Servizio Centrale Consiglio Comunale
n. ord. 104
2006 01114/002
OGGETTO: TESTO UNICO DELLE NORME REGOLANTI IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. MODIFICHE.
Proposta del Presidente Altamura e del Vicepresidente Coppola.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 ottobre 2004
(mecc. 2004 07377/002), recependo il lavoro coordinato dagli uffici
del Segretario Generale, il Consiglio Comunale della Città,
vista la rilevanza delle norme regolamentari in questione, anche
allo scopo di facilitarne lutilizzo da parte dei cittadini,
approvava il Testo Unico delle norme regolanti il procedimento
amministrativo, la semplificazione, la partecipazione e la trasparenza
dellattività amministrativa.
Contestualmente a tale approvazione, il Consiglio provvedeva ad
abrogare i regolamenti, allora vigenti, nelle materie oggetto
del succitato Testo Unico, le cui disposizioni divenivano parte
integrante del nuovo provvedimento deliberativo.
Il Testo Unico, peraltro, non assumeva mera valenza ricognitoria,
poiché il Consiglio provvedeva ad inserire quelle innovazioni
necessarie sia per levoluzione legislativa verificatasi
negli anni, che a seguito dellesperienza maturata con lapplicazione
concreta delle norme preesistenti.
Successivamente, con Legge 11 febbraio 2005, n. 15, e con D.L.
14 marzo 2005, n. 35, come convertito con Legge 14 maggio 2005,
n. 80, il Parlamento modificava la L. 241/1990 "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi".
Alcune delle modifiche apportate hanno reso necessaria una rivisitazione
del Testo Unico regolamentare.
Premesso infatti che:
- la L. 241/1990 come novellata dal legislatore nel 2005 assume
carattere vincolante nelle sue disposizioni puntuali per le amministrazioni
statali e per gli enti pubblici nazionali, mentre le regioni e
gli enti locali regolano le materie disciplinate dalla medesima
legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie
del cittadino nei riguardi dellazione amministrativa così
come definite dai principi stabiliti dalla legge medesima (art.
29);
- laccesso ai documenti amministrativi costituisce principio
generale dellattività amministrativa ed attiene ai
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
(art. 117, comma 2, lettera m Costituzione);
- alcune previsioni legislative assumono in ogni caso valenza
vincolante anche per i Comuni e le Province.
In particolare, per quanto rileva il succitato Testo unico regolamentare,
si evidenzia che la nuova versione della L. 241/1990 prevede che:
- lattività amministrativa si conformi ai principi
dellordinamento comunitario (art. 1 comma 1);
- il termine dei procedimenti non sia più di trenta giorni
(nel caso in cui la legge, ovvero gli enti pubblici, nel loro
ordinamento, non prevedano termini diversi) ma di novanta giorni.
Tale termine, peraltro, è ora disposto per i soli enti
pubblici nazionali (art. 2, comma 3);
- nella comunicazione di avvio del procedimento, da inviare ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge
debbono intervenirvi, deve essere indicata la data entro la quale
deve concludersi il procedimento, ed i rimedi esperibili in caso
di inerzia dellAmministrazione (art. 8 comma, 2);
- nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento
o lautorità competente, prima della formale adozione
di un provvedimento negativo, debba comunicare tempestivamente
agli istanti i motivi che ostano allaccoglimento della Proposta
(art. 10 bis);
- gli accordi sostitutivi del provvedimento siano sempre possibili
e non più, come precedentemente, solo nei casi previsti
dalla legge (art. 11, comma 1), e che gli accordi integrativi
o sostitutivi del provvedimento debbano sempre essere preceduti
da un atto di assenso dellorgano che sarebbe competente
alladozione del provvedimento medesimo (art. 11, comma 4
bis);
- la situazione giuridicamente rilevante, la cui esistenza è
necessaria per poter esercitare il diritto di accesso, debba essere
collegata al documento del quale è chiesta la visione o
lestrazione di copia (art. 22, comma 1, lettera b);
- siano esplicitamente esclusi dallaccesso i procedimenti
tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che
li regolano, (art. 24, comma 1, lettera b) e, nei procedimenti
selettivi, i documenti contenenti informazioni di carattere psico
- attitudinale relativi a terzi (art. 24, comma 1, lettera d);
- i documenti esclusi dallaccesso sono comunque accessibili
se la loro conoscenza si rende necessaria per curare o per difendere
interessi giuridici dei richiedenti (art. 24, comma 7), mentre
la disposizione precedente prevedeva la sola visione dei suddetti
documenti.
