Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 114
2006 02114/010
OGGETTO: PROPOSTA DI CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "SERVAIS" SITO IN VIA SERVAIS N. 200/3.
Proposta dell'Assessore Montabone.
La Città è proprietaria di un'area, sita in via
Servais n. 200/3, di superficie complessiva di circa mq. 23.500,
di cui coperti circa mq. 520 e costituita da:
- n. 2 campi calcio in terra ed illuminati;
- n. 3 campi da tennis in sintetico scoperti non illuminati;
- n. 1 campo baseball/softball non illuminato;
- un edificio ad un piano interrato e due fuori terra adibito
a spogliatoi, uffici e casa del custode, locali tecnologici e
magazzino.
L'area risulta censita al catasto dei terreni al foglio 164 e
le unità immobiliari nel catasto dei fabbricati come segue:
foglio 164, particella n. 149 sub 2 cat A/3 classe 1
foglio 164, particella n. 149 sub 3 cat. C/6 classe 1
foglio 164, particella n. 149 sub 4 cat. E/9
foglio 164, particella n. 149 sub 5 cat. E/9
foglio 164, particella n. 149 sub 6 cat. E/9
pratica registro inventario beni immobili n. 950.
Constatato che l'impianto sportivo di via Servais n. 200/3 presenta
molteplici problematiche di tipo strutturale e gestionale, tra
le quali la necessità di procedere a pesanti ristrutturazioni
e nuove opere nella parte già dedicata al tennis, la necessità
di dotarsi di impiantistica sportiva più moderna e adeguata
alle occorrenze del territorio e, non ultima la difficoltà
di garantire una gestione efficace per carenze di organico e preso
atto della disponibilità manifestata da Federazioni, Enti
e Società sportive a partecipare alla gestione dell'impianto,
si ravvisa la necessità di attivare l'iter procedurale
per la relativa gestione sociale in regime di convenzione.
Preso atto che in data 6 aprile 2005, si è svolta una seduta
del Consiglio Circoscrizionale Aperto al fine di informare e proporre
alla cittadinanza e alle realtà sportive ed associative
l'esigenza di attivare tale tipo di gestione.
Posto che l'affidamento della gestione in convenzione dell'impianto
sportivo suindicato, in conformità agli indirizzi generali
previsti dal "Regolamento per la gestione sociale in regime
di convenzione degli impianti sportivi comunali", approvato
il 18 ottobre 2004 con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc.
2004 03053/010) esecutiva dal 1° novembre 2004, pare lo strumento
più idoneo ad assicurare funzionalità, efficienza
ed economicità di gestione, nonché la soluzione
più efficace per la riqualificazione sociale ed ambientale
della zona interessata.
Considerato che con deliberazione del 16 maggio 2005 (mecc. 2005
03028/087) il Consiglio di Circoscrizione n. 4 ha approvato l'attivazione
della procedura per la concessione in gestione sociale dell'impianto
sportivo "Servais" sito in via Servais n. 200/3.
Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio Comunale del
23 maggio 2005 (mecc. 2005 02384/010), esecutiva dal 6 giugno
2005, e successiva deliberazione della Giunta Comunale del 13
dicembre 2005 (mecc. 2005 11761/010), esecutiva dal 30 dicembre
2005, è stato approvato il trasferimento dellattività
sportiva praticata presso limpianto "Artiglieri da
Montagna" con la ricollocazione temporanea della concessione
a favore dellAssociazione Cit Turin LDE presso limpianto
"Servais" fino al termine dei lavori in corso presso
il suddetto impianto "Artiglieri da Montagna", che saranno
ultimati presumibilmente entro il mese di agosto 2006.
Occorre ora procedere ad approvare l'esternalizzazione dell'impianto
in oggetto con lo schema di disciplinare di gara allegato alla
presente deliberazione in ottemperanza al Nuovo Regolamento sopra
citato.
Il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo pari
ad Euro 5.472,00 I.V.A. inclusa ottenuto abbattendo del 90% il
canone di mercato per la struttura nel suo complesso, determinato
dalla Divisione Gestione e Valorizzazione del Patrimonio - Settore
Logistica e Valutazioni Immobiliari.
