Divisione Servizi Tributari e Catasto
Segreteria Direzione

n. ord. 78
2006 01626/013

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 MARZO 2006

(proposta dalla G.C. 3 marzo 2006)

OGGETTO: ARTICOLO 4 TER DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ATTI DI ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE A SEGUITO E CON RIFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEI COMMI 336 E 337 DELL'ARTICOLO 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 - ULTERIORE MODIFICA.

  Proposta dell'Assessore Bonino.

  Il Consiglio Comunale visti:
- il disposto dell'articolo 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003), che consente ai Comuni di riconoscere con norma regolamentare agevolazioni per le ipotesi in cui i contribuenti adempiano entro un certo termine a obblighi tributari precedentemente in tutto od in parte non adempiuti;
- il disposto dei commi 336 e 337 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), che fa obbligo ai Comuni di richiedere a titolari di diritti reali sulle unità immobiliari irregolari, quanto alla rendita catastale, di provvedere alla loro regolarizzazione con conseguente recupero dell'imposta ICI o della maggiore imposta dovuta;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2005), che ai sensi del comma 339 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha fissato le modalità tecniche ed operative per l'attuazione del comma 336 dell'art. 1 di detta legge.
Con atto deliberativo n. 60 del 28 aprile 2005 (mecc. 2005 01961/013) ha approvato, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, l'integrazione del Regolamento dell'Imposta comunale sugli immobili con l'inserimento del seguente articolo:

