Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 93
2006 00972/010
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN CORSO TARANTO N. 222. RINNOVO CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PARCO SPARTA CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del 30 settembre 1996 (mecc.
9605106/10), esecutiva dal 25 ottobre 1996, il Consiglio Comunale
rinnovava all'Associazione Sportiva Dilettantistica Parco Sparta
Circolo Ricreativo Culturale, per la durata di anni 8, la gestione
dell'area di proprietà comunale della superficie di mq.
850 sita in Torino, in corso Taranto n. 222 (n. ord. 157 - pratica
patrim. n. 1798).
Successivamente il concessionario provvedeva,
a proprie spese, all'installazione di un prefabbricato con autorizzazione
n. 142/98 del Settore Amministrativo XVII Edilizia Privata e,
con nota del 29 novembre 1999 richiedeva la possibilità
di fruire di un ingresso, con passaggio carraio, dalla via Wuillermin.
La Città, con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 8 aprile 2002 (mecc. 2002 00344/008) esecutiva
dal 22 aprile 2006, ha costituito una servitù gratuita
di passaggio sul terreno di proprietà AMIAT tra le vie
Salgari e Wuillermin per consentire la costruzione di una rampa
di accesso per una migliore fruibilità della bocciofila
da parte delle persone anziane e dei disabili.
La convenzione, scaduta il 23 febbraio 2005
prevedeva un canone annuo di Lire 450.000 (pari ad Euro 232,41)
IVA inclusa e poneva le spese relative alle utenze a carico del
concessionario, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria
(RCU 4338 del 24 febbraio 1997).
Il concessionario con lettera del 10 maggio
2004, ne ha richiesto il rinnovo ed il Consiglio di Circoscrizione
6 con deliberazione in data 10 novembre 2005 (mecc. 2005 08723/089),
ha proposto di rinnovare la concessione a favore della predetta
Associazione, per la durata di anni 5, ad un canone annuo di Euro
295,00 I.V.A. compresa, secondo lo schema di disciplinare approvato
e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).
Esaminata la proposta della Circoscrizione 6,
al fine di garantire la continuità dell'attività
svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi
che tale attività comporta, della valenza sociale che l'impianto
ha assunto per i cittadini in questi anni, tenuto altresì
conto che in data 25 gennaio 2006 il concessionario presentava
al Settore Sport copia di denuncia di occupazione dell'impianto
al fine dell'emissione della cartella relativa alla raccolta rifiuti,
ai sensi del Regolamento per la gestione sociale in regime di
convenzione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004, (mecc. 2004 03053/010),
esecutiva dal 1° novembre 2004, e modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 14 novembre 2005 (mecc. 2005 05077/010)
esecutiva dal 28 novembre 2005, pare opportuno provvedere al rinnovo
della concessione dell'impianto sportivo in oggetto, per anni
5 e ad un canone annuo di Euro 295,00 I.V.A. compresa, all'Associazione
Sportiva Dilettantistica Parco Sparta Circolo Ricreativo Culturale,
alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare (allegato
2) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Ai sensi dell'art. 13 del succitato Regolamento
le utenze saranno ripartite come segue:
- a carico del concessionario:
- il 20% dei costi
relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento;
- tutte le spese
relative alle utenze per le parti eventualmente adibite a bar
o ristorante ed eventuali sale riunioni per le quali il concessionario
dovrà installare contatori separati;
- interamente le
spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
- a carico della Città:
- l'80% dei costi
relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà
posta a carico del concessionario, nei limiti previsti dall'articolo
14 della convenzione allegata.
Le spese a carico della Città, di cui
agli articoli 14 e 15, trovano capienza nei fondi appositamente
impegnati dai settori competenti.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di proprietà comunale sito in corso Taranto n. 222, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Parco Sparta Circolo Ricreativo Culturale - C.F. 97515560015, con sede legale in corso Taranto n. 222, per un periodo di anni 5 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata. L'impianto, di complessivi mq. 850, è costituito da un prefabbricato di mq. 48 (mc. 144), una tettoia ricovero attrezzi, n. 5 campi di bocce di cui 4 illuminati;
2) di approvare lo schema di convenzione che
costituisce parte integrante della presente deliberazione (all.
2 - n. ), con l'Associazione
Sportiva Dilettantistica Parco Sparta Circolo Ricreativo Culturale
alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo è determinato in Euro 295,00 I.V.A. compresa
e dovrà essere versato al cassiere della Circoscrizione
6 in rate trimestrali anticipate. Il canone sarà rivalutato
in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto
di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di
adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi
o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.
È altresì previsto che nel caso la Città
effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie
spese, il canone potrà essere rivisto. La Città,
pertanto, potrà ridefinire con il gestore l'importo del
canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell'art.
1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata
accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza
la convenzione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà
essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento
deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e
15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati
dai Settori competenti.