Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Direzione di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 133
2006 01887/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 APRILE 2006

(proposta dalla G.C. 9 marzo 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 144 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R, CONCERNENTE LE AREE DI PIAZZA MODENA E DI STRADA CARTMAN. ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda aree ubicate nella Circoscrizione Amministrativa n. 7, alcune poste all’incrocio della Strada comunale di Mongreno con Strada Cartman, altre in posizione pedecollinare, tra Via Tommaso Agudio, Piazza Modena, Strada al Traforo del Pino, Via Borgofranco e Strada di Superga.
Il vigente PRG ha introdotto vari strumenti finalizzati a ricercare una maggiore perequazione urbanistica nella disciplina di piano rispetto all’impostazione degli strumenti urbanistici tradizionali, basati su un largo impiego di vincoli di aree per servizi pubblici preordinati all’esproprio.
Ciò vale in particolare per le aree destinate alla realizzazione dei parchi urbani-fluviali e collinari alle quali, al fine di consentirne l’acquisizione pubblica in alternativa all’esproprio, il piano ha riconosciuto propri diritti edificatori, pur ridotti, che possono essere realizzati in ambiti preordinati, previa cessione gratuita alla città delle aree stesse.
Per compensare la riduzione di aree di concentrazione dei diritti edificatori generati dai parchi, conseguente ad una serie di scelte compiute negli anni successivi all’approvazione del piano, con la Variante 37 al P.R.G. si è estesa anche alle ATS la facoltà di ospitare diritti generati dalla cessione di aree a parco, inizialmente prevista solo per le ZUT.
Per quanto riguarda, in particolare, le aree destinate ai parchi collinari, per le quali nella impostazione iniziale del PRG il meccanismo di cessione gratuita era rigidamente collegato al trasferimento dei diritti in pochi ambiti di proprietà comunale, il piano stesso dedicò particolare attenzione allo studio della trasformazione della ZUT 10.1 Modena Nord che da sola avrebbe potuto ospitare quasi la metà dei diritti generati da tutti i parchi collinari, elaborando una scheda normativa che fissava già le linee progettuali del futuro strumento urbanistico attuativo.
Gli uffici avviarono, pertanto, sulla base di quella scheda, lo studio di una prima versione del piano particolareggiato dell’ambito Modena Nord, il quale risultava fondamentale per poter disporre almeno di una parte di aree di concentrazione idonee a collocare diritti derivati dai parchi collinari, in un momento nel quale altre ZUT pubbliche, teoricamente in grado di ospitare tali diritti, venivano utilizzate per altri scopi, quali, tra le altre, esigenze prioritarie di edilizia residenziale pubblica.
Sviluppando questo primo studio emerse però con chiarezza che le modifiche introdotte d’ufficio dalla Regione Piemonte, in fase di approvazione del PRG, comportavano un sostanziale ridimensionamento della capacità insediativa dell’ambito, rispetto a quanto inizialmente stimato durante la formazione del piano, rendendo superata parte significativa delle indicazioni della scheda normativa.
Si rese, dunque, necessario sviluppare la proposta di piano particolareggiato in variante al PRG, presentata all’esame del Consiglio Comunale alla fine del 2000, con un dimensionamento molto ridotto rispetto alle previsioni iniziali di PRG: la SLP complessiva passava da 45.700 a 19.500 mq., con una riduzione particolarmente accentuata della SLP disponibile per la concentrazione di diritti derivati dai parchi collinari di soli 4.700 mq. contro gli oltre 30.000 mq. previsti inizialmente dal PRG.
Già su questa prima versione di piano particolareggiato si sviluppò un ampio confronto, in particolare con la Circoscrizione VII, competente per territorio, che espresse un parere non favorevole all’approvazione dello strumento attuativo.
Si giunse pertanto alla decisione di rivedere profondamente l’impostazione originale del PRG, ridimensionando ulteriormente l’edificabilità e mettendo in discussione alcuni dei contenuti stessi del progetto iniziale.
La scelta di procedere in variante al PRG rendeva inevitabilmente più lunghi i tempi di attuazione del progetto e faceva, perciò, ritenere opportuno recuperare qualche altra possibilità di ricollocare diritti edificatori derivati dai parchi collinari, quale introdotta con la già citata variante n. 37 del 2002, che ha esteso anche alle ATS di iniziativa privata la facoltà di ospitare diritti generati dai parchi collinari.