Detto canone, che potrà essere ulteriormente abbattuto
dalla Commissione Giudicatrice fino al 5% se l'investimento proposto
dal gestore supererà il valore del canone patrimoniale
dell'impianto, dovrà essere versato in rate trimestrali
all'Ufficio Cassa della Circoscrizione n. 4.
Relativamente alla gestione dell'impianto, il concessionario applicherà
le tariffe approvate dalla Giunta Comunale ed introiterà
i proventi economici derivanti dall'erogazione del servizio. Saranno
a carico del concessionario le spese riferite alla manutenzione
ordinaria e straordinaria, ivi compresa la messa a norma della
struttura e degli impianti.
Le utenze saranno così ripartite:
a carico del concessionario:
- il 20% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento,
consumo idrico, della parte sportiva;
- tutte le utenze per le parti adibite a bar o ristoro per le
quali il concessionario dovrà installare contatori separati
entro tre mesi dalla data della stipula del contratto, trasmettendo
immediatamente copia delle volture alla Circoscrizione n. 4;
- le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
a carico Città:
- l'80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento
e consumo idrico, della parte sportiva.
I contratti relativi alla fornitura delle utenze, della parte
sportiva, saranno intestati alla Città che provvederà
al recupero delle percentuali a carico del concessionario.
La concessione potrà avere una durata da 5 a 20 anni e
sarà determinata dalla Commissione Giudicatrice, parametrandola
al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario
per lavori di miglioria. Alla scadenza la concessione non si rinnoverà
automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito
atto amministrativo che ne potrà rivedere i termini. In
ogni caso la concessione non potrà essere rinnovata qualora
le condizioni previste dalla precedente convenzione non siano
state tutte interamente rispettate.
La gestione del complesso sportivo dovrà, inoltre, prevedere:
- il mantenimento del campo da baseball, per il quale dovrà
essere proposta la realizzazione di un impianto di illuminazione;
- la presenza di almeno un campo di calcio illuminato delle dimensioni
minime di mt. 100 x mt. 50;
- la manutenzione straordinaria della recinzione esterna all'area
con particolare attenzione per la messa in sicurezza del lato
prospiciente corso Marche;
- la ristrutturazione del fabbricato attualmente destinato a spogliatoi
ed alloggio custode;
- la messa a norma dell'impianto ed in particolare degli impianti
elettrici e termici;
- l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- eventuali proposte progettuali per la realizzazione di aree
sportive aggiuntive;
- la presenza di almeno n. 4 spogliatoi per il campo calcio, di
n. 2 spogliatoi per il campo da baseball e di altri spogliatoi
in numero sufficiente per ogni eventuale ulteriore proposta progettuale
aggiuntiva;
- la messa a disposizione, a titolo gratuito, di tale complesso
per le attività scolastiche e circoscrizionali, con le
modalità di cui all'articolo 10 del disciplinare di gara
allegato.
Il concessionario metterà stagionalmente a disposizione,
a pagamento, nel rispetto delle tariffe approvate dalla Giunta
Comunale, due spazi settimanali per gli allenamenti e uno spazio
settimanale per le partite di campionato sul campo da calcio regolamentare
in giorni e orari da concordare annualmente con la Circoscrizione;
tali spazi saranno assegnati dalla Circoscrizione annualmente
secondo le esigenze, alle associazioni sportive iscritte ai vari
campionati. Non resta esclusa, alla società concessionaria,
la possibilità di fruire stagionalmente, qualora fosse
necessario ed in accordo con la Circoscrizione, dell'assegnazione
degli spazi sopraelencati.
Il concessionario dovrà provvedere alla custodia, agli
obblighi assicurativi e previdenziali; dovrà consentire
i controlli della Città e della Circoscrizione; a seconda
delle inadempienze potranno intervenire le penalità o la
revoca; a garanzia degli obblighi contrattuali, occorre la costituzione
di una cauzione definitiva così come è necessario,
per la realizzazione delle opere di miglioria, il deposito di
idonea polizza fidejussoria.
La gara sarà espletata secondo le disposizioni di cui al
suddetto nuovo regolamento ed al medesimo dovrà essere
uniformata la conseguente gestione.
