Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema InformativoSettore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali

n. ord. 80
2006 01777/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 MARZO 2006

(proposta dalla G.C. 7 marzo 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: SEDIME STRADALE VIA ZINO ZINI. DIRITTO DI SUPERFICIE IN FAVORE DELLA CITTA` SU SOLETTONE COPERTURA FERROVIARIA DAL KM.1+857 A CORSO BRAMANTE DELLA LINEA TORINO-GENOVA. CORRISPETTIVO EURO 981.142,83 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO. APPROVAZIONE.

   Proposta dell'Assessore Peveraro,
   di concerto con l’Assessora Sestero.

   Il P.R.G. vigente ha previsto la realizzazione e la risistemazione della via Zino Zini, che si sviluppa lungo il confine ovest della sede ferroviaria tra corso Turati e via Bossoli/corso Caio Plinio, nei pressi della stazione ferroviaria del Lingotto.
   Come evidenziato nella deliberazione della Giunta Comunale del 19 novembre 2002 (mecc. 2002 09072/033), recante approvazione del progetto preliminare del Lotto 1 (tratto da via Bossoli a corso Bramante), lungo il lato ovest del nuovo tracciato della via Zino Zini sono stati realizzati o sono in corso di ultimazione rilevanti interventi di trasformazione urbanistica, che hanno determinato una radicale modifica dell’assetto del territorio, in particolare nelle aree ex Framtek ed ex M.O.I.. La realizzazione di nuove strade a servizio di tali interventi ha quindi consentito la creazione di un nuovo asse viario indispensabile non solo nel quadro della nuova viabilità olimpica, ma soprattutto per lo scorrimento del traffico che va dall’asse della Spina Centrale sino a via Pio VII, consentendo di raggiungere il comune di Nichelino tramite il nuovo ponte sul Sangone sul prolungamento della via Artom .
   L’apertura e la sistemazione viabile di via Zino Zini - inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2003/2005 al cod. opera 458 per l’anno 2003 (cod. CUP C31B03000120004) - hanno interessato, nell’ultimo tratto del sedime compreso tra corso Sebastopoli e corso Bramante, il solettone di copertura della ferrovia dal km 1+857 della linea Passante Torino Lingotto-Torino Porta Susa al km 2+128 della linea Passante Torino Lingotto-Torino Porta Susa, quale individuato con colore giallo nell’unita planimetria (all. 1). Con nota in data 19 febbraio 2004, infatti, RFI ha autorizzato la Città all’occupazione della sede ferroviaria per l’inizio della cantierizzazione in vista dell’evento olimpico.
   Tale copertura è stata realizzata da R.F.I. S.p.A., proprietaria delle relative aree di insistenza, in conseguenza dell’interramento dei binari, che ha comportato l’abbassamento del piano del ferro e la successiva copertura, appunto, della trincea ferroviaria.
   La Società ha pertanto proposto alla Città l’acquisto del diritto di superficie sul solettone, in analogia con quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 4 marzo1989 n. 77 convertito in Legge 5 maggio 1989 n. 160, a tenore del quale "in caso di realizzazione di progetti adottati in attuazione dei piani regionali dei trasporti miranti al recupero di aree…, utilizzando gli spazi offerti con l’abbassamento del piano del ferro e successiva copertura a livello stradale, ovvero con la creazione di piattaforme a copertura delle strutture ferroviarie, gli enti finanziatori, cui il relativo costo ha fatto carico, acquisiscono il diritto di superficie sulle aree così realizzate".
   La costituzione di tale diritto di superficie perpetuo - concernente un’estensione su solettone di circa mq. 3.530 (ante frazionamento) - permette a R.F.I. di mantenere la proprietà piena della parte sottostante la copertura, interessata dall’attuale sedime ferroviario e alla Città di disporre di un legittimo titolo per l’esercizio del pubblico transito pedonale e veicolare.
   Come sopra evidenziato, R.F.I. ha effettuato, a propria cura e spese, i lavori di copertura, nel tratto in oggetto, mediante concessione di prestazioni integrate della linea passante da stazione Lingotto a Porta Susa, 1° lotto (aggiudicataria A.T.I. Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A./C.C.P.L. s.c. a r.l./C.I.S. S.p.A./Fiat Enginering S.p.A. - Società operativa: R.C.C.F. Nodo di Torino s.c.p.a. -, che ha concluso i lavori nel secondo semestre del 1997). La realizzazione di tale opera ha trovato disciplina nella Convenzione stipulata tra R.F.I., Città, Regione e G.T.T. che regola la ripartizione degli oneri e degli impegni finanziari facenti capo a ciascun Ente per i lavori di potenziamento del Passante Ferroviario, per la costruzione di un nuovo collegamento tra le stazioni Torino-Lingotto e Torino-Porta Susa, il quadruplicamento del tratto Torino-Porta Susa/Torino-Stura e l’allacciamento con la rete FS della ferrovia in concessione Torino-Ceres (Convenzione rep. n. 113/84 del 10 dicembre 1984 e successive Appendici). In particolare, infatti, l’articolo 4 della Convenzione 113/84 pone a carico di R.F.I. la realizzazione completa (opere civili e attrezzaggio ferroviario) della tratta tra il cavalcaferrovia di Corso Vittorio Emanuele II e la Stazione Lingotto, e quindi del tratto in oggetto.
   Per tale ragione, il diritto di superficie viene costituito a favore della Città a titolo oneroso, verso un corrispettivo - tuttavia - determinato in misura pari ai meri costi sostenuti dalla Società per la realizzazione della copertura. Tali costi sono riassunti nel prospetto riepilogativo che segue:

