Servizio Centrale Consiglio Comunale

n. ord. 57
2006 01179/002

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 FEBBRAIO 2006

OGGETTO: AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI. MODIFICAZIONE STATUTARIA.

   Proposta del Presidente Altamura e del Vicepresidente Coppola.

   Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 17 marzo 1997 (mecc. 9701005/01), modificata in data 21 novembre 1998 e 12 giugno 2000, provvedeva a costituire l'Agenzia per i Servizi pubblici locali, quale strumento del Consiglio medesimo con il quale svolgere le proprie funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dei soggetti esterni ai quali l'Amministrazione ha affidato il compito di gestire i servizi pubblici di propria competenza.
   Successivamente, con deliberazione del 27 marzo 2001 (mecc. 2001 00897/02), l'Assemblea elettiva nel revisionare lo Statuto della Città, meglio precisava, all'articolo 72 i compiti dell'Agenzia stessa.
   Con deliberazione del 13 maggio 2002 (mecc. 2002 03358/002) il Consiglio procedeva ad una riformulazione dello Statuto dell'Agenzia individuandone puntualmente modalità di funzionamento e compiti. Compiti che erano ulteriormente specificati con un ulteriore provvedimento deliberativo del 9 aprile 2003 (mecc. 2003 02410/002).
   Infine, nel discutere la relazione tecnico - finanziaria e sull'operatività degli enti strumentali, delle società per azioni a partecipazione comunale, dei consorzi e dei soggetti concessionari mediante i quali sono gestiti i servizi pubblici locali predisposta dall'Agenzia ai sensi del succitato articolo 72 dello Statuto della Città, il Consiglio Comunale, nella sua seduta del 6 maggio 2005, approvava una mozione (mecc. 2005 03300/002) con la quale impegnava la Presidenza del Consiglio "a predisporre gli atti necessari affinché, senza ulteriori aggravi per il bilancio Comunale, venga data più ampia rappresentanza del Consiglio Comunale in seno all'Agenzia, modificando l'articolo 2 del vigente Statuto, in particolare per quanto riguarda il numero di componenti, nonché rimodulandone i compiti specifici".
   Dando seguito a tale mozione, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale hanno predisposto, anche dopo un confronto con il Presidente dell'Agenzia una proposta di nuovo Statuto, che è stata discussa nelle sedute della Conferenza dei Capigruppo svoltesi il 3 ed il 10 febbraio 2006 .
   Si tratta quindi ora di approvare il nuovo Statuto dell'Agenzia per i Servizi pubblici locali il cui testo costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione (allegato 1).

   E' intervenuto il Consigliere Ventriglia il cui intervento è inserito nel processo verbale della seduta del Consiglio Comunale.

   Tutto ciò premesso,

IL PRESIDENTE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

   favorevole sulla regolarità tecnica;

   Indice votazione palese nelle forme previste dal Regolamento.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Sindaco Chiamparino, i Consiglieri Altea, Borsano, Dell'Utri, Foschia, Gabri, Lospinuso e Tumolo.

Dichiarano voto contrario i Consiglieri Airola, Mina, Tealdi e Troiano.

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

PRESENTI                            37
Si astiene il Consigliere Ventriglia.
ASTENUTI                             1
VOTANTI                            36
VOTI FAVOREVOLI          32
VOTI CONTRARI                 4

Per l'esito della votazione che precede, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale

DELIBERA

1)   di approvare la nuova formulazione dello Statuto dell’Agenzia per i Servizi pubblici locali della Città di Torino nel testo allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante (allegato 1 - n.             );
2)   di revocare contestualmente lo Statuto precedentemente vigente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 13 maggio 2002 (mecc. 2002 03358/002).

La spesa relativa troverà capienza nei fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. 2260 (mecc. 2005 10461/004) al codice intervento n. 1010103 del bilancio 2006, (cap. 110, art. 2), approvata il 29 novembre 2005, esecutiva dal 17 dicembre 2005.

Presidente - in considerazione dell'urgenza che la deliberazione testé approvata produca subito i suoi effetti, propongo che la deliberazione stessa sia dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di legge.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Sindaco Chiamparino, i Consiglieri Altea, Borsano, Dell'Utri, Foschia, Gabri, Lospinuso e Tumolo.

Dichiarano voto contrario i Consiglieri Airola, Mina, Tealdi e Troiano.

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

PRESENTI                             37
Si astiene il Consigliere Ventriglia.
ASTENUTI                             1
VOTANTI                             36
VOTI FAVOREVOLI           32
VOTI CONTRARI                 4

Si dà atto che, ai sensi del disposto dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del provvedimento.


