Servizio Centrale Consiglio Comunale
n. ord. 57
2006 01179/002
OGGETTO: AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI. MODIFICAZIONE
STATUTARIA.
Proposta del Presidente Altamura e del Vicepresidente Coppola.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione
del 17 marzo 1997 (mecc. 9701005/01), modificata in data 21 novembre
1998 e 12 giugno 2000, provvedeva a costituire l'Agenzia per i
Servizi pubblici locali, quale strumento del Consiglio medesimo
con il quale svolgere le proprie funzioni di indirizzo e di controllo
nei confronti dei soggetti esterni ai quali l'Amministrazione
ha affidato il compito di gestire i servizi pubblici di propria
competenza.
Successivamente, con deliberazione del 27 marzo
2001 (mecc. 2001 00897/02), l'Assemblea elettiva nel revisionare
lo Statuto della Città, meglio precisava, all'articolo
72 i compiti dell'Agenzia stessa.
Con deliberazione del 13 maggio 2002 (mecc.
2002 03358/002) il Consiglio procedeva ad una riformulazione dello
Statuto dell'Agenzia individuandone puntualmente modalità
di funzionamento e compiti. Compiti che erano ulteriormente specificati
con un ulteriore provvedimento deliberativo del 9 aprile 2003
(mecc. 2003 02410/002).
Infine, nel discutere la relazione tecnico -
finanziaria e sull'operatività degli enti strumentali,
delle società per azioni a partecipazione comunale, dei
consorzi e dei soggetti concessionari mediante i quali sono gestiti
i servizi pubblici locali predisposta dall'Agenzia ai sensi del
succitato articolo 72 dello Statuto della Città, il Consiglio
Comunale, nella sua seduta del 6 maggio 2005, approvava una mozione
(mecc. 2005 03300/002) con la quale impegnava la Presidenza del
Consiglio "a predisporre gli atti necessari affinché,
senza ulteriori aggravi per il bilancio Comunale, venga data più
ampia rappresentanza del Consiglio Comunale in seno all'Agenzia,
modificando l'articolo 2 del vigente Statuto, in particolare per
quanto riguarda il numero di componenti, nonché rimodulandone
i compiti specifici".
Dando seguito a tale mozione, il Presidente
ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale hanno predisposto,
anche dopo un confronto con il Presidente dell'Agenzia una proposta
di nuovo Statuto, che è stata discussa nelle sedute della
Conferenza dei Capigruppo svoltesi il 3 ed il 10 febbraio 2006
.
Si tratta quindi ora di approvare il nuovo Statuto
dell'Agenzia per i Servizi pubblici locali il cui testo costituisce
parte integrante della presente proposta di deliberazione (allegato
1).
E' intervenuto il Consigliere Ventriglia il
cui intervento è inserito nel processo verbale della seduta
del Consiglio Comunale.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del
suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Indice votazione palese nelle forme previste dal Regolamento.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Sindaco Chiamparino, i Consiglieri Altea, Borsano, Dell'Utri, Foschia, Gabri, Lospinuso e Tumolo.
Dichiarano voto contrario i Consiglieri Airola, Mina, Tealdi e Troiano.
Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI
37
Si astiene il Consigliere Ventriglia.
ASTENUTI
1
VOTANTI 36
VOTI FAVOREVOLI 32
VOTI CONTRARI
4
Per l'esito della votazione che precede, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale
1) di approvare la nuova formulazione dello
Statuto dellAgenzia per i Servizi pubblici locali della
Città di Torino nel testo allegato al presente atto del
quale costituisce parte integrante (allegato 1 - n. );
2) di revocare contestualmente lo Statuto precedentemente
vigente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del
13 maggio 2002 (mecc. 2002 03358/002).
La spesa relativa troverà capienza nei fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. 2260 (mecc. 2005 10461/004) al codice intervento n. 1010103 del bilancio 2006, (cap. 110, art. 2), approvata il 29 novembre 2005, esecutiva dal 17 dicembre 2005.
