Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali

    n. ord. 102
2006 01312/101

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 APRILE 2006

(proposta dalla G.C. 21 febbraio 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ASSUNZIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALLO SVILUPPO POST-OLIMPICO. COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006".

Proposta del Sindaco Chiamparino
e degli Assessori Tessore e Peveraro.

Come noto, in data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il Presidente del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna la città ospite e il Comitato Olimpico Nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi;

Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999 (mecc. 9910885/01), esecutiva dal 4 gennaio 2000, assunta a seguito della scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto. Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo scopo di curare l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.

In questo ambito si collocano le strutture realizzate con un sistema d’investimenti pubblici e privati per oltre 3,4 miliardi di Euro, mirati strategicamente a dare visibilità e attrattività internazionale alla Città di Torino ed alle sue montagne in occasione dell’evento e, inoltre, a promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Per gestire questi investimenti, che si aggiungono all’impatto di immagine promozionale e turistica generato dai Giochi Olimpici è necessaria la presenza di un soggetto capace di promuovere e garantire occasioni di sfruttamento sia a livello nazionale che a livello internazionale delle infrastrutture olimpiche.

Al proposito viene qui richiamato il protocollo d’intesa approvato con l’adozione di separati provvedimenti dal Comune di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2005 (mecc. 2005 12277/015) esecutiva dal 14 gennaio 2006, dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 85-1944 del 28 dicembre 2005 e dalla Provincia di Torino, con il quale le Istituzioni assumevano l’impegno a costituire il soggetto unitario deputato all’amministrazione del complesso patrimonio post olimpico, aperto altresì alla partecipazione del CONI e di altri soggetti pubblici e privati, con la forma giuridica più idonea allo scopo.

Tale soggetto, sarà ad alta patrimonialità in quanto, per effetto dei conferimenti, assumerà la titolarità di gran parte dei villaggi e delle infrastrutture olimpiche che, peraltro, sono in parte già di proprietà degli enti sottoscrittori. Il soggetto in parola disporrà pertanto della leva finanziaria necessaria per alimentare le azioni gestionali e promozionali imperniate sulle infrastrutture stesse, attraverso una gestione integrata ovvero affidata a soggetti diversi sulla base delle realtà così come diversificate. Per quanto attiene la Città la destinazione finale dei beni sarà definita dal Consiglio Comunale con proprio provvedimento che farà seguito alla deliberazione del 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/01), esecutiva dal 6 agosto 2001 e sue successive modificazioni e integrazioni, afferente l’uso posto olimpico degli impianti.

Tra le varie ipotesi formulate per la costituzione di tale soggetto l’idea prevalente è stata quella di una Fondazione ispirata al modello della "fondazione di partecipazione" in quanto forma giuridica più idonea ad affermare significativamente e indiscutibilmente le finalità di interesse generale del soggetto costituendo ed il suo radicamento diffuso con l’intero territorio olimpico e non.

Tale modello permette infatti ai Fondatori di mantenere, anche dopo l’atto di costituzione, forme dirette ed indirette di amministrazione e controllo sulla Fondazione medesima, attività queste che il modello tradizionale non consentirebbe.

Tenuto conto di quanto suesposto, dato atto che la definizione del percorso per l’efficace gestione e valorizzazione dell’eredità olimpica costituisce elemento inscindibile per l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali, considerata inoltre l’urgenza e la necessità di dotarsi in tempo utile di strutture amministrative giuridicamente e funzionalmente idonee, si rende ora necessario autorizzare la Città di Torino a partecipare alla costituzione della Fondazione finalizzata allo sviluppo post-olimpico denominata "Fondazione 20 marzo 2006" in qualità di socio fondatore e, contestualmente approvare lo statuto che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 1). Ciò premesso, nell'aderire alla fondazione, si rende necessario che la Città apporti a titolo di conferimento al patrimonio disponibile e/o indisponibile, una somma fino ad un importo massimo di Euro 3.000.000,00 nonché il nuovo palazzetto multifunzionale realizzato vicino allo Stadio Olimpico, così detto Palaisozaki, unitamente ai diritti pari ad un terzo del nuovo Villaggio Olimpico di Torino. In particolare, per quanto riguarda il Palaisozaki si precisa che il conferimento si intenderebbe in diritto di superficie, come sarà meglio precisato in atto costitutivo.