Euro 638.395,29 Prezzo tariffa contrattuale della convenzione 55/84 con Concessionario R.C.C.F. comprensivo rivalutazione del 4° Atto Integrativo
Euro 168.734,26 Importo Revisione Prezzi del 26,431% relativa al 2° semestre 1997 (ultimazione lavori)
Euro 807.129,55 Totale parziale
Euro 63.839,53 Deduzione del 10% dell'alea prevista dalla Convenzione Originaria
Euro 743.290,02 Importo lavori
Euro 74.329,00 Maggiorazione del 10% per spese generali
Euro 817.619,02 Importo complessivo lavori

   Tale prospetto riassume le voci di spesa che hanno fatto carico a R.F.I., in base al contratto di appalto con il concessionario e alla revisione prezzi, detraendo - dalla somma di tali voci - il 10% dell’alea prevista nel contratto R.F.I./Concessionario ed aggiungendovi, poi, il 10% per spese generali.
   Quest’ultima maggiorazione deriva da quanto disposto all’art. 9 punto 3 della Convenzione rep. 113/84 sopra citata, secondo cui "l’ammontare delle spese erogate annualmente sarà maggiorato dell’aliquota forfettaria del 10% per spese generali, con la quale si intendono assorbiti anche tutti gli oneri relativi alle varianti di progettazione, direzione lavori e collaudi".
   Il corrispettivo dovuto per il diritto di superficie ammonta, pertanto, ad Euro 817.619,02, oltre IVA 20% e così per complessivi Euro 981.142,83. I costi sopra indicati sono stati ritenuti congrui dall’Ufficio Tecnico, alla luce dei costi sostenuti dalla Città per la realizzazione di altri tratti di copertura, i cui oneri avevano fatto carico alla medesima.
   Considerato che l’acquisizione della disponibilità del solettone costituisce un onere indispensabile al fine di regolamentare in perpetuo i rapporti con R.F.I. afferenti il relativo tratto di via Zino Zini, è stato quindi concordato, con la stessa, un testo di convenzione (allegato 2) volto a disciplinare tali rapporti e a definire i problemi derivanti dalla necessità di regolamentazione della manutenzione delle strutture di copertura e della sicurezza dell’esercizio ferroviario.
   Gli accordi raggiunti al riguardo prevedono, in particolare (cfr. artt.6 e 7 dell’unita bozza di convenzione - all. 2):
1.   l’obbligo, per la Città, di provvedere alla manutenzione delle strutture di copertura, per mantenerle integre ed efficienti in ogni loro parte;
2.   l’impegno di R.F.I. di procedere agli interventi di manutenzione delle coperture che debbano eseguirsi dalla sottostante sede ferroviaria di proprietà della stessa ed il correlativo impegno della Città a rifonderne i costi;
3.   l’obbligo di R.F.I. di provvedere alla manutenzione delle strutture di sostegno in sottosuolo;
4.   il riconoscimento del diritto, spettante alla Città o alle società erogatrici dei servizi, di attraversare le coperture con condutture di qualsiasi genere, adottando le cautele necessarie ad evitare inconvenienti all’esercizio ferroviario.
   Occorre, precisare, infine, che i terreni limitrofi al solettone, occorrenti per la realizzazione di marciapiedi, verde e, più in generale, costituenti fascia di rispetto stradale, saranno oggetto di separati accordi con la Società proprietaria, nel quadro della disciplina delle occupazioni definitive di quelle aree - di proprietà del Comune o di R.F.I. - necessarie ad entrambi gli Enti per la realizzazione del nuovo Viale della Spina, della viabilità accessoria e della nuova stazione Rebaudengo. Resta inteso che detti accordi dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale.
