Servizio Centrale Consiglio Comunale
n. ord. 58
2006 01191/002
OGGETTO: MODIFICA ARTICOLO 44 DELLO STATUTO DELLA CITTA'.
Proposta dei Consiglieri Comunali Marino, Giorgis, Passoni, Nigro e Fucini.
L'articolo 47 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, dedicato alla composizione
delle Giunte comunali e provinciali dispone, al comma 1, che il
numero degli assessori è stabilito dagli statuti e non
deve "essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente,
del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando
a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque
non superiore a sedici unità".
Il successivo comma 2 precisa che "Gli
statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono
fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli
stessi".
Nel corso degli ultimi anni si è assistito
ad un progressivo aumento di competenze degli Enti Locali.
Tale processo, iniziato per la verità
verso la fine degli anni '90 con i Decreti Legislativi attuativi
della Legge 59/1997 si è concretizzato con la riforma cosiddetta
"federalista" dell'ordinamento statale, attuato con
la modifica del Titolo V della seconda parte della Costituzione.
In particolare, l'articolo 118 della Carta fondamentale
stabilisce ora il principio che tutte le funzioni amministrative
sono attribuite ai Comuni "salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza".
Se a tale disposizione mancano, per ora, le
relative norme attuative, è però evidente che, da
una parte, le amministrazioni locali debbono attrezzarsi per gestire
in futuro rilevanti aggravi di compiti e funzioni (che potrebbero
ulteriormente aumentare se il Parlamento approverà definitivamente
l'ulteriore modifica del Titolo V prevista nel disegno di legge
costituzionale sulla cosiddetta "devoluzione") e, dall'altra,
che già oggi, concretamente, i Comuni svolgono funzioni
ed attività in campi nuovi ed impegnativi.
Per meglio rispondere a tali esigenze potrebbe,
tra l'altro, essere necessario che la Giunta Comunale sia composta
da un numero di Assessori superiore a quelli attualmente nominati
dal Sindaco.
Non si tratta di sostenere che all'aumento di
competenze deve corrispondere un diretto ed automatico aumento
degli Assessori: è evidente, infatti, che occorrerà
prioritariamente ripensare alla struttura dell'ente ed alle modalità
del suo funzionamento. Ma è altresì utile che anche
gli organi di governo della Città siano adeguati ai nuovi
compiti attribuiti.
Per quanto riguarda, in particolare, la Giunta,
occorre consentire al Sindaco di poter scegliere tra vari modelli
possibili di governo della Città.
Più precisamente dovrà essere
possibile sia impostare una squadra di governo di minori dimensioni
utilizzando il modello dipartimentale in base al quale un numero
limitato di Assessori è responsabile di più servizi
uniti appunto in dipartimenti trasversali alle varie materie,
sia il modello settoriale nel quale un numero più elevato
di Assessori sarà responsabile di un numero più
limitato di materie con un più rilevante potere di indirizzo
e di coordinamento del Primo cittadino sia, evidentemente, un
modello intermedio.
Per tali motivi, si ritiene utile procedere
ad una modifica dell'articolo 44 dello Statuto per dare la possibilità
al Sindaco di nominare gli Assessori fino al numero massimo previsto
dalla legge in sedici unità, lasciando al Sindaco medesimo
la responsabilità di determinarne puntualmente l'entità.
Si dà atto che il presente provvedimento
non ha rilevanza circoscrizionale e, pertanto, non sarà
inviato alle Circoscrizioni per l'acquisizione del relativo parere.
Tutto ciò premesso,
Visto l'art. 47, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
Visto l'art. 78 dello Statuto della Città;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del
suddetto Testo Unico, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Sono intervenuti, oltre al Presidente Altamura, i Consiglieri Mina, Giorgis, Ventriglia, Marino, Castronovo, Passoni e Nigro, i cui interventi sono inseriti nel processo verbale della seduta del Consiglio Comunale;
procede alla votazione per appello nominale.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Altea, Borsano, Foschia e Gabri.
Al termine della votazione, il Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI 36
VOTI
FAVOREVOLI 36
e precisamente, oltre al Presidente Altamura ed al Sindaco Chiamparino,
i Consiglieri Borgogno, Buronzo, Castronovo, Centillo, Cerutti,
Chiavarino, Colace, Costa Rocco, Crosetto, Cugusi, Cuntrò,
De Andreis, Dell'Utri, Favaro, Ferragatta, Fucini, Gallo Domenico,
Gallo Francesco, Giorgis, Greco, Lospinuso, Mangone, Marino, Monaci,
Montagnana, Nigro, Orlandi, Palumbo, Passoni, Riccardi, Rossomando,
Sbriglio, Steffenino e Tumolo.
VOTI
CONTRARI
5 e precisamente i Consiglieri Airola, Mina, Tealdi, Troiano e
Ventriglia.
Per l'esito della votazione che precede, il Presidente dichiara
che il Consiglio Comunale
Di approvare la modifica dell'articolo 44, comma 1, dello Statuto della Città così come di seguito indicato:
"Articolo 44 - Composizione e funzionamento della Giunta
1. La Giunta Comunale è composta dal
Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori fino ad
un massimo di sedici, fra i quali il Vicesindaco, da lui nominati.
Gli Assessori devono possedere i requisiti ed essere esenti dalle
cause di incompatibilità previste dalla legge.".