Divisione Urbanistica ed Edilizia PrivataSettore Permessi di Costruire

n. ord. 84
2006 01328/038

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 MARZO 2006

(proposta dalla G.C. 28 febbraio 2006)

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE A 5 PIANI FUORI TERRA PIU' SOTTOTETTO IN PARTE ABITABILE ED 1 PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE E BOX, PREVIA DEMOLIZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO ESISTENTE IN TORINO, VIA CARMAGNOLA 16 DI PROPRIETA' SOC.IMM.RE VERONESE S.P.A.-APPROVAZIONE AI SENSI ART.26 C.23 BIS DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G..

   Proposta dell'Assessore Viano.

   L'edificio esistente in via Carmagnola 16 si eleva a due piani fuori terra ed è compreso in Zona Urbana Storico Ambientale n. 23 - Area Normativa Residenza R3, con indice fondiario 1.35 mq. SLP/mq. SF. L'immobile è classificato dal PRG nel gruppo degli edifici "caratterizzanti il tessuto storico", soggetti alla disciplina normativa di cui all'art. 26 e Allegato A delle N.U.E.A. del P.R.G. in base alla quale, in via ordinaria, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia.
   Il progetto in esame prevede invece la realizzazione di un nuovo edificio di civile abitazione a cinque piani fuori terra più sottotetto in parte abitabile ed un piano interrato destinato a cantine e box, nel quale è integrata la facciata preesistente su via Carmagnola che viene conservata quale testimonianza dell'edificio "caratterizzante".
   La norma di cui all'art. 26 delle NUEA del PRG disciplina le modalità d'intervento su immobili riconosciuti di valore storico-documentario, esterni alla Zona Urbana Centrale Storica, consentendo, al comma 23 bis, di realizzare interventi edilizi anche in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi d'intervento, ordinariamente non superiori alla ristrutturazione edilizia, ma limitatamente agli edifici "di particolare interesse storico" dei gruppi 3, 4 e 5 e agli edifici "caratterizzanti il tessuto storico" (quale il fabbricato in questione), a condizione che il progetto sia approvato dal Consiglio Comunale, avendo preventivamente acquisito il parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte.
   La normativa consente, in sostanza, di andare oltre le limitazioni d'intervento fissate dal piano, orientate alla conservazione e valorizzazione delle preesistenze, sulla base di un progetto edilizio che sia riconosciuto migliorativo rispetto alle indicazioni del P.R.G., in quanto capace di delineare soluzioni architettoniche innovative ma organiche e pertinenti, finalizzate in primo luogo alla qualificazione del contesto urbano e ambientale, in cui la preesistenza costituita dall'edificio "caratterizzante" è inserita.
   Allo scopo di giungere ad un riconoscimento il più ampio e fondato possibile del carattere migliorativo della proposta d'intervento è stata attuata, come in altri casi simili, una procedura di dialogo e confronto sul progetto tra tecnici comunali e consulenti della Città e i progettisti, che ha condotto attraverso progressive elaborazioni, alla attuale soluzione progettuale dove la nuova facciata laterale viene a configurarsi come importante fondale per la visione d'infilata lungo la via Carmagnola, in sostituzione dell'attuale immagine rappresentata dal frontespizio nudo del fabbricato confinante.
   L'istruttoria tecnica si è conclusa con esito positivo con referto del Settore Permessi di costruire del 18 gennaio 2006, previ pareri favorevoli del Settore Urban Center del 29 luglio 2005 prot. 12047, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte dell'11 novembre 2005 prot. DB/17109 e della Commissione Edilizia nella seduta del 22 dicembre 2005.
   L'intervento in progetto si qualifica come completamento di tipo F2 e può essere ammesso, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 26 c. 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G., in aggiunta a quelli indicati nella "Tabella dei tipi di intervento" di cui all'art. 26 e Allegato A.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE


   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

   Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare ai sensi dell'art. 26 c. 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G., per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, l'intervento per la realizzazione in Torino, via Carmagnola 16 di edificio di civile abitazione a cinque piani fuori terra più sottotetto in parte abitabile ed un piano interrato destinato a cantine e box, previa demolizione parziale del fabbricato esistente con mantenimento della facciata su via Carmagnola, come da allegato progetto in cinque tavole (allegati da 1 a 5 - nn.                                                      ) a firma Balma Arch. Adolfo e Cristini Arch. Eugenio.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.