Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
n. ord. 102
2006 01312/101
OGGETTO: ASSUNZIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALLO SVILUPPO POST-OLIMPICO. COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006".
Proposta del Sindaco Chiamparino
e degli Assessori Tessore e Peveraro.
Come noto, in data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il Presidente del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna la città ospite e il Comitato Olimpico Nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi;
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999 (mecc. 9910885/01), esecutiva dal 4 gennaio 2000, assunta a seguito della scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto. Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo scopo di curare l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
In questo ambito si collocano le strutture realizzate con un sistema dinvestimenti pubblici e privati per oltre 3,4 miliardi di Euro, mirati strategicamente a dare visibilità e attrattività internazionale alla Città di Torino ed alle sue montagne in occasione dellevento e, inoltre, a promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio.
Per gestire questi investimenti, che si aggiungono allimpatto di immagine promozionale e turistica generato dai Giochi Olimpici è necessaria la presenza di un soggetto capace di promuovere e garantire occasioni di sfruttamento sia a livello nazionale che a livello internazionale delle infrastrutture olimpiche.
Al proposito viene qui richiamato il protocollo dintesa approvato con ladozione di separati provvedimenti dal Comune di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2005 (mecc. 2005 12277/015) esecutiva dal 14 gennaio 2006, dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 85-1944 del 28 dicembre 2005 e dalla Provincia di Torino, con il quale le Istituzioni assumevano limpegno a costituire il soggetto unitario deputato allamministrazione del complesso patrimonio post olimpico, aperto altresì alla partecipazione del CONI e di altri soggetti pubblici e privati, con la forma giuridica più idonea allo scopo.
Tale soggetto, sarà ad alta patrimonialità in quanto, per effetto dei conferimenti, assumerà la titolarità di gran parte dei villaggi e delle infrastrutture olimpiche che, peraltro, sono in parte già di proprietà degli enti sottoscrittori. Il soggetto in parola disporrà pertanto della leva finanziaria necessaria per alimentare le azioni gestionali e promozionali imperniate sulle infrastrutture stesse, attraverso una gestione integrata ovvero affidata a soggetti diversi sulla base delle realtà così come diversificate. Per quanto attiene la Città la destinazione finale dei beni sarà definita dal Consiglio Comunale con proprio provvedimento che farà seguito alla deliberazione del 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/01), esecutiva dal 6 agosto 2001 e sue successive modificazioni e integrazioni, afferente luso posto olimpico degli impianti.
Tra le varie ipotesi formulate per la costituzione di tale soggetto lidea prevalente è stata quella di una Fondazione ispirata al modello della "fondazione di partecipazione" in quanto forma giuridica più idonea ad affermare significativamente e indiscutibilmente le finalità di interesse generale del soggetto costituendo ed il suo radicamento diffuso con lintero territorio olimpico e non.
Tale modello permette infatti ai Fondatori di mantenere, anche dopo latto di costituzione, forme dirette ed indirette di amministrazione e controllo sulla Fondazione medesima, attività queste che il modello tradizionale non consentirebbe.
Tenuto conto di quanto suesposto, dato atto che la definizione del percorso per lefficace gestione e valorizzazione delleredità olimpica costituisce elemento inscindibile per lorganizzazione dei Giochi Olimpici Invernali, considerata inoltre lurgenza e la necessità di dotarsi in tempo utile di strutture amministrative giuridicamente e funzionalmente idonee, si rende ora necessario autorizzare la Città di Torino a partecipare alla costituzione della Fondazione finalizzata allo sviluppo post-olimpico denominata "Fondazione 20 marzo 2006" in qualità di socio fondatore e, contestualmente approvare lo statuto che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 1). Ciò premesso, nell'aderire alla fondazione, si rende necessario che la Città apporti a titolo di conferimento al patrimonio disponibile e/o indisponibile, una somma fino ad un importo massimo di Euro 3.000.000,00 nonché il nuovo palazzetto multifunzionale realizzato vicino allo Stadio Olimpico, così detto Palaisozaki, unitamente ai diritti pari ad un terzo del nuovo Villaggio Olimpico di Torino. In particolare, per quanto riguarda il Palaisozaki si precisa che il conferimento si intenderebbe in diritto di superficie, come sarà meglio precisato in atto costitutivo.
