Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Direzione di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 111
2006 01876/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 115 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R, CONCERNENTE LA MODIFICA DELLE NORME URBANISTICO EDILIZIE DI ATTUAZIONE INERENTI LE AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il P.R.G. del 1995, intervenuto
in una fase di profonde trasformazioni di "sistema"
del settore produttivo, si era preoccupato essenzialmente di favorire
l'innovazione dell'offerta, in termini di tipologie insediative
e funzioni, prevedendo una nuova categoria funzionale "Eurotorino",
volta ad incentivare la collocazione di attività caratterizzate
da contenuti di innovazione tecnologica ritenendo, invece, sufficienti
a soddisfare la domanda di usi tradizionali le residue aree industriali
consolidate riconosciute dal piano e demandando all'area metropolitana
la risposta alla domanda di nuovi spazi insediativi.
A distanza di pochi anni dall'approvazione
del piano sono tuttavia emersi con chiarezza i limiti di questa
impostazione che ha sostanzialmente sottovalutato il problema
dell'offerta di nuovi spazi produttivi interni alla città
anche per attività artigianali e di piccole e medie imprese
più tradizionali.
Su questa componente dell'offerta
si è operato con la variante strutturale n. 38 al P.R.G.,
approvata in via definitiva dalla Regione Piemonte nel mese di
aprile 2006, modificando il mix funzionale di circa 40 Zone di
Trasformazione prima a destinazione prevalentemente residenziale,
aumentando la destinazione a favore di utilizzi per attività
economiche (circa 400.000 mq. di SLP in più), in prevalenza
produttive e riducendo l'indice di fabbricazione da 0,7 a 0,5
mq.SLP/mq.ST e l'incidenza dello standard di servizi pregressi
dal 40 al 20% della ST. In tal modo si è evitato di alimentare
aspettative di valorizzazione immobiliare che avrebbero reso queste
aree, dal punto di vista della sostenibilità economica,
praticamente inaccessibili alle attività produttive e artigianali
tradizionali.
Al contempo, però, nelle
aree industriali consolidate si registrano nuove dismissioni ed
estesi interventi di riuso, con demolizione totale o parziale
degli edifici preesistenti, in genere capannoni mono piano, e
realizzazione di nuovi fabbricati con tipologie edilizie pluripiano,
che consentono, attraverso la saturazione degli indici, un utilizzo
intensivo delle aree e quindi costi molto più contenuti.
Date le dimensioni complessive delle
aree industriali di P.R.G. (oltre 10 milioni di mq.) è
evidente che il riuso intensivo di una parte di questi spazi finirà
per costituire, nei prossimi anni, la vera nuova offerta di opportunità
insediative di carattere produttivo in Torino.
Alcune realizzazioni, attuate di
recente in aree industriali IN, hanno però messo in luce
i problemi e gli effetti negativi che si possono indurre nelle
aree limitrofe quando si applicano i parametri previsti dal piano
per queste aree in relazione alla funzione produttiva tradizionale.
Il piano infatti ha assegnato alle
aree a destinazione industriale (in particolare le aree IN, ma
ciò vale anche in parte per le aree M2 ed MP) parametri
urbanistico-edilizi (dotazione di servizi, rapporti di copertura,
distanze dai confini, ecc.) funzionali alla realizzazione dei
tradizionali capannoni a un piano, ammettendo tuttavia densità
edilizie tali da consentire la realizzazione di edifici pluripiano,
maggiormente adatti ad attività innovative più affini
a quelle terziarie, piuttosto che ad attività manifatturiere
tradizionali.
Tale tendenza verso insediamenti
produttivi ad alta densità determina un sostanziale sottodimensionamento
dei servizi che, allo stato attuale, sono rapportati agli insediamenti
produttivi tradizionali (nella misura del 10% della superficie
fondiaria di quelli esistenti e del 20% della superficie territoriale
di quelli nuovi), mentre le attività alle quali si rivolgono
queste tipologie edilizie sono assimilabili a quelle terziarie,
almeno in termini di numero di addetti per unità di superficie
(alle quali attività terziarie corrisponde uno standard
pari all'80% della SLP).
Va anche ricordato in proposito
che, trattandosi di interventi realizzati in tessuto consolidato,
la norma di PRG offre la possibilità di "monetizzare"
la già modesta dotazione di aree per servizi prevista.
