Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 137
2006 02124/009
OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 6 - AMBITI ATS 5O REBAUDENGO 2 - 5P GARLANDA, TRASFORMAZIONE UNITARIA (ART. 7). STUDIO UNITARIO D'AMBITO E PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO AL SUB-AMBITO 1. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Le aree interessate dal presente provvedimento
sono comprese dal P.R.G. vigente (approvato con deliberazione
n. 3-45091 della Giunta Regionale del 21 aprile 1995) tra le aree
da trasformare per la realizzazione dei servizi allinterno
del tessuto urbano. In particolare, si tratta dellATS 5o
Rebaudengo 2 (destinata ad aree per parcheggi) e dellATS
5p Garlanda (destinata a spazi pubblici a parco per il gioco e
lo sport) con la previsione di un mix funzionale min 80% residenza
/ max 20% ASPI in caso di trasformazione su iniziativa privata.
La trasformazione degli ambiti può essere
consentita anche per parti, dette sub-ambiti di intervento, ai
sensi dellart. 7.B delle N.U.E.A., previa approvazione dellAmministrazione
Comunale di uno Studio Unitario dAmbito (S.U.A.) esteso
allintero ambito, proposto dal Comune o dai privati, singoli
o associati, proprietari di immobili inclusi negli ambiti stessi,
che rappresentino almeno il 75% delle superfici catastali interessate.
A tal proposito, nel maggio 2005, i proprietari
del SubAmbito 1 hanno presentato una proposta di Studio
Unitario dAmbito, volto ad articolare lambito in due
sub -ambiti finalizzati a consentire lattuazione degli interventi
in tempi differenziati e di Piano Esecutivo Convenzionato, riferita
al sub-Ambito 1.
Nella fattispecie è prevista per il subambito
1 la realizzazione di un edificio residenziale ubicato in piazza
Conti Rebaudengo, angolo via Botticelli, dai 4 ai 9 piani fuori
terra, con piano terreno a pilotis e unautorimessa interrata,
per una SLP complessiva di progetto di 2.332,5 mq..
Per il subambito 2, la cui attuazione
dovrà avvenire in un secondo momento, viene proposta la
realizzazione della concentrazione edificatoria con destinazione
ASPI, attraverso la chiusura parziale del piano terreno delledificio
relativo al subambito1 per una SLP complessiva di 252,59
mq..
I proprietari si impegnano a realizzare, a scomputo
degli oneri di urbanizzazione, opere di urbanizzazione per un
valore complessivo di Euro 223.740,00, consistenti in illuminazione
pubblica, fognature e sistemazioni esterne, che si configurano
come opere propedeutiche alla futura costruzione da parte della
Città di un Centro Anziani. Il nuovo tipo di servizio dovrà
essere inserito nella scheda normativa dellATS con apposito
provvedimento.
Su parte dellarea ceduta compresa nellArea
da Trasformare per Servizi 5p, previa demolizione dei fabbricati
esistenti, sarà invece realizzato un bocciodromo coperto
in ampliamento alla bocciofila esistente; la rimanente parte è
riservata alla futura espansione delle aree pertinenziali a giardino
attrezzato della vicina Scuola Materna, per le quali la dirigenza
scolastica intende attivare una progettazione partecipata.
La somma degli importi relativi agli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria è pari a Euro 265.135,27
circa, il costo totale delle opere di urbanizzazione da realizzare
a scomputo è pari ad Euro 223.740,00 circa, pertanto il
contributo da versare è pari a Euro 41.395,27 circa.
Lintervento residenziale dovrà
essere ultimato entro cinque anni dalla stipula della convenzione;
le opere a scomputo inerenti larea da cedere gratuitamente
a servizi dovranno essere eseguite entro due anni dallapprovazione
del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ed, in ogni
caso, non oltre tre anni dalla stipula della convenzione.
Per le modalità di attuazione di tutti
gli interventi descritti, si rimanda al più dettagliato
e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
La Commissione Edilizia, nella seduta in data
20 ottobre 2005, ha espresso parere favorevole allapprovazione
del progetto planivolumetrico; il Settore Ambiente e Territorio
in data 2 dicembre 2005 ha espresso parere di coerenza con il
Piano di Zonizzazione Acustica.
Il progetto di massima delle opere a scomputo
è stato sottoposto alla conferenza dei servizi in data
22 febbraio 2006 e ha ottenuto parere favorevole condizionato
ad alcune prescrizioni dei settori interessati.
Dato atto che all'Albo Pretorio della Città
di Torino, cui la documentazione completa dello Studio Unitario
d'Ambito unitamente al Piano Esecutivo Convenzionato è
stata inviata in data 8 marzo 2006 e pubblicata per affissione
dal 10 marzo 2006 all'8 aprile 2006, non sono pervenute nei termini
prescritti osservazioni nel pubblico interesse.
Rilevato, altresì, che la Circoscrizione
6 cui i medesimi progetti di S.U.A. e di P.E.C. sono stati trasmessi
con nota del 21 marzo 2006, nella seduta del 30 marzo 2006 con
deliberazione consiliare (mecc. 2006 02538/089, ha espresso parere
favorevole (all. 4 - n. ).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il parere di conformità al Piano di Zonizzazione Acustica;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di approvare lo Studio Unitario dAmbito
e il Piano Esecutivo Convenzionato, ai sensi dellart. 43
della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i., relativo allattuazione degli
ambiti ATS 5o Rebaudengo 2 -5p Garlanda, sub-ambito 1 del P.R.G.
