Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Dirigenza di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 81
2006 01321/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 MARZO 2006

(proposta dalla G.C. 21 febbraio 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 135 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R, CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE N.U.E.A. DI P.R.G. A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO. ADOZIONE.

   Proposta dell'Assessore Viano.

   Il Consiglio Comunale, in data 20 dicembre 2004, con deliberazione (mecc. 2003 08280/038), ha approvato il nuovo Regolamento Edilizio (R.E.), in attuazione della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19 ed in conformità al Regolamento Tipo Regionale approvato dal Consiglio Regionale il 29 luglio 1999.
   Con tale atto l'Amministrazione comunale ha concluso il processo di revisione generale del Regolamento Edilizio, il cui impianto, risalente al 1913, era rimasto sostanzialmente invariato fino ad oggi.
   Nel nuovo strumento normativo, in ottemperanza alle prescrizioni cogenti contenute nel titolo III del R.E. Tipo Regionale, sono state introdotte definizioni e metodi di calcolo dei principali parametri edilizi ed urbanistici conformi a detto Regolamento Tipo, rinviando ad un separato ma contestuale provvedimento di variante urbanistica (la variante n. 87) l'adeguamento delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G. alle innovazioni introdotte col nuovo R.E.
   Tale allineamento comporta da un lato lo stralcio delle definizioni dell'articolo 2 delle N.U.E.A. di P.R.G. che sono ora contenute nel Nuovo Regolamento Edilizio e, dall'altro, il corrispondente recepimento nello Strumento Urbanistico Generale delle nuove definizioni del R.E. e dei relativi metodi di calcolo con effetti indotti sullo stesso dimensionamento del Piano.
Ciò vale in particolare con riferimento al passaggio dalla definizione di "superficie lorda di pavimento - S.L.P." del PRG vigente (che esclude dal computo della superficie utile degli edifici alcuni spazi accessori - atri, vani scala e ascensori - per le sole destinazioni residenziali) alla definizione di "superficie utile lorda - Sul" del nuovo R.E. (che generalizza tale esclusione a tutti gli immobili, quale che sia la destinazione d'uso).
   In particolare questo determina, nel caso di edifici non residenziali, uno scarto tra il carico insediativo stimato dal P.R.G. vigente (in termini di SLP) e quello risultante dall'applicazione della nuova definizione di Sul, che dipende dalla tipologia edilizia oltreché dalle specifiche scelte progettuali compiute, fermo restando che l'elemento di maggiore rilevanza è rappresentato dalla presenza di vani scala e ascensori.
   In relazione alla sostituzione della "S.L.P." con la "Sul", al fine di non determinare modifiche al dimensionamento del Piano, in sede di adozione della variante n. 87 (adottata in data 21 marzo 2005 dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38/2005), finalizzata ad adeguare il P.R.G. alle definizioni del nuovo R.E., si è ritenuto necessario introdurre un "parametro correttivo", da applicare negli interventi con destinazioni diverse dalla residenza e sviluppati su più piani, per compensare gli effetti derivanti dal nuovo metodo di calcolo, comportante un incremento della capacità edificatoria, stimato per i casi citati in circa il 10% della superficie autorizzabile.
   La variante n. 87 è stata oggetto di osservazioni assai diversificate, presentate da singoli cittadini, Ordini professionali, associazioni di categoria ed altri soggetti, che hanno evidenziato criticità nell'applicazione dell'articolato delle N.U.E.A come riformulato sulla base delle definizioni contenute nel Regolamento Edilizio approvato.
   In particolare, il parametro correttivo è stato oggetto di puntuali osservazioni, tese ad evidenziare le complesse problematiche e le possibili sperequazioni conseguenti all'applicazione della norma, discendenti, evidentemente, dall'applicazione del "correttivo" a situazioni di progetto assai differenziate.
   Le osservazioni presentate e gli ulteriori approfondimenti effettuati dagli uffici, hanno evidenziato le oggettive difficoltà tecniche connesse ad un'impostazione che, da un lato ha inteso adeguare il P.R.G. ai parametri del nuovo R.E. (sostituendo la S.L.P. con la Sul), ma dall'altro si è proposta di contenere l'effetto di modifica sul dimensionamento globale del Piano Regolatore.
