Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 114
2006 02114/010

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 APRILE 2006
(proposta dalla G.C. 21 marzo 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PROPOSTA DI CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "SERVAIS" SITO IN VIA SERVAIS N. 200/3.

Proposta dell'Assessore Montabone.

La Città è proprietaria di un'area, sita in via Servais n. 200/3, di superficie complessiva di circa mq. 23.500, di cui coperti circa mq. 520 e costituita da:
- n. 2 campi calcio in terra ed illuminati;
- n. 3 campi da tennis in sintetico scoperti non illuminati;
- n. 1 campo baseball/softball non illuminato;
- un edificio ad un piano interrato e due fuori terra adibito a spogliatoi, uffici e casa del custode, locali tecnologici e magazzino.
L'area risulta censita al catasto dei terreni al foglio 164 e le unità immobiliari nel catasto dei fabbricati come segue:
foglio 164, particella n. 149 sub 2 cat A/3 classe 1
foglio 164, particella n. 149 sub 3 cat. C/6 classe 1
foglio 164, particella n. 149 sub 4 cat. E/9
foglio 164, particella n. 149 sub 5 cat. E/9
foglio 164, particella n. 149 sub 6 cat. E/9
pratica registro inventario beni immobili n. 950.
Constatato che l'impianto sportivo di via Servais n. 200/3 presenta molteplici problematiche di tipo strutturale e gestionale, tra le quali la necessità di procedere a pesanti ristrutturazioni e nuove opere nella parte già dedicata al tennis, la necessità di dotarsi di impiantistica sportiva più moderna e adeguata alle occorrenze del territorio e, non ultima la difficoltà di garantire una gestione efficace per carenze di organico e preso atto della disponibilità manifestata da Federazioni, Enti e Società sportive a partecipare alla gestione dell'impianto, si ravvisa la necessità di attivare l'iter procedurale per la relativa gestione sociale in regime di convenzione.
Preso atto che in data 6 aprile 2005, si è svolta una seduta del Consiglio Circoscrizionale Aperto al fine di informare e proporre alla cittadinanza e alle realtà sportive ed associative l'esigenza di attivare tale tipo di gestione.
Posto che l'affidamento della gestione in convenzione dell'impianto sportivo suindicato, in conformità agli indirizzi generali previsti dal "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", approvato il 18 ottobre 2004 con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2004 03053/010) esecutiva dal 1° novembre 2004, pare lo strumento più idoneo ad assicurare funzionalità, efficienza ed economicità di gestione, nonché la soluzione più efficace per la riqualificazione sociale ed ambientale della zona interessata.
Considerato che con deliberazione del 16 maggio 2005 (mecc. 2005 03028/087) il Consiglio di Circoscrizione n. 4 ha approvato l'attivazione della procedura per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo "Servais" sito in via Servais n. 200/3.
Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2005 (mecc. 2005 02384/010), esecutiva dal 6 giugno 2005, e successiva deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2005 (mecc. 2005 11761/010), esecutiva dal 30 dicembre 2005, è stato approvato il trasferimento dell’attività sportiva praticata presso l’impianto "Artiglieri da Montagna" con la ricollocazione temporanea della concessione a favore dell’Associazione Cit Turin LDE presso l’impianto "Servais" fino al termine dei lavori in corso presso il suddetto impianto "Artiglieri da Montagna", che saranno ultimati presumibilmente entro il mese di agosto 2006.
Occorre ora procedere ad approvare l'esternalizzazione dell'impianto in oggetto con lo schema di disciplinare di gara allegato alla presente deliberazione in ottemperanza al Nuovo Regolamento sopra citato.
Il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo pari ad Euro 5.472,00 I.V.A. inclusa ottenuto abbattendo del 90% il canone di mercato per la struttura nel suo complesso, determinato dalla Divisione Gestione e Valorizzazione del Patrimonio - Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari.
Detto canone, che potrà essere ulteriormente abbattuto dalla Commissione Giudicatrice fino al 5% se l'investimento proposto dal gestore supererà il valore del canone patrimoniale dell'impianto, dovrà essere versato in rate trimestrali all'Ufficio Cassa della Circoscrizione n. 4.
Relativamente alla gestione dell'impianto, il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Giunta Comunale ed introiterà i proventi economici derivanti dall'erogazione del servizio. Saranno a carico del concessionario le spese riferite alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresa la messa a norma della struttura e degli impianti.
