Divisione Urbanistica ed Edilizia PrivataSettore Permessi di Costruire
n. ord. 84
2006 01328/038
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE A 5 PIANI FUORI TERRA PIU' SOTTOTETTO IN PARTE ABITABILE ED 1 PIANO INTERRATO DESTINATO A CANTINE E BOX, PREVIA DEMOLIZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO ESISTENTE IN TORINO, VIA CARMAGNOLA 16 DI PROPRIETA' SOC.IMM.RE VERONESE S.P.A.-APPROVAZIONE AI SENSI ART.26 C.23 BIS DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G..
Proposta dell'Assessore Viano.
L'edificio esistente in via Carmagnola 16
si eleva a due piani fuori terra ed è compreso in Zona
Urbana Storico Ambientale n. 23 - Area Normativa Residenza R3,
con indice fondiario 1.35 mq. SLP/mq. SF. L'immobile è
classificato dal PRG nel gruppo degli edifici "caratterizzanti
il tessuto storico", soggetti alla disciplina normativa di
cui all'art. 26 e Allegato A delle N.U.E.A. del P.R.G. in base
alla quale, in via ordinaria, sono consentiti interventi fino
alla ristrutturazione edilizia.
Il progetto in esame prevede invece la realizzazione
di un nuovo edificio di civile abitazione a cinque piani fuori
terra più sottotetto in parte abitabile ed un piano interrato
destinato a cantine e box, nel quale è integrata la facciata
preesistente su via Carmagnola che viene conservata quale testimonianza
dell'edificio "caratterizzante".
La norma di cui all'art. 26 delle NUEA del PRG
disciplina le modalità d'intervento su immobili riconosciuti
di valore storico-documentario, esterni alla Zona Urbana Centrale
Storica, consentendo, al comma 23 bis, di realizzare interventi
edilizi anche in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei
tipi d'intervento, ordinariamente non superiori alla ristrutturazione
edilizia, ma limitatamente agli edifici "di particolare interesse
storico" dei gruppi 3, 4 e 5 e agli edifici "caratterizzanti
il tessuto storico" (quale il fabbricato in questione), a
condizione che il progetto sia approvato dal Consiglio Comunale,
avendo preventivamente acquisito il parere della Soprintendenza
per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte.
La normativa consente, in sostanza, di andare
oltre le limitazioni d'intervento fissate dal piano, orientate
alla conservazione e valorizzazione delle preesistenze, sulla
base di un progetto edilizio che sia riconosciuto migliorativo
rispetto alle indicazioni del P.R.G., in quanto capace di delineare
soluzioni architettoniche innovative ma organiche e pertinenti,
finalizzate in primo luogo alla qualificazione del contesto urbano
e ambientale, in cui la preesistenza costituita dall'edificio
"caratterizzante" è inserita.
Allo scopo di giungere ad un riconoscimento
il più ampio e fondato possibile del carattere migliorativo
della proposta d'intervento è stata attuata, come in altri
casi simili, una procedura di dialogo e confronto sul progetto
tra tecnici comunali e consulenti della Città e i progettisti,
che ha condotto attraverso progressive elaborazioni, alla attuale
soluzione progettuale dove la nuova facciata laterale viene a
configurarsi come importante fondale per la visione d'infilata
lungo la via Carmagnola, in sostituzione dell'attuale immagine
rappresentata dal frontespizio nudo del fabbricato confinante.
L'istruttoria tecnica si è conclusa con
esito positivo con referto del Settore Permessi di costruire del
18 gennaio 2006, previ pareri favorevoli del Settore Urban Center
del 29 luglio 2005 prot. 12047, della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte dell'11 novembre
2005 prot. DB/17109 e della Commissione Edilizia nella seduta
del 22 dicembre 2005.
L'intervento in progetto si qualifica come completamento
di tipo F2 e può essere ammesso, ai sensi e con le procedure
di cui all'art. 26 c. 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G., in aggiunta
a quelli indicati nella "Tabella dei tipi di intervento"
di cui all'art. 26 e Allegato A.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare ai sensi dell'art. 26 c. 23
bis delle N.U.E.A. del P.R.G., per i motivi espressi in narrativa
che integralmente si richiamano, l'intervento per la realizzazione
in Torino, via Carmagnola 16 di edificio di civile abitazione
a cinque piani fuori terra più sottotetto in parte abitabile
ed un piano interrato destinato a cantine e box, previa demolizione
parziale del fabbricato esistente con mantenimento della facciata
su via Carmagnola, come da allegato progetto in cinque tavole
(allegati da 1 a 5 - nn. )
a firma Balma Arch. Adolfo e Cristini Arch. Eugenio.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma,
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.