Oltre a introdurre nel dettato regolamentare le necessarie modifiche
conseguenti alle su descritte modifiche legislative, sembra opportuna
una precisazione rispetto al testo vigente. Allart. 45 comma
1 del Testo Unico, infatti, si afferma che "Per accesso
si intende la possibilità della piena conoscenza di quanto
richiesto
.". In verità, laccesso ai documenti
amministrativi si prefigura, non da oggi, come un diritto soggettivo
dei soggetti che abbiano un interesse giuridicamente rilevante.
Pertanto, si è valutato sia maggiormente conforme alla
legge ed alla giurisprudenza in materia, definire laccesso
come "il diritto alla piena conoscenza di quanto richiesto
".
Si precisa inoltre di non ritenere opportuno, né tanto
meno necessario, modificare i termini previsti per la conclusione
dei procedimenti amministrativi di competenza della Città.
Tali termini sono attualmente normati dallart. 66 commi
4 e 5 del Testo unico regolamentare, secondo i quali
- per tutti i procedimenti è prevista una scheda descrittiva,
da approvarsi con deliberazione della Giunta Comunale, contenente
i termini massimi entro i quali lo specifico procedimento deve
concludersi;
- per i procedimenti non previsti, il termine conclusivo è
di trenta giorni.
La Giunta Comunale, con deliberazione del 7 dicembre 2004 (mecc.
2004 11055/049), ha approvato tali schede, predisposte dalle singole
Divisioni e Servizi centrali a seguito di un apposito ed approfondito
monitoraggio dei procedimenti di competenza, contenenti i termini,
ove determinabili, conclusivi (intermedi e complessivi) dei singoli
procedimenti.
La medesima deliberazione della Giunta, dava inoltre atto che
"per i procedimenti non inclusi nelle schede allegate
..
trova applicazione il termine conclusivo di trenta giorni, in
conformità al disposto dellart. 2, co. 3 della L.
241/1990 e s.m.i. o i diversi termini già definiti da specifica
normativa di settore".
Tale disciplina appare del tutto coerente con le innovazioni prodotte
dalla nuova stesura dellart. 2 della L. 241 che, come già
ricordato, disciplina ora solamente il termine dei procedimenti
degli enti pubblici nazionali, fissandolo non più in trenta
(nel caso in cui la legge, ovvero gli enti pubblici, nel loro
ordinamento, non prevedano termini diversi) ma in novanta giorni.
Se ora, quindi, gli enti locali possono disciplinare nella loro
autonomia i termini dei procedimenti di propria competenza (nel
rispetto dei principi stabiliti dalla L. 241/1990), appare evidente
che la disciplina già vigente nella Città è
del tutto coerente con il dettato legislativo.
Inoltre, dal punto di vista dellopportunità, appare
utile continuare a far riferimento alle schede approvate dalla
Giunta Comunale, visto anche la qualità e la mole del lavoro
svolto per produrre le medesime, che risultano essere un utile
strumento di lavoro per gli uffici, oltre che un elemento di trasparenza
dellazione amministrativa.
Lunica modifica che si propone al succitato art. 66 del
Testo Unico regolamentare riguarda quindi labrogazione della
parte del comma 5 nel quale si giustifica il termine di 30 giorni
per la conclusione dei procedimenti "residuali" con
la disposizione prevista nel comma 3 dellart. 2 della L.
241/1990. Tale abrogazione renderà esplicito che il termine
è stato individuato dalla Città nellambito
della sua autonomia normativa.
Infine il TAR Piemonte, II sezione, con sentenza n. 1127 del 6
dicembre 2005 accoglieva il ricorso presentato da unimpresa
concorrente in una gara dappalto indetta dal Comune di Torino,
accertando lillegittimità del silenzio serbato dalla
Città in relazione allistanza di accesso proposta
dalla società ricorrente ordinando lesibizione della
documentazione richiesta.
In tale occasione il TAR procedeva anche alla disapplicazione
dellart. 50 del Testo Unico regolamentare sullaccesso,
poiché riteneva che le categorie di documenti per le quali
è previsto il diniego dellaccesso, contenute in tale
articolo, fossero troppo ampie rispetto ai dettami legislativi
introdotti dalla Legge 15/2005 e dal D.Lgs. 35/2005.