vigente. Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
i seguenti elaborati:
- Studio Unitario dAmbito (all. 1 - n. );
- Progetto di P.E.C. (all. 2 - n. );
- Convenzione programma (TIT. I) e Convenzione
P.E.C. (TIT. II) (all. 3 -n. );
2) di approvare lattuazione della presente
deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico
della Convenzione stessa, entro il termine di 1 anno dalla data
di esecutività della presente deliberazione, come da atto
dobbligo presentato dai Proponenti, unitamente alla relativa
garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula
o il ritardo nella stipula della Convenzione medesima, a norma
del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i.,
tra il Comune di Torino e i seguenti soggetti:
- Opera Salesiana Rebaudengo, Ente Ecclesiastico
civilmente riconosciuto con D.P.R. n. 1899 del 5 dicembre 1962,
Torino, con sede a Torino, via Maria Ausiliatrice 32, Codice Fiscale
01802240018;
- Camia Maria Antonietta, residente a Torino,
via Bertola 29, Codice Fiscale CMA MNT 33A41 L219S;
- Interventi Immobiliari Pinerolese S.r.l., con
sede a Pinerolo, via Montebello 17, Codice Fiscale e Partita Iva
05330890012;
3) di prendere atto che gli introiti relativi
agli oneri di urbanizzazione saranno acquisiti a cura del Settore
Permessi Convenzionati e Suolo Pubblico;
4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale,
a seguito di approvazione del progetto esecutivo, la necessaria
operazione contabile relativa allaccertamento dellentrata
al relativo impegno di spesa per le opere di urbanizzazione da
realizzare a scomputo degli oneri stessi, corrispondenti a Euro
223.740,00. Rimane stabilito che i Proponenti realizzeranno, senza
ulteriori oneri per il Comune di Torino, tutte le opere di urbanizzazione
previste nei progetti esecutivi;
5) di dichiarare attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Il Comune di Torino - C.F. 00514490010 - in questo atto rappresentato da ..nato a .. il .., domiciliato per la carica in .. via . a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., in seguito denominato per brevità "Comune"
OPERA SALESIANA REBAUDENGO, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto don DPR n. 1899 del 5 dicembre 1962, Torino, via Maria Ausiliatrice 32 - C.F. 01802240018, nella persona del Legale Rappresentante MARANGIO Claudio, Torino, via Maria Ausiliatrice 32;
CAMIA Maria Antonietta, Torino, via Bertola 29 C.F. CMA MNT 33A41 L219S;
INTERVENTI IMMOBILIARI PINEROLESE s.r.l., via Montebello 17, Pinerolo C.F. e P. IVA 05330890012, nella persona del Legale Rappresentante NAVAGLIA Valerio, residente in Torino, via Bertola 7.
in seguito denominati per brevità "Proponenti".
1. che con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3 -45091 del 21 aprile 1995 è stato approvato il P.R.G.
della Città di Torino,
2. che le aree oggetto del presente Studio Unitario
d'Ambito (SUA) sono classificate nel P.R.G. come "Aree da
Trasformare per Servizi" denominate "Ambito 5.o Rebaudengo
2" e "Ambito 5.p Garlanda", a destinazione
prevalentemente residenziale, disciplinate dagli articoli 7 e
20 e dalla relativa scheda normativa delle N.U.E.A. del P.R.G.;
3. che nelle Aree da trasformare per Servizi
del P.R.G. l'indice di edificabilità è il seguente:
- su lotti liberi l'indice di edificabilità
è di 0,7/3 mq. SLP/mq. ST elevabile fino ad un amassimo
di 0,50 mq. SLP/mq. ST per la realizzazione della SLP generate
dalle utilizzazioni edificatorie dei parchi urbani e fluviali;
- su lotti già edificati l'indice di 0,7/3
mq. SLP/mq. ST è incrementato di 1/3 della SLP esistente
fino al limite massimo totale di 0,50 mq. SLP/mq. ST nonché
elevabile per la realizzazione della SLP generata dalle utilizzazioni
edificatorie dei parchi urbani e fluviali fino al limite totale
di 0,50 mq. SLP/mq. ST.
4. che nel caso di trasformazione estesa a più
ambiti, la SLP totale realizzabile è quella risultante
dalla somma delle SLP ammesse per ogni singolo ambito;
5. che le aree di proprietà comunale e
di enti istituzionalmente competenti nella realizzazione dei servizi
di cui agli articoli 21 e 22 delle L.U.R. alla data di adozione
dello Strumento Urbanistico Esecutivo o dello Studio Unitario
di cui all'art. 7 non hanno capacità edificatoria e sono
escluse dal computo delle aree da cedere per standards e servizi;
6. che in ogni ambito deve essere ceduta gratuitamente
per servizi una quota pari all'80% dell'intera superficie territoriale
di proprietà privata quale dotazione perequata complessiva,
come previsto dall'art. 21 della L.U.R. e s.m.i.;
7. che l'art. 7, lettera B, delle N.U.E.A. di
P.R.G. consente la trasformazione degli ambiti anche per parti
(sub-ambiti), a condizione che sia approvato dall'Amministrazione
Comunale uno Studio Unitario d'Ambito esteso agli Ambiti 5.o Rebaudengo
2 e 5.p Garlanda. Costituisce parte integrante dello SUA la presente
Convenzione Programma quale definita al punto 10 dello stesso
articolo;
8. che lo Studio Unitario d'Ambito può
essere proposto dal Comune o da privati singoli o associati, proprietari
di immobili inclusi nell'Ambito stesso, che rappresentino almeno
il 75% delle superfici catastali interessate;
9. che nella planimetria catastale di cui alla
tavola n. 4 dello Studio Unitario d'Ambito (del quale la presente
Convenzione Programma costituisce parte integrante) i Proponenti
possiedono le caratteristiche di cui sopra essendo proprietari
di un'area della superficie catastale di mq.4665, che rappresenta
circa il 77,78% degli Ambiti 5.o Rebaudengo 2 - 5.p Garlanda per
il quale il P.R.G. prescrive la trasformazione unitaria, e pertanto
arriva a possedere la caratteristica di cui al precedente punto
8). Le proprietà catastali private dei Proponenti lo Studio
Unitario d'Ambito sono descritte al Catasto Terreni al Foglio
n. 1080, particelle n. 102,94b e al Foglio n. 1104, particella
n. 245 e perimetrate in rosso nella tavola n. 4 dello Studio Unitario
d'Ambito.
