Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 117
2006 01689/064

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 APRILE 2006
(proposta dalla G.C. 7 marzo 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: SOCIETA' "GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A" (SIGLABILE "GTT S.P.A") MODIFICAZIONI STATUTARIE - POTERI DI RAPPRESENTANZA - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Peveraro.

Con deliberazione n. 107 del Consiglio Comunale in data 27 settembre 2004 (mecc. 2004 04953/064), esecutiva dal 9 ottobre 2004 è stato approvato nei termini di legge, tra l’altro, l’adeguamento dello statuto della società GTT S.p.A. alle disposizioni derogabili ed inderogabili introdotte dal D.Lgs.17 gennaio 2003, n. 6 "Riforma Organica della Disciplina delle Società di Capitali e Società Cooperative in attuazione della Legge 3 ottobre 2001 n. 366" e s.m.i..
Detta riforma ha introdotto molte novità in tema di diritto societario in armonia con gli indirizzi ed i vincoli imposti dalle norme comunitarie. Innovazioni importanti si sono avute, tra l’altro, in tema di gestione e rappresentanza dell’organo amministrativo.
In sintesi le modifiche introdotte dal legislatore della riforma in materia di rappresentanza consistono:
a) nell’affermazione della regola secondo cui il potere di rappresentanza può derivare dall’atto costitutivo o dalla deliberazione di nomina da parte dell’assemblea o dalla deliberazione di nomina da parte dell’organo amministrativo;
b) nel fatto che il potere di rappresentanza non è più circoscritto agli atti che rientrano nell’oggetto sociale, ma è generale.
In particolare, la rappresentanza consente al rappresentante di costituire diritti ed obblighi in capo alla società con propri atti. Essa va distinta dal potere di gestione, che consiste nel potere di assumere le decisioni che incidono direttamente sulla organizzazione e conduzione dell’impresa sociale, anche se nella generalità dei casi, il potere di gestione è anche accompagnato da quello di rappresentanza. Di norma gli amministratori esercitano il potere di rappresentanza nell’ambito delle proprie attribuzioni delegate dallo statuto o direttamente dall’assemblea nell’atto di nomina.
Dall’esame del combinato disposto delle norme introdotte dalla riforma, il potere di rappresentanza può essere conferito agli amministratori:
- direttamente dallo Statuto: "L’atto costitutivo (…) deve indicare: …..9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società" (art. 2328 c.c.);
- con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci: "Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale" (art. 2384, c. 1 c.c.);
- dall’organo amministrativo sulla base di apposita clausola statutaria: "lo statuto può attribuire alla competenza dell’organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti…..l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società…." (art. 2365 c. 2 c.c.). Tale possibilità costituisce una novità della Riforma: il legislatore ha previsto al fine di rendere agile il funzionamento della società che lo statuto possa attribuire alla competenza dell’organo amministrativo alcune deliberazioni che altrimenti sarebbero di competenza dell’assemblea straordinaria.
Le linee seguite dalla Riforma soddisfano la duplice finalità di preservare la competenza dell’assemblea straordinaria per quelle decisioni che modificano gli aspetti essenziali dell’atto costitutivo e di perseguire l’obiettivo della semplificazione: i soci infatti con apposita clausola statutaria potranno affidare all’organo amministrativo di deliberare sulle materie indicate, che altrimenti verrebbero rimesse alla competenza dell’assemblea straordinaria.
La rappresentanza della società spetta in genere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, quando ne sia prevista la nomina, ad uno o più consiglieri delegati.
Oltre che agli amministratori, la rappresentanza può spettare a direttori generali oppure, in base a procura rilasciata dagli amministratori stessi, a dipendenti della società o a mandatari ad hoc per singoli affari: in questi casi si tratta di una comune rappresentanza regolata da principi generali.
Quando la rappresentanza spetta, a norma dello statuto, a più amministratori deve essere stabilito se essi hanno il potere di agire disgiuntamente ossia l’uno indipendentemente dall’altro o se debbono, invece, agire congiuntamente: da ciò deriva che, mentre il potere di gestione in linea di principio viene esercitato collegialmente, il potere di rappresentanza può essere attribuito sia disgiuntamente a ciascun amministratore sia congiuntamente a più persone.
La clausola statutaria - o, in mancanza di essa, la deliberazione consiliare - che dispone al riguardo deve, a norma dell’art. 2383 c. 4 c.c., essere portata a conoscenza dei terzi a cura degli stessi amministratori investiti della rappresentanza entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, allorché ne chiedono l’iscrizione nel registro delle imprese.
