Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di coordinamento urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 90
2006 01513/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 MARZO 2006
(proposta dalla G.C. 7 marzo 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL' ART. 26 COMMA 22 DELLE N.U.E.A. - IMMOBILE SITUATO IN CORSO MONCALIERI 80 - NUOVA SEDE DECENTRATA DEI VIGILI DEL FUOCO.

   Proposta dell'Assessore Viano.

   L'area oggetto del presente provvedimento è ubicata in Corso Moncalieri al numero civico 80; su di essa insiste un immobile di pregio, della metà dell'Ottocento e di proprietà della Città di Torino, in tempi recenti occupato dal Corpo di Polizia Municipale.
   L'area in cui tale edificio ricade è destinata dal Piano Regolatore vigente:
-   in parte ad "Aree per Servizi Pubblici S", in particolare lettera "v": "Aree per parchi urbani e comprensoriali" di cui all'art. 8, comma 63 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione;
-   in parte (avancorpo dell'edificio) ad "Aree per la viabilità IV esistente", cioè: "Aree non edificate e relativo sottosuolo destinate alla viabilità, al trasporto pubblico ed alla circolazione. Sono ammesse destinazioni a parcheggi e autorimesse in sottosuolo previa convenzione con la città".
   Si specifica che "Sugli edifici ricadenti in aree che il P.R.G. destina alla viabilità sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ad eccezione di quanto previsto all'art. 8, comma 72bis", così come prescritto dall'art. 23, comma 10 delle N.U.E.A..
   La Carta geologica tecnica-stabilità geomorfologica - tavola n. 2 del Piano Regolatore vigente - classifica l'area in classe 1 ("aree stabili").
   Nell'ottobre 2005 il Consiglio Comunale ha adottato il Progetto Preliminare della "Variante 100 al P.R.G. ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.". A decorrere dalla data della deliberazione di adozione della suddetta variante e fino alla sua approvazione entrano in vigore le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della L.R. 56/1977 e s.m.i..
   Sulla base di tale variante l'area in oggetto è classificata, dalla "Carta di sintesi della pericolosità idrogeomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" in classe II, in particolare nella sottoclasse II 1(C): individuata come area a moderata pericolosità. Per tale sottoclasse valgono in generale le disposizioni prescritte dalla premessa e capitolo 1 dell'allegato B ed in particolare la definizione data ai commi 3 e 4 del capitolo 3.1.1 e quanto dettato dai commi 3, 4, 5 del capitolo 3.1.2, che si riportano di seguito:
"CLASSE II Sottoclasse II 1(C):
3   Gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988.
4   Per le aree inserite in tale classe si applicano le destinazioni d'uso, i tipi di intervento, le procedure e le limitazioni previste dalle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G., relative alle singole zone e aree normative e dell'allegato B.
5   Gli interventi di cui ai commi 14, 16 e 18 dell'art. 4 delle N.U.E.A. e gli interventi relativi al primo piano fuori terra e/o ai piani seminterrato e interrato devono essere preceduti da una verifica tecnica con studi idrogeologici di dettaglio volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento e le condizioni di rischio esistente in rapporto al condizionamento localmente presente".
   L'area del progetto è ricompresa dal Regio Decreto 3267/1923 all'interno del vincolo idrogeologico e risulta, inoltre, all'interno del Piano d'Area del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po e pertanto l'intervento è stato sottoposto al parere del competente "Ente Parco Fluviale del Po", che ha espresso parere favorevole con determinazione dirigenziale n.183 del 3 agosto 2005 cod. C 01.02.
   L'edificio risulta compreso tra "Edifici di interesse storico", Gruppo 2 - "Edifici di rilevante interesse".
   Gli interventi attuativi sono pertanto soggetti ai disposti dell'art. 26 e dell'allegato A delle N.U.E.A. di P.R.G..
   Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nell'ambito di un aggiornamento e razionalizzazione del servizio prestato al territorio comunale, ha evidenziato la necessità di disporre di una nuova sede decentrata a presidio della zona centrale e collinare della Città.