In applicazione degli artt. 28 comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto della Città di Torino, la trasmissione dei progetti del bilancio preventivo e del rendiconto, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, nonché la trasmissione di tutti i documenti richiesti da Consiglieri Comunali della Città di Torino, sarà garantita con listituzione di apposito articolo nel Regolamento interno della costituenda Fondazione, di cui la medesima dovrà dotarsi, in osservanza di quanto disposto dallart. 19 dello Statuto de quo. L'atto costitutivo della fondazione verrà sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale, non appena predisposto e condiviso da tutti i soggetti fondatori.
Pare doveroso, attesa la natura del bene la cui proprietà
permane in capo alla Città, che le decisioni afferenti
le destinazioni finali dei beni, nonché quelle concernenti
atti di disposizione dei medesimi, vengano precedute da parere
conforme del Sindaco della Città.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse
in narrativa che si intendono integralmente richiamate, la partecipazione
della Città di Torino - in qualità di socio fondatore
- alla costituzione della Fondazione denominata "Fondazione
20 marzo 2006", approvandone contestualmente lo Statuto allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
(all. 1 - n. );
1) bis di aderire alla fondazione apportando
a titolo di conferimento al patrimonio disponibile/indisponibile
una somma fino ad un importo massimo di Euro 3.000.000,00 e di
indicare sin d'ora nel Palaisozaki e nei diritti pari ad un terzo
sul Villaggio Olimpico di Torino i beni che verranno conferiti
nella Fondazione da parte della Città di Torino, demandando
alla Giunta ed ai competenti organi tecnici comunali l'esecuzione
di quanto disposto con la presente deliberazione. In particolare,
per quanto riguarda il Palaisozaki si precisa che il conferimento
si intenderebbe in diritto di superficie, come sarà meglio
precisato in atto costitutivo;
2) di dare atto che l'atto costitutivo sarà
approvato separatamente e successivamente con apposito atto deliberativo
del Consiglio Comunale;
3) di dichiarare, in applicazione degli artt. 28 comma 3 e 42
comma 10 dello Statuto della Città di Torino, garantita
la trasmissione dei progetti del bilancio preventivo e del rendiconto,
così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, nonché
la trasmissione di tutti i documenti richiesti da Consiglieri
Comunali della Città di Torino, con listituzione
di apposito articolo nel Regolamento interno della costituenda
Fondazione, di cui la medesima dovrà dotarsi in osservanza
di quanto disposto dallart. 19 dello Statuto de quo;
3) bis di dare atto che verrà sottoposta
al Consiglio Comunale l'approvazione dello schema di atto costitutivo
condiviso dai soci fondatori;
3) ter di disporre, attesa la natura del bene,
la cui proprietà permane in capo alla Città, che
le decisioni afferenti le destinazioni finali dei beni, nonché
quelle concernenti atti di disposizione dei medesimi, vengano
precedute da parere conforme del Sindaco della Città;
4) di autorizzare lufficiale rogante ad
apportare quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette
ad una migliore redazione dello statuto;
5) di prendere atto che le eventuali spese relative e conseguenti
alla costituzione della Fondazione denominata "Fondazione
20 marzo 2006" sono a carico di questultima, richiamato
ogni beneficio di legge;
6) di dichiarare attesa lurgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo
Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
1. E costituita la fondazione con la denominazione "Fondazione 20 Marzo 2006", (di seguito "Fondazione").
2. La Fondazione opera quale ente di diritto privato secondo quanto disciplinato dalle norme del presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
1. La Fondazione ha sede in Torino, P.za Castello 165.
2. Lambito territoriale in cui la Fondazione intende operare, inizialmente individuato prevalentemente nel territorio della Regione Piemonte, è esteso allintero territorio nazionale ed estero. Ne consegue, pertanto, che delegazioni, rappresentanze e sedi operative della Fondazione potranno essere istituiti sia in Italia che allestero ai fini di garantire la positiva ricaduta e lo sviluppo dellattività della Fondazione medesima.
1. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è volta allesclusivo svolgimento di funzioni di interesse generale ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Lattività della Fondazione è finalizzata a favorire lo sviluppo economico regionale ed ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali attraverso la gestione del proprio patrimonio.
3. Nello specifico, la Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone lutilizzazione e lo sfruttamento. La Fondazione, inoltre, potrà amministrare anche altri beni mobili ed immobili pervenuti alla stessa in qualsiasi forma e destinati ad attività turistiche, sportive e/o ricettive-culturali ovunque ubicati.
