Servizio Centrale Consiglio Comunale

n. ord. 104
2006 01114/002

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 APRILE 2006

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: TESTO UNICO DELLE NORME REGOLANTI IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. MODIFICHE.

Proposta del Presidente Altamura e del Vicepresidente Coppola.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 ottobre 2004 (mecc. 2004 07377/002), recependo il lavoro coordinato dagli uffici del Segretario Generale, il Consiglio Comunale della Città, vista la rilevanza delle norme regolamentari in questione, anche allo scopo di facilitarne l’utilizzo da parte dei cittadini, approvava il Testo Unico delle norme regolanti il procedimento amministrativo, la semplificazione, la partecipazione e la trasparenza dell’attività amministrativa.
Contestualmente a tale approvazione, il Consiglio provvedeva ad abrogare i regolamenti, allora vigenti, nelle materie oggetto del succitato Testo Unico, le cui disposizioni divenivano parte integrante del nuovo provvedimento deliberativo.
Il Testo Unico, peraltro, non assumeva mera valenza ricognitoria, poiché il Consiglio provvedeva ad inserire quelle innovazioni necessarie sia per l’evoluzione legislativa verificatasi negli anni, che a seguito dell’esperienza maturata con l’applicazione concreta delle norme preesistenti.
Successivamente, con Legge 11 febbraio 2005, n. 15, e con D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come convertito con Legge 14 maggio 2005, n. 80, il Parlamento modificava la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Alcune delle modifiche apportate hanno reso necessaria una rivisitazione del Testo Unico regolamentare.
Premesso infatti che:
- la L. 241/1990 come novellata dal legislatore nel 2005 assume carattere vincolante nelle sue disposizioni puntuali per le amministrazioni statali e per gli enti pubblici nazionali, mentre le regioni e gli enti locali regolano le materie disciplinate dalla medesima legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa così come definite dai principi stabiliti dalla legge medesima (art. 29);
- l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lettera m Costituzione);
- alcune previsioni legislative assumono in ogni caso valenza vincolante anche per i Comuni e le Province.
In particolare, per quanto rileva il succitato Testo unico regolamentare, si evidenzia che la nuova versione della L. 241/1990 prevede che:
- l’attività amministrativa si conformi ai principi dell’ordinamento comunitario (art. 1 comma 1);
- il termine dei procedimenti non sia più di trenta giorni (nel caso in cui la legge, ovvero gli enti pubblici, nel loro ordinamento, non prevedano termini diversi) ma di novanta giorni. Tale termine, peraltro, è ora disposto per i soli enti pubblici nazionali (art. 2, comma 3);
- nella comunicazione di avvio del procedimento, da inviare ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, deve essere indicata la data entro la quale deve concludersi il procedimento, ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione (art. 8 comma, 2);
- nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, debba comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della Proposta (art. 10 bis);
- gli accordi sostitutivi del provvedimento siano sempre possibili e non più, come precedentemente, solo nei casi previsti dalla legge (art. 11, comma 1), e che gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento debbano sempre essere preceduti da un atto di assenso dell’organo che sarebbe competente all’adozione del provvedimento medesimo (art. 11, comma 4 bis);
- la situazione giuridicamente rilevante, la cui esistenza è necessaria per poter esercitare il diritto di accesso, debba essere collegata al documento del quale è chiesta la visione o l’estrazione di copia (art. 22, comma 1, lettera b);
- siano esplicitamente esclusi dall’accesso i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, (art. 24, comma 1, lettera b) e, nei procedimenti selettivi, i documenti contenenti informazioni di carattere psico - attitudinale relativi a terzi (art. 24, comma 1, lettera d);
- i documenti esclusi dall’accesso sono comunque accessibili se la loro conoscenza si rende necessaria per curare o per difendere interessi giuridici dei richiedenti (art. 24, comma 7), mentre la disposizione precedente prevedeva la sola visione dei suddetti documenti.