Come previsto all'articolo 2, comma 9 del citato Regolamento,
l'iter procedurale proseguirà con la determinazione dirigenziale
di indizione della gara, esperimento della gara, determinazione
dirigenziale di concessione dell'impianto, approvazione della
convenzione nonché comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari
dell'avvenuta concessione con invio di copia della relativa determinazione
dirigenziale.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare la proposta di esternalizzazione della gestione
sociale dell'impianto sportivo comunale "Servais" sito
in via Servais 200/3, individuando il concessionario a mezzo delle
procedure previste dalla normativa vigente, secondo i criteri
e le modalità indicate in narrativa;
2) di approvare il relativo schema di disciplinare di gara (all.
1 - n. );
3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'indizione
della gara ed i conseguenti atti necessari per la concessione.
SCHEMA DI BANDO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "SERVAIS" SITO IN VIA SERVAIS N. 200/3.
La Città di Torino intende concedere a Federazioni Sportive,
Enti di Promozione Sportiva, società sportive, enti non
commerciali e associazioni senza fini di lucro la gestione, previa
ristrutturazione e messa a norma a cura e spese del concessionario,
dell'impianto sportivo comunale "Servais" sito in via
Servais n. 200/3, in attuazione della deliberazione del Consiglio
Comunale mecc. 2004 03053/010 del 18 ottobre 2004, esecutiva dal
1° novembre 2004 e in esecuzione della deliberazione mecc
_______________________ del Consiglio Comunale del _______________________
esecutiva dal _______________, secondo quanto di seguito articolato.
Oggetto della concessione è la gestione dell'impianto sportivo
sito in via Servais n. 200/3 da destinare ad attività sportive,
previa ristrutturazione dello stesso.
L'attuale consistenza risulta, come da documentazione planimetrica
allegata, in:
- due campi calcio in terra illuminati;
- tre campi da tennis in sintetico scoperti non illuminati;
- un campo baseball/softball non illuminato;
- un edificio ad un piano interrato ed due fuori terra adibito
a spogliatoi, uffici e casa del custode, locali tecnologici e
magazzino.
La superficie totale dellimpianto è circa 23.500
mq. di cui coperti circa 520 mq. ed il volume è pari a
circa mc 2.041,57.
Limpianto è stato censito nel Catasto dei Terreni
al foglio 164 e le unità immobiliari nel Catasto dei fabbricati
come segue:
foglio 164, particella n. 149 sub 2 cat. A/3 classe 1
foglio 164, particella n. 149 sub 3 cat. C/6 classe 1
foglio 164, particella n. 149 sub 4 cat. E/9
foglio 164, particella n. 149 sub 5 cat. E/9
foglio 164, particella n. 149 sub 6 cat. E/9
pratica registro inventario beni immobili n. 950.
Possono partecipare Federazioni Sportive, Enti di Promozione
Sportiva, società sportive, enti non commerciali e associazioni
senza fini di lucro, che perseguono finalità formative,
ricreative e sociali nellambito dello sport e del tempo
libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle
attività da realizzare.
Si precisa che i suddetti soggetti possono presentare offerta
congiunta. In tal caso:
- ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti
richiesti e produrre le relative dichiarazioni;
- l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;
- ciascun soggetto dovrà dichiarare l'impegno di conformarsi
alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori
di servizi.
I soggetti interessati alla gara dovranno presentare, con le modalità
qui precisate:
1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara in bollo o, per i soggetti
esenti (ONLUS), in carta semplice (Busta A);
2) PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE (Busta
B) che illustri:
- le nuove opere e la ristrutturazione dell'impianto (descrizione,
progetto di massima, tempistica di intervento, quadro economico
dell'intervento), secondo le prescrizioni enunciate dal successivo
articolo 4; il mancato rispetto di anche una sola di dette prescrizioni
sarà motivo di esclusione dalla gara;
- le modalità di attuazione della gestione del servizio.
