Divisione Servizi Tributari e Catasto
Segreteria Direzione
n. ord. 78
2006 01626/013
OGGETTO: ARTICOLO 4 TER DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ATTI DI ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE A SEGUITO E CON RIFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEI COMMI 336 E 337 DELL'ARTICOLO 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 - ULTERIORE MODIFICA.
Proposta dell'Assessore Bonino.
Il Consiglio Comunale visti:
- il disposto dell'articolo 13 della Legge 27 dicembre 2002, n.
289 (Legge Finanziaria 2003), che consente ai Comuni di riconoscere
con norma regolamentare agevolazioni per le ipotesi in cui i contribuenti
adempiano entro un certo termine a obblighi tributari precedentemente
in tutto od in parte non adempiuti;
- il disposto dei commi 336 e 337 dell'articolo 1 della Legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), che fa obbligo
ai Comuni di richiedere a titolari di diritti reali sulle unità
immobiliari irregolari, quanto alla rendita catastale, di provvedere
alla loro regolarizzazione con conseguente recupero dell'imposta
ICI o della maggiore imposta dovuta;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia del territorio
del 16 febbraio 2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio
2005), che ai sensi del comma 339 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre
2004, n. 311 ha fissato le modalità tecniche ed operative
per l'attuazione del comma 336 dell'art. 1 di detta legge.
Con atto deliberativo n. 60 del 28 aprile 2005 (mecc. 2005 01961/013)
ha approvato, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997
n. 446, l'integrazione del Regolamento dell'Imposta comunale sugli
immobili con l'inserimento del seguente articolo:
1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale
sugli Immobili che abbiano, in quanto titolari di diritti reali
sulle unità immobiliari di proprietà privata non
dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni
di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per
intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale,
presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio
prima che il Comune ne faccia richiesta gli atti di attribuzione/aggiornamento
redatti ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro
delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 con indicazione della data
cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale,
a pena di inammissibilità della definizione agevolata,
e che tali atti siano stati definitivamente accettati dall'Agenzia
del Territorio in sede di verifica, possono definire i rapporti
tributari relativi alle annualità di imposta arretrate
di loro competenza riferite agli anni 2000-2001-2002-2003 e 2004
con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore
imposta dovuta, calcolata con l'applicazione dell'aliquota del
6, ovvero del 5,25 per le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale, all'intero imponibile nel caso
di prima attribuzione della rendita ovvero al maggiore imponibile
adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente
con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni
amministrative dovuti, mentre per le annualità 2005 e seguenti
si applicano, sulle rendite attribuite/aggiornate, le aliquote
determinate per ogni anno.
2. La definizione agevolata delle annualità
arretrate di cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento
in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione
dell'accettazione da parte dell'Agenzia del Territorio degli atti
di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994, i quali
atti sono da presentarsi entro il termine perentorio del 31 ottobre
2005. Il versamento va eseguito, a pena di inammissibilità
della definizione agevolata, a mezzo conto corrente postale su
apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi.
3. L'Ufficio Tributi provvede alla verifica dell'indicazione
della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia
catastale e dell'adempimento dei versamenti delle somme dovute
a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza
del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole
alla sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 471. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data
cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale
e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da
comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r., attiva la
procedura di cui ai commi 336 e 337 della Legge 30 dicembre 2004,
n. 311.".
Sulla scorta dei principi delineati dalla determinazione
del Direttore dell'Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005,
con circolare n. 10 del 4 agosto 2005, l'Agenzia forniva le prime
indicazioni circa i criteri da utilizzare per l'individuazione
degli interventi edilizi eseguiti sulle unità immobiliari
urbane che richiedono, da parte degli attuali titolari di diritti
reali sulle stesse, la presentazione di dichiarazioni di aggiornamento
tecnico al catasto edilizio urbano in osservanza delle disposizioni
contenute nell'art. 1, comma 336 L. 311/2004.
Con deliberazione n. 179 del Consiglio Comunale
del 21 novembre 2005 (mecc. 2005 08731/013), preso atto che la
scadenza del 31 ottobre 2005 indicata dal citato articolo 4 ter
coincideva con quella legata alla presentazione degli atti di
cui al condono edilizio ter, e quindi delle conseguenti difficoltà
da parte degli uffici dell'Agenzia del territorio alla tempestiva
disamina delle pratiche di regolarizzazione catastale, segnalate
dal Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e dall'Associazione
nazionale amministratori condominiali e immobiliari, procedeva
alla sostituzione del termine riportato nel comma 2 dell'articolo
4 ter, con quello del 31 dicembre 2005.
