Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali

n. ord. 86
2006 01737/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 MARZO 2006

(proposta dalla G.C. 7 marzo 2006)

OGGETTO: CESSIONE A TITOLO GRATUITO ALLA CITTA` DI TERRENO DI PROPRIETA` MICHELIN PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE - APPROVAZIONE.

   Proposta dell'Assessore Peveraro
   di concerto con l'Assessora Sestero.

   Nell'ambito dei lavori per il prolungamento della linea 4 da piazza Derna a Falchera è stata recentemente realizzata una pista ciclabile in corso Giulio Cesare che collega corso Romania con la rete ciclabile cittadina esistente; a Settimo Torinese esiste già un percorso ciclo-pedonale lungo la strada Padana Superiore SS 11, denominata nel territorio comunale di Settimo "via Torino" (in prosecuzione del corso Romania), che termina in prossimità dell'incrocio con strada della Cebrosa sul confine fra Torino e Settimo Torinese.
   Pertanto, a collegamento fra la pista di corso Giulio Cesare e quella posta nel territorio di Settimo, e con il nodo d'interscambio Stura - Movicentro in corso di realizzazione, nel "Piano degli itinerari ciclabili" della Città di Torino 2004 (approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 3 febbraio 2004 - mecc. 2004 00550/006) è stata prevista la realizzazione di un ulteriore tratto di pista ciclabile, della lunghezza di metri 1.400 circa, sul lato sud di corso Romania, previo parere positivo della Circoscrizione 6.
   Il tracciato previsto insiste su terreni parte di proprietà della Città di Torino e parte (per circa 600 metri) di proprietà della Società Michelin S.p.A., così come illustrato nell'unita planimetria che descrive il percorso ciclabile (all. 1 - n.               ).
   Il progetto di realizzazione della pista ciclabile è stato anche oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali della società Michelin, costituendo un'azione necessaria per favorire la mobilità ciclabile per gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti dello stabilimento che è ubicato in corso Romania. Anche in questa sede è stato espresso parere favorevole.
   L'azienda stessa ha aderito al Progetto di Mobility Management del Ministero dell'Ambiente per le Aziende della Città di Torino e si è dimostrata disponibile alla cessione gratuita delle aree di sua proprietà che si rendano necessarie alla realizzazione della pista.
   Per l'attuazione del percorso ciclo-pedonale di cui trattasi si prevede di occupare, come sopra evidenziato, una porzione di territorio, in parte di proprietà della Città e in parte di Michelin S.p.A., avente una larghezza di circa 6 metri a partire dal confine della carreggiata stradale esistente e comprensiva del fossato di pertinenza stradale (costituente fascia di rispetto stradale) così come meglio rappresentato nella planimetria allegata con il numero 2 al presente provvedimento (all. 2 - n.                ).
   Rilevato che la strada Padana Superiore SS 11, denominata nel territorio comunale di Torino "corso Romania" (Torino-Settimo-Chivasso-confine provinciale), fa parte delle strade della rete demaniale regionale, la cui gestione è in capo alla Provincia di Torino, e considerato che la futura pista rivestirà carattere intercomunale, la Provincia di Torino ha ritenuto di inserire tale progetto nei programmi di "pianificazione ciclabile". Conseguentemente la Città ha predisposto uno studio di fattibilità del percorso ciclo-pedonale, già trasmesso alla Provincia di Torino; quest'ultima si è offerta di procedere alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del percorso stesso.
   Gli impegni delle parti, relativi alla progettazione, all'esecuzione dei lavori nonché alla copertura finanziaria delle opere stesse, saranno regolati da apposito protocollo d'intesa da sottoscriversi tra i due Enti.
   Si dà atto sin d'ora che l'opera e la relativa area di insistenza saranno di esclusiva proprietà della Città di Torino, salvo verifiche da effettuarsi per la porzione di terreno, antistante il n. civico 558, individuata al C.T. fg. 1018 strade pubbliche parte.
   Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente la necessità di acquisire dalla Società Michelin S.p.A., a titolo gratuito, le aree occorrenti alla realizzazione della pista ciclabile, avendo la Società stessa già espresso esplicita volontà in tal senso con lettera prot. TCE/I/TS/P501/25 del 4 aprile 2005 ed avendo il suo Consiglio di Amministrazione all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 3 marzo 2006 l'approvazione della predetta cessione.
   Si rende qui necessario precisare che la formalizzazione dell'atto di cessione delle aree di cui trattasi resta in ogni caso subordinata alla sottoscrizione da parte della Città e della Provincia di Torino di apposito protocollo d'intesa - di cui sarà data immediata comunicazione alla Michelin S.p.A. - atto a regolare, come su precisato, gli impegni dei due Enti relativi all'esecuzione dei lavori e alla copertura finanziaria delle opere necessarie.
   Come risulta dal certificato di destinazione urbanistica, i terreni oggetto di acquisizione, individuati al C.T. al foglio 1019, particelle 3 parte e 5 parte e al foglio 1044 particella 1 parte, non hanno capacità edificatoria, ricadono in area normativa "Aree per la Viabilità" (artt. 8-23 delle N.U.E.A.) e sono interessati da "fascia di rispetto stradale" ai sensi del D.M. 1404/68.
   Poiché, ai fini della stipulazione dell'atto, si rende necessario procedere al frazionamento delle aree, la Città vi provvederà a propria cura e spese, vista la gratuità della cessione da parte di Michelin.
   Inoltre trattandosi quindi di cessione a titolo gratuito, in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 3 lettera c) del D.P.R. 633 del 1972, l'operazione in oggetto non si configura come "cessione di beni" e pertanto non è soggetta ad IVA.
   Le aree oggetto di cessione sono meglio individuate nella planimetria allegata alla presente deliberazione (allegato 1) in colore arancione ed hanno una superficie complessiva di mq. 3.138 circa.
   Dalla predetta cessione rimane esclusa, così come richiesto dalla Società stessa, la porzione di terreno situata in corrispondenza dell'entrata principale dello stabilimento di corso Romania (corrispondente al civico 546) sulla quale si ritiene di costituire a titolo gratuito una servitù pubblica di passaggio pedonale e ciclabile a favore della Città; il tracciato della servitù, della lunghezza di metri 35 circa viene evidenziato nella sopracitata planimetria con tratteggio in colore rosso.
   Da parte sua, il Comune di Torino ritiene opportuno procedere, con il predetto atto alla formalizzazione di una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore della Michelin S.p.A. - fino ad oggi esercitata in via di fatto - sulla porzione di terreno di proprietà comunale antistante l'ingresso secondario dello stabilimento di corso Romania (corrispondente al civico 564); il tracciato della servitù risulta avere una lunghezza di metri 20 circa ed è meglio evidenziato nella sopracitata planimetria con tratteggio in colore verde.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 ottobre 2002 (mecc. 2002 05974/009);