I Proponenti sono proprietari altresì di area a Parco Urbano
P31 descritta al Catasto Terreni al Foglio n. 1163, particelle
n. 36, 43 e 45 e Foglio n. 1164, particelle n. 7 e 9 per una superficie
complessiva di mq. 19921 come perimetrata in azzurro nella tavola
n. 4 dello Studio Unitario d'Ambito;
10. che i sopraelencati Proponenti intendono
attuare la trasformazione in applicazione dell'art. 7, lettera
B delle N.U.E.A., articolando la trasformazione stessa in 2 Sub-Ambiti
di intervento di cui il Sub-Ambito 1 individua e comprende le
possibilità edificatorie dei Proponenti incrementate
con la SLP generata da area a Parco in P31 di mq. e che l'altra
proprietà privata dell'Ambito 5.p Garlanda non intende
procedere all'immediata trasformazione dell'area di proprietà
in quanto nella stessa esistono usi in atto e che pertanto, la
possibilità edificatoria di pertinenza, individuata nella
SUA come Sub-Ambito 2, è localizzata all'interno dell'area
di concentrazione edificatora del Sub-Ambito 1 con articolazione
corrispondente alle parti da attuare interpellanza tempi diversi;
11. che lo Studio Unitario d'Ambito, in applicazione
dell'art. 7 delle N.U.E.A. di P.R.G., propone modifiche limitate
al numero dei piani indicati nel rispetto delle altre prescrizioni
cogenti contenute nella stessa Scheda Normativa; pertanto l'attuazione
dei due Sub-Ambiti deve avvenire mediante Strumento Urbanistico
Esecutivo;
12. che lo Studio Unitario si compone dei seguenti
elaborati:
- Relazione illustrativa
- Elaborati grafici:
TAV.1
TAV. 2
TAV. 3
TAV. 4
TAV. 5
TAV. 6
TAV. 7
TAV. 8
TAV. 9a
TAV. 9b
TAV. 10
TAV. 11
TAV. 12
TAV. 13
TAV. 14
TAV. 15
TAV. 16
TAV. 17
- Documentazione fotografica
TAV. 18
TAV. 19
TAV. 20
13. che lo Studio Unitario d'Ambito, comprendente
la presente Convenzione Programma, è stato approvato formalmente
dalla Città di Torino, con delibera del Consiglio Comunale
n.
del
esecutiva
dal
.(mecc.
..),
avendo acquisito il parere della Circoscrizione interessata, e
che con la stessa delibera è stato approvato il Piano Esecutivo
Convenzionato ex-art. 43 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.
relativo all'attuazione del Sub-Ambito 1 (TITOLO II).
Le parti come sopra costituite in atto
Le premesse di cui al Titolo I formano parte integrante e sostanziale
della presente Convenzione Programma.
Oggetto della Convenzione Programma è l'individuazione
dei criteri generali, definiti dallo Studio Unitario d'Ambito
(SUA) relativo agli Ambiti 5.o Rebaudengo 2 e 5.p Garlanda, cui
attenersi nell'attuazione degli interventi nei Sub-Ambiti.
L'Ambito 5.o Rebaudengo 2, delimitato dalla piazza Conti Rebaudengo,
via Botticelli, un interno di via Botticelli ed altre proprietà
private, è descritto al Nuovo Catasto Terreni al Foglio
n. 1080 particelle 102, 94b.
L'Ambito 5.p Garlanda, delimitato dalle vie Tronzano, Poggio,
Garlanda e da altra proprietà comunale è descritto
al Nuovo Catasto Terreni al Foglio n. 1104 particelle 244b, 245,
246, 247.
La trasformazione è prevista articolando gli Ambiti
5.o Rebaudengo 2 e 5.p Garlanda (ai sensi dell'art. 7, lettera
B delle N.U.E.A. di P.R.G.) in n. 2 Sub-Ambiti di intervento,
descritti nello SUA alla TAV. 10 "individuazione Sub-Ambiti".
Sub-Ambito 1
Superificie catastale
mq. 4665
Proprietà: OPERA SALESIANA REBAUDENGO
CAMIA Maria Antonietta
Parco P31 INTERVENTI IMMOBILIARI PINEROLESE s.r.l.
mq. 19921
Sub-Ambito 2
Superficie catastale
mq. 644
Proprietà: ASSOCIAZIONE CIRCOLO RISORGIMENTO
Area di proprietà della Città di Torino ricompresa
nell'ambito 5.p Garlanda
mq. 688
TOTALE SUPERFICIE CATASTALE A.T.S. 5.o + 5.p
mq. 5997
(Sub-Ambito 1 + Sub-Ambito 2 + Area di proprietà comunale)
Area a Parco in P31
mq. 19921
La SLP complessiva, derivante dall'applicazione alla superficie
territoriale di ogni Sub-Ambito dell'indice territoriale di 0,7/3
mq. SLP/mq. ST + 1/3 della SLP esistente incrementata nel Sub-Ambito
1 con la SLP generata da area a parco in P31 ammonta a mq. 2585,09,
di cui mq. 2332,50 relativi al Sub-Ambito 1 e mq. 252,59 relativi
al Sub-Ambito 2 (vedi tabella dati dimensionali di progetto TAV.
n. 11 dello SUA).
Nel Sub-Ambito 1 è previsto il seguente intervento:
- n. 1 edificio a 4/9 piani fuori terra a destinazione
residenziale;
- autorimessa interrata a due livelli.
Nel Sub-Ambito 2 è previsto il seguente intervento:
- localizzazione della SLP al P.T. dell'edificio
da realizzarsi in attuazione del Sub-Ambito 1 con destinazione
ASPI;
- parcheggio pertinenziale al P.T..
La SLP relativa all'intervento edilizio globale, secondo le previsioni
della scheda normativa relativa agli Ambiti 5.o Rebaudengo 2 e
5.p Garlanda, sarà destinata per il minino all'80% a residenza
e per il massimo al 20% ad attivtà di servizio alle persone
ed alle imprese (ASPI).
Lo SUA individua peraltro destinazione a residenza parti al 90%
ed ASPI pari al 10%.
Lo Studio Unitario d'Ambito, oggetto della presente Convenzione
Programma, individua nella TAV. n. 6 l'area di concentrazione
dell'edificato in cui organizzare le capacità edificatorie
e le aree da cedere gratuitamente alla Città per la realizzazione
dei servizi pubblici.
Le aree a servizi previste sono così articolate:
Sub-Ambito 1
Aree da cedere gratuitamente alla Città mq.
3732
Sub-Ambito 2
Aree da cedere gratuitamente alla Città mq.
644
AREE A SERVIZI COMPLESSIVE DA
CEDERE GRATUITAMENTE ALLA CITTA' mq.
4247
AREE A SERVIZI COMPLESSIVE CEDUTE
GRATUITAMENTE ALLA CITTA' mq.
4376
I Proponenti si impegnano a cedere alla Città di Torino,
contestualemnte alla stipula della convenzione attuativa del PEC
del Sub-Ambito 2 aree a Parco nel P31 del P.R.G., per complessivi
metri quadrati 19921 descritte al punto 9 della Premessa.
Tali aree concorrono alla formazione della SLP complessiva del
Sub-Ambito 1 di cui all'art. 3 della presente Convenzione Programma.
