Servizio Centrale Consiglio Comunale

n. ord. 79
2006 01935/002

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 MARZO 2006

 

OGGETTO: GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. DETERMINAZIONE INDENNITA'.

   Proposta del Presidente Altamura e del Vicepresidente Coppola.

   Con deliberazione del 7 giugno 2004 (mecc. 2003 08902/002) il Consiglio Comunale ha approvato l'istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, avente quali compiti precipui, in attuazione dei principi costituzionali di tutela della dignità e della libertà delle persone, la promozione, anche congiuntamente ad altri soggetti pubblici, ed in particolare con il Difensore Civico cittadino
-   dell'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Torino;
-   di iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
-   di protocolli di intesa con le Amministrazioni interessate, utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria.
   In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 comma 1 del Regolamento allegato alla suddetta deliberazione, il Sindaco, in data 18 marzo 2005, con proprio atto, nominava il Garante individuandolo nella persona dell'Avv. Maria Pia Brunato.
   Nella deliberazione istitutiva, il Consiglio Comunale non prevedeva per il suddetto Garante alcuna indennità di funzione, riservandosi di verificare l'impegno richiesto dalla carica, l'attività svolta ed i programmi impostati per, eventualmente, meglio ponderare ogni decisione in merito.
   Dando seguito a tale impostazione, la Conferenza dei Capigruppo provvedeva all'audizione del Garante in data 13 settembre 2005.
   A seguito dell'audizione la Conferenza, nella sua seduta del 18 novembre 2005, approvava, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento del Consiglio Comunale, il Documento di programmazione per l'anno 2006 delle risorse umane e finanziarie per il Consiglio stesso nel quale, pur senza giungere ad una determinazione puntuale, veniva previsto uno stanziamento pari ad Euro 70.000,00, classificato come "Rimborsi vari": stanziamento da utilizzare, oltre che per l'eventuale indennità annuale, anche per finanziare iniziative volte ad espletare le attività di competenza del Garante.
   La Conferenza si riservava pertanto di valutare, in un secondo momento, l'opportunità di prevedere la suddetta indennità, nonché la sua quantificazione, anche tenendo conto di quanto già disposto in altre Città italiane, utilizzando parte delle risorse stanziate nella quantità descritta in precedenza.
   Il Consiglio Comunale, nella sua seduta del 6 febbraio u.s., approvava il Bilancio di previsione del Comune di Torino per l'anno 2006, allegata al quale era la Relazione Previsionale e Programmatica contenente, tra l'altro, il succitato Documento di programmazione per l'anno 2006 delle risorse umane e finanziarie per il Consiglio così come approvato dalla Conferenza dei Capigruppo e contenente, pertanto, lo stanziamento di Euro 70.000,00 descritto precedentemente.
   Successivamente, la Conferenza dei Capigruppo, nella sua seduta del 7 marzo u.s., ha ribadito la volontà di prevedere la suddetta indennità, ritenendo congrua, viste anche le funzioni da espletare, una somma annua pari ad Euro 25.000,00 comprensiva di tutte le ritenute previste dalla legislazione vigente.
   Occorre quindi, conseguentemente, modificare il provvedimento per l'istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione del 7 giugno 2004 (mecc. 2003 08902/002), inserendo il seguente articolo 6 - Trattamento economico - "Al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale spetta un'indennità annua lorda pari ad Euro 25.000, comprensiva di tutte le ritenute previste dalla legislazione vigente".

   Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Sono intervenuti i Consiglieri Ventriglia, Gallo Domenico, Centillo, Castronovo, Ferragatta e Mina, i cui interventi sono inseriti nel processo verbale della seduta del Consiglio Comunale.

Procede alla votazione nei modi di regolamento.

Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Airola, Altea, Tealdi e Ventriglia.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Borsano, Chiavarino, Coppola, Costa Gianluca, Foschia, Gabri, Gallo Francesco, Ghiglia, Levi-Montalcini, Lospinuso, Mina, Monaci, Riccardi, Salti e Troiano.

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento con il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI       30
VOTI FAVOREVOLI            30
VOTI CONTRARI                  /

Per l'esisto della votazione che precede il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale

D E L I B E R A


1) di approvare la previsione per il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di un'indennità di funzione lorda, pari ad Euro 25.000,00;
2) di approvare, conseguentemente, la modifica del provvedimento per l'istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione del 7 giugno 2004 (mecc. 2003 08902/002), inserendo il seguente art. 6 - Trattamento economico - "Al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale spetta un'indennità annua lorda pari ad Euro 25.000,00, comprensiva di tutte le ritenute previste dalla legislazione vigente;
3) di demandare ad un successivo provvedimento l'impegno della spesa derivante dall'applicazione della presente deliberazione.

Presidente - in considerazione dell'urgenza che la deliberazione testé approvata produca subito i suoi effetti, propongo che la deliberazione stessa sia dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

procede alla votazione nei modi di legge.

Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Airola, Altea, Tealdi e Ventriglia.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Borsano, Chiavarino, Coppola, Costa Gianluca, Foschia, Gabri, Gallo Francesco, Ghiglia, Levi-Montalcini, Lospinuso, Mina, Monaci, Riccardi, Salti e Troiano.

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI      30
VOTI FAVOREVOLI           30
VOTI CONTRARI                  /