Lo statuto della società di gestione del trasporto pubblico locale denominata "Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.", o in forma abbreviata "GTT S.p.A.", con socio unico il Comune di Torino, sede in Torino - Corso F. Turati 19/6, capitale sociale nominale di Euro 268.068.880,00 derivante dalla fusione ai sensi dell’art. 2501, comma primo, c.c. della ATM Torino S.p.A con la SATTI S.p.A. (deliberazione n. 133 del Consiglio Comunale del 7 ottobre 2002 - mecc. 2002 05961/064), è stato adeguato al nuovo diritto societario con verbale a rogito notaio Angelo Chianale di Torino in data 28 settembre 2004, rep. 36146/14381, in esecuzione della predetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 107.
Nel disciplinare i poteri di rappresentanza, detto statuto attribuisce la stessa solo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, presentando così, anche rispetto al previgente statuto, un difetto di potere rappresentativo del Vice Presidente e dell’Amministratore delegato. L’art. 16 del previgente Statuto attribuiva infatti la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio nonché l’uso della firma sociale al Presidente ed all’Amministratore delegato, se nominato, a quest’ultimo nei limiti dei poteri attribuiti.
Il vigente Statuto prevede che sia il solo Presidente del Consiglio di Amministrazione ad avere "la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l’uso della firma sociale" (art. 22, 2° comma); e prevede altresì, nei limiti disposti dall’art. 2381, 4° comma, e dall’art. 22, 8° comma, dello Statuto, che il Consiglio di Amministrazione possa delegare "proprie attribuzioni ad un Amministratore delegato e ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri" (art. 22, 4° comma), precisando inoltre che spetta al Consiglio di Amministrazione determinare "il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega" (art. 22, 9° comma).
Pertanto l’attuale Statuto, disciplina l’aspetto gestionale, prevedendo la facoltà del Consiglio di Amministrazione di delegare proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato e ad uno o più dei componenti dell’Organo Gestorio, ma non attribuisce agli Organi delegati il potere di rappresentanza relativo: ciò per un difetto di coordinamento tra la bozza proposta in sede consiliare, che proponeva di attribuire specificamente alla competenza dell’organo amministrativo le deliberazioni concernenti l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società (art. 2365 c. 2 c.c.), ed il testo definitivo risultante in sede di dibattito del Consiglio Comunale.
Ad oggi, pertanto considerato che in una società per azioni il potere di rappresentanza non si identifica, come nella società a responsabilità limitata, con il potere di gestione, atteso che lo Statuto di GTT S.p.A. attribuisce il potere di rappresentanza al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione, si rende necessario integrare lo Statuto della società. A tal fine il Presidente della stessa società ha convocato per il giorno 16 gennaio 2006 l’Assemblea ordinaria e straordinaria per discutere e deliberare, tra l’altro, in merito alle modifiche allo statuto sociale. In particolare, si propongono le modificazioni agli artt. 22 e 23 evidenziate nell’allegato testo di statuto (all. 1), attribuendo statutariamente il potere di rappresentanza non solo al Presidente del C.d.A., ma anche al Vice Presidente ed agli amministratori delegati nei limiti dei poteri conferiti, con la precisazione, quanto al Vice Presidente che, anche in assenza di una specifica norma statutaria, esso sostituisce il Presidente, assente o impedito, anche nell’esercizio del potere di rappresentanza.
Le altre modificazioni che si propone di apportare agli articoli 7 ed 8 dello statuto, e meglio evidenziate nell’allegato 1, sono puramente formali.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano, le modificazioni relative al potere rappresentativo degli organi sociali di cui agli articoli 22 e 23 dello Statuto della società "Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.", o in forma abbreviata "GTT S.p.A.", nonché le modificazioni meramente formali di cui agli articoli 7 ed 8 dello statuto stesso, nel tenore risultante dal testo di statuto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.          );
2) di autorizzare sin d’ora la Città, quale socio unico della società "GTT S.p.A.", e per essa il Sindaco o un suo delegato, a partecipare all’Assemblea Straordinaria della stessa che sarà convocata per discutere e deliberare in merito all’adeguamento dello Statuto sociale di "GTT S.p.A." e in particolare in merito alla modificazione degli articoli 7, 8, 22 e 23 dello Statuto Sociale, con facoltà di apportare eventualmente miglioramenti e modifiche formali, qualora ne emerga la necessità in sede assembleare.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.