L'attuazione progressiva dei Sub-Ambiti avverrà a seguito
di approvazione di due distinti Strumenti Urbanistici Esecutivi
riferiti a ciascun Sub-Ambito, col seguente programma temporale:
Sub-Ambito 1: attuazione contestuale allo SUA, con Piano
Esecutivo Convenzionato ex-art. 43 della Legge Regionale 56/1977
e s.m.i., di cui al TITOLO II della presente Convenzione;
Sub-Ambito 2: i Proponenti del Sub-Ambito 1 si impegnano
al momento dell'attuazione dell'Ambito a consentire la localizzazione
nell'area di concentrazione edificatoria al P.T. dell'edificio
in progetto delle possibilità edificatorie del Sub-Ambito
2; l'attuazione del Sub-Ambito 2 non è determinabile temporalmente,
pertanto potrà avvenire al maturare di idonee condizioni
di trasformazione con Piano Esecutivo Convenzionato ex-art. 43
della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i..
Al fine del coordinamento nel tempo degli interventi, si conviene
che, al momento della stipulazione della convenzione attuativa
relativa al Sub-Ambito 2, saranno determinati gli obblighi e stabiliti
i termini entro i quali sarà ceduta l'area destinata a
pubblici servizi di cui al precedente art. 4, individuata nella
TAV. n. 6 dello SUA.
Il Proponente del Sub-Ambito 2 dovrà produrre al momento
della attuazione le garanzie necessarie sugli immobili ceduti
e più precisamente:
- che nell'area ceduta a titolo gratuito alla
Città, siano effettuate, qualora necessari, le opere di
bonifica ambientale così come previsto dall'art. 28 delle
N.U.E.A. di P.R.G.;
- che l'area come sopra indicata, sia in esclusiva
e piena proprietà e disponibilità del cedente, e
che la medesima sia franca e libera da debiti, locazioni, liti
in corso, privilegi, servitù, ipoteche e trascrizioni di
pregiudizio, garantita da evizione e molestie nel possesso.
I manufatti esistenti saranno demoliti a cura e spese del Proponente.
Relativamente al Sub-Ambito 1, gli obblighi e le garanzie di cui
sopra sono precisati nel TITOLO II della presente Convenzione.
I. che vengono richiamate quale parte integrante
del presente atto le premesse di cui al precedente TITOLO I, ai
fini dell'attuazione del Sub-Ambito 1;
II. che i Proponenti il Piano Esecutivo Convenzionato
sono proprietari degli immobili individuati a Catasto Terreni
al Foglio n. 1080, particelle n. 102, 94b, al Foglio n. 1104 particelle
n. 245, al Foglio n. 1163, particelle n. 36, 43 e 45 e al Foglio
n. 1164 particelle n. 7 e 9 (area a Parco), siti in Torino, indicati
nella planimetria catastale che, previo esame e sottoscrizione,
si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale
(all. 1);
III. che detti immobili rappresentano la superficie
complessiva del Sub-Ambito 1 (corrispondente all'unità
d'intervento) determinato dallo Studio Unitario d'Ambito, predisposto
ai sensi dell'art. 7, lettera B delle N.U.E.A. del P.R.G., degli
Ambiti individuati nel P.R.G. vigente (approvato con D.G.R. 21
aprile 1995 n. 3-45091) come Aree da Trasformare per Servizi 5.o
Rebaudengo 2 e 5.p Garlanda che consentono interventi di trasformazione
ai sensi e per gli effetti dellart. 20 delle N.U.E.A.;
IV. che il P.R.G. vigente considera gli Ambiti
5.o Rebaudengo 2 e 5.p Garlanda (Sub-Ambito 1) di categoria B,
secondo il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e s.m.i.;
V. che secondo l'art. 45 della Legge Regionale
56/1977 e s.m.i. integrato dalle N.U.E.A. del P.R.G. vigente,
la presente Convenzione (TITOLO II) deve avere i seguenti contenuti
essenziali:
a) cessione gratuita a favore della Città
delle aree a servizi;
b) impegno da parte dei Proponenti alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria previste dal PEC a scomputo
degli oneri di urbanizzazione;
c) requisiti e tempi di realizzazione degli interventi
edilizi e delle opere di urbanizzazione;
d) impegno da parte dei Proponenti al versamento
degli oneri di permesso di costruire;
VI. che il Proponente si impegna a realizzare
interventi edilizi la cui SLP complessiva è per l'80% (minimo)
destinata ad uso residenziale e per il 20% (massimo) ad attività
di servizio alle persone ed alle imprese (ASPI), in osservanza
alle disposizioni del P.R.G. vigente;
VII. che è stata presentata proposta di
Piano Esecutivo Convenzionato, di seguito denominato PEC, ai sensi
dellart. 43 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56
e s.m.i. a firma dell'Arch. Ubaldo Bossolono, con studio in Torino,
corso Turati 43, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti
della Provincia di Torino al n. 1155, C.F. BSS BLD 50P21 L219Q,
formato dagli elaborati elencati al successivo art. 3;
VIII. che la presente proposta di PEC, insieme
alla proposta di SUA di cui al TITOLO I:
- ha acquisito il parere favorevole della Commissione
Edilizia in data 20 ottobre 2005;
- è stata depositata presso la Segreteria
Generale a far tempo dal 10 marzo 2006 e pubblicata per estratto
all'Albo Pretorio del Comune di Torino per quindici giorni consecutivi;
- è stata inviata alla Circoscrizione
n.
.. in data
.;
IX. che nel termine di trenta giorni messo a
disposizione dell'organo di decentramento amministrativo per l'espressione
del parere di competenza a far data dal ricevimento del progetto
di Piano Esecutivo e dello schema di convenzione, non sono pervenute
osservazioni;
X. che a seguito della pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune del progetto di Piano Esecutivo e dello schema
di convenzione per la durata di quindici giorni consecutivi, nei
quindici giorni successivi messi a disposizione di chiunque vi
abbia interesse per presentare osservazioni e proposte scritte,
non sono pervenute osservazioni;
XI. che l'art. 13 comma 2, lettera D) del Regolamento
COSAP, approvato con D.C.C. n. 257 in data 21 dicembre 1998, disciplina
l'occupazione delle aree pubbliche da parte dei Proponenti necessaria
per la realizzazione di servizio o strutture destinate a diventare
di proprietà della Città, stabilendone l'esenzione
dall'applicazione del canone;
XII. che in data
.
è stato presentato atto d'obbligo ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2932 del Codice Civile, atto rogito notaio
..
registrato il
repertorio n.
;
XIII. che in data
..
è stata costituita a favore della Città una fideiussione
a garanzia della puntuale stipula della presente Convenzione (TITOLO
I e TITOLO II) di Euro
.
pari al 3% della stima degli oneri di urbanizzazione dovuti;
XIV. che il Consiglio Comunale, con deliberazione
n.