Le utenze saranno così ripartite:
a carico del concessionario:
- il 20% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva;
- tutte le utenze per le parti adibite a bar o ristoro per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati entro tre mesi dalla data della stipula del contratto, trasmettendo immediatamente copia delle volture alla Circoscrizione n. 4;
- le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
a carico Città:
- l'80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento e consumo idrico, della parte sportiva.
I contratti relativi alla fornitura delle utenze, della parte sportiva, saranno intestati alla Città che provvederà al recupero delle percentuali a carico del concessionario.
La concessione potrà avere una durata da 5 a 20 anni e sarà determinata dalla Commissione Giudicatrice, parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria. Alla scadenza la concessione non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne potrà rivedere i termini. In ogni caso la concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate.
La gestione del complesso sportivo dovrà, inoltre, prevedere:
- il mantenimento del campo da baseball, per il quale dovrà essere proposta la realizzazione di un impianto di illuminazione;
- la presenza di almeno un campo di calcio illuminato delle dimensioni minime di mt. 100 x mt. 50;
- la manutenzione straordinaria della recinzione esterna all'area con particolare attenzione per la messa in sicurezza del lato prospiciente corso Marche;
- la ristrutturazione del fabbricato attualmente destinato a spogliatoi ed alloggio custode;
- la messa a norma dell'impianto ed in particolare degli impianti elettrici e termici;
- l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- eventuali proposte progettuali per la realizzazione di aree sportive aggiuntive;
- la presenza di almeno n. 4 spogliatoi per il campo calcio, di n. 2 spogliatoi per il campo da baseball e di altri spogliatoi in numero sufficiente per ogni eventuale ulteriore proposta progettuale aggiuntiva;
- la messa a disposizione, a titolo gratuito, di tale complesso per le attività scolastiche e circoscrizionali, con le modalità di cui all'articolo 10 del disciplinare di gara allegato.
Il concessionario metterà stagionalmente a disposizione, a pagamento, nel rispetto delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale, due spazi settimanali per gli allenamenti e uno spazio settimanale per le partite di campionato sul campo da calcio regolamentare in giorni e orari da concordare annualmente con la Circoscrizione; tali spazi saranno assegnati dalla Circoscrizione annualmente secondo le esigenze, alle associazioni sportive iscritte ai vari campionati. Non resta esclusa, alla società concessionaria, la possibilità di fruire stagionalmente, qualora fosse necessario ed in accordo con la Circoscrizione, dell'assegnazione degli spazi sopraelencati.
Il concessionario dovrà provvedere alla custodia, agli obblighi assicurativi e previdenziali; dovrà consentire i controlli della Città e della Circoscrizione; a seconda delle inadempienze potranno intervenire le penalità o la revoca; a garanzia degli obblighi contrattuali, occorre la costituzione di una cauzione definitiva così come è necessario, per la realizzazione delle opere di miglioria, il deposito di idonea polizza fidejussoria.
La gara sarà espletata secondo le disposizioni di cui al suddetto nuovo regolamento ed al medesimo dovrà essere uniformata la conseguente gestione.
Come previsto all'articolo 2, comma 9 del citato Regolamento, l'iter procedurale proseguirà con la determinazione dirigenziale di indizione della gara, esperimento della gara, determinazione dirigenziale di concessione dell'impianto, approvazione della convenzione nonché comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari dell'avvenuta concessione con invio di copia della relativa determinazione dirigenziale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare la proposta di esternalizzazione della gestione sociale dell'impianto sportivo comunale "Servais" sito in via Servais 200/3, individuando il concessionario a mezzo delle procedure previste dalla normativa vigente, secondo i criteri e le modalità indicate in narrativa;
2) di approvare il relativo schema di disciplinare di gara (all. 1 - n.            );
3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'indizione della gara ed i conseguenti atti necessari per la concessione.