In applicazione degli artt. 28 comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto della Città di Torino, la trasmissione dei progetti del bilancio preventivo e del rendiconto, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, nonché la trasmissione di tutti i documenti richiesti da Consiglieri Comunali della Città di Torino, sarà garantita con l’istituzione di apposito articolo nel Regolamento interno della costituenda Fondazione, di cui la medesima dovrà dotarsi, in osservanza di quanto disposto dall’art. 19 dello Statuto de quo. L'atto costitutivo della fondazione verrà sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale, non appena predisposto e condiviso da tutti i soggetti fondatori.

Pare doveroso, attesa la natura del bene la cui proprietà permane in capo alla Città, che le decisioni afferenti le destinazioni finali dei beni, nonché quelle concernenti atti di disposizione dei medesimi, vengano precedute da parere conforme del Sindaco della Città.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate, la partecipazione della Città di Torino - in qualità di socio fondatore - alla costituzione della Fondazione denominata "Fondazione 20 marzo 2006", approvandone contestualmente lo Statuto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.              );
1) bis   di aderire alla fondazione apportando a titolo di conferimento al patrimonio disponibile/indisponibile una somma fino ad un importo massimo di Euro 3.000.000,00 e di indicare sin d'ora nel Palaisozaki e nei diritti pari ad un terzo sul Villaggio Olimpico di Torino i beni che verranno conferiti nella Fondazione da parte della Città di Torino, demandando alla Giunta ed ai competenti organi tecnici comunali l'esecuzione di quanto disposto con la presente deliberazione. In particolare, per quanto riguarda il Palaisozaki si precisa che il conferimento si intenderebbe in diritto di superficie, come sarà meglio precisato in atto costitutivo;
2)   di dare atto che l'atto costitutivo sarà approvato separatamente e successivamente con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale;
3) di dichiarare, in applicazione degli artt. 28 comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto della Città di Torino, garantita la trasmissione dei progetti del bilancio preventivo e del rendiconto, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, nonché la trasmissione di tutti i documenti richiesti da Consiglieri Comunali della Città di Torino, con l’istituzione di apposito articolo nel Regolamento interno della costituenda Fondazione, di cui la medesima dovrà dotarsi in osservanza di quanto disposto dall’art. 19 dello Statuto de quo;
3) bis   di dare atto che verrà sottoposta al Consiglio Comunale l'approvazione dello schema di atto costitutivo condiviso dai soci fondatori;
3) ter   di disporre, attesa la natura del bene, la cui proprietà permane in capo alla Città, che le decisioni afferenti le destinazioni finali dei beni, nonché quelle concernenti atti di disposizione dei medesimi, vengano precedute da parere conforme del Sindaco della Città;
4)   di autorizzare l’ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore redazione dello statuto;
5) di prendere atto che le eventuali spese relative e conseguenti alla costituzione della Fondazione denominata "Fondazione 20 marzo 2006" sono a carico di quest’ultima, richiamato ogni beneficio di legge;
6) di dichiarare attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


STATUTO FONDAZIONE
"20 MARZO 2006"

Articolo 1 - Costituzione

1.   E’ costituita la fondazione con la denominazione "Fondazione 20 Marzo 2006", (di seguito "Fondazione").

2.   La Fondazione opera quale ente di diritto privato secondo quanto disciplinato dalle norme del presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 2 - Sede, ambito territoriale di operatività, delegazioni ed uffici

1.   La Fondazione ha sede in Torino, P.za Castello 165.

2.   L’ambito territoriale in cui la Fondazione intende operare, inizialmente individuato prevalentemente nel territorio della Regione Piemonte, è esteso all’intero territorio nazionale ed estero. Ne consegue, pertanto, che delegazioni, rappresentanze e sedi operative della Fondazione potranno essere istituiti sia in Italia che all’estero ai fini di garantire la positiva ricaduta e lo sviluppo dell’attività della Fondazione medesima.

Articolo 3 - Scopi e durata

1.   La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è volta all’esclusivo svolgimento di funzioni di interesse generale ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2.   L’attività della Fondazione è finalizzata a favorire lo sviluppo economico regionale ed ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali attraverso la gestione del proprio patrimonio.