Presidente - in considerazione dell'urgenza che la deliberazione
testé approvata produca subito i suoi effetti, propongo
che la deliberazione stessa sia dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
procede alla votazione nei modi di legge.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Sindaco Chiamparino, i Consiglieri Altea, Borsano, Dell'Utri, Foschia, Gabri, Lospinuso e Tumolo.
Dichiarano voto contrario i Consiglieri Airola, Mina, Tealdi e Troiano.
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:
PRESENTI 37
Si astiene il Consigliere Ventriglia.
ASTENUTI
1
VOTANTI
36
VOTI FAVOREVOLI 32
VOTI CONTRARI
4
Si dà atto che, ai sensi del disposto dell'art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato acquisito il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità
contabile del provvedimento.
Articolo 1 - Istituzione dell'Agenzia
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 72 dello
Statuto della Città, l'AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DEL COMUNE DI TORINO, di seguito denominata "Agenzia"
con funzioni di indirizzo e di controllo, nonché propositive,
consultive e di verifica.
2. L'Agenzia esercita le sue funzioni in piena
autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione. Supporta
gli organi comunali nell'esercizio dei poteri di indirizzo e di
controllo sui servizi pubblici locali a rilevanza economica e,
previo specifico mandato, anche su servizi privi di tale rilevanza.
A titolo esemplificativo opera nei settori dell'energia, dei trasporti,
dell'ambiente e delle risorse idriche.
3. La Conferenza dei Capigruppo, con decisione
da assumersi con l'assenso di Capigruppo che rappresentino i due
terzi dei Consiglieri assegnati, può individuare annualmente
in occasione della discussione del programma di attività
dell'Agenzia, di cui al comma 2 del successivo art. 3, ovvero
in relazione a particolari situazioni contingenti, ulteriori ambiti
di indagini.
Articolo 2 - Organi
1. Organo dell'Agenzia è la Commissione
Amministratrice, costituita da sette componenti.
2. I componenti della Commissione Amministratrice
sono nominati dal Sindaco, su indicazione dei Capigruppo consiliari
che rappresentino i due terzi dei Consiglieri; sono individuati
tramite apposito bando pubblico e scelti tra persone dotate di
riconosciuta competenza nelle materie dei servizi pubblici locali.
3. I componenti della Commissione Amministratrice,
a maggioranza, eleggono al proprio interno il Presidente.
4. I componenti della Commissione Amministratrice
non possono esercitare, a pena di decadenza, attività professionali
o di consulenza negli Enti o Società su cui vigilano, nè
possono essere amministratori o dipendenti o consulenti d'altri
Enti o Società i cui interessi siano in conflitto con quelli
sottoposti alla regolamentazione dell'Agenzia. Essi non possono
altresì ricoprire cariche di amministratore o dirigente
di nomina pubblica.
5. All'interno della Commissione Amministratrice
dovrà essere garantita rappresentanza di genere, secondo
i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.
6. I componenti della Commissione Amministratrice
restano in carica per l'intero mandato amministrativo nel quale
sono nominati. Dall'indizione dei comizi elettorali fino al centoventesimo
giorno successivo alla proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio
Comunale essi si limitano ad assumere gli atti di ordinaria amministrazione.
Gli stessi componenti non possono essere nominati per più
di due mandati amministrativi completi.
7. I componenti della Commissione Amministratrice
cessano dalla carica per revoca, morte, dimissioni, decadenza
per una delle cause di cui al comma 5 del presente articolo.
8. I componenti della Commissione Amministratrice
possono essere revocati dal Sindaco per gravi inadempienze ai
doveri d'ufficio, previa determinazione dei Capigruppo consiliari
che rappresentino due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
In tema di sospensione e di decadenza della carica, fatte salve
le ipotesi di cui al comma 5, si applicano le norme di legge in
materia di elezioni e nomine presso gli Enti locali.
