Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Direzione di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 133
2006 01887/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 144 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R, CONCERNENTE LE AREE DI PIAZZA MODENA E DI STRADA CARTMAN. ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda aree ubicate nella Circoscrizione
Amministrativa n. 7, alcune poste allincrocio della Strada
comunale di Mongreno con Strada Cartman, altre in posizione pedecollinare,
tra Via Tommaso Agudio, Piazza Modena, Strada al Traforo del Pino,
Via Borgofranco e Strada di Superga.
Il vigente PRG ha introdotto vari strumenti finalizzati a ricercare
una maggiore perequazione urbanistica nella disciplina di piano
rispetto allimpostazione degli strumenti urbanistici tradizionali,
basati su un largo impiego di vincoli di aree per servizi pubblici
preordinati allesproprio.
Ciò vale in particolare per le aree destinate alla realizzazione
dei parchi urbani-fluviali e collinari alle quali, al fine di
consentirne lacquisizione pubblica in alternativa allesproprio,
il piano ha riconosciuto propri diritti edificatori, pur ridotti,
che possono essere realizzati in ambiti preordinati, previa cessione
gratuita alla città delle aree stesse.
Per compensare la riduzione di aree di concentrazione dei diritti
edificatori generati dai parchi, conseguente ad una serie di scelte
compiute negli anni successivi allapprovazione del piano,
con la Variante 37 al P.R.G. si è estesa anche alle ATS
la facoltà di ospitare diritti generati dalla cessione
di aree a parco, inizialmente prevista solo per le ZUT.
Per quanto riguarda, in particolare, le aree destinate ai parchi
collinari, per le quali nella impostazione iniziale del PRG il
meccanismo di cessione gratuita era rigidamente collegato al trasferimento
dei diritti in pochi ambiti di proprietà comunale, il piano
stesso dedicò particolare attenzione allo studio della
trasformazione della ZUT 10.1 Modena Nord che da sola avrebbe
potuto ospitare quasi la metà dei diritti generati da tutti
i parchi collinari, elaborando una scheda normativa che fissava
già le linee progettuali del futuro strumento urbanistico
attuativo.
Gli uffici avviarono, pertanto, sulla base di quella scheda, lo
studio di una prima versione del piano particolareggiato dellambito
Modena Nord, il quale risultava fondamentale per poter disporre
almeno di una parte di aree di concentrazione idonee a collocare
diritti derivati dai parchi collinari, in un momento nel quale
altre ZUT pubbliche, teoricamente in grado di ospitare tali diritti,
venivano utilizzate per altri scopi, quali, tra le altre, esigenze
prioritarie di edilizia residenziale pubblica.
Sviluppando questo primo studio emerse però con chiarezza
che le modifiche introdotte dufficio dalla Regione Piemonte,
in fase di approvazione del PRG, comportavano un sostanziale ridimensionamento
della capacità insediativa dellambito, rispetto a
quanto inizialmente stimato durante la formazione del piano, rendendo
superata parte significativa delle indicazioni della scheda normativa.
Si rese, dunque, necessario sviluppare la proposta di piano particolareggiato
in variante al PRG, presentata allesame del Consiglio Comunale
alla fine del 2000, con un dimensionamento molto ridotto rispetto
alle previsioni iniziali di PRG: la SLP complessiva passava da
45.700 a 19.500 mq., con una riduzione particolarmente accentuata
della SLP disponibile per la concentrazione di diritti derivati
dai parchi collinari di soli 4.700 mq. contro gli oltre 30.000
mq. previsti inizialmente dal PRG.
Già su questa prima versione di piano particolareggiato
si sviluppò un ampio confronto, in particolare con la Circoscrizione
VII, competente per territorio, che espresse un parere non favorevole
allapprovazione dello strumento attuativo.
Si giunse pertanto alla decisione di rivedere profondamente limpostazione
originale del PRG, ridimensionando ulteriormente ledificabilità
e mettendo in discussione alcuni dei contenuti stessi del progetto
iniziale.
La scelta di procedere in variante al PRG rendeva inevitabilmente
più lunghi i tempi di attuazione del progetto e faceva,
perciò, ritenere opportuno recuperare qualche altra possibilità
di ricollocare diritti edificatori derivati dai parchi collinari,
quale introdotta con la già citata variante n. 37 del 2002,
che ha esteso anche alle ATS di iniziativa privata la facoltà
di ospitare diritti generati dai parchi collinari.