Tale pronunciamento della Giustizia Amministrativa pertanto necessita
un recepimento consistente:
- in modifiche consistenti dellart. 50;
- nella cancellazione dellallegato "A" e nella
modifica dellallegato "B" del testo regolamentare.
Si tratta pertanto di apportare le seguenti modifiche al Testo
Unico delle norme regolanti il procedimento amministrativo, la
semplificazione, la partecipazione e la trasparenza dellattività
amministrativa:
1. Art. 1 comma 1, seconda riga, dopo le parole "Statuto
della Città ", aggiungere "e nel rispetto dei
principi dellordinamento comunitario";
2. Art. 45, comma 1, sostituire le parole "la possibilità
della" con le parole "il diritto alla";
3. Art. 46, comma 2, primo periodo, dopo le parole "situazioni
giuridicamente rilevanti" aggiungere "e collegate al
documento al quale è chiesto laccesso";
4. Art. 50 e Art. 51.
Art. 50 - Comma 1 - sostituire con "Sono esclusi dallaccesso
tutti gli atti o documenti, o categorie di documenti o di atti,
la cui esclusione sia prevista dalla legislazione in materia di
procedimento amministrativo, diritto di accesso, nonché
da disposizioni speciali vigenti, ovvero dai relativi regolamenti
attuativi".;
Art. 50 - Commi 2 e 3: - abrogare;
Art. 50 - Comma 4 - rinumerare come comma 2 e sostituire le parole
"la visione degli" con "laccesso agli";
Art. 50 - Commi 5 e 6 - rinumerare come commi 3 e 4.
Art. 51 - comma 4 sostituire "allegato B" con "allegato
A";
5. Art. 66, comma 5, eliminare le parole "previsto dal terzo
comma dellarticolo 2 della Legge 241/1990";
6. Art. 70, comma 2, sostituire lintero comma con il seguente:
"La comunicazione iniziale deve indicare:
a) lAmministrazione competente;
b) loggetto del procedimento;
c) lindicazione dellufficio e del responsabile del
procedimento;
d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento, secondo
i termini previsti dal precedente art. 66, commi 4 e 5, ed i rimedi
esperibili in caso di inerzia dellamministrazione;
e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione
della relativa istanza;
f) lufficio e lorario in cui si può prendere
visione degli atti.";
7. Inserire lArt. 72 bis
"Art. 72 bis - Comunicazione dei motivi ostativi allaccoglimento
dellistanza
Con leccezione dei procedimenti concorsuali, nei procedimenti
ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento
negativo, devono essere comunicati agli istanti i motivi delleventuale
diniego. Entro dieci giorni gli istanti possono presentare per
iscritto le loro osservazioni. I termini del procedimento sono
interrotti dalla data di trasmissione della succitata comunicazione
e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni ovvero, in mancanza di questultima, dalla
scadenza prevista nel secondo periodo.";
8. Art. 73 - comma 1, quinta riga, eliminare le parole "nei
casi previsti dalla legge";
9. Art. 73 - aggiungere il comma 5
"A garanzia dellimparzialità e del buon andamento
dellazione amministrativa, la stipulazione degli accordi
di cui al precedente comma 1, deve essere preceduta da unapposita
determinazione, o deliberazione, dellorgano che sarebbe
competente per ladozione del provvedimento.";
10. Allegato A - abrogare;
11. Allegato B - ridenominare come Allegato A e inserire al fondo
la lettera
"E) documenti ad accesso differito per motivi di sicurezza
e ordine pubblico, per fini di prevenzione e repressione della
criminalità:
- relazioni di servizio ed altri atti o documenti di polizia amministrativa
e giudiziaria presupposto per ladozione degli atti o provvedimenti
dellautorità di pubblica sicurezza e dellautorità
giudiziaria, ovvero inerenti allattività di tutela
della sicurezza, dellordine pubblico e di prevenzione e
repressione della criminalità;
- atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti
confidenziali, individuate o anonime, nonché da esposti
di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;
- documenti attinenti allorganizzazione e al funzionamento
della polizia municipale, nonché allimpiego dei relativi
addetti relativamente alla programmazione dellattività
di vigilanza e controllo ed alle operazioni da effettuare anche
in collaborazione con altri organi di polizia;
- elaborati tecnico-progettuali e connessa documentazione relativi
ai lavori di installazione dei sistemi di sicurezza delle sedi
e delle infrastrutture degli uffici comunali;
- documenti sottoposti a sequestro per ordine dellautorità
giudiziaria.
Ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento
la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa
alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 2, 3, 4, 5, 8 e 10.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 6, 7 e 9
(all. 2-5 - nn.
).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale
fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
pone in votazione il provvedimento.
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Dichiara di non partecipare al voto il Presidente Altamura.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri
Borsano, Chiavarino, Gabri, Gallo Francesco, Mina, Passoni e Troiano.
Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente
risultato:
PRESENTI
E VOTANTI
35
VOTI
FAVOREVOLI 35
VOTI
CONTRARI /
Per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale
1) di approvare le modifiche, descritte in premessa, al Testo
Unico delle norme regolanti il procedimento amministrativo, la
semplificazione, la partecipazione e la trasparenza dell'attività
amministrativa, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
del 25 ottobre 2005 (mecc. 2004 07377/002);
2) di dare atto, pertanto, che il testo degli articoli e degli
allegati modificati risultano essere quelli contenuti nell'allegato
1 alla presente deliberazione (all. 1 - n. );
3) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
1. In attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente
e dallo Statuto della Città e nel rispetto dei principi
dell'ordinamento comunitario, lamministrazione comunale
garantisce il rispetto e la tutela dei diritti dei cittadini e
degli utenti da parte degli organi e degli uffici della Città,
anche al fine di assicurare il buon andamento e imparzialità
dellattività amministrativa, conformando la stessa
ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.
2. In particolare, sono garantiti i diritti:
a) di partecipazione alle scelte politiche e amministrative;
b) alla trasparenza dellattività amministrativa;
c) di informazione sul funzionamento dellamministrazione,
ed alle informazioni comunque in possesso dellamministrazione
medesima;
d) dei cittadini - utenti, anche attraverso adeguate politiche
di snellimento e di semplificazione dellattività
amministrativa;
e) di partecipazione al procedimento amministrativo;
f) di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi.
1. Per "accesso" si intende il diritto alla piena
conoscenza di quanto richiesto, mediante visione o estrazione
di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentirne
lesame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
2. Per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o qualsiasi altra
forma rivesta il contenuto di atti, anche interni, prodotti dagli
organi elettivi o non elettivi del Comune e delle sue Circoscrizioni
o comunque utilizzati ai fini dellattività amministrativa.
3. Per "atto amministrativo" si intende qualunque atto,
anche interno, facente parte dei procedimenti amministrativi emanato
da organi della Città.
4. Per "informazione" si intende ogni fatto o notizia
in possesso del Comune e dallo stesso utilizzato ai fini dellattività
amministrativa, nello stato in cui lo stesso si trova, senza alcuna
specifica elaborazione eventualmente richiesta dallinteressato.
1. Salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo,
il diritto di accesso agli atti e alle informazioni in possesso
dellamministrazione è assicurato a tutti i cittadini
residenti, singoli o associati
2. Il diritto di accesso ai documenti dellamministrazione
è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela
di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate al documento
al quale è chiesto l'accesso. Tale interesse dovrà
essere personale concreto ed attuale.
3. Il diritto di accesso è altresì riconosciuto
ad enti, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici
o diffusi.
4. E comunque riconosciuto laccesso a chiunque ne
faccia richiesta a:
- deliberazioni degli organi collegiali e relativi allegati;
- determinazioni di impegno di spesa e relativi allegati;
- contratti rogati in forma pubblica amministrativa a registrazione
avvenuta;
- scritture private in cui è parte il Comune iscritte al
repertorio degli atti soggetti a registrazione in termine fisso;
- ordinanze;
- documenti e dati informativi, forniti al Consiglio Comunale,
per i quali non sussistano ragioni di riservatezza.
1. Sono esclusi dallaccesso tutti gli atti o documenti,
o categorie di documenti o di atti, la cui esclusione sia prevista
dalla legislazione in materia di procedimento amministrativo,
diritto di accesso, nonché da disposizioni speciali vigenti,
ovvero dai relativi regolamenti attuativi.
2. Deve comunque essere garantita ai richiedenti che abbiano un
interesse personale, concreto e attuale l'accesso agli atti dei
procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per
curare o difendere i loro interessi giuridici. In tali casi il
diritto daccesso è consentito nei limiti della pertinenza
e delladeguatezza rispetto alle esigenze di tutela dello
specifico interesse giuridico che viene in considerazione, con
omissione delle informazioni a tal fine non utili; se i dati concernono
lo stato di salute o la vita sessuale di soggetti terzi rispetto
al richiedente, laccesso è consentito se necessario
a tutelare diritti di rango almeno pari a quelli dellinteressato,
ovvero consiste in un diritto della personalità o in altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
3. Non sono ammesse richieste generiche relative ad intere categorie
di documenti o di atti che comportino lo svolgimento di attività
di indagine ed elaborazione da parte degli uffici comunali.
