Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Direzione di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

n. ord. 131
2006 01539/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 APRILE 2006

(proposta dalla G.C. 28 febbraio 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 132 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R, CONCERNENTE L'AMBITO 41 MOLISE. ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento è relativo ad un’area ubicata nella Circoscrizione Amministrativa n. 5, posta all’angolo dei corsi Molise e Toscana, che il PRG della Città ha classificato come "Aree da Trasformare per Servizi" (ATS), denominata Ambito "4l Molise".
Nell’ottobre del 1999 il Consiglio Comunale ha approvato, in anticipazione all’attuazione dell’ambito, la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in una porzione dello stesso.
Tale attuazione "anticipata" si è resa possibile in applicazione dei disposti di cui all’art. 19, comma 5 delle NUEA del PRG vigente, che ammette l’intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico "previa redazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo e le modalità e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscono la fruibilità pubblica".
Nel novembre del 1999 il proponente di detta attuazione, la Società Porta Pila S.r.l., ha stipulato la relativa convenzione attuativa con il Comune di Torino a rogito Notaio Flavia Pesce Mattioli, la quale in particolare prevede:
- che l’intervento sia volto alla realizzazione diretta di un servizio pubblico su parte dell’Ambito 41 Molise, con conseguente "perdita" della capacità edificatoria dell’area oggetto di intervento;
- che l’area su cui viene realizzato il servizio sia ceduta dalla Soc. Porta Pila S.r.l. alla Città di Torino, mantenendo la stessa società il diritto di superficie, in sopra suolo e in sottosuolo, nonché la proprietà del fabbricato insistente sull’area stessa, al fine di consentire alla Società la realizzazione diretta e la gestione della RSA.
Con la predetta stipula la Porta Pila S.r.l. ha ceduto alla Città di Torino la proprietà dell’area oggetto dell’intervento di RSA, pari a mq. 2981 distinta al C.T. al foglio 1072 part. 55, 56, 57, che è stata iscritta, in quanto servizio pubblico, al patrimonio indisponibile della Città, riservandosi per la durata di 99 anni il diritto di superficie di soprasuolo e sottosuolo, nonché vincolando il fabbricato alla destinazione di RSA.
Con nota del maggio 2005 la Soc. Porta Pila S.r.l., ora Dimogest, ha proposto alla Città di Torino di riacquistare onerosamente la proprietà dell’area in questione.
Nella nota vengono indicate le motivazioni della richiesta, specificato che:
- la società Dimogest, per poter riuscire a crescere nel territorio ed avviare quindi nuove operazioni, pur mantenendo la gestione delle strutture, colloca presso investitori istituzionali le strutture assistenziali sviluppate;
- i fondi immobiliari operano tuttavia solo in regime di piena proprietà e il diritto di superficie impedisce, quindi, l’acquisizione da parte di questi soggetti della struttura;
- si tratta di investitori istituzionali di primaria importanza non ancora presenti a Torino, per i quali potrebbe costituire l’occasione per l’ingresso nella realtà torinese e consentire di innescare eventuali sinergie su altri interventi presenti sul territorio.
Tutto ciò premesso, considerato che pare opportuno aprire il mercato torinese agli investitori istituzionali e che il servizio pubblico realizzato in regime di convenzione con la sanità regionale sarebbe integralmente confermato senza modifiche del regime tariffario, consentendo altresì ai promotori immobiliari di ricavare risorse con cui finanziare nuovi analoghi interventi, ed inoltre, che il lotto in questione non produce volumetrie aggiuntive, in quanto l’indice di edificabilità non consente l’incremento della capacità edificatoria, si ritiene, pertanto, di procedere alla variazione urbanistica del PRG, ai sensi dell’art. 17, comma 7, dalla LUR e s.m.i..
La variante consiste nella modifica della destinazione d’uso dell’area da "servizi pubblici" a "servizi privati", mantenendo il riferimento alla tipologia del servizio. Successivamente, con atto separato, si provvederà alla eventuale cessione dell’area di proprietà comunale, a fronte di una perizia di stima da effettuarsi da parte della Divisione Patrimonio.
Alla luce di quanto sopra esposto la variante prevede:
- la modifica della destinazione urbanistica dell’area interessata dalla RSA da "Area da trasformare per Servizi - Ambito 4l Molise" ad "Area a servizi privati di interesse pubblico SP-a".
Il presente provvedimento comporta un modesto decremento di aree per servizi pubblici, pari a circa mq. 2981. Si specifica inoltre che per quanto attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al PRG vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del PRG, compreso il presente provvedimento, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del 4° comma dell’articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell’ art. 17, comma 7, della L.U.R..
Tale provvedimento risulta infine coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2002-10032/21 del 26 novembre 2002, così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio prot. n. 1385/06 in data 27 gennaio 2006.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 5 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data 3 aprile 2006, che si allega (all. 2 - n.               ), ha espresso parere favorevole alla variante.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., la variante parziale n. 132 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente la modifica della destinazione urbanistica dell’area interessata dalla RSA da "Area da trasformare per Servizi - Ambito 4l Molise" ad "Area a servizi privati di interesse pubblico SP-a", come descritto in narrativa e più in dettaglio nell’elaborato che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n.                    ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.