SCHEMA DI BANDO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "SERVAIS" SITO IN VIA SERVAIS N. 200/3.

ART. 1 - Finalità ed oggetto

La Città di Torino intende concedere a Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, società sportive, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro la gestione, previa ristrutturazione e messa a norma a cura e spese del concessionario, dell'impianto sportivo comunale "Servais" sito in via Servais n. 200/3, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2004 03053/010 del 18 ottobre 2004, esecutiva dal 1° novembre 2004 e in esecuzione della deliberazione mecc _______________________ del Consiglio Comunale del _______________________ esecutiva dal _______________, secondo quanto di seguito articolato.
Oggetto della concessione è la gestione dell'impianto sportivo sito in via Servais n. 200/3 da destinare ad attività sportive, previa ristrutturazione dello stesso.
L'attuale consistenza risulta, come da documentazione planimetrica allegata, in:
- due campi calcio in terra illuminati;
- tre campi da tennis in sintetico scoperti non illuminati;
- un campo baseball/softball non illuminato;
- un edificio ad un piano interrato ed due fuori terra adibito a spogliatoi, uffici e casa del custode, locali tecnologici e magazzino.
La superficie totale dell’impianto è circa 23.500 mq. di cui coperti circa 520 mq. ed il volume è pari a circa mc 2.041,57.
L’impianto è stato censito nel Catasto dei Terreni al foglio 164 e le unità immobiliari nel Catasto dei fabbricati come segue:
foglio 164, particella n. 149 sub 2 cat. A/3 classe 1
foglio 164, particella n. 149 sub 3 cat. C/6 classe 1
foglio 164, particella n. 149 sub 4 cat. E/9
foglio 164, particella n. 149 sub 5 cat. E/9
foglio 164, particella n. 149 sub 6 cat. E/9
pratica registro inventario beni immobili n. 950.

ART. 2 - Modalità di partecipazione

Possono partecipare Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, società sportive, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
Si precisa che i suddetti soggetti possono presentare offerta congiunta. In tal caso:
- ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti e produrre le relative dichiarazioni;
- l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;
- ciascun soggetto dovrà dichiarare l'impegno di conformarsi alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi.
I soggetti interessati alla gara dovranno presentare, con le modalità qui precisate:
1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara in bollo o, per i soggetti esenti (ONLUS), in carta semplice (Busta A);
2) PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE (Busta B) che illustri:
- le nuove opere e la ristrutturazione dell'impianto (descrizione, progetto di massima, tempistica di intervento, quadro economico dell'intervento), secondo le prescrizioni enunciate dal successivo articolo 4; il mancato rispetto di anche una sola di dette prescrizioni sarà motivo di esclusione dalla gara;
- le modalità di attuazione della gestione del servizio.
L'istanza dovrà contenere:
- l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente bando;
- l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.N.L.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata del contratto di concessione;
- l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni;
- in caso di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi, l'indicazione del capogruppo quale responsabile dello svolgimento dell'incarico, nonché delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun prestatore di servizi facente parte del raggruppamento.
Le domande di ammissione alla gara dovranno essere corredate a pena di esclusione da:
- Statuto della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i;
- Curriculum indicante il numero degli associati, attività svolta, le esperienze maturate e le eventuali collaborazioni con Enti Pubblici.
L'istanza dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (articolo 76 D.P.R. 445/2000):
- denominazione, ragione sociale dell'organizzazione concorrente, estremi dell'iscrizione a registri ed albi previsti dalla normativa vigente. Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento o consorzio, tali dichiarazioni dovranno riguardare ciascun partecipante;
- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 157/1995 e s.m.i. (stato di fallimento, condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, ecc.);
- l'inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge n. 575/1965 e successive modificazioni (normativa antimafia);
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. (Legge 68/1999) ovvero qualora non soggetti agli obblighi la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/1995.
L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti dalla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.
L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente e essere accompagnata dalla fotocopia ancorché non autenticata di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi degli artt. 38 comma 1 e 47 comma 1 del D.P.R. 445/2000.
La busta "A" dovrà contenere l'istanza con la documentazione richiesta e la busta "B" sigillata (contenente il progetto tecnico ed il programma di ristrutturazione, organizzativo e gestionale). Entrambe le buste dovranno riportare la seguente dicitura: "Offerta per la concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo comunale "Servais" di via Servais n. 200/3".
Il piego così formato dovrà pervenire all'ufficio protocollo della Circoscrizione IV
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno __________________ a mezzo raccomandata o posta celere o consegnato direttamente a mano al seguente indirizzo:
"Città di Torino - Circoscrizione IV - Ufficio Protocollo - corso Francia, 192 - 10145 Torino".
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

