Divisione Corpo di Polizia Municipale
Settore Servizi Integrati

n. ord. 144
2006 02004/048

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 APRILE 2006

(proposta dalla G.C. 14 marzo 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale


OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. INTRODUZIONE DEI COMMI 5 E 6 DELL'ART. 42. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Bonino.

Il gioco dei bambini, particolarmente nella sua dimensione collettiva, ha da sempre quale spazio naturale di svolgimento i luoghi aperti che presentano caratteristiche, al tempo stesso, di comunanza e di protezione. La vita delle grandi città ha progressivamente comportato una compressione degli spazi idonei al gioco comune dei bambini, a causa del moltiplicarsi dei pericoli e al crescere dell’affollamento e del traffico veicolare. E’ d’altra parte oggi indiscusso che il gioco comune all’aria aperta sia fondamentale nel formare i bambini alla vita sociale e ad educarli ai valori della dignità, della tolleranza, della libertà, della pace, dell’uguaglianza e della solidarietà. Una società che si appresta a divenire sempre più multietnica e multiculturale ha inoltre ancor più bisogno che i propri bambini crescano insieme, sviluppando tutte quelle competenze motorie e sociali che consentono di acquisire sicurezza e padronanza del proprio corpo ma anche, al tempo stesso, di comprendere gli altri, di coordinarsi, di fare la pace dopo un litigio, di capire fin dove si può osare e dove invece ci si deve fermare.
Ai giochi di movimento e di gruppo che un tempo animavano le strade cittadine oggi è rimasto spesso un solo spazio praticabile avente accessibilità per così dire, potenzialmente libera e spontanea: i cortili interni degli edifici che sono, appunto, al tempo stesso, parti comuni per definizione e zone sufficientemente protette.
La normativa regolamentare cittadina oggi vigente non disciplina esplicitamente il tema; se è pur vero che il diritto al gioco dei bambini negli spazi condominiali deve per principio essere riconosciuto anche in assenza di norme cittadine - in quanto non è consentito ai regolamenti condominiali comprimerne irragionevolmente l’esplicazione - va comunque rilevato che la prassi riconosce applicazioni diverse, soprattutto in riferimento alla disciplina degli orari in cui il gioco può essere liberamente consentito senza ledere altri interessi meritevoli di tutela quali quello alla quiete.
Si ritiene quindi oggi opportuno, anche sulla scorta di esperienze già messe in atto da altre grandi città, un intervento regolamentare che assicuri uno standard di omogeneità sia in ordine al riconoscimento del diritto al gioco nei cortili condominiali che alla disciplina degli orari in cui il gioco stesso si svolge.
Il quadro legislativo di riferimento impone peraltro che qualsiasi regolamentazione del diritto al gioco dei bambini rispetti sostanzialmente la Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. In particolare, l’articolo 31 della Convenzione – ratificata dal Parlamento italiano con Legge 27 maggio 1991 n. 176 – stabilisce "1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali".
Sulla base delle premesse esposte appare appropriato stabilire che le limitazioni imposte al libero svolgimento del gioco nei cortili condominiali siano pertanto consentite esclusivamente nelle fasce orarie nelle quali è più frequente il riposo da parte di un numero comunque significativo di persone.
In considerazione della carenza di interesse diretto delle Circoscrizioni e visto il parere favorevole dell’Assemblea dei Presidenti, si dà atto che non è risultato necessario provvedere alla richiesta del parere previsto dall’art. 43 del Regolamento per il Decentramento, ai sensi del combinato disposto degli art. 43, comma 1 e 44, comma 3, dello stesso Regolamento.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 1° aprile 1996 (mecc. 9510124/17), esecutiva dal 26 aprile 1996 e s.m.i.:
- Introdurre all’art. 42 (Disposizioni generali) un comma quinto ed un comma sesto così formulati:
5. "La Città di Torino riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.
6. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all’interno della fascia oraria 22.00 - 8.00".
Si attesta che il presente provvedimento deliberativo non viene inviato in consultazione alle Circoscrizioni in quanto privo di interesse diretto circoscrizionale, ai sensi dell’articolo 43 comma 3 del vigente Regolamento del Decentramento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.