Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Direzione di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 134
2006 01892/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 APRILE 2006

(proposta dalla G.C. 9 marzo 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 143 AL P.R.G. AI SENSI DELL`ART. 17 COMMA 7 DELLA L.U.R. CONCERNENTE L`IMMOBILE SITO IN VIA CARLO ORMEA ANGOLO VIA FEDERICO MENABREA. ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Gli immobili oggetto del presente provvedimento sono ubicati nella Circoscrizione Amministrativa n. 8, nella parte nord est di un isolato delimitato dalle vie Ormea, Menabrea, Giotto e il Corso Bramante.
Tale complesso di immobili, originariamente utilizzato per l'erogazione di servizi pubblici dalla Enel S.p.A., è divenuto successivamente di proprietà della Enel Real Estate e poi infine della Promea Real Estate, che attualmente affitta porzioni di tali immobili all’Azienda Energetica Metropolitana.
L’immobile si compone di un edificio a due piani fuori terra il cui accesso principale è al numero civico 18 della via Menabrea, mentre un secondo ingresso carraio si trova sul lato di via Ormea ed è utilizzato anche per accedere al cortile interno del complesso residenziale (ex INA Case) situato verso Corso Bramante. Il complesso presenta inoltre un locale tecnico interrato, situato in corrispondenza del cortile interno di pertinenza dell’edificio stesso ed oggi da dismettere e due bassi fabbricati di modeste dimensioni ai numeri civici 16 e 16bis sul lato di via Menabrea, dove sono collocati due trasformatori/"centri satelliti" anch’essi in dismissione.
L'area è destinata dal Piano Regolatore vigente, per la maggior parte, a servizi pubblici "S" - lettera "z", "Servizi sociali e attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di legge", in particolare "Altre attrezzature di interesse generale" e, in minima parte, ad area normativa R3 "Isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico con limitata presenza di attività compatibili con la residenza", corrispondente alla porzione residuale della palazzina su via Ormea, e comprendente il passaggio carraio di accesso al cortile interno.
La proprietà ha richiesto una variazione della destinazione urbanistica dell’immobile che ne permetta un uso residenziale, dal momento che il mancato utilizzo sta comportando un progressivo degrado dell’immobile, riverberando effetti negativi nel contesto urbano circostante, e considerato che la salvaguardia degli impianti e delle infrastrutture AEM non necessita del mantenimento della destinazione a Servizi Pubblici del P.R.G., ed è anzi compatibile con la nuova destinazione dell’area a residenza R3.
A seguito di accordi intercorsi tra le Società PROMEA S.p.A. e AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A., si è convenuto che la AEM TD rinuncia al diritto di servitù attualmente esistente a suo favore e relativo al passaggio, mantenimento e utilizzazione sia degli impianti posti nei locali ad uso centro satellite, sia del locale tecnico posto a piano interrato e accetta il trasferimento di tale diritto e dell’esercizio dello stesso in altra posizione, purchè sempre all’interno dell’area su cui insiste il complesso degli immobili in oggetto.
La società PROMEA, di contro, garantisce il mantenimento nell’area stessa del servizio pubblico svolto dall’AEM, che è al contempo impegnata ad aggiornare l’intera rete elettrica della zona attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie con la ricollocazione dei dismessi locali ad uso centro satellite attualmente ubicati ai numeri 16 e 16bis di via Menabrea e del locale tecnico interrato, in un nuovo sito più prossimo al tracciato viario di via Ormea, in una struttura interrata nel cortile pertinenziale.
Il Dipartimento di ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali del Politecnico di Torino è stato incaricato dall’Amministrazione di svolgere un approfondimento riguardante il profilo storico-ambientale dell’immobile in questione.
Da tale parere si evince quanto segue:
"omissis…..
Il contesto urbano attuale è caratterizzato dalla presenza di edilizia prevalentemente residenziale di notevole consistente volumetria, conseguente ad interventi di sostituzione e integrazione dei fabbricati esistenti protrattisi con continuità nell’ultimo quarto di secolo;
in base a tali considerazioni si reputa che l’edificio abbia in gran parte perso le valenze ambientali presenti nel periodo del suo iniziale insediamento, pur mantenendo i significativi caratteri architettonici riscontrati.