4. Copia di tutti i provvedimenti di diniego dellaccesso
dovrà essere trasmessa entro 10 giorni al Presidente della
Commissione Comunale di vigilanza sullattuazione dei diritti
di partecipazione e di accesso di cui allarticolo 63 del
presente titolo.
1. Laccesso ai documenti richiesti è differito
sino a quando la conoscenza di essi può impedire, compromettere
o gravemente ostacolare il buon andamento dellazione amministrativa.
2. In particolare laccesso è differito:
- ove sia necessario salvaguardare esigenze di riservatezza dellAmministrazione,
specie nella fase preparatoria dei provvedimenti;
- in luogo dellesclusione in tutti i casi in cui le esigenze
di salvaguardia degli interessi di cui allarticolo precedente
possano essere efficacemente conseguite in tal modo, fatti salvi
i documenti e gli atti per i quali il segreto o il divieto di
divulgazione è stabilito dalla legge o da regolamenti.
3. Salvo deroghe previste in relazione a casi specifici al fine
di conseguire esigenze di partecipazione ed informazione, è
altresì differito laccesso, sino alla conclusione
dei relativi procedimenti, agli atti preparatori nel corso della
formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione
e di programmazione.
4. E sempre disposto il differimento per le categorie di
atti indicati nellallegato A facente parte integrante del
presente Testo Unico, nei limiti dallo stesso indicati.
5. Il differimento dellaccesso è disposto dal responsabile
del procedimento di accesso con motivazione scritta e deve avere
durata determinata.
1. Il termine iniziale del procedimento decorre:
- nei procedimenti ad iniziativa di parte, dalla data in cui la
domanda, regolarmente presentata, è pervenuta al protocollo
del Comune che provvede, nel più breve termine possibile,
ad inoltrarla allufficio competente, che deve trasmetterla
al responsabile del procedimento entro i cinque giorni successivi;
- nei procedimenti dufficio, dalla conoscenza da parte del
responsabile del presupposto da cui sorge lobbligo a procedere.
2. Il termine iniziale si interrompe, per una sola volta, qualora
il responsabile del procedimento debba richiedere la necessaria
documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità
dellAmministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente,
assegnando allinteressato un termine per provvedere, variabile
a seconda dellentità e della complessità dei
documenti da produrre, fatto salvo il caso in cui il termine suddetto
non sia già previsto dalla legge. Nellipotesi di
cui al presente comma, il termine per la conclusione del procedimento
inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui la documentazione
integrativa perviene al protocollo generale o al protocollo dellufficio
competente, secondo le modalità indicate al comma 1 del
presente articolo.
3. Nel caso di mancata presentazione della documentazione integrativa
entro il termine assegnato, il responsabile dispone larchiviazione
della domanda, dandone contestuale comunicazione allinteressato.
4. I procedimenti devono concludersi con ladozione del provvedimento
finale, ovvero - se ricettizi - con la ricezione da parte del
destinatario entro i termini massimi previsti dalle schede dei
procedimenti approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Per i procedimenti non inclusi nelle schede di cui sopra, che
non siano già disciplinati da fonti legislative o regolamentari,
vale il termine conclusivo di trenta giorni.
1. Lavvio del procedimento, ove non sussistano ragioni
di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità
del medesimo, è comunicato:
- ai soggetti richiedenti nel caso di procedimento ad iniziativa
di parte. In caso di presentazione diretta della domanda la comunicazione
potrà avvenire contestualmente al rilascio della relativa
ricevuta;
- ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale
è destinato a produrre effetti diretti, nel caso del procedimento
dufficio;
- ai soggetti che pur non essendo diretti destinatari del provvedimento,
ove individuati o facilmente individuabili, siano titolari di
posizioni giuridiche protette che possano essere pregiudicate;
- ai soggetti che per legge devono intervenirvi.
2. La comunicazione iniziale deve indicare:
a) l'Amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento;
c) l'indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento;
d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento, secondo
i termini previsti dal precedente articolo 66, commi 4 e 5, ed
i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione
della relativa istanza;
f) l'ufficio e l'orario in cui si può prendere visione
degli atti.
