Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 130
2006 01322/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 133 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE GLI IMMOBILI SITI TRA LE VIE GRAMSCI, AMENDOLA, BUOZZI E ROMA, NELL'ISOLATO DENOMINATO "SANTA VITTORIA". ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda gli immobili ubicati tra
le vie Antonio Gramsci, Giovanni Amendola, Bruno Buozzi e Roma,
allinterno dellisolato "Santa Vittoria",
nella Zona Urbana Centrale Storica della Città.
Tale isolato è uno dei quattro che si sono creati mediante
il prolungamento delle attuali vie Giovanni Amendola e Bruno Buozzi,
dal frazionamento dellantico isolato Santa Maria Maddalena.
Gli immobili in oggetto fanno parte del "complesso urbano"
costituito dal "secondo tratto di via Roma", realizzato
tra piazza San Carlo e piazza Carlo Felice negli anni tra il 1935
e il 1937.
Il progetto per il nuovo isolato Santa Vittoria prevedeva la realizzazione
di un unico fabbricato di 7 piani fuori terra che si sviluppava
intorno ad un cortile centrale per tutta la lunghezza dellisolato
lungo il filo stradale.
Il fabbricato in oggetto, è costituito da uno zoccolo,
porticato sul fronte di via Roma, composto dai piani terreno e
ammezzato, dal corpo compatto dei piani primo, secondo e terzo,
dal piano quarto arretrato e dal piano attico, ancora più
arretrato.
La destinazione originaria dellimmobile in oggetto era prevalentemente
residenziale con la commistione di spazi commerciali ai piani
terreno e ammezzato.
Il susseguirsi nel tempo di proprietà diverse e laffermarsi
di nuove esigenze sociali ed economiche, ha indotto un cambiamento
nella distribuzione della tipologia di attività presenti,
con linsediamento di un uso terziario, che attualmente occupa
interamente il primo piano e, in parte, il secondo e il terzo,
mentre la residenza è prevalente ai piani quarto e quinto.
Da marzo 2003 le società Bim Immobiliare S.r.l. e SANPAOLO
LEASINT S.p.A. sono divenute proprietarie dellintero immobile,
ad eccezione dei locali posti nel piano sotterraneo, sottostanti
il sedime stradale della via Bruno Buozzi, relativi allex-cinema
Etoile, attualmente di proprietà della Città di
Torino.
Per utilizzare tali locali ad uso "sala convegni" le
società Bim Immobiliare S.r.l. e Sanpaolo Leasint S.p.A.
hanno stipulato apposita convenzione con la Città in data
10 marzo 2004, subentrando alla società Prunus S.p.A. già
concessionaria.
Le Società sopracitate, nellambito di un piano generale
di riorganizzazione, hanno presentato istanza di cambio di destinazione
urbanistica, dallattuale destinazione a residenza ad altra
area normativa coerente con lattività dazienda.
La richiesta della proprietà ha come finalità quella
di rendere compatibile, nellisolato Santa Vittoria, lampliamento
della struttura operativa della Banca proponente, che oggi risulta
in crescita sul mercato nazionale e che ha manifestato lintenzione
di mantenere sul territorio torinese la propria sede centrale,
da cui esercita il controllo sulloperatività delle
filiali italiane presenti in oltre trenta città.
Il consolidarsi di tale attività nellambito in oggetto
potrà riverberare effetti positivi rilevanti per la Città
ed indurre economie di scala trainanti per lo sviluppo e limmagine
di Torino.
Il Piano Regolatore Generale destina gli immobili oggetto del
presente provvedimento ad "Area R4", "Isolati o
cellule edilizie residenziali compresi nella Zona Urbana Centrale
Storica".
Lisolato Santa Vittoria ricade, quindi, allinterno
della "Zona Urbana Centrale Storica" ed è compreso
nell"Area Centrale Storica" così come risulta
dallallegato tecnico tavola n. 15 del P.R.G. Aree
di interesse archeologico e paleontologico.
Limmobile in parola è classificato dalla Tavola n.
3 del P.R.G. tra gli "edifici del complesso di via Roma",
che "comprendono gli edifici realizzati su progetto unitario
nel periodo tra le due guerre intorno allasse di via Roma",
per i quali vigono le norme di tutela ed i tipi di intervento
particolari riportati allart. 10 delle N.U.E.A.. Nello specifico,
la Tabella dei tipi di interventi ammette per tali edifici il
risanamento conservativo sullesterno degli edifici su spazi
pubblici e la ristrutturazione edilizia sul sistema distributivo,
nei cortili, giardini privati e fronti verso tali spazi e nellinterno
dei corpi di fabbrica, secondo le definizioni dellallegato
A delle N.U.E.A..