Qualora il manufatto non potesse essere utilizzato con una destinazione funzionale congruente con quella propria di servizio, e dovesse quindi subire profonde trasformazioni sia a livello funzionale che a livello volumetrico, tali trasformazioni dovranno essere precedute da una accurata documentazione fotografica della situazione esistente e di quella inerente gli elaborati originali nelle diverse fasi progettuali".
In base alle conclusioni espresse nel parere sopra citato, al presente provvedimento è allegato uno specifico fascicolo, comprendente la documentazione richiesta, denominato "Fascicolo B - Relazione storica - fotografica - raccolta degli elaborati progettuali dell’edificio nelle diverse fasi storiche".
Visto quanto sino ad ora illustrato e considerato che l’approvazione del presente provvedimento riverbererà nel contesto urbano effetti positivi di riqualificazione, rivestendo quindi carattere di pubblico interesse, si procede ad apportare allo strumento urbanistico generale la modifica riguardante il cambiamento della destinazione urbanistica degli immobili oggetto di variazione attribuendo agli stessi la destinazione "R3" - Isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico con limitata presenza di attività compatibili con la residenza (come definito dall’art. 8 comma 12 delle N.U.E.A.), in coerenza con la parte già così destinata dal P.R.G. e con il contesto urbano circostante.
I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi sono quelli della zona normativa di appartenenza come prescritto dal comma 14 dell’art. 8, che prevede inoltre che le aree interne agli isolati, quando si realizzino interventi di completamento, nuovo impianto e ristrutturazione urbanistica, devono essere liberate e riqualificate per formare spazi di verde privato, salvo quanto specificato nella medesima disposizione normativa.
Si ritiene altresì di confermare la stessa destinazione R3, già attribuita dal P.R.G. vigente ad una porzione minore dell’area in proprietà alla società richiedente e pertanto l’isolato delimitato tra le vie Ormea, Menabrea, Giotto e il corso Bramante viene ricompreso nell’unica area normativa R3.
In particolare la variante prevede:
A) la variazione degli immobili oggetto del presente provvedimento da: area normativa "S": "aree a verde pubblico, a servizi pubblici ed a servizi assoggettati all’uso pubblico", lettera "z": "Servizi sociali e attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di legge", in particolare: "Altre attrezzature di interesse generale." (art. 8, comma 64, lettera "z" delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del PRG) ad: area normativa "R3": "Isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico con limitata presenza di attività compatibili con la residenza". (art. 8, punto 3, lettera "a" delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del PRG);
B) la conseguente attribuzione all’area in oggetto dei parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi della zona normativa di appartenenza - afferenti all’area normativa "R3".
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4 comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Il presente provvedimento risulta altresì coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio prot. n. 3746 dell'8 marzo 2006 che si allega, con la precisazione che devono essere rispettate le seguenti indicazioni:
- a seguito della sostituzione e rilocalizzazione degli impianti tecnologici AEM, per quanto concerne l’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz), dovranno essere rispettati gli obiettivi di qualità ai sensi dell’art. 4 del DPCM 8 luglio 2003;
- prima del mutamento d’uso dell’immobile esistente dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di clima acustico ex art. 8, comma 3 Legge 447/95 e art. 11, L.R. 52/2000, secondo i criteri indicati dalla DGR n. 46-14762 del 14 febbraio 2005 (BURP n. 8 del 24 febbraio 2005) che tenga conto in particolare degli eventuali impatti dovuti alla presenza degli impianti tecnici AEM, per i quali dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico ex art. 8, comma 2 Legge 447/95 e art. 10, L.R. 52/2000, secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (BURP n. 5 del 5 febbraio 2004, SO n. 2);
- le nuove componenti in opera e gli impianti tecnologici dell’edificio dovranno rispettare i requisiti acustici stabiliti dal D.M. 5 dicembre 1997.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 8 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data 3 aprile 2006, che si allega (all. 3 - n.               ), ha espresso parere favorevole alla variante.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., la variante parziale n. 143 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente l’immobile sito in via Carlo Ormea, angolo via Federico Menabrea, come descritto in narrativa e più in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 e 2 - nn.                     ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.