Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
n. ord. 117
2006 01689/064
OGGETTO: SOCIETA' "GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A" (SIGLABILE "GTT S.P.A") MODIFICAZIONI STATUTARIE - POTERI DI RAPPRESENTANZA - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro.
Con deliberazione n. 107 del Consiglio Comunale in data 27
settembre 2004 (mecc. 2004 04953/064), esecutiva dal 9 ottobre
2004 è stato approvato nei termini di legge, tra laltro,
ladeguamento dello statuto della società GTT S.p.A.
alle disposizioni derogabili ed inderogabili introdotte dal D.Lgs.17
gennaio 2003, n. 6 "Riforma Organica della Disciplina delle
Società di Capitali e Società Cooperative in attuazione
della Legge 3 ottobre 2001 n. 366" e s.m.i..
Detta riforma ha introdotto molte novità in tema di diritto
societario in armonia con gli indirizzi ed i vincoli imposti dalle
norme comunitarie. Innovazioni importanti si sono avute, tra laltro,
in tema di gestione e rappresentanza dellorgano amministrativo.
In sintesi le modifiche introdotte dal legislatore della riforma
in materia di rappresentanza consistono:
a) nellaffermazione della regola secondo cui il potere di
rappresentanza può derivare dallatto costitutivo
o dalla deliberazione di nomina da parte dellassemblea o
dalla deliberazione di nomina da parte dellorgano amministrativo;
b) nel fatto che il potere di rappresentanza non è più
circoscritto agli atti che rientrano nelloggetto sociale,
ma è generale.
In particolare, la rappresentanza consente al rappresentante di
costituire diritti ed obblighi in capo alla società con
propri atti. Essa va distinta dal potere di gestione, che consiste
nel potere di assumere le decisioni che incidono direttamente
sulla organizzazione e conduzione dellimpresa sociale, anche
se nella generalità dei casi, il potere di gestione è
anche accompagnato da quello di rappresentanza. Di norma gli amministratori
esercitano il potere di rappresentanza nellambito delle
proprie attribuzioni delegate dallo statuto o direttamente dallassemblea
nellatto di nomina.
Dallesame del combinato disposto delle norme introdotte
dalla riforma, il potere di rappresentanza può essere conferito
agli amministratori:
- direttamente dallo Statuto: "Latto costitutivo (
)
deve indicare:
..9) il sistema di amministrazione adottato,
il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali
tra essi hanno la rappresentanza della società" (art.
2328 c.c.);
- con deliberazione dellAssemblea Straordinaria dei soci:
"Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori
dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale"
(art. 2384, c. 1 c.c.);
- dallorgano amministrativo sulla base di apposita clausola
statutaria: "lo statuto può attribuire alla competenza
dellorgano amministrativo o del consiglio di sorveglianza
o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti
..lindicazione
di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della
società
." (art. 2365 c. 2 c.c.). Tale possibilità
costituisce una novità della Riforma: il legislatore ha
previsto al fine di rendere agile il funzionamento della società
che lo statuto possa attribuire alla competenza dellorgano
amministrativo alcune deliberazioni che altrimenti sarebbero di
competenza dellassemblea straordinaria.
Le linee seguite dalla Riforma soddisfano la duplice finalità
di preservare la competenza dellassemblea straordinaria
per quelle decisioni che modificano gli aspetti essenziali dellatto
costitutivo e di perseguire lobiettivo della semplificazione:
i soci infatti con apposita clausola statutaria potranno affidare
allorgano amministrativo di deliberare sulle materie indicate,
che altrimenti verrebbero rimesse alla competenza dellassemblea
straordinaria.
La rappresentanza della società spetta in genere al Presidente
del Consiglio di Amministrazione e, quando ne sia prevista la
nomina, ad uno o più consiglieri delegati.
Oltre che agli amministratori, la rappresentanza può spettare
a direttori generali oppure, in base a procura rilasciata dagli
amministratori stessi, a dipendenti della società o a mandatari
ad hoc per singoli affari: in questi casi si tratta di una comune
rappresentanza regolata da principi generali.
Quando la rappresentanza spetta, a norma dello statuto, a più
amministratori deve essere stabilito se essi hanno il potere di
agire disgiuntamente ossia luno indipendentemente dallaltro
o se debbono, invece, agire congiuntamente: da ciò deriva
che, mentre il potere di gestione in linea di principio viene
esercitato collegialmente, il potere di rappresentanza può
essere attribuito sia disgiuntamente a ciascun amministratore
sia congiuntamente a più persone.
La clausola statutaria - o, in mancanza di essa, la deliberazione
consiliare - che dispone al riguardo deve, a norma dellart.
2383 c. 4 c.c., essere portata a conoscenza dei terzi a cura degli
stessi amministratori investiti della rappresentanza entro trenta
giorni dalla notizia della loro nomina, allorché ne chiedono
liscrizione nel registro delle imprese.