Oltre a introdurre nel dettato regolamentare le necessarie modifiche conseguenti alle su descritte modifiche legislative, sembra opportuna una precisazione rispetto al testo vigente. All’art. 45 comma 1 del Testo Unico, infatti, si afferma che "Per ‘accesso’ si intende la possibilità della piena conoscenza di quanto richiesto ….". In verità, l’accesso ai documenti amministrativi si prefigura, non da oggi, come un diritto soggettivo dei soggetti che abbiano un interesse giuridicamente rilevante. Pertanto, si è valutato sia maggiormente conforme alla legge ed alla giurisprudenza in materia, definire l’accesso come "il diritto alla piena conoscenza di quanto richiesto …".
Si precisa inoltre di non ritenere opportuno, né tanto meno necessario, modificare i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Città. Tali termini sono attualmente normati dall’art. 66 commi 4 e 5 del Testo unico regolamentare, secondo i quali
- per tutti i procedimenti è prevista una scheda descrittiva, da approvarsi con deliberazione della Giunta Comunale, contenente i termini massimi entro i quali lo specifico procedimento deve concludersi;
- per i procedimenti non previsti, il termine conclusivo è di trenta giorni.
La Giunta Comunale, con deliberazione del 7 dicembre 2004 (mecc. 2004 11055/049), ha approvato tali schede, predisposte dalle singole Divisioni e Servizi centrali a seguito di un apposito ed approfondito monitoraggio dei procedimenti di competenza, contenenti i termini, ove determinabili, conclusivi (intermedi e complessivi) dei singoli procedimenti.
La medesima deliberazione della Giunta, dava inoltre atto che "per i procedimenti non inclusi nelle schede allegate …….. trova applicazione il termine conclusivo di trenta giorni, in conformità al disposto dell’art. 2, co. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. o i diversi termini già definiti da specifica normativa di settore".
Tale disciplina appare del tutto coerente con le innovazioni prodotte dalla nuova stesura dell’art. 2 della L. 241 che, come già ricordato, disciplina ora solamente il termine dei procedimenti degli enti pubblici nazionali, fissandolo non più in trenta (nel caso in cui la legge, ovvero gli enti pubblici, nel loro ordinamento, non prevedano termini diversi) ma in novanta giorni.
Se ora, quindi, gli enti locali possono disciplinare nella loro autonomia i termini dei procedimenti di propria competenza (nel rispetto dei principi stabiliti dalla L. 241/1990), appare evidente che la disciplina già vigente nella Città è del tutto coerente con il dettato legislativo.
Inoltre, dal punto di vista dell’opportunità, appare utile continuare a far riferimento alle schede approvate dalla Giunta Comunale, visto anche la qualità e la mole del lavoro svolto per produrre le medesime, che risultano essere un utile strumento di lavoro per gli uffici, oltre che un elemento di trasparenza dell’azione amministrativa.
L’unica modifica che si propone al succitato art. 66 del Testo Unico regolamentare riguarda quindi l’abrogazione della parte del comma 5 nel quale si giustifica il termine di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti "residuali" con la disposizione prevista nel comma 3 dell’art. 2 della L. 241/1990. Tale abrogazione renderà esplicito che il termine è stato individuato dalla Città nell’ambito della sua autonomia normativa.
Infine il TAR Piemonte, II sezione, con sentenza n. 1127 del 6 dicembre 2005 accoglieva il ricorso presentato da un’impresa concorrente in una gara d’appalto indetta dal Comune di Torino, accertando l’illegittimità del silenzio serbato dalla Città in relazione all’istanza di accesso proposta dalla società ricorrente ordinando l’esibizione della documentazione richiesta.
In tale occasione il TAR procedeva anche alla disapplicazione dell’art. 50 del Testo Unico regolamentare sull’accesso, poiché riteneva che le categorie di documenti per le quali è previsto il diniego dell’accesso, contenute in tale articolo, fossero troppo ampie rispetto ai dettami legislativi introdotti dalla Legge 15/2005 e dal D.Lgs. 35/2005.
Tale pronunciamento della Giustizia Amministrativa pertanto necessita un recepimento consistente:
- in modifiche consistenti dell’art. 50;
