Divisione Urbanistica ed Edilizia PrivataSettore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 135
2006 02113/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 APRILE 2006

(proposta dalla G.C. 17 marzo 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE N. 4 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE - AMBITO 8.4 FAGNANO - LOCALIZZATA TRA LE VIE AVELLINO E FAGNANO - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente PEC è relativo alla proposta di attuazione avanzata dalla Soc. Campidonico proprietaria di aree pari a 7872,76 mq. comprese nella Zona Urbana di Trasformazione di PRG denominata Ambito 8.4 Fagnano sito in via Avellino angolo via Fagnano.
Nell’ambito stesso sono comprese aree di proprietà del Comune di Torino per complessivi 1.393,03 mq., composte da: terreni; parte del sedime del Canale Martinetto; porzione di sedime stradale. Ne consegue una possibilità edificatoria per complessivi 6.486,05 mq. di SLP di cui 5.510,93 mq. conseguenti alla proprietà privata e 975,12 mq. alla proprietà del Comune.
L’azzonamento di PRG individua, per il suddetto Ambito, l’area di concentrazione dell’edificato nella parte sud, in corrispondenza del protendimento ideale di via Fagnano e via Avellino e, nella restante parte, l’area da destinare alla realizzazione dei servizi pubblici derivanti dalla trasformazione.
La Campidonico Eredi S.p.A. è, inoltre, proprietaria di aree confinanti con l’ambito stesso, per mq. 30,35 sul proseguimento di via Fagnano e di 1.040,70 mq. di area spondale.
Contestualmente all’attuazione dell’Ambito 8.4, verranno cedute gratuitamente alla Città le aree esterne sopra richiamate. La porzione di area spondale riveste particolare interesse, in quanto potrà consentire la continuità del percorso ciclo-pedonale in progetto e l’affaccio sul fiume dell’area a servizi pubblici.
Il PEC prevede, in attuazione della prescrizione di cui alla scheda normativa, un corpo di fabbrica distribuito sul prolungamento del filo edilizio lato sud di via Fagnano, nonché sull’allineamento consolidato di via Avellino.
Il fabbricato in progetto presenta altezze variabili da 5 piani fuori terra, più eventuale piano arretrato sulla via Avellino, ad un massimo di 11 piani fuori terra, degradanti in prossimità dell’area ex Cartiere S. Cesario. L’intervento, in applicazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 16, delle NUEA destina 249 mq. di SLP residenziale a edilizia convenzionata.
I dati tecnici fondamentali, relativi al dimensionamento dell'intervento, che troverà attuazione mediante il rilascio di massimo n. 3 permessi a costruire, sono i seguenti:
Superficie Territoriale (ST) mq. 9.265,79
Indice Territoriale 0,7 mq SLP /mq ST
Superficie Lorda di Pavimento (SLP) max. mq. 6.486,05
di cui: a destinazione residenziale min. mq. 5.188,84
ASPI max. mq. 1.297,21
Area per servizi mq. 5.188,84
di cui: da cedere mq. 4.818,69
già di proprietà della Città mq. 960,98
Abitanti teorici insediabili n. 153
In base allo schema di Convenzione ed alle modalità in esso contenute, i Proponenti cedono gratuitamente al Comune di Torino, al momento della stipula della Convenzione, la proprietà dell’area per la realizzazione dei servizi pubblici pari a mq. 4.818,69.
Al fine di rendere attuabile l’assetto urbanistico individuato nel presente PEC risulta necessario alienare al soggetto proponente la SLP generata dalle aree di proprietà della Città (SLP mq. 975,12), nonché parte dell’area di proprietà della Città di mq. 432,05 destinata ad area di concentrazione dell’edificato.
Il valore dell’area suddetta e dei diritti edificatori (mq. 975,12 SLP) è stato quantificato in Euro 632.000,00 dai competenti uffici comunali; tale importo verrà corrisposto dal Proponente al Comune di Torino in sede di stipula della Convenzione di cui al presente PEC.
I Proponenti si impegnano a realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, le opere di urbanizzazione previste nel progetto di massima allegato al presente PEC.
Tali opere consistono nella sistemazione complessiva dell’area a servizi, pari a mq 5.779,67, comprensiva del recupero del fabbricato esistente all’interno dell’Ambito 8.4 Fagnano, destinato dal PEC a servizi pubblici.
Le succitate opere, meglio dettagliate nel progetto di massima, sono relative alla realizzazione di un recupero fisico-funzionale della palazzina ad uffici esistente, destinata ad ospitare un centro giovani e una bocciofila, con relativa area a parcheggio; un’area attrezzata a verde, con percorsi pedonali, ciclabili; un tratto di fognatura nera.
La stima dei costi delle succitate opere ammonta, nel progetto di massima, a Euro 762.295,00.