9. In caso di anticipata cessazione dalla carica
di un componente della Commissione Amministratrice, il Sindaco
procede immediatamente alla sua sostituzione, secondo i criteri
di cui (ai precedenti comma) al primo comma. Il Commissario subentrante
resta in carica fino alla scadenza fissata per gli altri componenti.
10. Al Presidente è corrisposta un'indennità
mensile di carica pari al 55% di quella prevista per il Sindaco;
agli altri componenti l'indennità mensile di carica è
pari al 25% di quella prevista per il Sindaco. Tale indennità
è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano
ottenuto l'aspettativa dai rispettivi datori di lavoro.
Articolo 3 - Compiti dell'Agenzia
1. Nei confronti dei servizi pubblici locali
individuati secondo quanto previsto dal precedente articolo 1
ed in coerenza con i criteri stabiliti dall'art. 72 dello Statuto
della Città, l'Agenzia svolge, in particolare, i seguenti
compiti:
- indica modalità tecniche non vincolanti
di redazione dei bilanci da parte dei soggetti che svolgono servizi
pubblici locali;
- svolge attività di informazione ed approfondimento
normativo in materia di servizi pubblici, dell'evoluzione della
materia, di raccolta giurisprudenziale e dottrinale;
- propone al Consiglio Comunale variazioni di
clausole degli atti concessori e autorizzativi, delle convenzioni
e dei contratti di servizio e delle specifiche tecniche di svolgimento
dei servizi;
- esprime parere preventivo obbligatorio ai sensi,
nei termini e con le modalità previste dall'art. 80 del
Regolamento del Consiglio Comunale;
- vigila sullo svolgimento dei servizi con poteri
d'ispezione, d'acquisizione della documentazione e delle notizie
utili sia nei confronti degli uffici comunali, sia dei soggetti
esercenti servizi pubblici locali;
- a nome e per conto del Consiglio Comunale esercita,
ai sensi degli articoli 29, comma sesto, dello Statuto della Città
e 69 del Regolamento del Consiglio Comunale, poteri di controllo
e di sindacato ispettivo nei confronti dei gestori di servizi
pubblici di sua competenza;
- assicura la più ampia pubblicità
delle condizioni dei servizi, studia l'evoluzione dei servizi
al fine di proporre la modifica di condizioni tecniche, giuridiche
ed economiche relative all'erogazione dei medesimi, allo scopo
di garantire la tutela dei consumatori e la possibilità
di migliori scelte da parte delle associazioni che li rappresentano;
- promuove iniziative volte a migliorare le modalità
di erogazione dei servizi e può condurre analisi in materia
di qualità del servizio anche attraverso sondaggi di opinione
condotti con adeguate garanzie di metodo;
- valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate
dagli utenti e dai consumatori per il tramite delle relative associazioni
in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari dei
soggetti esercenti servizi pubblici, nei confronti dei quali può
promuovere iniziative di intervento da parte del Consiglio Comunale;
- formula osservazioni e proposte al Consiglio
Comunale sui servizi sottoposti a regime di concessione o autorizzazione;
- valuta la conformità delle Carte dei
Servizi predisposte dai singoli soggetti erogatori dei servizi
pubblici locali a quanto previsto dal D.Lgs. 286/1999 e riferisce
al Consiglio Comunale gli eventuali provvedimenti che si rendano
necessari per il rispetto della citata direttiva;
- svolge su richiesta del Consiglio Comunale,
secondo quanto previsto all'art. 7, attività di consulenza
al Consiglio stesso, in merito alla struttura e dinamica delle
tariffe, formulando ipotesi alternative sui diversi effetti delle
medesime rispetto ai servizi e ai gestori in questione;
- opera in stretta collaborazione con il Difensore
Civico, al fine di acquisire dallo stesso, nell'ambito del ruolo
attribuitogli dallo Statuto della Città, un contributo
al monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utenza.