- nella cancellazione dell’allegato "A" e nella modifica dell’allegato "B" del testo regolamentare.
Si tratta pertanto di apportare le seguenti modifiche al Testo Unico delle norme regolanti il procedimento amministrativo, la semplificazione, la partecipazione e la trasparenza dell’attività amministrativa:
1. Art. 1 comma 1, seconda riga, dopo le parole "Statuto della Città ", aggiungere "e nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario";
2. Art. 45, comma 1, sostituire le parole "la possibilità della" con le parole "il diritto alla";
3. Art. 46, comma 2, primo periodo, dopo le parole "situazioni giuridicamente rilevanti" aggiungere "e collegate al documento al quale è chiesto l’accesso";
4. Art. 50 e Art. 51.
Art. 50 - Comma 1 - sostituire con "Sono esclusi dall’accesso tutti gli atti o documenti, o categorie di documenti o di atti, la cui esclusione sia prevista dalla legislazione in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso, nonché da disposizioni speciali vigenti, ovvero dai relativi regolamenti attuativi".;
Art. 50 - Commi 2 e 3: - abrogare;
Art. 50 - Comma 4 - rinumerare come comma 2 e sostituire le parole "la visione degli" con "l’accesso agli";
Art. 50 - Commi 5 e 6 - rinumerare come commi 3 e 4.
Art. 51 - comma 4 sostituire "allegato B" con "allegato A";
5. Art. 66, comma 5, eliminare le parole "previsto dal terzo comma dell’articolo 2 della Legge 241/1990";
6. Art. 70, comma 2, sostituire l’intero comma con il seguente:
"La comunicazione iniziale deve indicare:
a) l’Amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento;
c) l’indicazione dell’ufficio e del responsabile del procedimento;
d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento, secondo i termini previsti dal precedente art. 66, commi 4 e 5, ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
f) l’ufficio e l’orario in cui si può prendere visione degli atti.";
7. Inserire l’Art. 72 bis
"Art. 72 bis - Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
Con l’eccezione dei procedimenti concorsuali, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, devono essere comunicati agli istanti i motivi dell’eventuale diniego. Entro dieci giorni gli istanti possono presentare per iscritto le loro osservazioni. I termini del procedimento sono interrotti dalla data di trasmissione della succitata comunicazione e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in mancanza di quest’ultima, dalla scadenza prevista nel secondo periodo.";
8. Art. 73 - comma 1, quinta riga, eliminare le parole "nei casi previsti dalla legge";
9. Art. 73 - aggiungere il comma 5
"A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, la stipulazione degli accordi di cui al precedente comma 1, deve essere preceduta da un’apposita determinazione, o deliberazione, dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento.";
10. Allegato A - abrogare;
11. Allegato B - ridenominare come Allegato A e inserire al fondo la lettera
"E) documenti ad accesso differito per motivi di sicurezza e ordine pubblico, per fini di prevenzione e repressione della criminalità:
- relazioni di servizio ed altri atti o documenti di polizia amministrativa e giudiziaria presupposto per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza e dell’autorità giudiziaria, ovvero inerenti all’attività di tutela della sicurezza, dell’ordine pubblico e di prevenzione e repressione della criminalità;
- atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate o anonime, nonché da esposti di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;
- documenti attinenti all’organizzazione e al funzionamento della polizia municipale, nonché all’impiego dei relativi addetti relativamente alla programmazione dell’attività di vigilanza e controllo ed alle operazioni da effettuare anche in collaborazione con altri organi di polizia;
- elaborati tecnico-progettuali e connessa documentazione relativi ai lavori di installazione dei sistemi di sicurezza delle sedi e delle infrastrutture degli uffici comunali;
- documenti sottoposti a sequestro per ordine dell’autorità giudiziaria.
Ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 2, 3, 4, 5, 8 e 10.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 6, 7 e 9 (all. 2-5 - nn.                        ).
Tutto ciò premesso,