ART. 3 - Commissione giudicatrice e criteri di assegnazione

Un'apposita Commissione, composta ai sensi del vigente Regolamento e s.m.i., esaminerà le proposte pervenute ed individuerà il soggetto aggiudicatario.
L'individuazione del concessionario sarà effettuata, adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’articolo 8 del D.P.R. 573/1994, in base ai parametri ed ai relativi punteggi assegnabili come di seguito riportati:
1) PROGETTO TECNICO fino ad un massimo di 40 punti
a) proposta progettuale                                                                                           (max punti 15)
b) investimenti economici                                                                                         (max punti 20)
c) coerenza tra progetto ed esigenze socio - ambientali del territorio                         (max punti   5)

2) PROGETTO SOCIALE fino ad un massimo di 20 punti
Spazi e orari garantiti per utenze sociali                                                                    (max punti 20)

3) CURRICULUM fino ad un massimo di 16 punti
a) numero associati della Società                                                                               (max punti  5)
b) periodo di vita della Società                                                                                  (max punti  5)
c) grado di radicamento nel territorio circoscrizionale                                                 (max punti  6)

4) ESPERIENZA fino ad un massimo di 16 punti
a) coerenza tra il tipo d'impianto e l'attività praticata dai proponenti                             (max punti  8)
b) esperienza maturata nell'ambito sportivo/garanzia                                                    (max punti  8)

5) CONSORSI E POOL DI ASSOCIAZIONI E/O SOCIETA' SPORTIVE
punti 3

6) Verrà inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo di 5 punti a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali, ai sensi dell’articolo 90, comma 25, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 - finanziaria 2003.
La Commissione giudicatrice determinerà inoltre la durata della concessione e la percentuale di ulteriore abbattimento del canone commerciale fino al 5% secondo quanto stabilito nei successivi articoli 5 e 6.

ART. 4 - Progetto, lavori di adeguamento e miglioria, nuove opere

Il progetto, che dovrà essere presentato unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà essere redatto da un professionista iscritto all’albo e prevedere la ristrutturazione dell’impianto, per la quale dovrà essere presentato il computo metrico con il relativo cronoprogramma, ferma restandone la destinazione d’uso (attività sportiva) a vocazione pubblica con eventuali modifiche di utilizzo di parti e spazi limitati.
I lavori dovranno essere eseguiti, in modo tale da non compromettere il normale svolgimento delle attività, entro il termine massimo di 24 mesi dal rilascio della concessione edilizia che dovrà essere richiesta al più tardi entro 2 mesi dalla data di stipula del contratto.
La Città revocherà la concessione nel caso in cui non venga richiesta la concessione edilizia e/o le opere di cui sopra non siano ultimate nei modi e nel termine stabilito dal presente articolo e provvederà alla concessione dell’impianto al secondo miglior offerente. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.
La ristrutturazione dell’impianto dovrà prevedere in particolare:
il progetto di ristrutturazione dell’impianto dovrà prevedere in particolare:
- il mantenimento del campo da baseball, per il quale dovrà essere proposta la realizzazione di un impianto di illuminazione;
- la presenza di almeno un campo di calcio illuminato delle dimensioni minime di mt. 100 x mt. 50;
- la manutenzione straordinaria della recinzione esterna all’area con particolare attenzione per la messa in sicurezza del lato prospiciente corso Marche;
- la ristrutturazione del fabbricato attualmente destinato a spogliatoi ed alloggio custode;
- la messa a norma dell’impianto ed in particolare degli impianti elettrici e termici;
- l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- eventuali proposte progettuali per la realizzazione di aree sportive aggiuntive;
- la presenza di almeno n. 4 spogliatoi regolamentari per il campo di calcio, di n. 2 spogliatoi per il campo da baseball e di altri spogliatoi in numero sufficiente per ogni eventuale ulteriore proposta progettuale aggiuntiva.
La ristrutturazione potrà prevedere la realizzazione di un locale da adibire all’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai frequentatori dell'impianto, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287.
La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del soggetto convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino. Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.
I lavori dovranno essere garantiti dal convenzionato tramite polizza assicurativa o fidejussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto e sarà svincolata solo a termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).
La suddetta polizza dovrà essere presentata agli Uffici della Circoscrizione n. 4 entro i medesimi termini assegnati per la richiesta della necessaria concessione edilizia.
Resta pertanto a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal concessionario tra i professionisti iscritti all’albo e quello per ottenere l’accatastamento per variazione dell’immobile.
Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.
La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.
Tali opere si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
La mancata previsione progettuale di anche solamente una delle prescrizioni sopra indicate sarà motivo di esclusione dalla gara.
Il concessionario è tenuto a comunicare alla Circoscrizione 4 il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere eseguite dalla Commissione di Controllo.

