Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Direzione di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 134
2006 01892/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 143 AL P.R.G. AI SENSI DELL`ART. 17 COMMA 7 DELLA L.U.R. CONCERNENTE L`IMMOBILE SITO IN VIA CARLO ORMEA ANGOLO VIA FEDERICO MENABREA. ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Gli immobili oggetto del presente provvedimento sono ubicati
nella Circoscrizione Amministrativa n. 8, nella parte nord est
di un isolato delimitato dalle vie Ormea, Menabrea, Giotto e il
Corso Bramante.
Tale complesso di immobili, originariamente utilizzato per l'erogazione
di servizi pubblici dalla Enel S.p.A., è divenuto successivamente
di proprietà della Enel Real Estate e poi infine della
Promea Real Estate, che attualmente affitta porzioni di tali immobili
allAzienda Energetica Metropolitana.
Limmobile si compone di un edificio a due piani fuori terra
il cui accesso principale è al numero civico 18 della via
Menabrea, mentre un secondo ingresso carraio si trova sul lato
di via Ormea ed è utilizzato anche per accedere al cortile
interno del complesso residenziale (ex INA Case) situato verso
Corso Bramante. Il complesso presenta inoltre un locale tecnico
interrato, situato in corrispondenza del cortile interno di pertinenza
delledificio stesso ed oggi da dismettere e due bassi fabbricati
di modeste dimensioni ai numeri civici 16 e 16bis sul lato di
via Menabrea, dove sono collocati due trasformatori/"centri
satelliti" anchessi in dismissione.
L'area è destinata dal Piano Regolatore vigente, per la
maggior parte, a servizi pubblici "S" - lettera "z",
"Servizi sociali e attrezzature di interesse generale oltre
alle quantità minime di legge", in particolare "Altre
attrezzature di interesse generale" e, in minima parte, ad
area normativa R3 "Isolati residenziali a cortina edilizia
verso spazio pubblico con limitata presenza di attività
compatibili con la residenza", corrispondente alla porzione
residuale della palazzina su via Ormea, e comprendente il passaggio
carraio di accesso al cortile interno.
La proprietà ha richiesto una variazione della destinazione
urbanistica dellimmobile che ne permetta un uso residenziale,
dal momento che il mancato utilizzo sta comportando un progressivo
degrado dellimmobile, riverberando effetti negativi nel
contesto urbano circostante, e considerato che la salvaguardia
degli impianti e delle infrastrutture AEM non necessita del mantenimento
della destinazione a Servizi Pubblici del P.R.G., ed è
anzi compatibile con la nuova destinazione dellarea a residenza
R3.
A seguito di accordi intercorsi tra le Società PROMEA S.p.A.
e AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A., si è convenuto che la
AEM TD rinuncia al diritto di servitù attualmente esistente
a suo favore e relativo al passaggio, mantenimento e utilizzazione
sia degli impianti posti nei locali ad uso centro satellite, sia
del locale tecnico posto a piano interrato e accetta il trasferimento
di tale diritto e dellesercizio dello stesso in altra posizione,
purchè sempre allinterno dellarea su cui insiste
il complesso degli immobili in oggetto.
La società PROMEA, di contro, garantisce il mantenimento
nellarea stessa del servizio pubblico svolto dallAEM,
che è al contempo impegnata ad aggiornare lintera
rete elettrica della zona attraverso lutilizzo di nuove
tecnologie con la ricollocazione dei dismessi locali ad uso centro
satellite attualmente ubicati ai numeri 16 e 16bis di via Menabrea
e del locale tecnico interrato, in un nuovo sito più prossimo
al tracciato viario di via Ormea, in una struttura interrata nel
cortile pertinenziale.
Il Dipartimento di ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali
del Politecnico di Torino è stato incaricato dallAmministrazione
di svolgere un approfondimento riguardante il profilo storico-ambientale
dellimmobile in questione.
Da tale parere si evince quanto segue:
"omissis
..
Il contesto urbano attuale è caratterizzato dalla presenza
di edilizia prevalentemente residenziale di notevole consistente
volumetria, conseguente ad interventi di sostituzione e integrazione
dei fabbricati esistenti protrattisi con continuità nellultimo
quarto di secolo;
in base a tali considerazioni si reputa che ledificio abbia
in gran parte perso le valenze ambientali presenti nel periodo
del suo iniziale insediamento, pur mantenendo i significativi
caratteri architettonici riscontrati.