IL PRESIDENTE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.
Dichiara di non partecipare al voto il Presidente Altamura.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Borsano, Chiavarino, Gabri, Gallo Francesco, Mina, Passoni e Troiano.
Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

                                                             PRESENTI E VOTANTI                   35
                                                             VOTI FAVOREVOLI                       35
                                                             VOTI CONTRARI                              /

Per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale

D E L I B E R A

1) di approvare le modifiche, descritte in premessa, al Testo Unico delle norme regolanti il procedimento amministrativo, la semplificazione, la partecipazione e la trasparenza dell'attività amministrativa, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 25 ottobre 2005 (mecc. 2004 07377/002);
2) di dare atto, pertanto, che il testo degli articoli e degli allegati modificati risultano essere quelli contenuti nell'allegato 1 alla presente deliberazione (all. 1 - n.                    );
3) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 - Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente e dallo Statuto della Città e nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, l’amministrazione comunale garantisce il rispetto e la tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti da parte degli organi e degli uffici della Città, anche al fine di assicurare il buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, conformando la stessa ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.
2. In particolare, sono garantiti i diritti:
a) di partecipazione alle scelte politiche e amministrative;
b) alla trasparenza dell’attività amministrativa;
c) di informazione sul funzionamento dell’amministrazione, ed alle informazioni comunque in possesso dell’amministrazione medesima;
d) dei cittadini - utenti, anche attraverso adeguate politiche di snellimento e di semplificazione dell’attività amministrativa;
e) di partecipazione al procedimento amministrativo;
f) di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi.

TITOLO IV- DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI DELLE QUALI È IN POSSESSO L’AMMINISTRAZIONE

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 45 - Oggetto

1. Per "accesso" si intende il diritto alla piena conoscenza di quanto richiesto, mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentirne l’esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
2. Per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o qualsiasi altra forma rivesta il contenuto di atti, anche interni, prodotti dagli organi elettivi o non elettivi del Comune e delle sue Circoscrizioni o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
3. Per "atto amministrativo" si intende qualunque atto, anche interno, facente parte dei procedimenti amministrativi emanato da organi della Città.
4. Per "informazione" si intende ogni fatto o notizia in possesso del Comune e dallo stesso utilizzato ai fini dell’attività amministrativa, nello stato in cui lo stesso si trova, senza alcuna specifica elaborazione eventualmente richiesta dall’interessato.

Articolo 46 - Soggetti

1. Salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, il diritto di accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell’amministrazione è assicurato a tutti i cittadini residenti, singoli o associati
2. Il diritto di accesso ai documenti dell’amministrazione è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate al documento al quale è chiesto l'accesso. Tale interesse dovrà essere personale concreto ed attuale.
3. Il diritto di accesso è altresì riconosciuto ad enti, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
4. E’ comunque riconosciuto l’accesso a chiunque ne faccia richiesta a:
- deliberazioni degli organi collegiali e relativi allegati;
- determinazioni di impegno di spesa e relativi allegati;
- contratti rogati in forma pubblica amministrativa a registrazione avvenuta;
- scritture private in cui è parte il Comune iscritte al repertorio degli atti soggetti a registrazione in termine fisso;
- ordinanze;
- documenti e dati informativi, forniti al Consiglio Comunale, per i quali non sussistano ragioni di riservatezza.