Tuttavia anche questa possibilità non è stata sufficiente
a favorire la cessione di aree collinari, diversamente da quanto
è avvenuto per i parchi della parte piana, probabilmente
a causa dello scarto di valori mediamente "attesi" per
le aree collinari, più pregiate, ancorché destinate
a parco, rispetto a quelli attribuiti alle aree destinate a parco
nella parte piana.
Per rendere utilizzabile lAmbito Modena Nord è stata
proposta una nuova variante al PRG (var. n. 62), che prevedeva
una ulteriore riduzione della SLP totale a 10.450 mq. e di destinare
alla concentrazione dei diritti edificatori generati dai parchi
collinari lintera SLP di pertinenza comunale (9.000 mq.).
Il complesso confronto avvenuto a livello politico e istituzionale
e considerazioni di ordine tecnico hanno portato lAmministrazione
alla scelta di non dare attuazione alla previsione di piano, ritenendo
non opportuna ledificazione in tale area.
Il susseguirsi di tali vicende e le presentazione di formali proposte
da parte dei soggetti a vario titolo interessati hanno, tuttavia,
fatto emergere attese legittime a cui è necessario offrire
qualche forma di risposta positiva in alternativa alla trasformazione
dellambito "10.1 Modena Nord", che si intende
sopprimere.
Dallesame delle aree destinate a parco collinare proposte
in cessione in questi anni, è stata individuata una prima
possibile parziale soluzione, in variante al PRG vigente, basata
sullutilizzo di una minima parte di quelle aree che si presentano
in condizioni tecnicamente idonee alledificazione, per collocare
una determinata quantità di diritti edificatori derivati
dalla cessione alla città di aree a parco collinare, in
quantità congruente con le densità fondiarie e le
tipologie insediative dellintorno.
La presente variante di piano affronta quindi due temi correlati:
da un lato ridefinisce la destinazione duso delle aree già
comprese nellambito soppresso, dallaltro introduce
una nuova area di concentrazione di diritti derivati dai parchi
collinari.
Per quanto riguarda la soppressione dellambito "10.1
Modena Nord" la variante assegna alle aree interessate nuove
destinazioni, in grande prevalenza servizi, pubblici o privati,
avendo come riferimento fondamentale le varie situazioni in atto.
Quasi tutta larea posta tra Via Agudio, Corso Casale e Piazza
Modena viene, infatti, destinata a servizi pubblici (verde e parcheggi)
salvo un edificio residenziale esistente, in parte già
riconosciuto dal PRG vigente e classificato come zona urbana consolidata
residenziale mista - area R2, con indice di edificabiltà
fondiaria pari a 0,60 mq. SLP/mq. ST, a cui peraltro per mero
errore materiale, sulle tavole di azzonamento di PRG risulta mancante
il perimetro relativo alla zona normativa di appartenenza e lindicazione
dellindice di edificabilità.
Vengono confermati alla destinazione in atto la Stazione della
Tramvia Sassi - Superga, con il parcheggio di interscambio per
gli autobus turistici connesso (attrezzature di interesse generale)
e viene riconosciuto come servizio privato di interesse pubblico
(area SP) lIstituto S. Domenico, comprese le aree già
facenti parte della ZUT soppressa.
Viene anche destinata a servizi (verde pubblico) larea del
cosiddetto "Lascito Miniotti" di proprietà comunale
collocata oltre lIstituto S. Domenico.
Nel disegno della variante si sono anche riportate alcune rilevanti
modifiche allassetto viabile ed infrastrutturale previsto
dal PRG vigente; è stato stralciato il raccordo stradale
sotterraneo tra via Agudio e Strada al Traforo del Pino, prevedendo
una soluzione meno impegnativa, ma sufficientemente funzionale
con una rotonda veicolare in Piazza Coriolano, che favorisce linnesto
da nord del Corso Casale sulla Via Agudio, alleggerisce il traffico
sul Corso Casale e non penalizza limpianto sportivo esistente
Tarcisia - Sassi e viene anche ridefinito il disegno della fascia
compresa tra Via Agudio e Piazza Modena destinata alla riorganizzazione
della sede stradale, verde e parcheggi in adiacenza alla ZUT 10.2
Modena Sud.
