Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 95
2006 01902/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 MARZO 2006

(proposta dalla G.C. 14 marzo 2006)

OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO TRA LE VIE TIRRENO, GORIZIA ED OSOPPO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA RAPID TORINO. MODIFICA CONVENZIONE.

   Proposta dell'Assessore Montabone.

   Con deliberazione del 9 ottobre 1995 (mecc. 9506146/10), esecutiva dal 3 novembre 1995, il Consiglio Comunale ha approvato la concessione (all. 1 - n.          ), a favore della Polisportiva Rapid Torino (ora Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Rapid Torino), di un'area di proprietà municipale, della superficie di mq. 11.125, sita tra le vie Tirreno, Gorizia ed Osoppo, per la costruzione e la gestione di un impianto sportivo, per la durata di anni 20 a decorrere dalla data del primo giorno del mese successivo alla data di consegna dell'impianto e ad un canone annuo di Lire 1.200.000 (pari a Euro 619,75). Tutte le utenze, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria erano poste a carico del concessionario.
   La durata della convenzione era stata stabilita in anni 20 tenendo conto del costo di costruzione dell'impianto, a totale carico della predetta Associazione, preventivato in Lire 586.000.000 pari ad Euro 302.643,74.
   Successivamente la Polisportiva Rapid Torino proponeva la realizzazione di opere in variante al progetto originario quali la modifica di aree di accesso del pubblico con agevolazioni per i portatori di handicap, la trasformazione di locali in bar/ristoro e la costruzione di un campo di calcio a cinque elevando pertanto la spesa a Lire 1.810.493.868 (pari ad Euro 935.042,05).
   In data 19 marzo 2003 il concessionario presentava un progetto per realizzare nuovi spogliatoi al piano interrato dell'edificio di via Osoppo n. 3, per un importo di Euro 192.335,44 I.V.A compresa, ottenendo il parere favorevole del Settore Edilizia Sportiva e con nota del 26 febbraio 2004 (all. 2 - n.          ) chiedeva di poter discutere l'eventuale stipula di una nuova convenzione.
   Con deliberazione del 17 giugno 2004, (mecc. 2004 04897/085), il Consiglio di Circoscrizione n. 2 (all. 3 - n.         ), considerato il progetto di ampliamento per la costruzione nella parte sottostante della palazzina, di spogliatoi, docce, servizi, magazzino e una sala riunioni, per il suddetto importo complessivo di Euro 192.335,44 I.V.A. compresa presentato dalla Polisportiva Rapid Torino e l'impegno della stessa, ad ultimazione lavori, a mettere a disposizione della Circoscrizione la sala riunioni in funzione delle proprie necessità, proponeva la modifica della concessione estendendo la durata della stessa per ulteriori anni 20 dall'esecutività del provvedimento di approvazione e commisurando così l'ulteriore periodo al valore dell'investimento proposto. Proponeva inoltre di ripartire le utenze acqua ed energia elettrica, in misura del 20 % a carico del concessionario e l'80% a carico Città, riconfermando le altre condizioni stabilite dalla convenzione in vigore.
   Da una verifica della documentazione agli atti del Settore Sport, è emerso che, sebbene il concessionario, con nota del 29 novembre 2001 (all. 4 - n.            ) aveva comunicato l'avvenuta ultimazione delle opere previste nella convenzione sottoscritta in data 30 maggio 1996 Rep. n. 49497 Raccolta n. 6565, non si era potuto procedere alla formale consegna dello stesso in quanto il concessionario non aveva presentato la richiesta di "usabilità" dello stesso. Pertanto la decorrenza della durata dei 20 anni previsti dall'art. 2 della convenzione sottoscritta, formalmente, non aveva avuto inizio.
   Con nota del 2 novembre 2004 (all. 5 - n.            ) la Polisportiva Rapid Torino, avendo nel frattempo ultimati gli ulteriori interventi proposti nell'anno 2003, comunicava l'impossibilità di presentare la "denuncia di usabilità" per l'intero complesso, essendo ancora in corso le pratiche di mappatura e accatastamento conseguenti all'ultimazione dei lavori del piano interrato dell'edificio di via Osoppo e contestualmente richiedeva di valutare la possibilità di procedere comunque alla stipula di una nuova convenzione.