Articolo 50 - Casi di esclusione

1. Sono esclusi dall’accesso tutti gli atti o documenti, o categorie di documenti o di atti, la cui esclusione sia prevista dalla legislazione in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso, nonché da disposizioni speciali vigenti, ovvero dai relativi regolamenti attuativi.
2. Deve comunque essere garantita ai richiedenti che abbiano un interesse personale, concreto e attuale l'accesso agli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici. In tali casi il diritto d’accesso è consentito nei limiti della pertinenza e dell’adeguatezza rispetto alle esigenze di tutela dello specifico interesse giuridico che viene in considerazione, con omissione delle informazioni a tal fine non utili; se i dati concernono lo stato di salute o la vita sessuale di soggetti terzi rispetto al richiedente, l’accesso è consentito se necessario a tutelare diritti di rango almeno pari a quelli dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
3. Non sono ammesse richieste generiche relative ad intere categorie di documenti o di atti che comportino lo svolgimento di attività di indagine ed elaborazione da parte degli uffici comunali.
4. Copia di tutti i provvedimenti di diniego dell’accesso dovrà essere trasmessa entro 10 giorni al Presidente della Commissione Comunale di vigilanza sull’attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso di cui all’articolo 63 del presente titolo.

1. L’accesso ai documenti richiesti è differito sino a quando la conoscenza di essi può impedire, compromettere o gravemente ostacolare il buon andamento dell’azione amministrativa.
2. In particolare l’accesso è differito:
- ove sia necessario salvaguardare esigenze di riservatezza dell’Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti;
- in luogo dell’esclusione in tutti i casi in cui le esigenze di salvaguardia degli interessi di cui all’articolo precedente possano essere efficacemente conseguite in tal modo, fatti salvi i documenti e gli atti per i quali il segreto o il divieto di divulgazione è stabilito dalla legge o da regolamenti.
3. Salvo deroghe previste in relazione a casi specifici al fine di conseguire esigenze di partecipazione ed informazione, è altresì differito l’accesso, sino alla conclusione dei relativi procedimenti, agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
4. E’ sempre disposto il differimento per le categorie di atti indicati nell’allegato A facente parte integrante del presente Testo Unico, nei limiti dallo stesso indicati.
5. Il differimento dell’accesso è disposto dal responsabile del procedimento di accesso con motivazione scritta e deve avere durata determinata.

CAPO II - TERMINI DEI PROCEDIMENTI

Articolo 66 - Termine iniziale e finale dei procedimenti

1. Il termine iniziale del procedimento decorre:
- nei procedimenti ad iniziativa di parte, dalla data in cui la domanda, regolarmente presentata, è pervenuta al protocollo del Comune che provvede, nel più breve termine possibile, ad inoltrarla all’ufficio competente, che deve trasmetterla al responsabile del procedimento entro i cinque giorni successivi;
- nei procedimenti d’ufficio, dalla conoscenza da parte del responsabile del presupposto da cui sorge l’obbligo a procedere.
2. Il termine iniziale si interrompe, per una sola volta, qualora il responsabile del procedimento debba richiedere la necessaria documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’Amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente, assegnando all’interessato un termine per provvedere, variabile a seconda dell’entità e della complessità dei documenti da produrre, fatto salvo il caso in cui il termine suddetto non sia già previsto dalla legge. Nell’ipotesi di cui al presente comma, il termine per la conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui la documentazione integrativa perviene al protocollo generale o al protocollo dell’ufficio competente, secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso di mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine assegnato, il responsabile dispone l’archiviazione della domanda, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
4. I procedimenti devono concludersi con l’adozione del provvedimento finale, ovvero - se ricettizi - con la ricezione da parte del destinatario entro i termini massimi previsti dalle schede dei procedimenti approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Per i procedimenti non inclusi nelle schede di cui sopra, che non siano già disciplinati da fonti legislative o regolamentari, vale il termine conclusivo di trenta giorni.

CAPO IV - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Articolo 70 - Comunicazioni

1. L’avvio del procedimento, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del medesimo, è comunicato:
- ai soggetti richiedenti nel caso di procedimento ad iniziativa di parte. In caso di presentazione diretta della domanda la comunicazione potrà avvenire contestualmente al rilascio della relativa ricevuta;
- ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nel caso del procedimento d’ufficio;
- ai soggetti che pur non essendo diretti destinatari del provvedimento, ove individuati o facilmente individuabili, siano titolari di posizioni giuridiche protette che possano essere pregiudicate;
- ai soggetti che per legge devono intervenirvi.
2. La comunicazione iniziale deve indicare:
a) l'Amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento;
c) l'indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento;
d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento, secondo i termini previsti dal precedente articolo 66, commi 4 e 5, ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
f) l'ufficio e l'orario in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora i destinatari siano particolarmente numerosi o sussistano altre difficoltà tali da ritardare la speditezza del procedimento, la comunicazione iniziale e le altre eventuali successive possono essere motivatamente disposte tramite affissione all’albo pretorio, comunicati stampa, avvisi o altri mezzi idonei di comunicazione pubblica.