3. Nello specifico, la Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l’utilizzazione e lo sfruttamento. La Fondazione, inoltre, potrà amministrare anche altri beni mobili ed immobili pervenuti alla stessa in qualsiasi forma e destinati ad attività turistiche, sportive e/o ricettive-culturali ovunque ubicati.

4.   La Fondazione, con l’utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, può porre in essere tutti gli atti, le attività e le operazioni ausiliarie, connesse, strumentali, affini e complementari al perseguimento dei propri scopi, che non le siano precluse dalla legge o dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari. La Fondazione, inoltre, nell’ambito delle attività poste in essere per il perseguimento dei propri scopi, può costituire altri soggetti muniti di personalità giuridica, anche di carattere commerciale, aventi scopo sinergico al proprio ovvero assumere interessenze e partecipazioni in detti soggetti.

5.    La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l’anticipato scioglimento a norma del presente Statuto e del Codice Civile.

Articolo 4 - Patrimonio

1.   Il patrimonio della Fondazione è composto:

a)   dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede d’atto costitutivo;
b)   dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
c)   dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati diversi dai Fondatori e dai Partecipanti, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
d)   da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e da quanto comunque perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile.

2.   La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituita con il ricavato dell’esercizio della sua attività, diretta o indiretta, della amministrazione, anche straordinaria, e della gestione del suo patrimonio, nonché con i contributi di enti o persone fisiche.

3.   Il patrimonio della Fondazione, come indicato in atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, ed i contributi e le elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati e costituenti le entrate di cui al successivo articolo, con esclusione del fondo di dotazione indisponibile e di eventuali ulteriori conferimenti, espressamente dichiarati indisponibili, hanno il fine di realizzare il funzionamento della Fondazione e sono vincolati alla realizzazione dei suoi scopi ed alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

4.   La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma di legge.

Articolo 5 - Entrate disponibili / Fondo di gestione

1.   Le entrate costituenti il fondo di gestione della Fondazione, disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituiti:

a)   dall’apposito conferimento iniziale come da atto costitutivo della Fondazione;
b)   dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio indisponibile;
c)   da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e/o privati, che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile;
d)   dagli eventuali contributi erogati annualmente dai Fondatori e/o dai Partecipanti;
e)   dai beni mobili ed immobili e dalle somme da chiunque conferite alla Fondazione, destinati a gestione.

2.   Le rendite e le risorse della Fondazione destinate al Fondo di gestione, compresi gli eventuali residui attivi d’esercizio, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

3.   Le entrate di cui al presente articolo sono amministrate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 - Fondatori e Partecipanti della Fondazione
Fondatori

1. Sono Fondatori, in quanto hanno sottoscritto l’atto costitutivo, la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI e coloro a cui in futuro verrà attribuita la qualifica di Fondatore con apposita deliberazione del Collegio dei Fondatori. I Fondatori conferiscono i beni espressamente indicati nell’atto costitutivo e sono tenuti ad erogare un contributo alla Fondazione. I Fondatori che non hanno sottoscritto l’atto costituivo sono tenuti a versare il contributo deliberato dal Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione inserita nel bilancio preventivo; tale contributo è destinato al fondo di gestione, quando non espressamente destinato al patrimonio indisponibile.

2. I Fondatori sono rappresentati in seno al Collegio dei Fondatori ed al Consiglio di Amministrazione nelle forme e con le modalità previste dai successivi articoli 9 e 11 del presente Statuto.

3. I Fondatori possono convenzionarsi con la Fondazione per l’utilizzo del proprio personale.

Partecipanti

4.   Possono ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti, pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione e previa richiesta d’adesione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, secondo le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita annualmente, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, dal Consiglio di Amministrazione. Sulla richiesta d’adesione è chiamato a pronunciarsi il Collegio dei Fondatori con deliberazione assunta ai sensi del successivo articolo 9 comma 5, deliberazione nella quale si determinerà altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla Fondazione.

5.   I Partecipanti potranno anche contribuire con un’attività o con servizi, anche di carattere professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni immobili oppure di beni materiali o immateriali, purché stimabili ai sensi di legge.

6.   La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

7.   I Partecipanti sono rappresentati in seno all’Assemblea dei Partecipanti ed al Consiglio di Amministrazione nelle forme e con le modalità previste dai successivi articoli 10 e 11 del presente Statuto.