Qualora il manufatto non potesse essere utilizzato con una destinazione
funzionale congruente con quella propria di servizio, e dovesse
quindi subire profonde trasformazioni sia a livello funzionale
che a livello volumetrico, tali trasformazioni dovranno essere
precedute da una accurata documentazione fotografica della situazione
esistente e di quella inerente gli elaborati originali nelle diverse
fasi progettuali".
In base alle conclusioni espresse nel parere sopra citato, al
presente provvedimento è allegato uno specifico fascicolo,
comprendente la documentazione richiesta, denominato "Fascicolo
B - Relazione storica - fotografica - raccolta degli elaborati
progettuali delledificio nelle diverse fasi storiche".
Visto quanto sino ad ora illustrato e considerato che lapprovazione
del presente provvedimento riverbererà nel contesto urbano
effetti positivi di riqualificazione, rivestendo quindi carattere
di pubblico interesse, si procede ad apportare allo strumento
urbanistico generale la modifica riguardante il cambiamento della
destinazione urbanistica degli immobili oggetto di variazione
attribuendo agli stessi la destinazione "R3" - Isolati
residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico con limitata
presenza di attività compatibili con la residenza (come
definito dallart. 8 comma 12 delle N.U.E.A.), in coerenza
con la parte già così destinata dal P.R.G. e con
il contesto urbano circostante.
I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi sono quelli
della zona normativa di appartenenza come prescritto dal comma
14 dellart. 8, che prevede inoltre che le aree interne agli
isolati, quando si realizzino interventi di completamento, nuovo
impianto e ristrutturazione urbanistica, devono essere liberate
e riqualificate per formare spazi di verde privato, salvo quanto
specificato nella medesima disposizione normativa.
Si ritiene altresì di confermare la stessa destinazione
R3, già attribuita dal P.R.G. vigente ad una porzione minore
dellarea in proprietà alla società richiedente
e pertanto lisolato delimitato tra le vie Ormea, Menabrea,
Giotto e il corso Bramante viene ricompreso nellunica area
normativa R3.
In particolare la variante prevede:
A) la variazione degli immobili oggetto del presente provvedimento
da: area normativa "S": "aree a verde pubblico,
a servizi pubblici ed a servizi assoggettati alluso pubblico",
lettera "z": "Servizi sociali e attrezzature di
interesse generale oltre alle quantità minime di legge",
in particolare: "Altre attrezzature di interesse generale."
(art. 8, comma 64, lettera "z" delle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione del PRG) ad: area normativa "R3":
"Isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico
con limitata presenza di attività compatibili con la residenza".
(art. 8, punto 3, lettera "a" delle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione del PRG);
B) la conseguente attribuzione allarea in oggetto dei parametri
di trasformazione urbanistici ed edilizi della zona normativa
di appartenenza - afferenti allarea normativa "R3".
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi
dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale
di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G.
vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione
del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono
gli effetti di cui al 4 comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e
s.m.i..
Il presente provvedimento risulta altresì coerente con
il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale
con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021),
così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente
e Territorio prot. n. 3746 dell'8 marzo 2006 che si allega, con
la precisazione che devono essere rispettate
le seguenti indicazioni:
- a seguito della sostituzione e rilocalizzazione degli impianti
tecnologici AEM, per quanto concerne lesposizione ai campi
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz), dovranno
essere rispettati gli obiettivi di qualità ai sensi dellart.
4 del DPCM 8 luglio 2003;
- prima del mutamento duso dellimmobile esistente
dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di
clima acustico ex art. 8, comma 3 Legge 447/95 e art. 11, L.R.
52/2000, secondo i criteri indicati dalla DGR n. 46-14762 del
14 febbraio 2005 (BURP n. 8 del 24 febbraio 2005) che tenga conto
in particolare degli eventuali impatti dovuti alla presenza degli
impianti tecnici AEM, per i quali dovrà essere redatta
una valutazione previsionale di impatto acustico ex art. 8, comma
2 Legge 447/95 e art. 10, L.R. 52/2000, secondo i criteri indicati
dalla D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (BURP n. 5 del 5 febbraio
2004, SO n. 2);
- le nuove componenti in opera e gli impianti tecnologici delledificio
dovranno rispettare i requisiti acustici stabiliti dal D.M. 5
dicembre 1997.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli
articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio
della Circoscrizione 8 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data
3 aprile 2006, che si allega (all. 3 - n. ),
ha espresso parere favorevole alla variante.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., la
variante parziale n. 143 al vigente Piano Regolatore Generale
di Torino, concernente limmobile sito in via Carlo Ormea,
angolo via Federico Menabrea, come descritto in narrativa e più
in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento (all. 1 e 2 - nn. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio.
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.