Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 111
2006 01774/009

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 APRILE 2006
(proposta dalla G.C. 7 marzo 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE N. 101 AL P.R.G. (AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R.) - LAGHETTI FALCHERA - ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda un'area di mq. 76.311, ubicata nella Circoscrizione Amministrativa n. 6 delimitata a nord dalla Tangenziale, ad est dal Comune di Settimo Torinese, a sud dall'Autostrada Torino - Milano e ad ovest dal Villaggio Falchera, che il Piano Regolatore vigente destina ad Aree a Parchi Urbani e Fluviali e prossima all'area destinata alla realizzazione del parco "Laghetti Falchera".
La Città, con deliberazione della Giunta Comunale del 23 novembre 2000, ha aderito al Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio "PRUSST 2010 PLAN - Tangenziale Verde", finalizzato alla realizzazione di interventi di salvaguardia, riqualificazione territoriale, ambientale e di sviluppo produttivo, ritenendo di prioritario interesse la realizzazione del vasto parco intercomunale di connessione tra parchi urbani e regionali denominato "Tangenziale Verde", che si estende nel territorio dei Comuni di Torino, Borgaro e Settimo.
L'attuazione di tale parco non può che avvenire in modo unitario e contestuale e, conseguentemente, la realizzazione delle opere comporta per la Città un notevole impegno economico.
La valenza territoriale che assume la realizzazione del parco Tangenziale Verde è sottolineata dalla Giunta Provinciale, la quale, riconoscendo la carenza di configurazione ambientale e paesaggistica sovracomunale della zona nord di Torino, evidenzia come la creazione di un'area verde pubblica darà a questo territorio la qualificazione di immagine ed il richiamo di fruizione che un parco può generare a livello dell'intera conurbazione torinese.
In relazione a tali considerazioni la Città ha aderito al Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e i Comuni di Torino, Borgaro Torinese e Settimo Torinese con cui tali Enti si impegnano reciprocamente a dare corso ai provvedimenti di rispettiva competenza previsti dall'accordo con la Società BOR.SET.TO. S.r.l. proprietaria di grandi aree che insistono all'interno del futuro parco.
Per quanto concerne le aree ricomprese nel territorio della Città di Torino tra la Falchera, la tangenziale Nord e il confine di Settimo (per circa 460.000 mq.), nel citato Protocollo d'Intesa se ne prevede la cessione gratuita con destinazione a parco con contestuale riconoscimento della capacità edificatoria generata in base alla vigente normativa di PRG per le aree destinate a parchi urbani e fluviali. Tale capacità edificatoria potrà essere localizzata nella porzione marginale posta a sud della proprietà e ricompresa tra l'Autostrada Torino - Milano, il Villaggio Falchera e via delle Querce, alla quale non viene riconosciuta capacità edificatoria propria.
Il nuovo ambito di trasformazione così definito prevede un insediamento polifunzionale con attività residenziali, ricettive e Attività di Servizio alle Persone ed alle Imprese (A.S.P.I.) con i limiti e le specificazioni della scheda normativa alla quale si rimanda.
Al fine di consentire la realizzazione di tali interventi si rende necessario, quindi, apportare alcune modifiche al Piano Regolatore Generale consistenti in variazioni cartografiche e normative ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
La modifica normativa consiste, sostanzialmente, nella formazione di una nuova Zona Urbana di Trasformazione, denominata Ambito "2.6 - LAGHETTI FALCHERA" attraverso l'inserimento di apposita scheda normativa nella quale vengono dettate prescrizioni ed orientamenti progettuali finalizzati all'attuazione del più ampio progetto del nuovo insediamento e del nuovo parco, parte dei "Laghetti Falchera".
All'interno dell'area da destinare a Z.U.T. è prevista, previa approvazione di specifico provvedimento urbanistico, la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità che costituirà un nuovo accesso veicolare al Quartiere Falchera che, sottopassando l'Autostrada Torino - Milano, si raccorderà con la Via delle Querce.
Si specifica che la trasformazione dell'ambito in previsione è subordinata, in sede di Strumento Urbanistico Esecutivo, alla redazione dello Studio di Impatto Ambientale così come prescritto nella scheda normativa.
Per quanto sopra detto la Variante prevede:
A) La variazione delle aree oggetto del presente provvedimento da area destinata a "Aree a parco - parchi urbani e fluviali" "P25" a Zona Urbana di Trasformazione;
B) La formazione di apposita scheda normativa, denominata "2.6 LAGHETTI FALCHERA" da inserire nel fascicolo 2 - Schede Normative delle N.U.E.A. del Piano Regolatore Generale;
C) L'inserimento nel foglio 2B della Tavola 1 in scala 1:5.000 (Azzonamento - Aree normative e destinazioni d'uso) della Zona Urbana di Trasformazione "2.6 LAGHETTI FALCHERA";
D)L'inserimento nell'elenco delle Z.U.T del fascicolo 2 - Schede Normative delle N.U.E.A. del Piano Regolatore Generale - della nuova Z.U.T denominata "2.6 LAGHETTI FALCHERA";
E) L'inserimento all'articolo 15, comma 2, del fascicolo 1 - della nuova Z.U.T. "2.6 LAGHETTI FALCHERA" tra quelle classificate di categoria "C";
F) Il conseguente assoggettamento delle aree oggetto di variante agli specifici disposti della scheda normativa "2.6 LAGHETTI FALCHERA", nonché ai disposti di carattere generale afferenti le Zone Urbane di Trasformazione di cui agli articoli 7 e 15 delle N.U.E.A. di P.R.G.;
G) La modifica normativa dell'art. 21 delle N.U.E.A. di P.R.G., relativa alla trasformazione della parte del Parco P25.
Il presente provvedimento comporta un decremento teorico di aree per servizi pubblici pari a mq. 76.311. Tuttavia, la stessa Zona urbana di trasformazione è destinata, per la maggior parte, ad ambito nel quale realizzare aree a parco riqualificando i "Laghetti Falchera", così come previsto nel Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, i Comuni di Borgaro Torinese, Settimo Torinese, Torino.
Nella porzione sud dell'ambito si realizza nella superficie fondiaria assegnata, pari a mq. 41.000 circa, la capacità edificatoria e conseguentemente i servizi pubblici indotti dagli insediamenti pari a mq. 20.955 e, pertanto, il decremento effettivo risulta di entità molto ridotta rispetto a quello teorico sottratto alla disciplina più generale del Piano per le aree destinate a parco urbano pari a mq. 20.000 circa.
Il presente provvedimento, pur essendo inserito in un contesto più ampio, ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43 e 44 del regolamento sul decentramento, al Consiglio della Circoscrizione n. 6 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data 27 marzo 2006 che si allega (all. 2 - n.      ), ha espresso parere favorevole alla variante.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R. la variante parziale n. 101 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente le modifiche descritte in narrativa e, più in dettaglio, il cambio di destinazione urbanistica da area destinata a "Aree a parco - parchi urbani e fluviali" "P25" a Zona Urbana di Trasformazione e le conseguenti modifiche, come risulta indicato nell'elaborato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1A - 1B - 1C - nn.                                   ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


EMENDAMENTO ALL'ALLEGATO 1A - N.U.E.A. di P.R.G.

Scheda "Ambito 2.6 Laghetti Falchera", diciottesima riga, prima del periodo: "Tale area è individuata …" inserire il seguente testo:

"La cessione delle aree avverrà alle condizioni ordinariamente previste dal P.R.G., ovvero previa demolizione dei fabbricati e manufatti sovrastanti e bonifica ambientale delle aree stesse.".