Infatti, le norme di attuazione
del P.R.G. ammettono per alcune aree normative e per determinati
tipi di intervento, in luogo del reperimento delle aree a servizi,
sempre più problematico in un tessuto consolidato, la possibilità
della loro monetizzazione in caso di dimostrata impossibilità
di un idoneo reperimento.
Per limitare il ricorso a tale modalità
si propone che, nelle aree normative M2, MP e IN, in presenza
di interventi di ristrutturazione urbanistica - lett. g) e di
nuovo impianto - lett. i), la monetizzazione sia limitata al 50%
del relativo fabbisogno di aree a servizi, in quanto si deve ritenere
che, trattandosi di interventi di radicale trasformazione, la
rimanente quota del 50% possa essere realizzata all'interno della
area stessa.
Inoltre, la dotazione di parcheggi
privati pertinenziali, regolata dalla Legge "Tognoli"
(1 mq. ogni 10 mc.), equivale ad un posto auto circa ogni 100
mq. di SLP che corrispondono a 3 - 4 postazioni di lavoro, dotazione
richiesta per di più solo in caso di "nuove costruzioni".
Si è dunque verificato che,
nel caso di edifici pluripiano con attività ad alta densità
di addetti, soprattutto per aree produttive incluse in tessuti
urbani continui, la insufficiente dotazione di parcheggi pubblici
e privati produce un forte impatto negativo sulle zone limitrofe.
Per tutti questi motivi si ritiene
necessario introdurre alcune modifiche alla normativa che regola
gli interventi in aree IN e in aree M2 - MP del P.R.G. e nelle
Z.U.T. che riservano specifiche quote per le attività produttive,
consistenti nella riduzione in termini assoluti, dell'indice di
edificazione alle aree con destinazione produttiva, migliorando
così, in generale, la sostenibilità insediativa,
e nell'introduzione di una differente disciplina urbanistica in
rapporto alle due distinte tipologie riconoscibili di fabbricati
a destinazione produttiva: la tipologia prevalentemente monopiano,
a carattere manifatturiero, e la tipologia pluripiano ad alta
densità per il produttivo evoluto e/o immateriale.
Va, infatti, rilevato che il parametro
della densità fondiaria, è stato normalmente utilizzato
per disciplinare l'edificazione delle parti di città a
carattere residenziale, mentre lo sviluppo delle zone industriali
è stato regolato essenzialmente mediante parametri edilizi
(distanza dai confini, rapporti di copertura, ecc.) mentre, con
la formazione del nuovo piano, si è introdotto anche un
indice di edificazione per le zone industriali, che si è
assunto, però, decisamente molto alto (2,00 mq.SLP/mq.ST).
Alla luce delle prime applicazioni
della disciplina introdotta dal nuovo piano e dei problemi sopra
evidenziati, sembra quindi opportuno ridurre l'indice fondiario
in questione ad un valore di 1,35 mq.SLP/mq.ST per gli interventi
in zone consolidate con indice maggiore o uguale a 1,35, e al
valore di 1 mq.SLP/mq.ST per gli interventi in zone con indice
minore di 1,35 riducendo complessivamente di un terzo il valore
attuale, seppure ancor più elevato rispetto alle ZUT con
componente produttiva, favorite, per contro, dalla possibilità
di realizzare un mix funzionale spesso più ricco ed appetibile.
Per le tipologie dense multipiano,
al fine di assicurare un'adeguata dotazione di servizi pubblici
e privati si richiede la cessione di aree a standard pari al 40%
della SLP prevista ed una dotazione di parcheggi privati pertinenziali
pari al 50% della stessa SLP, idonea a limitare significativamente
la domanda di posti auto che i nuovi insediamenti rivolgono all'intorno
urbano, mentre per gli insediamenti produttivi tradizionali restano
confermati i parametri attuali.
Una ulteriore esigenza emersa in
questi anni, che richiede adeguamenti di tipo normativo, riguarda
la S.L.P. esistente a destinazione residenziale nell'area normativa
M2 e i tipi di intervento ammessi. Tale area normativa è
caratterizzata da un tessuto misto con forti connotazioni produttive/artigianali
per il quale il Piano vigente prevede trasformazioni volte a confermare
tale destinazione, mentre per quanto riguarda la destinazione
residenziale la norma precisa che non sono consentiti incrementi
della S.L.P. esistente.