4. La Fondazione, con lutilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, può porre in essere tutti gli atti, le attività e le operazioni ausiliarie, connesse, strumentali, affini e complementari al perseguimento dei propri scopi, che non le siano precluse dalla legge o dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari. La Fondazione, inoltre, nellambito delle attività poste in essere per il perseguimento dei propri scopi, può costituire altri soggetti muniti di personalità giuridica, anche di carattere commerciale, aventi scopo sinergico al proprio ovvero assumere interessenze e partecipazioni in detti soggetti.
5. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo lanticipato scioglimento a norma del presente Statuto e del Codice Civile.
1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
a) dal fondo di dotazione indisponibile conferito
in sede datto costitutivo;
b) dai beni immobili, dai valori mobiliari e
dalle somme conferite dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa
destinazione ad incremento del patrimonio;
c) dai beni immobili, dai valori mobiliari e
dalle contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi
titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati diversi dai
Fondatori e dai Partecipanti, espressamente destinati ad incremento
del patrimonio;
d) da conferimenti, elargizioni, erogazioni,
contribuzioni e da quanto comunque perverrà alla Fondazione
a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati,
espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile.
2. La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituita con il ricavato dellesercizio della sua attività, diretta o indiretta, della amministrazione, anche straordinaria, e della gestione del suo patrimonio, nonché con i contributi di enti o persone fisiche.
3. Il patrimonio della Fondazione, come indicato in atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, ed i contributi e le elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati e costituenti le entrate di cui al successivo articolo, con esclusione del fondo di dotazione indisponibile e di eventuali ulteriori conferimenti, espressamente dichiarati indisponibili, hanno il fine di realizzare il funzionamento della Fondazione e sono vincolati alla realizzazione dei suoi scopi ed alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
4. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma di legge.
1. Le entrate costituenti il fondo di gestione della Fondazione, disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituiti:
a) dallapposito conferimento iniziale
come da atto costitutivo della Fondazione;
b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal
patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non
destinati al patrimonio indisponibile;
c) da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi
da parte di soggetti pubblici e/o privati, che non siano espressamente
destinati a patrimonio indisponibile;
d) dagli eventuali contributi erogati annualmente
dai Fondatori e/o dai Partecipanti;
e) dai beni mobili ed immobili e dalle somme
da chiunque conferite alla Fondazione, destinati a gestione.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione destinate al Fondo di gestione, compresi gli eventuali residui attivi desercizio, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
3. Le entrate di cui al presente articolo sono amministrate dal Consiglio di Amministrazione.
1. Sono Fondatori, in quanto hanno sottoscritto latto costitutivo, la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI e coloro a cui in futuro verrà attribuita la qualifica di Fondatore con apposita deliberazione del Collegio dei Fondatori. I Fondatori conferiscono i beni espressamente indicati nellatto costitutivo e sono tenuti ad erogare un contributo alla Fondazione. I Fondatori che non hanno sottoscritto latto costituivo sono tenuti a versare il contributo deliberato dal Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione inserita nel bilancio preventivo; tale contributo è destinato al fondo di gestione, quando non espressamente destinato al patrimonio indisponibile.
2. I Fondatori sono rappresentati in seno al Collegio dei Fondatori ed al Consiglio di Amministrazione nelle forme e con le modalità previste dai successivi articoli 9 e 11 del presente Statuto.
3. I Fondatori possono convenzionarsi con la Fondazione per lutilizzo del proprio personale.
4. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti, pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione e previa richiesta dadesione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, secondo le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita annualmente, in occasione dellapprovazione del bilancio di previsione per lanno successivo, dal Consiglio di Amministrazione. Sulla richiesta dadesione è chiamato a pronunciarsi il Collegio dei Fondatori con deliberazione assunta ai sensi del successivo articolo 9 comma 5, deliberazione nella quale si determinerà altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla Fondazione.
5. I Partecipanti potranno anche contribuire con unattività o con servizi, anche di carattere professionale, di particolare rilievo o con lattribuzione di beni immobili oppure di beni materiali o immateriali, purché stimabili ai sensi di legge.
6. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
7. I Partecipanti sono rappresentati in seno allAssemblea dei Partecipanti ed al Consiglio di Amministrazione nelle forme e con le modalità previste dai successivi articoli 10 e 11 del presente Statuto.
