Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 138
2006 02127/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 APRILE 2006

(proposta dalla G.C. 17 marzo 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AREE LANCIA - SPINA 2 - FRAMTEK - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 12 FEBBRAIO 1999. REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO E RIPRISTINO DELLA PARTE SUPERFICIARIA SULL'AREA LANCIA. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

In data 23 novembre 1998 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 399 del 21 dicembre 1998, ed approvato con D.P.G.R. n. 5 in data 8 febbraio 1999, tra la Regione Piemonte e la Città di Torino per la realizzazione di Programmi Integrati di Intervento (art. 16 della Legge n. 179/1992, deliberazione del CIPE 16 marzo 1994) al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale delle aree Lancia, Spina 2 e Framtek.
L’ambito di trasformazione Lancia, localizzato tra le vie Isonzo, Lancia, Caraglio, Renier e corso Rosselli interessa una superficie territoriale di 95.356 mq., di cui aree di proprietà privata per 92.353 mq. ed aree di proprietà comunale per 3.003 mq. di S.T. che generano, con indice territoriale massimo 0,7/mq./mq., una SLP complessiva di 66.749 mq. di cui 64.647 mq. di proprietà privata e 2.102 mq. di proprietà comunale, con destinazione a residenza e ASPI.
In data 12 febbraio 1999 con atto a rogito notaio Silvana Castiglione, è stata stipulata la Convenzione attuativa del Programma Integrato, relativa all’ambito Lancia, tra la Città di Torino e la Società Immobiliare Comprensorio San Paolo S.r.l. quali soggetti proponenti e attuatori del Programma stesso.
In data 13 maggio 2002 con atto a rogito notaio Antonio Maria Marocco è stata stipulata la Convenzione Edilizia Integrativa della Convenzione attuativa di cui al punto precedente.
La Convenzione integrativa stabiliva sull’area di 348 mq. (distinta al Catasto Terreni al Foglio 1296 mappale n. 342), destinata a pubblici servizi e già assoggettata all’uso pubblico con atto di cessione a rogito notaio Silvana Castiglione in data 12 settembre 2000, la sospensione di tale vincolo per destinarla ad area di carico e scarico merci, al fine di consentire, nell’Unità di Intervento n. 4 a, l’adempimento dello standard funzionale aggiuntivo richiesto dalla Legge Regionale 28/1999 art. 23 comma 3. Con la medesima Convenzione Integrativa veniva, altresì, stabilito di assoggettare all’uso pubblico una porzione del parcheggio posto al piano interrato ed afferente all’Unità di Intervento n. 4 a, corrispondente a 373 mq..
In data 19 marzo 2003 veniva rilasciata alla Società Immobiliare San Paolo S.r.l. autorizzazione commerciale per realizzare, nell’Unità di Intervento n. 4 a del Programma Integrato, un centro commerciale (GCC1), costituito da due medie superfici di vendita per un totale di mq. 4.245 con una SLP di 6.311 mq..
Successivamente, con atto a rogito notaio Francesco Cavallone in data 27 giugno 2003 la Società Immobiliare San Paolo S.r.l. cedeva un’area pari a mq. 9.400 ubicata in via San Paolo, corrispondente all’Unità di Intervento n. 4 a, alla Società Immobiliare Bennet S.p.A. la quale subentrava negli obblighi e nelle prescrizioni precedentemente assunti dalla Società San Paolo.
A seguito dell’attivazione del centro commerciale si è verificata la necessità di una maggiore dotazione di parcheggi pubblici per l’intero ambito, a copertura anche dei fabbisogni pregressi dell’intorno.
La Società I.C.B. S.r.l., avente causa e partecipata da Bennet S.p.A., in accordo con la Circoscrizione e con il Comune di Torino, ha previsto, così, di aumentare il numero dei posti auto pubblici già esistenti prevedendo la realizzazione di un nuovo parcheggio interrato, collegato a quello esistente e con ingresso dalla via Lancia, posto in corrispondenza dell’area destinata a pubblici servizi su cui viene confermato il percorso pedonale.
L’ulteriore previsione di nuovi spazi a parcheggio pubblico è approvata ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo di Programma e dell’art. 9 ter della Convenzione stipulata in data 12 febbraio 1999.
Il nuovo parcheggio pubblico, realizzato a totale cura e spese del soggetto attuatore, Società I.C.B. S.r.l., che provvederà, inoltre, alla gestione e manutenzione a proprio carico dello stesso, garantirà una disponibilità aggiuntiva di 135 posti auto pari a una superficie di mq. 3.783.
