Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali
n. ord. 86
2006 01737/008
OGGETTO: CESSIONE A TITOLO GRATUITO ALLA CITTA` DI TERRENO DI PROPRIETA` MICHELIN PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro
di concerto con l'Assessora Sestero.
Nell'ambito dei lavori per il prolungamento
della linea 4 da piazza Derna a Falchera è stata recentemente
realizzata una pista ciclabile in corso Giulio Cesare che collega
corso Romania con la rete ciclabile cittadina esistente; a Settimo
Torinese esiste già un percorso ciclo-pedonale lungo la
strada Padana Superiore SS 11, denominata nel territorio comunale
di Settimo "via Torino" (in prosecuzione del corso Romania),
che termina in prossimità dell'incrocio con strada della
Cebrosa sul confine fra Torino e Settimo Torinese.
Pertanto, a collegamento fra la pista di corso
Giulio Cesare e quella posta nel territorio di Settimo, e con
il nodo d'interscambio Stura - Movicentro in corso di realizzazione,
nel "Piano degli itinerari ciclabili" della Città
di Torino 2004 (approvato con deliberazione della Giunta Comunale
del 3 febbraio 2004 - mecc. 2004 00550/006) è stata prevista
la realizzazione di un ulteriore tratto di pista ciclabile, della
lunghezza di metri 1.400 circa, sul lato sud di corso Romania,
previo parere positivo della Circoscrizione 6.
Il tracciato previsto insiste su terreni parte
di proprietà della Città di Torino e parte (per
circa 600 metri) di proprietà della Società Michelin
S.p.A., così come illustrato nell'unita planimetria che
descrive il percorso ciclabile (all. 1 - n.
).
Il progetto di realizzazione della pista ciclabile
è stato anche oggetto di confronto con le organizzazioni
sindacali della società Michelin, costituendo un'azione
necessaria per favorire la mobilità ciclabile per gli spostamenti
casa-lavoro dei dipendenti dello stabilimento che è ubicato
in corso Romania. Anche in questa sede è stato espresso
parere favorevole.
L'azienda stessa ha aderito al Progetto di Mobility
Management del Ministero dell'Ambiente per le Aziende della Città
di Torino e si è dimostrata disponibile alla cessione gratuita
delle aree di sua proprietà che si rendano necessarie alla
realizzazione della pista.
Per l'attuazione del percorso ciclo-pedonale
di cui trattasi si prevede di occupare, come sopra evidenziato,
una porzione di territorio, in parte di proprietà della
Città e in parte di Michelin S.p.A., avente una larghezza
di circa 6 metri a partire dal confine della carreggiata stradale
esistente e comprensiva del fossato di pertinenza stradale (costituente
fascia di rispetto stradale) così come meglio rappresentato
nella planimetria allegata con il numero 2 al presente provvedimento
(all. 2 - n.
).
Rilevato che la strada Padana Superiore SS 11,
denominata nel territorio comunale di Torino "corso Romania"
(Torino-Settimo-Chivasso-confine provinciale), fa parte delle
strade della rete demaniale regionale, la cui gestione è
in capo alla Provincia di Torino, e considerato che la futura
pista rivestirà carattere intercomunale, la Provincia di
Torino ha ritenuto di inserire tale progetto nei programmi di
"pianificazione ciclabile". Conseguentemente la Città
ha predisposto uno studio di fattibilità del percorso ciclo-pedonale,
già trasmesso alla Provincia di Torino; quest'ultima si
è offerta di procedere alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva del percorso stesso.
Gli impegni delle parti, relativi alla progettazione,
all'esecuzione dei lavori nonché alla copertura finanziaria
delle opere stesse, saranno regolati da apposito protocollo d'intesa
da sottoscriversi tra i due Enti.
Si dà atto sin d'ora che l'opera e la
relativa area di insistenza saranno di esclusiva proprietà
della Città di Torino, salvo verifiche da effettuarsi per
la porzione di terreno, antistante il n. civico 558, individuata
al C.T. fg. 1018 strade pubbliche parte.
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente
la necessità di acquisire dalla Società Michelin
S.p.A., a titolo gratuito, le aree occorrenti alla realizzazione
della pista ciclabile, avendo la Società stessa già
espresso esplicita volontà in tal senso con lettera prot.
TCE/I/TS/P501/25 del 4 aprile 2005 ed avendo il suo Consiglio
di Amministrazione all'ordine del giorno dell'assemblea convocata
per il 3 marzo 2006 l'approvazione della predetta cessione.
Si rende qui necessario precisare che la formalizzazione
dell'atto di cessione delle aree di cui trattasi resta in ogni
caso subordinata alla sottoscrizione da parte della Città
e della Provincia di Torino di apposito protocollo d'intesa -
di cui sarà data immediata comunicazione alla Michelin
S.p.A. - atto a regolare, come su precisato, gli impegni dei due
Enti relativi all'esecuzione dei lavori e alla copertura finanziaria
delle opere necessarie.