   Tenuto conto di quanto sopra, occorre pertanto provvedere all’approvazione dell’acquisto del diritto di superficie perpetuo ed in soprassuolo del solettone costituente sedime della via Zino Zini, secondo le condizioni meglio indicate nel dispositivo del presente provvedimento.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1)   di approvare l’acquisto - da R.F.I. S.p.A. con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, c.f. 01585570581, partita IVA 01008081000 - del diritto di superficie in soprassuolo perpetuo, in analogia con il disposto dell’art. 3 della Legge 160/89, sul solettone (realizzato dalla Società stessa a proprie spese a seguito dell’interramento della linea ferroviaria) nel tratto compreso dal km 1+857 al km 2+128 della linea Passante Torino Lingotto-Torino Porta Susa. Tale solettone, individuato con colore giallo nell’unita planimetria (all. 1 - n.            ), incide sulle aree descritte al C.T. al foglio 1378 n. 39 parte e n. 136 parte nonché al foglio 1348 strade pubbliche parte, n. 90 parte e n. 116 parte ed ha una estensione indicativa di mq. 3.530 (salvo migliore identificazione in sede di rogito);
2)   di dare atto che il corrispettivo per il diritto di superficie, meglio dettagliato in narrativa, ammonta ad Euro 817.619,02, oltre IVA 20% e così per complessivi Euro 981.142,83, che verranno corrisposti integralmente dalla Città in sede di atto costitutivo del diritto;
3)   la spesa di cui sopra sarà coperta con finanziamento a medio e lungo termine; con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad impegnare la spesa. L’affidamento e l’erogazione della spesa saranno subordinati alla contrazione del mutuo;
4)   di approvare la bozza di convenzione allegata al presente provvedimento (all. 2 - n.         ) disciplinante i rapporti afferenti il diritto di superficie e la copertura della rete ferroviaria, da stipularsi con R.F.I. S.p.A.. Le spese relative alle operazioni catastali che si rendessero necessarie per la corretta trascrizione dell’atto nei pubblici Registri Immobiliari sono a carico di RFI, mentre quelle di rogito, fiscali e conseguenti sono assunte a carico della Città;
5)   di demandare ai Dirigenti competenti l’assunzione di tutti i provvedimenti che si renderanno necessari sotto il profilo amministrativo, fiscale e contabile;
6)   di stabilire che il solettone oggetto del presente provvedimento verrà preso in carico ad ogni effetto, dal momento della stipulazione del rogito, dal Settore Suolo Pubblico Nuove Opere fino alla data di fine lavori; successivamente a tale data verrà preso in carico dal Settore Parcheggi e Suolo della Divisione Infrastrutture e Mobilità;
7)   di dichiarare attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


CONVENZIONE tra la "Rete Ferroviaria Italiana" S.p.A. ed il Comune di Torino per la sistemazione della sede stradale di Via Zino Zini interessata dai lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Torino. Diritto di superficie.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilasei addì……….del mese di…………….in Torino………………

Avanti a me…………………….

Sono personalmente comparsi:

BIANCIOTTO dr. Giuseppe, nato a Torino il 24 giugno 1954, Dirigente Amministrativo, domiciliato per la carica in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, nella sua qualità di dirigente del Settore Contratti della CITTA’ DI TORINO, con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n.1, codice fiscale 00514490010, in seguito per brevità denominata "Città" o "Comune", con i poteri per quanto infra in forza di provvedimento del Sindaco prot…..in data……, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art………..del Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale…………….. , in esecuzione di deliberazione del medesimo Consiglio in data……….mecc. n°…………. che in copia conforme all’originale si allega al presente atto sotto la lettera………, omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti;

 