2. L'Agenzia presenta alla Conferenza dei Capigruppo,
entro quattro mesi dal suo insediamento, un programma di attività
nel quale vengono tra l'altro definite le modalità attraverso
le quali operare un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni
rappresentative dei consumatori e degli utenti che verificato
e specificato annualmente in occasione di quanto previsto dal
comma due dell'art. 4. La Conferenza dei Capigruppo, con il consenso
dei Capigruppo che rappresentino almeno due terzi dei Consiglieri
assegnati, approva il programma presentato all'inizio del mandato
ed i suoi aggiornamenti annuali.
Articolo 4 - Risorse per il funzionamento dell'Agenzia
1. Il Consiglio Comunale stanzia a favore
dell'Agenzia un apposito fondo per l'autonoma gestione delle spese
per il proprio funzionamento, al fine di assicurarle i mezzi indispensabili
all'espletamento dei compiti istituzionali di cui allo Statuto
della Città e suo proprio, evidenziati nel programma annuale
di attività redatto dalla stessa. Esso ha consistenza variabile
da un minimo dello 0,06% sino a un massimo dello 0,15% dei ricavi
dell'ultimo esercizio, per i servizi erogati nel contesto urbano
determinati sulla base dei bilanci dell'esercizio precedente di
ognuno dei soggetti esercenti, servizi sottoposti a vigilanza
dell'Agenzia.
2. Annualmente, entro il mese di agosto, l'Agenzia
trasmette al Consiglio il programma di attività e il Bilancio
di previsione riferiti all'anno successivo. Trasmette altresì
al Consiglio Comunale, entro il mese di maggio, il rendiconto
relativo alla gestione delle spese di funzionamento dell'anno
precedente. La Conferenza dei Capigruppo, con il consenso dei
Capigruppo che rappresentino almeno due terzi dei Consiglieri
assegnati, approva i suddetti atti.
3. Entro quattro mesi dal suo insediamento l'Agenzia
adotta, previo parere vincolante della Conferenza dei Capigruppo
consiliari, il Regolamento interno e il Regolamento finanziario.
4. L'Amministrazione assicura all'Agenzia le
risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento dei
suoi fini istituzionali. Per obiettivi specifici e con contratto
a tempo determinato, l'Agenzia, nel rispetto della normativa prevista
per gli Enti locali, può avvalersi di collaborazioni esterne
e ad alto contenuto professionale, nonché di altro personale,
con incarico non eccedente la durata del mandato dei Commissari.
Articolo 5 - Garanzie per il funzionamento dell'Agenzia
1. Il diritto di accesso dell'Agenzia agli atti ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale e dei soggetti gestori di servizi pubblici locali si svolge secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.
Articolo 6 - Contratti di servizio e convenzioni
1. L'Amministrazione inserisce nelle convenzioni da stipularsi con i soggetti individuati quali concessionari di pubblici servizi, nonché in ogni contratto di servizio che ne derivi, specifica clausola in virtù della quale la controparte si obbliga a fornire all'Agenzia e contestualmente all'Amministrazione stessa, ogni documentazione e/o informazione che l'Agenzia ritenga necessaria per l'espletamento dei compiti che le sono imposti dallo Statuto della Città, nonché da quello suo proprio.
Articolo 7 - Relazione e assistenza al Consiglio Comunale
1. L'Agenzia riferisce al Consiglio Comunale
o alle sue articolazioni ogni qualvolta lo richieda uno dei soggetti
di cui al successivo comma e comunque una volta l'anno.
2. L'Agenzia assiste il Consiglio Comunale per
l'acquisizione delle informazioni ed analisi necessarie allo svolgimento
dei propri compiti. L'accesso alle informazioni in possesso dell'Agenzia
si svolge secondo le modalità previste dall'art. 70 del
Regolamento del Consiglio Comunale. L'Agenzia si attiva su richiesta
del Presidente del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo,
del Presidente della Commissione Consiliare competente per materia
o di almeno un quarto dei componenti del Consiglio Comunale.