Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 93
2006 00972/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 MARZO 2006

(proposta dalla G.C. 21 febbraio 2006)

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN CORSO TARANTO N. 222. RINNOVO CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PARCO SPARTA CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE.

   Proposta dell'Assessore Montabone.

   Con deliberazione del 30 settembre 1996 (mecc. 9605106/10), esecutiva dal 25 ottobre 1996, il Consiglio Comunale rinnovava all'Associazione Sportiva Dilettantistica Parco Sparta Circolo Ricreativo Culturale, per la durata di anni 8, la gestione dell'area di proprietà comunale della superficie di mq. 850 sita in Torino, in corso Taranto n. 222 (n. ord. 157 - pratica patrim. n. 1798).
   Successivamente il concessionario provvedeva, a proprie spese, all'installazione di un prefabbricato con autorizzazione n. 142/98 del Settore Amministrativo XVII Edilizia Privata e, con nota del 29 novembre 1999 richiedeva la possibilità di fruire di un ingresso, con passaggio carraio, dalla via Wuillermin.
   La Città, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 aprile 2002 (mecc. 2002 00344/008) esecutiva dal 22 aprile 2006, ha costituito una servitù gratuita di passaggio sul terreno di proprietà AMIAT tra le vie Salgari e Wuillermin per consentire la costruzione di una rampa di accesso per una migliore fruibilità della bocciofila da parte delle persone anziane e dei disabili.
   La convenzione, scaduta il 23 febbraio 2005 prevedeva un canone annuo di Lire 450.000 (pari ad Euro 232,41) IVA inclusa e poneva le spese relative alle utenze a carico del concessionario, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria (RCU 4338 del 24 febbraio 1997).
   Il concessionario con lettera del 10 maggio 2004, ne ha richiesto il rinnovo ed il Consiglio di Circoscrizione 6 con deliberazione in data 10 novembre 2005 (mecc. 2005 08723/089), ha proposto di rinnovare la concessione a favore della predetta Associazione, per la durata di anni 5, ad un canone annuo di Euro 295,00 I.V.A. compresa, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n.           ).
   Esaminata la proposta della Circoscrizione 6, al fine di garantire la continuità dell'attività svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della valenza sociale che l'impianto ha assunto per i cittadini in questi anni, tenuto altresì conto che in data 25 gennaio 2006 il concessionario presentava al Settore Sport copia di denuncia di occupazione dell'impianto al fine dell'emissione della cartella relativa alla raccolta rifiuti, ai sensi del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004, (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 novembre 2005 (mecc. 2005 05077/010) esecutiva dal 28 novembre 2005, pare opportuno provvedere al rinnovo della concessione dell'impianto sportivo in oggetto, per anni 5 e ad un canone annuo di Euro 295,00 I.V.A. compresa, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Parco Sparta Circolo Ricreativo Culturale, alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare (allegato 2) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
   Ai sensi dell'art. 13 del succitato Regolamento le utenze saranno ripartite come segue:
-   a carico del concessionario:
     -   il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento;
     -   tutte le spese relative alle utenze per le parti eventualmente adibite a bar o ristorante ed eventuali sale riunioni per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati;
     -   interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
-   a carico della Città:
     -   l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento.
   La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario, nei limiti previsti dall'articolo 14 della convenzione allegata.
   Le spese a carico della Città, di cui agli articoli 14 e 15, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori competenti.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di proprietà comunale sito in corso Taranto n. 222, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Parco Sparta Circolo Ricreativo Culturale - C.F. 97515560015, con sede legale in corso Taranto n. 222, per un periodo di anni 5 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata. L'impianto, di complessivi mq. 850, è costituito da un prefabbricato di mq. 48 (mc. 144), una tettoia ricovero attrezzi, n. 5 campi di bocce di cui 4 illuminati;

2)   di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n.        ), con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Parco Sparta Circolo Ricreativo Culturale alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo è determinato in Euro 295,00 I.V.A. compresa e dovrà essere versato al cassiere della Circoscrizione 6 in rate trimestrali anticipate. Il canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. È altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza la convenzione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e 15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.