 380/2001 non è definibile in sede di convenzione in quanto il progetto planovolumetrico delle opere edilizie non contiene ancora i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori, ecc.) per la sua corretta definizione, che è pertanto demandata al momento del rilascio del permesso di costruire.
Per le modalità di attuazione degli interventi relativi al PEC sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
Il progetto di massima relativo alle opere di urbanizzazione da realizzare è stato sottoposto alle Conferenze di Servizi con i Settori interessati che hanno espresso parere favorevole.
Lo Studio Unitario d’Ambito ed il Piano Esecutivo Convenzionato sono stati sottoposti all'esame della Commissione Edilizia che in data 14 luglio 2005 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
Lo Studio Unitario d’Ambito ed il Piano Esecutivo Convenzionato risultano, altresì, conformi con il Piano di Zonizzazione Acustica, come da Parere di Conformità espresso dal Settore Tutela Ambiente in data 29 luglio 2005.
Dato atto che all’Albo Pretorio della Città di Torino, cui la documentazione completa dello Studio Unitario d’Ambito ed il Piano Esecutivo Convenzionato relativo all’ambito "8.ae Boselli" è stata inviata in data 8 marzo 2006, la pubblicazione per affissione è prevista fino all’8 aprile 2006.
Rilevato che la Circoscrizione 4, cui lo Studio Unitario d’Ambito ed il Piano Esecutivo Convenzionato unitamente agli elaborati tecnici sono stati inviati in data 20 marzo 2006, nella seduta del 27 marzo 2006, con deliberazione consiliare (mecc. 2006 02493/087), in cui è emersa la positività dell’utilizzo degli oneri a scomputo per l’abbattimento, con relativa bonifica, del prefabbricato in cemento/amianto situato nel tratto finale di corso Monte Grappa ha nel contempo, espresso parere favorevole, richiedendo "la sistemazione superficiale per il ricongiungimento di via Boselli con via Trivero" e sottolineando alcune perplessità in merito alle altezze dell’edificato residenziale in progetto" (all 4 - n. ).".
A tale richiesta si controdeduce quanto segue:

CONTRODEDUZIONE

La richiesta della Circoscrizione 4 relativa alla sistemazione del tratto tra via Boselli e la via Trivero viene di massima accolta e verrà valutata e definita dai Settori competenti in sede di progetto preliminare ed esecutivo delle opere a scomputo degli oneri. Per quanto concerne l’altezza del fabbricato residenziale, si fa presente che il numero dei piani previsto è coerente con quanto disciplinato dalla scheda normativa di P.R.G. relativa all’ambito oggetto del presente PEC, che indica in quattro piani il numero massimo degli stessi.".
Infine, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, si prende atto che in relazione al presente Piano Esecutivo Convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui allo stesso articolo del D.P.R. n. 380/2001 in materia di sostituzione di permesso a costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Vista la Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i.;

Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

Visto il parere di conformità al Piano di Zonizzazione Acustica espresso il data 29 luglio 2005;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare lo Studio Unitario d’Ambito (art. 7 lettera B delle NUEA di PRG) relativo alle aree da trasformare per servizi ambito "8ae Boselli" localizzate tra le vie Boselli, Trivero e il corso Monte Grappa, composto dai seguenti elaborati:
- Studio Unitario d’Ambito (all. 1 - n.                 );
- Schema di Convenzione (Titolo I Convenzione Programma) (all. 2 - n.             );
2) di approvare il Piano Esecutivo Convenzionato, ai sensi dell’art. 43 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i., relativo all’attuazione del sub ambito 4, che si compone dei seguenti elaborati:
- Schema di Convenzione (Titolo II - Convenzione relativa al PEC ) (all. 2);
- Piano Esecutivo Convenzionato (all. 3 - n.                );
3) di prendere atto che l’introito relativo al costo di costruzione sarà acquisito a cura del Settore Permessi Convenzionati e Suolo Pubblico;
4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito di approvazione del progetto esecutivo, la necessaria operazione contabile relativa all’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa, corrispondente nel progetto di massima a Euro 148.013,19 per le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo nell’ambito di intervento. La restante entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione rimasti a carico del Proponente verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza;
5) di approvare l’attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della Convenzione stessa, entro il termine di un anno dalla data di esecutività della presente deliberazione, a norma della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino ed i seguenti soggetti:
BARBERI Maria Aurelia nata a Torino il 13 giugno 1906, domiciliata a Milano Via S. Damiano n. 4 - c.f. BRB MRL 06H53 L219S, rappresentata dal procuratore Sig. Trave Michele nato a Torino il 10 gennaio1949 e residente a Torino in via Donati 27 - con procura legale in data 17 giugno 2004 - n. repertorio 91498;
PANETTO Davide nato a Torino il 6 aprile 1961 domiciliato a Torino in via Domodossola 93 - c.f. PNT DVD 61D06 L219S;
PANETTO Alessandro nato a Torino il 16 marzo 1965 domiciliato a Torino in via Domodossola 93 - c.f. PNT LSN 65C16 L219P;
FERRERI Laura nata a Torino il 10 luglio 1930 domiciliata a Torino in via Amendola 10 - e residente a Ginevra in Av. Pittard 7 - c.f. FRR LRA 30L50 L219I, rappresentata dal procuratore Sig. Buonadonna Vitantonio nato a Lavello (PZ) il 14 agosto 1958 e residente a Torino in via Serrano 24/a con procura legale in data 21 maggio 2005 - n. repertorio 346/2005;
con l’autorizzazione all’ufficiale rogante, nonchè al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di Legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto;
6) di prendere atto che in relazione al presente Piano Esecutivo Convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all’art. 22 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 in materia di sostituzione di permesso di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.