Nonostante l'Agenzia del territorio con la circolare
n. 10 del 4 agosto 2005 abbia fornito una elencazione degli interventi
edilizi assoggettati agli adempimenti previsti dalla Legge 311/2004,
la fase di attuazione del comma 336 ha fatto emergere - da parte
dei tecnici incaricati dalle proprietà alla regolarizzazione
e da parte dei Comuni stessi - ulteriori dubbi interpretativi
circa l'effettiva individuazione delle variazioni edilizie interessate
dalla Finanziaria 2005.
Conseguentemente l'Agenzia del territorio con la circolare n.
1 del 3 gennaio 2006:
- premesso che: "
, a causa delle complessità
dell'attuale sistema estimale-catastale, l'elaborazione di istruzioni
aventi carattere e valenza generale presenta obiettive difficoltà.
Ed invero, in base alle disposizioni normative e regolamentari
vigenti, nonché alle istruzioni attuative di formazione
e conservazione del catasto urbano, i processi di classamento
si sono sviluppati a livello locale attraverso la creazione di
specifica scala di corrispondenza tra le caratteristiche intrinseche
ed estrinseche - significative ai fini dell'attribuzione della
categoria e della classe - di campioni di unità immobiliari
tipo, rappresentative di specifici segmenti della realtà
immobiliare locale, ed i corrispondenti redditi unitari (tariffe)";
- osservato: "
come, agli effetti
di quanto previsto dal comma 336, la tipologia di classamento
che si è consolidata nel tempo in ciascun comune o zona
censuaria e la sua distribuzione sul territorio, costituiscano
- per motivi di uniformità e perequazione - il reale contesto
cui riferire, con criteri analogico-comparativi, ogni nuovo classamento,
ovvero la revisione di un classamento preesistente.
Per i motivi suddetti, il legislatore, con le previsioni di cui
allo stesso comma 336, ha opportunamente correlato la verifica
della coerenza dei classamenti riportati negli atti catastali
con le situazioni di fatto, non tanto a principi o criteri estimali
generali, quanto a circostanze oggettive predeterminate o previamente
individuabili (come ad esempio le "intervenute variazioni
edilizie" nell'unità immobiliare non denunciata in
catasto, cui fa riferimento il medesimo comma 336)";
- ribadito che: "Proprio allo scopo di pervenire
ad una obiettiva valutazione della effettiva consistenza e qualità
degli interventi effettuati, nonché all'emersione dell'eventuale
valore "aggiunto" conseguito dall'immobile censito in
catasto, la determinazione direttoriale 16 febbraio 2005 ha individuato
gli interventi edilizi significativi ai fini dell'aggiornamento
del classamento, facendo riferimento alle definizioni contenute
nell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)";
ha fornito un ulteriore contenuto chiarificatore, al fine di consentire
una pronta e corretta gestione dei procedimenti connessi al comma
336, individuando dettagliatamente i casi in cui va predisposto
l'aggiornamento catastale (Allegato A, contenente le definizioni
degli interventi edilizi di cui al citato art. 3 del D.P.R. 380/2001
- Allegato B, contenente l'elencazione e la descrizione delle
tipologie di interventi che comportano l'obbligo dell'aggiornamento
catastale e di quelle che, invece, appaiono ininfluenti a tal
fine) trattando, inoltre, delle variazioni di unità
immobiliari che non comportano la predisposizione di una nuova
planimetria e della variazione dell'unità immobiliare per
cambio di destinazione d'uso combinata a mutazione della consistenza
(frazionamento o fusione).
La circolare del 3 gennaio 2006 nella sua individuazione
di tipologie di interventi influenti sul classamento e sulla rendita
catastale, integra ed amplia l'elencazione fornita dalla circolare
n. 10 del 4 agosto 2005.
