Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 91
2006 01614/009
OGGETTO: TORINO CITTA' D'ACQUE. RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO. REVOCA PARZIALE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ. COSTITUZIONE DI UN DIRITTO GRATUITO DI SERVITU' DI PASSAGGIO PEDONALE E VEICOLARE. CESSIONE SENZA CORRISPETTIVO IN DENARO DI AREE IN FAVORE DEL COMUNE DI TORINO.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Ortolano.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 27 marzo 2001 (mecc. 2001 02165/46) era stato approvato il
nuovo progetto preliminare "Riqualificazione ambientale zona
Fioccardo - tratto Lido Torino - Moncalieri" e adottata contestualmente
la variante n. 43 al P.R.G. di Torino, concernente la reiterazione
per la durata di anni cinque del vincolo preordinato all'espropriazione
delle aree e dei tracciati assoggettati alla reiterazione del
vincolo espropriativo decaduto (aree destinate a parchi fluviali
P18, P32, spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport, parcheggi,
aree per la viabilità in progetto).
Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale
del 15 luglio 2002 (mecc. 2002 04202/046) venivano poi approvati
la variante parziale n. 43 al P.R.G. ed il progetto definitivo
per la riqualificazione ambientale zona Fioccardo tratto Lido
Torino - Moncalieri - Torino Città d'Acque comprensivo
del Piano di esproprio delle aree necessarie per la sistemazione
della zona Fioccardo.
Tra le aree soggette ad esproprio sono ricompresi
i terreni di proprietà della società Geraldina s.s.
(N.C.T. foglio 1419 n. 42, di mq. 5.190) e della società
Giamas s.s. (N.C.T. foglio 1419 n. 89 e 90, di mq. 7.756). Entrambe
le società hanno impugnato con ricorsi avanti al T.A.R.
Piemonte (RG. n. 1380/02 e n. 1594/02) la deliberazione del Comune
di Torino n. 91 del 27 marzo 2001 di approvazione del progetto
preliminare dell'opera pubblica concernente la riqualificazione
ambientale delle aree verdi spondali della zona Fioccardo e la
deliberazione del Comune di Torino n. 95 del 15 luglio 2002 di
approvazione definitiva della suddetta opera. In particolare,
le due società contestano la previsione di utilizzazione
delle aree di loro proprietà ad orti urbani, in quanto
tale previsione non rientra in alcuna fattispecie di opera di
urbanizzazione per la quale il Comune possa dichiarare la pubblica
utilità.
Con nota del 9 aprile 2003, le società
Geraldina s.s. e Giamas s.s., si sono, tuttavia, dichiarate disponibili
a rinunciare ai ricorsi pendenti e alla cessione senza corrispettivo
in denaro in favore del Comune di Torino delle aree necessarie
alla realizzazione della pista ciclopedonale e delle opere di
difesa spondale previste dal progetto dell'opera, a condizione
che l'area destinata ad ospitare gli orti urbani venga stralciata
dal progetto e dal conseguente procedimento espropriativo e che
venga assicurata l'accessibilità veicolare da corso Moncalieri
all'area che rimarrebbe di proprietà delle due società,
per la quale è intenzione dei proprietari proporre una
utilizzazione a verde pubblico con impianti sportivi in regime
di convenzionamento con la Città ai sensi dell'art.19 comma
V delle N.U.E.A..
Il Comune di Torino, considerata in termini
complessivi la citata proposta, anche con il Settore Grandi Opere
del Verde Pubblico, ed effettuate le verifiche tecniche con sopralluoghi
sul posto, ritiene che la stessa sia di interesse pubblico e quindi
di accoglierla.
Di conseguenza, con il presente provvedimento
si dispone la revoca della dichiarazione di pubblica utilità
sulla parte di aree già comprese nel piano particellare
d'esproprio (ditte n. 21 e n. 22) (all. 1A), di proprietà
delle due società suddette e non comprese nella planimetria
allegata al disciplinare di cui infra (all. 1B), che individua
le aree che le due società cedono senza corrispettivo in
denaro al Comune di Torino. Su quest'ultima porzione di aree rimane,
invece, confermata la pubblica utilità delle opere previste.
Sull'area indicata con il n.1 nella planimetria
allegata (allegato 1B), si costituisce un diritto di servitù
di passaggio veicolare e pedonale in favore dei fondi che rimangono
in proprietà delle società Geraldina e Giamas. Per
il dettaglio dei termini dell'accordo si rimanda allo schema di
disciplinare allegato (allegato 2).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare l'allegato schema di accordo transattivo tra il Comune di Torino e le società Geraldina s.s. e Giamas s.s. (all. 2 - n. ) che, in sintesi, prevede la cessione senza corrispettivo in denaro delle aree, di superficie complessiva di circa mq. 3.738, individuate nella planimetria allegata (all. 1B - n. ) al Comune di Torino da parte delle Società Geraldina s.s. e Giamas s.s. e la costituzione a favore delle aree di proprietà delle suddette società di una servitù di passaggio veicolare e pedonale da parte del Comune di Torino;
2) di revocare parzialmente la dichiarazione di pubblica utilità di cui alla deliberazione n. 95 del 15 luglio 2002 nella parte di area già individuata nella planimetria del piano particellare d'esproprio (all. 1A - n. ) e non più indicata nella planimetria allegata (all. 1B), che rimarrà in proprietà delle società Geraldina e Giamas s.s. (N.C.T. foglio 1419 n. 42 parte n. 89 parte e n. 90);
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.