Articolo 7 - Esclusione e recesso

1.   Il Collegio dei Fondatori delibera l’esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

a)   violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli scopi che si prefigge la Fondazione o qualora generino discredito sulla Fondazione;
b) inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
c)   comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2.   Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
b) apertura di procedure di liquidazione;
c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3.   I Fondatori o i Partecipanti della Fondazione sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata a.r., entro il 30 novembre di ogni anno, l’eventuale intenzione di cessare di far parte della Fondazione con decorrenza dall’anno successivo. Il recesso comunicato dopo l’approvazione da parte del Collegio dei Fondatori del bilancio preventivo, comporta in ogni caso la corresponsione dei contributi economici per l’esercizio successivo da parte del soggetto recedente.

4.   L’esclusione ed il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione dei beni conferiti in proprietà alla Fondazione, nonché dei contributi in danaro sino a quel tempo versati. Qualora i soci conferiscano alla Fondazione diritti reali diversi dalla proprietà, questi si estinguono alla loro naturale scadenza.

Articolo 8 - Organi della Fondazione

1.   Sono organi della Fondazione:

a) il Collegio dei Fondatori;
b) l’Assemblea dei Partecipanti;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Presidente e Vice Presidente della Fondazione;
e) il Collegio dei Revisori dei conti.

2.   Ad esclusione del Collegio dei Fondatori e dell’Assemblea dei Partecipanti, la durata degli Organi della Fondazione è di tre esercizi e scade con l’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio da parte del Collegio dei Fondatori. Ciascun componente può essere riconfermato. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori decadono di diritto dall’incarico ricoperto nelle seguenti ipotesi: a) perdita dei requisiti di partecipazione all’Organo; b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati che comportano l’interdizione temporanea o definitiva da pubblici incarichi o servizi.

Articolo 9 - Collegio dei Fondatori

1.   Il Collegio dei Fondatori è composto dal legale rappresentante di ciascun Fondatore o da suo delegato. In caso di esclusione o recesso di un Fondatore, il rispettivo rappresentante decade di diritto dalla carica in esso ricoperta. Possono essere chiamati a far parte del Collegio dei Fondatori e conseguentemente assumono la qualifica di Fondatori previa deliberazione in tal senso del Collegio dei Fondatori, quei soggetti, pubblici o privati, nazionali e/o internazionali, che, in ragione di rilevanti contribuzioni al patrimonio e/o al fondo di gestione della Fondazione, contribuiscano al perseguimento delle finalità della Fondazione stessa.

   L’appartenenza al Collegio dei Fondatori è incompatibile con qualunque altra carica prevista dal presente Statuto, fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 12.

   Il sistema di voto all’interno del Collegio dei Fondatori è disciplinato con il sistema dei punti/voto, regolato come segue:

-   il 20% (venti) dei punti/voto è ripartito, sin dall’atto costitutivo, in parti eguali tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino ed il CONI. Tale quota di punti/voto non è suscettibile di modifiche in conseguenza dell’ammissione di nuovi soci con la qualità di Fondatori;

-   l’80% (ottanta) dei punti/voto è ripartito tra i Fondatori in proporzione alla contribuzione complessiva storicizzata di ciascuno di essi al patrimonio e/o al fondo di gestione della Fondazione, come risultante dalla stima dei conferimenti effettuata a norma del presente Statuto. L’attribuzione dei punti/voto a ciascuno dei Fondatori è aggiornata dal Collegio dei Fondatori medesimo ad ogni ulteriore contribuzione secondo la metodologia oggettiva approvata dallo stesso Collegio dei Fondatori.