Per quanto attiene laspetto idrogeomorfologico dellisolato
in oggetto, si segnala che in data 10 ottobre 2005 è stato
adottato il Progetto Preliminare della variante n. 100 - "Variante
al Piano Regolatore Generale in adeguamento alla Circolare P.G.R.
8 Maggio 1996 n. 7 LAP ed al Piano per lAssetto Idrogeologico"
- e pertanto sono entrate in salvaguardia le prescrizioni relative,
ai sensi dellart. 58 della L.U.R..
In conformità a tale variante, nella Tavola n. 1 bis del
P.R.G. Azzonamento con sovrapposizione della Carta di sintesi
della pericolosità geomorfologica e dellidoneità
allutilizzazione urbanistica, larea risulta compresa
nella classe I (P), "Zone non soggette a pericolo di inondazione
né di allagamento".
Per quanto sopra espresso lAmministrazione, riscontrando
i presupposti perché il presente provvedimento rivesta
carattere di pubblica utilità, ha ritenuto opportuno avviare
la variazione dello strumento urbanistico generale e pertanto
si rende necessario ricorrere alla
variante urbanistica ai sensi dellarticolo 17, comma 7 della
Legge Urbanistica Regionale.
Al fine di dare attuazione agli orientamenti sopra espressi la
variante urbanistica prevede:
A) il cambiamento di destinazione urbanistica
dellarea oggetto della presente variante, come meglio descritta
negli elaborati planimetrici, da area normativa "R4",
Isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella zona urbana
centrale storica ad area normativa "TE", Aree o complessi
di edifici a destinazione terziaria;
B) la conseguente attribuzione dei parametri
urbanistici ed edilizi della zona normativa di appartenenza afferenti
allArea normativa "TE", Aree o complessi di edifici
a destinazione terziaria;
C) l'assoggettamento degli immobili oggetto della
variante ai disposti dellarticolo 10 Zona Urbana
Centrale Storica e dellallegato A delle stesse Norme.
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali
al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data
di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento,
non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17
della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi
dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con
il "Piano di zonizzazione acustica" avviato dalla Giunta
Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021),
così come risulta dal parere espresso dalla Divisione Verde
e Ambiente - Settore Ambiente e Territorio prot. n. 23118/05 del
22 dicembre 2005 allegato.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli
articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio
della Circoscrizione 1 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data
27 marzo 2006, che si allega (all. 2 - n. ), ha espresso parere
favorevole condizionato "all'accoglimento dei seguenti punti:
- che il piano terreno sia mantenuto commerciale,
e non sia concessa la possibilità di trasformazione in
sede di uffici e banche;
- che il piano ammezzato abbia destinazione mista
terziario-commerciale;
- che nei piani oltre al terzo sia mantenuta
la destinazione residenziale.
Tali condizioni sono richieste per evitare sia la possibile chiusura
delle attività commerciali, con il conseguente depauperamento
dell'area, sia per garantire nell'area la presenza di persone
effettivamente residenti anche nelle ore serali e notturne".
In relazione alla richiesta della Circoscrizione di conservare
il piano terreno dell'intero isolato a destinazione commerciale,
la stessa viene accolta e, pertanto, l'approvazione della presente
variante viene subordinata alla presentazione, da parte della
Proprietà, di apposito Atto di vincolo.
Per quanto concerne gli altri punti, si specifica che la disciplina
di Piano Regolatore imprime la destinazione d'uso prevalente e
non può articolare per piani le utilizzazioni urbanistiche.
In relazione alle specifiche attività elencate nel parere
della Circoscrizione, si evidenzia che le attività terziarie
sono ammesse in tutti i piani; quelle commerciali fino al primo
piano, compreso pertanto il piano ammezzato. Per quanto riguarda,
infine, il mantenimento della residenza in base alle norme della
Variante n. 117 al P.R.G., sopra richiamate, tale destinazione
è sempre ammessa.
In ogni caso è da sottolineare che non sarebbe opportuno
definire una disciplina normativa così puntuale da costringere
eccessivamente le ordinarie dinamiche di mercato.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., la
variante parziale n. 133 al vigente Piano Regolatore Generale
di Torino, concernente il cambio di destinazione urbanistica degli
immobili siti tra le vie Gramsci, Amendola, Buozzi e Roma, nellisolato
denominato "Santa Vittoria", come descritto in narrativa
e più in dettaglio negli elaborati che sono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 n. );
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio.
2) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.