L'istanza dovrà contenere:
- l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente
bando;
- l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se
in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento
salariale e normativo previsti dai C.C.N.N.L.L. di categoria ed
eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali
ed assicurativi del settore per tutta la durata del contratto
di concessione;
- l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione
e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 626/1994 e successive
modificazioni;
- in caso di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi,
l'indicazione del capogruppo quale responsabile dello svolgimento
dell'incarico, nonché delle parti del servizio che saranno
eseguite da ciascun prestatore di servizi facente parte del raggruppamento.
Le domande di ammissione alla gara dovranno essere corredate a
pena di esclusione da:
- Statuto della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i;
- Curriculum indicante il numero degli associati, attività
svolta, le esperienze maturate e le eventuali collaborazioni con
Enti Pubblici.
L'istanza dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni
sostitutive, rese sotto la responsabilità penale del dichiarante
(articolo 76 D.P.R. 445/2000):
- denominazione, ragione sociale dell'organizzazione concorrente,
estremi dell'iscrizione a registri ed albi previsti dalla normativa
vigente. Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento
o consorzio, tali dichiarazioni dovranno riguardare ciascun partecipante;
- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo
12 del D.Lgs. 157/1995 e s.m.i. (stato di fallimento, condanna
con sentenza passata in giudicato per un reato che incida sulla
moralità professionale o per delitti finanziari, ecc.);
- l'inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge n. 575/1965
e successive modificazioni (normativa antimafia);
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili. (Legge 68/1999) ovvero qualora non soggetti
agli obblighi la dichiarazione di responsabilità attestante
la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/1995.
L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli
sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto
dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla
responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei
soggetti partecipanti dalla procedura in oggetto ai sensi dell'art.
75 del D.P.R. 445/2000.
L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto concorrente e essere accompagnata dalla fotocopia
ancorché non autenticata di un valido documento di riconoscimento
del sottoscrittore ai sensi degli artt. 38 comma 1 e 47 comma
1 del D.P.R. 445/2000.
La busta "A" dovrà contenere l'istanza con la
documentazione richiesta e la busta "B" sigillata (contenente
il progetto tecnico ed il programma di ristrutturazione, organizzativo
e gestionale). Entrambe le buste dovranno riportare la seguente
dicitura: "Offerta per la concessione a terzi della gestione
dell'impianto sportivo comunale "Servais" di via Servais
n. 200/3".
Il piego così formato dovrà pervenire all'ufficio
protocollo della Circoscrizione IV
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno __________________ a
mezzo raccomandata o posta celere o consegnato direttamente a
mano al seguente indirizzo:
"Città di Torino - Circoscrizione IV - Ufficio Protocollo
- corso Francia, 192 - 10145 Torino".
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta
anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione
in tempo utile.
Un'apposita Commissione, composta ai sensi del vigente Regolamento
e s.m.i., esaminerà le proposte pervenute ed individuerà
il soggetto aggiudicatario.
L'individuazione del concessionario sarà effettuata, adottando
il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa
previsto dallarticolo 8 del D.P.R. 573/1994, in base ai
parametri ed ai relativi punteggi assegnabili come di seguito
riportati:
1) PROGETTO TECNICO fino ad un massimo di 40 punti
a) proposta progettuale (max
punti 15)
b) investimenti economici (max
punti 20)
c) coerenza tra progetto ed esigenze socio - ambientali del territorio
(max
punti 5)
2) PROGETTO SOCIALE fino ad un massimo di 20 punti
Spazi e orari garantiti per utenze sociali (max
punti 20)
3) CURRICULUM fino ad un massimo di 16 punti
a) numero associati della Società (max
punti 5)
b) periodo di vita della Società (max
punti 5)
c) grado di radicamento nel territorio circoscrizionale (max
punti 6)
4) ESPERIENZA fino ad un massimo di 16 punti
a) coerenza tra il tipo d'impianto e l'attività praticata
dai proponenti (max
punti 8)
b) esperienza maturata nell'ambito sportivo/garanzia (max
punti 8)
5) CONSORSI E POOL DI ASSOCIAZIONI E/O SOCIETA' SPORTIVE
punti 3
6) Verrà inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo
di 5 punti a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche,
Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni
Sportive Nazionali, ai sensi dellarticolo 90, comma 25,
della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 - finanziaria 2003.