Come risulta dal certificato di destinazione
urbanistica, i terreni oggetto di acquisizione, individuati al
C.T. al foglio 1019, particelle 3 parte e 5 parte e al foglio
1044 particella 1 parte, non hanno capacità edificatoria,
ricadono in area normativa "Aree per la Viabilità"
(artt. 8-23 delle N.U.E.A.) e sono interessati da "fascia
di rispetto stradale" ai sensi del D.M. 1404/68.
Poiché, ai fini della stipulazione dell'atto,
si rende necessario procedere al frazionamento delle aree, la
Città vi provvederà a propria cura e spese, vista
la gratuità della cessione da parte di Michelin.
Inoltre trattandosi quindi di cessione a titolo
gratuito, in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 3 lettera
c) del D.P.R. 633 del 1972, l'operazione in oggetto non si configura
come "cessione di beni" e pertanto non è soggetta
ad IVA.
Le aree oggetto di cessione sono meglio individuate
nella planimetria allegata alla presente deliberazione (allegato
1) in colore arancione ed hanno una superficie complessiva di
mq. 3.138 circa.
Dalla predetta cessione rimane esclusa, così
come richiesto dalla Società stessa, la porzione di terreno
situata in corrispondenza dell'entrata principale dello stabilimento
di corso Romania (corrispondente al civico 546) sulla quale si
ritiene di costituire a titolo gratuito una servitù pubblica
di passaggio pedonale e ciclabile a favore della Città;
il tracciato della servitù, della lunghezza di metri 35
circa viene evidenziato nella sopracitata planimetria con tratteggio
in colore rosso.
Da parte sua, il Comune di Torino ritiene opportuno
procedere, con il predetto atto alla formalizzazione di una servitù
di passaggio pedonale e carraio a favore della Michelin S.p.A.
- fino ad oggi esercitata in via di fatto - sulla porzione di
terreno di proprietà comunale antistante l'ingresso secondario
dello stabilimento di corso Romania (corrispondente al civico
564); il tracciato della servitù risulta avere una lunghezza
di metri 20 circa ed è meglio evidenziato nella sopracitata
planimetria con tratteggio in colore verde.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 ottobre 2002 (mecc. 2002 05974/009);
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte.
1) di approvare la cessione gratuita alla Città, da parte della Società per Azioni "Michelin Italiana" S.A.M.I. - cod. fiscale: 00570070011 con sede in Torino, corso Romania 546, dei terreni dell'estensione di 3.138 mq. circa identificati al C.T. al foglio 1019 part. 3 parte e part. 5 parte, foglio 1044 part. 1 parte, come meglio individuati nell'unita planimetria (allegato 1) in colore arancione; le aree dovranno essere cedute a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, libere da pesi e vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, servitù apparenti, liti in corso, arretrati di imposte e tasse nonchè da persone e cose, prestando la società Michelin S.p.A. ogni garanzia di legge per evizione e molestie nel possesso;
2) di approvare la costituzione a favore della Città di una servitù pubblica gratuita perpetua di passaggio pedonale e ciclabile (così come evidenziata con tratteggio in colore rosso nell'allegata planimetria - all. 1) a carico delle aree distinte al C.T. foglio n. 1044 particella n.1 parte e foglio 1019 part. n. 3 parte di proprietà della Società Michelin Italiana S.A.M.I. S.p.A.;
3) di approvare la costituzione a favore del terreno individuato al mappale 12 fg.1019, di proprietà della Società Michelin Italiana S.A.M.I. S.p.A., di una servitù gratuita perpetua di passaggio pedonale e carraio (così come evidenziata con tratteggio in colore verde nell'allegata planimetria - allegato 1) a carico dell'area distinta al C.T. foglio n. 1019 particella n. 6 parte di proprietà del Comune di Torino (fronte numero civico 564);
4) di approvare la costituzione a favore del terreno individuato al mappale 12 fg. 1019, di proprietà della società sopra indicata, di una servitù gratuita di passaggio pedonale e carraio (così come evidenziata con tratteggio in colore blu nell'allegata planimetria - all. 1) a carico dell'area distinta al C.T. foglio n. 1018 particella strade pubbliche parte (fronte numero civico 558); qualora venga acclarata la proprietà di terzi del fondo servente, la Città si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie al suo acquisto sia al fine della realizzazione della pista ciclo-pedonale, che della costituzione di detta servitù;
5) di subordinare la formalizzazione dell'atto di cessione delle aree di cui trattasi alla sottoscrizione da parte della Città e della Provincia di Torino di apposito protocollo d'intesa - di cui sarà data immediata comunicazione alla Michelin S.p.A - atto a regolare gli impegni delle due parti relativi all'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione della pista, nonché la copertura finanziaria delle opere stesse;
6) di demandare alla Giunta Comunale o ai Dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, l'assunzione di tutti provvedimenti conseguenti che si renderanno necessari;
7) le spese di atto, fiscali e conseguenti, vista la gratuità dell'attribuzione, sono a carico della Città.