Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Direzione di Coordinamento Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 110
2006 01037/009

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 APRILE 2006
(proposta dalla G.C. 14 febbraio 2006)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 131 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R, CONCERNENTE IL NUOVO ACCESSO FALCHERA. ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento interessa aree ubicate nella zona nord di Torino nella Circoscrizione Amministrativa n. 6 necessarie per la realizzazione di un nuovo accesso veicolare alla Falchera, in un contesto urbano molto complesso ed eterogeneo sotto il profilo urbanistico e ambientale.
A partire dal corso Romania, fronte il Centro Commerciale e da quest’ultimo in direzione nord, il tracciato viabilistico del nuovo accesso interessa direttamente o indirettamente parti del territorio in corso di trasformazione o nel quale sono previsti interventi a breve e medio termine attualmente in fase di pianificazione urbanistica.
Tra gli interventi più significativi si possono segnalare: la realizzazione di un parcheggio multipiano confinante con il complesso di edilizia residenziale pubblica ex SNIA, la realizzazione della nuova Stazione ferroviaria Stura e, in prospettiva, il previsto terminal bus con servizi annessi a completamento del progetto Movicentro, con la possibile realizzazione di attività ricettive.
Dall’area sopra descritta e superando i binari della ferrovia, la viabilità in progetto interessa per la maggior parte aree attualmente libere da edificazioni e pertanto più facilmente cantierabili.
Nella parte est il tracciato previsto metterà in comunicazione, tramite una rotatoria, il complesso di attività produttive ubicato al confine con il Comune di Settimo Torinese con un parcheggio e una nuova e più razionale viabilità; nella parte ovest il tracciato collegherà il quartiere esistente della Falchera con il nuovo insediamento "Laghetti Falchera" previsto in attuazione dello specifico Protocollo d’Intesa relativo alle aree "Borsetto".
Per quanto concerne tale ambito di trasformazione si segnala che esso è direttamente interessato dal tracciato viabilistico, connesso alla realizzazione del parco "Laghetti Falchera", opera a sua volta strettamente correlata ed integrata nel più vasto progetto di parco di interconnessione dei parchi urbani e regionali, che interessa i territori dei Comuni di Torino, Borgaro e Settimo Torinese, denominato Tangenziale Verde.
In relazione a tali aspetti si specifica che per quanto riguarda l’ambito del nuovo insediamento "Laghetti Falchera", per il quale le edificazioni sono già stabilite in termini quantitativi dal Protocollo d’Intesa sopra richiamato, le opere viabilistiche potranno fare parte integrante di una Z.U.T (Zona Urbana di Trasformazione) nella quale il tracciato individuato dal progetto definitivo e dal presente provvedimento costituisce vincolo al quale dovranno adeguarsi gli operatori per l’attuazione della trasformazione.
Tutto ciò premesso il nuovo raccordo stradale risponde all’esigenza di migliorare il collegamento tra la zona della Falchera ed il resto della città.
Attualmente Strada di Cuorgnè, che parte da corso Vercelli e si collega con le connessioni trasversali di Viale Falchera e di Via Delle Querce, costituisce l’unico collegamento del quartiere al resto della rete viaria urbana.
I raccordi tra la viabilità nuova o modificata e la rete viabile avvengono tramite due rotatorie, rispettivamente su Via delle Querce e su Viale Falchera.
La soppressione dell’esistente passaggio a livello a seguito dei previsti lavori ferroviari e la presenza del nuovo insediamento "Laghetti Falchera" causerebbero nel quartiere un congestionamento del traffico, diretto alle piccole industrie presenti ad est ed ad ovest dell’autostrada.
Per drenare il traffico e mitigare le problematiche conseguenti il Settore Infrastrutture e Mobilità ha predisposto un progetto preliminare di viabilità che prevede un secondo collegamento al quartiere Falchera e alla zona industriale sopra descritta; nell’area compresa tra la ferrovia e la strada in progetto è altresì previsto un nuovo parcheggio di circa 250 posti auto.
Si precisa che le aree interessate non presentano "rischi" sotto il profilo idrogeologico sulla base della variante n. 100 al P.R.G. recentemente adottata, che segnala invece la presenza di corsi d’acqua soggetti ai disposti dell’Allegato B della stessa Variante, capitolo 1.1, in corrispondenza delle rotatorie di Corso Romania e Via delle Querce.
L’area oggetto della presente variante è in parte esterna al perimetro del centro abitato individuato dal P.R.G. ai sensi dell’art. 81 della L.U.R. e s.m.i. e pertanto la nuova viabilità è parzialmente interessata dalla fascia di rispetto stradale (20 m.), in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 1404/68.
Al fine di consentire la realizzazione del nuovo collegamento viabile, attualmente non previsto dal Piano Regolatore, si rende necessario perciò predisporre una variante urbanistica al P.R.G., ai sensi dell’art.17, comma, 7 della L.U.R. per la quale l’Amministrazione ritiene che sussistano le condizioni per il riconoscimento del pubblico interesse.
Premesso quanto sopra la variante prevede:
A) il cambiamento di destinazione urbanistica delle aree interessate dal nuovo tracciato stradale per circa 28.000 mq. complessivi, da varie altre destinazioni a Viabilità "VI" in progetto, così come meglio individuato negli elaborati della tav. 1 Azzonamento, aree normative e destinazioni d’uso - Variante alla scala 1: 5.000 - e illustrato nell’allegato "Schema illustrativo dei cambi di destinazione d’uso";
B) il cambiamento di destinazione urbanistica di un’area di circa 11.000 mq. da parco (P 25) a verde pubblico e parcheggio, così come meglio individuato negli elaborati della tav. 1 Azzonamento, aree normative e destinazioni d’uso - Variante alla scala 1: 5.000 - e illustrato nell’allegato "Schema illustrativo dei cambi di destinazione d’uso";
C) la conseguente attribuzione dei parametri urbanistici ed edilizi afferenti alle aree normative per la viabilità "VI", ai sensi dell’articolo 8, punto 17 e dell’articolo 23 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il provvedimento in oggetto inoltre comporta decremento della dotazione di servizi pubblici in misura pari a mq. 21.627.
Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4 comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Tale provvedimento risulta infine coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio prot. n. 18264/05 in data 13 ottobre 2005.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del regolamento sul decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 6 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento in data 9 marzo 2006, che si allega (all. 2 - n.       ), ha espresso parere favorevole alla variante.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., la variante parziale n. 131 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, concernente il nuovo accesso Falchera, come descritto in narrativa e più in dettaglio nell’elaborato che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n.              ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.