La Commissione giudicatrice determinerà inoltre la durata
della concessione e la percentuale di ulteriore abbattimento del
canone commerciale fino al 5% secondo quanto stabilito nei successivi
articoli 5 e 6.
Il progetto, che dovrà essere presentato unitamente
alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà essere
redatto da un professionista iscritto allalbo e prevedere
la ristrutturazione dellimpianto, per la quale dovrà
essere presentato il computo metrico con il relativo cronoprogramma,
ferma restandone la destinazione duso (attività sportiva)
a vocazione pubblica con eventuali modifiche di utilizzo di parti
e spazi limitati.
I lavori dovranno essere eseguiti, in modo tale da non compromettere
il normale svolgimento delle attività, entro il termine
massimo di 24 mesi dal rilascio della concessione edilizia che
dovrà essere richiesta al più tardi entro 2 mesi
dalla data di stipula del contratto.
La Città revocherà la concessione nel caso in cui
non venga richiesta la concessione edilizia e/o le opere di cui
sopra non siano ultimate nei modi e nel termine stabilito dal
presente articolo e provvederà alla concessione dellimpianto
al secondo miglior offerente. In detto caso il complesso dovrà
essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla
richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da
cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già
realizzate.
La ristrutturazione dellimpianto dovrà prevedere
in particolare:
il progetto di ristrutturazione dellimpianto dovrà
prevedere in particolare:
- il mantenimento del campo da baseball, per il quale dovrà
essere proposta la realizzazione di un impianto di illuminazione;
- la presenza di almeno un campo di calcio illuminato delle dimensioni
minime di mt. 100 x mt. 50;
- la manutenzione straordinaria della recinzione esterna allarea
con particolare attenzione per la messa in sicurezza del lato
prospiciente corso Marche;
- la ristrutturazione del fabbricato attualmente destinato a spogliatoi
ed alloggio custode;
- la messa a norma dellimpianto ed in particolare degli
impianti elettrici e termici;
- leliminazione delle barriere architettoniche;
- eventuali proposte progettuali per la realizzazione di aree
sportive aggiuntive;
- la presenza di almeno n. 4 spogliatoi regolamentari per il campo
di calcio, di n. 2 spogliatoi per il campo da baseball e di altri
spogliatoi in numero sufficiente per ogni eventuale ulteriore
proposta progettuale aggiuntiva.
La ristrutturazione potrà prevedere la realizzazione di
un locale da adibire allattività di somministrazione
di alimenti e bevande riservata ai frequentatori dell'impianto,
ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto
1991 n. 287.
La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a
totale cura e spese del soggetto convenzionato previa presentazione
del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino.
Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.
I lavori dovranno essere garantiti dal convenzionato tramite polizza
assicurativa o fidejussoria pari almeno al 10% dell'investimento
proposto e sarà svincolata solo a termine dei lavori e
a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato
dalla Civica Amministrazione con spese a carico del concessionario
(previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti della
Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).
La suddetta polizza dovrà essere presentata agli Uffici
della Circoscrizione n. 4 entro i medesimi termini assegnati per
la richiesta della necessaria concessione edilizia.
Resta pertanto a carico del concessionario il compenso spettante
al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal concessionario
tra i professionisti iscritti allalbo e quello per ottenere
laccatastamento per variazione dellimmobile.
Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di
ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.
La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità
da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso
dei lavori.
Tali opere si intendono acquisite in proprietà del Comune
di Torino per accessione, ai sensi dell'articolo 934 del Codice
Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità
o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile.
Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente
dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi
dellart. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001
n. 380.
La mancata previsione progettuale di anche solamente una delle
prescrizioni sopra indicate sarà motivo di esclusione dalla
gara.
Il concessionario è tenuto a comunicare alla Circoscrizione
4 il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori
al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere
eseguite dalla Commissione di Controllo.
La concessione potrà avere durata da un minimo di 5
anni fino a un massimo di 20 anni, in base agli investimenti proposti,
con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data del
verbale di consegna dell'impianto.
La durata della concessione superiore ai 5 anni dovrà essere
calcolata parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento
proposto dal concessionario per lavori di miglioria.
La durata superiore ai 15 anni è da considerarsi eccezionale
e prevista relativamente agli interventi di particolare rilevanza.