2.   Il Collegio dei Fondatori ha in particolare i seguenti poteri:

a) identificare i settori di attività della Fondazione, nonché stabilire e sottoporre al Consiglio di Amministrazione le linee generali e le direttive dell’attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui all’articolo 3;
b) deliberare in ordine all’ammissione di nuovi Fondatori chiamati a far parte della Fondazione medesima in base alle contribuzioni di cui al precedente comma 1;
c) in base ai criteri stabiliti in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo dal Consiglio di Amministrazione, attribuire la qualifica di Partecipante in alternativa a quella di Fondatore, determinando altresì il periodo di adesione alla Fondazione e l’entità della contribuzione;
d) deliberare in merito all’esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti in base a quanto stabilito dall’articolo 7;
e) deliberare su tutte le questioni attinenti eventuali variazioni della proprietà dei beni nella disponibilità della Fondazione;
f) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione in base a quanto disposto dai successivi articoli 10 e 11 e determinarne l’indennità di carica; indicare, ai sensi dell’articolo 12, il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione e determinarne l’indennità di carica;
g) nominare i componenti del Collegio dei Revisori, secondo le modalità previste dall’articolo 13;
h) deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
i) esprimere i pareri previsti dal presente Statuto;
j) deliberare, ai sensi dell’articolo 3 del presente Statuto, in merito alla costituzione e alla liquidazione di organismi societari o associativi, nonché all’acquisto, alla sottoscrizione e alla cessione di partecipazioni in organismi già costituiti su proposta del Consiglio di Amministrazione;
k) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo.

3.   Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta ogni trimestre e, comunque, entro il 30 novembre, per esprimere in tempo utile il parere sul bilancio preventivo dell’anno seguente. Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente del Collegio dei Fondatori, nominato dai Fondatori medesimi, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Presidente della Fondazione, ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno la metà dei Fondatori ed è presieduto dallo stesso Presidente. Il Collegio dei Fondatori è convocato mediante avviso raccomandato o invio di telefax (o invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica) ai Fondatori. La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno e deve essere inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione fatti salvi i casi d’urgenza.

4.   La riunione del Collegio dei Fondatori è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti rappresentativi dei punti/voto. Le deliberazioni del Collegio dei Fondatori sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei punti/voto dei suoi componenti presenti alla deliberazione, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite al successivo comma. Le deliberazioni del Collegio dei Fondatori devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato. Le sedute del Collegio dei Fondatori sono, in linea di massima, pubbliche.

5.   Le deliberazioni concernenti il parere sul bilancio preventivo, il punto e) del comma 2 del presente articolo e la determinazione dei criteri per l’ammissione di nuovi membri della Fondazione, con la qualità di Fondatori o Partecipanti, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei punti/voto dei componenti del Collegio dei Fondatori. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto devono essere prese con la maggioranza dei 2/3 dei punti/voto dei componenti del Collegio, quelle relative allo scioglimento della Fondazione devono essere prese con la maggioranza dei ¾ dei punti/voto dei componenti del Collegio dei Fondatori. Le deliberazioni concernenti l’esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti nonché l’ammissione di nuovi membri della Fondazione, con la qualità di Fondatori, sono assunte all’unanimità dei componenti del Collegio dei Fondatori, senza applicazione del criterio del punto/voto.

Articolo 10 - Assemblea dei Partecipanti

1.   L’Assemblea dei Partecipanti è composta dai legali rappresentanti, o loro delegati, di tutti i Partecipanti dichiarati tali secondo i criteri e le modalità individuati dal presente Statuto. E’ prevista la sua costituzione solo ed esclusivamente qualora il numero dei soggetti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali autorizzati a farne parte risulti in numero superiore alle due unità. L’appartenenza all’Assemblea dei Partecipanti è incompatibile con qualunque altra carica prevista dal presente Statuto ed è legata alla durata fissata dal Collegio dei Fondatori.

2.   L’Assemblea dei Partecipanti fornisce pareri consultivi sul bilancio preventivo e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione sottoponendoli alla valutazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori. L’Assemblea dei Partecipanti, qualora costituita, provvede inoltre alla designazione del o dei propri rappresentanti quali membri del Consiglio di Amministrazione e di 1 (uno) membro supplente del Collegio dei Revisori in base alle maggioranze previste dal successivo comma 4. I soggetti di cui sopra sono nominati con successiva deliberazione del Collegio dei Fondatori.

3.   L’Assemblea si riunisce almeno una volta ogni trimestre e comunque entro il 30 novembre, per fornire in tempo utile un parere sul bilancio consuntivo della Fondazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti, nominato dall’Assemblea stessa nel suo seno, di propria iniziativa ovvero su richiesta del Presidente della Fondazione, ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno la metà dei Partecipanti ed è presieduta dal suo Presidente. L’Assemblea è convocata mediante avviso raccomandato o invio di telefax (o invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica) ai Partecipanti ed è presieduta dal suo Presidente. La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

4.   L’Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Partecipanti devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato. Le sedute dell’Assemblea dei Partecipanti sono, in linea di massima, pubbliche.