.. del
.(esecutiva
dal
) ha approvato la proposta di PEC del Sub-Ambito 1 con mandato
al Dirigente competente per la stipula della Convezione (TITOLO
I e TITOLO II);
XV. che il Comune di Torino, dal canto suo si
impegna a rilasciare il permesso di costruire per l'intervento
previsto dal Piano Esecutivo Convenzionato, con le modalità
della presente convenzione, nel rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G.
vigente e delle disposizioni procedurali vigenti in materia (articolo
4 della Legge 493/1993 e s.m.i. come sostituito dall'art. 2, comma
60, Legge 21 dicembre 1996 n. 662 e s.m.i.) e delle Norme Tecniche
di Attuazione del PEC.
Le parti come sopra costituite in atto
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
I Proponenti sono proprietari degli immobili indicati al punto II delle premesse, della superficie complessiva pari a mq. 4665, ricompresi nelle A.T.S. 4o - 4p, individuati al Catasto Terreni al Foglio n. 1080 particelle n. 94b, 102 al Foglio n. 1104 particella n. 245, e al Foglio n. 1163, particelle n. 36, 43 e 45 e Foglio n. 1164 particelle n. 7 e 9 pari a mq. 19921 ricompresi nell'area a Parco P31, ed indicati nella planimetria catastale che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (all. 1).
Il Piano Esecutivo Convenzionato comprende i seguenti elaborati:
A - schema di convenzione;
B - relazione illustrativa, progetto planuvolumetrico e norme
tecniche di attuazione;
C - progetto di massima delle Opere di Urbanizzazione.
I sopracitati elaborati, ad esclusione dello schema di convenzione,
in quanto parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale
n.
del
che ha approvato lo strumento urbanistico, hanno già acquisito
natura di atti pubblici.
Ne è dunque qui omessa l'allegazione dichiarando le parti
di conoscerli in ogni loro aspetto per averli i Proponenti sottoscritti
ed il Comune approvati.
Gli elaborati sono depositati agli atti del Comune che ne cura
la custodia e ne garantisce, per legge, la presa visione ed il
rilascio di eventuali copie.
I Proponenti con il presente atto cedono a titolo gratuito
al Comune di Torino, che si riserva di accettare, la proprietà
di tutte le aree necessarie per la realizzazione dei servizi,
di complessivi mq. 3732, individuate al Catasto Terreni al Foglio
n. 1080 particelle n. 94b1, 102b e al Foglio n. 1104 particella
n. 245. Tali aree sono esattamente individuate nella Tav. n. 6
del P.E.C. e nella planimetria catastale che si allega alla presente
per farne parte integrante e sostanziale (all. 2).
Larea a servizi localizzata nellA.T.S. 5.o Rebaudengo
2 viene ceduta al Comune di Torino nello stato di fatto in cui
si trova, completa di recinzione e pavimentazione e libera da
fabbricati.
Larea a servizi localizzata nellA.T.S. 5.p Garlanda
viene ceduta al Comune di Torino con i fabbricati esistenti, che
i Proponenti si impegnano a demolire a proprie cure e spese entro
un anno dalla stipula della presente convenzione e, in ogni caso,
prima del rilascio del permesso di costruire.
Linadempimento di tale suddetto obbligo di demolizione dei
fabbricati o il tardivo adempimento verrà sanzionato con
una penale pari al 30% del costo di demolizione dei fabbricati
come risultante da computo metrico estimativo di perizia giurata
di professionista iscritto al competente ordine professionale,
redatto a cura e spese degli stessi Proponenti, che si allega
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all.
3).
A garanzia dellesatta e tempestiva osservanza dellobbligo
di cui sopra (demolizione fabbricati) e delleventuale pagamento
dellannessa penale, i Proponenti rilasciano, al momento
della stipula della presente convenzione, una polizza fideiussoria
bancaria o assicurativa a favore del Comune, di importo pari al
costo di demolizione, aumentato del 30% a copertura anche della
suddetta penale, pertanto per un importo complessivo pari ad Euro
78.000,00.
La garanzia sopra indicata, emessa da primari istituti bancari
o assicurativi, deve essere accettata dal Comune, sia per quanto
attiene al contenuto, sia in ordine alla idoneità della
polizza medesima. La fideiussione deve contenere la espressa condizione
che il fideiussore è tenuto a soddisfare lobbligazione
a semplice richiesta del Comune senza facoltà di opporre
alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta,
incluse quelle indicate dallart. 1945 C.C., con esclusione
altresì del beneficio di preventiva escussione di cui allart.
1944 C.C..
Le aree oggetto del presente articolo sono cedute libere da debiti,
locazioni, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche
e trascrizioni che possano essere di pregiudizio al godimento
e al possesso del bene; inoltre, i cedenti garantiscono il Comune
per levizione totale o parziale del bene, ai sensi degli
articoli 1483 e 1484 C.C..
I Proponenti dichiarano che sulle aree in cessione non sussiste
la necessità di eseguire opere di bonifica ambientale ai
sensi dell'art. 28 delle N.U.E.A. di P.R.G..
Se nel corso della sistemazione delle aree per servizi si verificasse
l'esigenza di effettuare delle opere di bonifica, le stesse saranno
attuate a cura e spese dei Proponenti e con le modalità
ed i tempi stabiliti dal Comune.
I Proponenti con il presente atto cedono a titolo gratuito
al Comune di Torino, che si riserva di accettare, la proprietà
delle aree destinate dal P.R.G. vigente a "Parchi Urbani
e Fluviali P31" descritte al N.C.T. al Foglio n. 1163, particelle
n. 36, 43 e 45 e Foglio n. 1164 particelle n. 7 e 9 per complessivi
di mq. 19921.
Tali aree sono esattamente individuate nella Tav. n. 3 del P.E.C.
e nella planimetria catastale che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale (all. 2).
Le utilizzazioni edificatorie degli immobili ceduti (aree a Parco
Urbano e Fluviale P31) si realizzano nellAmbito 5.o Rebaudengo
2.
I Proponenti dichiarano e garantiscono che le aree sono franche
e libere da debiti, locazioni, liti in corso, privilegi, servitù,
ipoteche e trascrizioni che possano essere di pregiudizio al godimento
e al possesso dei beni; inoltre, gli stessi Proponenti garantiscono
il Comune di Torino per levizione totale o parziale del
bene, ai sensi degli articoli 1483 e 1484 C.C..