Per quanto sino ad ora esposto ed in osservanza
dei principi di uguaglianza dell'onere tributario (articolo 3
Costituzione) e della buona fede, cui devono essere improntati
i rapporti tra contribuenti ed amministrazioni impositrici (articoli
1 e 10 Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia
di Statuto dei diritti del contribuente), si ritiene necessario
ed opportuno, a seguito dell'emanazione della predetta circolare
n. 1/2006 da parte dell'Agenzia del territorio, in data successiva
al termine del 31 dicembre 2005 riportato nel comma 2 dell'articolo
4 ter del regolamento ICI, di rinnovare fino alla data del 30
giugno 2006 la procedura di definizione agevolata prevista dallo
stesso articolo mediante la sola sostituzione del termine di scadenza.
Ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento
del Decentramento, ravvisando carenza di interesse diretto delle
Circoscrizioni, la presente non viene inviata per l'acquisizione
dei pareri, alle stesse, in quanto la modifica regolamentare non
incide nel merito della disciplina agevolativa.
Il presente atto è assunto ai sensi dell'articolo
53, comma 16 della Legge 388/2000 che fissa il termine per approvare
i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione, specificando che gli stessi, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
di riferimento; e del comma 155 dell'articolo 1 della Legge 266/2005
(Legge Finanziaria 2006) che fissa il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno 2006 al 31 marzo 2006.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, ai sensi dell'art. 52 del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e per le motivazioni
di cui in premessa, la modifica dell'art. 4 ter del vigente Regolamento
dell'Imposta comunale sugli immobili con la sostituzione del termine
di scadenza del 31 dicembre 2005, riportato nel comma 2, con quello
del 30 giugno 2006 (all. 1 - n. ).
2) di dare atto che il Regolamento ICI, così
modificato, verrà trasmesso al Ministero dell'Economia
e delle Finanze ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997
e della Circolare 29 dicembre 2000 n. 241/E dello stesso Ministero.
3) di dare atto che, infine, ravvisando carenza
di interesse diretto delle Circoscrizioni, non sono stati richiesti
i pareri delle stesse in ossequio all'art. 44, comma 3, del Regolamento
del Decentramento.
4) di dare atto del rispetto dell'articolo 53,
comma 16 della Legge 388/2000 concernente il termine di approvazione
dei regolamenti delle entrate degli Enti Locali.
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma,
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
omissis
ART. 4 TER: Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell'entrata in vigore dei comi 336 e 337 dell'art. 1, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.
1. I soggetti passivi dellImposta Comunale sugli Immobili
che abbiano, in quanto titolari di diritti reali sulle unità
immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto
ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più
coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni
edilizie, ubicate nel territorio comunale, presentato alla competente
Agenzia Provinciale del Territorio prima che il Comune ne faccia
richiesta gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19
aprile 1994, n. 701 con indicazione della data cui far riferire
la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità
della definizione agevolata, e che tali atti siano stati definitivamente
accettati dallAgenzia del Territorio in sede di verifica,
possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità
di imposta arretrate di loro competenza, riferite agli anni 2000-2001-2002-2003
e 2004, con il versamento di una somma pari alla sola imposta
o alla maggiore imposta dovuta, calcolata con lapplicazione
dellaliquota del 6, ovvero del 5,25 per le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, allintero
imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero
al maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della
rendita preesistente con esclusione, in entrambi i casi, degli
interessi e delle sanzioni amministrative dovuti, mentre per le
annualità 2005 e seguenti si applicano, sulle rendite attribuite/aggiornate,
le aliquote determinate per ogni anno.
2. La definizione agevolata delle annualità arretrate di
cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento in autoliquidazione
delle somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione dellaccettazione
da parte dellAgenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento
di cui al D.M. 701/94, i quali atti sono da presentarsi entro
il termine perentorio del 30 giugno 2006.
Il versamento va eseguito, a pena di inammissibilità della
definizione agevolata, a mezzo conto corrente postale su apposito
modulo predisposto dallUfficio Tributi.
3. LUfficio Tributi provvede alla verifica dellindicazione
della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia
catastale e delladempimento dei versamenti delle somme dovute
a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza
del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole
alla sanzione di cui allart. 13 del D. Lgs. 18 dicembre
1997, n. 471. In caso di omessa e/o infedele indicazione della
data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia
catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato
da comunicare allinteressato a mezzo raccomandata a.r.,
attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 della legge 30 dicembre
2004, n. 311.