Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 91
2006 01614/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 MARZO 2006

(proposta dalla G.C. 7 marzo 2006)

OGGETTO: TORINO CITTA' D'ACQUE. RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO. REVOCA PARZIALE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ. COSTITUZIONE DI UN DIRITTO GRATUITO DI SERVITU' DI PASSAGGIO PEDONALE E VEICOLARE. CESSIONE SENZA CORRISPETTIVO IN DENARO DI AREE IN FAVORE DEL COMUNE DI TORINO.

   Proposta dell'Assessore Viano,
   di concerto con l'Assessore Ortolano.

   Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 marzo 2001 (mecc. 2001 02165/46) era stato approvato il nuovo progetto preliminare "Riqualificazione ambientale zona Fioccardo - tratto Lido Torino - Moncalieri" e adottata contestualmente la variante n. 43 al P.R.G. di Torino, concernente la reiterazione per la durata di anni cinque del vincolo preordinato all'espropriazione delle aree e dei tracciati assoggettati alla reiterazione del vincolo espropriativo decaduto (aree destinate a parchi fluviali P18, P32, spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport, parcheggi, aree per la viabilità in progetto).
   Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 15 luglio 2002 (mecc. 2002 04202/046) venivano poi approvati la variante parziale n. 43 al P.R.G. ed il progetto definitivo per la riqualificazione ambientale zona Fioccardo tratto Lido Torino - Moncalieri - Torino Città d'Acque comprensivo del Piano di esproprio delle aree necessarie per la sistemazione della zona Fioccardo.
   Tra le aree soggette ad esproprio sono ricompresi i terreni di proprietà della società Geraldina s.s. (N.C.T. foglio 1419 n. 42, di mq. 5.190) e della società Giamas s.s. (N.C.T. foglio 1419 n. 89 e 90, di mq. 7.756). Entrambe le società hanno impugnato con ricorsi avanti al T.A.R. Piemonte (RG. n. 1380/02 e n. 1594/02) la deliberazione del Comune di Torino n. 91 del 27 marzo 2001 di approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica concernente la riqualificazione ambientale delle aree verdi spondali della zona Fioccardo e la deliberazione del Comune di Torino n. 95 del 15 luglio 2002 di approvazione definitiva della suddetta opera. In particolare, le due società contestano la previsione di utilizzazione delle aree di loro proprietà ad orti urbani, in quanto tale previsione non rientra in alcuna fattispecie di opera di urbanizzazione per la quale il Comune possa dichiarare la pubblica utilità.
   Con nota del 9 aprile 2003, le società Geraldina s.s. e Giamas s.s., si sono, tuttavia, dichiarate disponibili a rinunciare ai ricorsi pendenti e alla cessione senza corrispettivo in denaro in favore del Comune di Torino delle aree necessarie alla realizzazione della pista ciclopedonale e delle opere di difesa spondale previste dal progetto dell'opera, a condizione che l'area destinata ad ospitare gli orti urbani venga stralciata dal progetto e dal conseguente procedimento espropriativo e che venga assicurata l'accessibilità veicolare da corso Moncalieri all'area che rimarrebbe di proprietà delle due società, per la quale è intenzione dei proprietari proporre una utilizzazione a verde pubblico con impianti sportivi in regime di convenzionamento con la Città ai sensi dell'art.19 comma V delle N.U.E.A..
   Il Comune di Torino, considerata in termini complessivi la citata proposta, anche con il Settore Grandi Opere del Verde Pubblico, ed effettuate le verifiche tecniche con sopralluoghi sul posto, ritiene che la stessa sia di interesse pubblico e quindi di accoglierla.
   Di conseguenza, con il presente provvedimento si dispone la revoca della dichiarazione di pubblica utilità sulla parte di aree già comprese nel piano particellare d'esproprio (ditte n. 21 e n. 22) (all. 1A), di proprietà delle due società suddette e non comprese nella planimetria allegata al disciplinare di cui infra (all. 1B), che individua le aree che le due società cedono senza corrispettivo in denaro al Comune di Torino. Su quest'ultima porzione di aree rimane, invece, confermata la pubblica utilità delle opere previste.
   Sull'area indicata con il n.1 nella planimetria allegata (allegato 1B), si costituisce un diritto di servitù di passaggio veicolare e pedonale in favore dei fondi che rimangono in proprietà delle società Geraldina e Giamas. Per il dettaglio dei termini dell'accordo si rimanda allo schema di disciplinare allegato (allegato 2).
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:

1)   di approvare l'allegato schema di accordo transattivo tra il Comune di Torino e le società Geraldina s.s. e Giamas s.s. (all. 2 - n.              ) che, in sintesi, prevede la cessione senza corrispettivo in denaro delle aree, di superficie complessiva di circa mq. 3.738, individuate nella planimetria allegata (all. 1B - n.                ) al Comune di Torino da parte delle Società Geraldina s.s. e Giamas s.s. e la costituzione a favore delle aree di proprietà delle suddette società di una servitù di passaggio veicolare e pedonale da parte del Comune di Torino;

2)   di revocare parzialmente la dichiarazione di pubblica utilità di cui alla deliberazione n. 95 del 15 luglio 2002 nella parte di area già individuata nella planimetria del piano particellare d'esproprio (all. 1A - n.               ) e non più indicata nella planimetria allegata (all. 1B), che rimarrà in proprietà delle società Geraldina e Giamas s.s. (N.C.T. foglio 1419 n. 42 parte n. 89 parte e n. 90);

3)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.