   Esaminata la deliberazione della Circoscrizione 2, tenuto conto degli investimenti effettuati dal concessionario, considerato peraltro che la società, nelle more della modifica della convenzione ha comunicato l'ultimazione dei lavori (all. 6 - n.         ), considerate le reiterate richieste di modifica della convenzione da parte del concessionario, preso atto dei lavori complessivamente eseguiti, come da nota del 28 novembre 2005, per un ammontare pari ad Euro 1.127.379,04 (all. 7 - n.         ), si ritiene opportuno rivedere le condizioni della convenzione vigente secondo quanto dettato dal Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i. secondo lo schema di disciplinare che fa parte integrante del presente provvedimento (all. 8).
   Concordemente con il concessionario, si ritiene di poter considerare la data del 1° dicembre 2001 (primo giorno del mese successivo all'ultimazione dei lavori previsti) quale giorno di decorrenza della convenzione sottoscritta in data 30 maggio 1996.
   Relativamente al canone da applicare, si è richiesto, al Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari, di fornire la valutazione del canone patrimoniale che alla data del 28 dicembre 2004 risulta essere pari ad Euro/anno 81.279,00 così suddivisa: parte commerciale Euro/anno 9.915,00 - parte sportiva Euro/anno 71.364,00.
   Rilevato che il concessionario alla data del 31 marzo 2006 ha ammortizzato solo parte degli investimenti (ammortamento medio al 40,62%), si ritiene necessario quantificare in Euro 33.015,00 (di cui Euro 4.028,00 parte commerciale ed Euro 28.987,00 parte sportiva) il valore del canone patrimoniale da cui determinare il canone annuo del concessionario ammontante pertanto ad Euro 3.704,30 I.V.A. compresa (ottenuto con un abbattimento dell'80% per la parte commerciale e del 90% relativamente alla parte sportiva).
   Il canone dovrà essere versato al Cassiere della Circoscrizione 2 in quattro rate anticipate.
   La durata viene determinata in anni 20 (venti) a decorrere dall'esecutività del presente provvedimento.
   Le utenze, ai sensi del Regolamento sopracitato, saranno così ripartite:
-   a carico del concessionario:
     -   il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, della parte sportiva;
     -   tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante ed eventuali sale riunioni per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati;
     -   interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
-   a carico della Città:
     -   l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, della parte sportiva.
   Il concessionario dovrà mantenere la titolarità dei contratti delle forniture delle utenze a lui intestati. Competerà alla Circoscrizione il rimborso della percentuale di competenza.
   La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario, nei limiti previsti dall'articolo 14 della convenzione allegata (allegato 8).
   Le spese a carico della Città, di cui agli articoli 14 e 15, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai Settori competenti.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di assegnare la gestione dell'impianto sportivo sito tra le vie Tirreno, Gorizia ed Osoppo, a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Rapid Torino, C.F. e P. I.V.A. 06142670014 con sede in Torino via Osoppo n. 3, per la durata di anni 20 a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento alle condizioni di cui all'allegato disciplinare di convenzione;

2)   di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 8 - n.         ) alle condizioni ivi contenute;

3)   di prendere atto che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Rapid Torino metterà a disposizione della Circoscrizione 2, in funzione delle necessità della stessa, previo accordo ed a titolo gratuito, la sala riunioni, come previsto dalla deliberazione circoscrizionale (mecc. 2004 04897/085) nonché all'art. 5 del suddetto allegato schema di convenzione;

4)   di stabilire un canone annuo di Euro 3.704,30 I.V.A compresa che dovrà essere versato al Cassiere della Circoscrizione 2 in quattro rate anticipate, detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città pertanto potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del c.c. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario, nei limiti previsti dall'articolo 14 della convenzione allegata.
Le spese a carico della Città, di cui agli articoli 14 e 15, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai Settori competenti.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.