1. Il Collegio dei Fondatori delibera lesclusione dei Fondatori e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi
motivo, degli scopi che si prefigge la Fondazione o qualora generino
discredito sulla Fondazione;
b) inadempimento dellobbligo di effettuare le contribuzioni
e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
c) comportamento contrario al dovere di prestazioni
non patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, lesclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
b) apertura di procedure di liquidazione;
c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Fondatori o i Partecipanti della Fondazione sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata a.r., entro il 30 novembre di ogni anno, leventuale intenzione di cessare di far parte della Fondazione con decorrenza dallanno successivo. Il recesso comunicato dopo lapprovazione da parte del Collegio dei Fondatori del bilancio preventivo, comporta in ogni caso la corresponsione dei contributi economici per lesercizio successivo da parte del soggetto recedente.
4. Lesclusione ed il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione dei beni conferiti in proprietà alla Fondazione, nonché dei contributi in danaro sino a quel tempo versati. Qualora i soci conferiscano alla Fondazione diritti reali diversi dalla proprietà, questi si estinguono alla loro naturale scadenza.
1. Sono organi della Fondazione:
a) il Collegio dei Fondatori;
b) lAssemblea dei Partecipanti;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Presidente e Vice Presidente della Fondazione;
e) il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Ad esclusione del Collegio dei Fondatori e dellAssemblea dei Partecipanti, la durata degli Organi della Fondazione è di tre esercizi e scade con lapprovazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio da parte del Collegio dei Fondatori. Ciascun componente può essere riconfermato. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori decadono di diritto dallincarico ricoperto nelle seguenti ipotesi: a) perdita dei requisiti di partecipazione allOrgano; b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati che comportano linterdizione temporanea o definitiva da pubblici incarichi o servizi.
1. Il Collegio dei Fondatori è composto dal legale rappresentante di ciascun Fondatore o da suo delegato. In caso di esclusione o recesso di un Fondatore, il rispettivo rappresentante decade di diritto dalla carica in esso ricoperta. Possono essere chiamati a far parte del Collegio dei Fondatori e conseguentemente assumono la qualifica di Fondatori previa deliberazione in tal senso del Collegio dei Fondatori, quei soggetti, pubblici o privati, nazionali e/o internazionali, che, in ragione di rilevanti contribuzioni al patrimonio e/o al fondo di gestione della Fondazione, contribuiscano al perseguimento delle finalità della Fondazione stessa.
Lappartenenza al Collegio dei Fondatori è incompatibile con qualunque altra carica prevista dal presente Statuto, fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 12.
Il sistema di voto allinterno del Collegio dei Fondatori è disciplinato con il sistema dei punti/voto, regolato come segue:
- il 20% (venti) dei punti/voto è ripartito, sin dallatto costitutivo, in parti eguali tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino ed il CONI. Tale quota di punti/voto non è suscettibile di modifiche in conseguenza dellammissione di nuovi soci con la qualità di Fondatori;
- l80% (ottanta) dei punti/voto è ripartito tra i Fondatori in proporzione alla contribuzione complessiva storicizzata di ciascuno di essi al patrimonio e/o al fondo di gestione della Fondazione, come risultante dalla stima dei conferimenti effettuata a norma del presente Statuto. Lattribuzione dei punti/voto a ciascuno dei Fondatori è aggiornata dal Collegio dei Fondatori medesimo ad ogni ulteriore contribuzione secondo la metodologia oggettiva approvata dallo stesso Collegio dei Fondatori.
2. Il Collegio dei Fondatori ha in particolare i seguenti poteri:
a) identificare i settori di attività della Fondazione,
nonché stabilire e sottoporre al Consiglio di Amministrazione
le linee generali e le direttive dellattività della
Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nellambito
degli scopi e delle attività di cui allarticolo 3;
b) deliberare in ordine allammissione di nuovi Fondatori
chiamati a far parte della Fondazione medesima in base alle contribuzioni
di cui al precedente comma 1;
c) in base ai criteri stabiliti in occasione dellapprovazione
del bilancio di previsione per lanno successivo dal Consiglio
di Amministrazione, attribuire la qualifica di Partecipante in
alternativa a quella di Fondatore, determinando altresì
il periodo di adesione alla Fondazione e lentità
della contribuzione;
d) deliberare in merito allesclusione dei Fondatori e dei
Partecipanti in base a quanto stabilito dallarticolo 7;
e) deliberare su tutte le questioni attinenti eventuali variazioni
della proprietà dei beni nella disponibilità della
Fondazione;
f) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione in base
a quanto disposto dai successivi articoli 10 e 11 e determinarne
lindennità di carica; indicare, ai sensi dellarticolo
12, il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione e determinarne
lindennità di carica;
g) nominare i componenti del Collegio dei Revisori, secondo le
modalità previste dallarticolo 13;
h) deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, anche su
proposta del Consiglio di Amministrazione;
i) esprimere i pareri previsti dal presente Statuto;
j) deliberare, ai sensi dellarticolo 3 del presente Statuto,
in merito alla costituzione e alla liquidazione di organismi societari
o associativi, nonché allacquisto, alla sottoscrizione
e alla cessione di partecipazioni in organismi già costituiti
su proposta del Consiglio di Amministrazione;
k) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla
devoluzione del patrimonio residuo.
3. Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta ogni trimestre e, comunque, entro il 30 novembre, per esprimere in tempo utile il parere sul bilancio preventivo dellanno seguente. Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente del Collegio dei Fondatori, nominato dai Fondatori medesimi, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Presidente della Fondazione, ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno la metà dei Fondatori ed è presieduto dallo stesso Presidente. Il Collegio dei Fondatori è convocato mediante avviso raccomandato o invio di telefax (o invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica) ai Fondatori. La convocazione deve contenere lindicazione dellordine del giorno e deve essere inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione fatti salvi i casi durgenza.
4. La riunione del Collegio dei Fondatori è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti rappresentativi dei punti/voto. Le deliberazioni del Collegio dei Fondatori sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei punti/voto dei suoi componenti presenti alla deliberazione, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite al successivo comma. Le deliberazioni del Collegio dei Fondatori devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato. Le sedute del Collegio dei Fondatori sono, in linea di massima, pubbliche.
5. Le deliberazioni concernenti il parere sul bilancio preventivo, il punto e) del comma 2 del presente articolo e la determinazione dei criteri per lammissione di nuovi membri della Fondazione, con la qualità di Fondatori o Partecipanti, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei punti/voto dei componenti del Collegio dei Fondatori. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto devono essere prese con la maggioranza dei 2/3 dei punti/voto dei componenti del Collegio, quelle relative allo scioglimento della Fondazione devono essere prese con la maggioranza dei ¾ dei punti/voto dei componenti del Collegio dei Fondatori. Le deliberazioni concernenti lesclusione dei Fondatori e dei Partecipanti nonché lammissione di nuovi membri della Fondazione, con la qualità di Fondatori, sono assunte allunanimità dei componenti del Collegio dei Fondatori, senza applicazione del criterio del punto/voto.
1. LAssemblea dei Partecipanti è composta dai legali rappresentanti, o loro delegati, di tutti i Partecipanti dichiarati tali secondo i criteri e le modalità individuati dal presente Statuto. E prevista la sua costituzione solo ed esclusivamente qualora il numero dei soggetti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali autorizzati a farne parte risulti in numero superiore alle due unità. Lappartenenza allAssemblea dei Partecipanti è incompatibile con qualunque altra carica prevista dal presente Statuto ed è legata alla durata fissata dal Collegio dei Fondatori.
2. LAssemblea dei Partecipanti fornisce pareri consultivi sul bilancio preventivo e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione sottoponendoli alla valutazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori. LAssemblea dei Partecipanti, qualora costituita, provvede inoltre alla designazione del o dei propri rappresentanti quali membri del Consiglio di Amministrazione e di 1 (uno) membro supplente del Collegio dei Revisori in base alle maggioranze previste dal successivo comma 4. I soggetti di cui sopra sono nominati con successiva deliberazione del Collegio dei Fondatori.
3. LAssemblea si riunisce almeno una volta ogni trimestre e comunque entro il 30 novembre, per fornire in tempo utile un parere sul bilancio consuntivo della Fondazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione. LAssemblea è convocata dal Presidente dellAssemblea dei Partecipanti, nominato dallAssemblea stessa nel suo seno, di propria iniziativa ovvero su richiesta del Presidente della Fondazione, ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno la metà dei Partecipanti ed è presieduta dal suo Presidente. LAssemblea è convocata mediante avviso raccomandato o invio di telefax (o invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica) ai Partecipanti ed è presieduta dal suo Presidente. La convocazione deve contenere lindicazione dellordine del giorno e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
4. LAssemblea dei Partecipanti è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dellAssemblea dei Partecipanti devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato. Le sedute dellAssemblea dei Partecipanti sono, in linea di massima, pubbliche.