I Proponenti dichiarano altresì che sulle aree non esistono
fabbricati e di aver verificato che non sussiste la necessità
di eseguire opere di bonifica ambientale ai sensi dellart.
28 delle N.U.E.A. di P.R.G.. Nel caso si accertasse, tuttavia,
la necessità di effettuare interventi di bonifica, gli
stessi saranno attuati a cura e spese dei Proponenti e con le
modalità ed i tempi stabiliti dal Comune.
Il Comune si obbliga a consentire l'utilizzazione temporanea
da parte del Proponente soggetto attuatore, delle aree cedute,
in misura strettamente necessaria alla realizzazione delle opere
di urbanizzazione, ai relativi cantieri e fino al termine massimo
coincidente con la fine dei lavori.
Il Proponente soggetto attuatore solleva il Comune da ogni e qualsiasi
responsabilità da qualunque causa derivante dall'uso delle
aree cedute.
La presente Convenzione prevede l'utilizzazione edificatoria
delle aree come indicato in premessa (TITOLO II).
L'intervento edilizio globale, secondo le previsioni dello Studio
Unitario d'Ambito in attuazione del P.R.G. vigente relativo agli
Ambiti 5.o Rebaudengo 2 - 5.p Garlanda (Sub- Ambito 1), è
destinato per mq. 1866 di SLP minimo a residenza e per mq. 466,50
di SLP massimo ad attività di servizio alle persone ed
alle imprese (ASPI), come definito dalle norme di P.R.G., ed è
finalizzato alla realizzazione di n. 1 fabbricato mediante il
rilascio di n. 1 permesso di costruire.
L'esatta definizione delle SLP residenziale e ASPI verrà
effettuata in sede di richiesta di permesso di costruire, fermo
restando il rispetto delle quantità complessive di cui
sopra, che potranno subire le variazioni consentite dalle norme
tecniche di attuazione del PEC stesso.
Prima del rilascio del permesso di costruire i Proponenti dovranno
produrre al Settore Tutela Ambiente della Città, ai sensi
dell'art. 8 della Legge n. 447/1995, una valutazione previsionale
del clima acustico.
L'ultimazione complessiva dellintervento dovrà
avvenire entro il termine di 5 anni dalla stipula della presente
convenzione, corrispondente al termine di validità del
PEC.
Le opere inerenti larea da cedere gratuitamente a servizi
verranno eseguite dal Proponente entro 2 anni dallapprovazione
del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ed in ogni
caso non oltre 3 anni dalla stipula della presente Convenzione.
Il rilascio dei certificati di abitabilità/agibilità
è, in ogni caso, subordinato al collaudo positivo delle
opere di urbanizzazione.
Il permesso di costruire dovrà essere richiesto al Comune
nel tempo utile a consentire il rispetto della scadenza temporale
del PEC.
Il Comune a seguito di richiesta da parte dei Proponenti potrà
accordare proroghe ai termini di ultimazione dei lavori, qualora
siano sopravvenuti durante lesecuzione fatti rilevanti ed
estranei alla volontà di questi ultimi.
In conformità al disposto di cui allarticolo 11
della Legge 10/1977 e s.m.i., i Proponenti si obbligano a realizzare
direttamente le opere di urbanizzazione previste dal PEC con le
modalità individuate nei progetti esecutivi delle singole
opere e con larticolazione operativa di cui al successivo
articolo 13.
Il Proponente si impegna comunque ad eseguire senza ulteriori
oneri per la Città tutte le opere di urbanizzazione previste
nei progetti esecutivi.
Tali progetti dovranno essere redatti secondo le modalità
della Legge 109/1994 e s.m.i..
Le opere da eseguire a scomputo sono le seguenti:
- realizzazione del bocciodromo, reti di fognatura,
illuminazione pubblica e recinzioni nellA.T.S. 5.p Garlanda;
- realizzazione di reti di fognatura e illuminazione
pubblica nellA.T.S. 5.o Rebaudengo 2.
I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti
a perfetta regola darte, in conformità agli elaborati
progettuali approvati e alle prescrizioni individuate nella conferenza
dei servizi indetta dal Settore Urbanizzazioni in data 27 gennaio
2006 per lacquisizione dei pareri relativi al progetto di
massima delle opere di urbanizzazione.
I Proponenti potranno richiedere al Comune lautorizzazione
alla redazione di varianti od integrazioni degli elaborati tecnici
richiamati, purché non modifichino il quadro economico
nel suo complesso.
La progettazione di tali opere sarà elaborata in due fasi:
- progetto preliminare;
- progetto esecutivo come di seguito specificato.
I progetti preliminari dovranno essere presentati entro 30 giorni
dalla stipulazione della convenzione urbanistica al Settore Urbanizzazioni
della Divisione Ambiente e Mobilità.
I progetti esecutivi delle singole opere di urbanizzazione, da
redigersi esclusivamente a misura, dovranno comprendere il computo
metrico estimativo delle stesse, asseverato con perizia di stima
redatta da professionista abilitato, da effettuarsi con lapplicazione
dei prezzi unitari degli elenchi prezzi della Città di
Torino vigenti al momento della stipula della Convenzione.
Per i prezzi eventualmente mancanti, si applicano le disposizioni
in materia di lavori pubblici per la determinazione dei nuovi
prezzi.
Il valore delle opere da realizzarsi a scomputo viene definitivamente
stabilito in sede di approvazione del progetto esecutivo delle
opere stesse, sulla base dei computi metrici estimativi.
I lavori saranno eseguiti a"misura" con specifica contabilizzazione
del Direttore dei Lavori. Limporto dei lavori non potrà
eccedere quello preventivato a meno che in fase esecutiva non
si verifichi la necessità di realizzare maggiori opere
non previste e/o prevedibili in fase di progettazione. Tali maggiori
opere, prima della loro esecuzione, dovranno essere approvate
dallAmministrazione Comunale.
Qualora in sedi di collaudo si verificasse uneccedenza di
costi dellopera rispetto al prezzo determinato con il progetto
esecutivo, dovuta ad errori progettuali e/o maggiori opere realizzate
senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale
carico del Soggetto Attuatore.
Nel caso in cui il costo dellopera risultante dalla contabilizzazione
finale, fosse inferiore al prezzo definito, la Città valuterà
se chiedere la corresponsione in denaro di detta differenza o,
in alternativa, la realizzazione di opere pubbliche pertinenti
allintervento sino alla concorrenza del costo deliberato.