Articolo 72 bis - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Con l'eccezione dei procedimenti concorsuali, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, devono essere comunicati agli istanti i motivi dell'eventuale diniego. Entro dieci giorni gli istanti possono presentare per iscritto le loro osservazioni. I termini del procedimento sono interrotti dalla data di trasmissione della succitata comunicazione e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in mancanza di quest'ultima, dalla scadenza prevista nel secondo periodo.

Articolo 73 - Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento finale

1. In accoglimento delle osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 72, l’Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati, a pena di nullità, per iscritto e ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi sono assoggettati ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l’Amministrazione può recedere unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo, il cui ammontare deve essere espressamente previsto nel testo dell’accordo, in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione degli accordi di cui al precedente comma 1, deve essere preceduta da un'apposita determinazione, o deliberazione, dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

ALLEGATO A - DOCUMENTI PER I QUALI L’ACCESSO E’ DIFFERITO.

E’ differito l’accesso, nei limiti stabiliti dall’articolo 51 del presente titolo, per le seguenti categorie di atti e documenti amministrativi formati o comunque detenuti dal Comune ai fini dell’attività amministrativa:
A) Quando fanno parte del procedimento: denunce amministrative, esposti, segnalazioni comunque denominate, a seguito delle quali l’amministrazione abbia attivato una attività istruttoria di natura ispettiva, di verifica o di controllo fino al momento in cui il procedimento non sia definito con provvedimento che eroga sanzioni amministrative anche di natura pecuniaria ovvero con l’archiviazione. Laddove il procedimento attivato a seguito di denuncia amministrativa, esposto, segnalazione comunque denominata, sia oggetto di informativa all’autorità giudiziaria, devono essere sottratti all’accesso tali atti propulsivi o comunque, gli altri documenti facenti parte del procedimento medesimo, oggetto di informativa, sino alle determinazioni dell’autorità giudiziaria medesima o, comunque, sino al momento in cui tali documenti non debbano più ritenersi secretati.
B) Ai sensi dell’articolo 22 della legge 11 febbraio 1994, n. 109:
1. l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l’affidamento a trattativa privata.
C) I documenti dei procedimenti concorsuali fino alla definizione delle singole fasi sub-procedimentali.
D) Le offerte, compresi i relativi allegati, presentate nel corso di procedure contrattuali quali pubblici incanti, licitazioni private, appalto-concorso e trattative private esperite dall’Amministrazione, nonché‚ i verbali delle Commissioni nominate per la valutazione di dette offerte, sino alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione della gara o della fornitura.
E) documenti ad accesso differito per motivi di sicurezza e ordine pubblico, per fini di prevenzione e repressione della criminalità:
- relazioni di servizio ed altri atti o documenti di polizia amministrativa e giudiziaria presupposto per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza e dell’autorità giudiziaria, ovvero inerenti all’attività di tutela della sicurezza, dell’ordine pubblico e di prevenzione e repressione della criminalità;
- atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate o anonime, nonché da esposti di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;
- documenti attinenti all’organizzazione e al funzionamento della polizia municipale, nonché all’impiego dei relativi addetti relativamente alla programmazione dell’attività di vigilanza e controllo ed alle operazioni da effettuare anche in collaborazione con altri organi di polizia;
- elaborati tecnico-progettuali e connessa documentazione relativi ai lavori di installazione dei sistemi di sicurezza delle sedi e delle infrastrutture degli uffici comunali;
- documenti sottoposti a sequestro per ordine dell’autorità giudiziaria.