I Proponenti si obbligano a corrispondere gli oneri di urbanizzazione dovuti, da valutare al momento del rilascio dei permessi a costruire che ammontano ad oggi ad Euro 742.146,81 di cui Euro 406.078,61 per gli oneri di urbanizzazione primaria e di Euro 336.068,20 per gli oneri di urbanizzazione secondaria.
Pertanto:
- stima oneri di urbanizzazione dovuti (circa) Euro 742.146,81
- costo totale delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo (circa) Euro 762.295,00.
Il costo di costruzione previsto dal D.P.R. n. 380/2001 non è definibile in sede di convenzione in quanto il progetto planivolumetrico delle opere edilizie non contiene ancora i parametri (numeri e superficie degli alloggi, degli accessori, ecc…) per la sua corretta definizione, che è, pertanto, demandata al momento del rilascio dei permessi di costruire.
Per le modalità di attuazione degli interventi relativi al PEC sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
Il progetto di massima relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ha ottenuto il parere favorevole del Settore Urbanizzazioni.
Il Piano Esecutivo Convenzionato è stato sottoposto all'esame della Commissione Edilizia che in data 22 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
L’attuazione dell’intervento in progetto risulta coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio che ha altresì segnalato che l’area è soggetta a procedimento di bonifica ai sensi del D.M. 471/1999 la cui conclusione è propedeutica alla trasformazione urbanistica dell’area.
Dato atto che all'Albo Pretorio della Città di Torino, cui la documentazione completa del Piano Esecutivo Convenzionato è stata inviata in data 8 marzo 2006 e pubblicata per affisione dal 10 marzo 2006 all'8 aprile 2006, non sono pervenute nei termini prescritti osservazioni nel pubblico interesse.
Rilevato, altresì, che la Circoscrizione 4 cui il medesimo progetto di P.E.C. è stato trasmesso con nota del 21 marzo 2006, nella seduta del 27 marzo 2006 con deliberazione consiliare (mecc. 2006 02496/087), ha espresso parere favorevole (all. 4 - n.          ).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto il Parere di conformità al Piano di Zonizzazione Acustica;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare il Piano Esecutivo Convenzionato, ai sensi dell'art. 43 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i., relativo all’attuazione dell’Ambito 8.4 Fagnano (Campidonico) del P.R.G. vigente che si compone dei seguenti elaborati:
Schema di Convenzione (all. 1- n.            );
Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato (all. 2 - n.                );
Progetto di massima opere di urbanizzazione (all. 3 - n.                );
2) di approvare l’alienazione diretta al Proponente, società in accomandita semplice Enrico Campidonico di Franco Campidonico & C., con sede in Torino, via Giuseppe Fagnano n.30, cod fisc. e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 0052740012 in persona del socio accomandatario Campidonico Franco, nato a Torino il 15 maggio 1938, domiciliato per la carica presso la sede della società infra citata di una parte dell’area di proprietà comunale di mq. 432,05 e dei diritti edificatori della Città, pari a mq. 975,12 di S.L.P., descritta a Catasto Terreni al Foglio 1177, particella n. 85 a, verso il corrispettivo di Euro 632.000,00 (fuori campo IVA), da versare al Proponente (Società Campidonico) a favore del Comune di Torino in sede di stipula della convenzione urbanistica attuativa del PEC, con messa a carico dell’acquirente delle spese fiscali e contrattuali conseguenti come pure l’esecuzione delle operazioni tecnico-catastali eventualmente necessarie per l’esatta individuazione dell’area; l’introito del suddetto importo di Euro 632.000,00 (fuori campo IVA) avverrà su capitolo di entrata del Settore competente, da accertarsi con idoneo provvedimento dirigenziale.
3) di approvare l’attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della Convenzione stessa, entro il termine di 1 anno dalla data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dai Proponenti, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della Convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino ed i seguenti soggetti:
Società Enrico Campidonico di Franco Campidonico e C. s.a.s. via Fagnano 30 - Torino P.I. 0052740012 in persona del socio accomandatario Franco Campidonico nato a Torino il 15 maggio 1938 domiciliato per la carica presso la sede della Società;
con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
4) di prendere atto che gli introiti relativi agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione saranno acquisiti a cura del Settore Permessi Convenzionati e Suolo Pubblico;
5) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito di approvazione del progetto esecutivo, la necessaria operazione contabile relativa all’accertamento dell’entrata al relativo impegno di spesa per le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri stessi, corrispondenti a Euro 762.295,00. Rimane stabilito che i proponenti realizzeranno, senza ulteriori oneri per il Comune di Torino, tutte le opere di urbanizzazione previste nei progetti esecutivi;
6) di prendere atto, in osservanza dell’art. 22, comma 3 del D.P.R. 380/2001, che in relazione al presente Piano Esecutivo Convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui al medesimo articolo in materia di sostituzione di permesso di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.