STATUTO

Articolo 1 - Istituzione dell'Agenzia

1.   E' istituita, ai sensi dell'art. 72 dello Statuto della Città, l'AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI DEL COMUNE DI TORINO, di seguito denominata "Agenzia" con funzioni di indirizzo e di controllo, nonché propositive, consultive e di verifica.
2.   L'Agenzia esercita le sue funzioni in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione. Supporta gli organi comunali nell'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo sui servizi pubblici locali a rilevanza economica e, previo specifico mandato, anche su servizi privi di tale rilevanza. A titolo esemplificativo opera nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'ambiente e delle risorse idriche.
3.   La Conferenza dei Capigruppo, con decisione da assumersi con l'assenso di Capigruppo che rappresentino i due terzi dei Consiglieri assegnati, può individuare annualmente in occasione della discussione del programma di attività dell'Agenzia, di cui al comma 2 del successivo art. 3, ovvero in relazione a particolari situazioni contingenti, ulteriori ambiti di indagini.

Articolo 2 - Organi

1.   Organo dell'Agenzia è la Commissione Amministratrice, costituita da sette componenti.
2.   I componenti della Commissione Amministratrice sono nominati dal Sindaco, su indicazione dei Capigruppo consiliari che rappresentino i due terzi dei Consiglieri; sono individuati tramite apposito bando pubblico e scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza nelle materie dei servizi pubblici locali.
3.   I componenti della Commissione Amministratrice, a maggioranza, eleggono al proprio interno il Presidente.
4.   I componenti della Commissione Amministratrice non possono esercitare, a pena di decadenza, attività professionali o di consulenza negli Enti o Società su cui vigilano, nè possono essere amministratori o dipendenti o consulenti d'altri Enti o Società i cui interessi siano in conflitto con quelli sottoposti alla regolamentazione dell'Agenzia. Essi non possono altresì ricoprire cariche di amministratore o dirigente di nomina pubblica.
5.   All'interno della Commissione Amministratrice dovrà essere garantita rappresentanza di genere, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.
6.   I componenti della Commissione Amministratrice restano in carica per l'intero mandato amministrativo nel quale sono nominati. Dall'indizione dei comizi elettorali fino al centoventesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Comunale essi si limitano ad assumere gli atti di ordinaria amministrazione. Gli stessi componenti non possono essere nominati per più di due mandati amministrativi completi.
7.   I componenti della Commissione Amministratrice cessano dalla carica per revoca, morte, dimissioni, decadenza per una delle cause di cui al comma 5 del presente articolo.
8.   I componenti della Commissione Amministratrice possono essere revocati dal Sindaco per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio, previa determinazione dei Capigruppo consiliari che rappresentino due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. In tema di sospensione e di decadenza della carica, fatte salve le ipotesi di cui al comma 5, si applicano le norme di legge in materia di elezioni e nomine presso gli Enti locali.
9.   In caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente della Commissione Amministratrice, il Sindaco procede immediatamente alla sua sostituzione, secondo i criteri di cui (ai precedenti comma) al primo comma. Il Commissario subentrante resta in carica fino alla scadenza fissata per gli altri componenti.
10.   Al Presidente è corrisposta un'indennità mensile di carica pari al 55% di quella prevista per il Sindaco; agli altri componenti l'indennità mensile di carica è pari al 25% di quella prevista per il Sindaco. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano ottenuto l'aspettativa dai rispettivi datori di lavoro.

Articolo 3 - Compiti dell'Agenzia

1.   Nei confronti dei servizi pubblici locali individuati secondo quanto previsto dal precedente articolo 1 ed in coerenza con i criteri stabiliti dall'art. 72 dello Statuto della Città, l'Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti:
-   indica modalità tecniche non vincolanti di redazione dei bilanci da parte dei soggetti che svolgono servizi pubblici locali;
-   svolge attività di informazione ed approfondimento normativo in materia di servizi pubblici, dell'evoluzione della materia, di raccolta giurisprudenziale e dottrinale;
-   propone al Consiglio Comunale variazioni di clausole degli atti concessori e autorizzativi, delle convenzioni e dei contratti di servizio e delle specifiche tecniche di svolgimento dei servizi;
-   esprime parere preventivo obbligatorio ai sensi, nei termini e con le modalità previste dall'art. 80 del Regolamento del Consiglio Comunale;
-   vigila sullo svolgimento dei servizi con poteri d'ispezione, d'acquisizione della documentazione e delle notizie utili sia nei confronti degli uffici comunali, sia dei soggetti esercenti servizi pubblici locali;
-   a nome e per conto del Consiglio Comunale esercita, ai sensi degli articoli 29, comma sesto, dello Statuto della Città e 69 del Regolamento del Consiglio Comunale, poteri di controllo e di sindacato ispettivo nei confronti dei gestori di servizi pubblici di sua competenza;
-   assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi, studia l'evoluzione dei servizi al fine di proporre la modifica di condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative all'erogazione dei medesimi, allo scopo di garantire la tutela dei consumatori e la possibilità di migliori scelte da parte delle associazioni che li rappresentano;
-   promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi e può condurre analisi in materia di qualità del servizio anche attraverso sondaggi di opinione condotti con adeguate garanzie di metodo;
-   valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori per il tramite delle relative associazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari dei soggetti esercenti servizi pubblici, nei confronti dei quali può promuovere iniziative di intervento da parte del Consiglio Comunale;
-   formula osservazioni e proposte al Consiglio Comunale sui servizi sottoposti a regime di concessione o autorizzazione;
-   valuta la conformità delle Carte dei Servizi predisposte dai singoli soggetti erogatori dei servizi pubblici locali a quanto previsto dal D.Lgs. 286/1999 e riferisce al Consiglio Comunale gli eventuali provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto della citata direttiva;
-   svolge su richiesta del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto all'art. 7, attività di consulenza al Consiglio stesso, in merito alla struttura e dinamica delle tariffe, formulando ipotesi alternative sui diversi effetti delle medesime rispetto ai servizi e ai gestori in questione;
-   opera in stretta collaborazione con il Difensore Civico, al fine di acquisire dallo stesso, nell'ambito del ruolo attribuitogli dallo Statuto della Città, un contributo al monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utenza.
2.   L'Agenzia presenta alla Conferenza dei Capigruppo, entro quattro mesi dal suo insediamento, un programma di attività nel quale vengono tra l'altro definite le modalità attraverso le quali operare un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti che verificato e specificato annualmente in occasione di quanto previsto dal comma due dell'art. 4. La Conferenza dei Capigruppo, con il consenso dei Capigruppo che rappresentino almeno due terzi dei Consiglieri assegnati, approva il programma presentato all'inizio del mandato ed i suoi aggiornamenti annuali.