ART. 5 - Durata della concessione

La concessione potrà avere durata da un minimo di 5 anni fino a un massimo di 20 anni, in base agli investimenti proposti, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data del verbale di consegna dell'impianto.
La durata della concessione superiore ai 5 anni dovrà essere calcolata parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria.
La durata superiore ai 15 anni è da considerarsi eccezionale e prevista relativamente agli interventi di particolare rilevanza.

ART. 6 - Canone

Sarà dovuto dal concessionario alla Città un canone annuo pari ad Euro 5.472,00 da versare anticipatamente in rate trimestrali all'Ufficio Cassa della Circoscrizione n. 4.
Il canone è stato stabilito sulla base di vari parametri:
- contenuto sociale della concessione;
- la collocazione territoriale;
- la superficie utilizzata;
- analogia con impianti similari.
Il canone potrà essere ulteriormente abbattuto, fino al 5%, se l'investimento proposto dal concessionario supera il valore del canone patrimoniale dell'impianto.
Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o atti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi, ovvero di investimenti da parte della Città relativamente all'impianto sportivo oggetto della presente concessione.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile in caso di mancata accettazione del nuovo canone e senza alcun indennizzo, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati.

ART. 7 - Utenze

Saranno a carico del concessionario:
- il 20 % delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva;
- tutte le utenze per le parti adibite a bar o ristoro e sale riunioni per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati entro tre mesi dalla data di stipula del contratto, trasmettendo immediatamente copia delle volture alla Circoscrizione n. 4;
- le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.
Resteranno a carico della Città:
- l’80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva.
I contratti relativi alla fornitura delle utenze saranno intestati alla Città che provvederà al recupero delle percentuali a carico del concessionario.

ART. 8 - Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Giunta Comunale per gli impianti gestiti direttamente dalla Città, nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l’uso degli impianti sportivi comunali.
Le quote di cui sopra saranno introitate dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.
In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).
I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.
Spetta al soggetto convenzionato indicare ben in vista, all’interno dell’impianto, le tariffe.

ART. 9 - Orario di apertura

Il concessionario garantirà l'apertura dell'impianto dal lunedì alla domenica e nelle fasce orarie di maggiore richiesta e accessibilità e si impegna a garantire la presenza di almeno un responsabile dell'Ente per la sorveglianza, anche turnificando, durante l'orario di apertura.
In ossequio alla Legge 447/1995 "Legge quadro sull’inquinamento acustico", il D.P.C.M. 14 novembre 1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", la Legge Regionale 52/2000 recante "disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico" e per ultimo gli stessi articolo 44 e 45 (Titolo V - Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 22.00; dalle ore 22.00 alle ore 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, l’impianto sportivo potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Tutela Ambiente, da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l’autorizzazione in deroga ai sensi dell’articolo 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o campionati.
Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all’articolo 844 del C.C. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all’articolo 659 del Codice Penale.

ART. 10 - Finalità sociali

Il concessionario metterà a disposizione della Civica Amministrazione e delle scuole cittadine, il complesso sportivo con le seguenti modalità:
- le scuole cittadine, con priorità per quelle della Circoscrizione IV, nonché i soggetti portatori di handicap (corsi, manifestazioni sportive di disabili ecc.) nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 avranno disponibilità di utilizzo gratuito dell’impianto;
- la Civica Amministrazione si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di quindici giornate annue, feriali e festive, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del concessionario.
- la società concessionaria metterà stagionalmente a disposizione, a pagamento, due spazi settimanali per gli allenamenti e uno spazio settimanale per le partite di campionato sul campo da calcio regolamentare in giorni e orari da concordare annualmente con la Circoscrizione; tali spazi saranno assegnati dalla Circoscrizione annualmente, secondo le esigenze, alle associazioni sportive iscritte ai vari campionati. Non resta esclusa, alla società concessionaria, la possibilità di fruire stagionalmente, qualora fosse necessario ed in accordo con la Circoscrizione, dell'assegnazione degli spazi sopraelencati.