I lavori di realizzazione dovranno essere ultimati entro due anni decorrenti dalla data della stipulazione della Convenzione allegata al presente atto.
La sistemazione superficiale dell’area riguardante il parcheggio interrato verrà, invece, realizzata a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, a cura e spese della società GEFIM S.p.A. subentrata negli obblighi alla Società Immobiliare San Paolo, a seguito di atto di fusione come da rogito notaio Andrea Ganelli in data 18 ottobre 2004, come da progetto approvato con la deliberazione della Giunta Comunale in data 15 ottobre 2002 (mecc. 2002 07647/003) e secondo le modalità previste al punto D) delle premesse della Convenzione allegata al presente provvedimento.
Per le modalità di attuazione degli interventi sinteticamente sopradescritti si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di Convenzione allegato al presente provvedimento (all. 1).
La Circoscrizione 3, cui il Progetto del parcheggio interrato, corredato dei relativi elaborati, era stato inviato in data 22 marzo 2006, nella seduta della Giunta di Circoscrizione, riunita in data 27 marzo 2006, ha espresso parere favorevole (all. 28 - n.          ).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare la Convenzione relativa alle modalità di realizzazione ed utilizzo del parcheggio pubblico interrato di cui in narrativa, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo di Programma Integrato delle aree "Lancia - Spina 2 - Framtek", sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Comune di Torino in data 23 novembre 1998, con le modalità definite dallo schema di Convenzione allegato (all. 1 - n.           ).
Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di deliberazione i seguenti elaborati relativi al progetto esecutivo del parcheggio (all. da 2 a 27):
- Relazione descrittiva (all. 2 - n.             );
- Relazioni Tecniche Specialistiche (all. 3 - n.            );
- Capitolato Speciale Edile (all. 4 - n.                );
- Capitolato Speciale Impianti (all. 5 - n.             );
- Elaborati Grafici (all. 6 - n.             );
- Tav. 1 - planimetria destinazioni d’uso (all. 7 - n.              );
- Tav. 2 - pianta piano terra (all. 8 - n.               );
- Tav. 3 - pianta piano interrato (all. 9 - n.           );
- Tav. 4 - sezioni trasversali (all. 10 - n.             );
- Tav. 5 - tracciamento (all. 11 - n.             );
- Tav. 6 - carpenteria fondazioni (all. 12 - n.          );
- Tav. 7 - carpenteria ed armatura plinti (all. 13 - n.             );
- Tav. 8 - carpenteria ed armatura muri (all. 14 - n.              );
- Tav. 9 - carpenteria ed armatura fondazioni (all. 15 - n.             );
- Tav. 10 - carpenteria scale in acciaio 1 e 2 (all. 16 - n.              );
- Tav. 11 - pianta solaio prefabbricato parte bassa (all. 17 - n.            );
- Tav. 12 - pianta solaio prefabbricato parte alta (all. 18 - n.              );
- Tav. 13 - sezioni strutture prefabbricate (all. 19 - n.             );
- Tav. 14 - fascicolo quadri elettrici (all. 20 - n.             );
- Tav. 15 - tavola piano int. illuminazione e forza motrice (all. 21 - n.            );
- Tav. 16 - piano int. Impianti speciali (all. 22 - n.               );
- Tav. 17 - Impianto meccanizzato di estrazione dell’aria (all. 23 - n.               );
- Tav. 18 - impianto meccanizzato di reti idranti e sprinkler (all. 24 - n.            );
- Tav. 19 - prog. impianti di scarico acque reflue- P.T. e int. (all. 25 - n.            );
- Tav. 20 - prog. Idem c.s. - sezioni e particolari (all. 26 - n.              );
- Tav. 21 - prog. Idem c.s. - profili quotati e tronchi collettore (all. 27 - n.             );
2) di dare attuazione alla presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della Convenzione allegata, entro il termine di tre mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d’obbligo presentato dai proponenti, unitamente alla relativa garanzia fidejussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i. tra il Comune di Torino e:
- Società Gefim S.p.A. con sede legale in Torino, Via Monte Asolone n. 4 - codice fiscale 02332520010 rappresentata dal Geom. Ponchia Pier Paolo, nato a Torino il 2 dicembre 1935, domiciliato presso la sede della Società;
- Società I.C.B. S.r.l. con sede a Milano in Via Goldoni 11 - codice fiscale 03270080967 rappresentata dal Sig. Sergio Cristofoli nato a Carole (VE) il 29 dicembre 1947, domiciliato presso la sede della società;
con l’autorizzazione dell’ufficiale rogante, nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di Legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.