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte.

1)   di approvare la cessione gratuita alla Città, da parte della Società per Azioni "Michelin Italiana" S.A.M.I. - cod. fiscale: 00570070011 con sede in Torino, corso Romania 546, dei terreni dell'estensione di 3.138 mq. circa identificati al C.T. al foglio 1019 part. 3 parte e part. 5 parte, foglio 1044 part. 1 parte, come meglio individuati nell'unita planimetria (allegato 1) in colore arancione; le aree dovranno essere cedute a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, libere da pesi e vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, servitù apparenti, liti in corso, arretrati di imposte e tasse nonchè da persone e cose, prestando la società Michelin S.p.A. ogni garanzia di legge per evizione e molestie nel possesso;

2)   di approvare la costituzione a favore della Città di una servitù pubblica gratuita perpetua di passaggio pedonale e ciclabile (così come evidenziata con tratteggio in colore rosso nell'allegata planimetria - all. 1) a carico delle aree distinte al C.T. foglio n. 1044 particella n.1 parte e foglio 1019 part. n. 3 parte di proprietà della Società Michelin Italiana S.A.M.I. S.p.A.;

3)   di approvare la costituzione a favore del terreno individuato al mappale 12 fg.1019, di proprietà della Società Michelin Italiana S.A.M.I. S.p.A., di una servitù gratuita perpetua di passaggio pedonale e carraio (così come evidenziata con tratteggio in colore verde nell'allegata planimetria - allegato 1) a carico dell'area distinta al C.T. foglio n. 1019 particella n. 6 parte di proprietà del Comune di Torino (fronte numero civico 564);

4)   di approvare la costituzione a favore del terreno individuato al mappale 12 fg. 1019, di proprietà della società sopra indicata, di una servitù gratuita di passaggio pedonale e carraio (così come evidenziata con tratteggio in colore blu nell'allegata planimetria - all. 1) a carico dell'area distinta al C.T. foglio n. 1018 particella strade pubbliche parte (fronte numero civico 558); qualora venga acclarata la proprietà di terzi del fondo servente, la Città si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie al suo acquisto sia al fine della realizzazione della pista ciclo-pedonale, che della costituzione di detta servitù;

5)   di subordinare la formalizzazione dell'atto di cessione delle aree di cui trattasi alla sottoscrizione da parte della Città e della Provincia di Torino di apposito protocollo d'intesa - di cui sarà data immediata comunicazione alla Michelin S.p.A - atto a regolare gli impegni delle due parti relativi all'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione della pista, nonché la copertura finanziaria delle opere stesse;

6)   di demandare alla Giunta Comunale o ai Dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, l'assunzione di tutti provvedimenti conseguenti che si renderanno necessari;

7)   le spese di atto, fiscali e conseguenti, vista la gratuità dell'attribuzione, sono a carico della Città.