E tuttavia emerge che, in particolare
in talune situazioni, la presenza di residenze risulta significativa
ed ormai consolidata; si ritiene, pertanto, opportuno riconsiderare
le relative prescrizioni normative proponendo un limitato adeguamento
all'attuale regime normativo che consenta, per tali fabbricati,
l'incremento della S.L.P. residenziale esistente, fino ad un massimo
del 50%, qualora l'indice non risulti ancora saturato.
La variante introduce alcune modifiche
e/o integrazioni nelle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione
del P.R.G.; in particolare all'articolo 8 (commi 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45), all'articolo 14, all'articolo 15 (comma 8), all'articolo
33 (comma 10 bis) e nelle tavole normative nn. 2 e 3, e nelle
Z.U.T. puntualmente elencate nell'elaborato allegato al presente
provvedimento, il tutto così come riportato nell'Estratto
delle N.U.E.A. di P.R.G. - Variante.
Il presente provvedimento ha rilevanza
esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con
i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale
al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge
Urbanistica Regionale.
Il provvedimento in oggetto comporta
una riduzione della capacità insediativa per usi produttivi
e non comporta decremento della dotazione di servizi pubblici.
Si precisa, inoltre, che per quanto
attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di
tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate
successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso
il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui
al 4° comma dell'articolo 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i..
Tale provvedimento risulta infine
coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta
Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021),
così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente
e Territorio in data 12 giugno 2007, prot. n. 11489/07, riservandosi
di valutare l'opportunità di modificare il Regolamento
Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico inserendo l'obbligo
di una verifica tecnico-strumentale di clima acustico nei casi
di incremento delle S.L.P. residenziali in aree produttive, a
maggior tutela delle residenze stesse e delle attività
produttive già insediate.
La presente deliberazione è
stata trasmessa ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento
sul Decentramento a tutte le Circoscrizioni per l'acquisizione
del relativo parere.
Le Circoscrizioni 1, 5, 6, 7 e 10
hanno espresso parere favorevole con rispettive deliberazioni
di Consiglio Circoscrizionale che si allegano (all. 2-6 - nn.
).
La Circoscrizione 3, con nota ufficiale
del 10 aprile 2006 (all. 7 - n. ), ha comunicato
l'impossibilità di esprimere parere in tempo utile, prima
della scadenza del mandato elettorale del Consiglio Circoscrizionale.
Le Circoscrizioni 4, 8 e 9 non hanno
espresso parere relativamente alla variante in oggetto.
La Circoscrizione 2, nella seduta
dell'11 aprile 2006, ha espresso parere non favorevole in quanto
"pur condividendo le proposte della Variante Parziale n.
115, si ritiene negativa la sistematicità e l'eccessiva
frequenza con cui vengono proposte le Varianti - Normative, Strutturali,
Parziali - all'attuale Piano Regolatore." (all. 8 - n.
).
A tale osservazione si controdeduce
quanto segue.
Il Piano Regolatore della Città
è stato approvato definitivamente nel maggio del 1995 a
seguito di approfonditi studi già avviati negli anni '80;
durante l'ultimo ventennio la Città ha evidentemente subito
profonde trasformazioni sia dal punto di vista economico che sociale.
Poiché il P.R.G. adottato dalla Città è uno
strumento poco flessibile, modificabile unicamente attraverso
provvedimenti di variante, l'Amministrazione, per assecondare
i processi dinamici in atto, garantendo l'adeguamento dello strumento
alle esigenze socio economiche in continua evoluzione sul territorio,
deve necessariamente ricorrere al predetto strumento di variante
urbanistica anche per modifiche di minima rilevanza.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre
1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'articolo
17, comma 7 della L.U.R., la variante parziale n. 115 al vigente
Piano Regolatore Generale di Torino, concernente la modifica delle
Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione, inerenti le Aree per
Insediamenti Produttivi (aree normative IN, M2 ed MP), come descritto
in narrativa e più in dettaglio nell'elaborato che è
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all.
1 bis - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza,
in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.