1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 13 (tredici) membri, previa determinazione del numero da parte del Collegio dei Fondatori. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opererà e vengono nominati dal Collegio dei Fondatori:
- n. 3 (tre) componenti designati dalla Regione Piemonte;
- n. 3 (tre) componenti designati dal Comune di Torino;
- n. 3 (tre) componenti designati dalla Provincia di Torino;
- n. 1 (uno) componente designato dal CONI;
- n. 1 (uno) componente in rappresentanza dei Comuni sede di gare
olimpiche, dagli stessi designato;
- n. 2 (due) componenti in rappresentanza dei Partecipanti o dei
Fondatori non originari, dagli stessi designati, previa richiesta
del Collegio dei Fondatori.
2. Qualora uno o più dei Fondatori dovessero recedere od essere esclusi dalla Fondazione, i rispettivi rappresentanti non avranno diritto di nomina ai sensi del precedente comma. In considerazione della facoltatività della costituzione dellAssemblea dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente e validamente costituito anche nel caso in cui i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dallAssemblea dei Partecipanti non possano essere indicati. Le dimissioni o comunque la vacanza contestuale reiterata della maggioranza dei Consiglieri comporta la decadenza dellintero organo amministrativo.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvede allamministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ai sensi del presente Statuto e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione. In particolare e a mero titolo riassuntivo e non esaustivo, esso provvede a:
- proporre al Collegio dei Fondatori le linee strategiche a
cui ispirare lattività gestionale e lorganizzazione
degli uffici;
- approvare il bilancio preventivo previo parere del Collegio
dei Fondatori e dellAssemblea dei Partecipanti, se costituita;
- approvare il bilancio consuntivo ed inviarlo per opportuna conoscenza
al Collegio dei Fondatori ed allAssemblea dei Partecipanti;
- concorrere a definire, in occasione dellapprovazione del
bilancio di previsione, i criteri in base ai quali il Collegio
dei Fondatori attribuisce la qualifica di Partecipante o di Fondatore;
- istruire le domande dammissione alla Fondazione;
- deliberare sulla consistenza dellorganico della Fondazione,
sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale, salva
la facoltà di delegare tutto o parte di tali attribuzioni
al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- provvedere allistituzione, allordinamento ed al
coordinamento degli uffici della Fondazione, compresa la nomina
del Direttore generale ai sensi dellarticolo 14 dello Statuto;
- deliberare sulle materie indicate allarticolo 5 del presente
Statuto, ivi inclusa laccettazione di conferimenti, elargizioni,
erogazioni, contribuzioni, sentito il parere del Collegio dei
Fondatori;
- predisporre ed approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti
il regolamento interno di cui allarticolo 19 del presente
Statuto;
- dare esecuzione e deliberare in merito ai programmi, alle direttive,
agli affari e alle questioni che gli siano stati sottoposti dal
Collegio dei Fondatori;
- sottoporre al Collegio dei Fondatori proposte per: a) eventuali
modifiche statutarie; b) costituzioni o acquisizioni di partecipazioni
in società di capitali con scopo di lucro che abbiano ad
oggetto attività conformi, connesse o comunque strumentali
al perseguimento degli scopi della Fondazione; c) stipulazione
di mutui ed aperture di credito, nonché ogni operazione
bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
d) eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri
enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;
- accertare leventuale impossibilità di perseguire
gli scopi della Fondazione e riferirne al Collegio dei Fondatori
per gli opportuni provvedimenti;
- nominare al proprio interno, nella prima riunione successiva
allindicazione da parte del Collegio dei Fondatori, il Presidente
ed il Vicepresidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno una volta al trimestre ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà più uno dei consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso raccomandato o invio di telefax (o invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica) ai Consiglieri. La convocazione deve contenere lindicazione dellordine del giorno e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun componente esprime un voto e lesercizio del diritto di voto non può essere delegato, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su invito del Presidente, dirigenti o dipendenti della Fondazione, amministratori e dipendenti degli organismi associativi e societari partecipati dalla Fondazione, nonché consulenti ed esperti al fine di riferire circa argomenti specifici relativi alle materie allordine del giorno e/o esprimere il proprio parere.
