Divisione Corpo di Polizia Municipale
Settore Servizi Integrati
n. ord. 144
2006 02004/048
OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. INTRODUZIONE DEI COMMI
5 E 6 DELL'ART. 42. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Bonino.
Il gioco dei bambini, particolarmente nella sua dimensione
collettiva, ha da sempre quale spazio naturale di svolgimento
i luoghi aperti che presentano caratteristiche, al tempo stesso,
di comunanza e di protezione. La vita delle grandi città
ha progressivamente comportato una compressione degli spazi idonei
al gioco comune dei bambini, a causa del moltiplicarsi dei pericoli
e al crescere dellaffollamento e del traffico veicolare.
E daltra parte oggi indiscusso che il gioco comune
allaria aperta sia fondamentale nel formare i bambini alla
vita sociale e ad educarli ai valori della dignità, della
tolleranza, della libertà, della pace, delluguaglianza
e della solidarietà. Una società che si appresta
a divenire sempre più multietnica e multiculturale ha inoltre
ancor più bisogno che i propri bambini crescano insieme,
sviluppando tutte quelle competenze motorie e sociali che consentono
di acquisire sicurezza e padronanza del proprio corpo ma anche,
al tempo stesso, di comprendere gli altri, di coordinarsi, di
fare la pace dopo un litigio, di capire fin dove si può
osare e dove invece ci si deve fermare.
Ai giochi di movimento e di gruppo che un tempo animavano le strade
cittadine oggi è rimasto spesso un solo spazio praticabile
avente accessibilità per così dire, potenzialmente
libera e spontanea: i cortili interni degli edifici che sono,
appunto, al tempo stesso, parti comuni per definizione e zone
sufficientemente protette.
La normativa regolamentare cittadina oggi vigente non disciplina
esplicitamente il tema; se è pur vero che il diritto al
gioco dei bambini negli spazi condominiali deve per principio
essere riconosciuto anche in assenza di norme cittadine - in quanto
non è consentito ai regolamenti condominiali comprimerne
irragionevolmente lesplicazione - va comunque rilevato che
la prassi riconosce applicazioni diverse, soprattutto in riferimento
alla disciplina degli orari in cui il gioco può essere
liberamente consentito senza ledere altri interessi meritevoli
di tutela quali quello alla quiete.
Si ritiene quindi oggi opportuno, anche sulla scorta di esperienze
già messe in atto da altre grandi città, un intervento
regolamentare che assicuri uno standard di omogeneità sia
in ordine al riconoscimento del diritto al gioco nei cortili condominiali
che alla disciplina degli orari in cui il gioco stesso si svolge.
Il quadro legislativo di riferimento impone peraltro che qualsiasi
regolamentazione del diritto al gioco dei bambini rispetti sostanzialmente
la Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il
20 novembre 1989. In particolare, larticolo 31 della Convenzione
ratificata dal Parlamento italiano con Legge 27 maggio
1991 n. 176 stabilisce "1. Gli Stati parti riconoscono
al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi
al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età
e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo
di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed
incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di
mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative,
artistiche e culturali".
Sulla base delle premesse esposte appare appropriato stabilire
che le limitazioni imposte al libero svolgimento del gioco nei
cortili condominiali siano pertanto consentite esclusivamente
nelle fasce orarie nelle quali è più frequente il
riposo da parte di un numero comunque significativo di persone.
In considerazione della carenza di interesse diretto delle Circoscrizioni
e visto il parere favorevole dellAssemblea dei Presidenti,
si dà atto che non è risultato necessario provvedere
alla richiesta del parere previsto dallart. 43 del Regolamento
per il Decentramento, ai sensi del combinato disposto degli art.
43, comma 1 e 44, comma 3, dello stesso Regolamento.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento di Polizia
Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del
1° aprile 1996 (mecc. 9510124/17), esecutiva dal 26 aprile
1996 e s.m.i.:
- Introdurre allart. 42 (Disposizioni generali) un comma
quinto ed un comma sesto così formulati:
5. "La Città di Torino riconosce il diritto dei bambini
al gioco e alle attività ricreative proprie della loro
età.
6. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni
private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni
al diritto di cui sopra, allinterno della fascia oraria
22.00 - 8.00".
Si attesta che il presente provvedimento deliberativo non viene
inviato in consultazione alle Circoscrizioni in quanto privo di
interesse diretto circoscrizionale, ai sensi dellarticolo
43 comma 3 del vigente Regolamento del Decentramento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare attesa lurgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo
Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.