I progetti esecutivi dovranno essere presentati entro 30 (trenta)
giorni dallapprovazione del Progetto Preliminare, al Settore
Urbanizzazioni della Divisione Ambiente e Mobilità, che
nei successivi 90 (novanta) giorni, espletate le verifiche tecniche
ed economiche di competenza, provvederà alla formulazione
della relativa deliberazione di Giunta Comunale.
Il termine di 90 giorni non decorre per tutto il tempo impiegato
dal Proponente per adeguare i progetti alle prescrizioni dei suddetti
Uffici.
Gli oneri relativi alla predisposizione dei progetti preliminari
ed esecutivi, alla direzione dei lavori ed ai collaudi delle opere
di urbanizzazione, sono a carico dei Proponenti e non sono scomputabili
dagli Oneri di Urbanizzazione.
La valutazione dei costi delle opere di urbanizzazione da realizzare
a scomputo, che a norma del successivo articolo 11 è legata
al permesso di costruire, deriverà dallapplicazione
dellelenco prezzi vigente, ridotti del coefficiente di cui
alla deliberazione della Giunta Comunale 24 febbraio 1998 (mecc.
9801268/57).
Le fideiussioni di cui allarticolo 14 della presente Convenzione,
verranno utilizzate per garantire la realizzazione delle opere
di urbanizzazione di cui al presente articolo.
Inoltre, prima del rilascio dei certificati di abitabilità/agibilità,
dovranno essere realizzate e collaudate tutte le opere di urbanizzazione
previste.
Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto la direzione
di un tecnico, iscritto al competente collegio o ordine professionale,
scelto dallAmministrazione prima della consegna dei lavori,
sulla base di una terna di professionisti qualificati nel Settore
delle Opere Pubbliche, indicata dal Proponente. Lonere relativo
alla Direzione dei Lavori è a carico dei Proponenti.
Al momento della consegna dei lavori dovrà essere informato
lIspettorato Tecnico.
La contabilità dei lavori dovrà essere redatta a
misura e secondo le norme correnti dei lavori pubblici, onde consentire
ai collaudatori la puntuale verifica delle quantità delle
opere eseguite.
Il professionista incaricato della Direzione dei Lavori si obbliga
ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge proprie della
Direzione dei Lavori di opere pubbliche secondo quanto previsto
dal Regolamento di Attuazione della Legge quadro in materia di
lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. (DPR 21 dicembre
1999 n. 554).
Ai sensi dellarticolo 28 della Legge 109/1994, così
come successivamente modificato ed integrato i collaudi tecnico-amministrativi
delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati
in corso dopera da tecnici di elevata e specifica qualificazione
con riferimento al tipo dei lavori, alla loro complessità
ed allimporto degli stessi. I tecnici, da uno a tre, sono
nominati dallAmministrazione nellambito della propria
struttura e gli oneri relativi sono a carico dei Proponenti.
Resta inteso che ogni altro onere afferente al collaudo a norma
di legge delle opere di urbanizzazione della presente Convenzione
sarà a carico del Proponente. Il collaudo tecnico-amministrativo
delle opere dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla
data di ultimazione dei lavori.
Nel corso dellesecuzione dei lavori, così come avviene
per i lavori appaltati dalla Città, lIspettorato
Tecnico della Città potrà effettuare controlli e
visite ispettive alle opere di urbanizzazione da eseguirsi, indipendentemente
dalle verifiche di competenza dei collaudatori; nel caso siano
rilevate inadempienze, od errori, lIspettorato ne darà
comunicazione al Proponente ed al collaudatore per i necessari
provvedimenti ed allAmministrazione per conoscenza.
La data di ultimazione dei lavori è quella in cui i Proponenti
depositano presso il Comune la dichiarazione di fine lavori sempre
che il Comune non sollevi obiezioni in merito nei 15 giorni successivi.
Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, i Proponenti
sollevano il Comune da qualsiasi responsabilità derivante
dallesecuzione delle opere.
In attesa del collaudo definitivo, allultimazione dei lavori
i Proponenti potranno, su richiesta specifica del Comune, provvedere
alla consegna provvisoria delle opere eseguite, redigendo apposito
verbale sottoscritto dalle parti, previo accertamento della Commissione
di Collaudo (o collaudatore).
Il Certificato di Collaudo dovrà contenere lo stato di
consistenza delle opere realizzate.
Fino allapprovazione del collaudo definitivo restano a carico
dei Proponenti gli oneri di manutenzione delle opere realizzate.
Ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità (agibilità)
relativi agli interventi edilizi, lopera si intende ultimata
quando al singolo immobile sia assicurato laccesso, lallacciamento
alla rete idrica, alle fognature anche se non collaudate e trasferite
alla gestione comunale, previa attestazione del funzionamento
delle medesime da parte dei tecnici comunali.
I Proponenti si impegnano per se stessi, suoi successori o
aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere gli oneri di
urbanizzazione dovuti da valutare al momento del rilascio del
permesso di costruire, in conformità alla deliberazione
del Consiglio Comunale 21 luglio 1997 (mecc. 9702560/09) "Integrazione
dei criteri e delle modalità di calcolo degli oneri di
urbanizzazione primaria in sede di PEC. previste dalla deliberazione
del Consiglio Comunale 12 febbraio 1990 (mecc. 8915274/38)",
ed anche in relazione al costo delle opere di urbanizzazione definite
nel progetto esecutivo delle stesse. Sulla base delle indicazioni
progettuali fornite dal PEC i suddetti oneri, sono oggi così
determinati:
1. calcolo analitico del costo delle opere di
urbanizzazione primaria corrispondente alla sistemazione delle
aree destinate dal PEC a servizi pubblici (vedi computo metrico
progetto di massima):
248.600,00 -10% coefficiente di riduzione= Euro 223.740,00
costo unitario al mq. Euro 223.740,00/mq. 3732= Euro
59,79
2. quota oneri per urbanizzazione primaria relativa
alla superficie teorica per servizi a carico dellintervento
(nei limiti dello standard di cui allarticolo 21 della Legge
Regionale 56/1977):
(mq.1745,25 x /mq. 59,79) Euro 104.349,02
3. oneri tabellari relativi alle opere di urbanizzazione
primaria:
(mc 6997,50 x /mc 17,91) Euro 125.325,22
oneri tabellari relativi alle opere di urbanizzazione secondaria:
(mc 6997,50 x /mc 19,98) Euro 139.810,05
La somma degli importi relativi ai punti 3) e 4) pari a Euro 265.135,27
costituirà il contributo a carico del privato per urbanizzazione
primaria e secondaria.