Sarà dovuto dal concessionario alla Città un
canone annuo pari ad Euro 5.472,00 da versare anticipatamente
in rate trimestrali all'Ufficio Cassa della Circoscrizione n.
4.
Il canone è stato stabilito sulla base di vari parametri:
- contenuto sociale della concessione;
- la collocazione territoriale;
- la superficie utilizzata;
- analogia con impianti similari.
Il canone potrà essere ulteriormente abbattuto, fino al
5%, se l'investimento proposto dal concessionario supera il valore
del canone patrimoniale dell'impianto.
Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli indici
ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito
di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi
comunali competenti, di regolamenti o atti amministrativi in materia
di concessioni di impianti sportivi, ovvero di investimenti da
parte della Città relativamente all'impianto sportivo oggetto
della presente concessione.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario
l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso
con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'articolo 1373
del Codice Civile in caso di mancata accettazione del nuovo canone
e senza alcun indennizzo, salvo il riconoscimento degli eventuali
lavori di miglioria effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati.
Saranno a carico del concessionario:
- il 20 % delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento,
consumo idrico, della parte sportiva;
- tutte le utenze per le parti adibite a bar o ristoro e sale
riunioni per le quali il concessionario dovrà installare
contatori separati entro tre mesi dalla data di stipula del contratto,
trasmettendo immediatamente copia delle volture alla Circoscrizione
n. 4;
- le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.
Resteranno a carico della Città:
- l80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento,
consumo idrico, della parte sportiva.
I contratti relativi alla fornitura delle utenze saranno intestati
alla Città che provvederà al recupero delle percentuali
a carico del concessionario.
Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario
applicherà le tariffe approvate dalla Giunta Comunale per
gli impianti gestiti direttamente dalla Città, nonché
le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del
Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per luso
degli impianti sportivi comunali.
Le quote di cui sopra saranno introitate dal concessionario a
parziale copertura delle spese di gestione.
In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti
ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata
con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino
di cassa e/o fattura (quando richiesta).
I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere
gratuitamente alle manifestazioni sportive.
Spetta al soggetto convenzionato indicare ben in vista, allinterno
dellimpianto, le tariffe.
Il concessionario garantirà l'apertura dell'impianto
dal lunedì alla domenica e nelle fasce orarie di maggiore
richiesta e accessibilità e si impegna a garantire la presenza
di almeno un responsabile dell'Ente per la sorveglianza, anche
turnificando, durante l'orario di apertura.
In ossequio alla Legge 447/1995 "Legge quadro sullinquinamento
acustico", il D.P.C.M. 14 novembre 1997 relativo alla "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore", la Legge Regionale
52/2000 recante "disposizioni per la tutela dellambiente
in materia di inquinamento acustico" e per ultimo gli stessi
articolo 44 e 45 (Titolo V - Tutela della quiete pubblica) del
Regolamento di Polizia Urbana, lo svolgimento di attività
sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre
le ore 22.00; dalle ore 22.00 alle ore 23.00, fatte salve diverse
disposizioni degli Uffici Comunali competenti, limpianto
sportivo potrà essere utilizzato e destinato ad attività
sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio
di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22.00 potrebbe essere
prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione
al Settore Tutela Ambiente, da parte del soggetto interessato,
di richiesta scritta per lautorizzazione in deroga ai sensi
dellarticolo 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi
eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive
di finale di tornei o campionati.
Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo
delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale
tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto
della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela
in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo
allarticolo 844 del C.C. Tale mancato rispetto può
configurarsi nel reato di cui allarticolo 659 del Codice
Penale.
Il concessionario metterà a disposizione della Civica
Amministrazione e delle scuole cittadine, il complesso sportivo
con le seguenti modalità:
- le scuole cittadine, con priorità per quelle della Circoscrizione
IV, nonché i soggetti portatori di handicap (corsi, manifestazioni
sportive di disabili ecc.) nelle mattine dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 avranno disponibilità
di utilizzo gratuito dellimpianto;
- la Civica Amministrazione si riserva il diritto di disporre
del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate
in proprio (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di quindici
giornate annue, feriali e festive, sempre che tale uso non pregiudichi
l'attività ufficiale del concessionario.