1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne promuove lattività. Egli è eletto - al pari del Vice Presidente - dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Collegio dei Fondatori, nella prima riunione del Consiglio medesimo successiva alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte del Collegio dei Fondatori secondo le modalità previste dal presente Statuto ad eccezione del primo Presidente che è nominato dai Fondatori allatto della costituzione della Fondazione, anche tra i medesimi, e che resta in carica 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile. Egli, al pari degli altri Organi della Fondazione dura in carica tre esercizi come meglio precisato allarticolo 8 dello Statuto e può essere riconfermato consecutivamente anche per più mandati.
2. Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura losservanza dello Statuto, promovendone la riforma qualora si renda necessario, e lesecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
3. In particolare ed a mero titolo riassuntivo, al Presidente spetta:
- la legale rappresentanza della Fondazione;
- la convocazione, la presidenza e la predisposizione dellordine
del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- lesecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- la firma degli atti e quanto occorra per lesplicazione
di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- ladozione, nei casi di necessità ed urgenza, degli
atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone
alla ratifica di tale Organo nella prima riunione utile;
- la gestione delle relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche
e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti
di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria
rientranti nelle proprie competenze;
- il raccordo con il Collegio dei Fondatori e lAssemblea
dei Partecipanti.
4. Il Vice Presidente della Fondazione svolge attività vicaria del Presidente. Pertanto, in caso di assenza o impedimento del Presidente a svolgere le attività attribuitegli dal presente Statuto, il Vice Presidente sostituirà il Presidente, con i medesimi poteri.
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è lorgano di controllo della gestione della Fondazione, che provvede:
a) al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione;
b) al controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili;
c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni
sui bilanci preventivi e consuntivi.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e di massimo 2 (due) membri supplenti, nominati dal Collegio dei Fondatori, previa designazione di un componente effettivo ciascuno da parte della Regione Piemonte, del Comune di Torino, della Provincia di Torino, e di un componente supplente da parte del CONI e di un componente supplente eventuale da parte dellAssemblea dei Partecipanti. I componenti del predetto Collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni trimestre, esso è convocato dal Presidente, eletto in seno al Collegio medesimo, con avviso scritto comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo. Lavviso di convocazione deve contenere lindicazione del luogo, il giorno e lora della riunione e gli argomenti da trattare. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto in un registro debitamente validato.
4. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza assoluta. Ogni Revisore esprime un voto e lesercizio del voto non può essere delegato. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. In caso di assenza del membro effettivo subentra nei casi previsti dallarticolo 2401 Codice Civile, il membro supplente.
5. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi come meglio precisato nellarticolo 8 del presente Statuto.
1. E nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere vincolante del Collegio dei Fondatori, un Direttore Generale della Fondazione.
2. I compiti, la durata dellincarico e le prerogative del Direttore Generale saranno oggetto del Regolamento di cui allarticolo 19 dello Statuto.
1. Lesercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio sono predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione un bilancio preventivo ed uno consuntivo, con le modalità di cui al presente Statuto.
2. Il Collegio dei Fondatori approva in forma definitiva, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dellesercizio successivo, ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo relativo allanno decorso.
3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e dovrà essere oggetto di certificazione da parte degli appositi soggetti ed organismi.
4. Il bilancio della Fondazione, con i relativi allegati e le relative relazioni, sono depositati presso la sede della Fondazione almeno venti giorni prima delladunanza del Consiglio di Amministrazione convocato per lapprovazione del bilancio consuntivo.
5. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire direttamente o indirettamente utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
6. La Fondazione ha lobbligo del pareggio del bilancio, che può essere conseguito anche utilizzando il proprio patrimonio ad esclusione di quello indisponibile.
1. In ipotesi di estinzione della Fondazione determinata da una delle cause previste dalla legge, il Collegio dei Fondatori delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, con la maggioranza dei 3/4 dei punti/voto dei suoi componenti, stabilendo altresì le modalità di devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione.
1. Ogni controversia relativa allinterpretazione del presente Statuto e collegata con lattività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Torino.
1. La Fondazione si impegna a chiedere il riconoscimento della personalità giuridica.
1. Per disciplinare lorganizzazione, definire le strutture operative, i compiti, la durata ed i poteri del Direttore Generale, e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie allesercizio del presente Statuto, la Fondazione si doterà di un Regolamento interno, predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
1. Per quanto non espressamente contemplato
e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni
del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.