La nuova area di concentrazione individuata dalla presente variante
è posta allincrocio della Strada Comunale di Mongreno
con Strada Cartman, attualmente compresa nel Parco Collinare P4
dal PRG vigente, non ha edificabilità propria ma viene
destinata esclusivamente alla realizzazione di diritti edificatori
derivati dai parchi collinari, per un massimo di mq. 5.000 di
SLP a destinazione residenziale in edifici con altezza massima
di tre piani fuori terra. Lattuazione dellambito è
subordinata ad apposito strumento di iniziativa pubblica o privata.
Nella scheda normativa sono anche contenute le prescrizioni che
regolano, oltre alle modalità di intervento, alcuni requisiti
tecnici richiesti per le aree a parco collinare, i cui diritti
sono trasferiti nella nuova ZUT, che devono essere verificati
al momento della cessione delle aree stesse e in particolare assenza
di situazioni di dissesto con pericolo per infrastrutture ed insediamenti
e accessibilità garantita, anche a mezzi di servizio, al
fine di permettere la fruibilità e la manutenzione.
In termini più puntuali la variante prevede:
A) la modifica del foglio 10A della tav. 1 in scala 1:5000 di
PRG (azzonamento - area normativa e destinazioni duso) con
la variazione delle aree oggetto del presente provvedimento da
area destinata a "aree a parchi urbani e fluviali P4"
a zona urbana di trasformazione ZUT "10.4 Cartman";
B) la formazione di apposita scheda normativa, denominata "10.4
Cartman" da inserire nel fascicolo 2 - Schede normative delle
NUEA del PRG;
C) linserimento nellelenco delle ZUT del fascicolo
2 - Schede normative delle NUEA del PRG - della nuova ZUT denominata
"10.4 Cartman";
D) linserimento allarticolo 15, comma 2, del fascicolo
1 - della nuova ZUT "10.4 Cartman" tra quelle di categoria
C;
E) il conseguente assoggettamento delle aree oggetto di variante
agli specifici disposti della scheda normativa "10.4 Cartman",
nonché ai disposti di carattere generale afferenti le zone
urbani di trasformazione di cui agli articoli 7 e 15 delle NUEA
di PRG;
F) la modifica del foglio 10A della tav. 1 in scala 1:5000 di
PRG (azzonamento - area normativa e destinazioni duso) con
la variazione delle aree oggetto del presente provvedimento da
aree comprese nella zona urbana di trasformazione ambito "10.1
Modena nord" ad aree per servizi "v" spazi pubblici
a parco, per il gioco e lo sport; "p" parcheggi ed infine
"z" altre attrezzature di interesse generale;
G) soppressione allarticolo 15 delle NUEA della ZUT "10.1
Modena nord" tra quelle di categoria C;
H) soppressione allarticolo 22 delle NUEA della ZUT "10.1
Modena nord" tra le ZUT di proprietà comunale;
I) soppressione della scheda normativa relativa alla ZUT "10.
1 Modena nord" dal fascicolo - Schede normative delle NUEA
del PRG;
J) soppressione della tavola grafica contenente prescrizioni di
dettaglio 10.1a relativa alle ZUT "10.1 Modena nord"
e "10.2 Modena sud";
K) la modifica della scheda normativa relativa alla ZUT "10.2
Modena sud".
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi
dellart. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale e,
inoltre, per quanto attiene alla quantità globale di servizi,
per effetto di tutte le varianti parziali del PRG, compreso il
provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui
al comma 4 dellart. 17 della LUR. La presente deliberazione
è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del
Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione
7 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data
4 aprile 2006, che si allega (all. 2 - n. ),
ha espresso parere favorevole alla Variante condizionato a che
l'area di concentrazione edificatoria sia attraversata da "
una
viabilità con doppio senso di circolazione che metta in
comunicazione la strada Cartman
con la strada di Mongreno".
In relazione a tale richiesta si precisa che le previsioni di
nuova viabilità possono anche non essere indicate sulle
tavole di azzonamento del P.R.G..
Infatti l'attuazione della nuova ZUT, 10.4 ambito Cartman, deve
avvenire obbligatoriamente con P.E.C. e, pertanto, la nuova viabilità
potrà essere indicata, in accoglimento dell'osservazione
della Circoscrizione, nello Strumento Urbanistico stesso.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di prendere atto dell'avvenuta revoca della deliberazione mecc.
2002 09585/009 con la quale si proponeva di adottare la variante
n. 62 al P.R.G.;
2) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., la
variante parziale n. 144 al vigente Piano Regolatore Generale
di Torino, concernente le aree di Piazza Modena e Strada Cartman,
come descritto in narrativa e più in dettaglio nellelaborato
che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.