ART. 11 - Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.
Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 12 - Manutenzione

Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie per l’utilizzo della struttura sono a carico del gestore. Saranno a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi di adeguamento e/o manutentivi da parte del soggetto convenzionato.
Durante la concessione sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso.
Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.
La manutenzione ordinaria del verde compete al gestore, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto previa segnalazione del concessionario, custode del bene ai sensi dell'articolo 2051 del C.C. Perché il Settore Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del soggetto convenzionato.
Qualora il gestore non rispetti tale condizione, il Settore Tecnico competente non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al soggetto convenzionato.
Il Settore competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del soggetto convenzionato nella tutela delle specie pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti.
Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ART. 13 - Pubblicità e segnaletica

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno dell'impianto che nelle aree esterne ad esso pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Civica Amministrazione ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.
In linea generale si stabilisce comunque che:
- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto nè usato come arma impropria.
- il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.
La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività del soggetto convenzionato e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.
Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura "Città di Torino", l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.
Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.
Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.
Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 14 - Obblighi assicurativi

La società convenzionata risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.
Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della concessione.
Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa ed in particolare:
a) contro i rischi dell’incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell’immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d’opera, sulla base dell’afflusso medio dell’utenza all’impianto.
Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell’ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando Terzi tra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.
Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.
Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici circoscrizionali entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna dell'impianto e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 15 - Obblighi previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.
La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 16 - Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.
Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non previo espresso consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.

Art. 17 - Bar ed esercizi pubblici

Il soggetto convenzionato potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il soggetto convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione alla Città per la necessaria e preventiva autorizzazione.
Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un diverso e minore abbattimento della valutazione patrimoniale riferita ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione.

ART. 18 - Controlli

Apposita Commissione di controllo verificherà la puntuale osservanza della convenzione e dovrà annualmente relazionare al Presidente della Circoscrizione.
I funzionari della Città e della Circoscrizione avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione e sui lavori di miglioria in corso d'opera.
Il concessionario è tenuto a presentare annualmente il rendiconto consuntivo di tutti i movimenti finanziari; la Città in seguito all'analisi contabile si riserva di rivedere le condizioni economiche in relazione alla conduzione.

ART. 19 - Penali e revoca

In caso di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito dei controlli di cui al precedente articolo 18 e/o quant’altro che sia di nocumento all’efficienza e al buon funzionamento dell’impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione appositamente costituita.
In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nella convenzione la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici circoscrizionali, con adozione di deliberazione del Consiglio Comunale e previa proposta del Consiglio Circoscrizionale, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.
Possono essere considerati motivi di revoca:
- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze
- fallimento del concessionario;
- altri eventuali.
La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa.
Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

ART. 20 - Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate e il diritto a favore della Città all’eventuale risarcimento danni.
Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del concessionario nonché nei casi previsti al terzo capoverso del precedente articolo 4.
E’ altresì previsto il recesso della Città così come indicato all'ultimo capoverso del precedente articolo 6.

ART. 21 - Presa in consegna e restituzione impianto

All’atto della presa in consegna dell’impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata al Servizio Centrale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato.
Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.
La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso o di una sua parte, anche susseguente a vizi e difetti dell'immobile.
Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà della Città, entro tre mesi.

ART. 22 - Rinnovo

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate.
Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.
La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione entro 180 giorni dalla scadenza al fine di consentire l'espletamento dell'iter deliberativo entro la stessa data.

ART. 23 - Cauzione definitiva

Relativamente alla gestione dell'impianto, in fase di stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il concessionario dovrà prestare cauzione definiva pari al 10% dell'importo del canone moltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione, tramite polizza fidejussoria assicurativa, bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città; detta percentuale potrà essere ridotta al 5% nel caso in cui la concessione sia di durata superiore ai 10 anni.
Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 24 - Spese d'atto

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

ART. 25 - Controversie

Nell’ipotesi di eventuali controversie il soggetto affidatario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il foro competente sarà quello di Torino.