Servizio Centrale Consiglio Comunale

n. ord. 58
2006 01191/002

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 FEBBRAIO 2006

 

OGGETTO: MODIFICA ARTICOLO 44 DELLO STATUTO DELLA CITTA'.

   Proposta dei Consiglieri Comunali Marino, Giorgis, Passoni, Nigro e Fucini.

   L'articolo 47 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, dedicato alla composizione delle Giunte comunali e provinciali dispone, al comma 1, che il numero degli assessori è stabilito dagli statuti e non deve "essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità".
   Il successivo comma 2 precisa che "Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi".
   Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un progressivo aumento di competenze degli Enti Locali.
   Tale processo, iniziato per la verità verso la fine degli anni '90 con i Decreti Legislativi attuativi della Legge 59/1997 si è concretizzato con la riforma cosiddetta "federalista" dell'ordinamento statale, attuato con la modifica del Titolo V della seconda parte della Costituzione.
   In particolare, l'articolo 118 della Carta fondamentale stabilisce ora il principio che tutte le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni "salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".
   Se a tale disposizione mancano, per ora, le relative norme attuative, è però evidente che, da una parte, le amministrazioni locali debbono attrezzarsi per gestire in futuro rilevanti aggravi di compiti e funzioni (che potrebbero ulteriormente aumentare se il Parlamento approverà definitivamente l'ulteriore modifica del Titolo V prevista nel disegno di legge costituzionale sulla cosiddetta "devoluzione") e, dall'altra, che già oggi, concretamente, i Comuni svolgono funzioni ed attività in campi nuovi ed impegnativi.
   Per meglio rispondere a tali esigenze potrebbe, tra l'altro, essere necessario che la Giunta Comunale sia composta da un numero di Assessori superiore a quelli attualmente nominati dal Sindaco.
   Non si tratta di sostenere che all'aumento di competenze deve corrispondere un diretto ed automatico aumento degli Assessori: è evidente, infatti, che occorrerà prioritariamente ripensare alla struttura dell'ente ed alle modalità del suo funzionamento. Ma è altresì utile che anche gli organi di governo della Città siano adeguati ai nuovi compiti attribuiti.
   Per quanto riguarda, in particolare, la Giunta, occorre consentire al Sindaco di poter scegliere tra vari modelli possibili di governo della Città.
   Più precisamente dovrà essere possibile sia impostare una squadra di governo di minori dimensioni utilizzando il modello dipartimentale in base al quale un numero limitato di Assessori è responsabile di più servizi uniti appunto in dipartimenti trasversali alle varie materie, sia il modello settoriale nel quale un numero più elevato di Assessori sarà responsabile di un numero più limitato di materie con un più rilevante potere di indirizzo e di coordinamento del Primo cittadino sia, evidentemente, un modello intermedio.
   Per tali motivi, si ritiene utile procedere ad una modifica dell'articolo 44 dello Statuto per dare la possibilità al Sindaco di nominare gli Assessori fino al numero massimo previsto dalla legge in sedici unità, lasciando al Sindaco medesimo la responsabilità di determinarne puntualmente l'entità.
   Si dà atto che il presente provvedimento non ha rilevanza circoscrizionale e, pertanto, non sarà inviato alle Circoscrizioni per l'acquisizione del relativo parere.
   Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE


   Visto l'art. 47, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
   Visto l'art. 78 dello Statuto della Città;
   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico, sono:

   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Sono intervenuti, oltre al Presidente Altamura, i Consiglieri Mina, Giorgis, Ventriglia, Marino, Castronovo, Passoni e Nigro, i cui interventi sono inseriti nel processo verbale della seduta del Consiglio Comunale;

procede alla votazione per appello nominale.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Altea, Borsano, Foschia e Gabri.

Al termine della votazione, il Presidente proclama il seguente risultato:

               PRESENTI E VOTANTI      36

               VOTI FAVOREVOLI           36 e precisamente, oltre al Presidente Altamura ed al Sindaco Chiamparino, i Consiglieri Borgogno, Buronzo, Castronovo, Centillo, Cerutti, Chiavarino, Colace, Costa Rocco, Crosetto, Cugusi, Cuntrò, De Andreis, Dell'Utri, Favaro, Ferragatta, Fucini, Gallo Domenico, Gallo Francesco, Giorgis, Greco, Lospinuso, Mangone, Marino, Monaci, Montagnana, Nigro, Orlandi, Palumbo, Passoni, Riccardi, Rossomando, Sbriglio, Steffenino e Tumolo.
               VOTI CONTRARI                  5 e precisamente i Consiglieri Airola, Mina, Tealdi, Troiano e Ventriglia.

Per l'esito della votazione che precede, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la modifica dell'articolo 44, comma 1, dello Statuto della Città così come di seguito indicato:

1.   La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori fino ad un massimo di sedici, fra i quali il Vicesindaco, da lui nominati. Gli Assessori devono possedere i requisiti ed essere esenti dalle cause di incompatibilità previste dalla legge.".