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione

1.   Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 13 (tredici) membri, previa determinazione del numero da parte del Collegio dei Fondatori. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opererà e vengono nominati dal Collegio dei Fondatori:

- n. 3 (tre) componenti designati dalla Regione Piemonte;
- n. 3 (tre) componenti designati dal Comune di Torino;
- n. 3 (tre) componenti designati dalla Provincia di Torino;
- n. 1 (uno) componente designato dal CONI;
- n. 1 (uno) componente in rappresentanza dei Comuni sede di gare olimpiche, dagli stessi designato;
- n. 2 (due) componenti in rappresentanza dei Partecipanti o dei Fondatori non originari, dagli stessi designati, previa richiesta del Collegio dei Fondatori.

2.   Qualora uno o più dei Fondatori dovessero recedere od essere esclusi dalla Fondazione, i rispettivi rappresentanti non avranno diritto di nomina ai sensi del precedente comma. In considerazione della facoltatività della costituzione dell’Assemblea dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente e validamente costituito anche nel caso in cui i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dall’Assemblea dei Partecipanti non possano essere indicati. Le dimissioni o comunque la vacanza contestuale reiterata della maggioranza dei Consiglieri comporta la decadenza dell’intero organo amministrativo.

3.   Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ai sensi del presente Statuto e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione. In particolare e a mero titolo riassuntivo e non esaustivo, esso provvede a:

- proporre al Collegio dei Fondatori le linee strategiche a cui ispirare l’attività gestionale e l’organizzazione degli uffici;
- approvare il bilancio preventivo previo parere del Collegio dei Fondatori e dell’Assemblea dei Partecipanti, se costituita;
- approvare il bilancio consuntivo ed inviarlo per opportuna conoscenza al Collegio dei Fondatori ed all’Assemblea dei Partecipanti;
- concorrere a definire, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, i criteri in base ai quali il Collegio dei Fondatori attribuisce la qualifica di Partecipante o di Fondatore;
- istruire le domande d’ammissione alla Fondazione;
- deliberare sulla consistenza dell’organico della Fondazione, sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale, salva la facoltà di delegare tutto o parte di tali attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- provvedere all’istituzione, all’ordinamento ed al coordinamento degli uffici della Fondazione, compresa la nomina del Direttore generale ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto;
- deliberare sulle materie indicate all’articolo 5 del presente Statuto, ivi inclusa l’accettazione di conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni, sentito il parere del Collegio dei Fondatori;
- predisporre ed approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento interno di cui all’articolo 19 del presente Statuto;
- dare esecuzione e deliberare in merito ai programmi, alle direttive, agli affari e alle questioni che gli siano stati sottoposti dal Collegio dei Fondatori;
- sottoporre al Collegio dei Fondatori proposte per: a) eventuali modifiche statutarie; b) costituzioni o acquisizioni di partecipazioni in società di capitali con scopo di lucro che abbiano ad oggetto attività conformi, connesse o comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione; c) stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali; d) eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;
- accertare l’eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione e riferirne al Collegio dei Fondatori per gli opportuni provvedimenti;
- nominare al proprio interno, nella prima riunione successiva all’indicazione da parte del Collegio dei Fondatori, il Presidente ed il Vicepresidente.

4.   Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno una volta al trimestre ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà più uno dei consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso raccomandato o invio di telefax (o invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica) ai Consiglieri. La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

5.   Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun componente esprime un voto e l’esercizio del diritto di voto non può essere delegato, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su invito del Presidente, dirigenti o dipendenti della Fondazione, amministratori e dipendenti degli organismi associativi e societari partecipati dalla Fondazione, nonché consulenti ed esperti al fine di riferire circa argomenti specifici relativi alle materie all’ordine del giorno e/o esprimere il proprio parere.