Tuttavia anche questa possibilità non è stata sufficiente a favorire la cessione di aree collinari, diversamente da quanto è avvenuto per i parchi della parte piana, probabilmente a causa dello scarto di valori mediamente "attesi" per le aree collinari, più pregiate, ancorché destinate a parco, rispetto a quelli attribuiti alle aree destinate a parco nella parte piana.
Per rendere utilizzabile l’Ambito Modena Nord è stata proposta una nuova variante al PRG (var. n. 62), che prevedeva una ulteriore riduzione della SLP totale a 10.450 mq. e di destinare alla concentrazione dei diritti edificatori generati dai parchi collinari l’intera SLP di pertinenza comunale (9.000 mq.).
Il complesso confronto avvenuto a livello politico e istituzionale e considerazioni di ordine tecnico hanno portato l’Amministrazione alla scelta di non dare attuazione alla previsione di piano, ritenendo non opportuna l’edificazione in tale area.
Il susseguirsi di tali vicende e le presentazione di formali proposte da parte dei soggetti a vario titolo interessati hanno, tuttavia, fatto emergere attese legittime a cui è necessario offrire qualche forma di risposta positiva in alternativa alla trasformazione dell’ambito "10.1 Modena Nord", che si intende sopprimere.
Dall’esame delle aree destinate a parco collinare proposte in cessione in questi anni, è stata individuata una prima possibile parziale soluzione, in variante al PRG vigente, basata sull’utilizzo di una minima parte di quelle aree che si presentano in condizioni tecnicamente idonee all’edificazione, per collocare una determinata quantità di diritti edificatori derivati dalla cessione alla città di aree a parco collinare, in quantità congruente con le densità fondiarie e le tipologie insediative dell’intorno.
La presente variante di piano affronta quindi due temi correlati: da un lato ridefinisce la destinazione d’uso delle aree già comprese nell’ambito soppresso, dall’altro introduce una nuova area di concentrazione di diritti derivati dai parchi collinari.
Per quanto riguarda la soppressione dell’ambito "10.1 Modena Nord" la variante assegna alle aree interessate nuove destinazioni, in grande prevalenza servizi, pubblici o privati, avendo come riferimento fondamentale le varie situazioni in atto.
Quasi tutta l’area posta tra Via Agudio, Corso Casale e Piazza Modena viene, infatti, destinata a servizi pubblici (verde e parcheggi) salvo un edificio residenziale esistente, in parte già riconosciuto dal PRG vigente e classificato come zona urbana consolidata residenziale mista - area R2, con indice di edificabiltà fondiaria pari a 0,60 mq. SLP/mq. ST, a cui peraltro per mero errore materiale, sulle tavole di azzonamento di PRG risulta mancante il perimetro relativo alla zona normativa di appartenenza e l’indicazione dell’indice di edificabilità.
Vengono confermati alla destinazione in atto la Stazione della Tramvia Sassi - Superga, con il parcheggio di interscambio per gli autobus turistici connesso (attrezzature di interesse generale) e viene riconosciuto come servizio privato di interesse pubblico (area SP) l’Istituto S. Domenico, comprese le aree già facenti parte della ZUT soppressa.
Viene anche destinata a servizi (verde pubblico) l’area del cosiddetto "Lascito Miniotti" di proprietà comunale collocata oltre l’Istituto S. Domenico.
Nel disegno della variante si sono anche riportate alcune rilevanti modifiche all’assetto viabile ed infrastrutturale previsto dal PRG vigente; è stato stralciato il raccordo stradale sotterraneo tra via Agudio e Strada al Traforo del Pino, prevedendo una soluzione meno impegnativa, ma sufficientemente funzionale con una rotonda veicolare in Piazza Coriolano, che favorisce l’innesto da nord del Corso Casale sulla Via Agudio, alleggerisce il traffico sul Corso Casale e non penalizza l’impianto sportivo esistente Tarcisia - Sassi e viene anche ridefinito il disegno della fascia compresa tra Via Agudio e Piazza Modena destinata alla riorganizzazione della sede stradale, verde e parcheggi in adiacenza alla ZUT 10.2 Modena Sud.