PALMERI ing. Giacomo, nato a Santa Ninfa (Trapani) il 27 gennaio 1950, dirigente, domiciliato per la carica in Torino, via Sacchi n. 1, nella sua qualità di Direttore Compartimentale Infrastruttura di Torino della società "Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni" - Gruppo Ferrovie dello Stato - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies C.C. e del D.Lgs. n. 188/2003, codice fiscale 0158557058, in seguito per brevità denominata "Ferrovie", in virtù dei poteri conferiti con le delibere n°............... dell'........................,

Detti comparenti, della cui identità io……..…sono certo, previa rinuncia fra loro d’accordo e col mio consenso all’assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale

PREMETTONO

1.   che il P.R.G.C. di Torino ha previsto la realizzazione di una nuova viabilità necessaria a collegare Via Zino Zini con Corso Bramante;
2.   che il Comune di Torino ha manifestato l’intenzione di realizzare un primo tratto di prolungamento dell’attuale Via Zino Zini;
3.   che il prolungamento previsto di via Zino Zini interessa, tra l'altro, la copertura ferroviaria nel tratto compreso dal km 1+857 al km 2+128 della linea Passante Torino Lingotto - Torino Porta Susa;
4.   l'articolo 4 della convenzione stipulata tra l'Azienda FS (ora R.F.I. S.p.A.), la Città, la Regione Piemonte e la Satti (ora G.T.T. S.p.A.) in data 10 dicembre 1984 (rep. n. 133/84) poneva a carico di R.F.I. la realizzazione completa (opere civili ed attrezzaggio ferroviario) della tratta tra il cavalcaferrovia di corso Vittorio Emanuele II e la Stazione Lingotto, e quindi del tratto de quo;
5.   in analogia rispetto a quanto previto dall’articolo 3 della Legge 160 del 05 maggio 89 e ai sensi e per gli effetti degli art. 952 c.c. e seguenti, il Comune di Torino può acquisire il diritto di superficie sulle aree realizzate con i manufatti di copertura della trincea ferroviaria oggetto del presente atto;
6.   che lo stesso articolo 3 della Legge 160 del 05/05/89 prevede che la parte sottostante le coperture, interessata dall’attuale sedime ferroviario, resti di proprietà di R.F.I. S.p.A., mentre resterà in proprietà superficiaria del Comune quella interessata dal sedime stradale;
7.   che la Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2003 11262/33) del 9 dicembre 2003 ha approvato il progetto esecutivo del Lotto 1 della futura viabilità e delle opere S.M.A.T. relative ai lavori per l’apertura e sistemazione viabile di via Zino Zini (opera inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2003/2005, approvato contestualmente al Bilancio di previsione per l’anno 2003 con deliberazione del Consiglio Comunale 8 aprile 2003 - mecc. 2003 01334/24 - , al codice opera 458 per l’anno 2003 cod. cup. C31B03000120004);
8.   che nelle more della stipulazione della presente Convenzione, vista l’urgenza della realizzazione della viabilità, R.F.I. S.p.A. ha già consegnato le aree di cui trattasi al Comune di Torino in attesa della predisposizione del presente atto e, conseguentemente, la Città, con determinazione dirigenziale n. 619 del 14 maggio 2004 (mecc. 2004 03917/120) ha autorizzato la consegna anticipata dei lavori all’A.T.I. risultata aggiudicataria dell’asta pubblica 27/2004.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto i comparenti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 - RATIFICA DELLE PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL PRESENTE ATTO
In conseguenza dell’esecuzione delle opere di copertura della linea ferroviaria Torino Lingotto - Torino Porta Susa nonché del prolungamento stradale di via Zino Zini, con la presente Convenzione viene regolata la costituzione del diritto reale di superficie perpetuo ed oneroso da R.F.I. S.p.A. a favore del Comune di Torino sulle coperture, che diverranno sedime dalla medesima via, già realizzate a suo tempo dalle Ferrovie nel tratto compreso dal km 1+857 al km 2+128 della linea Passante Torino Lingotto-Torino Porta Susa.
Più precisamente, con il presente atto tale diritto viene costituito in soprassuolo ed in perpetuo sul solettone risultante dall’abbassamento del piano del ferro, avente un’estensione di circa mq. 3530, quale individuato indicativamente con tratteggio nero nella planimetria allegata alla sopra citata deliberazione consiliare mecc. ……del…….. incidente sulle aree descritte al C.T. al foglio 1378 n. 39 parte e n. 136 parte nonché al foglio 1348 strade pubbliche parte, n. 90 parte e n. 116 parte.
Le parti danno atto che in esito al frazionamento l’estensione sopra indicata potrebbe subire modificazioni che, tuttavia, non daranno luogo a diminuzione o supplemento di prezzo.

ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVO A CARICO DEL COMUNE
Il corrispettivo dovuto dal Comune di Torino a R.F.I. per la costituzione del diritto di superficie sulla copertura (già realizzata dalle Ferrovie) in relazione all’esecuzione delle opere di sistemazione della sede stradale di via Zino Zini, è pari all’importo complessivo dei costi sostenuti dalle Ferrovie per la realizzazione della copertura medesima; detto corrispettivo viene forfetariamente aumentato del 10% per le spese generali sostenute da R.F.I. S.p.A. al riguardo. Tale corrispettivo è soggetto all’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto.
Pertanto, la determinazione del corrispettivo dovuto, risulta dal prospetto seguente:

  Opera: Sistemazione della sede stradale su solettone di via Zino Zini  

importo a

carico del

Comune
 
Importo complessivo dei costi sostenuti per la realizzazione del solettone

 

€.

 

638.395,29=

  Importo revisione prezzi relativa al II semestre 1997

€.

168.734,26=

 
  Deduzione del 10% per alea

€.

63.839,53=

 
  Maggiorazione 10% per spese generali

€.

74.329,00=

 
  Importo totale (I.V.A. esclusa)

€.

817.619,02=

 

ARTICOLO 4 - PAGAMENTO
Il pagamento della somma dovuta dal Comune alle Ferrovie viene effettuato al momento della stipulazione del presente atto, dietro presentazione di regolare fattura. Tale somma viene corrisposta dal Comune in persona del suo legale rappresentante, mediante rimessione, alla presenza di me pubblico ufficiale e a puro scopo probatorio, di copia autentica del mandato di pagamento dell’importo di Euro 981.142,83 n. ……… emesso in data ….. intestato a R.F.I. S.p.A. e depositato presso il Civico Tesoriere, alla qui comparsa Società che lo ritira, con rilascio di ampia e finale quietanza al Comune per la somma sopra indicata. La Società stessa, riconoscendo soddisfatto l’intero prezzo, rinuncia all’iscrizione di ipoteca legale, con esonero per il sig. Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 5 - PROPRIETA’ DELLE AREE E DELLE STRUTTURE
Ai sensi per gli effetti di quanto stabilito dagli articoli 952 e seguenti C.C., il Comune di Torino acquisisce il diritto di superficie sulle aree realizzate con i manufatti di copertura della trincea ferroviaria oggetto del presente atto. R.F.I. dichiara, al riguardo, che dette aree sono di sua piena ed esclusiva proprietà, franche e libere da ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, arretrati di imposte e tasse, e ne presta garanzia per evizione e molestie nel possesso.
La parte sottostante le coperture, interessata dall’attuale sedime ferroviario e dalle aree espropriate, nonché il relativo sottosuolo, restano di proprietà di R.F.I S.p.A..
La Città viene immessa nel possesso dalla data odierna, a tutti gli effetti attivi e passivi, dandosi atto le Parti che la detenzione è già stata trasferita alla Città stessa prima d’ora.