- la società concessionaria metterà stagionalmente
a disposizione, a pagamento, due spazi settimanali per gli allenamenti
e uno spazio settimanale per le partite di campionato sul campo
da calcio regolamentare in giorni e orari da concordare annualmente
con la Circoscrizione; tali spazi saranno assegnati dalla Circoscrizione
annualmente, secondo le esigenze, alle associazioni sportive iscritte
ai vari campionati. Non resta esclusa, alla società concessionaria,
la possibilità di fruire stagionalmente, qualora fosse
necessario ed in accordo con la Circoscrizione, dell'assegnazione
degli spazi sopraelencati.
Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza
del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché
all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.
Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva,
ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato,
anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per
qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno
alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie
per lutilizzo della struttura sono a carico del gestore.
Saranno a carico della Città le spese di ristrutturazione,
definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto,
purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione
dei suddetti interventi di adeguamento e/o manutentivi da parte
del soggetto convenzionato.
Durante la concessione sono a carico del concessionario la manutenzione
ordinaria e straordinaria dell'intero complesso sportivo, dei
manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione
connessa con la gestione dello stesso.
Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve
e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.
La manutenzione ordinaria del verde compete al gestore, rimanendo
in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto
previa segnalazione del concessionario, custode del bene ai sensi
dell'articolo 2051 del C.C. Perché il Settore Tecnico competente
possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno
essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici
(trattori, ecc.). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa
per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà
posta a totale carico del soggetto convenzionato.
Qualora il gestore non rispetti tale condizione, il Settore Tecnico
competente non provvederà alla cura delle alberate la cui
manutenzione e responsabilità ritornerà in toto
in carico al soggetto convenzionato.
Il Settore competente procederà ai sensi dell'articolo
27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale
alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie
e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà
essere posta da parte del soggetto convenzionato nella tutela
delle specie pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli
apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli
impianti.
Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico
competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori
da eseguire.
La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque
altro tipo, sia all'interno dell'impianto che nelle aree esterne
ad esso pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dalla
Civica Amministrazione ed è consentita previo pagamento
degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.
In linea generale si stabilisce comunque che:
- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio,
non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la
visione degli spettatori né poter essere divelto nè
usato come arma impropria.
- il concessionario è responsabile della sicurezza, della
manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni
pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e
patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime
possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione
da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente
e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene
necessari o ad esporre cartellonistica.
La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà
di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via,
impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di
cui al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia
in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività del
soggetto convenzionato e senza che ciò comporti alcun corrispettivo
per lo stesso.
Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in
modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città
recante, dopo la dicitura "Città di Torino",
l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura,
numero verde del Settore Sport della Città, le discipline
sportive e le agevolazioni praticate.
Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese
ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con
la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica,
contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali
tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.
Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari
categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.
Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca,
all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari
e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di
prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei
partecipanti e dei frequentatori in genere.
La società convenzionata risponderà di tutti
i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale,
dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo
per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/1994
e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne
da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione
presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti,
anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.
Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone
o cose, in conseguenza dellattività svolta nellesercizio
della concessione.
Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione,
il concessionario dovrà sottoscrivere unadeguata
polizza assicurativa ed in particolare:
a) contro i rischi dellincendio e eventi accessori, anche
di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo
conto del valore di ricostruzione dellimmobile. Ove l'immobile
sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della
Città, competerà al concessionario la stipula di
polizza "rischio locativo";
b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori dopera,
sulla base dellafflusso medio dellutenza allimpianto.
Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi
connessi alla esplicazione della propria attività nellambito
comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando
Terzi tra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.
Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito
che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini
di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato
direttamente al Comune di Torino; ove il valore da risarcire per
danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti
dalle predette polizze, lonere relativo dovrà intendersi
a totale carico del concessionario.
Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate
presso gli uffici circoscrizionali entro 30 (trenta) giorni dalla
data del verbale di consegna dell'impianto e con cadenza annuale
dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti
dei ratei assicurativi.
Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario
impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata
la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica
Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna
dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel
complesso sportivo nonché della documentazione comprovante
versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.
La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione
prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di
controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione
vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente
gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario,
circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale
ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci,
dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).
Il concessionario non potrà cedere ad altri, né
in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun
titolo e per nessuna ragione.
Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere
utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità
diverse da quelle previste dal presente bando se non previo espresso
consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.
Il soggetto convenzionato potrà gestire direttamente
l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto
di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme
commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative
alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti
e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di
affidamento a terzi il soggetto convenzionato dovrà darne
sollecita comunicazione alla Città per la necessaria e
preventiva autorizzazione.
Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da
ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per
tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte
le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori
dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d della
Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione
bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di
ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del
canone, prevedendo un diverso e minore abbattimento della valutazione
patrimoniale riferita ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga
conto della redditività della gestione.
Apposita Commissione di controllo verificherà la puntuale
osservanza della convenzione e dovrà annualmente relazionare
al Presidente della Circoscrizione.
I funzionari della Città e della Circoscrizione avranno
libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sull'ottemperanza
alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione
e sui lavori di miglioria in corso d'opera.
Il concessionario è tenuto a presentare annualmente il
rendiconto consuntivo di tutti i movimenti finanziari; la Città
in seguito all'analisi contabile si riserva di rivedere le condizioni
economiche in relazione alla conduzione.
In caso di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito dei
controlli di cui al precedente articolo 18 e/o quantaltro
che sia di nocumento allefficienza e al buon funzionamento
dellimpianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito
nella convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore
della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo
di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata
in caso di reiterate inadempienze e su cui dovrà pronunciarsi
la Commissione appositamente costituita.
In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nella
convenzione la Civica Amministrazione potrà dichiarare,
previa diffida da parte degli uffici circoscrizionali, con adozione
di deliberazione del Consiglio Comunale e previa proposta del
Consiglio Circoscrizionale, la revoca della concessione con effetto
immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta
di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al
concessionario inadempiente.
Possono essere considerati motivi di revoca:
- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione
ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi
igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma
di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle
utenze
- fallimento del concessionario;
- altri eventuali.
La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante
e persistente attività lucrativa.
Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà
essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente
riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate
all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.
Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione
con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città
provvederà all'incameramento della cauzione e avrà
diritto all'eventuale risarcimento ferma restando l'acquisizione
di tutte le opere realizzate e il diritto a favore della Città
alleventuale risarcimento danni.
Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra,
è prevista a favore della Civica Amministrazione con il
conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate
all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del
concessionario nonché nei casi previsti al terzo capoverso
del precedente articolo 4.
E altresì previsto il recesso della Città
così come indicato all'ultimo capoverso del precedente
articolo 6.
Allatto della presa in consegna dellimpianto da
parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale
che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni
mobili, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia
della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere
inviata al Servizio Centrale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato.
Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.
La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante
da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello
stesso o di una sua parte, anche susseguente a vizi e difetti
dell'immobile.
Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o recesso
anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature
e arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato
alla Città in normale stato d'uso e libero da persone o
cose non di proprietà della Città, entro tre mesi.
La concessione non potrà essere rinnovata qualora le
condizioni previste dalla precedente convenzione non siano state
tutte interamente rispettate.
Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà
automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito
atto amministrativo che ne può rivedere i termini.
La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione
entro 180 giorni dalla scadenza al fine di consentire l'espletamento
dell'iter deliberativo entro la stessa data.
Relativamente alla gestione dell'impianto, in fase di stipula
del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi
previsti dalla presente convenzione, il concessionario dovrà
prestare cauzione definiva pari al 10% dell'importo del canone
moltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione,
tramite polizza fidejussoria assicurativa, bancaria o versamento
in contanti al Civico Tesoriere della Città; detta percentuale
potrà essere ridotta al 5% nel caso in cui la concessione
sia di durata superiore ai 10 anni.
Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni
assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della
Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione
definitiva.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.
Nellipotesi di eventuali controversie il soggetto affidatario
dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il foro competente
sarà quello di Torino.