   L'introduzione di queste innovazioni risulta inoltre particolarmente complessa in questa fase, caratterizzata da numerosi interventi urbanistici attuativi in via di definizione o di adeguamento e da varianti parziali in itinere o di prossima presentazione.
   Gli approfondimenti svolti hanno condotto a riformulare in termini diversi il percorso di adeguamento del Piano alle innovazioni introdotte col nuovo R.E., assumendo un nuovo indirizzo che la Regione stessa, peraltro, aveva a suo tempo previsto con la citata Legge Regionale 19 del 1999 (in particolare al comma 4 dell'art. 12), indirizzo esplicitato in un Comunicato dell'Assessorato all'Urbanistica pubblicato sul B.U.R. del 21 novembre 1999.
   In sostanza la nuova impostazione, che si assume col presente atto, consiste nell'intervenire prima sul regolamento edilizio (già approvato dal dicembre dello scorso anno) e poi sullo strumento urbanistico, con separato e successivo provvedimento.
   Data, però, la complessità di tale adeguamento, risulta quanto mai opportuno che l'operazione sia effettuata in sede di revisione del piano regolatore (come testualmente recita la nota dell'Assessorato), o, quanto meno, con una "variante generale" con la quale "tutte le specificazioni inerenti all'assetto del territorio possano essere globalmente e simultaneamente coordinate" (dalla "premessa" del comunicato regionale).
   Allo scopo di consentire l'adozione di un percorso così articolato la Regione ha previsto nel "Regolamento Tipo" un articolo (27 bis) che può costituire norma transitoria da assumere in sede di approvazione del nuovo R.E., con l'effetto di sospendere l'efficacia delle definizioni uniformate di cui al titolo III del regolamento tipo, con il contestuale rinvio a quelle non uniformate inserite nel P.R.G. vigente.
   In seguito, con l'adozione e la successiva approvazione della variante generale "di adeguamento", si potrà abrogare l'articolo 27 bis e dare piena efficacia alle nuove definizioni uniformate.
   Pertanto con il presente atto, da un lato, si revoca la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2005 del 21 marzo 2005 con la quale è stata adottata la variante n. 87 e, dall'altro, si adotta una nuova variante che comporta l'aggiornamento dei contenuti dell'articolo 2 "Definizioni" delle N.U.E.A. affinché siano allineati al Regolamento Edilizio approvato, anche mediante l'introduzione di alcune specificazioni, che non incidono sui contenuti generali di P.R.G..
   In parallelo, con separato provvedimento, viene anche modificato il nuovo R.E. introducendo la norma transitoria di cui all'art 27 bis del R.E. Tipo che sospende l'efficacia dell'art. 18 "Superficie utile lorda" del R.E. e trasferisce, in via transitoria, nel nuovo Regolamento la definizione di "S.L.P." dello strumento urbanistico vigente, fino all'adeguamento di quest'ultimo mediante una nuova specifica variante generale, ovvero la revisione dello stesso piano regolatore generale.
   In sintesi, la presente variante prevede quanto segue:
a)   aggiorna il testo dell'art. 2 delle N.U.E.A. stralciando le definizioni ora contenute nel R.E. Contestualmente si introducono alcune integrazioni non sostanziali alle stesse definizioni relative all'inclinazione della falda da 30% al 50%, all'esclusione dal computo della S.L.P. di cantine al piano terreno di edifici privi di piani interrati, degli spazi relativi a logge, balconi e terrazzi, anche se con pareti estese a più di 2/3 del loro perimetro (limitatamente agli edifici esistenti realizzati in base a precedenti strumenti urbanistico-edilizi) e dei maggiori spessori dei muri d'ambito (oltre i 30 cm.) e delle opere, su edifici esistenti, necessarie per il superamento delle barriere architettoniche;
b)   introduce la definizione, attualmente non presente, di "Cortina edilizia" nell'articolo 2, più volte citata nelle N.U.E.A. e nel Regolamento Edilizio - all'interno dell'articolo 29 "Allineamenti" in quanto l'assenza di tale definizione generava scarsa chiarezza nell'applicazione delle norme;