   Attualmente il servizio è svolto in parte dalla sede di corso Regina Margherita 330 ed in parte da quella di via Corradino 5, con oggettive difficoltà a garantire tempestivamente interventi di soccorso a causa delle lunghe percorrenze a cui sono costretti i mezzi.
   Al fine di soddisfare le esigenze sopra accennate, la Città ha individuato nell'edificio di corso Moncalieri le condizioni per la realizzazione di tale servizio, che, per la particolare posizione favorevole rispetto alla zona da presidiare, pare la più idonea ad assolvere la funzione sopra descritta.
   Si rende pertanto necessario realizzare opportuni interventi edilizi, individuati in sinergia con i responsabili tecnici dei Vigili del Fuoco, tra cui la risistemazione del secondo piano e lavori di adeguamento delle reti termoidrauliche ed elettriche, al fine di adeguare la struttura al cambiamento di uso che si intende promuovere.
   Il progetto prevede altresì, sul retro e adiacente all'edificio di cui sopra, la nuova costruzione di un'autorimessa ad un piano fuori terra, per il ricovero e la custodia dei mezzi di soccorso, su un'area asfaltata, attualmente adibita a parcheggio, situata ai margini del declivio che degrada verso il fiume Po.
   Sono inoltre previsti dei posti auto a raso, scoperti, da individuare sulle aree a parcheggio esistenti e da riservare alle auto e al personale di servizio.
   Considerato che il comma 30 dell'articolo 26 delle NUEA prescrive: "È ammessa la realizzazione di autorimesse interrate. I sistemi di accesso possono avvenire anche attraverso aperture nei muri di contenimento o di cinta, purché risolti in modo architettonicamente congruente e purché vengano riorganizzati in modo congruente gli elementi caratterizzanti lo spazio libero come viali, alberature, pavimentazioni, ecc." l'intervento descritto non risulta conforme a tali prescrizioni.
   Trattandosi tuttavia di edificio pubblico, ed essendo l'autorimessa indispensabile all'erogazione del servizio di pronto intervento, il presente provvedimento si fonda sull'applicazione dei disposti dell'articolo 26, comma 22 delle N.U.E.A. che recita: "Per tutti gli edifici "di particolare interesse storico" o "caratterizzanti il tessuto storico" destinati a funzioni di pubblica utilità sono consentiti, previa deliberazione del Consiglio Comunale, interventi edilizi di adeguamento alle esigenze funzionali in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi di intervento".
   Il progetto dovrà comunque rispettare le indicazioni espresse dai pareri degli Enti competenti e dell'autorizzazione preventiva ex vincolo idrogeologico.
   Dovrà inoltre essere preventivamente prodotta una specifica verifica tecnica con studi idrogeologici di dettaglio volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento e le condizioni di rischio esistente in rapporto al condizionamento localmente presente.
   L'Amministrazione Comunale, accertato i pareri preventivi e favorevoli della Soprintendenza per i Beni architettonici e del Paesaggio del Piemonte e dell'Ente Parco e vista l'autorizzazione per interventi ricadenti in area sottoposta a vincolo ambientale e paesistico, ritiene di pubblico interesse l'approvazione del presente provvedimento, al fine di rendere coerenti gli interventi previsti con lo Strumento Urbanistico generale, e dunque di approvare la realizzazione della autorimessa a servizio del presidio del Corpo dei Vigili del Fuoco, cosi come illustrato dagli elaborati progettuali contenuti nel fascicolo B) del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 26, comma 22 delle N.U.E.A..
   Il presente provvedimento risulta altresì coerente con il Piano di zonizzazione acustica, avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio prot. n. 23115/2005, che si allega.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

   Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

   Dato atto che i pareri di cui all'art 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per quanto espresso in narrativa qui integralmente richiamato:
1)   di approvare il provvedimento ai sensi dell'art. 26 comma 22 delle NUEA, relativo alla realizzazione della nuova sede decentrata dei Vigili del Fuoco, come descritto in narrativa e più in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. da 1 a 10 - nn.                       ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

2)   di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.