"Art. 4 ter: Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento
del classamento catastale a seguito e con riferimento dell'entrata in vigore
dei commi 336 e 337 dell'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1.   I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che abbiano, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio prima che il Comune ne faccia richiesta gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, e che tali atti siano stati definitivamente accettati dall'Agenzia del Territorio in sede di verifica, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza riferite agli anni 2000-2001-2002-2003 e 2004 con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta, calcolata con l'applicazione dell'aliquota del 6‰, ovvero del 5,25‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, all'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero al maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni amministrative dovuti, mentre per le annualità 2005 e seguenti si applicano, sulle rendite attribuite/aggiornate, le aliquote determinate per ogni anno.
2.   La definizione agevolata delle annualità arretrate di cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accettazione da parte dell'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994, i quali atti sono da presentarsi entro il termine perentorio del 31 ottobre 2005. Il versamento va eseguito, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, a mezzo conto corrente postale su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi.
3.   L'Ufficio Tributi provvede alla verifica dell'indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell'adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r., attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.".
   Sulla scorta dei principi delineati dalla determinazione del Direttore dell'Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005, con circolare n. 10 del 4 agosto 2005, l'Agenzia forniva le prime indicazioni circa i criteri da utilizzare per l'individuazione degli interventi edilizi eseguiti sulle unità immobiliari urbane che richiedono, da parte degli attuali titolari di diritti reali sulle stesse, la presentazione di dichiarazioni di aggiornamento tecnico al catasto edilizio urbano in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 336 L. 311/2004.
   Con deliberazione n. 179 del Consiglio Comunale del 21 novembre 2005 (mecc. 2005 08731/013), preso atto che la scadenza del 31 ottobre 2005 indicata dal citato articolo 4 ter coincideva con quella legata alla presentazione degli atti di cui al condono edilizio ter, e quindi delle conseguenti difficoltà da parte degli uffici dell'Agenzia del territorio alla tempestiva disamina delle pratiche di regolarizzazione catastale, segnalate dal Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e dall'Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari, procedeva alla sostituzione del termine riportato nel comma 2 dell'articolo 4 ter, con quello del 31 dicembre 2005.
   Nonostante l'Agenzia del territorio con la circolare n. 10 del 4 agosto 2005 abbia fornito una elencazione degli interventi edilizi assoggettati agli adempimenti previsti dalla Legge 311/2004, la fase di attuazione del comma 336 ha fatto emergere - da parte dei tecnici incaricati dalle proprietà alla regolarizzazione e da parte dei Comuni stessi - ulteriori dubbi interpretativi circa l'effettiva individuazione delle variazioni edilizie interessate dalla Finanziaria 2005.
Conseguentemente l'Agenzia del territorio con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2006:
-   premesso che: "…, a causa delle complessità dell'attuale sistema estimale-catastale, l'elaborazione di istruzioni aventi carattere e valenza generale presenta obiettive difficoltà.
Ed invero, in base alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle istruzioni attuative di formazione e conservazione del catasto urbano, i processi di classamento si sono sviluppati a livello locale attraverso la creazione di specifica scala di corrispondenza tra le caratteristiche intrinseche ed estrinseche - significative ai fini dell'attribuzione della categoria e della classe - di campioni di unità immobiliari tipo, rappresentative di specifici segmenti della realtà immobiliare locale, ed i corrispondenti redditi unitari (tariffe)";
-   osservato: " … come, agli effetti di quanto previsto dal comma 336, la tipologia di classamento che si è consolidata nel tempo in ciascun comune o zona censuaria e la sua distribuzione sul territorio, costituiscano - per motivi di uniformità e perequazione - il reale contesto cui riferire, con criteri analogico-comparativi, ogni nuovo classamento, ovvero la revisione di un classamento preesistente.
Per i motivi suddetti, il legislatore, con le previsioni di cui allo stesso comma 336, ha opportunamente correlato la verifica della coerenza dei classamenti riportati negli atti catastali con le situazioni di fatto, non tanto a principi o criteri estimali generali, quanto a circostanze oggettive predeterminate o previamente individuabili (come ad esempio le "intervenute variazioni edilizie" nell'unità immobiliare non denunciata in catasto, cui fa riferimento il medesimo comma 336)";
-   ribadito che: "Proprio allo scopo di pervenire ad una obiettiva valutazione della effettiva consistenza e qualità degli interventi effettuati, nonché all'emersione dell'eventuale valore "aggiunto" conseguito dall'immobile censito in catasto, la determinazione direttoriale 16 febbraio 2005 ha individuato gli interventi edilizi significativi ai fini dell'aggiornamento del classamento, facendo riferimento alle definizioni contenute nell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)";
ha fornito un ulteriore contenuto chiarificatore, al fine di consentire una pronta e corretta gestione dei procedimenti connessi al comma 336, individuando dettagliatamente i casi in cui va predisposto l'aggiornamento catastale (Allegato A, contenente le definizioni degli interventi edilizi di cui al citato art. 3 del D.P.R. 380/2001 - Allegato B, contenente l'elencazione e la descrizione delle tipologie di interventi che comportano l'obbligo dell'aggiornamento catastale e di quelle che, invece, appaiono ininfluenti a tal fine) trattando, inoltre, delle variazioni di unità immobiliari che non comportano la predisposizione di una nuova planimetria e della variazione dell'unità immobiliare per cambio di destinazione d'uso combinata a mutazione della consistenza (frazionamento o fusione).
   La circolare del 3 gennaio 2006 nella sua individuazione di tipologie di interventi influenti sul classamento e sulla rendita catastale, integra ed amplia l'elencazione fornita dalla circolare n. 10 del 4 agosto 2005.
   Per quanto sino ad ora esposto ed in osservanza dei principi di uguaglianza dell'onere tributario (articolo 3 Costituzione) e della buona fede, cui devono essere improntati i rapporti tra contribuenti ed amministrazioni impositrici (articoli 1 e 10 Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente), si ritiene necessario ed opportuno, a seguito dell'emanazione della predetta circolare n. 1/2006 da parte dell'Agenzia del territorio, in data successiva al termine del 31 dicembre 2005 riportato nel comma 2 dell'articolo 4 ter del regolamento ICI, di rinnovare fino alla data del 30 giugno 2006 la procedura di definizione agevolata prevista dallo stesso articolo mediante la sola sostituzione del termine di scadenza.
   Ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento del Decentramento, ravvisando carenza di interesse diretto delle Circoscrizioni, la presente non viene inviata per l'acquisizione dei pareri, alle stesse, in quanto la modifica regolamentare non incide nel merito della disciplina agevolativa.
   Il presente atto è assunto ai sensi dell'articolo 53, comma 16 della Legge 388/2000 che fissa il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, specificando che gli stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; e del comma 155 dell'articolo 1 della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) che fissa il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 al 31 marzo 2006.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
  Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;
   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e per le motivazioni di cui in premessa, la modifica dell'art. 4 ter del vigente Regolamento dell'Imposta comunale sugli immobili con la sostituzione del termine di scadenza del 31 dicembre 2005, riportato nel comma 2, con quello del 30 giugno 2006 (all. 1 - n.                ).
2)   di dare atto che il Regolamento ICI, così modificato, verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 e della Circolare 29 dicembre 2000 n. 241/E dello stesso Ministero.
3)   di dare atto che, infine, ravvisando carenza di interesse diretto delle Circoscrizioni, non sono stati richiesti i pareri delle stesse in ossequio all'art. 44, comma 3, del Regolamento del Decentramento.
4)   di dare atto del rispetto dell'articolo 53, comma 16 della Legge 388/2000 concernente il termine di approvazione dei regolamenti delle entrate degli Enti Locali.
5)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

…omissis…

ART. 4 TER: Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell'entrata in vigore dei comi 336 e 337 dell'art. 1, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

1. I soggetti passivi dell’Imposta Comunale sugli Immobili che abbiano, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio prima che il Comune ne faccia richiesta gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, e che tali atti siano stati definitivamente accettati dall’Agenzia del Territorio in sede di verifica, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza, riferite agli anni 2000-2001-2002-2003 e 2004, con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta, calcolata con l’applicazione dell’aliquota del 6‰, ovvero del 5,25‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, all’intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero al maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni amministrative dovuti, mentre per le annualità 2005 e seguenti si applicano, sulle rendite attribuite/aggiornate, le aliquote determinate per ogni anno.
2. La definizione agevolata delle annualità arretrate di cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione dell’accettazione da parte dell’Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/94, i quali atti sono da presentarsi entro il termine perentorio del 30 giugno 2006.
Il versamento va eseguito, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, a mezzo conto corrente postale su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tributi.
3. L’Ufficio Tributi provvede alla verifica dell’indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell’adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da comunicare all’interessato a mezzo raccomandata a.r., attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.