La nuova area di concentrazione individuata dalla presente variante è posta all’incrocio della Strada Comunale di Mongreno con Strada Cartman, attualmente compresa nel Parco Collinare P4 dal PRG vigente, non ha edificabilità propria ma viene destinata esclusivamente alla realizzazione di diritti edificatori derivati dai parchi collinari, per un massimo di mq. 5.000 di SLP a destinazione residenziale in edifici con altezza massima di tre piani fuori terra. L’attuazione dell’ambito è subordinata ad apposito strumento di iniziativa pubblica o privata.
Nella scheda normativa sono anche contenute le prescrizioni che regolano, oltre alle modalità di intervento, alcuni requisiti tecnici richiesti per le aree a parco collinare, i cui diritti sono trasferiti nella nuova ZUT, che devono essere verificati al momento della cessione delle aree stesse e in particolare assenza di situazioni di dissesto con pericolo per infrastrutture ed insediamenti e accessibilità garantita, anche a mezzi di servizio, al fine di permettere la fruibilità e la manutenzione.
In termini più puntuali la variante prevede:
A) la modifica del foglio 10A della tav. 1 in scala 1:5000 di PRG (azzonamento - area normativa e destinazioni d’uso) con la variazione delle aree oggetto del presente provvedimento da area destinata a "aree a parchi urbani e fluviali P4" a zona urbana di trasformazione ZUT "10.4 Cartman";
B) la formazione di apposita scheda normativa, denominata "10.4 Cartman" da inserire nel fascicolo 2 - Schede normative delle NUEA del PRG;
C) l’inserimento nell’elenco delle ZUT del fascicolo 2 - Schede normative delle NUEA del PRG - della nuova ZUT denominata "10.4 Cartman";
D) l’inserimento all’articolo 15, comma 2, del fascicolo 1 - della nuova ZUT "10.4 Cartman" tra quelle di categoria C;
E) il conseguente assoggettamento delle aree oggetto di variante agli specifici disposti della scheda normativa "10.4 Cartman", nonché ai disposti di carattere generale afferenti le zone urbani di trasformazione di cui agli articoli 7 e 15 delle NUEA di PRG;
F) la modifica del foglio 10A della tav. 1 in scala 1:5000 di PRG (azzonamento - area normativa e destinazioni d’uso) con la variazione delle aree oggetto del presente provvedimento da aree comprese nella zona urbana di trasformazione ambito "10.1 Modena nord" ad aree per servizi "v" spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport; "p" parcheggi ed infine "z" altre attrezzature di interesse generale;
G) soppressione all’articolo 15 delle NUEA della ZUT "10.1 Modena nord" tra quelle di categoria C;
H) soppressione all’articolo 22 delle NUEA della ZUT "10.1 Modena nord" tra le ZUT di proprietà comunale;
I) soppressione della scheda normativa relativa alla ZUT "10. 1 Modena nord" dal fascicolo - Schede normative delle NUEA del PRG;
J) soppressione della tavola grafica contenente prescrizioni di dettaglio 10.1a relativa alle ZUT "10.1 Modena nord" e "10.2 Modena sud";
K) la modifica della scheda normativa relativa alla ZUT "10.2 Modena sud".
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell’art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale e, inoltre, per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le varianti parziali del PRG, compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell’art. 17 della LUR. La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 7 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data 4 aprile 2006, che si allega (all. 2 - n.            ), ha espresso parere favorevole alla Variante condizionato a che l'area di concentrazione edificatoria sia attraversata da "…una viabilità con doppio senso di circolazione che metta in comunicazione la strada Cartman … con la strada di Mongreno".
In relazione a tale richiesta si precisa che le previsioni di nuova viabilità possono anche non essere indicate sulle tavole di azzonamento del P.R.G..
Infatti l'attuazione della nuova ZUT, 10.4 ambito Cartman, deve avvenire obbligatoriamente con P.E.C. e, pertanto, la nuova viabilità potrà essere indicata, in accoglimento dell'osservazione della Circoscrizione, nello Strumento Urbanistico stesso.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di prendere atto dell'avvenuta revoca della deliberazione mecc. 2002 09585/009 con la quale si proponeva di adottare la variante n. 62 al P.R.G.;
2) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., la variante parziale n. 144 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente le aree di Piazza Modena e Strada Cartman, come descritto in narrativa e più in dettaglio nell’elaborato che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n.                       ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.