3. Qualora i destinatari siano particolarmente numerosi o sussistano
altre difficoltà tali da ritardare la speditezza del procedimento,
la comunicazione iniziale e le altre eventuali successive possono
essere motivatamente disposte tramite affissione allalbo
pretorio, comunicati stampa, avvisi o altri mezzi idonei di comunicazione
pubblica.
Con l'eccezione dei procedimenti concorsuali, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, devono essere comunicati agli istanti i motivi dell'eventuale diniego. Entro dieci giorni gli istanti possono presentare per iscritto le loro osservazioni. I termini del procedimento sono interrotti dalla data di trasmissione della succitata comunicazione e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in mancanza di quest'ultima, dalla scadenza prevista nel secondo periodo.
1. In accoglimento delle osservazioni e proposte presentate
a norma dellarticolo 72, lAmministrazione può
concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e in ogni caso
nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati
al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale, ovvero in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati,
a pena di nullità, per iscritto e ad essi si applicano,
ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile
in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi sono assoggettati ai medesimi controlli
previsti per i provvedimenti che sostituiscono.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, lAmministrazione
può recedere unilateralmente dallaccordo, salvo lobbligo
di provvedere alla liquidazione di un indennizzo, il cui ammontare
deve essere espressamente previsto nel testo dellaccordo,
in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del
privato.
5. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione
amministrativa, la stipulazione degli accordi di cui al precedente
comma 1, deve essere preceduta da un'apposita determinazione,
o deliberazione, dell'organo che sarebbe competente per l'adozione
del provvedimento.
E differito laccesso, nei limiti stabiliti dallarticolo
51 del presente titolo, per le seguenti categorie di atti e documenti
amministrativi formati o comunque detenuti dal Comune ai fini
dellattività amministrativa:
A) Quando fanno parte del procedimento: denunce amministrative,
esposti, segnalazioni comunque denominate, a seguito delle quali
lamministrazione abbia attivato una attività istruttoria
di natura ispettiva, di verifica o di controllo fino al momento
in cui il procedimento non sia definito con provvedimento che
eroga sanzioni amministrative anche di natura pecuniaria ovvero
con larchiviazione. Laddove il procedimento attivato a seguito
di denuncia amministrativa, esposto, segnalazione comunque denominata,
sia oggetto di informativa allautorità giudiziaria,
devono essere sottratti allaccesso tali atti propulsivi
o comunque, gli altri documenti facenti parte del procedimento
medesimo, oggetto di informativa, sino alle determinazioni dellautorità
giudiziaria medesima o, comunque, sino al momento in cui tali
documenti non debbano più ritenersi secretati.
B) Ai sensi dellarticolo 22 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109:
1. lelenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel
caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per
la presentazione delle medesime;
2. lelenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito
o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione
privata, di appalto concorso o di gara informale che precede la
trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte
del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare
ovvero del soggetto individuato per laffidamento a trattativa
privata.
C) I documenti dei procedimenti concorsuali fino alla definizione
delle singole fasi sub-procedimentali.
D) Le offerte, compresi i relativi allegati, presentate nel corso
di procedure contrattuali quali pubblici incanti, licitazioni
private, appalto-concorso e trattative private esperite dallAmministrazione,
nonché i verbali delle Commissioni nominate per la
valutazione di dette offerte, sino alla comunicazione dellavvenuta
aggiudicazione della gara o della fornitura.
E) documenti ad accesso differito per motivi di sicurezza e ordine
pubblico, per fini di prevenzione e repressione della criminalità:
- relazioni di servizio ed altri atti o documenti di polizia amministrativa
e giudiziaria presupposto per ladozione degli atti o provvedimenti
dellautorità di pubblica sicurezza e dellautorità
giudiziaria, ovvero inerenti allattività di tutela
della sicurezza, dellordine pubblico e di prevenzione e
repressione della criminalità;
- atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti
confidenziali, individuate o anonime, nonché da esposti
di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;
- documenti attinenti allorganizzazione e al funzionamento
della polizia municipale, nonché allimpiego dei relativi
addetti relativamente alla programmazione dellattività
di vigilanza e controllo ed alle operazioni da effettuare anche
in collaborazione con altri organi di polizia;
- elaborati tecnico-progettuali e connessa documentazione relativi
ai lavori di installazione dei sistemi di sicurezza delle sedi
e delle infrastrutture degli uffici comunali;
- documenti sottoposti a sequestro per ordine dellautorità
giudiziaria.