ARTICOLO 6 - MANUTENZIONE

A seguito della formalizzazione del presente atto, il Comune provvederà tempestivamente - in tutti i casi in cui l’intervento sia eseguibile dal piano strada e senza interrompere l’esercizio ferroviario - alla manutenzione delle strutture coperture, costituite dai cordoli, travi di appoggio, impalcati, solette, giunti, apparecchi di appoggio ed impermeabilizzazione, affinché le medesime si confermino integre ed efficienti in ogni loro parte.
Gli interventi di manutenzione delle strutture di cui sopra, comprensive della sorveglianza, di eventuali rallentamenti o interruzioni del traffico, saranno effettuati a cura e spese della Città.
Nel caso in cui gli interventi di manutenzione delle strutture delle coperture dovessero necessariamente eseguirsi dalla sottostante sede ferroviaria, R.F.I. S.p.A. provvederà a farli eseguire a propria cura e spese e a richiedere al Comune il relativo corrispettivo. In tale caso il Comune dovrà corrispondere a R.F.I. l'importo dovuto a stato avanzamento lavori previa presentazione dei relativi giustificativi di spesa.
Alla manutenzione, invece, delle restanti strutture di sostegno (fondazioni, strutture in elevazione) provvederà R.F.I. a propria cura e spese.
Resta stabilito che, qualora R.F.I. dovesse rilevare inadempienze del Comune agli obblighi di manutenzione - tali da compromettere la stabilità dell'opera, la sicurezza o la regolarità dell'esercizio ferroviario -, ne darà comunicazione al Comune documentandone l’urgenza e la necessità di intervento. In tal caso il Comune si obbliga fin d'ora a provvedere entro il termine che sarà indicato dalla Società stessa ad eliminare le deficienze riscontrate.
Qualora il Comune non eseguisse le opere richieste, ovvero si trattasse di lavori di somma urgenza, improcrastinabili per la sicurezza dell'esercizio ferroviario, e tali da non consentire l’attivazione del procedimento di cui al comma precedente, R.F.I. eseguirà gli occorrenti lavori dandone preventiva comunicazione al Comune. In tale evenienza la quota parte di spese di competenza del Comune, ivi comprese quelle di sorveglianza, rallentamenti od interruzioni, sarà rimborsata dal Comune dietro presentazione dei giustificativi di spesa e della relativa fattura.
Resta stabilito che lo stesso procedimento di cui ai precedenti paragrafi verrà applicato al caso in
cui il Comune dovesse rilevare inadempienze di R.F.I. agli obblighi di manutenzione, tali da compromettere la stabilità dell'opera, la sicurezza o la regolarità dell'uso della copertura. Per i lavori di manutenzione eseguiti a cura delle Ferrovie, il Comune, previa regolamentazione circa le modalità, i tempi e l’individuazione della superficie stradale da occupare, potrà riconoscere a R.F.I. il diritto di occupare provvisoriamente la sede stradale in corrispondenza della copertura, totalmente o parzialmente, anche se ciò comporti la sospensione del traffico.

ARTICOLO 7 - ATTRAVERSAMENTI
Il Comune o le Società erogatrici dei servizi, dallo stesso partecipate, potranno far passare, sopra le coperture oggetto della presente Convenzione, condutture elettriche, telefoniche, di gas, acqua, ecc..senza pagamento di canone e senza stipulazione di Convenzione, previa però dettagliata ed anticipata comunicazione alla R.F.I. S.p.A delle modalità da adottare per l’installazione di tali impianti.
A R.F.I. S.p.A. è riconosciuto, entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata con lettera raccomandata R/R da parte della Città, il diritto di prescrivere le norme necessarie per evitare inconvenienti all’esercizio ferroviario ovvero di negare l’autorizzazione qualora gli impianti fossero
incompatibili con le proprie esigenze di esercizio. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni l’autorizzazione si considererà rilasciata.
La R.F.I. S.p.A. potrà inoltre richiedere in qualsiasi tempo al Comune l’utilizzo della copertura suddetta per ormeggiarvi le proprie condutture elettriche, protezioni, cavi, segnali e quant’altro occorrente per garantire il corretto traffico ferroviario.

ARTICOLO 8 - MODIFICA DELLE OPERE
Qualora in qualsiasi tempo, per ampliamenti o modificazione degli impianti ferroviari, lavori di qualunque genere che R.F.I. S.p.A. dovesse eseguire, nuove esigenze del servizio ferroviario, occorresse a giudizio di R.F.I. S.p.A., apportare variazioni di qualsiasi natura della opere, ovvero si rendesse necessario spostare o anche demolire in tutto o in parte le opere stesse, il Comune resta obbligato a sopportare senza eccezioni e senza obbligo di dover concorrere alle relative spese, dette variazioni/demolizioni.

ARTICOLO 9 - SPESE DI STIPULAZIONE
Tutte le spese di stipulazione, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a carico del Comune che chiede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A..
Le spese relative alle operazioni catastali eventualmente occorrenti sono a carico di R.F.I. S.p.A..

ARTICOLO 10 - ELEZIONE DI DOMICILIO
Il Comune di Torino dichiara di eleggere il proprio domicilio fiscale in Torino, piazza Palazzo di Città n° 1, C.F. e partita I.V.A. 00514490010.
R.F.I. S.p.A. dichiara di eleggere il proprio domicilio fiscale presso RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI - Piazza della Croce Rossa n° 1 - 00161 ROMA, C.F. 01585570581 - Partita I.V.A. 01008081000.
Le parti convengono che eventuali vertenze giudiziarie derivanti dalla presente Convenzione verranno deferite alla cognizione del Tribunale di Torino.