Tale contributo, al quale dovrà essere sottratto limporto
di cui al punto 1) relativo alle opere da realizzare a scomputo
degli oneri di urbanizzazione (articolo 8 della presente Convenzione),
risulta pari ad Euro 41.395,27 e verrà corrisposto secondo
la usuale rateizzazione e con le modalità operate dal Comune
di Torino: quattro rate semestrali, la prima delle quali dovrà
essere versata al momento del rilascio del permesso di costruire.
I Proponenti corrisponderanno il contributo dovuto, ai sensi della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e s.m.i. relativo al costo di costruire al momento del rilascio del permesso di costruire. Detto onere verrà corrisposto in quattro rate semestrali, la prima delle quali dovrà essere versata al momento del rilascio delle concessione edilizia.
Nel rispetto dellarticolo 7 delle N.U.E.A. del P.R.G.
vigente lattività edificatoria dellarea troverà
attuazione concreta mediante n. 1 permesso di costruire. Il permesso
di costruire verrà richiesto dopo la stipula della presente
Convezione con scadenza tale da garantire lultimazione dei
lavori entro il termine temporale fissato allarticolo 8.
In particolare, i Proponenti eseguiranno le opere inerenti larea
destinata a servizi entro 2 anni dallapprovazione del progetto
esecutivo delle opere di urbanizzazione ed in ogni caso non oltre
3 anni dalla stipula della presente Convenzione.
Infine, le opere inerenti larea edificabile dovranno essere
ultimate entro il termine massimo di 5 anni dalla stipula della
convenzione.
A garanzia dellesatta e tempestiva osservanza degli obblighi
derivanti dalla presente convenzione, i Proponenti, per se stessi,
loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, rilasceranno,
al momento del ritiro del permesso di costruire, a favore del
Comune, polizze fideiussorie assicurative o bancarie a scalare:
a) a garanzia degli impegni assunti per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti, di
cui agli articoli 9 e 11 della presente Convenzione;
b) a garanzia del pagamento delle rate del costo
di costruzione di cui allarticolo 12 della presente Convezione;
c) a garanzia del pagamento degli oneri di urbanizzazione
eccedenti limporto delle opere da realizzare a scomputo.
Al momento della stipulazione della presente Convenzione i Proponenti,
per se stessi, loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo,
rilasceranno, a garanzia dellimpegno economico a demolire
i fabbricati esistenti sullA.T.S. 5.p Garlanda, così
come previsto allarticolo 4 della presente Convenzione,
polizze fideiussorie assicurative o bancarie a scalare a favore
del Comune.
Le garanzie sopra indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi
o Bancari, ai sensi dellarticolo 13 della Legge 10 giugno
1982 n. 348 e s.m.i., dovranno essere accettate dal Comune, sia
per quanto attiene al contenuto, sia in ordine alla idoneità
delle garanzie fideiussorie medesime.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere
lespressa condizione che il fideiussore è tenuto
a soddisfare lobbligazione a semplice richiesta del Comune
senza facoltà di opporre alcuna eccezione, relativa al
rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate allarticolo
1945 del Codice Civile, con esclusione altresì del beneficio
di preventiva escussione di cui allarticolo 1944 del Codice
Civile e s.m.i..
La fideiussione di cui al precedente punto a), fino alla corrispondenza
dell80%, verrà proporzionalmente ridotta in relazione
ai relativi stati di avanzamento lavori, vistati dal Direttore
Lavori ed accertati dal Collaudatore/i in corso dopera.
Resta inteso che il restante 20% sarà svincolato entro
60 giorni dopo il collaudo favorevole delle singole opere.
Le fideiussioni di cui ai precedenti punti b) e c) verranno proporzionalmente
ridotte in rapporto ai pagamenti effettuati.
La fidejussione prestata a garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza
dell'obbligo di demolizione dei fabbricati e dell'eventuale pagamento
dell'annessa penale, ai sensi dell'articolo 4 della presente convenzione,
sarà svincolata successivamente alla verifica da parte
della Città della regolarità delle demolizioni.
Gli eventuali mutamenti di destinazione duso effettuati
durante il periodo di validità del PEC per destinazione
duso degli edifici non ammessi dal P.R.G., sono convenzionalmente
equiparati a variazione essenziale e sanzionati con le modalità
dellarticolo 7 Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e s.m.i., ferma
restando lesclusione per le ipotesi di cui al secondo comma
articolo 8 Legge 47/1985 e s.m.i..
Gli eventuali mutamenti di destinazione effettuati oltre il periodo
di validità del PEC seguiranno il regime giuridico e normativo
al momento vigente.
Tutti i diritti e gli obblighi di cui alla presente Convenzione,
riguardanti lattuazione degli interventi edilizi e delle
opere di urbanizzazione compresi nel PEC sono assunti dai Proponenti
per sé, successori anche parziali e aventi causa a qualsiasi
titolo.
Qualora i Proponenti procedano allalienazione totale o parziale
delle aree, dei fabbricati e dei diritti edificatori oggetto della
presente Convenzione, dovranno fare espressa menzione nei relativi
atti di trasferimento degli obblighi e degli oneri di cui alla
convenzione stessa, che nellipotesi di pluralità
di aventi causa, saranno da questi ultimi solidalmente assunti.
Gli aventi causa del soggetto attuatore dovranno inoltre fornire
idonee garanzie fideiussorie per lattuazione degli interventi
previsti in convenzione.
In caso di trasferimento parziale dei diritti, degli obblighi
e degli oneri sopra citati, il Proponente ed i suoi successori
od aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune
di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.
Tutte le spese relative e conseguenti alla presente Convenzione, comprese quelle della sua trascrizione nei Registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico dei Proponenti.
Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione
i seguenti allegati:
Allegato 1 - Planimetria catastale con individuazione
delle aree di proprietà dei Proponenti;
Allegato 2 - Planimetria catastale delle aree
da cedere per servizi pubblici e delle aree da cedere a Parco
Urbano e Fluviale P31;
Allegato 3 - Perizia asseverata dal Tribunale
di Torino in data 30 marzo 2006 inerente la valutazione del costo
di demolizione dei fabbricati ubicati tra le vie Garlanda e Tronzano.
Ogni controversia relativa alla presente convenzione è demandata alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.
Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, alla Legge 28 gennaio 1977 n. 10 ed alla Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle Leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 4 dicembre 1993 n. 493, 7 agosto 1990 n. 241 ed il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e loro successive modifiche ed ogni altra norma vigente in materia.