Lo statuto della società di gestione del trasporto pubblico
locale denominata "Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.",
o in forma abbreviata "GTT S.p.A.", con socio unico
il Comune di Torino, sede in Torino - Corso F. Turati 19/6, capitale
sociale nominale di Euro 268.068.880,00 derivante dalla fusione
ai sensi dellart. 2501, comma primo, c.c. della ATM Torino
S.p.A con la SATTI S.p.A. (deliberazione n. 133 del Consiglio
Comunale del 7 ottobre 2002 - mecc. 2002 05961/064), è
stato adeguato al nuovo diritto societario con verbale a rogito
notaio Angelo Chianale di Torino in data 28 settembre 2004, rep.
36146/14381, in esecuzione della predetta deliberazione del Consiglio
Comunale n. 107.
Nel disciplinare i poteri di rappresentanza, detto statuto attribuisce
la stessa solo al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
presentando così, anche rispetto al previgente statuto,
un difetto di potere rappresentativo del Vice Presidente e dellAmministratore
delegato. Lart. 16 del previgente Statuto attribuiva infatti
la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi
ed in giudizio nonché luso della firma sociale al
Presidente ed allAmministratore delegato, se nominato, a
questultimo nei limiti dei poteri attribuiti.
Il vigente Statuto prevede che sia il solo Presidente del Consiglio
di Amministrazione ad avere "la legale rappresentanza della
società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché
luso della firma sociale" (art. 22, 2° comma);
e prevede altresì, nei limiti disposti dallart. 2381,
4° comma, e dallart. 22, 8° comma, dello Statuto,
che il Consiglio di Amministrazione possa delegare "proprie
attribuzioni ad un Amministratore delegato e ad uno o più
dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente,
determinandone i poteri" (art. 22, 4° comma), precisando
inoltre che spetta al Consiglio di Amministrazione determinare
"il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di
esercizio della delega" (art. 22, 9° comma).
Pertanto lattuale Statuto, disciplina laspetto gestionale,
prevedendo la facoltà del Consiglio di Amministrazione
di delegare proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato
e ad uno o più dei componenti dellOrgano Gestorio,
ma non attribuisce agli Organi delegati il potere di rappresentanza
relativo: ciò per un difetto di coordinamento tra la bozza
proposta in sede consiliare, che proponeva di attribuire specificamente
alla competenza dellorgano amministrativo le deliberazioni
concernenti lindicazione di quali tra gli amministratori
hanno la rappresentanza della società (art. 2365 c. 2 c.c.),
ed il testo definitivo risultante in sede di dibattito del Consiglio
Comunale.
Ad oggi, pertanto considerato che in una società per azioni
il potere di rappresentanza non si identifica, come nella società
a responsabilità limitata, con il potere di gestione, atteso
che lo Statuto di GTT S.p.A. attribuisce il potere di rappresentanza
al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione, si rende
necessario integrare lo Statuto della società. A tal fine
il Presidente della stessa società ha convocato per il
giorno 16 gennaio 2006 lAssemblea ordinaria e straordinaria
per discutere e deliberare, tra laltro, in merito alle modifiche
allo statuto sociale. In particolare, si propongono le modificazioni
agli artt. 22 e 23 evidenziate nellallegato testo di statuto
(all. 1), attribuendo statutariamente il potere di rappresentanza
non solo al Presidente del C.d.A., ma anche al Vice Presidente
ed agli amministratori delegati nei limiti dei poteri conferiti,
con la precisazione, quanto al Vice Presidente che, anche in assenza
di una specifica norma statutaria, esso sostituisce il Presidente,
assente o impedito, anche nellesercizio del potere di rappresentanza.
Le altre modificazioni che si propone di apportare agli articoli
7 ed 8 dello statuto, e meglio evidenziate nellallegato
1, sono puramente formali.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e
che qui si richiamano, le modificazioni relative al potere rappresentativo
degli organi sociali di cui agli articoli 22 e 23 dello Statuto
della società "Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.",
o in forma abbreviata "GTT S.p.A.", nonché le
modificazioni meramente formali di cui agli articoli 7 ed 8 dello
statuto stesso, nel tenore risultante dal testo di statuto allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
(all. 1 - n.
);
2) di autorizzare sin dora la Città, quale socio
unico della società "GTT S.p.A.", e per essa
il Sindaco o un suo delegato, a partecipare allAssemblea
Straordinaria della stessa che sarà convocata per discutere
e deliberare in merito alladeguamento dello Statuto sociale
di "GTT S.p.A." e in particolare in merito alla modificazione
degli articoli 7, 8, 22 e 23 dello Statuto Sociale, con facoltà
di apportare eventualmente miglioramenti e modifiche formali,
qualora ne emerga la necessità in sede assembleare.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.