c)   modifica il punto 38 "Verande" dell'art. 2 delle N.U.E.A. introducendo, ad integrazione dei contenuti riportati nell'art. 58 del R.E., alcune specificazioni inerenti le modalità attuative (che costituiscono contenuto specifico delle N.U.E.A.) e precisa che la realizzazione delle verande è ammessa in deroga agli indici di edificabilità del Piano così come previsto nelle N.U.E.A vigenti;
d)   modifica il punto 14 "Verde privato" dell'art. 2 delle N.U.E.A. sulla base dell'osservazione presentata dagli uffici alla variante 87, con la quale si propone di estendere alle Z.U.T. la facoltà, ammessa per le A.T.S., di escludere dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dell'art. 30 del R.E. che impone la realizzazione di quote di verde privato in piena terra con alberature di medio e alto fusto, con conseguenti forti limitazioni tecniche alla realizzazione dei parcheggi pertinenziali, dal momento che, nell'ambito di tali trasformazioni urbane, è prevista sempre la cessione di consistenti quote di aree per servizi pubblici tra cui normalmente aree verdi in piena terra in misura significativa;
e)   introduce all'art. 33, con l'inserimento di un nuovo comma, la norma finalizzata a garantire continuità nell'attuazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi approvati ed agli interventi conseguenti a convenzioni con la Città approvate prima dell'entrata in vigore del Regolamento Edilizio e sino al termine della loro scadenza.
f)   integra il comma 2 dell'art. 34 per precisare che le N.U.E.A. prevalgono rispetto ad altre disposizioni, ove vengano espressamente indicati i parametri edilizi-urbanistici di riferimento.
   Si dà infine atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 5 della L.R. 19/1999 sopra richiamato, l'adeguamento dei piani regolatori alle definizioni uniformate dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici riportati nel Regolamento Edilizio tipo della Regione Piemonte, è obbligatorio in sede di redazione di nuovi Piani Regolatori Generali, loro revisioni e loro varianti generali, in tale occasione sarà necessario revocare l'articolo 27 bis del R.E., dando efficacia alle nuove definizioni uniformate.
   In relazione a quanto sopra e per le motivazioni di interesse pubblico sopra descritte, l'Amministrazione ritiene di procedere all'adozione del presente provvedimento, con variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R..
   La variante prevede, pertanto, la sostituzione integrale dell'art. 2 "Definizioni" delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.), l'integrazione in calce al comma 11 dell'art. 33 "Norme transitorie e finali" e in calce al comma 2 dell'articolo 34 "Norme abrogate" delle N.U.E.A., il tutto così come riportato nell'allegato n. 4 - Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. - Variante.
   Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale e non comporta, inoltre, decremento della dotazione di servizi pubblici.
   Per quanto attiene, infine, alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4° comma dell' art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i..
   La presente proposta di variante risulta altresì coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso dal Settore Tutela Ambiente prot. n. 23117/05 che si allega.
   Si dà atto che, poiché il presente provvedimento introduce differenti soluzioni tecniche alla Variante n. 87, adottata dal Consiglio Comunale in data 21 marzo 2005, senza tuttavia modificarne il contenuto ed il senso generale, la presente deliberazione non è stata trasmessa ai Consigli delle Circoscrizioni, che a suo tempo già espressero il parere di competenza, ai sensi degli articoli 43 e 44 del regolamento sul decentramento.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

   Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

   Dato atto che i pareri di cui all'art 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1)   di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2005 del 21 marzo 2005 con la quale è stata adottata la variante n. 87 al P.R.G. e, contestualmente, di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., la variante parziale n. 135 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente l'adeguamento normativo delle N.U.E.A. di P.R.G. a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio (all.1 - n.             ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2)   di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.