Articolo 12 - Presidente e Vice Presidente della Fondazione

1.   Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne promuove l’attività. Egli è eletto - al pari del Vice Presidente - dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Collegio dei Fondatori, nella prima riunione del Consiglio medesimo successiva alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte del Collegio dei Fondatori secondo le modalità previste dal presente Statuto ad eccezione del primo Presidente che è nominato dai Fondatori all’atto della costituzione della Fondazione, anche tra i medesimi, e che resta in carica 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile. Egli, al pari degli altri Organi della Fondazione dura in carica tre esercizi come meglio precisato all’articolo 8 dello Statuto e può essere riconfermato consecutivamente anche per più mandati.

2.   Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l’osservanza dello Statuto, promovendone la riforma qualora si renda necessario, e l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

3.   In particolare ed a mero titolo riassuntivo, al Presidente spetta:

- la legale rappresentanza della Fondazione;
- la convocazione, la presidenza e la predisposizione dell’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- la firma degli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- l’adozione, nei casi di necessità ed urgenza, degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone alla ratifica di tale Organo nella prima riunione utile;
- la gestione delle relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria rientranti nelle proprie competenze;
- il raccordo con il Collegio dei Fondatori e l’Assemblea dei Partecipanti.

4.   Il Vice Presidente della Fondazione svolge attività vicaria del Presidente. Pertanto, in caso di assenza o impedimento del Presidente a svolgere le attività attribuitegli dal presente Statuto, il Vice Presidente sostituirà il Presidente, con i medesimi poteri.

Articolo 13 - Il Collegio dei Revisori dei conti

1.   Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo della gestione della Fondazione, che provvede:

a) al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione;
b) al controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili;
c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

2.   Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e di massimo 2 (due) membri supplenti, nominati dal Collegio dei Fondatori, previa designazione di un componente effettivo ciascuno da parte della Regione Piemonte, del Comune di Torino, della Provincia di Torino, e di un componente supplente da parte del CONI e di un componente supplente eventuale da parte dell’Assemblea dei Partecipanti. I componenti del predetto Collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

3.   Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni trimestre, esso è convocato dal Presidente, eletto in seno al Collegio medesimo, con avviso scritto comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, il giorno e l’ora della riunione e gli argomenti da trattare. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto in un registro debitamente validato.

4.   Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza assoluta. Ogni Revisore esprime un voto e l’esercizio del voto non può essere delegato. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. In caso di assenza del membro effettivo subentra nei casi previsti dall’articolo 2401 Codice Civile, il membro supplente.

5.   I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi come meglio precisato nell’articolo 8 del presente Statuto.

Articolo 14 - Direttore Generale

1.   E’ nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere vincolante del Collegio dei Fondatori, un Direttore Generale della Fondazione.

2.   I compiti, la durata dell’incarico e le prerogative del Direttore Generale saranno oggetto del Regolamento di cui all’articolo 19 dello Statuto.

Articolo 15 - Esercizio finanziario e bilancio

1.   L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio sono predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione un bilancio preventivo ed uno consuntivo, con le modalità di cui al presente Statuto.

2.   Il Collegio dei Fondatori approva in forma definitiva, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo, ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo relativo all’anno decorso.

3.   Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e dovrà essere oggetto di certificazione da parte degli appositi soggetti ed organismi.

4.   Il bilancio della Fondazione, con i relativi allegati e le relative relazioni, sono depositati presso la sede della Fondazione almeno venti giorni prima dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione convocato per l’approvazione del bilancio consuntivo.

5.   In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire direttamente o indirettamente utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

6.   La Fondazione ha l’obbligo del pareggio del bilancio, che può essere conseguito anche utilizzando il proprio patrimonio ad esclusione di quello indisponibile.

Articolo 16 - Estinzione della Fondazione

1.   In ipotesi di estinzione della Fondazione determinata da una delle cause previste dalla legge, il Collegio dei Fondatori delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, con la maggioranza dei 3/4 dei punti/voto dei suoi componenti, stabilendo altresì le modalità di devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione.

Articolo 17 - Foro competente

1.    Ogni controversia relativa all’interpretazione del presente Statuto e collegata con l’attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Torino.

Articolo 18 - Riconoscimento

1.   La Fondazione si impegna a chiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

Articolo 19 - Regolamento interno

1.   Per disciplinare l’organizzazione, definire le strutture operative, i compiti, la durata ed i poteri del Direttore Generale, e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all’esercizio del presente Statuto, la Fondazione si doterà di un Regolamento interno, predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 20 - Rinvio alle leggi

1.   Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.