Articolo 4 - Risorse per il funzionamento dell'Agenzia

1.   Il Consiglio Comunale stanzia a favore dell'Agenzia un apposito fondo per l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, al fine di assicurarle i mezzi indispensabili all'espletamento dei compiti istituzionali di cui allo Statuto della Città e suo proprio, evidenziati nel programma annuale di attività redatto dalla stessa. Esso ha consistenza variabile da un minimo dello 0,06% sino a un massimo dello 0,15% dei ricavi dell'ultimo esercizio, per i servizi erogati nel contesto urbano determinati sulla base dei bilanci dell'esercizio precedente di ognuno dei soggetti esercenti, servizi sottoposti a vigilanza dell'Agenzia.
2.   Annualmente, entro il mese di agosto, l'Agenzia trasmette al Consiglio il programma di attività e il Bilancio di previsione riferiti all'anno successivo. Trasmette altresì al Consiglio Comunale, entro il mese di maggio, il rendiconto relativo alla gestione delle spese di funzionamento dell'anno precedente. La Conferenza dei Capigruppo, con il consenso dei Capigruppo che rappresentino almeno due terzi dei Consiglieri assegnati, approva i suddetti atti.
3.   Entro quattro mesi dal suo insediamento l'Agenzia adotta, previo parere vincolante della Conferenza dei Capigruppo consiliari, il Regolamento interno e il Regolamento finanziario.
4.   L'Amministrazione assicura all'Agenzia le risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali. Per obiettivi specifici e con contratto a tempo determinato, l'Agenzia, nel rispetto della normativa prevista per gli Enti locali, può avvalersi di collaborazioni esterne e ad alto contenuto professionale, nonché di altro personale, con incarico non eccedente la durata del mandato dei Commissari.

Articolo 5 - Garanzie per il funzionamento dell'Agenzia

1.   Il diritto di accesso dell'Agenzia agli atti ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale e dei soggetti gestori di servizi pubblici locali si svolge secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 6 - Contratti di servizio e convenzioni

1.   L'Amministrazione inserisce nelle convenzioni da stipularsi con i soggetti individuati quali concessionari di pubblici servizi, nonché in ogni contratto di servizio che ne derivi, specifica clausola in virtù della quale la controparte si obbliga a fornire all'Agenzia e contestualmente all'Amministrazione stessa, ogni documentazione e/o informazione che l'Agenzia ritenga necessaria per l'espletamento dei compiti che le sono imposti dallo Statuto della Città, nonché da quello suo proprio.

Articolo 7 - Relazione e assistenza al Consiglio Comunale

1.   L'Agenzia riferisce al Consiglio Comunale o alle sue articolazioni ogni qualvolta lo richieda uno dei soggetti di cui al successivo comma e comunque una volta l'anno.
2.   L'Agenzia assiste il Consiglio Comunale per l'acquisizione delle informazioni ed analisi necessarie allo svolgimento dei propri compiti. L'accesso alle informazioni in possesso dell'Agenzia si svolge secondo le modalità previste dall'art. 70 del Regolamento del Consiglio Comunale. L'Agenzia si attiva su richiesta del Presidente del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo, del Presidente della Commissione Consiliare competente per materia o di almeno un quarto dei componenti del Consiglio Comunale.